RECESSO DEL CONDUTTORE
SOMMARIO: a) Competenza; b) Deposito cauzionale; c) Estorsione; d) Gravi motivi; e) Successione nel contratto; f) Termini e forma; g) Zone terremotate.
a) competenza
Qualora, sulla domanda del conduttore
di recesso da un contratto locativo ai sensi dellart. 27,
ultimo comma legge 27 luglio 1978 n. 392, il pretore abbia declinato
la propria competenza per ragioni di valore con provvedimento
emesso anteriormente alla data del 30 aprile 1995 ed impugnato
con regolamento di competenza, la sopravvenienza, durante la sospensione
del processo ex art. 48 c.p.c., dellart. 9 D.L. 18 ottobre
1995, modificativo dellart. 90, comma terzo legge 26 novembre
1990 n. 353, comporta che la causa debba essere decisa dallo stesso
pretore competente per materia per tutte le cause relative ai
rapporti di locazione di immobili urbani ex art. 8 comma secondo,
n. 3 c.p.c., nella nuova formulazione, ancorché egli fosse
incompetente secondo la legge anteriore.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1996, n. 1440, Grasso ed
altro c. Imm. Casa V. Solferino 11 Srl.
b) Deposito cauzionale
La somma versata a titolo di deposito
cauzionale - conservando la funzione di garanzia in ordine alladempimento,
da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni sorgenti dal
contratto, sino al momento della risoluzione del rapporto - diventa
esigibile solo da questo momento.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 febbraio 1990, n. 1018, Golia
c. Vicini, in Arch. loc. e cond. 1991, 339.
e) Estorsione
Incorre nel reato di tentata estorsione
il conduttore che - dopo aver dato disdetta del contratto di locazione
- richieda al locatore, approfittando della situazione economica
difficile di questultimo, una "tangente" per addivenire
alleffettiva riconsegna dellimmobile.
* Corte app. pen. Milano, sez. III, 5 maggio 1981, n. 2472,
lmp. Pingitore, in Arch. loc. e cond. 1981, 227.
d) Gravi motivi
Per "grave motivo" di
cui allart. 4 della legge n. 392/1978 non si può
assolutamente ritenere una situazione che trae la sua origine
da una scelta o decisione del conduttore, dovendo invece trattarsi
di circostanze necessitate e causate, almeno a titolo di conoscenza,
da fattori estranei alla libera determinazione dellinteressato.
* Trib. civ. Piacenza, 26 settembre 1985, Buono e altro c.
Nossardi, in Arch. loc. e cond. 1985, 725.
Lantieconomicità
della prosecuzione dellattività produttiva del conduttore
non realizza la condizione della sussistenza dei gravi motivi
che abilitano ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78 il conduttore
a recedere dal contratto, dovendo invece tali motivi trovare la
propria origine in fattori estranei alla volontà del conduttore
medesimo nonché essere imprevedibili e sopravvenuti alla
conclusione del contratto.
* Trib. civ. Padova, 29 maggio 1986, Siderpali c. Capitelli,
in Arch. loc. e cond. 1987, 358.
In tema di recesso del conduttore
ex art. 27, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, i "gravi
motivi" di cui alla norma non possono attenere esclusivamente
alla sfera della soggettiva ed unilaterale valutazione del conduttore
medesimo circa la convenienza o meno di continuare a svolgere
la propria attività nellimmobile locato.
* Trib. civ. Genova, 23 marzo 1987, Srl Goal e altri c. Negrino,
in Arch. loc. e cond. 1987, 524.
I gravi motivi in presenza dei
quali gli artt. 4, secondo comma, e 27 ultimo comma, della L.
n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali,
consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi
momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà
del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla
costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo
gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.
Pertanto non ricorrono detti estremi ove la domanda di recesso
sia fondata sul diniego dellautorizzazione amministrativa
per esercitare nellimmobile locato lattività
convenuta (nella specie: casa - albergo), ove già al momento
della stipulazione del contratto non sussistano i presupposti
di fatto e di diritto per conseguire detta autorizzazione (nella
specie il diniego dellamministrazione dipendeva dalla insussistenza
di una specifica norma regionale relativa alle case - albergo).
