SOMMARIO: a) Ambito di operatività; b) Cessione di azienda; c) Cessioni successive; d) Comunicazione; e) Consenso del locatore; f) Controversie; g) Gravi motivi; h) Indennità di avviamento; i) Nuovo conduttore; l) Perfezionamento contratto; m) Presupposti; n) Punto vendita; o) Ramo d'azienda; p) Restituzione della cosa locata; q) Rinnovazione del contratto; r) Risarcimento danni.
a) Ambito di operatività
L'alienazione dell'azienda esercitata
in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né
ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi dell'art. 36 della
legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione,
in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente
all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati
per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente,
nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile
in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere
il contratto di locazione senza il consenso del locatore.
* Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n.
1133, Bartolozzi c. Stojlova.
Non integra gli estremi della
cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo
di pagare il canone, pur se il locatore risulti a conoscenza della
provenienza del pagamento.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 agosto 1999, n. 8389, Cesare ed altro c. Pirozzi.
In tema di sublocazione e cessione
del contratto di locazione, previste dall'art. 36 della L. n.
392/1978, non è necessario che la sublocazione dell'immobile
o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e la cessione
o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente
in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti
vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n.
6402, Pioli c. Pigiani.
Qualora, in relazione a locazione
d'azienda, si realizzi la sublocazione dell'immobile adibito ad
impresa commerciale (non già la cessione del contratto
di locazione, alternativamente prevista dall'art. 36 legge n.
392 del 1978), non si verifica successione alcuna nell'originario
rapporto di locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato,
senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario e il subconduttore;
con la conseguenza che questi può partecipare al giudizio
in cui si controverta della risoluzione del rapporto di locazione
dell'immobile predetto solo in veste d'interventore adesivo dipendente
(in appoggio al conduttore-sublocatore), per i riflessi che detto
giudizio è in grado di produrre sul rapporto derivato di
sublocazione.
* Cass. civ., sez. I, 10
febbraio 1996, n. 1038, Soc. Boomerang c. Sassaroli ed altro,
in Arch. loc. e cond., 1996, 516.
Nell'ipotesi di cessione o sublocazione
dell'azienda, il cessionario o subconduttore subentra - per la
durata del rapporto se trattasi di locazione di azienda - nei
contratti in corso, che non abbiano carattere strettamente personale,
assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle condizioni
pattuite dal cedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà
delle parti. Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda
con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile
adibito all'esercizio di attività commerciale, il cessionario
non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato senza
colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per iscritto
tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto.
*
Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1987, n. 6457, Milani c. Neri.
L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede
la cessione del contratto di locazione nella sua interezza ed
inscindibilità e non consente di imporre al locatore l'ulteriore
sacrificio di subire gli oneri e i rischi derivanti da più
contratti di locazione.
* Trib. civ. Milano,
sez. X, 30 settembre 1982, n. 6991, Zama Sas c. Angelini.
b) Cessione di azienda
Se durante il giudizio instaurato
dal locatore per la declaratoria di cessazione del contratto di
locazione il conduttore, dopo la data di scadenza del contratto
come accertata con sentenza, cede l'azienda esercitata sull'immobile
(art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392), non vi è cessione
del contratto di locazione perché non più in corso
e perciò non può esservi successione nell'indennità
commerciale spettante al cedente (art. 34 stessa legge), salvo
che il relativo diritto sia ceduto al cessionario tra quelli aziendali
(art. 2559 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 23
gennaio 1998, n. 667, Benevegnù c. Parisi.
Il conferimento di una azienda
in una società di capitali (che è comunque dotata
di una propria soggettività giuridica), costituendo cessione
di azienda, determina anche la cessione del contratto di locazione
dell'immobile che serve per l'esercizio dell'azienda (ceduta),
ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, con effetti,
nei confronti del locatore, solo dal momento della comunicazione,
con la conseguenza che fino a quando tale comunicazione sia mancata,
legittimato passivo a ricevere la disdetta del locatore rimane
il conduttore originario che ha conferito l'azienda in società
alla quale l'azienda è stata conferita.
*
Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1995, n. 3821, Muttini c. Giusti.
c) Cessioni successive
Nell'ipotesi di successive cessioni
del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392/78
debbono rispondere delle obbligazioni da esso nascenti non soltanto
l'ultimo cessionario (attuale conduttore) e il primo cedente,
ma anche i cedenti "intermedi", ossia i precedenti cessionari
resisi a loro volta cedenti del contratto (sempre, ovviamente,
che non siano stati liberati dal locatore ceduto).
*
Trib. civ. Milano, sez. X, 11 dicembre 1995, n. 11026, Sorgi c.
Soc. Passo di Cadibona, in Arch.loc.e cond., 1996, 951.
d) Comunicazione
La mancata comunicazione della
sublocazione o della cessione del contratto, nel caso di immobile
destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile
l'avvenuta sublocazione o la cessione al locatore, il quale, peraltro,
non può considerare di per sè inadempiente il conduttore,
ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì
i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza
dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10124,
Ikem c. Rago, in Arch. loc. e cond., 2001, n. 245.
