E' infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede la possibilità
di sanare in sede giudiziale la morosità, impedendo in
tal modo la risoluzione del contratto nel solo procedimento per
convalida di sfratto e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione
per inadempimento.
* Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 3, Salemme ed altri c. Petrucci,
in Arch. loc. e cond. 1999, 53.
La L. 27 luglio 1978, n. 392,
quanto ai nuovi contratti, ha previsto la sanatoria della morosità
per le sole locazioni ad uso di abitazione, cui si applica l'art.
5 della stessa legge, e tale sanatoria non è estensibile
alle locazioni non abitative.
* Cass. civ., Sezioni Unite,28 aprile 1999, n. 272, Soc. Micheletti
c. Soc. Soiltecnica, in Arch. loc. e cond. 1999, 397.
La richiesta del termine di grazia,
pur se vale ad impedire l'emissione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato, non comporta rinuncia ad una eventuale azione
di ripetizione da parte del conduttore moroso di somme pagate
in eccedenza all'equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14481, Serra c.
Saiu, in Arch. loc. e cond. 2000, n. 6.
La L. n. 392/1978 non ha, neppure
implicitamente, abrogato il procedimento per convalida di sfratto
di cui all'art. 657 c.p.c. ma ha apportato - con specifico riferimento
allo sfratto per morosità - particolari modifiche, stabilendo
modalità e termini entro i quali è consentito al
conduttore di sanare la morosità, con l'effetto di impedire,
alla prima udienza, la convalida dello sfratto o, successivamente,
l'emissione dell'ordinanza di rilascio, ai sensi dell'art. 665,
stesso codice, con la conseguenza che, qualora - concesso dal
pretore il termine di grazia di cui all'art. 55 della L. n. 392/1978
- l'intimato non provveda a sanare la morosità del termine
perentorio concessogli, detto giudice non è tenuto a decidere
con sentenza sulla domanda di risoluzione, ma può emettere,
nel concorso delle altre condizioni, il provvedimento di convalida,
che non assume natura di sentenza e non è passibile di
impugnazione mediante appello.
* Cass., sez. III, 16 gennaio 1990, n. 160, Attolino c. Vanacori.
In tema di locazione di immobili
urbani, la legge 27 luglio 1978, n. 392, all'art. 55, ha inserito,
nel procedimento speciale per convalida di sfratto, un subprocedimento
di sanatoria, stabilendo modalità e termini entro i quali
è consentito al conduttore di evitare la convalida dello
sfratto o, successivamente, la emissione dell'ordinanza di rilascio,
attraverso la corresponsione dei canoni dovuti, con la conseguenza
che, ove il conduttore non abbia manifestato alcuna opposizione
all'intimato sfratto, limitandosi a richiedere il termine per
sanare la morosità, non potrà, in caso di attestazione
dell'intimante di mancata o incompleta sanatoria nel termine assegnato,
fondare la sua opposizione, volta ad impedire la emissione a suo
carico del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663, primo
comma, c.p.c., che su eccezioni relative al completo adempimento
della obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento
di assegnazione del termine.
* Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2000, n. 13538, Romeo ed
altra c. Nigro, in Arch. loc. e cond. 2000, n. 6.
La speciale sanatoria della morosità
del condutture prevista dall'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392
è subordinata al pagamento integrale oltre dei canoni scaduti,
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal
giudice, per cui in caso di pagamento incompleto la morosità
persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile
di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
* Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1320, Villari c.
Crinò ed altro. [RV512396].
In tema di locazioni di immobili
urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto
per morosità nel pagamento del canone, ottenuta la concessione
del termine di grazia previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio
1978 n. 392, non provveda, nel termine concesso, al pagamento
integrale dei canoni scaduti con gli interessi e le spese processuali
liquidate dal giudice in sede di concessione del termine, legittimamente
viene emessa nella successiva udienza, alla quale la causa è
stata rinviata, ordinanza di convalida di sfratto, senza necessità
di una nuova verifica della residua inadempienza, trattandosi
di termine perentorio, come risulta dall'ultimo comma dell'art.
55 citato.
* Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1717, Taumac Srl
c. Azionaria Casermaggi Soc. [RV512746]
Qualora il conduttore, cui sia
stato intimato sfratto per morosità ai sensi dell'art.
658 c.p.c. e concesso dal giudice il termine di grazia ex art.
55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non provveda alla sanatoria
nel termine stabilito, il giudice deve emettere non già
la convalida prevista all'art. 663 c.p.c., bensì il provvedimento
di rilascio di cui all'art. 56 della suddetta legge il quale,
pur avendo natura costitutiva in quanto risolve il rapporto locatizio,
deve rivestire la forma dell'ordinanza, senza che occorra la pronuncia
di una sentenza, la cui necessità non risulta da alcuna
norma né è dato desumere dall'ultimo comma del richiamato
art. 55.
