Sommario: a) Soffitti; b) Solai; c) Spese.
a) Soffitti
Nell'ipotesi in cui, a causa del
suo deterioramento e per ragioni d'ordine tecnico, il soffitto
a volta esistente fra due piani sovrapposti di un edificio in
condominio debba essere sostituito da un diverso tipo di soffitto
di minor spessore, il proprietario del piano sottostante, che
da tale sostituzione ha conseguito un ampliamento ed una migliore
utilizzazione dei suoi locali, non è tenuto a versare alcun
compenso al proprietario del piano sovrastante, sempre che non
venga menomato il suo godimento sul soffitto comune o danneggiata
la sua proprietà esclusiva. Ben vero, anzitutto, il vantaggio
realizzato dal proprietario del piano inferiore non costituisce
un arricchimento indebito, essendo l'effetto di un'opera eseguita
nell'interesse comune di ambedue i condomini, Inoltre è
da escludere che la cennata sostituzione abbia comportato la lesione
del diritto di comproprietà sul soffitto spettante al proprietario
del piano superiore. Di vero, ai sensi dell'art. 1125 c.c., il
diritto di comunione dei proprietari di piani sovrapposti ha per
oggetto il soffitto, la volta, ed il solaio intermedi, considerati
in se stessi, e non già lo spazio pieno e vuoto da essi
occupato; onde tale diritto resta inalterato nel suo oggetto,
nonostante la sostituzione, imposta dall'interesse comune, di
un tipo di soffitto meno voluminoso a quello preesistente.
* Cass. civ., sez. II, 8 giugno 1966, n. 1512.
Non sussiste violazione del principio
di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato qualora relativamente
ad una domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino
del soffitto di un appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio
in condominio fondata sulla lesione del diritto di proprietà
configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitti dall'umidità,
il giudice a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente
tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti
in corso di causa, pronunzi la condanna all'esecuzione dei lavori
necessari per eliminare l'umidità determinata non dalle
infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura, ma
dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio.
* Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14088, Venuta c.
Cond. Carone.
In mancanza di titolo, la natura
del diritto su di un manufatto dipende dalla struttura o destinazione
all'uso o al servizio dei piani o delle porzioni di piano del
fabbricato condominiale; pertanto se un cortile dà aria
e luce a questo ed ha la funzione di consentirne l'accesso, ancorché
costituisca copertura di un sottostante locale costruito fuori
della proiezione verticale dei piani sopraelevati, ha natura condominiale
e perciò l'assemblea dei condomini, con la partecipazione
del proprietario del locale in proporzione ai corrispondenti millesimi,
è legittimata a deliberare i lavori di manutenzione necessari
per la conservazione del piano di calpestio, fungente altresì
da soffitto del predetto locale, mentre la ripartizione delle
conseguenti spese va effettuata secondo l'omologo criterio stabilito
per la terrazza a livello dall'art. 1126 c.c., sì che il
proprietario di questo deve contribuire per due terzi e i condomini
per un terzo.
* Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1998, n. 11283, Cond. V.
Cilea 57 Napoli c. Autostar Snc.
La facoltà di apertura
e mantenimento di luci in un solaio frapposto tra due unità
immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno stabile
condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903 comma secondo
c.c. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella
specie attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del
solaio) al consenso di tutti i comproprietari, con la conseguenza
che il diritto a mantenere le luci stesse può essere aliunde
acquisito soltanto iure servitutis.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2000, n. 738, Santoro c.
Aricò.
b) Solai
Negli edifici in condominio,
a differenze del solaio divisorio tra due piani dell'edificio,
in proprietà comune ai due rispettivi proprietari, il solaio
del piano terreno sottostante al relativo pavimento, costruito
a livello della superficie di campagna, in quanto parte integrante
del solo piano terreno, appartiene in proprietà esclusiva
al proprietario del piano, alla stessa stregua del pavimento.
