Sommario: a) Compenso; b) Controversie; c) Custodi; d) Iscrizione nel registro di P.S.; e) Istituzione del servizio; f) Licenziamento; g) Obblighi del portiere; h) Portiere di fatto; i) Portineria e alloggio del portiere; l) Pulizia; m) Ripartizione delle spese; n) Servizio di manutenzione di impianti; o) Servizio di vigilanza; p) Soppressione del servizio; q) Sostituto del portiere; r) Svolgimento del servizio.
a) Compenso
Il portiere di un immobile urbano
ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche,
la paga giornaliera, pari ad un ventesimo della retribuzione mensile,
con la maggioranza del 40% e, per il lavoro svolto nelle altre
festività, il doppio della paga medesima, ugualmente computata,
oltre la maggiorazione del 40% (art. 2 della L. 16 aprile 1954,
n. 111 ed art. unico della L. 16 maggio 1956, n. 526). Tali spettanze
vanno riconosciute anche sotto il vigore del C.C.N.L. dell'11
luglio 1962, posto che sono invalide, per contrasto con le norme
imperative di legge sul riposo del lavoratore e sui diritti all'integrale
retribuzione, le clausole di detto contratto che prevedono, per
il servizio nei giorni festivi, l'opera di un sostituto da compensare
con quota parte del salario mensile, ovvero, mancando un sostituto,
la sola maggiorazione del 40% nelle domeniche, ed una sola quota
di un trentesimo del salario mensile, oltre la maggiorazione del
40%, nelle altre festività.
* Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 1985, n. 5567, I.N.A.
c. Colombo.
Il portiere di un immobile urbano
ha diritto, per il lavoro svolto nelle domeniche, alla paga giornaliera
pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione
del quaranta per cento, nonché, ove abbia lavorato la domenica
senza usufruire nella settimana di un giorno di riposo compensativo,
al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale. Tale
risarcimento, in mancanza di criteri legali e di principi di razionalità
che ne impongano la liquidazione di una somma pari ad un'altra
giornata di retribuzione, deve essere liquidato in concreto dal
giudice del merito, alla stregua di una valutazione che, anche
utilizzando strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione
collettiva, tenga conto della gravosità e delle prestazioni
lavorative e dell'effetto usurante del mancato riposo, non essendo
il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile
contrattualmente in astratto ed essendo in contrasto con la norma
imperativa dell'art. 36 Cost., e perciò da disapplicare,
ogni contraria clausola della contrattazione collettiva.
* Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1991, n. 1386, Di Marzio
c. Condominio Rione Principe di Piemonte is. E. in Napoli.
La mancanza di un'autorizzazione
amministrativa, prescritta per lo svolgimento di una determinata
attività lavorativa, non comporta l'illiceità dell'oggetto
o della causa del contratto di lavoro agli effetti dell'art. 2126
cod. civ.; pertanto, in tema di rapporto di portierato, la mancata
iscrizione del lavoratore nel registro previsto dall'art. 62 del
T.U. delle leggi di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non esclude
il diritto alla retribuzione per l'attività concretamente
esercitata.
* Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2171, Varignana
c. Inps.
L'indennità di contingenza
dovuta ad un portiere (anche se non corrisposta) deve essere assoggettata
a contribuzione previdenziale.
* Pret. civ. Pescara, 31 gennaio 1991.
L'art. 3 della L. 4 febbraio
1958, n. 23, con il quale il legislatore introdusse, a favore
dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia
di stabili urbani, l'indennità di scala mobile, non opera,
quanto all'attribuzione di tale emolumento, con la decorrenza
retroattiva dell'1 gennaio 1957, fissata per altri benefici economici,
bensì con quella ordinaria corrispondente alla data di
entrata in vigore della legge stessa.
* Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 1981, n. 6412, Inps c.
Marchetti.
L'indennità supplementare
prevista dal Contratto nazionale di lavoro per i portieri (stipulato
tra Confedilizia e Cgil-Cisl-Uil) non è posta a carico
di tutti gli appartamenti destinati ad uso ufficio, ma soltanto
a carico di quelli che rispondano ai seguenti requisiti: 1) che
siano destinati esclusivamente ad uso di uffici; 2) che aggravino
notevolmente il lavoro del portiere. (Nella specie, è stato
ritenuto che l'attività di commercialista non sia tale
da comportare quell'aggravio di notevole entità per il
portiere di uno stabile condominiale, in termini di clienti ovvero
di inoltro di corrispondenza, che giustifica la corresponsione
dell'indennità supplementare).
* Trib. civ. Napoli, 24 maggio 1997, n. 4722, De Masi c. Condominio
di viale Raffaello n. 15 in Napoli.
b) Controversie
Nella controversia promossa da
un condomino, per conseguire l'annullamento della delibera assembleare
revocativa del precedente licenziamento del portiere dell'edificio
condominiale, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento
di quest'ultimo in grado d'appello, a norma dell'art. 344 c.p.c.,
attesa l'inidoneità della decisione di tale controversia
ad incidere su autonomi diritti a lui spettanti in forza del rapporto
di lavoro con il condominio.
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1978, n. 3177.
c) Custodi
Nel caso in cui il custode (di
un condominio) sia morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli
da ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa,
sussiste la presunzione della derivazione di detto evento da tale
attività, e conseguentemente, l'indennizzabilità
dell'infortunio per la sussistenza dell'occasione di lavoro ai
sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ove non
sia provato, da parte dell'Inail, l'intervento di un fattore estraneo
al rischio specifico dell'attività di custodia e tale da
ridurre il rapporto fra evento e prestazione dell'attività
lavorativa in termini di mera relazione cronologica o topografica.
* Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1989, n. 1014, Inail c. Pisacreta.
Le guardie particolari giurate
hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle
proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate e soltanto
in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta
la qualità di pubblici ufficiali.
