SOMMARIO: a) Aperture; b) Circolazione dell'aria; c) Corrimano; d) Edifici limitrofi; e) Pianerottoli; f) Presunzione di comproprietà; g) Proiezione delle scale; h) Proprietari dei locali terranei; i) Pulizia; l) Sottoscala; m) Spese; n) Uso esclusivo.
a) Aperture
Nel condominio degli edifici il
godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge
ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato
agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa
del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino,
nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto
di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune
ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condomini.
(Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio,
ha cassato la decisione che aveva condannato un condomino a chiudere
la porta dal medesimo aperta su di una scala da cui in precedenza
non si accedeva alla sua unità immobiliare, senza prima
accertare se detta scala costituisse un bene comune di tutti i
condomini, ovvero fosse riservata all'uso di alcuni di essi, con
esclusione del condomino che aveva proceduto all'apertura della
porta stessa).
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1985, n. 312, Checchia c.
Martuscelli.
Qualora risulti accertato dal
giudice del merito che l'apertura praticata da un condomino in
corrispondenza delle scale del fabbricato comune non abbia apportato
alcun mutamento alla conformazione e allo spazio delle scale,
non abbia limitato il godimento degli altri condomini, non abbia
arrecato alcun danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità,
alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato, la relativa
fattispecie rientra nella disciplina dell'uso della cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 giugno 1977, n. 2589.
La manifestazione assembleare
di parere favorevole , espresso in via generica, non può
avere valore autorizzativo dell'attività che i condomini
intendono svolgere su beni di proprietà comune (nella specie,
apertura di un nuovo accesso sul pianerottolo).
* Corte app. Napoli, 29 giugno 1991, n. 1601, in Arch. loc.
e cond., 1991, 761.
b) Circolazione dell'aria
La chiusura con finestre a vetri
con telaio metallico realizzata su balconi di proprietà
esclusiva dei singoli condomini è illegittima, allorché,
limitando la circolazione dell'aria all'interno delle scale e
dei pianerottoli e determinando conseguenti ristagni di odori,
può creare situazioni di pericolo o danni alle parti comuni
dell'edificio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 giugno 1989, Gallo e altri
c. Condominio di via Val Lagarina 67, Milano e Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Milano e Pastino e altri,
in Arch. loc. e cond., 1990, 321.
c) Corrimano
La disposizione dell'ultima parte
del secondo comma dell'art. 16 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547,
a norma del quale le rampe delle scale delimitate da due pareti
debbono essere munite almeno di un corrimano, non si applica alle
rampe delimitate da una parete e da un parapetto normale che,
per quanto privo della funzione di appiglio, consente, comunque,
l'appoggio.
* Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 1991, n. 11001, Parodi c.
Inail.
d) Edifici limitrofi
La norma di cui all'art. 1117
c.c., che include le scale tra le cose che si presumono comuni,
ove non risulti espressamente dal titolo, non è limitata
all'ipotesi di edifici divisi per piano, ma è applicabile,
per analogia, anche quando si tratti di edifici limitrofi appartenenti
a proprietari diversi, persino se aventi caratteristiche di edifici
autonomi, sempre che le cose di cui si controverte, pur insistenti
sull'area di uno solo di essi (o a cavallo del confine), risultino
destinate oggettivamente e stabilmente alla conservazione o all'uso
di entrambi gli edifici medesimi.
* Cass. civ., sez. II, 1 marzo 1995, n. 2324, Rossa c. Zora.