Ne consegue che in caso di vizio costruttivo del solaio, rivelatosi
inidoneo a svolgere autonomamente la funzione di sostenere l'unità
immobiliare, la responsabilità per i danni che ne siano
derivati alle singole proprietà individuali deve ascriversi
al proprietario del piano, con esclusione di ogni responsabilità
del condominio.
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1993, n. 3642, Signorile c.
Cond. di via Matteotti n. 6 di Bari e Mincuzzi.
Qualora il proprietario di un
appartamento, nel ripristinare il solaio divisorio con l'immobile
sottostante, lo posizioni più in basso, una lesione del
diritto altrui, nell'ambito del rapporto di vicinato, non può
essere esclusa alla stregua dell'opportunità di detta scelta
per una migliore conservazione del fabbricato, e quindi invocando
la funzione sociale della proprietà privata, tenuto conto
che tale funzione ne può giustificare un sacrificio per
esigenze della collettività, non per interessi di natura
individuale.
* Cass. civ., sez. II, 11 aprile 1987, n. 3615, Iannaccio c.
Iannaccio.
Dal solaio che divide due unità
abitative, l'una all'altra sovrapposta, formando una struttura
comune che i proprietari delle due unità possono modificare
solo alla condizione che non venga alterata la destinazione della
cosa e che non sia impedito all'altro di farne parimenti uso secondo
il suo diritto, deve essere distinta la copertura (o pavimento)
del solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione
sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente
rimossa o sostituita secondo la sua utilità e convenienza.
*Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1984, n. 7464, Iorio c. Pavone.
Il solaio che divide due unità
abitative l'una all'altra sovrastante, ed appartenenti a diversi
proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà
comune, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le
due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ed
inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e
ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi
che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente
decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete
in parti eguali ai due proprietari.
* Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13606, Bettino c.
Cambiaso.
Qualora il solaio fra due appartamenti
venga abbassato, con una riduzione della consistenza materiale
dell'appartamento sottostante, in occasione di opere di consolidamento
che il proprietario dell'appartamento sovrastante abbia effettuato
per realizzare una nuova costruzione a sbalzo, deve riconoscersi
al proprietario di detto immobile sottostante la possibilità
di ottenere la riduzione in pristino, mediante abbattimento della
nuova opera, vertendosi in tema di fatto lesivo del diritto dominicale,
non riconducibile nella previsione dell'art. 884 cod. civ. (sulla
facoltà del comproprietario del muro comune di appoggiarvi
costruzioni ed immettervi travi).
* Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 1985, n. 36, Staunovo c.
Staunovo.
Il solaio che divide due unità
abitative, l'una all'altra sovrapposta, costituisce una struttura
comune ai proprietari di dette unità, i quali, pertanto,
ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., possono apportarvi modifiche,
alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa
comune e che non sia impedito all'altro soggetto di farne parimenti
uso, secondo il suo diritto.
* Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1987, n. 2440, Malandrini c.
Bergamaschi.
La presunzione assoluta di comunione
(ex art. 1125 cod. civ.) del solaio divisorio di due piani di
edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi vale pure
per la piattaforma o soletta del balcone dell'appartamento del
piano superiore, la quale, avendo gli stessi caratteri, per struttura
e funzione (separazione in senso orizzontale, sostegno, copertura),
del solaio, di cui costituisce prolungamento, è attratta
nel regime giuridico dello stesso. Consegue che per tale piattaforma
o soletta si configura un compossesso degli indicati proprietari,
esercitato dal proprietario del piano superiore anche e soprattutto
in termini di calpestio ed estrinsecantesi per l'altro proprietario,
oltre che nella fruizione del commodum proveniente dalla copertura,
nell'acquisizione di ogni ulteriore attingibile utilità,
cui non ostino ragioni di statica e di estetica, sicché
quest'ultimo può ancorare a detta soletta le strutture
di chiusura necessarie per la realizzazione di una veranda ed
altresì utilizzarne la faccia inferiore (prolungamento
del proprio soffitto) per installarvi apparecchi di illuminazione,
per farvi vegetare piante rampicanti, ecc..
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1983, n. 4821, Falcone c.