* Cass. pen., sez. I, 20 maggio 1991, n. 5527 (ud. 28 gennaio
1991), Caporaso.
Anche l'attività di mera
segnalazione alle forze di polizia di circostanze dannose o pericolose
per la proprietà costituisce attività di custodia
rientrante nella previsione di cui agli artt. 133 e 134 T.U.P.S.,
per la quale è quindi necessaria la licenza del prefetto.
* Cons. Stato, 12 agosto 1996, n. 1023, Università degli
Studi di Bari c. Assvigilanza ed altro.
Non è richiesta la licenza
prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. ai fini dell'esercizio
in forma associata, da parte di un gruppo di cittadini, dell'attività
di vigilanza all'interno delle proprietà individuali o
comuni, qualora tale attività sia svolta senza scopo di
lucro.
* Pret. pen. Milano, uff. Gip, decr. 23 ottobre 1996, Mannino.
d) Iscrizione nel registro di P.S.
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito
registro di P.S. sussiste per il soggetto che attenda abitualmente,
anche se insieme ad altre mansioni, anche a quella di portiere,
pur se non in modo preminente, sempre che esse non gli siano state
affidate occasionalmente per peculiari contingenze.
* Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1978, n. 754; nello stesso
senso, Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1978, n. 1666.
I portieri d'albergo o di case
di abitazione, per avere qualifica e svolgere le loro mansioni,
devono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 62 t.u.l.p.s.,
incorrendo altrimenti nella contravvenzione prevista dallo stesso
articolo, e ciò indipendentemente dalle condizioni particolari
poste da chi li assume, come la provvisorietà dell'assunzione
per prova.
* Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1974, n. 3730.
Ai sensi dell'art. 62 del T.U.
delle leggi di P.S., sussiste il reato di assunzione di portieri
fra persone non iscritte nell'apposito registro della P.S. sia
nel caso di mancata iscrizione e sia in quello di omessa rinnovazione
della iscrizione nel registro dei portieri, poiché sia
nell'uno che nell'altro caso il portiere in definitiva esercita
la sua attività senza la prescritta autorizzazione di polizia
e perciò in violazione della citata norma. Anche l'amministratore
dello stabile è tenuto a esigere l'osservanza di tale norma.
* Cass. pen., sez. I, 20 giugno 1966, n. 363; conf. Cass. pen.,
sez. I, 28 agosto 1969, n. 819.
Non può ritenersi priva
di sanzione penale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.
62 del R.D.L. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di
P.S.), che prevede l'obbligo per i portieri di rinnovazione annuale
dell'iscrizione nell'apposito registro, sol perché non
risulta espressamente indicata la sanzione: ed invero, in una
valutazione di decrescente gravità delle distinte condotte
contemplate dal citato art. 62, il legislatore ha ritenuto superfluo
indicare espressamente la sanzione per quella descritta nel secondo
comma, con tacito rinvio, quoad poenam, alla previsione di ordine
generale dell'art. 17 comma primo, dello stesso testo unico, che
commina la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda
fino a lire quattrocentomila per tutte le violazioni per
le quali non è stabilita una sanzione amministrativa ovvero
non provvede il codice penale.
* Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 1998, n. 408 (ud. 6 ottobre
1997), P.M. in proc. Faccenda.
Il precetto relativo alla rinnovazione annuale dell'iscrizione
nell'apposito registro presso l'Autorità di P.S. (art.
62 T.U. leggi di P.S.) non ha come soli destinatari i portieri
di case di abitazione o di albergo e i custodi di magazzini, stabilimenti,
uffici e simili, ma si rivolge anche ai proprietari ed a coloro
che ne rispondono a qualsiasi titolo, il cui dovere giuridico
non è limitato pertanto all'accertamento di tale iscrizione
al momento della costituzione del rapporto contrattuale, ma si
estende al controllo della rinnovazione periodica dell'iscrizione
durante tutto lo svolgimento del rapporto stesso.
* Cass. pen., sez. I, 18 luglio 1981, n. 7172 (ud. 8 maggio
1981), Fiordelmondo.
Gli amministratori dei condomini
sono obbligati ad assumere portieri iscritti nell'apposito registro
di pubblica sicurezza e ad esigere la rinnovazione annuale di
tale iscrizione: essa, infatti, non avviene automaticamente, ma
su richiesta dell'interessato e previa verifica della persistenza
delle condizioni richieste a pena di rifiuto della rinnovazione.
* Cass. pen., sez. I, 7 agosto 1982 (c.c. 24 giugno 1982, n.
1422), Costa.
e) Istituzione del servizio
L'istituzione del servizio di
portierato, non previsto dal regolamento di condominio, che comporti
la destinazione ad alloggio del portiere di locali di proprietà
comune aventi in precedenza una diversa funzione, e la soppressione
del medesimo servizio, nella opposta ipotesi in cui questo sia
previsto dal regolamento anzidetto con destinazione ad alloggio
del portiere di locali di proprietà comune, configurano,
derivandone, rispettivamente, la nascita e l'estinzione di un
vincolo di destinazione pertinenziale a carico di parti comuni,
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui deliberazione
- attesa l'equiparazione di tale categoria di atti alle innovazioni
disposta dal secondo comma dell'art. 1108 cod. civ. (applicabile
al condominio per il rinvio operato dall'art. 1139 dello stesso
codice) - è necessaria la maggioranza qualificata (che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e due
terzi del valore dell'edificio) prevista dal quinto comma dell'art.
1136 cod. civ., il quale non esaurisce la disciplina delle maggioranze
in relazione a tutte le deliberazioni assumibili dalla assemblea
dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2585, Del Genio c.
Con. Pal. Romano.