La circostanza che la scala comune
di un edificio condominiale sia utilizzata da uno dei condomini
anche per accedere, tramite l'appartamento di sua proprietà
sito nello stabile condominiale, ad una sua diversa proprietà
sita in un edificio autonomo (e dotato di una propria scala),
adiacente a quello in condominio e di più recente costruzione,
non vale a far operare per detta scala, anche con riferimento
a quest'ultima proprietà, la presunzione di comunione di
cui all'art. 1117 c.c., il cui presupposto è la permanente
ed oggettiva destinazione di determinate cose o parti al servizio
e godimento collettivo, cioè di tutti i condomini (salva
l'eventuale rilevanza che sotto altri profili possa avere tale
situazione di assoggettamento del bene al servizio anche dell'immobile
estraneo al condominio). Ne consegue che il proprietario del bene
immobile estraneo al condominio non può essere chiamato,
in tale veste, a partecipare alle spese di riparazione o ricostruzione
delle scale condominiali.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968, R. Buffardi
e G. Buffardi.
e) Pianerottoli
A norma dell'art. 1102, comma
primo, cod. civ., il condomino di un edifico ha il diritto di
usare dei vani delle scale, in genere, e dei pianerottoli, in
particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua
proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti
ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio
igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio), ma
tali modalità d'uso della cosa comune trovano un limite
invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale
e nella esistenza del rischio generico già naturalmente
connesso all'uso delle scale stesse, non potendo tale rischio
essere legittimamente intensificato mediante la collocazione di
dette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine
alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini
a disagevoli o pericolosi movimenti, con conseguente violazione
del canone secondo cui l'uso della cosa comune, da parte di un
comunista, non deve impedire agli altri comunisti un uso tendenzialmente
pari della medesima cosa.
* Cass. civ., sez.
II, 6 maggio 1988, n. 3376, Marelli c. Gasparre.
Allorquando una delle cose elencate
dalla norma dell'art. 1117 cod. civ. serva per obiettive caratteristiche
strutturali e funzionali al godimento di una parte dell'edificio
in condominio la quale formi oggetto di un autonomo diritto di
proprietà, viene meno la presunzione legale di comunione
della cosa, derivante dalla sua destinazione all'uso comune, in
quanto in tale ipotesi la presunzione è vinta dalla particolare
destinazione della cosa, così come è superata dalla
presenza di un titolo contrario. (Nella specie, la S.C. in base
all'enunciato principio ha annullato la decisione del merito che
aveva attribuito la proprietà esclusiva del pianerottolo
dell'ultimo piano dell'edificio condominiale al proprietario dell'unico
appartamento, avente accesso da esso, senza la necessaria indagine
sulle caratteristiche strutturali e funzionali del pianerottolo
e della correlativa unica scala che serviva anche gli altri piani
e i relativi appartamenti).
* Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1985, n. 2070, Hershmann c.
Caiani.
La scala, che serve di accesso
a diversi piani o frazioni di piano di un edificio, deve essere
considerata, nella sua struttura unitaria ed in relazione al fine
a cui serve, come bene comune indivisibile per presunzione di
legge, salvo che il contrario non risulti dal titolo. Conseguentemente
vanno considerati tra le cose comuni anche i pianerottoli, che
costituiscono elementi della scala, della quale rendono possibile
la funzione.
* Cass. civ., 17 gennaio 1963, n. 38.
I pianerottoli, quali elementi
essenziali della scala di accesso ai diversi piani dell'edificio
in condominio, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo,
in comproprietà fra tutti i condomini. Pertanto, la loro
utilizzazione da parte dei singoli condomini è soggetta
alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune,
con la conseguenza che è del tutto legittima la creazione
di un secondo ingresso ad un appartamento di proprietà
esclusiva, in corrispondenza del pianerottolo antistante, ove
non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi pregiudizio
all'edificio ed al suo decoro architettonico.
*
Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1981, n. 843, Barbera c. Puglia.
I pianerottoli, quali componenti
essenziali delle scale comuni, sono per presunzione di legge -
salvo diverso titolo - comuni tra tutti i condomini. Essi non
possono essere, quindi, incorporati nell'appartamento di proprietà
esclusiva del singolo condomino, in quanto tale incorporazione
costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune
ed un'utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente
diritto degli altri condomini.
* Cass. civ.,
sez. II, 16 dicembre 1974, n. 4299.
L'atto costitutivo del condominio
può senz'altro sottrarre al regime della condominialità,
di cui all'art. 1117 c.c., i pianerottoli di accesso dalle scale
ai singoli appartamenti e riservarli, in tutto o in parte, al
dominio personale esclusivo dei proprietari di questi.
* Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1994, n. 1776, Marocco c.
Lanzetti.
Titolo idoneo a vincere la presunzione
di comunione, di cui all'art. 1117 c.c., non è l'atto di
acquisto del singolo appartamento condominiale, bensì il
negozio posto in essere da colui o da coloro, che hanno costituito
il condominio dell'edificio. Infatti questo negozio, rappresentando
la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina l'estensione
e le limitazioni reciproche e può spiegare efficacia tra
le parti.
* Cass. civ., sez. II, 9 maggio 1978, n. 2248. Conforme, Cass.
civ., sez. II, 20 gennaio 1977, n. 297.
In tema di condominio di edifici
la presunzione di proprietà comune di un bene compreso
nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. (nella specie: pianerottolo)
può essere vinta quando vi sia un titolo contrario e si
tratti di beni, di fatto, destinati al servizio esclusivo di una
o più unità immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 12 novembre 1998, n. 11405, Grassi c.
Bartholini.
Il diritto di ciascun partecipante
di usare la cosa comune, anche più intensamente degli altri,
non si estende fino al punto di impedire agli altri partecipanti
di farne parimenti uso. La chiusura di una porzione di pianerottolo
comune con una parte accessibile ad un solo condomino muta, invece,
il comune possesso della porzione in possesso esclusivo del condomino
e comporta un'estensione del suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri condomini.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 22 luglio 1997, n. 2520,
Soc. Ambra Nuova c. Condominio di Via Correggio n. 19 in Milano,
in Arch. loc. e cond., 1998, 228.
La controversia instaurata da
un condomino che chiede la rimozione di un cancello posto da altro
condomino, con l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini,
a chiusura del pianerottolo dell'ultimo piano della scala comune
dell'edificio, dopo avere dotato di chiavi tutti gli altri condomini,
appartiene, anche quando sia stato chiesto l'accertamento incidentale
della nullità della delibera assembleare di autorizzazione,
alla competenza del giudice conciliatore perché, non essendovi
contestazione sull'esistenza del diritto, è relativa alle
modalità di godimento della cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1992, n. 5979.
Nel caso in cui un condomino, munendo di ringhiera la scala ed il pianerottolo di accesso al vano di sua proprietà, abbia trasformato il pianerottolo in terrazzino, si è in presenza di un'utilizzazione della cosa comune ovvero della costituzione di un peso a favore della proprietà esclusiva del condominio sulla proprietà comune e non a carico di quella esclusiva di altro condomino, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondo altrui (art. 907 c.c.), bensì quelle in tema di condominio che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione e di tutelare la stabilità ed il decoro architettonico dell'immobile e di non ledere i diritti degli altri condomini. * Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1992, n. 12833, Di Lieto L. c. Di Lieto M..
In tema di condominio negli edifici,
i pianerottoli quali componenti essenziali delle scale comuni
e così avendo funzionale destinazione al migliore godimento
dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere
trasformati, dal proprietario dell'appartamento che su di essi
si affacci, in modo da impedire l'uso comune, mediante l'incorporazione
nell'appartamento, comportando una alterazione della destinazione
della cosa comune ed una utilizzazione esclusiva di essa, lesiva
del concorrente diritto degli altri condomini nonché -
in sede possessoria - lesiva del compossesso degli stessi.
* Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1990, n. 7704, Paolini c. Imperoli.
Non è lesiva degli interessi
dei condomini la costruzione di un manufatto murario (realizzato
in modo da escludere la lesione al decoro architettonico dello
stabile) eretto a chiusura di un pianerottolo di esclusiva spettanza
del proprietario degli appartamenti prospicienti sullo stesso,
in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante in virtù
del titolo dominicale sul bene.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 3 luglio 1989, Condominio di
via Scialoia n. 6, Milano e altri c. Grasso e altra e Russo e
Tincati L. e R. e Bressi e altri.