Caldaresi.
La sostituzione del solaio esistente
fra due piani sovrapposti di un edificio deve realizzarsi, trattandosi
di bene in comproprietà, senza menomazioni del godimento
di entrambi i proprietari sulla cosa o sulla proprietà
esclusiva di ciascuno di essi, senza che rilevi il vantaggio che
ne sia derivato alle proprietà. Il diritto in questione
ha infatti per oggetto ai sensi dell'art. 1125 c.c. il solaio
in se stesso considerato e non anche lo spazio pieno o vuoto che
esso occupa e rimane inalterato nel suo oggetto, nonostante la
sostituzione di un solaio meno voluminoso di quello preesistente.
* Cass.. civ., sez. II, 23 marzo 1995, n. 3386, Bruno c. Garnero.
La manutenzione e la riparazione
del solaio di copertura di un locale interrato costituendone parte
integrante compete unicamente, salvo diversa pattuizione, al suo
proprietario, anche se l'area sovrastante appartenente ad altro
soggetto riceva da tale copertura un qualche vantaggio o utilità.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1999, n. 1477, Condominio
via Carlo Poma c. Condominio Garage di via Andreoli - via Baiamonti
ed altri.
In tema di condominio di edifici
l'innalzamento del solaio concordato fra i proprietari dei piani
interessati non può valere a trasformare in proprietà
esclusiva del titolare del locale sottostante la zona di proprietà
comune corrispondente al solaio preesistente in difetto di un
atto scritto di trasferimento della proprietà a norma dell'art.
1350, n. 1, c.c., onde la permanenza nella stessa zona di proprietà
comune della tubatura fognaria che in precedenza vi si trovava,
sia pure incorporata nel solaio, non può essere qualificata
nuova servitù, per la cui costituzione sia necessaria la
forma scritta a norma dell'art. 1350, n. 4, c.c..
* Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n. 143, Di Marocco c.
Tagliaferri.
Il condomino del piano sottostante
che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per
il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi
dell'art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti imputabili a
quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le
spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'art. 1125 c.c.,
per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio,
da cui deriva altresì l'inapplicabilità dell'art.
2051 c.c. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che
altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6398, Pepe c. Carotenuto.
La facoltà di apertura
e mantenimento di luci in un solaio frapposto tra due unità
immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno stabile
condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903 comma secondo
c.c. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella
specie attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del
solaio) al consenso di tutti i comproprietari, con la conseguenza
che il diritto a mantenere le luci stesse può essere aliunde
acquisito soltanto iure servitutis.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2000, n. 738, Santoro c.
Aricò, in Arch. loc. e cond. 2000, 747. [RV533081].
Nell'ipotesi in cui, a causa
del suo deterioramento e per ragioni d'ordine tecnico, il solaio
esistente fra due piani sovrapposti di un edificio sia sostituito
da un diverso tipo di solaio di minor spessore, il proprietario
del piano sottostante, che ne ha conseguito un ampliamento per
maggior altezza ed una migliore utilizzazione dei suoi locali,
non è tenuto a versare alcun compenso al proprietario del
piano sovrastante, sempre che non venga menomato il suo godimento
sul solaio comune o danneggiata la sua proprietà esclusiva
(nella specie con il mantenimento del pavimento del piano superiore
allo stesso precedente livello). Infatti, il vantaggio conseguito
dal proprietario del piano inferiore non costituisce arricchimento
indebito, essendo l'effetto di un'opera eseguita nell'interesse
comune, mentre tale sostituzione non comporta lesione del diritto
di comproprietà spettante al proprietario del piano superiore,
che ha per oggetto il solaio considerato in sé stesso e
non già lo spazio pieno o vuoto da esso occupato.
* Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1982, n. 929, Schivo c.
Bogliolo.