La clausola del regolamento di
condominio istitutiva del servizio di portierato, in quanto non
attribuisce ai condomini diritti soggettivi, ma riguarda l'amministrazione
della cosa comune, può essere abolita o modificata col
voto favorevole della maggioranza dei condomini, senza che occorra
l'unanimità dei consensi.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 maggio 1990.
f) Licenziamento
Il licenziamento del portiere
di un edificio condominiale disposto dall'amministratore, ai sensi
dell'art. 1130 n. 2 cod. civ., non esclude il potere dell'assemblea
dei condomini - la quale sia intervenuta sul medesimo oggetto
su richiesta dell'amministrazione per ratificarne l'operato -
di revocare il licenziamento stesso.
* Cass. civ., sez. II, 13 agosto 1985, n. 4437, Natani c. Cond.
Argonne MI.
Costituisce grave inadempimento,
integrante giustificato motivo soggettivo di licenziamento, il
comportamento del portiere di uno stabile che, nonostante la previsione
contrattuale a suo carico dell'obbligo di dimorare nell'alloggio
di servizio messo a sua disposizione dal condominio, non fruisce
dello stesso, venendo così meno agli obblighi di vigilanza
e custodia e gravando inutilmente il condominio degli oneri relativi
al mantenimento dell'alloggio di servizio.
* Pret. civ. Napoli, 17 agosto 1998, n. 16958, Cogliano c.
condominio Piazza dei Martiri n. 30.
g) Obblighi del portiere
Con riguardo all'obbligo di distribuire
la corrispondenza ordinaria che il portiere
di uno stabile condominiale abbia tra i propri doveri, costituisce
inadempimento il rifiuto di prendere in consegna tale corrispondenza
destinata ad uno dei condomini ancorché si tratti di espressi
e plichi recapitati a mano da corrieri privati, essendo gli stessi
inclusi a norma del t.u. del 1973 n. 156 nella cosiddetta corrispondenza
ordinaria nonostante la diversa modalità di
consegna.
* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4832, Boccieri c.
Bifulco.
Qualora il proprietario di due
o più palazzine contigue ne affidi, con apposito contratto
di lavoro, la sorveglianza, la pulizia ed in genere i servizi
ad una persona cui concede anche l'uso, per sé e per la
sua famiglia, di un alloggio compreso in una di dette palazzine,
il complesso di prestazioni e di attività che questa si
impegna a svolgere integra un rapporto di portierato. In detta
ipotesi, ancorché il controllo sulle persone che accedono
alle palazzine non può essere eseguito con la stessa intensità
impiegata con riguardo ad un unico edificio, il portiere è
tenuto ugualmente a svolgere quell'attività all'interno
dell'area in cui sono comprese le palazzine affidate alla sua
custodia, vigilando - specialmente nei periodi diurni di maggiore
rischio - secondo le precise indicazioni stabilite dall'unico
proprietario o dall'assemblea condominiale ad integrazione delle
prescrizioni contenute nel contratto collettivo, senza che gli
sia vietato di svolgere limitate attività lavorative durante
il periodo di servizio, purché nell'ambito del comprensorio
e sempre che compatibili con le modalità di esercizio della
vigilanza stessa.
* Cass. civ., sez III, 2 luglio 1991, n. 7257, Istituto Naz.
Di Previd. dei Giornalisti Italiani G. Amendola
c. Rossi ed altri.
Il contratto di portierato ha
per oggetto una prestazione di vigilanza e di custodia al servizio
di stabili destinati ad uso, esclusivo o prevalente, di abitazione
di più nuclei familiari. Dalle disposizioni legislative
e dalle norme corporative vigenti è, infatti, considerato
portiere solo colui che presta la propria opera per la vigilanza,
la custodia ed, eventualmente, la pulizia degli stabili, oltre
alle mansioni accessorie di cui alle consuetudini locali e non
anche il lavoratore che, con rapporto continuativo, presta la
propria opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli
accessori, ed, eventualmente, anche per la accensione e lo spegnimento
della luce, per l'apertura e chiusura del portone, con esclusione
del servizio di vigilanza e custodia.
* Cass. civ., 25 marzo 1970, n. 801.
h) Portiere di fatto
Non è ammissibile la configurabilità
- in capo ad un amministratore condominiale - dello svolgimento
di mansioni di portiere di fatto, in quanto
non è prospettabile giuridicamente che un medesimo soggetto
possegga contemporaneamente le due qualifiche di datore di lavoro
e di lavoratore subordinato.
* Trib. civ. Napoli, sez. IX, 13 dicembre 1993, n. 2544, inedita.
i) Portineria e alloggio del portiere
Per stabilire se un'unità
immobiliare situata in un condominio è comune, ai sensi
dell'art. 1117 n. 2 c.c., perché destinata ad alloggio
del portiere, il giudice del merito deve accertare se all'atto
della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione
dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario
dell'intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente
o di fatto, altrimenti devesi escludere la proprietà comune
dei condomini su di essa.
* Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1998, n. 11996, Cond. Palazzo
D'Autilia, via Manzoni 6 ed altri c. D'Autilia.
Un manufatto posto nel cortile antistante il fabbricato condominiale
ed esterno allo stesso, che non sia stato adibito a servizi comuni
(nella specie: portineria) non è, per struttura e funzione,
compreso nelle parti comuni dell'edificio condominiale indicate
nell'art. 1117 cod. civ., né può ritenersi tale,
in difetto di una chiara volontà delle parti risultante
da titolo idoneo, per il semplice fatto che esso risulti catastalmente
denunziato come adibito a portineria, in quanto la classificazione
catastale dei beni ha carattere meramente descrittivo in relazione
ad un onere nei confronti della p.a. e non è idonea, quale
mezzo sussidiario di prova, a prevalere sulla contraria volontà
dei proprietari.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1987, n. 8222, Ferraris c.
Gallo Pecca.