* Cass., sez. III, 24 luglio 1981, n. 4792, Biglietto c. Aran.
La speciale sanatoria della morosità
del conduttore trova applicazione soltanto nel procedimento di
convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c.
e non pure quando sia introdotto un ordinario giudizio di risoluzione
del contratto per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del terzo
comma dell'art. 1453 c.c., non è consentito al conduttore
adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda.
Tale sanatoria è subordinata, dal primo comma dell'art.
55 della legge n. 392 del 1978, al pagamento oltre che dei canoni
scaduti, anche degli interessi legali e delle spese processuali
liquidate dal giudice. Ne consegue che, in caso di incompleta
sanatoria, legittimamente viene emessa, una volta scaduto il termine
di grazia, ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., dovendosi
ritenere che la morosità persiste, senza che l'inadempimento
residuo sia suscettibile di una nuova verifica sotto il profilo
della gravità.
* Cass. civ., sez. III, 7 agosto 1996, n. 7253, Alessandri
c. Roncan, in Arch. loc. e cond. 1996, 891.
La particolare sanatoria della
morosità nel pagamento del canone di locazione stabilita
dall'art. 55 della legge sull'equo canone trova applicazione soltanto
nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di
cui all'art. 658 c.p.c. e non pure qualora sia introdotto, con
citazione, un ordinario giudizio di risoluzione del contratto
per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del terzo comma dell'art.
1453 c.c., non è consentito al conduttore adempiere la
propria obbligazione dopo la proposizione della domanda.
* Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1994, n. 10202, Fiacchi
c. Scala.
Lo speciale istituto della sanatoria
della morosità del conduttore, previsto e disciplinato
dall'art. 55, L. 27 luglio 1978, n. 392, per le locazioni aventi
ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, trova
applicazione sia nel procedimento di convalida di sfratto per
morosità di cui all'art. 658 c.p.c., sia allorché
la domanda per conseguire la restituzione dell'immobile sia stata
introdotta dal locatore con un ordinario giudizio di risoluzione
del contratto per inadempimento.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2087, Pettinelli
c. Schiantoni, in Arch. loc. e cond. 2000, 233.
Nel caso di opposizione alla
intimazione di sfratto per morosità dopo la convalida (art.
668 c.p.c.), la procedura di sanatoria a norma dell'art. 55 della
L. 27 luglio 1978 n. 392, sia per effetto del pagamento delle
somme dovute alla prima udienza, sia nel termine fissato dal giudice,
non richiede la preventiva decisione in ordine all'ammissibilità
dell'opposizione, non comportando automaticamente la chiusura
del procedimento, così come accade nell'ordinario procedimento
di convalida ma restando l'avvenuta sanatoria condizionata al
successivo accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione
di spettanza del giudice competente per il merito. Ne consegue
che la deliberazione fatta dal pretore, in quella fase sommaria,
sull'ammissibilità dell'opposizione, ha di necessità
carattere provvisorio e strumentale ed è sempre revocabile
con la sentenza che decide la controversia.
* Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11923, Mettadelli
c. Paoli.
Poiché l'art. 82 della
L. 27 luglio 1978 n. 392 sull'equo canone, secondo cui ai giudizi
in corso al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti,
si applica sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale
vigente in materia di locazioni urbane, la sanatoria della morosità
come prevista agli artt. 5 e 55 della citata legge n. 392 del
1978, non è applicabile ai giudizi proposti prima della
sua entrata in vigore.
* Cass., sez. III, 17 gennaio 1987, n. 369, Torre c. Paone.
A differenza del regime transitorio
delle locazioni urbane disposto dalla L. n. 392 del 1978 (art.
74) nel regime ordinario, in mancanza di un onnicomprensivo richiamo,
l'art. 55 della detta legge - senza porsi in contrasto con il
principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - consente al conduttore
di sanare la morosità dei canoni soltanto con riguardo
alle locazioni per uso abitativo indicati dall'art. 5 della stessa
legge e non è, quindi, applicabile alle locazioni per uso
non abitativo, che sono assoggettate ad una autonoma disciplina
alla quale possono essere estese solo le norme sulle locazioni
abitative espressamente richiamate, tra le quali non rientra quella
del citato articolo.
* Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 1992, n. 2496, Pesci c.
Fust Fortunata.