Il solaio esistente fra i piani
sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i
rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata
ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno
del piano superiore e di copertura di quello inferiore, mentre
gli spazi pieni o vuoti che accedano al soffitto od al pavimento,
e non siano essenziali all'indicata struttura (nella specie, conglomerato
cementizio per sottofondo di pavimentazione e protezione termica),
rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente
da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo
diritto dominicale (nella specie, per la collocazione di tubi
di raccordo di servizi).
* Cass., sez. II, 7 giugno 1978, n. 2868.
Il solaio che divide due piani
di un edificio va considerato comune ai proprietari di tali piani,
in quanto svolge allo stesso tempo la duplice funzione di sostegno
del piano superiore e di copertura del piano inferiore, costituendo
un corpo unico formato da elementi strutturali fusi, stabilmente
fra loro e incorporati in altre strutture comuni, cioè
nei muri maestri. Ciò esclude che tra il soffitto del piano
inferiore e il pavimento del piano superiore possano esistere
altre opere le quali non facciano parte del solaio e delle quali
occorra quindi accertare di volta in volta la destinazione, al
fine di stabilire a chi appartengano. (Nella specie la Suprema
Corte ha enunciato la massima che precede per escludere che potesse
ritenersi bene in proprietà comune una intercapedine costruita
per creare un locale dell'appartamento sottostante e nascondere
un tubo di scarico passante sotto il pavimento dell'appartamento
sovrastante).
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1976, n. 3715.
La presunzione di comunione dei
solai divisori tra i piani è fondata non sulla loro necessità
di limite delle rispettive proprietà ma sulla loro necessità
(nei confronti delle distinte proprietà) per il sostegno
dell'appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante.
* Cass., sez. II, 3 febbraio 1975.
Con riguardo ai danni derivanti
dal crollo di un solaio divisorio fra due appartamenti, l'applicabilità
degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., con conseguente presunzione
di corresponsabilità sia del proprietario dell'immobile
sovrastante sia di quello dell'immobile sottostante, non introduce
deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalità
e di concorso di cause, sicché la responsabilità
dell'uno deve essere esclusa quando egli fornisca la prova che
il danno sia stato determinato, con autonoma efficienza causale,
dal fatto imputabile all'altro (nella specie, il proprietario
dell'appartamento sovrastante, essendo il solaio caduto per infiltrazioni
di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile).
* Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1985, n. 2234, Cardillo c.
Anglesio.
In tema di pertinenze, è
ben possibile limitare contrattualmente la destinazione e l'uso
di un bene, assegnato in modo durevole a servizio o ornamento
di un'altra cosa, purché rimanga salva la funzione e la
natura pertinenziale del bene. (Nella specie è stata confermata
la sentenza di merito che, in applicazione del divieto di modifica
di destinazione imposto dal regolamento condominiale contrattuale,
aveva dichiarato il condomino obbligato al rispetto della destinazione
originaria a deposito del solaio, pur se pertinenza dell'appartamento
di sua esclusiva proprietà, adibito ad abitazione).
* Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9234, Dagnoni c.
Condominio via Pitteri 111, Milano, in Arch. loc. e cond. 2000,
707.
Il solaio che separa il piano
sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenenti
a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova del contrario,
di proprietà comune dei proprietari dei due piani costituendo
l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà
con utilità ed uso uguale e inseparabile per le medesime
e correlativa inutilità per gli altri condomini. Ne consegue
che il confine tra le due proprietà esclusive sovrapposte
è costituito non dalla linea mediana del solaio ma dall'intera
struttura di cui esso consta. Pertanto la sostituzione del solaio
non può essere effettuata in modo da restringere o limitare
i beni immobili sovrapposti di proprietà esclusiva ove
non sia indispensabile o manchi il consenso di entrambi i detti
proprietari, derivandone, anche nel caso di sussistenza di esigenze
tecniche, il diritto del risarcimento del danno che uno di essi
abbia a subire per il conseguente restringimento della cubatura
dell'appartamento di proprietà esclusiva.
* Cass. civ., 23 marzo 1991, n. 3178.
