Sommario: a) Danno cagionato da animali; b) Divieto di detenzione; c) Immissioni; d) Omessa custodia e malgoverno.
a) Danno cagionato da animali
In tema di responsabilità
per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce
a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa
a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere
usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre
la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche
la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti
liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che
assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta
che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per
ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto
rapporto con forza determinante.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini c.
Olivari.
La responsabilità sancita
dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte le volte che il danno sia stato
prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale
secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi
atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura
dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo.
* Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261.
La presunzione di responsabilità
per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ.,
può essere superata esclusivamente qualora il proprietario
o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto
non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla
semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia
dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto
irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato
da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece,
sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno
sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio
dell'animale.
* Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente Teatr.
Op. c. Ricci.
La responsabilità per fatto
di animale, di cui all'art. 2052 c.c., riguarda alternativamente
il proprietario dell'animale e chi si serve dell'animale, per
tutto il periodo in cui lo ha in uso.
* Pret. civ. Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. civ. 1992, n.
3.
b) Divieto di detenzione
In tema di condominio di edifici
il divieto di tenere negli appartamenti comuni animali domestici
non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali,
approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti
regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese
nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del
fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva,
sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni
anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini
che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa
approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame,
non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace,
costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei
ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella
mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda
l'obbligatorietà.
* Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028.
La detenzione di animali in un
condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione
del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario
dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere
animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale
di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza,
stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed
ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva,
salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso, la
manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà
esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare
gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico
dell'edificio.
* Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli
c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
La detenzione di un animale può
integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 cod.
civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è
suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni
che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino
una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in
mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che
vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di
sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale
detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono
la valutazione della tollerabilità delle immissioni.
* Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli
c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
Nel caso in cui un regolamento
condominiale di tipo contrattuale vieti di tenere animali che
possano recare disturbo ai condomini, il giudice, accertati tali
disturbi, può ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento
degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti.
* Trib. civ. Napoli, ord. 25 ottobre 1990, Ragosta ed altri
c. Miranda e Cario, in Arch. loc. e cond. 1990, 737.
Il giudice può, con provvedimento
di urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali
molesti ( nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione
ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio
condominiale.
* Trib. civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond.
1994, 337.
Qualora una norma contenuta in
un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che
possano turbare la quiete o l'igiene della collettività,
il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente
a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario
che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività
dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
* Pret. civ. Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 176.
Non può l'assemblea, con
voto di maggioranza, imporre ad un condomino il divieto di detenere
cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel
regolamento condominiale.
* Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971,
446.
L'amministratore del condominio
è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del
regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione
di animali negli appartamenti, e la competenza in ordine a tale
questione spetta al pretore.
* Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971,
446.
La delibera assembleare di approvazione
del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalida,
perché limitativa delle proprietà individuali, nella
parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge
e nei terrazzi.
* Trib. civ. Messina, 8 aprile 1981, n. 743, in Riv. giur.
dottr. leg. e giur. 1981, 53.
c) Immissioni
In caso di regolamento condominiale
che vieti tassativamente di recare disturbo ai vicini
con rumori di qualsiasi natura, il continuo abbaiare
di tre cani pastori ed il suono di una batteria configurano sia
la lesione di tale norma regolamentare che violazione dell'art.
844 c.c.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990, In Arch. loc. e cond.
1991, 792.
d) Omessa custodia e malgoverno
L'art. 672 c.p. configura tre
fattispecie criminose: lasciar liberi,
custodire senza le debite cautele, affidare
a persona inesperta animali pericolosi. Consuma la
seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un
cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola,
quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella
portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori,
per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.
* Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684, Fraschini.
L'obbligo di custodire e di governare
animali dotati di naturale ed istintiva ferocia o che in determinate
circostanze possano diventare aggressivi incombe sul detentore
a qualsiasi titolo. Risponde, quindi, della contravvenzione di
cui all'art. 672 c.p. il custode non proprietario di un cane lupo
affidatogli se omette di osservare le regole di condotta previste
dal detto articolo.
* Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 1968, n. 1738, Scali.
Pericolosi per l'altrui incolumità
devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è
caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene
domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate
circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere
il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la
pericolosità deve essere accertata in concreto considerando
la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.
* Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 1970, n. 822, Bonichini.
Ai fini dell'integrazione del
reato p.p. dell'art. 672 n. 1 cod. pen. non occorre l'accertamento
della pericolosità dell'animale né l'esposizione
e pericolo della pubblica incolumità e non rileva la durata,
ancorché breve, dell'omessa custodia.
* Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1942, (ud. 27 ottobre
1981), Nolli.
I cani da guardia in genere, e
quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori
tedeschi in particolare, sono da considerarsi pericolosi e, quindi,
rientranti nella disciplina di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia
e malgoverno di animali).
* Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840, Vara c. Pref.
Caltaniss.