RECESSO DEL LOCATORE E RIPRISTINO DEL RAPPORTO
Nel caso di mancata destinazione
dell'immobile all'uso richiesto, il locatore. per non incorrere
nelle sanzioni (civili ed amministrative) previste dall'art. 60
della legge n. 392/78, deve fornire, così come dispone
l'art. 1218 cod. civ., la prova dell'esimente per fatti sopravvenuti
che abbiano reso impossibile il comportamento a cui era tenuto.
* Trib. civ. Trani, 5 dicembre 1986, n. 1045, Russo c. Totagiancaspro,
in Arch. loc. e cond. 1987, 118.
Ove il locatore, rientrato nella
disponibilità dell'immobile a seguito di esercizio del
diritto di recesso, non lo adibisca all'uso per il quale aveva
agito adducendo motivi di forza maggiore (nella specie: timore
degli effetti del bradisismo), affinché il proprietario
sia esonerato dagli effetti risarcitori previsti dall'art. 60
della legge n. 392/78 occorre che essi motivi siano stati rigorosamente
dimostrati.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 17 dicembre 1986, Zoccolillo
c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987, 352.
In tema di ripristino del contratto
di locazione per non avere il locatore dato all'immobile - ottenuto
in esito al positivo esercizio dell'azione di recesso per necessità
- la destinazione abitativa prospettata a sostegno della domanda
di rilascio. ancorché non sia necessaria, per attuare una
tale destinazione, la ininterrotta presenza del locatore (o del
congiunto per la necessità del quale quello abbia agito)
nell'alloggio, non facendo il temporaneo allontanamento venir
meno l'occupazione, è tuttavia necessario che l'alloggio
stesso costituisca la casa di normale abitazione, avendo il recesso
per necessità abitativa come presupposto proprio il bisogno
di un'abitazione primaria, dove vivere abitualmente.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1987, n. 374, Todisco c.
Leoni.
Ancorché l'art. 31 della
L. n. 392 del 1978 commini la sanzione del ripristino del rapporto
per l'ipotesi in cui il locatore, trascorsi sei mesi dal momento
in cui abbia conseguito la disponibilità dell'immobile,
non lo abbia adibito ad esercizio "in proprio" di una
delle attività previste dall'art. 27 per cui aveva chiesto
il recesso, tale sanzione tuttavia - in relazione alla ratio dell'istituto
ed al parallelismo con la corrispondente normativa dettata dall'
art. 60 per le locazioni abitative - trova applicazione anche
nel caso in cui il locatore non abbia destinato alla dedotta attività
l'immobile del quale abbia ottenuto il rilascio per necessità
dei parenti indicati nella lettera b) dell'art. 29.
* Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 1987, n. 723, Ricciardelli
c. Schettino.
Il maggiore risarcimento rispetto
alla misura minima di dodici mensilità del canone, da corrispondersi
al conduttore ex art. 60 L. n. 392/1978, presuppone che il conduttore
ingiustamente sfrattato dimostri il maggiore pregiudizio economico
effettivamente sofferto.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 24 febbraio 1987, n. 1755,
Zoccolillo c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987, 343.
Il locatore che, in seguito a
recesso ex art. 59 L. n. 392/1978, sia rientrato nella piena disponibilità
dell'immobile, è tenuto a destinare il medesimo all'uso
dedotto, a nulla valendo, in caso di omessa destinazione, il riferimento
a ragioni di forza maggiore ove queste non vengano rigorosamente
dimostrate.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 24 febbraio 1987, n. 1755,
Zoccolillo c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987,343.
La domanda proposta dal conduttore
ai sensi degli artt. 31 e 60 della legge dell'equo canone non
rientra necessariamente nella competenza per materia del pretore,
bensì va attribuita secondo le ordinarie regole di competenza
per valore. (Nella fattispecie. essendo la causa di valore indeterminato,
non essendo precisato l'ammontare del risarcimento richiesto,
si determina la competenza del tribunale).