La sublocazione dell'immobile
o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'esercizio
della facoltà accordatagli dall'art. 36 della L. 27 luglio
1978 n. 392 - che consente la sublocazione e la cessione, anche
senza il consenso del locatore, del contratto di locazione di
immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale
o artigianale, qualora venga locata o ceduta l'azienda - non devono
essere necessariamente precedute, a pena d'invalidità,
dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino
a quando il conduttore non provvede a tale incombente, seppure
la sublocazione o la cessione non sono opponibili al locatore
che non le abbia accettate, questi tuttavia non può considerare
inadempiente il conduttore, ma soltanto notificargli la sua opposizione,
specificando i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento
della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del
contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello
di sublocazione o di cessione della locazione.
*
Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1985, n. 2028, Rotella c. Soc.
Vas.
La mancata comunicazione al locatore
dell'avvenuta cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 36 della
legge 27 luglio 1978 n. 392, non produce effetti a carico del
conduttore allorché il locatore abbia comunque accettato
la cessione, la quale dal momento dell'accettazione diviene a
lui opponibile anche in difetto della prescritta comunicazione.
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1996, n. 189,
Frigerio c. Soc. Amonn Food, in Arch.loc.e cond., 1996, 349.
Nel caso di cessione del contratto
di locazione dell'immobile, consentita al conduttore dall'art.
36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, purché egli congiuntamente
ceda o affitti l'azienda, non vi è obbligo di preventiva
comunicazione al locatore, che può quindi esserne informato
dopo che la cessione ha determinato la sostituzione del cessionario
nei diritti e negli obblighi del cedente. Ne deriva che l'opposizione
alla cessione, consentita al locatore dal menzionato art. 36 in
presenza di gravi motivi, non impedisce il perfezionamento del
contratto eventualmente già concluso ma si configura come
una mera contestazione di inadempimento, rivolta al conduttore
per avere ceduto il contratto pur in presenza dei suddetti gravi
motivi in contrario, e preordinata ad un'eventuale pronunzia di
risoluzione della locazione, idonea a far venir meno anche la
cessione della stessa, con l'ulteriore conseguenza che fino all'emissione
di tale pronunzia legittimato passivo rispetto a tutte le azioni
concernenti l'esistenza o la durata della locazione deve considerarsi
il cessionario e non il cedente, il quale, se non liberato dal
locatore ceduto, ai sensi del cit. art. 36 della legge 392, resta
legittimato a contraddire soltanto le domande di quest'ultimo
intese a conseguire l'adempimento delle obbligazioni originate
dal contratto di locazione.
* Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 1996, n. 5305, Federici c. Moni, in Arch. loc. e
cond., 1996, 706.
La sublocazione o la cessione
del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo
sono consentite al conduttore, ai sensi dell'art. 36 della L.
n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente
l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso
in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso
di sublocare l'immobile o di cedere il contratto, salva la formale
opposizione del locatore per l'esistenza di ragionevoli e gravi
motivi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del
conduttore. Peraltro la mancata comunicazione al locatore non
pone il conduttore in una situazione di inadempienza, ma comporta
soltanto la inopponibilità della sublocazione o della cessione
al locatore a meno che quest'ultimo, essendone venuto comunque
a conoscenza, non abbia rinunciato a farla valere.
*
Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1988, n. 1943, Verna c. Loizzi.
La comunicazione che - in caso
di cessione del contratto di locazione contestualmente a quello
dell'azienda - il conduttore deve dare al locatore ai sensi dell'art.
36 della L. n. 392 del 1978 anche se data tardivamente, sana ogni
eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è
effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta
giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione,
qualora ricorrano gravi motivi.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 ottobre 1994, n. 8031, Conti c. Bianchini.
In tema di sublocazione e cessione
del contratto di locazione, disciplinato dall'art. 36 della L.
n. 392/1978, ai fini della sua validità, è sufficiente
che la comunicazione, che il conduttore deve fare al locatore
nel caso in cui effettui la sublocazione o la cessazione del contratto
di locazione insieme alla cessione o all'affitto dell'azienda,
contenga gli elementi essenziali per l'individuazione dei contratti
posti in essere, insieme alle altre notizie sulla persona del
terzo subentrante, tali da mettere il locatore in grado di poter
esercitare il suo diritto di opposizione per gravi motivi.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6402,
Pioli c. Pigiani.
Nel caso di trasferimento dell'azienda,
la comunicazione della cessione del contratto di locazione, preveduta
dall'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, deve contenere l'indicazione
degli elementi che valgono ad identificare la persona del cessionario
in modo da porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione,
qualora ricorrano gravi motivi.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 novembre 1993, n. 11685, Lo Giudice ed altro c. Malguzzi
ed altro.
La cessione del contratto di locazione
di immobile urbano adibito ad attività imprenditoriale,
in connessione con la cessione o locazione dell'azienda ivi esercitata,
per esser opponibile al locatore, gli deve esser comunicata dal
conduttore (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) - anche con modalità
diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta
a pena di nullità, purché idonee a consentire la
conoscenza della modifica soggettiva del rapporto - e pertanto
non è efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli
da un altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore,
nel giudizio pendente nei confronti del medesimo.
*
Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1998, n. 2675, Saturnino c. Varriale
e altro.
