- La distinzione tra riparazione
ordinarie e straordinarie, prevista relativamente ai beni immobili
negli artt. 1005 e 1025 c.c. in materia di usufrutto, uso ed abitazione,
nell'art. 1576 c.c. per le locazioni e nell'art. 1625 c.c. per
l'affitto di cosa produttiva, riguarda la materialità delle
riparazioni sotto il profilo della tecnica edilizia, e non la
funzione e le finalità del negozio giuridico cui detti
beni si riferiscono. (Nella specie, la Corte di cassazione ha
ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo
cui le riparazioni all'intonaco, l'imbiancatura delle pareti,
la riverniciatura di porte e finestre sono riparazioni ordinarie
incombenti al conduttore).
* Cass. civ., sez. III, 16 luglio 1973, n. 2061.
- Quando l'immobile locato fa
parte di un condominio l'aumento di canone applicabile ai sensi
dell'art. 23 della L. n. 392/78 è consentito anche nel
caso in cui le riparazioni straordinarie siano state eseguite
su parti comuni.
* Pret. civ. Vicenza, 2 ottobre 1984, n. 414, Quadri c. Ferrari,
in Arch. loc. e cond. 1984, 657.
- Le riparazioni straordinarie
eseguite sull'immobile locato in tanto rilevano ai fini dell'applicazione
degli aumenti di canone consentiti dall'art. 23 della L. n. 392/1978
in quanto siano state eseguite in corso di contratto e solo nell'ambito
e per la durata del contratto nel corso del quale sono state eseguite.
* Pret. civ. Vicenza, 2 ottobre 1984, n. 414, Quadri c. Ferrari,
in Arch. loc. e cond. 1984, 657.
- Le riparazioni straordinarie
eseguite sull'immobile locato rilevano, ai fini dell'aumento di
cui all'art. 23 della L. 392/1978, anche nell'ipotesi in cui i
lavori in parola siano stati eseguiti dopo l'entrata in vigore
della legge citata ed in contemplazione della stipula di un contratto
di locazione.
* Pret. civ. Verona, 13 marzo 1985, n. 351, Garzotti c. Airioli,
in Ach. loc. e cond. 1985, 330.
- Ove nell'immobile siano stati
eseguiti lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro
(art. 20, comma II, L. 392/78), i medesimi incidono sotto il profilo
della vetustà e non rilevano sotto il diverso profilo di
cui all'art. 23 legge cit. (riparazioni straordinarie).
* Pret. civ. Firenze, 4 marzo 1986, Traverso c. Caponieri,
in Arch. loc. e cond., 640.
- Le riparazioni straordinarie
eseguite prima dell'inizio della locazione devono essere prese
in considerazione agli effetti di cui all'art. 23, L. n. 392/78
fino a quando permangono gli effetti delle riparazioni stesse.
* Pret. civ. Firenze, 4 marzo 1986, Traverso c. Caponieri,
in Arch loc. e cond., 640.
- L'obbligo previsto dalla norma
di cui all'art. 1575, n. 2, cod. civ., secondo cui il locatore
deve mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto,
e che trova il suo sviluppo nel successivo art. 1576 cod. civ.,
presuppone che il conduttore abbia riconosciuta idonea la cosa
a quell'uso al momento della consegna, e consiste nel provvedere
nel corso della locazione a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie
(tranne quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore)
necessarie a mantenere l'immobile nello stato esistente all'atto
di stipulazione del contratto in relazione alla destinazione desiderata.
Detto obbligo non comprende le opere imposte nel corso della locazione
dalla natura dell'attività del conduttore, le quali, modificando
l'originario stato di fatto, non rientrano nel concetto di manutenzione.
(Fattispecie in cui un locale era stato locato ad uso autorimessa
- senza peraltro che il locatore ne garantisse in contratto tale
uso durante la locazione - e che era, all'inizio della locazione,
fornito di certificato prevenzione incendi mentre i Vigili del
fuoco avevano poi imposto nuove opere in base a sopravvenute disposizioni
di legge).
* Corte app. civ. Roma, sez. IV, 15 gennaio 1987, n. 111, Ronchi
c. Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, in
Arch loc. e cond. 1988, 418.