Il solaio divisorio tra un piano
e quello sottostante di un edificio è da ritenere di proprietà
comune fra i proprietari dei due piani. Tale presunzione, di carattere
assoluto, vale tuttavia per le strutture che hanno una funzione
di sostegno e di copertura, contribuendo a costituire il solaio;
non pure per quelle parti come le coperture applicate al di sotto
del soffitto che adempiono a funzioni meramente estetiche e indipendenti
dalle dette strutture, dovendosi esse ritenere appartenenti esclusivamente
al proprietario del piano sottostante.
* Cass. civ., 20 luglio 1967, n. 1868.
La soletta divisoria che separa
e divide il piano sovrastante da quello sottostante, piani appartenenti
a diversi proprietari, deve considerarsi di proprietà comune
tra i proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante, costituendo
l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà,
con utilità ed uso uguale ed inseparabile per le medesime.
Quando il soffitto è formato, oltre che dalla soletta,
da travi che sporgono nella parte sottostante, queste devono anch'esse
considerarsi di proprietà comune, se fanno parte integrante
della soletta e del soffitto ed hanno la medesima funzione degli
stessi, di costruire inscindibilmente le strutture divisorie dei
due appartamenti: si può parlare di proprietà esclusiva
delle travi da parte del proprietario del piano sottostante, solo
se esse costituiscono un'infrastruttura non necessariamente connessa
alla struttura principale divisoria e quindi esclusivamente una
mera decorazione del soffitto, utile solo per il piano sottostante.
* Cass. civ., 28 maggio 1963, n. 1406.
Non è nella possibilità
dell'assemblea condominiale chiudere l'accesso ai solai, lasciando
la chiave presso la portineria unicamente per i casi
di emergenza.
* Trib. Civ. Milano, 6 luglio 1992, in L'Ammin. 1993, 10,12.
c) Spese
L'art. 1125 cod. civ., secondo
il quale, negli edifici condominiali, le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata,
sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad
un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente,
oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenerne la spesa. Conseguentemente,
solo in caso di mancanza di tale accordo trova applicazione il
criterio ripartitivo ex art. 1125 cod. civ., restando d'altro
canto, il diritto di rimborso del condomino, che abbia provveduto
a tali opere, subordinato, oltre alla richiesta in tal senso,
anche alla duplice condizione della necessità della spesa
e della sua urgenza, cioè dell'indifferibilità,
secondo il criterio del buon padre di famiglia, per evitare un
possibile nocumento.
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1981, n. 4601, Gravina c.
Trillo.
In tema di condominio di edifici,
la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione
dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art.
1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle
riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre
quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione
il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è
a carico di colui che li ha cagionati.
* Cass. civ., sez. II, 12 aprile 1999, n. 3568, Musillo c.
Musillo. [RV525224].
Le spese per la manutenzione
e la ricostruzione dei solai, inerenti ad interventi che concernano
il corpo di fabbrica interessato nelle sue strutture comuni, non
si ripartiscono in parti uguali fra i proprietari dei due piani
l'uno all'altro sovrastanti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 13 dicembre 1988, n. 457,
Condominio di via Settembrini 41, Milano c. Barabino, in Arch.
loc. e cond. 1989,495.
Nel giudizio instaurato per la divisione delle spese di manutenzione
o ricostruzione del solaio divisorio comune ai sensi dell'art.
1125 cod. civ. dal proprietario del piano sovrastante nei confronti
del proprietario di quello inferiore, non sussiste la necessità
di integrare il contraddittorio, ex art. 102 cod. proc. civ.,
nei riguardi dell'eventuale usufruttuario di alcuno dei piani
stessi, essendo il rapporto dedotto in lite e da regolare con
la pronuncia giudiziale afferente solo alla titolarità
del diritto di proprietà dei piani divisi dal solaio.
* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7397, De Morelli
c. Cassa Risp. Cal..
L'art. 1125 c.c., nel disporre
che restano a carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento (mattonelle e impiantito) ed a carico del proprietario
del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto, ha inteso comprendere nella nozione di volte, solai
e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite che servono
a dividere orizzontalmente le due proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1969, n. 1319.