Sommario: a) Allacciamento; b) Canale di scarico; c) Collocazione di tubi di scarico; d) Danni; e) Edifici limitrofi; f) Gronde; g) Pozzo nero; h) Scolo delle acque grondanti; i) Spese.
a) Allacciamento
Nel condominio di edificio, l'allacciamento
di nuovi scarichi, che venga eseguito dal singolo partecipante,
nella colonna condominiale di smaltimento delle acque luride,
configura un uso (più intenso) della cosa comune. Ne consegue
che la legittimità o meno di detto allacciamento deve essere
accertata non con riguardo alle disposizioni dettate dall'art.
1067 c.c., in tema di esercizio delle servitù, ma con esclusivo
riferimento alle norme che fissano i limiti del godimento del
bene comune da parte dei singoli condomini (artt. 1102, 1118 e
segg. c.c.).
* Cass. civ., sez II, 23 aprile 1977, n. 1529.
Va ravvisata alterazione della
cosa comune nell'ipotesi in cui un partecipante alla comunione
intenda usare un condotto corrente lungo una parete dell'edificio
condominiale e destinato allo scarico di acque piovane per immettervi
il liquame di una costruenda latrina, da scaricare in una fogna
sottostante ad un cortile di proprietà altrui.
* Cass. civ., 2 aprile 1969, n. 1086.
L'allacciamento degli scarichi
di un fabbricato alle fognature municipali, correnti nel sottosuolo
stradale, integra un uso eccezionale del demanio comunale, e,
quindi, si ricollega ad un rapporto di concessione di bene pubblico.
Ne consegue che la controversia che attenga soltanto al canone
reclamato dal comune per tale allacciamento, senza mettere in
discussione esistenza, validità ed efficacia di quel rapporto,
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art.
5 secondo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 27 maggio 1991, n. 5974, Comune
di Verona c. Smanio.
Nel caso in cui il costruttore
- venditore di un edificio condominiale abbia assunto - ancorché
nei distinti contratti di vendita dei singoli appartamenti - l'obbligo
di provvedere all'allacciamento dell'edificio stesso alla rete
idrica e fognante, il valore della causa nella quale alcuni condomini
chiedono la condanna del costruttore-venditore al rimborso della
quota da ciascuno di essi sopportata nella complessiva spesa del
condominio, a seguito dell'inadempimento, da parte del convenuto,
alla detta obbligazione, deve essere determinato con riguardo
non alle singole quote rispettivamente dedotte in giudizio, bensì
all'ammontare dell'intera obbligazione, unitariamente afferente
ad opere inerenti all'edificio nel suo complesso e non riferibili
singolarmente ai condomini.
*Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1989, n. 3237, Sanzò
Merico c. Faenza.
Qualora il canone per l'allacciamento
alla fognatura municipale venga determinato dal comune con criterio
proporzionale al numero dei locali, ed il privato insorga contro
tale provvedimento, sostenendo che il comune stesso non ha facoltà
di imporre contributi per la manutenzione delle opere fognarie,
la relativa domanda integra azione di accertamento negativo di
un'obbligazione di natura tributaria, e, pertanto, esula dalle
attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, incluse
quelle in materia di concessioni di beni o servizi pubblici. (Nella
specie, il Consiglio di Stato con la decisione impugnata aveva
negato la propria giurisdizione ed affermata quella del giudice
ordinario).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 4 dicembre 1989, n. 5348, Forcuto
c. Comune Verona.
Il proprietario di un immobile
al cui servizio sia stata installata nel sottosuolo di un cortile,
di cui egli è comproprietario con altri, una tubazione
fognante, non può permettere a terzi, senza il consenso
degli altri comproprietari del cortile, di allacciare a detta
tubazione i loro scarichi, rappresentando tale allacciamento una
nuova servitù che non può essere costituita senza
il consenso di tutti i comproprietari del fondo servente.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1976, n. 3892.
b) Canale di scarico
L'immissione, da parte del singolo
condomino, di acque di rifiuto e di scarico di latrina in un cunicolo
condominiale destinato al solo smaltimento delle acque piovane
integra un'alterazione del godimento della cosa comune, suscettibile
di tutela con azione possessoria.
* Cass. civ., 4 gennaio 1977, n. 14.
Un canale di scarico, pur passando
nel sottosuolo comune, può essere di proprietà esclusiva,
ed in tal caso gli altri condomini non hanno diritto di usarne,
né possono pretendere di usarne contribuendo nelle spese
di manutenzione dell'opera.
* Cass. civ., 26 aprile 1966, n. 1069.
c) Collocazione di tubi di scarico
Il principio secondo cui l'utilizzazione
delle parti comuni dell'edificio condominiale per la realizzazione
di impianti a servizio esclusivo dell'appartamento del singolo
condomino esige il rispetto sia delle regole dettate dall'art.