- Le controversie considerate
dall'art. 23 della L. 27 luglio 1978, n. 392, da decidersi col
procedimento di cui agli artt. 43 e segg. della stessa legge,
sono quelle relative all'aumento del canone di locazione preteso
dal locatore a seguito di riparazioni straordinarie eseguite nell'immobile
locato, per cui deve escludersi, nel relativo giudizio, l'ammissibilità
di una domanda riconvenzionale spiegata dal conduttore per ottenere
l'esecuzione di riparazioni.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1987, n. 1924, Flammini
c. Paolini, in Arch. loc. e cond. 1987, 283.
- Con riguardo alle riparazioni
dell'immobile locato, rientra nella previsione dell'art. 23, L.
n. 392/78 ("riparazioni straordinarie") anche l'ipotesi
in cui si eseguano nell'immobile opere che - pur non potendosi
considerare necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione
- siano comunque opere di manutenzione non ordinaria, quali la
sostituzione o la riparazione di impianti in seguito ad un normale
processo di deterioramento nel tempo, e siano tali comunque da
comportare un importante impegno economico. (Nella specie il locatore
aveva provveduto a sostituire la caldaia dell'impianto autonomo
di riscaldamento dell'immobile, dopo ripetuti tentativi di ripararla
sostenendo una spesa pari ad un semestre di fitto).
* Trib. civ. Udine, 12 marzo 1988, n. 242, Tuti c. Buzzulini,
in Arch. loc. e cond. 1988, 426.
- Con riguardo alle locazioni
di immobili adibiti ad uso non abitativo, la pattuizione che,
in deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 c.c., impone
al conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di
quella straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature
particolari (nella specie si trattava di locale ad uso autorimessa
ed officina), restando a carico del locatore soltanto le riparazioni
delle strutture murarie, non incorre nella sanzione di nullità
stabilita dall'art. 79, primo comma, della l. n. 392 del 1978,
atteso che la disciplina delle suddette locazioni non contempla
anche l'art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie,
né la predeterminazione legale di limiti massimi del canone,
suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale
dell'onere economico delle spese di manutenzione.
* Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1989, 1303, Srl Samegep c.
Inpdai, in Arch. loc. e cond. 1989, 250.
- L'aumento del canone per riparazioni
straordinarie - a differenza dell'aggiornamento - non può
ritenersi compreso nel canone per il fatto che quest'ultimo sia
maggiore di quello legale, dato che ne costituisce una integrazione
aggiuntiva e presuppone la specifica richiesta al conduttore.
* Pret. civ. Bologna, 20 agosto 1990, Sticchi c. Galli, in
Arch. loc. e cond. 1990, 777.
- Ai fini della richiesta di integrazione
del canone nel caso di riparazioni straordinarie, le opere prese
in considerazione ex art. 23 L. n. 392/1978 sono esclusivamente
quelle eseguite all'interno del periodo di locazione e che consistano
non necessariamente in riparazioni straordinarie, ma anche in
opere che, pur non potendosi considerare necessarie per conservare
all'immobile la sua destinazione, siano tuttavia capaci di ovviare
al normale processo di deterioramento degli impianti e presentino
un notevole impegno economico.
* Pret. civ. Pordenone, 8 giugno 1991, n. 237, Benedetto c.
Riccardi, in Arch. loc. e cond. 1992, 165.
- Con riguardo alle locazioni
di immobili ad uso diverso dall'abitazione non trova applicazione
la normativa dell'art. 23, L. n. 392/1978, specificamente dettata
per le locazioni abitative, e quindi non rientra nella competenza
per materia del pretore, ex art. 45, terzo comma della stessa
legge, la controversia relativa al rimborso delle spese sostenute
dal conduttore per riparazioni straordinarie.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 20 febbraio 1992, n. 2181, Società
Prodigy Italiana c. Società Northon 16, in Arch. loc. e
cond. 1993, 332.
- L'art. 1584 c.c., a norma del
quale nel caso di riparazioni che comportino limitazione del godimento
della cosa locata, il conduttore ha diritto ad una riduzione del
canone in proporzione alla durata delle riparazioni ed all'entità
del mancato godimento, è applicabile solo per le riparazioni
poste dalla legge a carico del locatore, mentre per quelle che,
per accordo negoziale, debbono essere eseguite dal conduttore,
senza essere prevista alcuna deroga alla disciplina della citata
norma, la conseguente riduzione del canone va limitata solo al
periodo di tempo necessario per i lavori di riparazione, che il
conduttore, per il dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione
dei contratti, è tenuto ad eseguire nel più breve
tempo possibile. (Nella specie, trattavasi di riparazioni straordinarie
poste dal contratto di locazione a carico del conduttore).