In tema di concessione di un
termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti previsto
dall'art. 55 della legge del 1978 n. 392, la mancanza di espresse
limitazioni all'applicabilità di tale norma, nonché
di qualsivoglia incompatibilità di ordine logicoconcettuale
tra la sanatoria della morosità, come da essa regolata,
e le locazioni non abitative escludono una interpretazione riduttiva
dell'istituto e comportano la sua applicabilità anche con
riferimento alla locazione d'immobile adibito ad uso diverso da
quello di abitazione, stipulato successivamente all'entrata in
vigore della richiamata legge.
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4031, De Vitis c.
Leoni. [RV514661]
L'art. 5 della L. 27 luglio 1978
n. 392 sulla predeterminazione della gravità
dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del rapporto, correlandosi
alle peculiari regole sulla determinazione del canone dettate
per le locazioni ad uso abitativo, non può essere applicato
alle locazioni non abitative, la cui disciplina non richiama la
disposizione del citato art. 5; alle predette locazioni non abitative
è, invece applicabile l'art. 55 della stessa legge, relativo
alla possibilità di sanare la mora, che, benché
inserito nel complesso di norme dettate per le locazioni abitative,
prevede una disciplina limitatrice della risoluzione del contratto
che, per la ratio che la ispira, è di carattere generale
e rientra, per di più, tra le disposizioni processuali
richiamate in tema di locazioni non abitative dagli artt. 42 e
74 della L. n. 392 del 1978.
* Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1995, n. 6023, Maniccia c.
Altomare.
Il pagamento in corso di causa
dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da
parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento
del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando
l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati
e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1999, n. 8550, Calcei c.
Clerico.
La colpa dell'inadempiente, quale
presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta
sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata
a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili,
dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo,
nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado
di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a
lui non imputabili. (Principio enunciato in tema di inadempimento
del pagamento del canone di locazione).
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1999, n. 12760, Associati
di Natale Centore c. Cond. Spes Mea Ragusa.
Il mancato pagamento del canone
di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce,
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, motivo di risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il giudice
possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento,
che è operata ex lege; tuttavia a norma dell'art. 55 della
citata legge è consentito al conduttore, in deroga al disposto
di cui all'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., di evitare la risoluzione
versando alla prima udienza, o nel termine assegnatogli dal giudice,
l'importo dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi legali
e delle spese processuali liquidate.
* Cass., sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791, Grisolia c. Pepino.
La contestazione della morosità,
da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto ex art.
658 c.p.c., qualora sia diretta ad opporsi alla convalida ed all'ordinanza
di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c., esaurisce in tali limiti
la sua efficacia e, quindi, non preclude né rende incompatibile
il ricorso alla sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392
del 1978, introdotta a completamento più dettagliato della
procedura di convalida dettata dal codice di rito per la possibilità
offerta al conduttore di sanare la morosità e la cui utilizzazione
comporta implicitamente, ma necessariamente, la manifestazione
della prevalente volontà solutoria del conduttore, che
va autonomamente valutata e regolamentata in aderenza alla ratio
legis di componimento della lite.
* Cass., sez. III, 21 agosto 1985, n. 4474, Marzocca c. De
Pergola.
La contestazione della morosità
da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto, ai sensi
dell'art. 665 c.p.c., non preclude il ricorso alla sanatoria di
cui all'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che
con la richiesta di sanatoria l'ordinanza di convalida non può
più ritenersi condizionata dalla mancata proposizione dell'opposizione,
secondo quanto dispone l'art. 665 citato, bensì dal mancato
pagamento del dovuto nel termine che ha carattere perentorio
all'uopo fissato giusta il disposto dell'art. 55 citato.
* Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1996, n. 7289, Emerson Società
c. Cascone.
L'art. 55 della L. 27 luglio
1978 n. 392, che consente al conduttore di sanare la mora in sede
giudiziale versando, alla prima udienza, l'importo dovuto per
tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori, non è
applicabile nel caso in cui il conduttore, al quale sia stato
intimato lo sfratto per morosità, si oppone alla convalida
ammettendo la mora per una somma inferiore ed offrendo, quindi,
solo il pagamento di questa somma. In tale ipotesi, mancando il
pagamento integrale delle somme pretese, deve essere, invece,
applicato l'art. 666 c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1993, n. 5414, La Mantia
c. Troilo.
Il conduttore che, opponendosi
alla convalida dello sfratto intimatogli dal locatore per mancato
versamento del canone e della maggior somma dovuta per aggiornamento
Istat, versi il canone alla prima udienza ai fini della sanatoria
prevista dall'art. 55 della L. 27 luglio 1978 n. 392, ma non anche
le somme aggiuntive per l'aggiornamento, in quanto non indicate
nell'intimazione di sfratto, ha diritto di sanare la mora anche
successivamente alla prima udienza, ma non oltre quella in cui
il locatore abbia precisato l'ammontare spettante per il detto
aggiornamento.