Nel caso di contestuale cessione
del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda, prevista
dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978, in mancanza della comunicazione
che il conduttore è tenuto a fare (mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento) al locatore - il quale ha diritto di
opporsi per gravi motivi - ed in difetto di qualsiasi fatto od
atto dimostrante inequivocabilmente l'accettazione da parte del
detto locatore dell'avvenuta cessione del contratto di locazione,
questa non è efficace nei suoi confronti, con la conseguente
esclusione della sostituzione del cessionario al conduttore, in
capo al quale permane la legittimazione ad agire e contraddire
in ordine alle azioni nascenti dal contratto (nella specie, di
recesso per necessità del locatore), senza effetto per
la comunicazione della cessione del contratto che sia effettuata
nel corso del giudizio, salvo che, a seguito di intervento volontario
o di chiamata in causa del cessionario, costui ed il locatore
chiedano d'accordo la estromissione del cedente.
*
Cass., sez. III, 8 aprile 1988, n. 2770, Nicocia c. Bentivoglio.
Non è opponibile al locatore la cessione della locazione unitamente all'azienda compiuta dal conduttore, in mancanza della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prescritta dall'art. 36 della L. n. 392/1978, ancorché risulti provata ed acquisita la conoscenza aliunde da parte del locatore della cessione stessa. * Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1990, n. 5699, Genazzini c. Nemola.
La mancata comunicazione della
sublocazione o della cessione del contratto, nel caso di immobile
destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile
l'avvenuta sublocazione o la cessione al locatore, il quale, peraltro,
non può considerare di per sè inadempiente il conduttore,
ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì
i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza
dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10124,
Soc. Ikem c.Rago ed altri, in Arch. loc. e cond., 2001, 245.
In caso di trasferimento d'azienda,
la comunicazione della cessione del contratto di locazione, prevista
dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve contenere
l'indicazione degli elementi essenziali che valogono ad identificare
il contratto posto in essere tra conduttore e terzo insieme alle
altre notizie relative alla persona del cessionario in modo da
porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione,
qualora ricorrano gravi motivi. Pertanto, in caso di incompleta
comunicazione il locatore non incorre nella decadenza prevista
dalla norma sopracitata, se non esercita il suo diritto all'opposizione
nel termine di giorni trenta.
* Cass. civ.,
sez. III, 19 aprile 2001, n. 05817, Giuliacci c. Ciattini, in
Arch. loc. e cond., 2001, 597.
e) Consenso del locatore
L'art. 36 della L. 27 luglio 1978
n. 392, che consente al conduttore di sublocare l'immobile o cedere
il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore
se insieme venga locata o ceduta l'azienda, si riferisce anche
alle cessioni o locazioni di una sola parte dell'immobile comunque
collegate alla cessione o locazione dell'azienda o di un suo ramo
e perciò capaci di attuare l'interesse alla conservazione
dell'azienda.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio
1991, n. 7676, Il Timone c. Ferraris.
Con riguardo a locazione di immobile
urbano ad uso diverso da quello abitativo, la possibilità
del conduttore di cedere il contratto senza il consenso del locatore,
secondo la previsione dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n.
392, postula la contestuale cessione o locazione dell'azienda,
cioè del complesso dei beni destinati all'attività
esercitata nell'immobile, ovvero di una loro porzione autonoma
e funzionalmente sufficiente per tale attività, e, pertanto,
deve essere negata nel caso di mera alienazione al cessionario
della locazione di singoli beni privi degli indicati connotati.
* Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 1985, n.
6346, Soc. Selection c. Siciliano.
La cessione del contratto di locazione
con cessione di azienda ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio
1978 n. 392 - attuabile anche senza il consenso del locatore -
richiede il trasferimento del complesso dei beni organizzati per
lo svolgimento dell'attività imprenditoriale del conduttore
nel locale locato e non può, quindi, configurarsi quando
non vi sia stata cessione di alcun elemento costitutivo dell'azienda
dal conduttore installata in detto locale, avendo il cessionario
intrapreso un'attività del tutto nuova.
*
Cass. civ., sez. III, 5 settembre 1985, n. 4614, D. German. Fab.
c. Miconi.
La cessione del contratto di locazione
che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha
bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata,
divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di
tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può
opporsi per gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza
della cessione che il locatore abbia acquisito aliunde, occorrendo
in tal caso che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata,
secondo la regola generale di cui all'art. 1407 c.c.
*
Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999, n. 5102, Soc. Casa dell'alpino
sport c. Palmieri, in Arch. loc. e cond., 1999, 801.
La sublocazione o la cessione
del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo
sono consentite al conduttore, ai sensi dell'art. 36 della legge
n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente
l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso
in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso
di sublocare l'immobile o di cedere il contratto; la mancata comunicazione
della cessione al locatore non pone il conduttore in una situazione
di inadempienza ma comporta soltanto l'inopponibilità della
cessione al locatore.
* Cass. pen., sez. III,
13 aprile 2000, n. 4802, Botti c. SMAF spa, in Arch. loc. e cond.,
2000, n. 3.