La presunzione di cui all'art.
1117 c.c. può essere superata anche in mancanza di un'espressa
previsione del titolo quando si accerti che una determinata parte
dell'edificio (nella specie: corridoio antistante a due appartamenti)
sia destinata in modo permanente a servizio o ornamento di una
porzione immobiliare di proprietà esclusiva di un condomino
o al servizio di alcune porzioni soltanto, non risultando di alcuna
utilità concreta per l'uso comune.
* Trib. civ. Milano, 17 dicembre 1990, in Arch.loc.e cond.,
1991, 800.
E' da ritenersi lecita l'installazione
di una telecamera nel pianerottolo comune che consenta la sola
diretta osservazione del portone di ingresso e dell'area antistante
la porta di ingresso alla singola unità immobiliare; mentre
non è ammissibile l'installazione di apparecchiature che
consentano di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli
comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e
compressione dell'altrui diritto alla riservatezza.
* Trib. civ. Milano, 6 aprile 1992, in Arch.loc.e cond., 1992,
823.
Il pianerottolo delle scale di
un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico
in quanto consente l'accesso ad una indistinta categoria di persone
e non soltanto ai condomini.
* Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1983, Chiappero
f) Presunzione di comproprietà
La presunzione di proprietà
condominiale delle scale non viene superata dal mero fatto per
cui il regolamento condominiale, tra varie scale esistenti per
l'accesso al lastrico di copertura, ne privilegi una, espressamente
indicandola come normale via di accesso ad esso.
* Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1999, n. 13200, Carissimi
c. Cond. Via Hugo 2/4, Via Cantù 1/3.
Poiché ai sensi dell'art.
1117 c.c. n. 1 le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali
alla funzionalità del fabbricato, sono presuntivamente
di proprietà condominiale, pur se alcune rampe sono poste
in concreto al servizio di singole proprietà, per dimostrarne
l'appartenenza esclusiva al titolare di queste, è necessario
un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita
delle singole unità immobiliari, bensì nell'atto
costitutivo del condominio.
* Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 1498, Toniolo c.
Delfino ed altri, in Arch. loc. e cond., 1998, 378.
g) Proiezione delle scale
In un edificio condominiale, l'area
costituita dalla proiezione delle scale, sulle verticali in alto
e in basso, si presume comune, a norma dell'art. 1117 c.c., e
tale presunzione può essere vinta soltanto da un titolo
contrario, il quale non è ravvisabile nella generica riserva
dell'originario proprietario di apportare al fabbricato le modifiche
murarie che avesse ritenuto opportune, contenuta nel regolamento
condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 4 agosto 1977, n. 3486.
In un edificio in condominio,
le scale - oggetto di proprietà comune a norma dell'art.
1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo - comprendono
l'intera relativa cassa, di cui costituiscono componenti essenziali
ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno
le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle
unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si
accede tramite le scale stesse. Ne consegue che, anche quando
i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino
il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione,
con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati,
la ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola
posta dall'art. 1124, primo comma c.c., salvo che (diversamente
che nella specie pervenuta al giudizio della Suprema Corte) oggetto
dei lavori siano non il vano scale nel suo complesso ma solo le
murature costituenti le pareti perimetrali delle unità
immobiliari prospicienti il vano scale (e quest'ultimo in tutto
o parte delimitanti), poiché in tale ultimo caso la ripartizione
delle spese va effettuata mediante l'applicazione, opportunamente
coordinata, dei criteri fissati dagli artt. 1123, secondo comma
e 1124, primo comma, c.c.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968, Buffardi c.
Beffardi.
In un edificio in condominio,
l'area costituita dalla proiezione delle scale si presume comune
a norma dell'art. 1117 c.c., e tale presunzione di comunione può
essere vinta solo da un titolo contrario e non da un'altra presunzione,
quale può essere quella derivante dalla proprietà
della soprastante soffitta.
* Cass. civ., 18 maggio 1967, n. 1055.