L'amministratore del condominio,
a cui spetta ai sensi degli artt. 1130 e1131 c.c. la disciplina
della gestione e dell'uso delle cose comuni, nonché dell'esercizio
del servizio comune di portierato, può, anche senza deliberazione
dell'assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell'immobile
adibito ad alloggio del portiere, che sia deceduto, da parte del
coniuge del medesimo, che detenga l'immobile senza titolo.
* Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1991, n. 7162, Laino c. Condominio
Rione Torre Ranieri Napoli.
Le parti dell'edificio condominiale
(locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.)
indicate al n. 2 dell'art. 1117 cod. civ. - che, al pari di quelle
indicate ai nn. 1 e 3 dello stesso articolo, sono oggetto di proprietà
comune se il contrario non risulta dal titolo - sono anche suscettibili,
a differenza delle parti dell'edificio di cui ai citati nn. 1
e 3, di utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione
al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di
assoluta necessità. Pertanto, in relazione ad esse, occorre
accertare, nei singoli casi, se l'atto che le sottrae alla presunzione
di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il
mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro
natura, configurandosi, nel secondo caso, l'esistenza di un vincolo
obbligatorio propter rem, fondato su una limitazione del diritto
del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei
successivi acquirenti dei singoli appartamenti, anche in mancanza
di trascrizione (peraltro possibile ai sensi dell'art. 2646 cod.
civ.).
* Cass. civ., sez. II, 25 agosto 1986, n. 5167, Soc. Ris. NA
c. Cond. V. Camp. NA.; conf. Cass. civ., sez. III, 24 ottobre
1995, n. 11068.
Per la comproprietà dei
condomini sull'appartamento destinato ad alloggio del portiere
occorre o che esso sia contemplato tra le parti comuni nei trasferimenti
delle singole unità abitative o che, per la stabilità
di tale destinazione e per le caratteristiche strutturali e funzionali
dell'appartamento, questo costituisca pertinenza del fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 9 aprile 1998, n. 3667, Condominio di
via Tuscolana n. 1064 in Roma c. Iacp di Roma.
La presunzione di comunione stabilita
dall'art. 1117 cod. civ. sussiste con riguardo ai locali destinati
a portineria e ad abitazione del portiere quando gli stessi facciano
parte dell'edificio condominiale, con la conseguenza che, in caso
contrario, non operando la presunzione di comunione, i detti locali
rientrano tra le parti condominiali soltanto se siano costruiti
su suolo risultante in base ai titoli di proprietà comune.
* Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1986, n. 5154, Errico c. Cond.
Via Gonzaga; conf. Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1996, n. 5946.
Ai sensi degli artt. 1130 e 1131
cod. civ. all'amministratore del condominio spetta per legge la
disciplina della gestione ed uso delle cose comuni e della prestazione
dei servizi e così dell'esercizio del servizio comune di
portierato ed il potere di risolvere il rapporto di lavoro fra
il portiere ed il condominio. Di conseguenza l'amministratore
può, anche senza deliberazione della assemblea dei condomini,
agire per il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo dal
portiere licenziato (cui l'alloggio stesso era stato concesso
ad integrazione della retribuzione), dipendendo tale rilascio
dalla risoluzione di un rapporto obbligatorio assunto per la gestione
del servizio comune ed essendo il recupero di detto alloggio essenziale
per l'ulteriore espletamento dello stesso servizio.
* Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 1985, n. 4780, Menna c.
Occorsio.
Le parti dell'edificio condominiale
indicate dal n. 2 dell'art. 1117 c.c. e quindi anche i locali
per la portineria possono essere sottratti alla presunzione di
proprietà comune, ma non è sufficiente, a tal fine,
che vi sia stato un atto di trasferimento degli stessi perché
possa affermarsi che sia venuto meno il vincolo di destinazione
derivante dalla loro natura, essendo necessario invece che sia
stata assunta dal condominio una deliberazione che li abbia esclusi
dall'utilizzazione comune.
* Cass. civ., sez. II, 8 maggio 1998, n. 4662, Molteni c. Condominio
di Piazza S. Eustorgio n. 4 di Milano ed altri. [RV 515237].
In tema di condominio negli edifici,
il dovere dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 n. 2 cod.
civ., di controllare e disciplinare il godimento di locali comuni
(nella specie, locali destinati ad alloggio del portiere dopo
la soppressione del servizio di portierato), implica, in mancanza
di diversa disposizioni dell'assemblea, il diritto di detenere
le chiavi dei suddetti locali, per assicurarne l'uso da parte
di singoli condomini in condizioni di parità.
* Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1983, n. 5076, De Lorenzo
c. Cond. V. Patern.
La controversia promossa dal
condominio di un edificio nei confronti del proprio portiere,
che sia rivolta a conseguire il rilascio dell'alloggio concessogli
per l'espletamento delle relative mansioni quale effetto dell'accertamento
dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, negata dal
convenuto, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice
del lavoro, dato che investe la cessazione o meno del suddetto
rapporto, come presupposto indispensabile del preteso rilascio.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 1984, n. 4609, Pellizzaro
c. Condominio Insulae.
Il litisconsorzio necessario
ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge,
quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio
debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti
di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione
dell'utilità connessa all'esperimento dell'adozione proposta,
indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non
essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte
istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna
o meramente dichiarativa. Ricorre, pertanto, una situazione di
litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini nel
caso di domanda di accertamento della proprietà condominiale
di un fabbricato e della destinazione ad alloggio del portiere
dei relativi locali, essendo tale accertamento insuscettibile
di frazionamento, riguardando necessariamente tutti i partecipanti
alla comunione, e non essendo ipotizzabili due diverse destinazioni
dello stesso immobile.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1992, n. 11626, Soc. Panoramica
Balduina c. Cerfogli e altri.