* Trib. civ. Genova, 4 marzo 1987, Bolla c. Potenti, in Arch.
loc. e cond. 1987. 527.
Non sono applicabili le sanzioni
previste dall'art. 60 della legge n. 392/78 (alternativamente
ripristino del rapporto locatizio ovvero risarcimento del danno)
nel caso in cui il locatore, pur avendo preso tempestivamente
possesso dell'appartamento rilasciato ed essendosi attivato per
sistemarlo ed arredarlo, non sia tuttavia riuscito, per ragioni
economiche e di impegno lavorativo, ad occuparlo materialmente
entro la scadenza del semestre contemplata dalla legge.
* Trib. civ. Genova, 4 marzo 1987, Bolla c. Potenti, in Arch.
loc. e cond. 1987, 527.
Qualora il locatore richieda,
ai sensi dell'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978, il rilascio
dell'immobile locato ad uso abitativo per adibirlo all'esercizio
della propria attività (nella specie: professionale) non
assume rilievo la circostanza che per il mutamento di destinazione
sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità
amministrativa, versandosi in rapporti soggetti al regime privatistico,
nei quali rileva la sola possibilità giuridica di disporre
del bene per l'esercizio dell'attività, prescindendo dal
regime pubblicistico sulla trasformabilità di destinazione
degli immobili; ove peraltro i competenti organi del comune rifiutino
l'autorizzazione e, quindi, il locatore non adibisca l'immobile
all'uso per cui ha ottenuto il rilascio, soccorre espressamente
lo specifico rimedio del ripristino del rapporto e del risarcimento
dei danni subiti dal conduttore, ai sensi dell'art. 60 della citata
legge.
* Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1987, n. 5483, Dell' Acqua
c. Raimondi.
Il fatto della mancata destinazione
dell'immobile ad abitazione del figlio del locatore non può
dar luogo all'inefficacia del provvedimento di rilascio ed ai
corrispondenti diritti del conduttore al ripristino del contratto
risolto con sentenza od al risarcimento dei danni allorché,
essendo essa stata determinata non da un comportamento doloso
o colposo del locatore, ma dalla morte del destinatario dell'appartamento
avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza, persista
altresì la necessità dei componenti della famiglia
del defunto di godere dell'immobile rilasciato nella qualità
di compartecipi del diritto spettante al loro congiunto ovvero
quali successori del medesimo e con lui conviventi.
* Pret. civ. Frattamaggiore, 13 novembre 1987. n. 132, Diana c.
Costanzo, in Arch. loc. e cond. 1988, 176.
Il locatore che, ottenuto coattivamente
il rilascio dell'immobile ai fini di ristrutturazione ex art.
59, n. 4 della legge n. 392 del 1978, abbia consentito al conduttore
di lasciarvi dei mobili di sua proprietà, che lo stesso
non abbia provveduto a rimuovere nonostante specifici solleciti
al riguardo, non è soggetto alla disposizione sanzionatoria
prevista dall'art. 60 della citata legge ove non abbia iniziato
i lavori nel termine di sei mesi, trattandosi di ritardo a lui
non imputabile, per non essere tenuto a sistemare altrove detti
mobili.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1988, n. 1941, Maugeri
c. Casa Rip. Imper.
Il diritto all'indennizzo e al
risarcimento del danno previsti dall'art. 60 L. n. 392/1978 matura
a favore del conduttore solo con il decorso del termine di sei
mesi dalla data di rilascio dell'immobile, qualora il locatore
non lo abbia adibito all'uso dedotto in giudizio per ottenere
il provvedimento di rilascio anticipato; di conseguenza, è
nulla, per violazione dell'art. 79, L. n. 392/1978, la transazione
avente per oggetto la rinuncia ai diritti riconosciuti al conduttore
ex art. 60, legge citata, che intervenga tra le parti quando il
conduttore non abbia ancora rilasciato l'immobile e non può
quindi disporre di un diritto di cui non è ancora titolare.