Nel caso previsto dall'art. 36
del L. n. 392/1978, per cui il conduttore può sublocare
l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore purché venga insieme locata o ceduta l'azienda,
il conduttore cedente deve provare, nei confronti del locatore,
per iscritto, ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, cod. civ.,
la cessione o la locazione dell'azienda, in quanto l'onere probatorio
previsto da tale norma grava sulle parti contraenti anche nell'ipotesi
in cui con riguardo al contratto avente ad oggetto l'azienda,
agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.
*
Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8618, Mignini c. Soc.
Grimaldi.
La domanda di risoluzione del
contratto di locazione proposta dal locatore nei confronti del
conduttore subentrato nel rapporto locativo ai sensi dell'art.
36 L. 27 luglio 1978 n. 392 non è preclusa dall'eventuale
giudicato interno sulla cessione perché, trattandosi di
cessione senza il consenso del locatore l'accertamento dei relativi
presupposti non esclude né l'operatività della disposizione
dell'art. 1409 c.c., a norma della quale il contraente ceduto
può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti
dal contratto, né l'operatività della disposizione
dell'art. 1458 comma 1, c.c. sull'efficacia retroattiva della
risoluzione del contratto per inadempimento, la quale è
applicabile anche nei confronti del cessionario, che, in quanto
tale, è parte contrattuale, e non terzo.
*
Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1996, n. 537, Elbinviest srl.
c. Ducco.
L'art. 36 della legge 27 luglio
1978 n. 392, nel sancire che il conduttore può sublocare
l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore, purché venga insieme locata l'azienda, deroga
alle norme di diritto comune relative alla cessione del contratto,
secondo cui il consenso del contraente ceduto costituisce requisito
di validità della cessione, che altrimenti sarebbe nulla,
per cui si ha litisconsorzio necessario in giudizio di accertamento,
quando siano in questione l'avvenuta conclusione, validità
ed efficacia del contratto di cessione. Non è invece necessaria
la presenza in giudizio del cedente quando si controverta unicamente
circa le vicende del contratto ceduto.
* Cass.
civ., sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12454, Antonietti c. Di Vezza.
Con riguardo a locazione di immobile
urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della legge
n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso di sublocazione
dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione
stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del
locatore, sublocare l'immobile o cedere l'azienda o parte di essa,
e cioè di una porzione dei beni destinati all'attività
esercitata nell'immobile autonoma e funzionalmente sufficiente
per tale attività; conseguentemente detta possibilità
deve essere negata nel caso di mera alienazione di singoli beni
privi degli indicati requisiti, nella quale ipotesi è necessario
il consenso del locatore.
* Cass. civ., sez.
III, 19 aprile 2001, n. 05817, Giuliacci c. Ciattini, in Arch.
loc. e cond., 2001, 597.
f) Controversie
Mentre per gli immobili destinati ad uso abitativo la disciplina della sublocazione è stata innovata per effetto dell'art. 2 della L. 27 luglio 1978, n. 392 - il quale vieta, salvo patto contrario, la sublocazione dell'immobile, limitando, in difetto di accordo delle parti, la facoltà di sublocare del conduttore, sempre salvo patto contrario, all'ipotesi di sublocazione parziale, previa comunicazione al locatore - per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'art. 36 della legge stessa ha sostanzialmente lasciata immutata la disciplina della sublocazione e della cessione dettata dall'art. 1594 c.c., a norma del quale il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Ne consegue che il giudice di merito, chiamato a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello locativo, per inadempimento consistente nell'avvenuta sublocazione dello stesso, non può limitarsi a ritenere che la sublocazione realizzi di per sé un inadempimento, bensì ha il dovere di preliminarmente accertare se tra le parti sia stato pattuito un divieto di sublocazione e, solo in caso positivo, verificare la sussistenza di un inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto.* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1994, n. 10157, Buono c. Marchiafava.
La inopponibilità al locatore,
cui non sia stata comunicata, della cessione, da parte del conduttore,
dell'azienda e del contratto di locazione o della sublocazione,
comporta sul piano processuale che per tutte le azioni attinenti
alla prosecuzione, cessazione o risoluzione del rapporto locatizio,
la legittimazione passiva permane in capo all'originario conduttore,
senza che il terzo cessionario del contratto o subconduttore abbia
titolo per pretendere una estensione necessaria del contraddittorio
nei suoi confronti e per rivendicare, se non è intervenuto
in quel giudizio, la posizione di legittimato passivo pretermesso,
né possa, una volta dichiarato risolto o cessato il rapporto
nei riguardi dell'originario conduttore, subentrare a quest'ultimo
ancorché provveda alla suddetta comunicazione al locatore.
* Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1991, n. 1269,
AN.NI. c. Albergo d'Inghilterra.
In ipotesi di cessione del contratto
di locazione (d'immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione)
ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina
delle locazioni di immobili urbani), il locatore, che non abbia
liberato il cedente e che pretenda l'adempimento degli obblighi
contrattuali non adempiuti dal cessionario, può agire direttamente
contro il solo conduttore-cessionario, al cui inadempimento è
subordinata la responsabilità del cedente.
*
Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1993, n. 1833, Gobbi e altri
c. Melegari.