* Cass. civ., sez. III, 17 luglio 1991, n. 7934, Gaetani c.
Pasquazi.
Il conduttore di immobile urbano,
convenuto con azione di sfratto per morosità, può
sanare la mora, secondo la previsione dell'art. 55 primo e secondo
comma della L. 27 luglio 1978, n. 392, versando l'intero ammontare
di quanto dovuto, per canone ed oneri accessori, fino alla prima
udienza, ovvero entro il successivo termine che abbia chiesto
ed ottenuto dal giudice. Detta sanatoria, pertanto, non è
ravvisabile in un versamento inferiore, che non tenga conto delle
maggiorazioni del canone stabilite dalla citata legge, mentre
resta in proposito irrilevante che il conduttore medesimo ponga
in discussione l'applicabilità di quelle maggiorazioni,
trattandosi di situazione che consente di sospendere il versamento
della parte del canone in contestazione, ai sensi dell'art. 45
ultimo comma della suddetta legge, solo nel caso in cui penda
controversia sulla determinazione del canone stesso.
* Cass., sez. III, 20 agosto 1985, n. 4444, Michelazzi c. Nichea.
Il giudice non ha il potere di
valutare se il superamento, ancorché esiguo, del termine
di grazia concesso al conduttore ai sensi dell'art. 55 legge 27
luglio 1978 n. 392, o all'affittuario di fondo rustico ai sensi
dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, per sanare la morosità,
costituisca inadempimento grave, né se il ritardo dipenda
dal debitore o da un terzo di cui egli si sia avvalso per adempiere
(come nel caso di trasmissione della somma dovuta tramite assegno
spedito a mezzo del servizio postale nel termine, ma pervenuto
qualche giorno dopo), perché da un lato il giudice ha soltanto
la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo
e massimo stabilito dal legislatore; dall'altro l'obbligazione
di pagamento del canone, in mancanza di diversa pattuizione, deve
essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza,
e perciò il rischio di ritardo o mancata ricezione resta
a carico del debitore, perché attiene alla fase preparatoria
del pagamento.
* Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1336, Masia c.
Putzu.
Il termine di grazia, concesso
dal giudice al conduttore o all'affittuario di fondo rustico per
sanare la morosità nel pagamento dei canoni, è perentorio
perché, costituendo un'eccezione al principio secondo il
quale dopo la proposizione della domanda l'inadempiente non può
più adempiere, determina una sospensione dell'effetto risolutorio
che essa ha per il contratto.
* Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1336, Masia c.
Putzu.
Il pagamento dei canoni di locazione
successivo alla domanda giudiziale del locatore di risoluzione
per inadempimento non vale a sanare la morosità del conduttore
ai sensi dell'art. 55 della legge sull'equo canone, ove non comprenda
anche il pagamento degli oneri accessori (contributi condominiali)
e delle spese del procedimento.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1996, n. 11367, Di Martino
c. Ruocco W. ed altri. [RV501423].
La L. n. 392/1978 cosiddetta
sull'equo canone - compreso l'art. 79 che tende soltanto a garantire
l'equilibrio sinallagmatico del contratto secondo la valutazione
operata dal legislatore - non pone limiti all'autonomia negoziale
con riguardo alla detreminazione preventiva del risarcimento del
danno nel caso di ritardo nell'adempimento delle reciproche prestazioni,
tra cui quella relativa al pagamento del canone alle scadenze
pattuite. Consegue che la clausola con la quale le parti abbiano
convenuto un tasso di interesse superiore a quello legale sull'importo
dei canoni corrisposti in ritardo trova applicazione agli effetti
della risarcibilità del maggior danno di cui al secondo
comma dell'art. 1224 cod. civ., ma non ai fini della sanatoria
della morosità, per cui gli interessi devono essere calcolati
al tasso legale, come prescrive l'art. 55 della L. n. 392 del
1978, in quanto altrimenti la suddetta clausola attribuirebbe
al locatore l'indebito vantaggio di rendere più oneroso
per il conduttore il meccanismo di purgazione della mora.
* Cass., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1303, Soc. Samegep c.
Inpdai.
Il pagamento dei canoni di locazione
successivo alla domanda giudiziale del locatore di risoluzione
per inadempimento non impedisce la pronuncia di risoluzione del
contratto di locazione qualora non comprenda anche gli interessi
legali e le spese processuali, a nulla rilevando che il conduttore
si dichiari disposto a provvedere al relativo pagamento.