Il contratto locativo stipulato
tra il proprietario esclusivo dell'alloggio originariamente destinato
al portiere ed il condominio, ad uso di abitazione del portiere,
non può essere inquadrato in nessuna delle categorie di
cui alla L. 27 luglio 1978 n. 392 per uso abitativo o per uno
degli usi di cui all'art. 27, restando quindi regolato dalla disciplina
ordinaria e residuale del codice civile.
* Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1995, n. 11068, Todini c.
Pisani.
La domanda con cui l'amministratore
del condominio, a seguito del licenziamento del portiere, chieda
il rilascio dell'alloggio al predetto concesso in (parziale) corrispettivo
del servizio prestato, appartiene alla competenza del giudice
del lavoro, senza che possa comportare esclusione l'eccezione,
sollevata dall'ex dipendente, dell'instaurazione di un rapporto
di comodato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro,
attenendo tale eccezione al merito della domanda.
* Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1985, n. 4780, Menna c.
Occorsio.
In tema di condominio negli edifici,
la modifica della destinazione pertinenziale dei locali adibiti
ad alloggio del portiere, anche se di origine contrattuale, non
richiede l'unanimità dei consensi, bensì una deliberazione
dell'assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata
di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1996, n. 642, Barisano c.
Condominio di Via Francesco Tedesco n. 704 in Avellino; nello
stesso senso, Cass. civ., 17 giugno 1997, n. 5400.
L'istituzione del servizio di
portierato, non previsto dal regolamento di condominio, che comporti
la destinazione ad alloggio del portiere di locali di proprietà
comune aventi in precedenza una diversa funzione, e la soppressione
del medesimo servizio, nella opposta ipotesi in cui questo sia
previsto dal regolamento anzidetto con destinazione ad alloggio
del portiere di locali di proprietà comune, configurano,
derivandone, rispettivamente, la nascita e l'estinzione di un
vincolo di destinazione pertinenziale a carico di parti comuni,
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui deliberazione
- attesa l'equiparazione di tale categoria di atti alle innovazioni
disposta dal secondo comma dell'art. 1108 cod. civ. (applicabile
al condominio per il rinvio operato dall'art. 1139 dello stesso
codice) - è necessaria la maggioranza qualificata (che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e due
terzi del valore dell'edificio) prevista dal quinto comma dell'art.
1136 cod. civ., il quale non esaurisce la disciplina delle maggioranze
in relazione a tutte le deliberazioni assumibili dalla assemblea
dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2585, Del Genio c.
Con. Pal. Romano.
Nell'ipotesi in cui una parte
dell'immobile in condominio, oggetto di proprietà comune
(quali i vani destinati a portineria) non sia più destinata
a uso condominiale, si applica ad essa la disciplina della comunione
in generale (art. 1100 cod. civ.) e, in base a tale disciplina,
deve ritenersi consentito ai partecipanti alla comunione, quali
aventi diritto a concorrere nella relativa amministrazione (art.
1105 primo comma cod. civ.) di concedere il detto bene in locazione
per renderlo fruttifero. Né, ai fini della modifica della
detta destinazione, è necessario l'atto scritto, essendo
questo richiesto, sotto pena di nullità, soltanto per i
contratti che costituiscono la comunione di diritti su beni immobili
(art. 1350 n. 3 cod. civ.).
* Cass. civ., sez. III, 29 giugno 1979, n. 3690, Romeo c. Cristaldi
e Vasquez.
E' sottratto alla disciplina
della L. n. 392/1978, il contratto con cui un terzo dà
in locazione al condominio la casa del portiere, in quanto trattasi
di una figura atipica in cui il conduttore-condominio non gode
direttamente l'immobile, ma lo devolve ad un terzo, suo dipendente.
* Trib. civ. Milano, 1 aprile 1990.
Affinché i locali per la
portineria e l'alloggio del portiere rientrino nella previsione
dell'art. 1117 c.c. è indispensabile accertare se le parti,
nel costituire un titolo contrario alla presunzione di comunione,
abbiano inteso regolare diversamente il vincolo di destinazione
derivante dalla natura della cosa e dall'esistenza concreta di
un servizio goduto in comunione dai condomini.
* Pret. civ. Napoli 9 ottobre 1990.
Nel rapporto di portierato, in
cui la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, esercitato
anche mediante il controllo dei singoli condomini, la somministrazione
dell'alloggio ubicato nell'edificio condominiale, ove non risulti
giustificata da un diverso titolo, al fine di svolgervi il servizio
di portierato, che implica l'attività di vigilanza e custodia,
alla prestazione delle quali è finalizzata la suddetta
somministrazione.
* Cass. civ., 4 dicembre 1190, n. 11638.
Nel caso in cui un condomino
o un terzo estraneo al condominio, assumendo di essere proprietario
esclusivo di un bene (nella specie locale destinato ad alloggio
del portiere), che la legge (art. 1117 c.c.) presume di essere
di proprietà comune, chiedendone il rilascio ed il convenuto
condominio, in persona dell'amministratore, deduca essere il bene
di proprietà comune dei singoli condomini, invocando l'anzidetta
presunzione legale, il contraddittorio deve essere integrato nei
confronti di tutti i condomini, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio
necessario, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo
unico ed inscindibile, giacché la sentenza, implicando
un accertamento tra titoli di proprietà confliggenti fra
loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata
nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1996, n. 10609, Cond. Via
Pio Foà N. 4 Roma c. Sette.
La detenzione di un immobile
dovuta a ragioni di servizio o di ospitalità, o comunque
fondata sul cosiddetto precario, in quanto dovuta alla mera tolleranza
dell'avente diritto, e revocabile, quindi, in ogni momento ad
nutum del medesimo, non può legittimare il detentore all'esercizio
dell'azione di spoglio neppure nel caso in cui la violazione del
possesso provenga da un soggetto diverso dal possessore dell'immobile,
poiché la valutazione dell'opportunità di esperire
o meno l'accennato rimedio è sempre riservata all'esclusivo
apprezzamento del soggetto titolare della situazione che forma
oggetto della tutela possessoria, a cui il rimedio è preordinato.
