SOMMARIO: a) Esalazioni maleodoranti; b) In genere; c) Inquinamento atmosferico; d) Limitazioni imposte dal regolamento; e) Normale tollerabilità; f) Procedimento (azione inibitoria); g) Responsabilità del conduttore; h) Rumori; i) Servitù di immissione; l) Tutela della salute; m) Vibrazioni prodotte da automezzi.
a) Esalazioni maleodoranti
Per stabilire se la destinazione
o la fruibilità di un ambiente comune, in un condominio
edilizio, siano state degradate dalle esalazioni di un gabinetto
di decenza costruito da uno dei condomini, il giudice del merito
non può limitarsi a constatare l'esistenza di un parere
positivo dell'autorità sanitaria comune, poiché
quest'ultima cura interessi pubblici diversi da quelli privati,
tutelati dalle norme del codice civile sul condominio.
*
Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1978, n. 4844.
Le esalazioni maleodoranti o comunque
sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art.
674 del codice penale per le emissioni moleste di gas vapori e
fumo, ma possono esser fonte di responsabilità civile,
ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 c.c.
*
Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1991, n. 4539 (ud. 29 gennaio 1991),
Garzia.
b) In genere
La disposizione dell'art. 844
c.c., è applicabile anche negli edifici in condomino nell'ipotesi
in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare
o delle parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose
nella proprietà di altri condomini. Nell'applicazione della
norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio
di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni,
alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione
assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza,
dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato
non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari
siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione
ed ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale,
cui è informato l'art. 844 citato, impone di graduare le
esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica
dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali
(v. Cost., artt. 14, 31 e 47) le esigenze personali di vita connesse
all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche
inerenti all'esercizio di attività commerciali. (Nella
specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la
quale aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune
di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza
dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni
di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio
commerciale ubicato nel fabbricato condominiale).
*
Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1993, n. 3090, Cannata c. Pizzo.
La norma dell'art. 844 è
applicabile anche ai rapporti tra i condomini di uno stesso edificio,
quando uno di essi, nel godimento della cosa propria od anche
comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà
dell'altro.
* Cass. civ., 20 febbraio 1969,
n. 570.
Ai fini della valutazione della
liceità delle immissioni, l'art. 844 cod. civ. enuncia
tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo
e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale
tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della
proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio
facoltativo è quello della priorità dell'uso.
* Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 1985, n. 6534,
Dei A. c. Dei M.
Qualora i condomini, con il regolamento
di condominio, abbiano disciplinato i loro rapporti reciproci
in materia di immissioni con norma più rigorosa di quella
dettata dall'art. 844 c.c., che ha carattere dispositivo, della
liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare
non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensì
dal criterio di valutazione fissato nel regolamento (nella specie
trattavasi dell'installazione di una tipografia nonostante che
il regolamento facesse divieto di svolgere attività rumorose
od emananti esalazioni nocive).
* Cass. civ.,
sez. II, 4 febbraio 1992, n. 1195.
La protezione della proprietà
da immissioni dannose è concessa dagli artt. 949 e 844
cod. civ. anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio
quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o comune,
dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà
di altro condomino, facendo sorgere in colui che subisce l'immissione
dannosa, il diritto al risarcimento del danno e ad una declaratoria
giudiziale che sanzioni l'illegittimità delle immissioni.
* Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1982, n.
448, Leotta c. Greco.
La domanda di condanna all'eliminazione
delle immissioni intollerabili di rumori, fumi e vibrazioni derivanti
da una centrale per la produzione di energia elettrica, proposta
dal proprietario di un fondo adiacente alla stessa, appartiene
alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, pur potendo
comportare la chiusura di detta centrale, essa è diretta
alla tutela di diritti soggettivi (proprietà e salute),
che si assumono lesi dalle modalità di attuazione della
produzione di energia, non già alla soppressione del relativo
servizio pubblico.
* Cass. civ., Sezioni Unite,
29 luglio 1995, Soc. Sep. c. Mazzella.
Sebbene l'art. 844 c.c. contenga
un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto,
posto che, in esso, dopo l'espressa menzione di alcune di tali
immissioni seguono le parole "e simili propagazioni"
, tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione
del diritto di proprietà fa sì che la tassatività
sussiste nel genus, se non nella species. Pertanto, la norma è
passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, ad ipotesi
che presentino tutti i seguenti requisiti: 1) materialità
dell'immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell'uomo
ovvero influisca oggettivmente sul suo organismo (per esempio,
radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti
elettriche e onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o
mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un
facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti,
direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga;
3) attualità di una situazione di intollerabilità,
non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità,
o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari,
dell'immissione. Questi requisiti non ricorrono nell'ipotesi in
cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle acque piovane
sporgano oltre la linea di confine.
* Cass.
civ., sez. II, 7 settembre 1977, n. 3889.
La possibilità di eliminare
o di ridurre la immissione con l'adozione di idonei accorgimenti
tecnici può influire nella valutazione della tollerabilità
delle immissioni stesse, nel senso di far considerare intollerabile
ciò che può essere eliminato senza soverchio sacrificio
e con mezzi normali; ma ciò non consente di affermare,
in via di illazione, che possano valutarsi con minor rigore quelle
immissioni rispetto alle quali ogni rimedio sia stato adottato
e si sia rivelato, o non possa che rivelarsi, inutile, ciò
perché l'adozione di accorgimenti tecnici non rileva, in
relazione al suo costo, sul piano della valutazione della normale
tollerabilità delle immissioni bensì, in relazione
alla sua efficienza (o, al più, in relazione al rapporto
tra il suo costo e la sua efficienza, ed impregiudicato restando,
il caso di totale o parziale inefficienza, il rimedio dell'indennizzo)
sul piano della decisione circa i rimedi e le misure da adottare.
* Cass. civ., 10 ottobre 1975, n. 3241.
Sia la norma dell'art. 844 cod.
civ. e sia quella dell'art. 890 dello stesso codice sono ispirate
all'esigenza di contemperare le ragioni della proprietà
con le necessità economico-sociali, con potere del giudice
di stabilire i rispettivi limiti; mentre l'art. 844 tende a tutelare
la proprietà delle immissioni, il successivo art. 890 ha
un più vasto campo di applicazione, estendendo la sua previsione
a tutti i casi in cui le immissioni sono tali da provocare anche
soltanto il pericolo di pregiudizio alla stabilità di un
immobile o alla salubrità del luogo.
*
Trib. civ. Napoli, 18 luglio 1983, Longo c. Spa Italsider, in
Arch. civ. 1984, 770.
Il problema dell'interpretazione
analogica dell'art. 844 c.c. in ipotesi in cui sia stata (esclusivamente)
proposta azione ex art. 2043 c.c. è in realtà (ai
fini di causa) un falso problema, perché quando l'attore
si limita ad agire contro l'autore delle immissioni per la loro
eliminazione è chiaro che egli svolge solo un'azione personale
inquadrabile nell'azione di risarcimento in forma specifica di
cui all'art. 2058 c.c.