* Cass, sez. III, 27 novembre 1986, n. 6995, Fornelli c. Grimaldi.
Qualora il conduttore si avvalga
del meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 55 della L. n.
392 del 1978 per ridurre solo in parte la morosità, resta
escluso che la inadempienza residua sia suscettibile di una nuova
verifica, da effettuarsi successivamente alla prima udienza, della
sua importanza secondo i parametri predeterminati dall'art. 5
della citata legge al fine di giustificare la risolubilità
del contratto.
* Cass., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1303, Soc. Samegep c.
Inpdai.
A norma dell'art. 55 della L.
27 luglio 1978, n. 392, per ottenere la concessione del termine
di grazia il conduttore deve allegare specificamente e provare
le sue condizioni di difficoltà.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6778, Merola c. Viotti.
In tema di locazione di immobili
urbani, la disposizione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978,
secondo cui il giudice può assegnare al conduttore, per
sanare la morosità, un termine non superiore a giorni novanta
dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà
ovvero di giorni centoventi se la inadempienza, protrattasi
per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni
economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto
e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi comprovate condizioni
di difficoltà (commi secondo e quarto dell'articolo
citato), comporta che anche per la prima ipotesi risulti agli
atti la prova delle condizioni di difficoltà in cui sia
venuto a versare il conduttore, restando la diversa durata del
termine correlata alla minore o maggiore gravità di tali
condizioni.
* Cass., sez. III, 20 giugno 1988, n. 4217, Bortoletto c. Cappellato.
Qualora il conduttore che non
opponendosi alla convalida abbia ottenuto il termine di grazia
previsto dall'art. 55 della L. n. 392 del 1978, non provveda a
sanare tempestivamente ed integralmente la morosità (nella
specie per oneri accessori, interessi e spese legali), il pretore
è tenuto, all'udienza fissata entro dieci giorni dalla
scadenza del suddetto termine, a pronunciare convalida dello sfratto
per morosità, senza necessità di rinvio della causa
per la ulteriore trattazione del merito.
* Cass., sez. III, 18 aprile 1989, n. 1835, Masi c. Iacomussi.
Poiché a norma dell'art.
55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, la concessione di un termine
per il pagamento dei canoni scaduti rappresenta non un obbligo
ma una facoltà discrezionale di cui il giudice può
avvalersi quando, non essendo stato effettuato il pagamento in
udienza, sussistono comprovate condizioni di difficoltà
del conduttore, senza che la sollecitazione da parte dell'intimato
di tale facoltà integri opposizione preclusiva della convalida,
legittimamente il giudice, ove non ritenga di concedere il richiesto
termine, convalida lo sfratto con provvedimento che ha natura
di ordinanza non impugnabile - salva l'opposizione ex art. 668
cod. proc. civ. - ove, oltre al requisito della mancata opposizione
dell'intimato, sussista anche l'attestazione in giudizio del locatore
o del suo procuratore della persistenza della morosità.
* Cass., sez. III, 25 novembre 1989, n. 5113, Vacirca c. De
Bernardinis.
In tema di sanatoria della morosità
prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, il diniego
da parte del giudice richiesto della concessione del relativo
termine per il pagamento da parte del conduttore moroso, sfugge
al sindacato della Corte di cassazione ove sia motivato con argomentazioni
immuni da vizi sia logici che giuridici.
* Cass., sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490, Caccialupi c. Brundo.
L'ordinanza con la quale il pretore,
adito per la convalida di sfratto, concede al conduttore il termine
di grazia per sanare la morosità, è provvedimento
privo di carattere decisorio e inidoneo a pregiudicare la decisione
della causa ed è, pertanto, insuscettibile di essere qualificato
come sentenza implicita sulla competenza.
* Cass. civ., sez. III, 21 luglio 1993, n. 8133, Mazzola c.
Matrisciano.
Nel procedimento di convalida
di sfratto per morosità, il provvedimento con il quale
si assegna al conduttore un termine di grazia per sanare la morosità,
in quanto privo di carattere decisorio, non è impugnabile
con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.
* Cass., sez. III, 24 marzo 1983, n. 2077, Fiastra c. Piunti.
Il ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti
adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito
a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza,
nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura
sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato
formale e sostanziale. Conseguentemente non può essere
impugnata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost. l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui
all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché
nel giudizio sul rilascio possono essere rimessi in discussione
tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice
dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi
nel caso in cui si contesti la mancata ammissione della parte
al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma
dell'art. 55 della L. n. 392 del 1978, poiché la relativa
richiesta è espressione di una facoltà strumentale
del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo,
e contro il diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi,
se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5088, Soc. Italia
Hotels c. Soc. Centro Alberghiero Fauché, in Arch. loc.
e cond. 1996, 911.