* Trib. civ. Brescia, 15 ottobre 1988, n. 1783, Dorosini c.
Bettoni e Bellini, in Arch. loc. e cond. 1989, 97.
Qualora il locatore instauri un
procedimento per il rilascio dell'immobile basando la domanda
iniziale sul recesso per necessità ma al momento della
pronuncia del giudice investito del giudizio sia trascorso l'intero
ulteriore periodo di quattro anni previsto dall'art. 58, L. 392/1978,
è evidente che la scadenza della locazione ha sostituito
il recesso rendendolo impraticabile e da ciò consegue che
non essendovi stato per il conduttore un ingiusto sacrificio per
il mancato godimento dell'immobile fino alla sua naturale scadenza.
viene meno per lui anche il diritto al risarcimento previsto ex
art. 60, L. 392/1978.
* Pret. civ. Roma, 30 giugno 1989, Pelliccia c. Palumbo, in
Arch. loc. e cond. 1989, 769.
Non è applicabile la norma
di cui all'art. 60 L. n. 392/1978, nel caso in cui le parti abbiano
di comune accordo posto fine al contratto e il rilascio dell'immobile
sia solo formalmente avvenuto per effetto del procedimento di
recesso.
* Corte app. civ. Roma, sez. IV, 21 febbraio 1990, n. 588.
Bonvicini c. Cordilupi, in Arch. loc. e cond 1990, 517.
Perché il conduttore possa
esercitare le azioni per il ripristino del contratto o per il
risarcimento del danno, previste dagli artt. 31 e 60 della L.
27 luglio 1978, n. 392, non è sufficiente che il locatore
abbia avuto la disponibilità giuridica dell'immobile ma
è necessario che ne abbia avuto la disponibilità
materiale per effetto dell'avvenuta riconsegna e che da questa
sia decorso il termine di sei mesi entro il quale avrebbe dovuto
adibire l'immobile all'uso per il quale aveva agito in giudizio;
pertanto, in ipotesi di locazione di immobile urbano adibito ad
uso diverso da quello di abitazione, il locatore il quale, a seguito
di azione di recesso, abbia ottenuto una sentenza dichiarativa
della cessazione del contratto di locazione, non è passibile
delle sanzioni di cui all'art. 31 sopra citato, qualora, prima
di avere ottenuto la riconsegna dell'immobile stipuli con il conduttore
- il quale sia rimasto nella detenzione dell'immobile - un nuovo
contratto di locazione, che non può ritenersi affetto da
nullità rientrando la sua stipulazione nella facoltà
delle parti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 della legge
cit..
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1990, n. 7395, Stancati c.
Pierri, in Arch. loc. e cond. 1990, 707.
L 'azione del conduttore diretta
al ripristino del rapporto di locazione ed al risarcimento del
danno, sia ai sensi dell'art. 8 della L. 23 maggio 1950 n. 253,
integrato dall'art. 2 quinquies della L. 12agosto 1974 n. 351,
sia ai sensi dell'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392, va promossa
nei confronti del locatore, ancorché non proprietario dell'immobile
locato, e non anche nei confronti del proprietario che sia rimasto
estraneo al rapporto locatizio, avendo la responsabilità
risarcitoria del locatore natura contrattuale per la violazione
dell'obbligazione nascente dal rapporto di mantenere il conduttore
nel godimento dell'immobile locato.
* Cass. civ., sez. III, 17 agosto 1990, n. 8383, Alfarano c.
Capasso.