In tema di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'opposizione
del locatore alla sublocazione operata dal conduttore, ai sensi
dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non è configurabile
alla stregua di un motivo di diniego di rinnovazione del contratto
alla prima scadenza, analogo a quelli espressamente considerati
dall'art. 29 della richiamata legge. Conseguentemente, la controversia
concernente siffatta opposizione è devoluta al giudice
competente ratione valoris secondo gli ordinari criteri del codice
di rito.
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre
1983, n. 7132, Muzzini c. Soc. Lares.
La cessione del contratto di locazione
a norma dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 comporta
quale conseguenza che nel rapporto derivato di sublocazione parziale
stipulato dal cedente si sostituisca, come sublocatore, il cessionario
del rapporto principale di locazione. Consegue, che legittimato
passivamente all'azione di risoluzione proposta dal cessionario
è il cessionario, senza necessità di dover accertare,
nel contraddittorio necessario con il conduttore cedente, la sussistenza
di una pregressa sublocazione parziale dei beni oggetto del negozio
di cessione.
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre
2000, n. 14139, Aries Srl c. Dentone, in Arch. loc. e cond., 2000,
n. 6.
L'art. 36 della L. n. 392/1978
- che conferisce al locatore la facoltà di agire contro
il cedente qualora il cessionario non adempia le obbligazioni
assunte - non reca alcuna previsione circa l'ordine che il creditore
deve seguire per realizzare il proprio diritto e non contiene,
quindi, alcuna deroga al principio di solidarietà stabilito
dall'art. 1294 cod. civ. per le obbligazioni di più debitori
per la medesima prestazione.
* Trib. civ. Alessandria,
sez. I, 16 aprile 1986, n. 126, Zorzoli c. Tartaglino.
Poiché l'art. 36 della L. n. 392/1978 consente al proprietario di agire per i canoni e gli altri adempimenti anche contro il precedente inquilino, una sentenza di risoluzione del contratto non può fare stato nei confronti del cedente se costui non partecipa al giudizio. * Pret. civ. Scandiano, 21 settembre 1983, n. 61, Bertolani e altri c. Menozzi e altri.
g) Gravi motivi
I gravi motivi che giustificano
la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione
del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione debbono riguardare la persona del nuovo
conduttore, la sua affidabilità e posizione economica ovvero
il complesso della operazione progettata, con esclusione di motivi
che attengano, in via immediata e diretta, alle esigenze e alla
situazione del locatore.
* Cass. civ., sez.
III, 7 marzo 1991, n. 2386, Crugnale, Testa, Frattucchio c. Pileri.
Ai sensi dell'art. 36 della L.
27 luglio 1978, n. 392 la cessione contestuale dell'azienda consente
al conduttore la cessione del contratto di locazione dell'immobile
urbano, in cui è esercitata l'attività imprenditoriale,
alla quale il locatore può opporsi solo per gravi motivi
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ma la
connessione tra azienda e locazione non esplica ulteriori effetti
in epoca successiva al perfezionamento della cessione e la legge
non preclude al cessionario di mutare il tipo di attività
commerciale, esercitata nell'immobile, salvo gli effetti che dal
mutamento possano derivare in applicazione di specifiche clausole
del contratto ostative in materia.
* Cass. civ.,
sez. III, 9 ottobre 1996, n. 8816, Azzurra Srl c. Miele.
E' configurabile un grave motivo
per l'opposizione del locatore alla cessione della locazione di
un immobile, adibito ad uso diverso dall'abitazione, (art. 36
legge 27 luglio 1978 n. 392) nell'insolvibilità del cessionario,
presunta per i protesti di titoli cambiari emessi da una società
in nome collettivo - a ristretta base sociale, di natura familiare
- di cui egli è socio, perché l'autonomia patrimoniale
e il beneficium excussionis (art. 2304 c.c.) costituiscono soltanto
un sottile diaframma in sede recuperatoria, mentre, la corresponsabilità
del cedente, non liberato, non esclude l'inaffidabilità
del cessionario.
* Cass. civ., sez. III, 4 marzo
1998, n. 2405, Siciliano c. Balduzzi.
Per "gravi motivi", tali da legittimare l'opposizione del locatore, con conseguente inefficacia della cessione del contratto nei confronti dello stesso, devono intendersi "ragioni di ordine economico o morale", in relazione all'interesse del locatore al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e quindi all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto per cui deve senz'altro ritenersi la sussistenza dei motivi de quibus in caso di mancato pagamento del canone - alla data della comunicazione della cessione di azienda e della opposizione della proprietà della stessa - sia da parte del conduttore cedente che da parte del conduttore ceduto. *Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8132, Comunione beni indivisi Mezzanotte - Brioschi c. Ciba Snc.
I "gravi motivi" che
possono legittimare l'opposizione del locatore alla cessione del
contratto di locazione ex art. 36 della legge 392/78 non debbono
essere di ordine economico (essendo anzi tali motivi irrilevanti)
ma solo di ordine morale, intesi questi ultimi nella più
lata espressione di qualifiche personali del nuovo imprenditore
non rispettose di norme regolamentari.
* Pret.
civ. Bassano del Grappa, 28 giugno 1982, Tessarolo c. Vivian e
Perozzo.
h) Indennità di avviamento
Nelle ipotesi di sublocazione
di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione,
alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978 compete
al conduttore sublocatore nei confronti del locatore ed al subconduttore
nei confronti del sublocatore medesimo.