* Corte app. civ. Milano,
sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351, Di Corleto c. Rimini e altri
e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. loc. e cond. 1993, 496.
c) Inquinamento atmosferico
La L. 13 luglio 1966, n. 615,
la quale, all'art. 20, stabilisce che tutti gli stabilimenti industriali
devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da
contenere entro i più ristretti limiti che il progresso
tecnico consenta, le emissioni di fumi, gas, polveri o esalazioni
ché, oltre a costituire comunque pericolo per la salute
pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico, non
concerne la materia delle immissioni, cui si riferisce l'art.
844 c.c., né, più in generale, quella dei rapporti
privatistici di vicinato, come risulta dalle finalità di
detta disciplina, quale traspare dal riferimento alla tutela della
"salute pubblica" e, in particolare, alla prevenzione
dell'inquinamento atmosferico.
* Cass.
civ., sez. II, 10 ottobre 1975, n. 3241.
In tema di immissioni i limiti
di tollerabilità previsti dalla L. 13 luglio 1966 n. 615
non trovano applicazione nei rapporti privatistici di vicinato,
che restano disciplinati dall'art. 844 cod. civ., con la conseguenza
che l'accertamento dell'eventuale intollerabilità delle
immissioni comporta l'esistenza del danno in re ipsa e per il
vicino il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma
dell'art. 2043, fintantoché non vengano eliminate le dette
immissioni.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo
1987, n. 2580, Eridania c. Amoretti.
Le disposizioni della L. 13 luglio
1966 n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
disciplinano comportamenti che prescindono da qualsiasi collegamento
con la proprietà fondiaria e che vengono presi in considerazione
in sé e per sé nell'interesse collettivo alla salvaguardia
della salute in generale e non per stabilire i limiti di equilibrio
nella utilizzazione di tale proprietà che rimangono affidati
alla disciplina delle immissioni ex art. 844 cod. civ., senza
trovare sanzione nella detta legge avente una diversa sfera di
operabilità. Pertanto, in materia di conflitti tra fondi
vicini il comportamento dannoso del proprietario di uno di essi,
quale l'emissione di fumo prodotto da combustione dalla finestra
di un locale adibito a panificio, pur essendo contraria alle dette
norme contro l'inquinamento atmosferico, non attribuisce ex se
al proprietario di un appartamento nell'edificio in condominio
col primo il diritto di chiederne l'eliminazione se non nel caso
in cui egli dimostri che l'immissione di fumo nel suo appartamento
supera il limite della normale tollerabilità ai sensi dell'art.
844 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 16 marzo
1988, n. 2470, Scannapiero c. Califri.
In caso di effetti pregiudizievoli
subiti da immobili siti in prossimità di uno stabilimento
a causa delle immissioni di polveri provenienti da questo, possono
essere ritenute intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. anche
le immissioni che non superino i limiti fissati dalla L. 13 luglio
1966, n. 615, sull'inquinamento atmosferico.
*
Corte app. civ. Napoli, sez. I, 14 maggio 1992, n. 1162, Società
Cementir c. Rigillo e altri, in Arch. loc. e cond. 1993, 311.
d) Limitazioni imposte dal regolamento
Quando l'attività posta
in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea
a determinare il turbamento del bene della tranquillità
degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni
contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare
al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa
costituisca o non immissione vietata a norma dell'art. 844 cod.
civ., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale
possono sempre imporre limitazioni al godimento della proprietà
esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma
generale sulla proprietà fondiaria.
*
Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1986, n. 4554, Graziosi c. Fiesoletti.
e) Normale tollerabilità
La disciplina relativa alle immissioni
moleste provenienti dal fondo vicino, dettata dall'art. 844 cod.
civ., ed il limite della tutela inibitoria alle immissioni che
superano la normale tollerabilità, trovano applicazione
anche nei rapporti di condominio, tra parte di proprietà
esclusiva e parte di proprietà comune.
*
Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, Casati c. Cond. Quadrio
MI.
L'accertamento della tollerabilità
o meno delle immissioni agli effetti previsti dall'art. 844 cod.
civ., inerisce non già ad un presupposto processuale, ma
concerne una condizione dell'azione, verificabile, come tale,
tenendo conto anche dei fatti sopravvenuti nelle more del giudizio.
(Nella specie, il Supremo Collegio, enunciando il surriportato
principio, ha cassato la decisione d'appello, confermativa del
giudizio di intollerabilità delle immissioni espresse dal
primo giudice, perché emessa senza il previo controllo
sull'esistenza in atto di tale intollerabilità).
*
Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1981, n. 6718, Soc. Cartiere
R. c. Amadori.
La circostanza che il capoverso
dell'art. 844 c.c. dia all'autorità giudiziaria ampi poteri
discrezionali nella valutazione del limite della normale tollerabilità
delle immissioni, dovendosi contemperare le esigenze della produzione
con quelle della proprietà, tenendo anche conto, se del
caso, della priorità dell'uso, non vuol dire che quel limite
possa essere superato, ma soltanto che esso debba essere valutato
più o meno rigorosamente, in relazione alle indicazioni
date dalla norma, e che è conferito all'autorità
giudiziaria il potere di dare quelle disposizioni che valgono
a ricondurre, quando sia possibile, al limite di tollerabilità
le immissioni, nonché di determinare un equo indennizzo
quando quelle, benché tollerabili, producano un certo danno.
Da ciò deriva che le immissioni ritenute intollerabili
dal giudice del merito costituiscono fatto illecito, possibile
causa di danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c.
*
Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1977, n. 740.
In tema di nozione della normale
tollerabilità, agli effetti di quanto dispone l'art. 844
cod. civ., opera il criterio della relatività, essendo
affidato al giudice un compito moderatore ed equilibratore da
esercitarsi di volta in volta, con riguardo, oltre alle condizioni
di tempo e di luogo nelle quali si verificano le immissioni, anche
alla loro intensità ed idoneità a ripercuotersi
sfavorevolmente sui soggetti che le ricevono.
*
Pret. civ. Taranto, sede distaccata di Massafra 23 novembre 1977,
Iurlano ed altri c. Lombardo e Morelli, in Arch. civ. 1978, 68.
Il parametro della normale tollerabilità,
di cui all'art. 844 cod. civ., in tema di immissioni derivanti
dal fondo del vicino, va accertato in base al criterio della relatività
e caso per caso, essendo affidato al giudice un compito moderatore
da esercitarsi in relazione alle singole situazioni e all'entità
degli interessi in conflitto e con riguardo, altresì, alle
esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della
proprietà.