Le sanzioni del ripristino del
contratto e del risarcimento del danno in favore del conduttore.
comminate dall'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392 a carico
del locatore che, dopo aver ottenuto il provvedimento di rilascio
dell'immobile per necessità propria, non lo abbia adibito,
nel termine di sei mesi, all'uso in relazione al quale aveva agito,
sono inapplicabili allorché risulti che la mancata o tardiva
destinazione sia in concreto giustificata da esigenze meritevoli
di tutela e non riconducibili al comportamento doloso o colposo
del locatore, come nel caso che quest'ultimo, ottenuto il rilascio
dell'immobile per necessità, abbia iniziato i relativi
lavori di adattamento prima della scadenza dei sei mesi, sempre
che, terminati i lavori, adibisca l'immobile all'uso per il quale
aveva agito.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1990, n. 9904, Villari c.
Giovagnoli.
L'art. 60 della L. 27 luglio 1978,
n. 392, in tema di ripristino del rapporto di locazione ad uso
abitativo e risarcimento del danno nel caso di recesso del locatore,
nella sua correlazione con la corrispondente norma di cui al precedente
art. 31, deve essere interpretato nel senso che la sanzione del
ripristino (o la pretesa risarcitoria) non è connessa ad
un criterio di responsabilità oggettiva o secondo una presunzione
assoluta di colpa, per il solo fatto che la cosa locata non sia
stata utilizzata entro sei mesi dall'acquisizione della sua disponibilità,
ma si verifica nel caso in cui il locatore, cui compete l'onere
di superare la presunzione iuris tantum di responsabilità,
non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore
o di giuste cause, cioè di ragioni meritevoli di tutela
che hanno impedito detto utilizzo.
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1991, n. 2684. Vianello O.
c. Occioni e Comune Venezia.
Le sanzioni (ripristino del contratto
e obbligo di risarcimento del danno) che l'art. 60 comma secondo
della legge sull'equo canone pone a carico del locatore che non
abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale
ne ha ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento
di rilascio, configurano una forma di responsabilità per
inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli
artt. 1176 e 1218 c.c. con la conseguenza che non sono applicabili
ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata
da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili
al comportamento doloso o colposo del locatore. Pertanto, la predetta
responsabilità va esclusa nel caso in cui la mancata utilizzazione
dell'immobile per l'uso in relazione al quale ne è stato
ottenuto il rilascio sia dipesa dall'aggravamento delle condizioni
di salute del locatore, purché l'aggravamento sia successivo
al provvedimento di rilascio. (Nella specie le condizioni di salute
non permettevano alla locatrice di compiere lo sforzo che era
necessario per percorrere le scale di accesso all'appartamento
del quale aveva ottenuto il rilascio per proprio uso abitativo).
* Cass. civ., sez. III, 4aprile 1991, n. 3497, Morelli c. Galati.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso abitativo, il ripristino sanzionatorio del contratto
di locazione - previsto dall'art. 60 della L. n. 392 del 1978,
alternativamente con il risarcimento del danno per il caso in
cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale
ne aveva ottenuto in sede di recesso la disponibilità -
importa che il rapporto prosegua solo fino all'originaria scadenza,
restando escluso che quest'ultima possa essere prorogata per un
periodo uguale alla durata del mancato godimento dell'immobile
da parte del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1991, n. 6346, Berardi D. c.
Mazzacane V.
L'art. 60 della L. n. 392 del
1978 nello stabilire che il giudice, con la sentenza che dispone
a carico del locatore, che ottenuto il rilascio dell'immobile
non lo abbia destinato all'uso per cui è stato richiesto,
il ripristino del rapporto di locazione (ovvero il risarcimento
del danno), ordina al locatore stesso il pagamento di una somma
da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile,
prevede una ulteriore sanzione ma non attribuisce un autonomo
diritto al comune, il cui interesse al pagamento della somma legittima,
pertanto, solo un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso
dal conduttore per il ripristino del rapporto di locazione (od
il risarcimento), senza conferire, conseguentemente il potere
di impugnare la sentenza alla quale il conduttore abbia prestato
acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 18luglio 1991, n. 7979, Comune di Torino
c. Rollino.