* Cass.
civ., sez. III, 14 ottobre 1988, n. 5579, Buffoli c. Sabbadini.
Nell'ipotesi di cessazione del
rapporto locatizio concernente immobile adibito ad uso diverso
da quello di abitazione, con riguardo alle finalità perseguite
con la previsione dell'indennità di avviamento, che sono
quella di ristorare il conduttore del subito pregiudizio (anche
se stabilito presuntivamente dal legislatore secondo l'id quod
plerumque accidit) e quella di porre un deterrente per evitare
la cessazione dei rapporti locatizi concernenti le imprese, l'indennità
medesima compete esclusivamente a colui che gode l'immobile nel
momento in cui cessa la locazione. Conseguentemente il conduttore
che abbia sublocato l'immobile ad un terzo, il quale vi svolga
una delle attività indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 27
della legge n. 392 del 1978, non può pretendere dal proprio
locatore, a titolo personale e diretto, l'indennità prevista
dall'art. 34 della richiamata legge, che spetta esclusivamente
al subconduttore.
* Cass. civ., sez. III, 14
aprile 1986, n. 2617, Salvatore c. Soc. Singer.
i) Nuovo conduttore
Con riguardo ai contratti di locazione
di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo,
gli artt. 36 e 37, terzo comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, i quali
prevedono ipotesi di continuazione del rapporto con soggetto diverso
dall'originario conduttore, con riferimento, rispettivamente,
alla locazione inerente all'esercizio di azienda ed alla locazione
inerente all'esercizio di attività professionale, artigianale
o commerciale, non trovano applicazione, per difetto dei relativi
presupposti soggettivi, nella locazione conclusa con un ente pubblico
non economico (nella specie, ENAPI) in veste di conduttore. L'applicabilità
di tali norme, peraltro, non può essere fondata sull'art.
42 di detta legge, nella parte in cui, per i contratti stipulati
dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità
di conduttori, rende inoperanti, con il richiamo all'art. 41,
le disposizioni degli artt. 38, 39 e 40, atteso che siffatta esclusione
non implica una previsione di operatività "a contrario"
delle norme non eccettuate.
* Cass. civ., sez.
III, 24 gennaio 1992, n. 790, Icpia c. Rossini Sbano.
Chi, in pendenza del giudizio
promosso dal locatore per far accertare il suo diritto al recesso,
subentri al conduttore nella titolarità del contratto in
forza di cessione dell'azienda e del contratto di locazione, per
la sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto
controverso è legittimato ad impugnare la sentenza emessa
nei confronti del suo dante causa, anche se non è intervenuto
o non è stato chiamato nel processo.
*
Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1989, n. 4225, Gargiulo c. Pica.
l) Perfezionamento contratto
Ai sensi dell'art. 36 della legge
27 luglio 1978 n. 392 (applicabile, in virtù del richiamo
contenuto nell'art. 73, anche ai contratti in corso al momento
di entrata in vigore della stessa legge), la cessione, da parte
del conduttore, del contratto di locazione (di un immobile adibito
ad uso non abitativo), cui si accompagni la cessione o la locazione
dell'azienda, si perfeziona con l'incontro delle volontà
del cedente e del terzo, indipendentemente dal consenso del locatore,
atteso che la comunicazione prevista in favore del medesimo è
finalizzata unicamente a rendergli opponibile la cessione. Ne
consegue che, ai fini della determinazione della competenza territoriale,
ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in ordine alla controversia tra
locatore-ceduto e conduttore-cessionario, deve farsi riferimento
solo al contratto originario, concluso tra il locatore-ceduto
ed il primo conduttore.
* Cass. civ., sez.
III, 25 luglio 1984, n. 4357, Soc. Petron Oil c. Mazzetti.
Nel caso di contestuale cessione
del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda, previsto
dall'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, la cessione della
locazione ha effetto, nei confronti del locatore, non dalla sua
registrazione, ma solo dalla data della comunicazione a quest'ultimo
dovuta dal conduttore ai sensi dell'art. 36 cit. o, in difetto,
dal momento della accettazione della cessione da parte del locatore,
con la conseguenza che, fino a tale data, attivamente e passivamente
legittimato in ordine alle azioni nascenti dal contratto di locazione
rimane solo il conduttore cedente, anche quando la comunicazione
della cessione sia avvenuta nel corso del giudizio instaurato
contro lo stesso conduttore cedente, salvo che a seguito di intervento
volontario o di chiamata in causa del cessionario, quest'ultimo
ed il locatore chiedano concordemente la estromissione del cedente.
* Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1993, n. 5235,
Srl Immobiliare Finanziaria Ape c. Srl Delton.