(Fattispecie in tema di richiesta di reintegrazione nel possesso
del locale ad uso di guardiola di portineria).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 2 aprile 1992, inedita.
Spetta alla competenza del pretore
ordinario la controversia relativa alla cessazione del rapporto
di locazione per ragioni di servizio, ai sensi dell'art. 659 c.p.c.,
allorquando tra le parti non è in contestazione il rapporto
di lavoro, quale presupposto essenziale per la cessazione del
godimento dell'immobile per uso abitativo, mentre è riservata
alla competenza funzionale del giudice del lavoro nell'ipotesi
in cui sia contestata anche la risoluzione del rapporto di lavoro.
* Pret. civ. Salerno, ord. 4 febbraio 1991.
Il vincolo contrattuale che impone
di conservare all'appartamento di proprietà del singolo
l'originaria destinazione di alloggio del portiere è soggetto
a prescrizione estintiva per mancato esercizio.
* Corte app. civ. Genova, 4 ottobre 1989.
La locazione dell'alloggio del
portiere non è compresa tra i rapporti disciplinati dalla
L. 27 luglio 1978, n. 392.
* Pret. civ. Napoli, 9 ottobre 1990.
Devesi ritenere perfettamente
compatibile con le disposizioni di cui all'art. 1117 c.c., una
clausola del regolamento di condominio che preveda, per il godimento
di alcune delle cose comuni (nella specie: alloggio del portiere),
la prestazione di un corrispettivo da parte di alcuni condomini
in favore degli altri.
* Cass. civ., 1 ottobre 1955, n. 2741.
Affinché i locali per
la portineria e l'alloggio del portiere rientrino nella previsione
dell'art. 1117 c.c., è indispensabile accertare se le parti,
nel costituire un titolo contrario alla presunzione di comunione,
abbiano inteso regolare diversamente il vincolo di destinazione
derivante dalla natura della cosa e dall'esistenza concreta di
un servizio goduto in comunione dai condomini.
* Pret. civ. Napoli, 9 ottobre 1990.
La concessione in uso dell'alloggio
per l'espletamento delle mansioni di portierato o di pulizia dello
stabile costituisce una prestazione accessoria del rapporto, la
quale perde automaticamente la sua obbligatorietà e non
è più dovuta con la cessazione del rapporto di lavoro
che ne è il necessario presupposto.
* Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1981, n. 6435, Di Gennaro
c. Lambitelli.
Deve ritenersi costituisca contratto
ad uso di abitazione soggetto a proroga il contratto di locazione
di alcuni locali ad uso abitazione del portiere, che abbia quale
parte conduttrice un condominio ove, sia il condominio medesimo,
che il portiere non abbiano disposto di un reddito superiore agli
otto milioni.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 30 marzo 1983, n. 2200, Cond.
Via De Amicis 50, NA c. Mercadante.
l) Pulizia
Ai fini della qualificazione
del lavoro di un addetto alle pulizie di uno stabile urbano come
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, il giudice del merito,
come anche da costante giurisprudenza della S.C., deve tener conto
che tali prestazioni sono considerate dal C.C.N.L. 30 aprile 1938
e dalla L. 4 febbraio 1958, n. 23, come oggetto tipico di lavoro
subordinato, le quali, solo in via eccezionale e in base ad elementi
certi e determinati, possono essere qualificate di lavoro autonomo
(nella fattispecie è stato qualificato come lavoro subordinato
quello di un inquilino di un appartamento di uno stabile di un
unico proprietario, il quale inquilino ha svolto per molti anni
le mansioni di addetto alle pulizie e il corrispettivo del servizio
veniva pagato dai vari inquilini al proprietariolocatore, come
onere accessorio dei contratti di locazione, e poi pagato all'addetto
alle pulizie mediante compensazione con il canone di locazione
dell'appartamento, di cui era conduttore).
* Pret. civ. Torino, 13 luglio 1991, inedita.
m) Ripartizione delle spese
Le spese di portierato in un
edificio condominiale, trattandosi di servizio per sua natura
tale da assicurare la custodia e vigilanza dell'intero fabbricato,
vanno ripartite tra i condomini alla stregua del criterio dettato
dall'art. 1123 primo comma, cod. civ., la cui applicabilità
può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria
convenzione oppure se si accerti che il servizio, per particolari
situazioni di cose e luoghi, non può considerarsi reso
nell'interesse di tutti i condomini. (Nella specie, la S.C., enunciando
il suriportato principio, ha ritenuto che la corte del merito
aveva erroneamente sostituito al criterio di cui al primo comma
dell'art. 1123 cod. civ., il diverso criterio basato su una ritenuta
maggiore utilizzazione del servizio da parte di alcuni condomini).
* Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1986, n. 962, Cs. Maritt.
Mer. c. Cd. Sella 215 Bia.
in tema di condominio degli edifici,
la deliberazione assembleare, la quale, con riguardo alla ripartizione
delle spese di portierato, le estenda anche ai proprietari dei
vani terranei sena ingresso dall'androne, deve ritenersi affetta
da nullità, non mera annullabilità, con conseguente
proponibilità della relativa impugnazione in ogni tempo,
anche dopo il termine di decadenza fissato dall'art. 1137 cod.
civ., qualora, adottata a maggioranza, risulti integrare un riparto
di dette spese difforme da quello fissato con regolamento condominiale
di natura contrattuale, quale quello predisposto dall'unico originario
proprietario dell'edificio e poi di volta in volta accettato dagli
acquirenti delle singole porzioni, atteso che le disposizioni
di tale regolamento sono modificabili solo attraverso una nuova
convenzione conclusa dalla totalità dei condomini.
*Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 1983, n. 5793, Galati c. Cond.
Roma 6 Le.
Ove il servizio di portierato
non venga svolto dal relativo incarico in maniera conforme alle
prescrizioni e con la diligenza dovuta, il conduttore di un appartamento
sito nell'edificio, cui quel servizio si riferisce, può
eccepire, nei confronti del proprietario locatore, la sua inadempienza
in relazione a quel servizio e chiedere giudizialmente di essere
esonerato dal pagamento delle relative spese.
* Cass. civ., 2 luglio 1991, n. 7257, Istituto Nazionale di
Prev. dei Giornalisti Italiani G. Amendola
c. Rossi ed altri.
Le spese di portierato in un
edificio condominiale sono a carico di tutti i condomini in misura
proporzionale al valore delle singole unità immobiliari,
compresi i proprietari di negozi o magazzini con ingresso diretto
dalla pubblica via, salvo diversa convenzione.
* Corte app. civ. Milano, sez.I, 24 novembre 1981, n. 1843,
S.a.s. L'Ambrosiana di Rossi Maria e C. c. Condominio di Via Palestrina
4, Milano.
Le spese necessarie per la prestazione
del servizio di portierato in un edificio composto da più
unità immobiliari vanno poste a carico di tutte queste
in misura proporzionale al loro valore,
ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., a meno che risulti che il servizio
non sia svolto nell'interesse comune di tutti gli immobili ovvero
alcuno di essi sia stato convenzionalmente esonerato dall'onere.
L'applicazione di tale criterio di ripartizione delle spese non
è esclusa dal diverso grado di utilità
che ciascuna unità immobiliare può trarre in concreto
dal servizio di portierato, in dipendenza di particolari circostanze
(nella specie, trattavasi di un locale ad uso commerciale con
ingresso autonomo e diretto dalla strada, il cui conduttore sosteneva
la non ripetibilità nei suoi confronti delle spese per
il servizio di portineria, ovvero la loro ripetibilità
in misura proporzionale all'uso del servizio).
* Pret. civ. Milano, 9 giugno 1983, Imm.re Fara Ovest Spa c.
Immediauto Spa.
In tema di condominio negli edifici
le spese di portierato che siano previste nel regolamento tra
quelle di carattere generale, vanno ripartite tra tutti i condomini
ai sensi dell'art. 1123 c.c. in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno e indipendentemente dalla maggiore
o minore utilizzazione del servizio da parte di condomini proprietari
di unità immobiliari site in posizione particolare (nella
fattispecie negozi), senza che ne sia configurabile una deroga
con riguardo alla mera esistenza di una tabella, allegata al regolamento,
per la ripartizione di spese particolari di pertinenza dei soli
appartamenti.
* Cass. civ., sez. II, 30 maggio 1990, n. 5081, Sette c. Cond.
V. Pietras.
E' legittima la delibera condominiale
avente ad oggetto la revoca di una precedente delibera che, senza
il consenso unanime dei condomini, modificava le quote millesimali
relative alla ripartizione delle spese del servizio di portierato
e contenute in un regolamento contrattuale.
* Pret. civ. Roma, 17 febbraio 1990, inedita.
Gli oneri di portierato - da
adempiersi dai condomini in proporzione del valore della proprietà
ai sensi dell'art. 1123 c.c. - sono obbligazioni reali, strettamente
inerenti alla titolarità del diritto vantato sull'immobile,
di cui seguono il trasferimento, gravando su ciascun successivo
proprietario relativamente al periodo in cui è stato titolare.
Pertanto, l'attuale proprietario che ha pagato anche le spese
di portierato maturate in epoca antecedente all'acquisto del bene,
non essendovi tenuto in quanto trattasi di obbligazioni divisibili,
ha eseguito un adempimento di terzo che lo legittima, ex art.
1203 n. 3 c.c., a surrogarsi nei diritti del creditore e ad agire
nei confronti dei precedenti danti causa.
* Trib. civ. Napoli, 28 dicembre 1991, n. 15224.
n) Servizio di manutenzione di impianti
Ha natura di attività
lavorativa autonoma, e non subordinata, il servizio di portineria
e manutenzione di impianti condominiali, svolto senza alcuna continuità
nella prestazione, nonché senza previsioni specifiche sull'orario
di lavoro e sulle modalità concrete del servizio stesso
.
* Pret. civ. Torino, sez. lav., 10 maggio 1994, n. 3337, Morandi
c. Cardellino.
o) Servizio di vigilanza
In tema di condominio degli edifici,
la delibera istitutiva di un servizio di vigilanza armata, per
la tutela dell'incolumità dei partecipanti, è rivolta
a perseguire finalità estranee alla conservazione e gestione
delle cose comuni, e, quindi, non è riconducibile nelle
attribuzioni dell'assemblea (art. 1135 c.c.). Ne deriva che tale
delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti
dei condomini assenti all'assemblea e non può essere fatta
valere per una ripartizione della relativa spesa anche a loro
carico.
* Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1993, n. 4631, Condominio
di Piacenza n. 6/B di Torino c. Carzino e Falcone.
La guardiania notturna integra
un servizio che, se da un lato ha di mira l'incolumità
personale degli inquilini, dall'altro garantisce indubbiamente
anche una difesa ulteriore e più ampia del patrimonio comune
contro indebite introduzioni nel perimetro condominiale. Pertanto,
rispondendo essa non tanto all'interesse soggettivo di ciascun
condomino, ma al diverso valore delle proprietà esclusive,
il costo del servizio va necessariamente ragguagliato non ad un
elemento personale, ma ad un elemento patrimoniale quale il valore
della singola unità immobiliare.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 28 dicembre 1998, n. 2584,
Condominio di Piazzetta Arenella 7/H in Napoli c. Cervone ed altri.