1102 cod. civ., sia delle norme sulle distanze, onde evitare la
violazione dei diritti degli altri condomini sulle parti di immobile
di loro esclusiva proprietà, non opera nell'ipotesi di
installazione di impianti che debbano considerarsi indispensabili
per un'effettiva abitabilità dell'appartamento, al lume
dell'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e delle
moderne concezioni in tema di igiene. Tuttavia, anche in tal caso,
nel far uso della cosa comune il condomino deve sempre rispettare
la proprietà esclusiva degli altri condomini, non potendo
invaderne la sfera di facoltà e di diritti inerenti alla
piena potestà sulla cosa, nè gravarla di pesi e
limitazioni, ove non abbia acquisito al riguardo - per legge o
per convenzione - il relativo diritto. (Nella specie la Suprema
Corte ha cassato la decisione impugnata affinché i giudici
di rinvio accertino se l'installazione di un tubo di fogna lungo
il muro perimetrale dell'edificio condominiale comporti violazione
dei diritti del ricorrente, il quale è, nel contempo, condomino
e proprietario esclusivo del fondo confinante con l'edificio condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597, Campria c.
Laiacona.
Non costituisce innovazione,
ma rientra nell'uso legittimo del cortile comune, la costruzione,
nel sottosuolo del cortile stesso, di tubo di scarico tra l'appartamento
di un condomino e la fogna comunale, giacché essa, mentre
non altera la destinazione obiettiva del cortile, che è
quella di dare aria e luce agli appartamenti ed ai piani ed agli
edifici circostanti, costituisce un'utilità accessoria
che il suddetto bene comune può offrire ai condomini, purché
tale uso sia mantenuto nei limiti dell'art. 1102 c.c..
* Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1978, n. 3405.
Lo stabilire se un determinato
uso della cosa comune (nella specie, collocazione nel muro comune
di tubi di scarico dell'acqua) pregiudichi in concreto i diritti
degli altri condomini si risolve in un giudizio di fatto, demandato
al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità,
se adeguatamente motivato.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1980, n. 454, Sebastiani
c. Specchio.
Deve ritenersi lecita la posizione
di una conduttura di acque luride di scarico alla parete di un
pianerottolo, in modo che essa non sia visibile poiché
l'uso futuro ed eventuale, che di essa parete vogliano fare gli
altri condomini (a posizione di altri tubi, apertura di porte,
ecc.), potrà essere determinato secondo il criterio dell'equo
contemperamento dei diversi interessi.
* Cass. civ., 9 giugno 1975, n. 2293.
L'installazione di nuovi tubi,
per lo scarico di servizi igienici nelle condutture di edificio
condominiale, la quale venga eseguita all'interno del solaio di
separazione fra due piani, configura un uso legittimo della cosa
comune da parte del singolo condomino, ai sensi dell'art. 1102,
ove non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne pari uso, e cioè non ostacoli l'allocazione di
altre analoghe tubazioni, e non è soggetta alle disposizioni
che sono dettate dall'art. 889 c.c., in tema di distanze per pozzi,
cisterne, fosse e tubi e che regolano i rapporti di vicinato fra
costruzioni e fondi finitimi.
* Cass. civ., 23 aprile 1977, n. 1529.
Non altera la destinazione della
cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. il comunista che installa
un tubo di scarico di acque luride nel cortile comune interno
ad un fabbricato.
* Trib. civ. S. Maria Capua Vetere, 30 ottobre 1985, in Nuovo
dir. 1987, 574.
d) Danni
Qualora a seguito della rottura
di una installazione comune dell'edificio condominiale (nella
specie, tubo di scarico del liquame), riconducibile alla colpevole
condotta di uno degli utenti del servizio comune, derivino danni
al terzo, al relativo risarcimento - stante il principio, in tema
di responsabilità aquiliana, del carattere personale della
colpa - è tenuto il condominio, da individuare specificamente,
che ha causato l'evento dannoso e non il gruppo dei condomini
interessati al servizio ovvero l'intero condominio.
* Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1981, n. 3146, Cond. Isola
98 c. Guerrera.
In caso di allagamento di locali
seminterrati a causa esclusivamente del riflusso entro la fogna
privata di acque provenienti da quella comunale, riflusso dovuto
unicamente alla mancata e doverosa predisposizione dei dispositivi
antirigurgito, si deve ritenere che responsabile dei danni sia
il condominio, ove lo stesso non abbia adottato le prescritte
valvole antirigurgito, e non il Comune proprietario della fognatura.
* Corte app. civ. Roma, sez. I, 15 febbraio 1988, n. 477, Comune
di Roma c. Parenza, Cond. via dei Colli Portuensi, Di Bernardino
e Soc. L'Architettonica I e II, in Arch. loc. e cond. 1989,498.