Il diritto del conduttore al risarcimento
dei danni nei confronti del locatore che non abbia tempestivamente
destinato l'immobile per l'uso in relazione al quale ne aveva
ottenuto coattivamente il rilascio, ancorché richieda l'imputabilità
a titolo di dolo o colpa del comportamento del locatore, non presuppone
la prova in concreto del danno perché questo, come è
evidente dalla letterale interpretazione dell 'art. 60 della legge
sull'equo canone, caratterizzato anche da una funzione sanzionatoria,
deve essere comunque liquidato in misura non inferiore a dodici
mensilità del canone.
* Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 1991, n. 10527, Catena C.
ed altri c. Fanelli M.
Nel caso di azione promossa dal
conduttore ex art. 60, L. n. 392 del 1978 per conseguire il ripristino
del rapporto locatizio ed il risarcimento dei danni nei confronti
del locatore, che, dopo aver ottenuto il rilascio dell'immobile
per necessità, non abbia adibito il bene (entro sei mesi
dalla riacquistata disponibilità) all'uso per il quale
aveva agito, il comune è legittimato a spiegare intervento
adesivo dipendente, avendo interesse alla riscossione della somma
destinata al Fondo sociale, di cui al titolo terzo della legge
citata, al cui pagamento il locatore dev'essere condannato in
caso di accoglimento delle domande del conduttore. Per contro
tale interesse del comune, ove è sito l'immobile, non legittima
l'ente territoriale ad impugnare autonomamente la sentenza, alla
quale la parte principale abbia fatto acquiescenza, non assurgendo
a diritto soggettivo atteso che con la norma richiamata non si
è inteso privilegiare la posizione soggettiva del comune
alla riscossione della detta somma ma accentuare il carattere
sanzionatorio del provvedimento da pronunciarsi nei confronti
del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1991, n. 13569. Comune
di Torino e. Orsi.
La disposizione del secondo comma
dell'art. 60, L. 27 luglio 1978, n. 392, a nonna del quale il
conduttore di immobile urbano per uso abitativo in regime transitorio,
che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza di recesso del
locatore, ha diritto al ripristino del contratto di locazione
ed al risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito
l'immobile all'uso per il quale ha chiesto il rilascio entro sei
mesi dalla data in cui ne ha riacquistato la disponibilità,
è applicabile, come l'analoga disposizione dell'art. 8,
L. 23 maggio 1950, n. 253, precedentemente vigente per i contratti
soggetti al regime vincolistico, solo nei casi di rilascio seguito
a provvedimento giudiziale, considerati dal primo comma della
medesima norma, alla quale il secondo comma si lega strettamente,
e non anche nei casi in cui il rilascio sia dovuto ad un atto
negoziale, come la transazione o la conciliazione giudiziale.
* Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1993, n. 585. Buti c. Landi.
L'art. 60 della L. n. 392 del
1978 nello stabilire che il giudice, con la sentenza che dispone
a carico del locatore, che ottenuto il rilascio dell'immobile
non lo abbia destinato all'uso per cui è stato richiesto,
il ripristino del rapporto di locazione (ovvero il risarcimento
del danno), ordina al locatore stesso il pagamento di una somma
da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile,
prevede una ulteriore sanzione ma non attribuisce un autonomo
diritto al comune, il cui interesse al pagamento della somma legittima,
pertanto, solo un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso
dal conduttore per il ripristino del rapporto di locazione (od
il risarcimento), senza conferire, conseguentemente il potere
di impugnare la sentenza alla quale il conduttore abbia prestato
acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1993. n. 1465, Comune di
Torino c. Malanca.