* Corte app. civ. Milano,
sez. I, 27 gennaio 1978, n. 206, Cooperativa Sportiva Villaggio
Brugherio Srl c. Castelli, in Arch. civ. 1978, 546.
f) Procedimento (azione inibitoria)
Qualora un gruppo di condomini
chieda la cessazione di immissioni moleste provenienti da un locale
adibito ad esercizio commerciale sito nel medesimo edificio in
condominio e il giudice disponga l'esecuzione delle opere necessarie
per l'eliminazione delle denunciate immissioni, deve esser disposta
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quei
condomini, estranei al giudizio, le cui proprietà individuali
riceverebbero pregiudizio dall'esecuzione delle opere stesse.
(Nella specie, i giudici di appello avevano disposto l'esecuzione
di opere idonee ad eliminare le immissioni stesse - costruzione
di canna fumaria lungo la parete esterna dell'edificio - ma avevano
rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti
dei condomini rimasti estranei al giudizio, limitandosi a disporre
che le opere venissero eseguite "salva l'opposizione degli
altri condomini aventi diritto").
* Cass.
civ., sez. II, 6 marzo 1978, n. 1108.
L'azione diretta ad impedire le
immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino non
può senz'altro essere considerata azione reale a difesa
della proprietà o di altro diritto reale, perché
ove la violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia
accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla
cosa, l'azione ha carattere essenzialmente personale, a nulla
rilevando che il diritto a pretendere l'eliminazione dell'attività
materiale commessa dal terzo sia sorta a causa della lesione di
un diritto reale. In detta ipotesi, la domanda rivolta ad ottenere
la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà
esorbita dai limiti della negatoria e va compresa nell'azione
di risarcimento del danno mediante integrazione in forma specifica.
* Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1975, n.
4124.
L'azione concessa al proprietario
ex art. 844 c.c., per far dichiarare l'illiceità delle
immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e per impedire
che l'immobile proprio le subisca, costituisce un'azione di carattere
reale, che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte
a tutela della proprietà, in ordine alle quali il valore
della causa va determinato in base al disposto dell'art. 15 c.p.c.
Ne consegue, che, quando agli atti non risulta il reddito dominicale
o la rendita catastale del bene immobile, si ha presunzione di
competenza del giudice adito, e grava sul convenuto, che eccepisce
l'incompetenza per valore, l'onere di provare l'ammontare del
predetto reddito o della predetta rendita (o che, non risultando
tali elementi di valutazione, la causa deve considerarsi di valore
indeterminabile), senza che i limiti di competenza per valore
possano ritenersi superati per effetto di un'ulteriore richiesta
risarcitoria, atteso che la riserva di contenimento della competenza
va riferita all'intero.
* Cass. civ., sez.
II, 4 agosto 1995, n. 8602, Barbano c. Ricci, in Arch. loc. e
cond. 1996, 50.
In tema di immissioni in alienum
la domanda di cessazione della turbativa comprende necessariamente
l'istanza di eliminazione delle molestie e una tale finalità
può essere conseguita sia con la radicale rimozione dell'attività
svolta dal vicino, sia con l'attuazione degli accorgimenti tecnici
idonei ad evitare la denunciata situazione pregiudizievole, sia,
infine, consentendo le immissioni contro pagamento di un'indennità
a carico dell'immittente ed a favore del proprietario del fondo
soggetto alle immissioni medesime.
* Cass.
civ., 21 novembre 1973, n. 3138.
In caso d'immissioni che eccedano
la normale tollerabilità, l'attore può esperire
azione inibitoria ex art. 844 cod. civ., per far cessare le immissioni
ed ottenere il risarcimento del danno subito.
*
Trib. civ. Milano, 7 gennaio 1988, Saccone e altra c. Condominio
Via Edison 12, Novate Milanese, in Arch. loc. e cond. 1989, 538.
L'amministratore di condominio
è legittimato a proporre ricorso d'urgenza ex art. 700
c.p.c. per far cessare immissioni moleste solo qualora nel ricorso
stesso venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio incombente
sul condominio in quanto tale, vale a dire sui beni di proprietà
comune ex art. 1117 c.c.
* Trib. civ. Napoli,
ord. 26 ottobre 1993, Condominio di via Terracina n. 81/25 di
Napoli c. Miceli e Soc. Toscana, in Arch. loc. e cond. 1995, 168.
Nell'azione ex art. 844, cod.
civ., ove la tutela inibitoria sia richiesta per la tutela del
diritto alla salute, lo schema reale diventa un semplice presupposto
formale al quale va ricollegata la legittimazione ad agire.
* Pret. Pietrasanta, ord. 17 marzo 1989, Bolgioni
c. Moba, in Arch. civ. 1989, 520.
g) Responsabilità del conduttore
Nel caso di molestie determinate
da attività svolte in una abitazione data in locazione,
il conduttore, che ha il godimento e l'uso della cosa locata,
è responsabile, per le immissioni che superino la normale
tollerabilità, nei confronti dei proprietari o degli inquilini
degli appartamenti vicini, e tale responsabilità non può
essere limitata al fatto personale del conduttore medesimo e delle
sole persone di cui egli abbia la legale rappresentanza, in quanto
la titolarità del rapporto di locazione implica che egli
debba impedire lo svolgimento, nell'abitazione locatagli, delle
predette attività da parte di tutte le persone appartenenti
al suo nucleo familiare. La colposa violazione di tale obbligo,
che trova rispondenza in un principio di responsabilità
sociale, è fonte di responsabilità extracontrattuale
(ai sensi, peraltro, dell'art. 2043 e non dell'art. 2051 cod.
civ.) del soggetto titolare del rapporto di locazione, che è,
pertanto, passivamente legittimato in ordine alle azioni inibitoria
e risarcitoria proposte, nei suoi confronti da inquilini o condomini
dello stabile.
* Cass. civ., sez. III,
28 novembre 1981, n. 6356, Aiese c. Colletta.
h) Rumori
Il bene della salute ha carattere
primario ed assoluto, e nello ambito della tutela dei diritti
assoluti assicurata dagli art. 2043 e 2058 cod. civ., deve essere
protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo,
ma l'assolutezza e l'incomprimibilità del diritto non escludono
la necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive
nel cui contesto il diritto viene esercitato, e se sia razionale
il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale conflitto
con esso, tenuto anche conto che la ricerca dell'effettiva esistenza
della menomazione (ossia del confine tra un'attività che
reca un semplice fastidio psicofisico ed un'attività che
determina una vera e propria menomazione di quel bene, nel senso
di dar luogo ad oggettivi fenomeni patologici fisici o psichici)
non può essere compiuta con criteri puramente astratti,
che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona vive ed
opera. Pertanto, sia al fine di accertare la concreta sussistenza
della lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità
della tutela, non può ritenersi ingiustificato il ricorso
all'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 844 cod.
civ. in tema di immissioni moleste, laddove fanno riferimento
al criterio della tollerabilità della molestia ed alla
possibilità di estendere l'intervento del giudice al di
là della barriera dell'inibizione assoluta, in modo da
ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre
l'attività aggressiva nei limiti del diritto. (Nella specie,
l'occupante di un appartamento di un edificio in condominio aveva
chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale,
ubicata in un locale sottostante allo appartamento, poiché
la rumorosità dell'impianto recava nocumento alla sua salute;
la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima,
ha ritenuto che, una volta accertata la lesione del diritto, non
fosse a priori vietato al giudice, ai fini della tutela dello
stesso, di ordinare, anziché l'inibizione dell'uso dello
impianto nel luogo in cui si trovava, l'esecuzione di opere atte
ad eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tollerabilità).
* Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396,
Casati c. Cond. Quadrio MI.
In tema di immissioni (nella specie
di rumori), le disposizioni dell'art. 844 cod. civ. trovano applicazione
avendo riguardo alla situazione del fondo che le riceve, con la
conseguenza che se questo è sito in zona residenziale,
la normale tollerabilità deve essere valutata in base ai
criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano,
a nulla rilevando la loro normalità riferita al luogo di
provenienza (nella specie, zona industriale).
*
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1984, n. 4523, Sica c. Glielmi.
Dalla mancata emanazione da parte
del Comune di una propria regolamentazione limitatrice delle attività
rumorose, in base all'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S., approvato
con decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si può desumere
che il Comune stesso abbia ritenuto l'attività produttiva
prevalente sulle esigenze di quiete dei privati, e che, in conseguenza,
ogni imposizione di restrizioni debba considerarsi illegittima
e l'art. 844 c.c. non possa trovare applicazione. Le due norme,
infatti, hanno finalità e campo di azione ben distinti:
la prima, di interesse pubblico, mira a tutelare la quiete pubblica,
riguarda i rapporti tra l'esercente l'attività e la collettività
in cui egli opera, creando obblighi dell'esercente nei confronti
degli enti preposti alla vigilanza, ma non diritti perfetti nei
confronti degli abitanti del Comune; la seconda, invece, regolando
un rapporto fra fondi, tutela il diritto reale di proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1974, n. 1452.
La potenzialità diffusiva
del rumore nelle abitazioni confinanti con il pubblico esercizio
dal quale provengano le immissioni sonore, e il pregiudizio per
la tranquillità esistenziale delle persone presenti in
tali abitazioni, possono essere desunti sulla base di prove documentali
e testimoniali, oltre che dall'esame degli imputati, senza la
necessità degli accertamenti fonometrici realizzati sulla
base dei metodi di misurazione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
* Cass. pen., sez. I, 19 settembre 1996, Cantarella.
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 pone
un limite di accettabilità dell'inquinamento acustico che
deve essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità
delle immissioni sonore ex art. 844 c.c. per cui, oltre alla determinazione
dei limiti massimi assoluti, si deve tener conto anche dei limiti
relativi, ossia della differenza massima da non superare rispetto
al livello del rumore ambientale.
* Corte app.
civ. Milano, 29 novembre 1991, n. 1987, in Arch. loc. e cond.
1992, 113.
Tutte le immissioni sonore, anche
se provengono da un appartamento ubicato nello stesso stabile
in cui si trova quello ove le stesse si propagano, devono essere
mantenute entro i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.
* Pret. civ. Pescara, ord. 15 marzo 1992, in Arch.
loc. e cond. 1992, n. 3.
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 non ha
sostanzialmente modificato il precedente quadro giuridico di tutela
dall'inquinamento acustico (artt. 32 Cost. e 844 c.c.), in quanto
i limiti previsti da tale normativa fanno riferimento solo agli
obblighi dei cittadini verso l'autorità, ma non autorizzano
il singolo, una volta che egli abbia ottemperato a tali norme,
a violare i diritti specificamente previsti in favore dell'individuo
e della proprietà
* Trib. civ. Monza,
sez. I, 14 agosto 1993, n. 1436, Monti e altro c. La Tessitura
F.lli Caimi, in Arch. loc. e cond. 1994, 122.
I limiti di maggior favore previsti
dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico
non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844
c.c. e 32 della Costituzione per cui il punto di intollerabilità
è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato
rumore superi di tre decibel il rumore di fondo.
*
Trib. civ. Monza 4 novembre 1991, n. 1831, in Arch. loc. e cond.
1992, 345.
In materia di inquinamento acustico,
i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato
i criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni
sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosità di
fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni,
di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici
della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta,
rumori più intensi (voci, veicoli...); tali elementi devono
essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività
dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare
la tollerabilità del rumore è quello del mancato
superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo,
che equivale ad un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo.
* Trib. civ. Como, 21 maggio 1996, n. 871,
Moretti c. Carenzio e Gentili, in Arch. loc. e cond. 1997, 103.
Le immissioni sonore eccedenti
la normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., pur
in assenza di prova idonea a dimostrare la configurabilità
di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del diritto
alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il
fondamento della sua risarcibilità nell'art. 2043 c.c.
* Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1992,
in Giur. merito 1993, 949.
Il rumore, in quanto eccedente
i valori della normale tollerabilità, è di per sé
nocivo alla salute di chi lo deve sopportare; per realizzarsi
lesione del diritto alla salute non è quindi necessaria
alcuna ulteriore prova del danno psicologico subito né
del carattere ingiusto del rumore medesimo.
*
Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1991, n. 1304, in Arch. loc.
e cond. 1992, 345.
In caso di immissioni di rumori
intollerabili provenienti da parti comuni dell'edificio, il condomino
turbato nel possesso del proprio appartamento può esperire
azione di manutenzione contro il condominio in persona dell'amministratore.
* Pret. civ. Roma, sez. I, 20 dicembre 1983,
n. 9595, Savarese Colosi c. Cond. via Cocco Ortu 120, Roma, in
Arch. loc. e cond. 1985, 362.
Le immissioni sonore prodotte
dall'impianto comune di riscaldamento nell'appartamento di un
condomino possono cagionare un danno alla salute del condomino
medesimo qualora siano superiori di tre decibel al normale rumore
di fondo.
* Corte app. civ. Milano, 9 maggio
1986, Condominio Stella di Merate ed altro c. Novati, in Arch.
loc. e cond. 1987, 334.
Ai fini della determinazione del
limite di tollerabilità delle immissioni sonore, deve applicarsi
il criterio che assume come punto di riferimento il rumore di
fondo e ritiene intollerabile le immissioni che lo superino di
oltre 3dB(A).
* Corte app. civ. Milano, sez.
I, 28 febbraio 1995, n. 637, Soc. Tessitura Fratelli Caimi c.
Monti ed altri, in Arch. loc. e cond. 1995, 390.