La domanda del condomino di risarcimento
dei danni per il cattivo funzionamento di un impianto comune (nella
specie: condotta delle acque luride), derivando dal pregiudizio
effettivamente subito per il fatto del terzo (il condominio rispetto
ad esso condomino) e tendendo alla ricostituzione dell'integrità
patrimoniale del detto soggetto leso dal difetto del bene comune,
non postula, per la sua procedibilità, la previa richiesta
all'amministratore, né la necessità di istanza o
convocazione dell'assemblea condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1984, n. 3629, Ciaccia c.
Migliore.
Il condominio è responsabile
dei danni causati all'appartamento di un condomino da infiltrazioni
derivanti dalla parte della fognatura condominiale che arriva
sino al punto di innesto con la fognatura stradale, mentre non
è responsabile dei danni causati alla rete di fognatura
esterna al condominio stesso.
* Corte app. civ. Roma, 30 novembre 1964, in Riv. giur. edilizia
1965, I, 1308.
La P.A. è tenuta sia ad
adeguare la propria rete fognaria in modo di evitare il ripetersi
di frequenti allagamenti che si verifichino in occasione di precipitazioni
meteoriche, sia al risarcimento dei danni subiti dai cittadini
a causa degli allagamenti suddetti. (Fattispecie nella quale è
stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ai condomini
di uno stabile i cui garages avevano subito gravi danni dovuti
a consistenti allagamenti).
* Trib. civ. Roma, 28 febbraio 1997, n. 4522, Condominio
di via Monte Gran Paradiso n. 28 in Guidonia c. Comune di Guidonia,
in Arch. loc. e cond. 1997, 650.
Qualora un pozzetto e tubi di
ispezione della fognatura attengano ad un servizio generale dell'edificio
esso è sottoposto a custodia condominiale anche se collocato
in proprietà solitaria. In caso di fuoriuscita però
il condominio perde la responsabilità se esso è
stato manomesso dall'occupante della proprietà privata.
* Trib. civ. Milano, 27 febbraio 1992, in L'Ammin. 1992, n.
4.
e) Edifici limitrofi
Nell'ipotesi di cose destinate
in modo permanente all'uso di edifici limitrofi, ma ubicate nell'area
di uno solo di essi (nella specie, scarico fognario), l'applicabilità
della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ.
postula che quella destinazione all'uso comune sia avvenuta allorché
non era ancora unico il proprietario di entrambi gli edifici,
atteso che, ove questi abbia venduto anche uno degli appartamenti
dello stabile nella cui area si trova quel bene, il bene stesso
diventa comune nell'ambito di detto stabile e può essere
esteso in comunione a terzi solo con il consenso dei relativi
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1980, n. 3910, Cond. V. Grossi
c. Cond. V. Corvisie.
f) Gronde
Le spese inerenti alla pulizia
della gronda, trattandosi di spesa relativa a cosa comune, devono
gravare su tutti i condomini, difettando qualsiasi prova che l'intasamento
della gronda stessa sia dovuto a fatto esclusivo di un condomino.
*Trib. civ. Milano, 14 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.,
1991, n. 764.
g) Pozzo nero
La costruzione di un pozzo nero,
eseguita nel cortile comune da parte di uno dei condomini dell'edificio,
che ricada, in virtù del principio dell'accessione, in
comunione pro indiviso, e del quale, pertanto, gli altri condomini
possono fare uso al pari del condominio costruttore, rappresenta
un uso consentito della cosa comune, non dando luogo ad alterazione
dell'utilizzazione diretta dell'area sovrastante secondo la sua
destinazione naturale e non impedendo, nel caso in cui non sia
sufficiente a soddisfare le esigenze delle varie unità
immobiliari, la possibilità di una pari utilizzazione della
parte residua del fondo.
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1978, n. 1456.
La comproprietà di pozzi
neri scavati sotto un cortile non comporta necessariamente la
comproprietà del cortile soprastante, che può essere
esclusa dal titolo e da una diversa situazione di destinazione.
* Cass. civ., 17 ottobre 1966, n. 2488.
h) Scolo delle acque grondanti
Il naturale scolo, in un cortile
condominiale, delle acque grondanti da cornicioni, balconi o terrazze
delle abitazioni che vi si affacciano, il quale non si ricollega
ad un diritto di servitù, ma configura esercizio del diritto
di comproprietà, resta soggetto ai limiti fissati dall'art.
1102 cod. civ., e non può quindi implicare un'alterazione
della destinazione della cosa comune, od un impedimento del pari
uso degli altri partecipanti, né un danneggiamento della
cosa medesima o delle proprietà esclusive dei singoli condomini.
(Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C.
ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito, che
avevano dichiarato illegittima l'apertura di un foro, alla base
di un parapetto, convogliante l'acqua piovana nel cortile con
violenta caduta e danneggiamento di porzioni condominiali).
* Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 1986, n. 5949, Truda c. Alfano.
i) Spese
L'art. 1123, primo cpv., cod.
civ., che nell'ipotesi di cose destinate a servire i condomini
in misura diversa dispone che le relative spese sono ripartite
in proporzione dell'uso da ciascuno fattone, non può subire
deroga per la circostanza che l'unità immobiliare sia compresa
nella tabella millesimale generale dell'edificio condominiale,
in quanto tali tabelle, formate in base al solo valore delle singole
unità immobiliari, servono solo per il riparto delle spese
generali e di quelle che riguardano le parti dell'edificio comuni
a tutti i condomini, ma non sono utilizzabili per il riparto delle
spese che non sono comuni a tutti i condomini in ragione del diverso
uso delle cose condominiali. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della
corte di merito che aveva ritenuto non dovute dalla parte attrice,
la cui proprietà era pur inclusa nelle tabelle millesimali,
le spese per la manutenzione delle fognature, in quanto il suo
locale al piano interrato era sfornito di impianti igienici).
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1987, n. 8484, Cond. V.
Nobili c. Carini.
La spesa per la riparazione dei
canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art.
1117 n. 3 c.c., sono oggetto di proprietà comune fino al
punto di diramazione degli imputati ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per
la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico
dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni
che si diramano verso i singoli appartamenti. (Nella specie, sulla
base del principio affermato, si è ritenuto che il giudice
di merito avesse correttamente posto a carico del singolo la spesa
di riparazione del tratto della tubazione orizzontale che si innesta
in quella verticale)
* Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1995, n. 12894, Cond. V.
Don Gnocchi c. Vieti.
Con riguardo all'impianto di
fognatura di un edificio in condominio l'indagine diretta a stabilire
se il condomino che non utilizzi detto impianto, per essere l'unità
abitativa di sua proprietà collegata con l'impianto idrico
sanitario di un altro condominio, sia egualmente comproprietario
dell'impianto condominiale e quindi, in applicazione dell'art.
1123 c.c., sia tenuto a concorrere nelle spese inerenti alla sua
conservazione, va condotta in base ai criteri indicati nell'art.
1117 c.c. sull'individuazione delle parti comuni dell'edificio,
tenendo conto che la comunione di detto impianto ove debba essere
negata in base alla citata norma può essere riconosciuta
per effetto di diversa previsione del regolamento condominiale,
quando esso abbia natura contrattuale perché predisposta
dall'originario unico proprietario dell'edificio e poi accettato
con i singoli atti di acquisto, ovvero perché adottato
con il consenso unanime di tutti i partecipanti, manifestato nelle
debite forme.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1991, n. 13160, Condominio
via L. Nobili n. 46 Roma c. Pierboni.
Le opere destinate a servire
una parte dell'intero fabbricato, e i conseguenti danni, sono
a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (nella
specie si trattava di interventi condominiali diretti al rifacimento
della condotta fecale).
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 27 giugno 1992, n. 8205, Coppeto
c. Panaro, in Arch. loc. e cond., 1993, 116.
Le riparazioni alle tubature
effettuate nell'interno degli appartamenti sono a carico dei rispettivi
proprietari.
* Trib. civ. Milano, 26 giugno 1970, in Riv. giur. edilizia
1972, I, 216.
Le prese per la costruzione di
nuovi canali di scarico e di nuova fognatura, necessari per sostituire
il preesistente sistema di scarico, a pozzi perdenti, con altro
collegato direttamente alla fogna comunale, vanno ripartite tra
i condomini, non in proporzione all'uso che ciascuno di essi può
farne, secondo la previsione di cui all'art. 1123, comma 2, c.c.,
bensì in misura proporzionale ai valori di proprietà
individuale espressi in millesimi, a norma del comma 1 dello stesso
articolo, purché i relativi condotti costituiscano un impianto
unico non suscettibile di frazionamenti, quali parti integranti
del medesimo condotto principale nel quale confluiscono senza
del quale non potrebbero funzionare.
* Cass. civ., 12 ottobre 1979, n. 533.
Le cause aventi ad oggetto con
la formazione delle tabelle millesimali la ripartizione di spese
attinenti all'uso e al godimento dei servizi condominiali e dei
beni comuni (nella specie spese di spurgo della fossa biologica
e di pozzetti) non rientrano tra le controversie relative alle
modalità di uso e alla misura dei servizi condominiali
rispettivamente di competenza del conciliatore (art. 7 cpv.,
c.p.c.) e del pretore (art. 8, n. 4, c.p.c.) - in quanto la patrimonialità
del thema decidendum prevale sull'accertamento della misura e
delle modalità dell'uso, che costituisce soltanto un presupposto
necessario per la determinazione delle singole quote di spesa.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6936, Piccirillo
c. Cartaro ed altri.