In riferimento ad un contratto
di locazione di immobile ad uso commerciale, il contratto di sublocazione
o di cessione del contratto, nel quadro della disciplina di cui
all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, deve perfezionarsi prima
della immissione - da parte del sublocatore o cedente - del subconduttore
o cessionario nella detenzione dell'immobile, sia perché
altrimenti la detenzione da parte di quest'ultimo sarebbe inizialmente
senza titolo, sia perché la comunicazione della cessione
o della sublocazione al locatore deve essere preventiva, allo
scopo di consentirgli di manifestare la sua eventuale opposizione
prima che intervenga l'immissione nel locale del designato nuovo
cessionario o sublocatore. (Nella specie, stipulato da parte del
conduttore di un immobile locato ad uso commerciale un contratto
preliminare di cessione dell'azienda, i promittenti acquirenti
fecero giudizialmente valere l'inadempimento del cedente che non
aveva loro procurato la prevista successione nel contratto di
locazione, mentre la controparte eccepì in sede di merito
che essi non avevano acceduto alla offerta immissione nel possesso
del locale, e poi col ricorso per cassazione proposto contro la
sentenza di merito favorevole agli attori - dalla Suprema Corte
rigettato in base al riportato principio - dedusse, anche sotto
il profilo di una non adeguata motivazione su un punto decisivo,
che la cessione del contratto di locazione e la relativa comunicazione
al locatore sarebbero dovuti avvenire dopo l'immissione in possesso
e non prima, poiché secondo il preliminare il possesso
e il godimento dell'azienda sarebbero dovuti passare all'acquirente
al momento del contratto definitivo).
* Cass.
civ., sez. II, 15 maggio 1997, n. 4284, Cigoli c. De Stefano ed
altri.
Ai fini della validità
e quindi dell'efficacia nei confronti del locatore della cessione
del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 36 della legge
n. 392/78, occorre verificare l'esistenza di due presupposti e
cioè l'esistenza di una cessione di azienda e la comunicazione
dell'avvenuta cessione al locatore.
* Trib.
civ. Napoli, sez. VI, 11 giugno 1996, n. 5545, Grimaldi c. Soc.
Snob ed altro, in Arch. loc. e cond., 1997, 658.
m) Presupposti
Per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 ha sostanzialmente lasciato immutato la disciplina della sublocazione dettata dall'art. 1594 c.c. (modificati, invece, dall'art. 2 della stessa legge per le locazioni ad uso abitativo), con la conseguenza che il conduttore può, salvo patto contrario, sublocare l'immobile a prescindere dal consenso del locatore, e può farlo anche in presenza di tale patto (in difformità, peraltro, in siffatta ipotesi, dalla disciplina codicistica) quando, trattandosi di immobile destinato all'esercizio di un'impresa, alla sublocazione si accompagni la cessione o locazione dell'azienda.* Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1966, Enneautoccasioni Srl ed altro c. Cavicchi.
E' legittima la sublocazione dell'immobile
adibito ad uso diverso da abitazione quando venga insieme ceduta
(anziché locata) l'azienda, in considerazione sia della
formulazione dell'art. 36 della L. n. 392/1978, in cui l'affitto
o la cessione dell'azienda non sono indicati in posizione di necessaria
corrispondenza rispettivamente con le ipotesi della sublocazione
o della cessazione del contratto di locazione, che della ratio
legis, che consiste nell'agevolare il trasferimento delle aziende
esercenti la loro attività in immobili condotti in locazione
dell'imprenditore e di tutelare l'avviamento commerciale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6402,
Pioli c. Pigiani.
Con riguardo a locazione di immobile
urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della L.
n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso della sublocazione
dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione
stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del
locatore, sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione
purché venga, insieme, ceduta o locata l'azienda; conseguentemente,
se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore deve avere
il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare
l'immobile - sicché in deroga all'art. 1594 c.c., la mancanza
di un patto contrario non consente più al conduttore l'esercizio
della facoltà di sublocazione, occorrendo invece, per tale
esercizio, il consenso del locatore - e sia nel caso in cui voglia
cedere il contratto (come già prevede l'art. 1594 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1994, n. 2655,
Soc. Lambro c. Soc. Cotrin Italia.
La fattispecie della cessione forzosa del contratto di locazione postula come sua condizione imprescindibile una corrispondenza integrale fra l'oggetto del contratto di locazione e l'oggetto del negozio di cessione dell'azienda, nel senso che l'immobile locato deve essere interamente assorbito nell'azienda ceduta, e cioè nella sua interezza deve essere elemento costitutivo dell'azienda ceduta.* Trib. civ. Milano, sez. X, 30 settembre 1982, n. 6991, Zama Sas c. Angelini.
L'art. 36 della legge n. 392/1978
riconosce al conduttore la facoltà di sublocare l'immobile
o di cedere il contratto di locazione purché venga anche
ceduta o locata l'azienda, senza che sia necesario che la sublocazione
dell'immobile o la cessione del contratto di locazione da un lato
o la cessione o l'affitto dell'azienda dall'altro, siano stati
stipulati contemporaneamente, essendo sufficiente che tra i due
atti vi sia uno stretto collegamento funzionale o temporale. Ne
consegue che legittimato passivo rispetto a tutte le azioni concernenti
l'esistenza o la durata del rapporto locativo deve considerarsi
il cessionario della locazione.