* Cass. civ., sez. III, 12gennaio 1991, n. 260, S.p.a. PIEC
c. Ponturo.
I "gravi motivi" di
cui allultimo comma dellart. 27 della L. n. 392 del
1978, devono valutarsi contemperando i contrapposti interessi
delle parti, senza privilegiare una unilaterale violazione del
conduttore, ma senza per questo frustrare le sue legittime istanze
di cogliere al meglio le opportunità lavorative o di altra
natura che gli si offrono o di limitare eventuali perdite economiche
o subire altri diversi pregiudizi in considerazione della perduranza
del vincolo contrattuale.
* Trib. civ. Firenze, sez. I, 16 dicembre 1991, n.2281, Società
Metodi e Vendite c. Fondo pensioni per il personale della B.N.L.,
in Arch. loc. e cond. 1992, 630.
I gravi motivi in presenza dei
quali gli artt. 4 comma secondo e 27 ultimo comma della L. 27
luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali,
consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione,
sono quelli che rendono oltremodo gravosa per questultimo
la consistenza del rapporto e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto. (Nella specie, la C.S. in base allenunciato principio
ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto
la ricorrenza di siffatto recesso con riguardo alla mancata realizzazione
di un preannunciato piano di sviluppo edilizio della zona con
effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il
conduttore aveva fatto affidamento nel momento della stipulazione
del contratto di locazione dellimmobile da destinare ad
una farmacia).
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11466, Abbigliamento
Merceria di Platti S.n.c. c. Pinazzi.
Il conduttore che per gravi motivi
recede dal contratto di locazione di immobile destinato ad una
delle attività indicate dagli artt. 27 e 42 della legge
sullequo canone prima della scadenza del termine di durata,
senza il preavviso prescritto dallultimo comma del citato
art. 27, è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore
provi di avere subito per lanticipata restituzione dellimmobile
a meno che dimostri che limmobile è stato egualmente
utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente.
* Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1993, n. 5827, Lapomarda
c. Perchiazzi.
I "gravi motivi" di
cui allultimo comma dellart. 27 L. 392/78 devono avere
carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla
volontà del conduttore, imprevedibili (sia pure non in
astratto ma in senso concreto e relativo) e sopravvenuti alla
costituzione del rapporto locativo, che siano tali da rendere
oltremodo gravosa per il conduttore stesso la prosecuzione del
rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 settembre 1993, n. 8363, Soc.
Cea c. Soc. Gaia, in Arch. loc. e cond. 1994, 121.
Sussistono i gravi motivi legittimanti
il recesso del conduttore dal contratto di locazione ex art. 27,
ultimo comma, L. n. 392/78, in caso di insufficienza dei locali
occupati in conseguenza di una oggettiva espansione dellattività
commerciale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 giugno 1992, n. 6695, Soc. Assiquattro
c. Soc. Orsiplastica, in Arch. loc. e cond. 1994, 136.
I gravi motivi, posti dal conduttore
a fondamento del suo recesso unilaterale dal contratto di locazione
ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392 del 1978, non possono attenere
alla soggettiva ed unilaterale valutazione, effettuata dal conduttore
stesso, circa la convenienza o meno di continuare ad occupare
limmobile locato, dovendo invece concretarsi in fattori
oggettivamente imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione
del rapporto. (Nella specie, la società conduttrice esercitò
il recesso adducendo quale grave motivo linsufficienza dei
locali oggetto del contratto di locazione, determinata dalla progressiva
espansione delle attività economiche esercitate, ove, peraltro,
limmobile locato si era già obiettivamente rivelato
inadeguato alle esigenze del conduttore sin dallinizio del
rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 25 febbraio 1993, n. 2380, Società
PAI c. Zolezzi, in Arch. loc. e cond. 1994, 365.
I gravi motivi in presenza dei
quali lart. 4 secondo comma della L. 27 luglio 1978 n. 392,
indipendentemente dalla previsione contrattuale, consente il recesso
del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento,
devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore
medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto locativo, rendono oltremodo gravoso per il conduttore
la persistenza del rapporto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994, n. 1098, Ina c. Pelosi.
I gravi motivi in presenza dei
quali lart. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n.