Ai fini della determinazione del
limite di tollerabilità delle immissioni sonore, deve applicarsi
il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello
medio dei rumori di fondo, costituiti dalla somma degli effetti
acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti ed interessanti
una determinata zona, con quello del rumore rilevato nel luogo
che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite di
"normale tollerabilità" per quelle immissioni
che abbiano un'intensità superiore di oltre tre decibel
al livello sonoro di fondo.
* Trib. civ. Milano,
sez. VIII, 3 ottobre 1989, Bonza e altra e Calloni e altri c.
De Bernardi Granaria Spa, in Arch. civ. 1990, 1149.
Incorre nel reato di cui all'art.
650 cod. pen. l'amministratore di un condominio che ometta di
intervenire per evitare rumorosità di un impianto di riscaldamento.
Tra i suoi compiti rientra infatti anche quello di vigilare sul
migliore uso delle cose comuni.
* Cass. pen.,
sez. VI, 15 marzo 1980, n. 3726 (ud. 6 dicembre 1980), Montagna.
Il limite di normale tollerabilità
ex art. 844 cod. civ, in riferimento alle immissioni rumorose
deve essere accertato con riferimento al criterio relativo-comparativo
del rumore di fondo e non al superamento di esso di un certo livello
di decibel in relazione ai diversi periodi della giornata e va
tenuta presente, quindi, anche l'intensità in assoluto
del rumore.
* Trib. civ. Vigevano, 25 gennaio
1985, Dondoni c. Riseria F.lli Magni, in Arch. civ. 1985, 1454.
In presenza di immissioni sonore
che superino il limite della normale tollerabilità vi è
lesione del bene salute nel momento stesso della realizzazione
del fatto illecito, con conseguente esonero del danneggiato dalla
prova dell'esistenza di patologie conseguenti alla lesione; pertanto
la risarcibilità del danno biologico deve essere collegata
all'esistenza e alla sopportazione di un'esposizione ad intollerabili
e fortemente lesive immissioni acustiche, idonee a compromettere
le utilità della vita di relazione non godute.
*
Trib. civ. Milano, 25 giugno 1998, n. 7721, Sgalippa ed altri
c. Soc. San Giulianese, in Arch. loc. e cond. 1998, 723.
Costituisce immissione acustica
eccedente la normale tollerabilità quella che, avuto riguardo
alla natura del rumore immesso e alla durata dell'attività
immissiva, superi di almeno 3 decibel il c.d. rumore di fondo
della zona, inteso come quel complesso di suoni di origine varia
e spesso non identificabile, continui e non, caratteristici del
luogo, sui quali si innestano di volta in volta i rumori più
intensi prodotti da voci, veicoli o altro, considerato come fonte
rumorosa che persiste in modo continuo nell'ambiente per almeno
il 95% del tempo di osservazione.
* Pret. civ.
Busto Arsizio, sez. dist. Saronno, ord. 5 agosto 1997, Tuniz ed
altra c. Bar Sunrise, in Arch. loc. e cond. 1998, 752.
Ai fini della determinazione del
limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare
la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità
dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente
nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti
dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore
esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del
rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere
superato il limite della normale tollerabilità per quelle
immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre
tre decibel al livello sonoro di fondo; tale disciplina non ha
ricevuto deroga dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991, che stabilisce
i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno: infatti, le norme ivi previste, che hanno
valore puramente regolamentare, disciplinano esclusivamente i
rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio
dall'inquinamento acustico, senza incidere sui rapporti di diritto
soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni
alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela
dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni
persona.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10
dicembre 1992, n. 2207, Mascolo c. Cond. di viale Rimembranze
di Lambrate n. 9/A di Milano, in Arch. loc. e cond. 1993, 496.
In tema di immissioni sonore il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo
1991 il quale fissa le modalità di rilevamento dei rumori,
al pari dei regolamenti comunali limitativi delle attività
rumorose, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda
soltanto i rapporti fra l'esercente una delle suddette attività
e la collettività in cui esso opera, creando a carico del
primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza.
Le disposizioni contenute nel sopraindicato decreto non escludono
pertanto l'applicabilità dell'art. 844 c.c., che nei rapporti
con i proprietari dei fondi vicini, richiede l'accertamento caso
per caso della liceità o illiceità delle immissioni.
(Fattispecie in cui è stata ordinata, con provvedimento
ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell'attività imprenditoriale
dalla quale erano derivate le immissioni sonore moleste).
* Trib. civ. Varese, ord. 3 giugno 1997, Ravasi
c. Soc. Sev, in Arch. loc. e cond. 1997, 845.
Il D.P.C.M. dell'1 marzo 1991 pone un limite di "accettabilità" dell'inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore ex art. 844 c.c.; oltre alla determinazione di limiti massimi assoluti (differenziati a secondo della tipologia delle zone e l'incidenza solo diurna o anche notturna), vengono anche fissati per le zone non esclusivamente industriali, dei limiti per così dire relativi, ossia una differenza massima "da non superare" rispetto al livello del "rumore ambientale", differenza di 3 dB (A) in periodo notturno (ore 22-6) e 5 dB (A) in periodo diurno. * Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351, Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. loc. e cond. 1993, 496.
Poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l'isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, la giurisprudenza, necessitata a supplire alla carenza legislativa, ha elaborato, al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un criterio comparativo-relativo che "determina" come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 dB. Poiché il decibel, unità di misura dell'intensità del suono, ha scala logaritmica, il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo comporta un raddoppio della intensità del rumore e significa che la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo. * Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351, Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in questa Rivista 1993, 496.[99309316]
Il corretto criterio di liquidazione del c.d. danno biologico causato dai rumori prodotti da un'autoclave è quello "equitativo" in funzione della intensità e durata delle immissioni acustiche intollerabili, dell'incidenza di queste sulla salute e sull'occupazione degli attori e sulla loro vita di relazione. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 18 maggio 1992, Buccella e altri c. Cond. delle Magnolie di Cesano Boscone, in questa Rivista 1993, 121.[99309147]
<201 legittimo il ricorso al provvedimento ex art 700 cod. proc. civ. da parte di alcuni condomini, qualora le immissioni di rumore negli appartamenti di un edificio, provocate dal funzionamento, soprattutto nelle ore notturne, delle macchine esistenti nel sottostante panificio, eccedendo la normale tollerabilità, siano idonee a determinare nei condomini stessi una menomazione della loro integrità psico-fisica e, quindi, l'insorgenza di danno alla salute, autonomamente risarcibile. * Pret. civ. Molfetta, 27 febbraio 1989, Del Rosso e Bartoli c. Squeo, in questa Rivista 1989, 351.[99006248]
<201 applicabile il procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità acustica, che potrebbe determinare un danno alla salute dei condomini. (Nella specie, i rumori intollerabili risultavano provenire da una discoteca). * Trib. civ. Milano, 28 ottobre 1993, in questa Rivista 1994, 356.