Nel procedimento di convalida
di sfratto, l'ordinanza pretorile che respinge l'istanza del convenuto
di concessione di un termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sul presupposto della inapplicabilità
di detta disposizione alle locazioni non abitative, risolve una
questione di merito di natura decisoria ed è pertanto impugnabile
con l'appello.
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4031, De Vitis c.
Leoni. [RV514662]
Nel procedimento per convalida
di sfratto per morosità, il provvedimento che assegna o
nega il termine di grazia, ai sensi dell'art. 55 della L. 27 luglio
1978, n. 392, non ha carattere decisorio e non è, quindi,
autonomamente impugnabile, né è impugnabile, essendo
il gravame espressamente escluso dal primo comma dell'art. 665
c.p.c., l'ordinanza di rilascio che, disattesa l'istanza di concessione
del termine di grazia, il giudice contestualmente pronunci.
* Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1994, n. 1529, Altobelli
c. Fossa.
In tema di sanatoria della morosità,
da parte del conduttore, nel termine all'uopo assegnatogli dal
giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 55 della legge n.
392 del 1978, dal correlato disposto dell'ultimo comma della stessa
norma - per il quale l'osservanza del termine esclude la risoluzione
del contratto - e del secondo comma del successivo art. 56 che
collega (sia pure al fine di determinare la data dell'esecuzione)
al mancato pagamento nel termine assegnato il provvedimento di
rilascio, emerge che al suddetto termine è stato conferito
- in modo espresso e specifico - il carattere della perentorietà,
con la conseguenza, in caso di inosservanza di esso, della decadenza
dalla relativa sanatoria e della irrilevanza, ai fini della conservazione
del contratto di locazione, di un adempimento effettuato dopo
la scadenza del termine stesso.
* Cass. civ., sez. III, 16 luglio 1986, n. 4598, Salvaggio
c. De Luca. Conforme, Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1995,
n. 2232, Reveruzzi c. Canale.
Il termine per purgare la mora,
previsto dall'art. 55, secondo comma, della L. 27 luglio 1978
n. 392, può essere concesso dal giudice anche in udienza
successiva alla prima, non portando detta norma alcuna indicazione
temporale o altra preclusione all'esercizio del potere del giudice.
(Nella specie, avendo il conduttore - cui era stato intimato sfratto
per morosità per mancato pagamento degli oneri accessori
- richiesto detto termine alla prima udienza, il pretore aveva
invitato le parti alla produzione di acconcia documentazione e,
successivamente, aveva statuito accogliendo la richiesta di concessione
del termine stesso).
* Cass., sez. III, 22 maggio 1982, n. 3132, Pucci c. Palma.
La sanatoria della morosità
prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978 in relazione
al mancato pagamento del canone di locazione di immobile urbano,
è ammessa anche se le parti abbiano pattuito la clausola
risolutiva espressa, contenendo tale norma disposizioni di ordine
pubblico che non possono essere derogate dalle private pattuizioni.
* Cass., sez. III., 27 novembre 1986, n. 6995, Fornelli c.
Grimaldi.
Qualora il conduttore di immobile
urbano, convenuto in giudizio per morosità, davanti al
pretore, provveda, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del
1978, all'offerta del pagamento dei canoni arretrati (o degli
oneri accessori), il locatore è tenuto a ricevere tale
pagamento ed il suo procuratore ad litem è legittimato,
a norma dell'art. 1188, primo comma, c.c., a ricevere il pagamento
stesso. All'illegittimo rifiuto del procuratore ad litem a ricevere
il pagamento, consegue, pertanto, che la situazione obiettiva
di inadempimento non è addebitale al conduttore a titolo
di colpa e quindi l'esclusione della risoluzione del rapporto
di locazione.
* Cass., sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791, Grisolia c. Pepino.
A norma dell'art. 55, primo comma,
della legge n. 378 del 1978 - secondo il quale la morosità
può essere sanata in sede giudiziale solo se il conduttore
versi, alla prima udienza, l'importo dovuto per tutti i canoni
scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in
tale sede dal giudice - l'inadempimento di tali obbligazioni può
essere sanato tardivamente solo con l'effettivo pagamento delle
somme dovute per i titoli suindicati, e non con la mera enunciazione
della disponibilità ad un futuro pagamento.
* Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 1994, n. 8469, Quaranta
D. ed altra c. Elefante G.
Gli artt. 5 e 55 della legge
n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) hanno introdotto
relativamente alla gravità dell'inadempimento predeterminata
ex lege, alla possibilità della sanatoria ed alla concessione
del termine di grazia, un'equiparazione fra canone di locazione
ed oneri accessori con la conseguenza che anche la morosità
per soli oneri accessori può essere dedotta in giudizio
con lo speciale procedimento di convalida ex art. 658 c.p.c.
* Cass., sez. III, 18 aprile 1989, n. 1835, Masi c. Iacomussi.
Nel caso di novazione soggettiva
del contratto di locazione, la mora del conduttore per il pagamento
dei canoni scaduti, a meno che non vi sia un interesse del creditore-locatore
alla esecuzione personale dell'obbligazione (art. 1182 c.c.),
può essere sanata anche dall'originario conduttore, prima
dell'udienza di convalida dello sfratto per morosità e
con gli effetti previsti dall'art. 55 della legge sull'equo canone,
purchè il pagamento comprenda anche gli oneri accessori,
le spese e gli interessi, rimanendo altrimenti a carico del nuovo
conduttore, sul quale grava l'obbligazione del pagamento del canone,
ogni conseguenza negativa del parziale adempimento.
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1992, n. 11947, Pichiceni
c. Grolloni.
La legge 431/98 ha fatto venire
meno anche per le locazioni abitative il principio della determinazione
legale del canone, lasciando tuttavia in vigore il disposto degli
artt. 5 e 55 L. 392/78 per cui l'istituto della sanatoria giudiziale
della morosità, previsto dal precitato art. 55, deve ritenersi
applicabile anche con riferimento alle locazioni di immobili adibiti
ad uso diverso dall'abitazione.
* Trib. civ. Bassano Del Grappa, ord. 2 dicembre 1999, Soc.
Polo Immobiliare c. Ditta Power Driver, in Arch. loc. e cond.
2000, 764.
Ove il conduttore, cui sia stato
intimato sfratto per morosità, contesti in parte il debito
e chieda un termine per sanare la morosità relativamente
alle somme che non contesta di dovere, non può concedersi
il termine di grazia previsto dal secondo comma dell'art. 55 L.
n. 392/1978, bensì quello di cui all'art. 666 c.p.c.. Peraltro,
qualora lo steso conduttore abbia chiesto in subordine il termine
di cui all'art. 55 citato per pagare l'intera somma richiesta
dal locatore, può concedersi questo termine alternativamente
a quello previsto dall'art. 666 c.p.c.; con la conseguenza che
se il conduttore versa entro tale ultimo termine il canone non
contestato, lo sfratto nei suoi confronti non può essere
convalidato, ma egli può essere condannato al rilascio
se nel prosieguo del giudizio si accerti l'infondatezza delle
sue eccezioni, laddove la sanatoria della morosità prevista
dall'art. 55 esclude senz'altro la risoluzione del contratto per
inadempimento del conduttore.
* Pret. Milano, ord. 10 maggio 1983, CAF Srl c. Tecnor Time
Systems Srl.
L'ordinanza con la quale viene
assegnato un termine per la sanatoria della morosità a
norma dell'art. 55 L. 392/78 può essere modificata in applicazione
dell'art. 177 c.p.c., rispettando sempre il termine massimo di
giorni 90 assegnabile per la sanatoria della morosità.
* Pret. Piacenza, ord. 10 gennaio 1980, Casella c. Bertoli.
Entro i limiti massimi di novanta
o centoventi giorni, il termine di grazia può essere prorogato
purchè ne sia fatta tempestiva istanza prima della scadenza
del termine già concesso e purchè si alleghino e
comprovino circostanze nuove e sopravvenute.
* Pret. Parma, 6 febbraio 1982, n. 66, Cocconi c. Squercia.
L'opinione che il termine di
grazia di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 possa essere
prorogato dal giudice, non risulta dal testo ed è contraria
alla ratio della norma.
* Trib. Milano, sez. X, 24 gennaio 1985, n. 681, Spa La Fondiaria
c. Rossetti.
La disposizione di cui all'art.
55 della legge n. 392 del 1978 supera anche la valutazione della
gravità dell'inadempimento contenuta in una clausola risolutiva
espressa contrattuale. Ma ove il conduttore non abbia chiesto
l'applicazione della norma di tutela, dichiarandosi pronto a far
fronte agli oneri aggiuntivi da essa previsti, non può
che valutarsi l'inadempimento alla stregua dell'indicata clausola,
non scardinata dal sistema dell'art. 55 citato.
* Trib. Milano, sez. X, 27 dicembre 1984, n. 8344, Sas S. Carlo
5/1 c. Gragnani Lanca.