Le sanzioni del ripristino del
contratto e del risarcimento del danno in favore del conduttore
che l'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392 pone a carico del
locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso
per il quale ne ha ottenuto la disponibilità in forza di
un provvedimento di rilascio configurano una forma di responsabilità
per inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli
artt. 1176 e 1218 c.c., con la conseguenza che esse non sono applicabili
ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata
da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili
ad un comportamento doloso o colposo del locatore, tra le quali
rientrano i motivi di salute del locatore o dei suoi familiari,
se l'immobile era a loro destinato, e le esigenze di ultimare
i lavori di ristrutturazione o manutenzione dell'immobile. L'accertamento
della causa di giustificazione della mancata destinazione dell'immobile
all'uso per il quale è stato rilasciato, che il locatore,
sul quale grava il relativo onere, può anche provare con
presunzioni semplici, purché fondate su fatti gravi, precisi
e concordanti (art. 2728 c.c.), costituisce giudizio di merito
insindacabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1993, n. 2282, Giordano
c. Della Verità.
Passato in giudicato, il provvedimento
che ordina al conduttore il rilascio dell immobile locato non
perde efficacia esecutiva per essere successivamente venuta meno
a seguito della morte del locatore la situazione di fatto dedotta
in giudizio (nella specie, necessità abitativa del locatore),
sulla quale era fondato il recesso, subentrando nel diritto al
rilascio gli eredi, legittimati ad agire in executivis.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1994, n. 1795, Capozzi
c. Di Somma.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso abitativo, il ripristino sanzionatorio del contratto
di locazione, previsto dall'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n.
392, alternativamente con il risarcimento del danno, per il caso
in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il
quale ne aveva ottenuto la disponibilità in sede di recesso,
importa che il rapporto prosegua fino alla originaria scadenza,
restando escluso che tale scadenza possa essere prorogata per
un periodo uguale alla durata del mancato godimento dell'immobile
da parte del conduttore, che, dopo la scadenza del termine di
durata del contratto locativo, non ha più diritto al ripristino
del rapporto ma solo al risarcimento del danno.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1994, n. 1796, Sozzo c.
Cicco.
Il locatore che non sia proprietario
non è assoggettabile al risarcimento del danno previsto
dall'art. 60 della L. n. 392/78 nel caso in cui l'alienazione
dell'immobile locato, avvenuta in contrasto con le finalità
per le quali era stato disposto il rilascio, sia dovuta a fatto
del terzo. (Fattispecie in cui l'alienazione sia stata disposta
dal proprietario dell'immobile locato).
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 15marzo 1994, n. 2631, Casilli
c. Maglione De Luca, in Arch. loc. e cond. 1994, 596.
L'art. 60 della L. n. 392 del
1978 (come l'art. 31 della stessa legge) nello stabilire che il
giudice, con la sentenza che dispone a carico del locatore, che
ottenuto il rilascio dell'immobile non lo abbia destinato all'uso
per cui è stato richiesto, il ripristino del rapporto di
locazione (ovvero il risarcimento del danno), ordina al locatore
stesso il pagamento di una somma da devolvere al comune nel cui
territorio è sito l'immobile, prevede una ulteriore sanzione
ma non attribuisce un autonomo diritto al comune, il cui interesse
al pagamento della somma legittima, pertanto, solo un intervento
adesivo dipendente nel giudizio promosso dal conduttore per il
ripristino del rapporto di locazione (o il risarcimento), senza
conferire, conseguentemente, il potere di impugnare la sentenza
alla quale il conduttore abbia prestato acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1994, n. 6600, De Simone
c. Sante di Cola Maria.
Presupposto logico-giuridico per
l'operatività delle disposizioni dell'art. 60 della L.
27 luglio 1978 n. 392 - il quale prevede, per il caso in cui il
locatore nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la
disponibilità dell'immobile non lo adibisca all'uso per
il quale aveva agito, il diritto del conduttore al ripristino
del rapporto o al risarcimento del danno, oltre il rimborso e
ad equo indennizzo per le spese di trasloco - è che il
conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione abbia subito,
per effetto dell'ingiustificato esercizio dell'azione di recesso
da parte del locatore, la perdita della disponibilità dell'immobile
prima della cessazione del periodo transitorio di proroga legale
della locazione. Ne consegue che non è invocabile l'adozione
dei suddetti provvedimenti restitutori e risarcitori nel caso
in cui il conduttore abbia goduto, senza interruzione, dell'intero
periodo di durata legale della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10418, De Sanctis
c. Sustrico.