392 consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione,
sono da identificarsi in fatti estranei alla volontà del
conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto locatizio.
* Pret. civ. Bologna, 4 novembre 1994, n. 1423, Tonelli c.
Soc. Esse Enne, in Arch. loc. e cond. 1996. 101.
Nella valutazione della serietà
del recesso esercitato dal conduttore ai sensi dellultimo
comma dellart. 27 della legge n. 392 del 1978 - a norma
del quale, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il
conduttore, quando ricorrano gravi motivi, può recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei
mesi da comunicarsi con lettera raccomandata -il giudice deve
tenere conto della corrispondenza delle ragioni del recesso a
quelle enunciate dal conduttore nellatto di preavviso. quando
questa corrispondenza sia contestata dal locatore. In caso negativo,
deve rigettare leccezione fondata sul fatto che il mancato
pagamento dei canoni della locazione è sorretta da valido
esercizio del potere di recesso.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1996, n. 954, Fama Jersey c.
Tessitura Mirage.
Poiché i "gravi motivi"
che consentono al conduttore di un immobile, adibito ad uso commerciale,
di recedere anticipatamente dal rapporto di locazione (art. 27,
ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392) devono essere sopravvenuti
alla stipula del relativo contratto ed imprevedibili a tale momento
- e quindi la fattispecie non si sovrappone a quella che consente
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art.
1467 c.c.), in cui è necessario altresì che levento
sopravvenuto sia eccezionale ed incida sulla sinallagmaticità
delle prestazioni - se i costi di produzione - in cui rientra
il canone da pagare - dellimpresa esercitata dal conduttore
sono divenuti onerosi prevalentemente a causa dei mancati pagamenti
da parte della clientela, il recesso è ingiustificato,
non trattandosi di un rischio imprevedibile.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1997, n. 7460, Mantovani
c. Droghetti, in Arch. loc. e cond. 1997, 994.
Lart. 27 comma ottavo legge
27 luglio 1978 n. 392 che consente al conduttore il recesso dal
contratto indipendentemente dalle previsioni contrattuali quando
ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel senso che tanto
la intenzione del conduttore di recedere dal contratto, quanto
lindicazione dei motivi di recesso devono essere comunicati
al locatore con lettera raccomandata (o con altra modalità
equipollente).
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1997, n. 4238, DAmario
c. Di Cesare.
e) Successione nel contratto
È infondata, in relazione
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dellart. 6, primo comma, della L. 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel
contratto dei parenti e affini del conduttore, con lui abitualmente
conviventi, anche nellipotesi di abbandono dellimmobile
o di recesso dal contratto da parte del titolare della locazione.
* Corte cost., 18 maggio 1989, n. 252, Inpdai c. Sasso, in
Arch. loc. e cond. 1989, 239.
f) Termini e forma
Lart. 27, comma 7, della
L. n. 392 del 1978 consente alle parti di pattuire che il conduttore
possa recedere dal contratto in qualsiasi momento con il solo
obbligo del preavviso al locatore almeno sei mesi prima della
data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza la contestuale
indicazione delle ragioni giustificative della disdetta, in quanto
tale recesso non crea alcun effettivo nocumento al locatore stante
la sufficienza del detto preavviso per trovare un nuovo inquilino.
* Cass. civ.. sez. III, 8 agosto 1997, n. 7357, Mormino c.
Usl n. 51 di Termini Imerese, in Arch. loc. e cond. 1997, 786.
Lart. 4 della legge n. 392/1978
- che prevede che il conduttore di un immobile ad uso abitativo
possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione,
ricorrendo gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi - è
inapplicabile ai contratti in regime transitorio.
* Trib. civ. Piacenza, 26 settembre 1985. Buono e altro c.
Nossardi, in Arch. loc. e cond. 1985, 725.
È inidoneo a provocare
lanticipata risoluzione del contratto di locazione il preavviso
comunicato al locatore, ove il conduttore non adempia al doppio
onere, stabilito dallart. 27 L. n. 392/1978, della specificazione
della data costituente il termine ultimo della locazione e dellindicazione
espressa e chiara dei gravi motivi che giustificano la risoluzione
unilaterale anticipata.
