Non è fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1105, comma quarto,
1129, comma primo, c.c. 737 e ss. c.p.c. nelle parti in cui non
prevedono che il ricorso introduttivo del procedimento per la
nomina dell'amministratore del condominio da parte dell'autorità
giudiziaria debba essere notificato agli altri condomini, questione
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
* Corte cost., 27 novembre 1974, n. 267, in Arch. civ. 1975,
175.
L'amministratore della cosa comune
nominato dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105,
quarto comma, c.c., al pari dell'amministratore nominato dall'assemblea
dei comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non già
quello di deliberare o di risolvere conflitti di diritti soggettivi
tra i vari cointeressati; la risoluzione dei conflitti di diritti
soggettivi tra i comproprietari costituisce, infatti, compito
esclusivo dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa,
ovvero dell'autonoma condotta contrattuale degli interessati.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571.
Il ricorso all'autorità
giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art.
1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi in cui non vengano adottati
i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune,
è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione
si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi.
* Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1974, n. 1765.
Il provvedimento di nomina dell'amministratore
adottato dal presidente del tribunale, a norma dell'art. 1129,
comma 1, c.c., sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto,
costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma
amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di
interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo
necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate
dalla legge. Esso non è soggetto a reclamo innanzi alla
corte d'appello, mancando una previsione normativa in tal senso
(a differenza del provvedimento di revoca dell'amministratore
adottato ai sensi del comma 3 del citato art. 1129 nonché
dell'ultimo comma dell'art. 1131, per il quale il reclamo è
previsto dall'art. 64 att. c.c.) con conseguente inammissibilità
del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento
della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo
contro lo stesso proposto.
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1996, n. 9942, Minelli c.
Siani ed altri, in Arch. loc. e cond. 1997, 439.
L'amministratore di un compendio
immobiliare nominato ex art. 1105, ultimo comma, c.c., non può,
in virtù della fonte giudiziaria dei propri poteri, sottrarsi
all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla precedente
gestione. Egli, infatti, è effettivamente estraneo al bene
gestito soltanto quale persona fisica, con la conseguenza che
non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni già
contratte nell'interesse comune.
* Trib. civ. Brescia, ord. 24 novembre 1999, Bonfiglio c. Soc.
A.S.M. in Arch. loc. e cond. 2000, 98.
E' improponibile il ricorso ex
art. 700 cod. proc. civ. presentato da un condomino nel caso in
cui non si adottino i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si formi una maggioranza ovvero se la
deliberazione adottata non venga eseguita: in tali ipotesi deve
essere prima promosso il procedimento di volontaria giurisdizione,
in camera di consiglio, previsto dall'art. 1105, quarto comma,
cod. civ.
* Pret. civ. Taranto, 12 aprile 1988, Paduano Picciolo c. Condominio
Via Di Palma n. 41, Taranto, in Arch. loc. e cond. 1988, 460.
Allorquando il provvedimento di
nomina dell'amministratore di un condominio di edificio da parte
dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 1129 cod.
civ., è impugnato perchè affetto da nullità
sotto il profilo dell'inesistenza del condominio, assumendosi
che si verta, invece, in tema di comunione di cose, legittimi
contraddittori sono soltanto i comproprietari di queste e non
l'amministratore nominato, di cui implicitamente si contesta in
radice lo stesso potere di gestione e rappresentanza. (Nella specie,
la C.S., rilevato che era stato citato in giudizio il solo amministratore
anche come comproprietario delle cose comuni, ha disposto l'integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri compartecipi ai
sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 4 aprile 1985, n. 2309, Dalla Bona c.
Lauwero.
L'amministratore giudiziario di
un condominio è un mandatario dei condomini partecipanti
alla comunione e pertanto il compenso allo stesso spettante, ove
non concordato tra le parti, deve essere determinato in sede contenziosa
e non può, quindi, essere liquidato dal giudice che ha
provveduto alla nomina a norma dell'art. 1129, primo comma, c.c.
* Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 3 maggio 1995,
Marturano c. Condominio villaggio Fatamorgana
di Marina di Pulsano, in Arch. loc. e cond. 1996, 73.
La domanda diretta ad ottenere
dal giudice la risoluzione del contrasto insorto tra i comunisti
in ordine alle sole modalità di realizzazione di interventi
di riparazione della cosa comune, va proposta nelle forme camerali
previste dall'art. 1105, quarto comma cod. civ., a nulla rilevando
che, nel corso del giudizio contenzioso a tal fine promosso, siano
sollevate questioni di conflitto su diritti soggettivi influenti
sulla scelta della soluzione pratica da adottare.
* Trib. civ. Monza, 24 febbraio 1987, Mufanò c. Sala
e altri, in Arch. loc. e cond. 1987, 529.