L'area soprastante alla gabbia
di una scala comune deve ritenersi comune, ed a ciò non
è di ostacolo l'esistenza d'una copertura a terrazza adiacente
all'appartamento d'uno dei condomini, perché in mancanza
di titolo che ne attribuisce la piena ed assoluta proprietà,
deve ritenersi che il condomino abbia il diritto soltanto di esercitarvi
il calpestio.
* Cass. civ., 23 novembre 1962, n. 3173.
La proprietà condominiale
di tutto il volume lasciato libero dalle scale (vano scala) e
delimitato da queste non sembra rientrare tra le parti comuni
di cui all'art. 1117 c.c., onde non pare al riguardo invocabile
la relativa presunzione, al pari di qualsiasi opera che si trova
eretta su parti comuni.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 8 giugno 1992, Novati e altri
c. Società Ila,in Arch. loc. e cond., 1993, 330.
h) Proprietari dei locali terranei
L'androne e le scale di un edificio
sono oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117
cod. civ. anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano
accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi
necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato
diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale
e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento
e la conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali
proprietari rientrano fra gli obbligati al contributo per la sistemazione
dell'androne.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983,
Condominio di via Console Marcello 18/2 di Milano c. Dondoli,
in Arch. loc. e cond.,1989, 707.
i) Pulizia
In tema di condominio di edifici,
la disposizione dell'art. 1124 c.c. concernente la ripartizione
fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come
la norma di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda
le spese relative alla conservazione della cosa comune che si
rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità
della stessa per consentirne l'uso ed il godimento e che attengono
a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza.
La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle
scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione
dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare
a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire
in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135
c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza
prescritta dall'art. 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura
solo regolamentare.
* Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2018, Caneva c.
Condominio di Via Kennedy n. 7 di Cologno Monzese.
In tema di ripartizione di oneri
condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle
scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni,
tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere
il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124,
comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini
un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e
di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini
sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali
di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi
può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo
il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.
* Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni
c. Condominio di via Fucini n. 284 in Roma, in Arch. loc. e cond.,
1997, 80.
Qualora il portiere sia sostituito
con lavascale e sia stato in tal modo istituito un nuovo e diverso
rapporto per la pulizia dell'androne, delle scale e degli altri
luoghi comuni di passaggio dello stabile, il criterio di ripartizione
delle spese relative tra i condomini non può più
identificarsi con quello stabilito dal regolamento per le spese
del ben diverso rapporto di portierato. E qualora nel regolamento
di condominio manchi un'esplicita disciplina per la predetta sostituzione,
l'adozione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese rispondenti
alla nuova situazione può fissarsi con deliberazione a
maggioranza dei condomini, non risolvendosi nella menomazione
di alcun loro diritto risultante dagli atti di acquisto o da altra
convenzione. (Nella specie: il giudice di merito aveva ritenuto
ripartibili le spese per il lavascale a norma dell'art. 1124 c.c.
che disciplina la manutenzione delle scale giusta la delibera
dell'assemblea condominiale la quale - sostituito il servizio
di portierato con quello di lavascale - aveva modificato la norma
del regolamento secondo cui le spese di portierato dovevano essere
divise in base al valore millesimale degli appartamenti).
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1970, n. 801.
E' illegittima la delibera di
un'assemblea condominiale che decida a maggioranza di applicare
una quota suppletiva del 60% relativamente alla voce pulizia scale
nei confronti di un condomino proprietario di un ufficio professionale
privato.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 8 maggio 1992, n. 1548, Soc.
Dino c. Cond. di via Granello n. 3 di Genova, in Arch. loc. e
cond., 1993, 122.
I criteri di ripartizione delle
spese stabiliti dal regolamento contrattuale non possono essere
modificati dall'assemblea condominiale per facta concludentia,
essendo invece necessario il consenso di tutti i condomini. (Fattispecie
in tema di ripartizione delle spese di pulizia e di manutenzione
delle scale).
* Corte app. civ. Milano, sez.
I, 6 aprile 1993, n. 606, in Arch. loc. e cond., 1994, 334.