<201 applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare reiterati, insistenti ed intollerabili suoni di pianoforte provenienti da un appartamento anche se prodotti nelle ore consentite dal regolamento condominiale, in quanto il primario e incomprimibile diritto assoluto alla salute spetta alla persona di per sé considerata e non come collegata ad un certo immobile, non potendo tale diritto soffrire limitazioni di eventuali atti di disposizione. * Pret. civ. Torino, ord. 27 dicembre 1990, in questa Rivista 1992, 855.
Al fine di valutare il grado di tollerabilità di immissioni acustiche provenienti da un appartamento (nella specie: attività pianistica e canora di una cantante lirica) non è possibile effettuare un collegamento diretto fra l'art. 844 c.c. ed il D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto i limiti di tollerabilità di cui alla prima norma sono tutt'affatto diversi dai limiti di accettabilità di cui al succitato decreto, nel senso che i secondi ben possono esser rispettati pur non essendolo i primi.* Corte app. civ. Torino, sez. II, 23 marzo 1993, n. 345, Musacchio e altri c. Vignera, in questa Rivista 1994, 823.[99410252]
E' applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare le intollerabili immissioni prodotte da suoni di pianoforte, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato al diritto alla salute dei condomini, il cui ambito di tutela è certamente più ampio e meno condizionato di quello accordato alle proprietà confinanti in base all'art. 844 c.c. * Pret. civ. Milano, 18 febbraio 1993, in questa Rivista 1994, 391.
Al fine di stabilire la tollerabilità, oppur no, di immissioni sonore può utilizzarsi il criterio c.d. comparativo, che fa riferimento alla rumorosità di fondo della zona, tenendo presente che la soglia di pericolosità è costituita dallo scarto di tre decibel tra il livello medio dei rumori di fondo e l'intensità della sorgente sonora generatrice delle immissioni. * Pret. civ. Taranto, 17 giugno 1988, n. 327, Protopapa c. Conversano, in Arch. civ. 1988, 1210.[98907200]
In caso di immissioni derivanti dal fondo del vicino (nella specie, propagazioni di rumori e calore), deve ritenersi superato il criterio della normale tollerabilità quando sia accertata una situazione potenzialmente nociva per la salute dei proprietari che subiscono le immissioni. * Pret. civ. Foligno, 10 giugno 1988, n. 49, Ferrata ed altri c. Proietti ed altri, in Arch. civ. 1988, 1081.[98907201]
In caso di lamentata immissione di rumori molesti (nella specie: da impianti di riscaldamento ed autoclave), deve farsi ricorso all'applicazione analogica dell'art. 844 cod. civ. oltre che per stabilire la sussitenza della lesione (o del pericolo di lesione) del diritto alla salute tramite il concetto di <normale< tollerabilità, anche per determinare le modalità della tutela da apprestarsi, dovendosi contemperare le esigenze delle parti con la determinazione dei mezzi più opportuni a ricondurre nei limiti del diritto un'attività contra legem. * Pret. civ. Brindisi, ord. 17 marzo 1986, Saponaro c. Condominio G. Puccini, in Arch. civ. 1987, 177.[98808830]
Il proprietario di un immobile sito nelle immediate vicinanze di una discoteca che determini a suo parere un rumore intollerabile, ha diritto di controllare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate dal comune. * Tar Lombardia, sez. II, 25 ottobre 1993, n. 629, Compagnoni c. Comune di Brezzo di Bedero, in questa Rivista 1994, 153.[99402678]
Degradazione ambientale e rumori,
specie in relazione all'attività serale e notturna di un
pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse
dei proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate
nel medesimo stabile ove si svolge tale attività e legittimano
gli stessi a ricorrere al giudice amministrativo per chiedere,
denunciando vizi formali del procedimento, l'annullamento della
relativa autorizzazione comunale.
* Tar Emilia-Romagna,
sez. II, 10 novembre 1992, n. 525, Meschiari e altri c. Comune
di Maranello e Società Bondi Leontino & C., in Arch.
loc. e cond. 1993, 829.
Sussiste l'obbligo del condominio di risarcire sia il danno biologico che il danno morale subito da un condomino a causa delle immissioni sonore, superiori alla normale tollerabilità, provenienti dalla centrale dell'impianto comune di riscaldamento. La liquidazione del danno va effettuata con criterio equitativo dal giudice e non può consistere in una somma meramente simbolica. * Corte app. civ. Milano, 18 settembre 1990, n. 1803, in Arch. loc. e cond. 1991, 109.
Ai fini della valutazione dell'intollerabilità
delle emissioni sonore, in mancanza del decreto, non ancora emanato,
relativo all'introduzione di livelli di tollerabilità particolari
per le aree e le attività aeroportuali, in attuazione del
d.p.c.m. 1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di accettabilità
delle emissioni sonore nell'ambiente esterno e abitativo, il giudice
può ricorrere ai criteri di tempo elaborati tenendo anche
conto dei parametri introdotti da quest'ultimo decreto.
*
Pret. civ. Ciriè, ord. 25 marzo 1993, in Giur. it. 1994,
I, II, 208.
In tema di inquinamento acustico
in stabile condominiale, il parametro di confronto del <rumore
equivalente< <F128M-<F255D assunto dal D.P.C.M. 1 marzo
1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno), anziché quello del <rumore
di fondo < <F128M-<F255D non è idoneo a fornire
l'effettiva incidenza del rumore sulla salute ed appare quindi
di dubbia legittimità al pari del fatto che il cennato
decreto non contiene alcuna specificazione a proposito del caso
in cui la sorgente sonora sia interna allo stesso stabile in cui
si trova chi lamenta il superamento della normale tollerabilità
dell'emissione rumorosa.
* Pret. civ. Monza,
ord. 18 luglio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 578.
Con riferimento alla nozione di
immissione eccedente la normale tollerabilità agli effetti
dell'azione di cui all'art. 844 c.c., per <rumore< si deve
intendere qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano
e che, per le sue caratteristiche di intensità e durata,
può divenire patogeno per l'individuo.
*
Trib. civ. Napoli, 17 novembre 1990, in Arch. loc. e cond. 1991,
578.
Va accolta la domanda di risarcimento
danni di quanti lamentano una lesione alla salute provocata da
immissioni acustiche, superiori alla normale tollerabilità,
effetto dell'esercizio di un'attività imprenditoriale (nella
fattispecie attività di falegnameria all'interno di un
condominio) caratterizzata da negligenza conseguente alla mancata
adozione delle opportune cautele, nonché dall'inosservanza
delle prescrizioni di legge; vanno differenziate, ai fini esclusivamente
del quantum risarcibile, le posizioni di chi dimostri sul piano
clinico un'effettiva lesione dell'integrità psico-fisica,
e così un danno biologico oltre che morale, dovuti alla
condotta, dolosa o colposa, del convenuto (nel caso di specie
comprovata da una perizia medico-legale), da chi abbia subito
invece un mero turbamento psicologico (e così solo un danno
morale) conseguente all'altrui comportamento illecito, anche penalmente
in relazione al disposto dell'art. 659 c.p.p. Sono da ritenersi
civilmente responsabili in solido con il conduttore, ex art. 2055
c.c., per il danno biologico e comunque patrimoniale (non così
per quello morale), gli stessi locatori dell'immobile in cui detta
attività lesiva dei diritti dei terzi era svolta, i quali
locatori dovevano (o avrebbero dovuto) infatti conoscere e impedire
l'attività che il conduttore vi avrebbe esercitato e così
prevenire le conseguenze lesive da questa prodotte; tale corresponsabilità
civile dei locatori, difettando una rilevanza penale del loro
comportamento omissivo, non si estende peraltro al danno meramente
morale.
* Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991,
in Giur. it. 1992, I, 2, 118.
Anche il disturbo dell'abbaiare
di un cane nel condominio non è presunto ma deve essere
inquadrato nei limiti della normale tollerabilità.
* Trib. civ. Milano, 22 marzo 1990, in L'Ammin.
1992, n. 4.
In tema di applicazione dell'art.
844 c.c. al condominio di edificio la integrità della persona
del condomino ed il bene primario della salute, in cui si concreta
il danno biologico, non possono essere valutati solo in termini
fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera
emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente
misurabili ma non per questo meno reali, né può
negarsi la sussistenza di una menomazione dell'integrità
psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle continue
aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità,
in quanto l'efficacia patogena del rumore disturbante è
dato acquisito alla scienza medica attuale, né occorre
in concreto verificarla.
* Corte app. civ.
Milano, 29 novembre 1991, in Giust. civ. 1992, 1921.
Nel giudizio sulla normale tollerabilità,
ex art. 844 c.c., di immissioni acustiche provocate dall'uso di
campane a scopo di culto, va effettuato, in estensione del secondo
comma di tale articolo, un equo contemperamento tra le ragioni
della proprietà e le esigenze della vita religiosa.
* Pret. civ. Mantova, ord. 16 agosto 1991, in Giur.
it. 1993, I, 2, 40.
In caso di inquinamento acustico
prodotto nelle abitazioni di uno stabile a causa dell'esercizio
di un'attività lavorativa, la lesione dell'integrità
psico-fisica dell'individuo va collocata nell'ambito dell'illecito
extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in relazione all'art.
32 Cost.
* Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991,
in Arch. loc. e cond. 1991, 577.
Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni: quella reale che si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria servitutis regolata dall'art. 949 c.c., in quanto rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni e quella personale, avente natura risarcitoria, volta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo, dipendente dalle immissioni stesse. (Fattispecie in tema di rumori e vibrazioni cagionate nello svolgimento di un'attività di carpenteria metallica). * Trib. civ. Milano, 10 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 792.
In caso di regolamento condominiale
che vieti tassativamente di recare "disturbo ai vicini con
rumori di qualsiasi natura", il continuo abbaiare di tre
cani pastori ed il suono di una batteria configurano sia la lesione
di tale norma regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990, in Arch.
loc. e cond. 1991, 792.
In caso di violazione del limite
della normale tollerabilità, posto dall'art. 844 c.c.,
in virtù di schiamazzi e rumori provocati dall'attività
di una sala giochi, ed essendo risultato vano ogni possibile accorgimento
per ricondurre i rumori entro il suddetto limite, ricorrono gli
estremi per disporre la cessazione dell'attività contraria
al regolamento svolta dal convenuto.
* Trib.
civ. Milano, 21 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 792.
Il reato di disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone è reato di pericolo e per la
sua sussistenza non è necessaria la prova che il disturbo
investa un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente
una condotta tale da poter determinare quell'effetto.
*
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 133 (ud. 23 giugno 1989),
Arbore.
Il disturbo punito con la norma
dell'art. 659 cod. pen. concerne non soltanto il riposo, ma altresì
la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna,
a prescindere da orari lavorativi.
* Cass.
pen., sez. VI, 22 marzo 1980, n. 4049 (ud. 9 ottobre 1979), Giangrasso.
Per integrare il reato di cui
all'art. 659, primo comma, c.p. non è necessaria la prova
del reale disturbo provocato al riposo e alle occupazioni delle
persone, ma occorre la certezza che schiamazzi e rumori siano
obiettivamente idonei a recare tale disturbo. Occorre cioè
la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità
di emissioni sonore e della percettibilità delle stesse
da parte di un numero illimitato di persone, indipendentemente
dal fatto che in concreto delle persone siano state effettivamente
disturbate, trattandosi di un reato di pericolo. (Nella specie
la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza di condanna
del titolare di una discoteca, in quanto il pretore, per stabilire
l'idoneità dei rumori provenienti dalla discoteca ad arrecare
disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, si era basato
unicamente sulle dichiarazioni rese da coloro che dimoravano nelle
vicinanze, sostituendo così un criterio soggettivo al criterio
oggettivo, in base al quale deve essere determinata tale idoneità).
* Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3741
(ud. 15 gennaio 1992), Barbera.
Per la configurazione del reato
di cui all'art. 659 c.p. è sufficiente che la condotta
dell'imputato sia tale da poter disturbare un numero indeterminato
di persone, ed è irrilevante che nessuno dei vicini se
ne sia lamentato e che i suoni siano stati rilevati soltanto dagli
organi di polizia. (Fattispecie in cui, secondo quanto riferito
da un agente, alle ore 2,30 la misura di uno stereo ad alto volume
proveniente dall'appartamento dell'imputato, si udiva nella strada
ad una distanza di circa due-trecento metri; la Cassazione ha
ritenuto la sussistenza del reato de quo enunciando il principio
di cui in massima).
* Cass. pen., sez. I, 30
settembre 1993, n. 2895 (c.c. 17 giugno 1993), Solari.
Per la configurabilità
del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone) è necessario che i rumori abbiano
una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a
disturbare più persone. Pertanto, quando si tratta di rumori
prodotti in edificio condominiale è necessario che essi,
tenuto conto anche dell'ora (notturna o diurna) in cui vengono
prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l'idoneità
concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti
del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito
civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne
consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione
di cui all'art. 659 c.p. è necessario procedere all'accertamento
della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro
diffusività, che deve essere tale da far risultare gli
stessi rumori idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante
di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
*
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1995, n. 3348 (ud. 16 gennaio 1995),
Draicchio.
La violazione di cui al comma
1 dell'art. 659 c.p. - disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone - è un reato di pericolo, ad integrare il
quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo
abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato
di persone. Non è invece richiesto - contrariamente a quanto
avviene per il reato di procurato allarme presso l'autorità
di cui all'art. 658 c.p. - un attentato alla pubblica quiete od
alla tranquillità della collettività.
*
Cass. pen., sez. I, 18 settembre 1995, n. 9704 (ud. 5 luglio 1995),
Poerio ed altro, in Arch. loc. e cond. 1996, 206.