* Cass. civ., sez. III, 2 novembre 1992, n. 11856, Spa Bastogi
c. Ruffini.
- Le riparazioni straordinarie
eseguite sull'immobile locato rilevano, ai fini dell'aumento di
cui all'art. 23 della L. n. 392/78, a prescindere dall'epoca della
loro esecuzione. La L. n. 392/78 ha inteso prevedere un canone
oggettivo e la finalità dell'art. 23 è quella di
incoraggiare le opere di manutenzione straordinaria. Deve comunque
trattarsi di lavori di rilevante entità, tali cioè
da non incidere semplicemente su altri coefficienti ma da determinare
uno scatto di categoria qualitativa.
* Pret. civ. Ferrara, 2 maggio 1996, n. 185, Bolzati c. Iacp
di Ferrara, in Arch. loc. e cond. 1996, 686.
- In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, l'integrazione
del canone prevista dall'art. 23 della legge n. 392 del 1978 opera
non solo per le riparazioni straordinarie realizzate nel corso
del rapporto ma anche per quelle eseguite durante una precedente
locazione, purchè non al di fuori di qualsiasi rapporto
locativo, in quanto sia il dato letterale che il senso logico
della disposizione nonché i criteri d'interpretazione storico-sistematica
concorrono a configurare tale maggiorazione come un ulteriore
elemento costitutivo del canone, che permane oltre la scadenza
contrattuale ed indipendentemente dalla persona del conduttore.
* Cass. civ., sez. un., 9 agosto 1996, n. 7329, G.B.S. Srl
c. Giacomassi. [RV499088].
- La categoria delle riparazioni
straordinarie di cui all'art. 23 della L. 27 luglio 1978 n. 392
(connotate dalla loro importanza e improrogabilità per
la conservazione dell'immobile alla sua destinazione e per evitare
danni che ne compromettano l'efficienza) non coincide con quella
di opere di straordinaria manutenzione, rientrando in essa anche
le opere di manutenzione di notevole entità, comunque dirette
ad evitare il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente
onerosa dell'intervento manutentivo.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1996, n. 8814, Bianchini
c. Fondo pensioni personale Siae , in Arch. loc. e cond. 1997,
79.
- In tema di locazione di immobili
urbani ad uso abitativo, l'obbligo di integrazione del canone,
sancito, a carico del conduttore, dalla norma di cui all'art.
23 della legge 392/78, opera non solo con riferimento alle riparazioni
straordinarie eseguite nel corso dell'attuale rapporto locatizio,
ma anche con riguardo a quelle eseguite durante precedenti locazioni
(non anche, peraltro, al di fuori di qualsivoglia rapporto locativo),
in quanto il tenore lessicale della disposizione in parola (sul
piano tanto letterale quanto logico), non meno che i criteri di
interpretazione storico-sistematici, inducono a collocare tale
maggiorazione nell'ambito degli elementi costitutivi del canone,
la cui permanenza è da ritenersi legittima anche oltre
la scadenza contrattuale, ed indipendentemente dalla persona fisica
del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1551, Fortini
c. Madami Costanza Girolami. [RV512604].
- In tema di integrazione del
canone di locazione di cui all'art. 23 L. 392/1978, le riparazioni
straordinarie rilevano solo nel caso di interventi posti in essere
nell'ambito di un rapporto locatizio, anche se precedente e con
altro conduttore.
* Pret. civ. Terni, 12 gennaio 1999, Trastulli c. Musacchi
e Rossetti, in Arch. loc. e cond. 2000, 471.
- Miglioramenti e addizioni apportate
dal locatore sull'immobile locato - nella specie caldaia a metano,
impianto di condizionamento e porta blindata - non rientrano nell'art..
23 legge 27 luglio 1978 n. 392 a norma del quale egli, per riparazioni
straordinarie, può chiedere al conduttore un'integrazione
del canone.
* Cass. civ., sez. III, 30 luglio 1999, n. 8298, Vitale c.
Donato, in Arch. loc. e cond. 2000, 62. [RV529139].