La sentenza di condanna al risarcimento
del danno pronunciata, ai sensi dell'art. 60 legge 27 luglio 1978
n. 392, in favore del conduttore, nei confronti del locatore che,
avendo ottenuto sentenza di rilascio per uno dei motivi indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392,
non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale aveva agito,
non fa venir meno la precedente sentenza di rilascio, che è,
invece, caducata senza necessità di espressa statuizione,
nel caso in cui il conduttore abbia preferito agire per il ripristino
del rapporto locativo.
* Cass. civ., sez. III, I febbraio 1995, n. 1132, Romano c.
Pleritano.
La disposizione del secondo comma
dell'art. 60 legge n. 392/78, a norma del quale il conduttore
di immobile urbano per uso abitativo in regime transitorio che
abbia rilasciato l'immobile in conseguenza di recesso del locatore
ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento
del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso
per il quale ha chiesto il rilascio entro sei mesi dalla data
in cui ne ha riacquistato la disponibilità, è applicabile,
come l'analoga disposizione dell'art. 8 legge n. 253/50, precedentemente
vigente per i contratti soggetti al regime vincolistico, solo
nei casi di rilascio seguito al provvedimento giudiziale, considerati
dal primo comma della medesima norma alla quale il secondo comma
si lega strettamente e non anche nei casi in cui il rilascio sia
dovuto ad un atto negoziale, come la transazione o la conciliazione
giudiziale.
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1995, n. 6473, Perillo c.
Leucci.
Le sanzioni del ripristino del
contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore
che l'art. 60 legge n. 392/78 pone a carico del locatore che non
abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale
ne aveva ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento
di rilascio, non sono applicabili ove la mancata destinazione
dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni
e situazioni meritevoli di tutela, non riconducibili ad un comportamento
doloso o colposo del locatore. (Nella specie, la sentenza impugnata,
confermata dalla S.C., ha ritenuto che il conduttore, avendo successivamente
occupato un appartamento di sua proprietà. aveva dimostrato
di non avere ulteriore interesse ad occupare l'immobile già
condotto in locazione, onde il locatore doveva ritenersi svincolato
dall'osservanza della norma richiamata).
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1995, n. 6473, Perillo c.
Leucci.
Perché possa operarsi il
ripristino sanzionatorio del contratto di locazione, che ovviamente
può proseguire solo fino alla naturale scadenza del contratto.
occorre che il contratto non sia nel frattempo per altre ragioni
venuto a scadenza, dato che in tal caso apparirebbe del tutto
problematico reimmettere il conduttore escomiato nella titolarità
di un diritto non più esistente.
* Trib. civ. Brescia, 20 giugno 1995, Arena e. Di Toro ed altro,
in Arch. loc. e cond. 1996, 957.
Nel caso in cui il locatore, conseguita
la disponibilità dell'immobile in virtù di sentenza
di recesso, non lo adibisca all'uso dichiarato, è escluso
il ripristino del contratto di locazione, previsto dall'art. 60
della L. 27 luglio 1978 n. 392, se il rilascio sia avvenuto dopo
la scadenza del periodo transitorio di proroga legale. Tuttavia
è dovuto al conduttore il risarcimento del danno, considerato
che egli è costretto, in sede di esecuzione forzata, a
rilasciare l'immobile in termini più celeri di quelli,
notoriamente lunghissimi, che caratterizzano l'esecuzione degli
sfratti per generica finita locazione.
* Trib. civ. Napoli, sez. IV, 10 maggio 1996, Carola c. Gargano,
in Arch. loc. e cond. 1997, 106.