In difetto di titolo contrario,
ove un'area dell'edificio condominiale debba presumersi di proprietà
comune, per effetto della utilità che i condomini ne traggono,
la medesima presunzione deve valere anche per la scala (dell'edificio
stesso) che ad essa dà accesso.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1977, n. 1027.
l) Sottoscala
Nella ipotesi in cui un condomino
risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente
al suo appartamento, la parte di area sottostante le scale non
può ritenersi idonea a costituire, con esse, una entità
unica ed inseparabile (così da rendere non predicabile
la ipotesi che il dante causa del detto condomino, nell'alienare
la proprietà delle scale, abbia potuto escludere dalla
vendita la superficie sottostante), postulando il concetto di
incorporazione, al pari di quello di accessione, una unione fisica
e materiale del manufatto rispetto suolo (o, in ogni caso, l'impossibilità
di utilizzare il suolo stesso come entità autonoma rispetto
al manufatto), ciò che non è lecito affermare con
riguardo ad una superficie (libera) sormontata da una rampa di
scale.
* Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1997, n. 8717, Soracco c.
Morando.
L'autorizzazione di un'assemblea
con voto di maggioranza a chiudere un sottoscala non può
essere considerata altro che una precarietà e non può
avere effetto traslativo.
* Trib. civ. Milano, 7 novembre 1991, in L'Ammin. 1991, n.
10.
m) Spese.
Non può invocarsi la disciplina
legislativa di cui all'art. 1124 cod. civ. in merito all'onere
delle spese di ricostruzione delle scale comuni e, in via analogica,
degli ascensori, quando sul punto vi è una disciplina convenzionale
fra i condomini, contenuta nel regolamento condominiale, avente
carattere contrattuale.
* Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1981, n. 4646, Luini c. Cond.
XX Aprile.
A norma dell'art. 1117, n. 1,
c.c., le scale di un edificio condominiale, anche se più
di una e poste concretamente al servizio di parti diverse dell'edificio
stesso, vanno sempre considerate, in assenza di un contrario titolo
negoziale, di proprietà comune di tutti i condomini, senza
che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'art. 1123, ultimo
comma, c.c., il quale, proprio sul presupposto di tale comunione,
disciplina soltanto la ripartizione delle spese per la conservazione
ed il godimento di esse, ispirandosi al criterio della utilità
che ciascun condomino o gruppo di condomini ne trae.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1996, n. 1357, Stramaglia
c. De Benedictis, in Arch. loc. e cond., 1996, 509.
Ove nell'edificio condominiale
siano compresi locali forniti di un accesso diverso dall'androne
e dal vano scale, anche i proprietari di detti locali sono tenuti
- in difetto di difformi clausole del regolamento di condominio
- a concorrere alle spese di manutenzione (ed, eventualmente,
di ricostruzione) dell'androne e delle scale, in rapporto e proporzione
all'utilità che anche essi possono, in ipotesi, trarne
quali condomini, e ciò sia avuto riguardo all'uso, ancorché
ridotto, che possono fare dell'androne e delle scale per accedere,
come è loro diritto, nei locali della portineria e al tetto
o lastrico solare, sia avuto riguardo all'obbligo e alle connesse
responsabilità che anch'essi hanno, quali condomini, di
prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che
possa derivare alla incolumità degli utenti dall'inefficiente
manutenzione dei suddetti beni comuni. In particolare, per le
ragioni esposte, alle spese di illuminazione dell'androne e delle
scale devono concorrere, ancorché in misura ridotta, pure
i condomini, quali i proprietari di autorimesse e di botteghe,
che non ne usufruiscono per accedere alle loro proprietà
esclusive.
* Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1977, n. 2328.
n) Uso esclusivo
L'uso esclusivo di una scala in
campo condominiale non significa proprietà della stessa
e meno ancora la proprietà del sottoscala, con tutte le
conseguenze di legge.
* Trib. civ. Milano, 7 novembre 1991, in L'Ammin. 1992, n. 2.