In base all'art. 1139 c.c., la
disciplina del capo II del titolo VII del terzo libro del codice
civile (artt. 1117-1138) è applicabile - e solo per quanto
in tali norme non espressamente previste possono osservarsi le
disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100-1116 c.c.)
- ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi
né esplicitamente né implicitamente derogato, ai
cosiddetti condomini minimi, e cioè a quelle collettività
condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle
quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali
sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato,
dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
* Cass.
civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5914, Solaro srl c. Testa.
Nella ipotesi di condominio composto
di due soli partecipanti (c.d. piccolo condominio), le spese necessarie
alla conservazione o riparazione della cosa comune (nella specie,
rifacimento del tetto e dei solai) devono essere oggetto di regolare
delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea
dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente
il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino
della necessità di procedere a determinati lavori, benché
urgenti ed indifferibili.
* Cass. civ., sez.
II, 29 maggio 1998, n. 5298, Antonetti c. Fabiani.
Anche nei cosiddetti piccoli condomini
(nella specie, con due soli comproprietari), pur non essendo prescritte
particolari formalità per la convocazione dell'assemblea,
è sempre necessario che una delibera sia adottata e che
l'altro compartecipe sia stato posto in grado di conoscere l'argomento
con una preventiva convocazione.
* Cass. civ.,
sez. II, 15 novembre 1996, n. 10009, R. Santoro c. T. Santoro,
Arch. loc. e cond. 1997, 1025.
Nell'ipotesi di condominio composto
di due soli partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le spese
necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune
devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale
convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce
valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione
all'altro condominio della necessità di provvedere a determinati
lavori. Il principio anzidetto può esser derogato solo
se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza
da parte degli altri comproprietari.
* Cass.
civ., sez. II, 3 luglio 2000, n. 8876, Caffaratti U. c. Caffaratti
G., Arch. loc. e cond. 2000, 715.
Se il condominio di edificio è
costituito da due soli partecipanti e difetta quindi, per mancanza
del presupposto di una pluralità di condomini, la possibilità
di applicare la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c. sulla costituzione
delle assemblee e la validità delle sue delibere, operano
le norme sulla comunione in generale e, fra queste, l'art. 1105
c.c., il quale consente il ricorso all'autorità giudiziaria
per superare un contrasto fra i due partecipanti che pregiudichi
la necessaria amministrazione della cosa comune: ove però
uno dei due partecipanti intenda procedere, contro la volontà
dell'altro, ad innovazioni (nella specie l'installazione di un
ascensore) o, in genere, ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
è applicabile non l'art. 1105 c.c., riguardante i soli
atti di ordinaria amministrazione, ma l'art. 1108 c.c. e pertanto,
di fronte alla materiale impossibilità di formare fra due
soli condomini la maggioranza prevista da quest'ultima norma,
deve concludersi con l'escludere che l'interesse di uno dei due
partecipanti all'innovazione od all'atto di straordinaria amministrazione
trovi nell'ordinamento tutela giuridica per superare l'opposizione
dell'altro partecipante.
* Cass. civ., sez.
II, 24 aprile 1975, n. 1604.
Con riguardo al rimborso delle
spese fatte da un condomino per le cose comuni, nel caso di c.d.
condominio minimo non trova applicazione l'art. 1134 c.c., bensì
il regime, dettato in tema di comunione, di cui all'art. 1110
c.c., da interpretarsi estensivamente nel senso che il potere
di gestione del condominio deve ritenersi sussistere non solo
con riferimento alle spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, secondo la previsione testuale dell'articolo da ultimo
citato, ma altresì con riferimento alle spese realmente
indispensabili per il godimento della cosa stessa. (Nella specie
quelle relative all'acqua potabile, all'acqua irrigua per il giardino
e all'alimentazione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento).
* Trib. civ. Verona, 17 settembre 1999, n.
1530, Solito c. Rama G. ed altro, Arch. loc. e cond. 2000, 281.
La riduzione a due sole unità
del numero dei partecipanti al condominio di edificio non comporta
il venir meno del condominio medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilità
della disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione
della assemblea e di validità delle relative delibere,
la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. In
tale ipotesi, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.
1139 c.c., le deliberazioni del condominio, ivi comprese quelle
attinenti alla nomina dell'amministratore, sono soggette alla
regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione
in generale dagli artt. 1105 e 1106 c.c. e la legittimazione a
riscuotere dai condomini i contributi per la manutenzione delle
parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali spetta
all'amministratore nominato con la maggioranza indicata nel combinato
disposto dai citati artt. 1105 e 1106.
* Cass.
civ., sez. II, 6 febbraio 1978, n. 535.
Giusta il disposto dell'art. 1139
c.c., la nomina di un amministratore giudiziale ai sensi dell'art.
1105, quarto comma, c.c. è applicabile ai c.d. condomini
minimi, e cioè alle collettività condominiali composte
da due soli partecipanti.
* Trib. civ. Ariano
Irpino, decr. 14 ottobre 1997, Gambacorta c. Cardinale, Arch.
loc. e cond. 1998, 574.
Nel caso di condominio formato
da due soli condomini ogni comunista può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della
cosa comune mentre gli è interdetto effettuare innovazioni
o atti di straordinaria amministrazione che pregiudichino il godimento
della cosa comune da parte degli altri comunisti.
*
Trib. civ. Milano, 23 maggio 1991, inedita.
Anche nell'ipotesi di cosiddetto
piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la
convocazione dell'assemblea dei condomini, come della comunione
in generale, non sono prescritte particolari formalità,
ma è pur sempre necessario che tutti i compartecipi siano
stati posti in grado di conoscere l'argomento della deliberazione,
per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale
per la sua validità. Detta rituale convocazione non può
essere sostituita dall'avvertimento o mera comunicazione della
necessità di procedere a determinati lavori richiesti dall'autorità
amministrativa.
* Cass. civ., sez. II, 25 giugno
1991, n. 7126, Nutini c. Stellini, Arch. loc. e cond. 1992, 322.
Nel c.d. piccolo condominio -
al quale si applicano, per l'amministrazione, le norme degli artt.
1104, 1105 e 1106 c.c., piuttosto che quelle dell'art. 1136 c.c.
- pur non essendo prescritte formalità particolari per
la convocazione dell'assemblea, è sempre necessario che
a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione
dell'assemblea e che b) la delibera riceva il voto favorevole
della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore
delle quote ex art. 1105 c.c.
* Trib. civ.
Brescia, sez. II, 11 gennaio 2001, n. 199, Breda A. c. Breda G.,
Arch. loc. e cond. 2001, 575.