Deve considerarsi legittima la
delibera assembleare che, in occasione dell'installazione di un
ponteggio per la manutenzione della facciata, ha deciso di installare
un sistema d'allarme e di disporre di un servizio di vigilanza.
* Trib. civ. Milano, 10 giugno 1991.
p) Soppressione del servizio
Qualora un servizio condominiale
(nella specie: portierato) sia previsto nel regolamento di condominio,
la sua soppressione comporta una modificazione del regolamento
che deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dall'art. 1136, comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti che
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) richiamato
dall'art. 1138, comma 3.
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1995, n. 3708, Cond. S. Martino
2 c. Lombardo.
L'assemblea del condominio con
la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5 c.c. può
deliberare la modificazione (o anche la soppressione) del servizio
di portierato, sempre che vengano osservati i principi in materia
di innovazioni posti dall'art. 1120 c.c. e non ne derivino per
taluno dei condomini vantaggi o svantaggi diversi rispetto agli
altri. Pertanto, è nulla per violazione dell'art. 1120
citato, la deliberazione assunta a maggioranza che, conservando
la proporzionalità di spesa sulla collettività condominiale,
attui in un condominio costituito da più edifici la centralizzazione
del servizio di portierato, in guisa da lasciare immutata la situazione
per i condomini dell'edificio presso il quale il servizio viene
svolto, mentre i condomini degli altri edifici vengono a trarre
dal servizio una utilità minore.
* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1993, n. 5083, Cond. Via Tiziano
(MI) c. Imm.re Elsi sas.
L'istituzione del servizio di
portierato, non previsto dal regolamento di condominio, che comporti
la destinazione ad alloggio del portiere di locali di proprietà
comune aventi in precedenza una diversa funzione, e la soppressione
del medesimo servizio, nella opposta ipotesi in cui questo sia
previsto dal regolamento anzidetto con destinazione ad alloggio
del portiere di locali di proprietà comune, configurano,
derivandone, rispettivamente, la nascita e l'estinzione di un
vincolo di destinazione pertinenziale a carico di parti comuni,
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui deliberazione
- attesa l'equiparazione di tale categoria di atti alle innovazioni
disposta dal secondo comma dell'art. 1108 cod. civ. (applicabile
al condominio per il rinvio operato dall'art. 1139 dello stesso
codice) - è necessaria la maggioranza qualificata (che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e due
terzi del valore dell'edificio) prevista dal quinto comma dell'art.
1136 cod. civ., il quale non esaurisce la disciplina delle maggioranze
in relazione a tutte le deliberazioni assumibili dalla assemblea
dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2585, Del Genio c.
Con. Pal. Romano.
La soppressione (come la istituzione)
del servizio di portierato, comportando il venir meno (od il sorgere)
di un vincolo di destinazione di una parte comune del condominio,
configura un atto di straordinaria amministrazione. Pertanto,
tale innovazione deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata
dei due terzi del valore del condominio, a tutela degli eventuali
pregiudizi sul patrimonio degli amministrati, connessi alla particolare
rilevanza del medesimo atto.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 20 giugno 1989, n. 1032,
Ferrario c. Condominio Viale Tibaldi 3, Milano.
La soppressione del servizio
di portineria non costituisce di per sé una innovazione
della cosa comune di cui all'art. 1120 cod. civ., e nemmeno un
atto di straordinaria amministrazione; di conseguenza essa può
essere validamente approvata dalla maggioranza dei condomini.
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 4 dicembre 1988, De Filippo
c. Condominio di via dell'Abbondanza a Marianella, n. 26, Napoli.
q) Sostituto del portiere
Il rapporto di portierato è
caratterizzato, rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato
(della cui realtà normativa partecipa), da aspetti particolari,
connessi alla natura (non imprenditoriale) del datore di lavoro
ed al tipo di servizio (pulizia, custodia e vigilanza) affidato
al lavoratore, ed è disciplinato, quanto ad alcuni istituti,
da leggi speciali come la L. 21 marzo 1953, n. 215 sulla gratifica
natalizia, la L. 26 aprile 1954, n. 111 sull'estensione delle
feste infrasettimanali e la L. 16 maggio 1956, n. 526 sul trattamento
economico del lavoro prestato nei giorni festivi. Pertanto, attese
le peculiarità del rapporto predetto, che spiegano anche
la previsione della figura del sostituto
(da nominarsi, secondo la disciplina collettiva, dal portiere,
il quale lo retribuisce direttamente in proporzione del servizio
prestato), va escluso che la clausola dell'art. 36 del Ccnl di
categoria del 24 febbraio 1978 - la quale, in caso di morte del
portiere, prevede la prosecuzione per tre anni del godimento dell'alloggio
di servizio da parte delle persone con lui conviventi e, per lo
stesso periodo, la corresponsione del salario e di eventuali indennità
supplementari alla persona designata come sostituto
che abbia continuato a disimpegnare il servizio di portierato
- configuri un rapporto di lavoro a termine suscettibile di conversione,
in quanto illegittimo, in rapporto di lavoro a tempo determinato,
ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, e quindi risolvibile
soltanto con le modalità e nei casi previsti dalle leggi
n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.
* Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1985, n. 2221, Viviano c.
Soc. Assic. Gen..
r) Svolgimento del servizio
Il servizio di portierato, come
ogni altro di interesse comune, deve essere disciplinato a norma
dell'art. 1130, n. 2 c.c. e può ritenersi ben assicurato,
sempre che sia diligentemente svolto, anche se sussista reciproca
antipatia ed insofferenza personale tra l'addetto al servizio
ed alcuno dei condomini, sempre che l'incolumità personale
non si traduca, da parte del primo, in un persistente contegno
incivile e scorretto o addirittura in manifestazioni ingiuriose.
* Trib. civ. Firenze, 3 marzo 1962.