Per integrare il reato previsto
dall'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone) non è sufficiente che rumori prodotti all'interno
di un appartamento si propaghino in quelli vicini, ma è
necessario che tali rumori siano di tale intensità da disturbare
le occupazioni o il riposo delle persone. (Nella specie, relativa
ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna perché
il fatto non sussiste, risultava che dall'appartamento - sottostante
- <della parte lesa si sentivano rumori di gioco di pallone
e di qualche sedia che cadeva davanti ai bambini.
*
Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1700 (ud. 19 ottobre
1993), Pivetti.
In tema di disturbo delle occupazioni
e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati,
per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce,
debbono incidere sulla tranquillità pubblica, essendo l'interesse
specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica
tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la
quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo
per la generalità dei consociati, di guisa che gli stessi
debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di
disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un
numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto
alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione
in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo
ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono
percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in
cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti:
infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo
o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato
di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché
un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito
civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere
a violazione penalmente sanzionabile.
* Cass.
pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n 1406 (ud. 12 dicembre 1997),
P.C. e Costantini, in Arch. loc. e cond. 1998, 711.
Ai fini della configurabilità
del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone) è necessario l'elemento dell'attitudine
dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di
persone: ne consegue che, allorquando si tratti di rumori prodotti
in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto
numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti
a quello di provenienza dei rumori stessi, si configura un illecito
civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato,
non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del
bene giuridico protetto dal citato art. 659 c.p., costituito dalla
"pubblica tranquillità".
*
Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1996, n. 5578 (ud. 6 novembre 1995),
Giuntini.
i) Servitù di immissione
Non è concettualmente possibile
ipotizzare l'acquisto per usucapione di una servitù di
immissione. Quando venga superato il limite della liceità
delle immissioni, segnato dall'art. 844 c.c., si è in colpa,
ancorché si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni,
e se da ciò deriva danno ad altri il danno è ingiusto,
in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista
dall'art. 2043 c.c.
* Cass. civ., sez. II,
18 febbraio 1977, n. 740.
l) Tutela della salute
Ai fini dell'art. 844 cod. civ.
l'intollerabilità delle immissioni (nella specie esalazioni
provenienti dalla evaporazione di idrocarburi adoperati per il
lavaggio di pezzi meccanici), da valutarsi tenuto conto del contemperamento
delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà,
sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità,
risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità
che le rende insopportabili, al bene primario della salute.
* Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1989, n. 3675,
Ferulli c. Gargiulo.
L'amministratore di condominio
non è legittimato ad intraprendere, in forza di delibera
adottata a maggioranza, un giudizio di natura risarcitoria volto
alla tutela del diritto alla salute dei condomini, rientrando
tale diritto tra quelli esclusivi e personali.
*
Trib. civ. Napoli, sez. III, ord. 29 giugno 1999, Condominio di
via Petrarca n. 37 di Napoli c. Petruccio P. ed altra, in Arch.
loc. e cond. 1999, 832.
Poiché l'art. 844 cod.
civ. disciplina i rapporti inerenti al diritto di proprietà
dei beni immobili, dal suo ambito esulano i diritti personali,
tra i quali è da annoverare quello alla salute considerato
dall'art. 32 Cost., con la conseguenza che per la tutela di quest'ultimo,
in caso di denunziata lesione dipendente da atto o fatto illecito
ancorché concernente immissioni provenienti dal fondo del
vicino, venendo in considerazione ed essendo applicabili, mediante
le opportune statuizioni riparatorie, ripristinatorie ed inibitorie,
le norme dettate in via generale dagli artt. 2053 e 2058 cod.
civ. la relativa domanda, in quanto autonoma e distinta da quella
fondata sul cit. art. 844 cod. civ., deve essere proposta in modo
espresso, senza potersi ritenere compresa in quella di natura
reale intentata per l'inibizione delle immissioni a norma dell'art.
844 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 11 settembre
1989, n. 3921, Bontempi c. Mastropietro.
Le immissioni sonore eccedenti
la normale tollerabilità implicano di per sé, anche
in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica,
una lesione del diritto alla salute inteso nel senso più
ampio del diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992,
n. 1351, Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare,
in Arch. loc. e cond. 1993, 496.
Poiché il diritto alla
salute si configura non solo come diritto alla vita e all'incolumità
psicofisica, bensì anche alla salubrità dell'ambiente,
è ammissibile l'azione inibitoria ex art. 700 c.p.c. delle
immissioni di cui all'art. 844 c.c., alla sola condizione che
superino la normale tollerabilità (fumus boni iuris), dato
che l'ulteriore requisito del periculum in mora, richiesto dal
codice di rito per l'esperibilità del rimedio d'urgenza,
è in re ipsa, comportando l'immissione nociva sempre l'alterazione
dell'equilibrio psicofisico del soggetto, non suscettibile, se
non in minima parte, di essere valutata in termini economici,
e quindi di essere riparata ex art. 2043 c.c. all'esito del giudizio
di merito promosso dal danneggiato.
* Pret.
civ. Buccino, ord. 18 aprile 1990, in Arch. civ. 1991, fasc. 6.
In tema di applicazione dell'art.
844 c.c. al condominio di edificio la integrità della persona
del condominio ed il bene primario della salute, in cui si concreta
il danno biologico, non possono essere valutati solo in termini
fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera
emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente
misurabili ma non per questo meno reali, né può
negarsi la sussistenza di una menomazione dell'integrità
psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle continue
aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità,
in quanto l'efficacia patogena del rumore disturbante è
dato acquisito alla scienza medica attuale, né occorre
in concreto verificarla.
* Corte app. civ.
Milano 29 novembre 1991, in Giust. civ. 1992, 1921.
Le immissioni sonore eccedenti
la normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., pur
in assenza di prova idonea a dimostrare la configurabilità
di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del diritto
alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il
fondamento della sua risarcibilità nell'art. 2043 c.c.
* Corte app. civ. Torino 4 novembre 1992, in
Giur. merito 1993, 949.
m) Vibrazioni prodotte da automezzi
Con riguardo all'azione di nunciazione,
proposta dal condominio di un edificio nei confronti del comune,
in relazione al pregiudizio alla stabilità del fabbricato
derivante dalle vibrazioni prodotte dagli automezzi di pubblico
trasporto urbano, deve essere affermata la giurisdizione del giudice
ordinario, ove si verta in tema non d'impugnazione di atti o provvedimenti
amministrativi, ma di tutela del diritto dominicale, nei rapporti
di vicinato, contro immissioni eccedenti la normale tollerabilità
(art. 844 c.c.), mentre non rileva, al fine di detta giurisdizione,
il tipo della pronuncia cautelare richiesta (influente sotto il
diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice
ordinario, ai sensi dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 24 aprile
1991, n. 4510.