Pur a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 3/99, con la quale si è interpretato
l'art. 55 della legge n. 392/78 come riferibile anche ai giudizi
ordinari di risoluzione del contratto di locazione per morosità
iniziati nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., resta sempre
ferma per la sanatoria la barriera preclusiva della prima udienza,
di cui al citato art. 55 della legge n. 392/78, che nel caso di
giudizio per convalida di sfratto è quella tenuta nella
fase sommaria.
* Pret. civ. Napoli, sez. IV, 26 marzo 1999, Pennarola c. Crescentini,
in Arch. loc. e cond. 2000, 116.
Nel giudizio di sfratto per morosità,
qualora il procuratore ad litem del locatore abbia accettato anche
senza le spese processuali il pagamento offerto a saldo del proprio
debito dal conduttore intimato, il quale si sia rifiutato di accollarsi
le spese di causa eccependo l'imputabilità al locatore
del ritardo nel pagamento, deve ritenersi realizzata la sanatoria
giudiziale della morosità di cui all'art. 55 L. n. 392/1978
e non può quindi accogliersi la domanda di risoluzione
del contratto tenuta ferma dal locatore, né condannarsi
il conduttore al pagamento delle spese di causa in base al principio
della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Peraltro, ove nel corso del
giudizio il locatore abbia dimostrato l'infondatezza delle affermazioni
del conduttore circa la imputabilità a lui del ritardo
nel pagamento, il conduttore stesso può essere condannato,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 88 c.p.c., a
rifondere le spese causate alla controparte con il suo comportamento
sleale.
* Pret. civ. Milano, 19 maggio 1989, Saita c. Mastropierro
n.c.
La disposizione di cui al primo
e quarto comma dell'art. 55 L. 27 luglio 1978 n. 392, che dichiara
sanabile la morosità rispettivamente per non più
di tre volte e per non più di quattro volte in un quadriennio,
va interpretata nel senso che detto limite opera non solo nel
corso dello stesso rapporto locatizio, pur se sia mutata l'originaria
persona del locatore, ma anche quando le pregresse situazioni
di morosità siano state sanate in un arco di tempo di quattro
anni, purchè a cavallo dei due quadrienni di cui all'art.
1 della L. n. 392/1978, o ricompreso in un rapporto locatizio
di durata più lunga, quale ad esempio quello per uso non
abitativo.
* Pret. civ. Taranto, 10 giugno 1982, n. 517, Colella c. Cicala.
La sanatoria della morosità
in sede giudiziale deve considerarsi ammessa soltanto nell'ambito
del procedimento sommario di convalida di sfratto, e quindi non
anche nel giudizio a cognizione ordinaria promosso per l'accertamento
dell'inadempimento e per la pronuncia della risoluzione del contratto
di locazione.
* Pret. civ. Lecce, 18 novembre 1998, n. 620, Monsellato c.
Zappatore ed altra, in Arch. loc. e cond. 1999, 848.
L'art. 55 L. n. 392/1978 in tema
di concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi
scaduti è applicabile anche alla locazione di immobile
adibito ad uso diverso da quello abitativo stipulato successivamente
all'entrata in vigore della richiamata legge.
* Pret. civ. Bergamo, ord. 8 giugno 1999, Soc. Rossini Immobiliare
c. Soc. Galmor Metal, in Arch. loc. e cond. 1999, 663.
Il libretto di risparmio al portatore,
per le sue caratteristiche di titolo di credito facilmente ed
immediatamente negoziabile, è mezzo di pagamento idoneo
a sanare la morosità ex art. 55 della L. n. 392/78.
* Trib. civ. Asti, 7 maggio 1985, n. 246, De Lisi e altro c.
Menafro.
La sanatoria ex art. 55, L. n.
392/78, della morosità nel pagamento dei canoni di locazione,
è ammessa anche con riguardo agli immobili adibiti ad uso
diverso dall'abitazione.
* Pret. civ. Piacenza, ord. 26 aprile 1996, Soc. STP c. Soc.
Videograf, in Arch. loc. e cond. 1996, 964.
A differenza dal regime transitorio
delle locazioni disposto dall'art. 74 della L. n. 392/78, nel
regime ordinario l'art. 55 della suddetta legge consente al conduttore
di sanare la morosità dei canoni soltanto con riguardo
alle locazioni per uso abitativo indicate nell'art. 5 della stessa
legge e non è quindi applicabile alle locazioni per uso
non abitativo.
* Pret. civ. Verona, 16 maggio 1997, n. 350, Spessa c. Soc.
Bon Bon, in Arch. loc. e cond. 1997, 662.