* Cass. civ.,
sez. III, 28 giugno 2001, n. 08854, P & B Sas c. Arco sas,
in Arch. loc. e cond., 2001, 712.
n) Punto vendita
L'art. 36 della legge n. 392 del
1978 - per il quale il conduttore può cedere il contratto
di locazione anche senza il consenso del locatore, purché
venga insieme ceduta o locata l'azienda - mirando a tutelare l'avviamento
commerciale con riferimento alla attività imprenditoriale
svolta nell'immobile locato, legittima non soltanto la cessione
dell'attività imprenditoriale nel suo complesso, ma altresì
di attività facenti parte di un più vasto insieme
di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della stessa
attività in varie sedi, purché dotati di una propria
autonomia organizzativa tale da consentire di assolvere, rispetto
all'attività esercitata nell'immobile, alla funzione propria
della azienda. Detta norma, invece, non trova applicazione qualora
si tratti di un "punto di vendita" di un'unica azienda,
ove nell'immobile ceduto sia stata esercitata la vendita di articoli
che il cedente continui ad effettuare in altro locale.
*
Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1986, n. 7326, Soc. Scalia c.
Monrov.
o) Ramo d'azienda
La cessione dell'intera azienda,
pur se distinta in due rami, rende possibile, ai sensi dell'art.
36 L. n. 392/1978, la cessione del contratto di locazione, che
resta sempre unico, anche se sono divenuti (formalmente) due i
soggetti subentrati nella posizione di conduttore, tanto più
che il locatore ne risulta maggiormente garantito, potendo pretendere
l'adempimento, per l'intero, da due soggetti, anziché da
uno solo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 24 aprile
1989, n. 3798, Srl Prosit c. Srl Duomo e Smaldone e altro n.c.
L'art. 36 della L. n. 392/1978,
è applicabile pure al caso di cessione anche di una sola
parte di una più ampia azienda esercitata nell'unico immobile
oggetto della locazione ove l'attività inerente la parte
di azienda ceduta abbia - al pari di quella non ceduta - una propria
originaria organicità e suscettibilità di essere
resa autonoma rispetto all'altra, non esclusa - ciò che
è importante ed anzi imprescindibile - l'inerenza a ciascuna
delle due attività di un proprio avviamento commerciale.
(Fattispecie di cessione dell'attività di bar esercitata
in locale distinto da quello ove era esercitata l'attività
di pubbliche attrazioni ricreative, in presenza di un'unica locazione
riguardante tutti i locali considerati).
*
Corte app. civ. Genova sez. II, 30 agosto 1988, n. 431, Ferrari
e C. snc. c. Il Timone srl.
Se la cessione delle attività
aziendali è solo parziale ed il conduttore continua parte
dell'attività, quest'ultimo non può pretendere di
scindere l'unitario rapporto di locazione introducendo così
una modificazione non solo soggettiva ma anche oggettiva.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 23 dicembre 1982,
n. 9164, Imm.re Saram Sas c. Trivella e altro.
p) Restituzione della cosa locata
Nel caso di cessione del contratto
di locazione d'immobile - consentita al conduttore ex art. 36
della L. n. 392 del 1978, anche senza informare il locatore quando
contemporaneamente si ceda l'azienda - si determina la sostituzione
del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente. Consegue
che incombe al cessionario l'onere di restituire la cosa locata
nello stesso stato in cui fu ricevuta dall'originario conduttore
e, comunque, in buono stato di manutenzione.
*
Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12325, Rovati c. Cosimo,
in Arch.loc.e cond., 1998, 39.
q) Rinnovazione del contratto
Poiché né l'art.
2558 c.c., né l'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392
impongono la cessione del contratto di locazione di un immobile
ad uso commerciale unitamente alla cessione della relativa azienda,
il conduttore di esso può validamente rinnovare il contratto
di locazione e successivamente cederlo, anche senza il consenso
del locatore e per facta concludentia, al cessionario della sua
azienda, non essendo necessaria la contemporaneità tra
i due contratti di cessione, bensì soltanto il loro collegamento
funzionale e temporale.
* Cass. civ., sez. III,
29 luglio 1997, n. 7091, De Lisi e altra c. Cazzaniga, in Arch.
loc. e cond., 1997, 791.
r) Risarcimento danni
Anche il particolare contraente
(locatore ceduto) considerato nell'art. 36 della L. n. 392/1978,
è sottoposto all'obbligo di cui all'art. 1408, comma terzo,
cod. civ., di rendere edotto il cedente, pena il risarcimento
dei danni, dell'inadempimento del cessionario nell'arco di 15
giorni da quello in cui l'inadempimento stesso si è verificato.
* Trib. civ. Pavia, 24 giugno 1988, n. 303,
Soc. Gestione piccoli alberghi c. Febbroni.
In tema di contestuale cessione
dell'azienda e del contratto di locazione l'art. 36, primo comma
L. n. 392/1978, non configura un'obbligazione solidale fra cedente
e cessionario nei confronti del locatore, bensì un'obbligazione
del cedente con responsabilità subordinata all'inadempimento
del cessionario. Ne deriva che, nel caso in cui il locatore pretenda
il risarcimento del danno relativo all'inadempimento contrattuale
di mantenere la cosa locata in buono stato locativo - inadempimento
che sorge necessariamente dalla messa in mora del cessionario,
ex art. 1219 cod. civ. - una volta che la messa in mora suddetta
non sia stata effettuata il locatore non può agire nei
confronti del cedente.
* Corte app. civ. Torino,
sez. II, 24 ottobre 1986, Girelli c. Adorno.