* Trib. civ. Vicenza, sez. I, 26 febbraio 1990, n. 262, Fosser
Snc c. Frigo, in Arch. loc. e cond. 1990, 300.
I termini e le forme prescritti
dallart. 4 della legge 392/78 per il recesso dal contratto
di locazione non costituiscono condizioni di validità dellatto,
bensì condizioni perché il negozio unilaterale di
recesso abbia effetto nei confronti dellaltro contraente;
non può pertanto la parte recedente eccepire lirritualità
o intempestività della propria disdetta per resistere alla
pretesa della parte destinataria che, accettando il recesso, la
faccia valere.
* Pret. civ. Legnano. 10 agosto 1982, n. 135, Di Crescenzo
e altro c. Ottavi, in Arch. loc. e cond. 1982. 497.
Qualora il conduttore receda dal
contratto di locazione prima della scadenza del termine di preavviso
di mesi sei di cui allart. 4 L. n. 392/78, lammissibilità
della prova per testi, circa il presunto consenso del locatore
a tale recesso anticipato, implica una necessaria distinzione
a seconda che trattisi di recesso negozialmente pattuito (primo
comma art. 4 L. n. 392/78), ovvero di recesso per gravi motivi
disciplinato ex legge (secondo comma stesso articolo): nel primo
caso il presunto consenso assume il valore di un patto aggiunto
o contrario al contenuto di un documento, per cui la predetta
prova per testi incontra i limiti di cui agli artt. 2722 e 2723
cod. civ.; viceversa, nel secondo caso, esso costituisce una circostanza
di fatto che può essere liberamente oggetto di prova testimoniale.
* Pret. civ. Penne, 14 novembre 1985. Morricone c. De Falviis,
in Arch. loc. e cond. 1986, 336.
Qualora il conduttore di un immobile,
deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto,
e dopo aver intimato al locatore di riprenderne il possesso, chieda
ed ottenga la nomina di un sequestratario, ai sensi dellart.
1216 secondo comma cod. civ., il successivo accertamento dellinsussistenza
dellindicato diritto comporta che il conduttore medesimo
è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza
del contratto, sia alla assunzione delle spese della suddetta
custodia. Pertanto, a fronte del comportamento del sequestratario,
consistente nella cessione del godimento del bene a terzi, ma
con impiego del ricavato a copertura delle spese di custodia,
deve negarsi che il conduttore possa avanzare pretese risarcitorie,
non essendo riscontrabile una sua perdita patrimoniale.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1986. n. 4162, Amm. Poste
Tel. c. Soc. Imm. Miramar.
Nel caso che il conduttore non
adempia allonere di comunicazione previsto dallart.
4 della legge dellequo canone, spetta al locatore un risarcimento,
ai sensi dellart. 1218 cod. civ., pari a sei mensilità.
* Trib. civ. Asti, sez. I, 22 agosto 1986, n. 181, Immobiliare
Vialda Srl c. Cacioppo, in Arch. loc. e cond. 1987, 355.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso non abitativo, lart. 71 della L. n.
392 del 1978 - secondo cui "le disposizioni degli artt. 27
e 42. primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al
momento dellentrata in vigore della presente legge non soggetti
a proroga legale" - richiama tutte le disposizioni dellart.
27, mentre la ulteriore precisazione ("detraendosi, per la
determinazione della durata...") concerne esclusivamente
i criteri da adottare per calcolare la durata della locazione.
Pertanto, anche nel regime transitorio, trova applicazione il
disposto di cui allultimo comma dellart. 27, che prevede
il recesso del conduttore dal contratto, indipendentemente dai
patti contrattuali, qualora ricorrano gravi motivi e con preavviso
di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, non
essendo configurabile un diritto del conduttore alla rinuncia,
immediatamente operativa, alla proroga legale oltre la scadenza
convenzionale.
* Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1988, n. 4030. Mireck c.
Cardinali.
In caso di insufficienza e inadeguatezza
dellimmobile locato, determinate dalla progressiva espansione,
durante il rapporto locativo, delle attività economiche
del conduttore, sussistono i gravi motivi che, ai sensi dellart.
27, ultimo comma, L. n. 392/1978, giustificano il recesso dal
contratto del conduttore di un immobile ad uso non abitativo.
Tali motivi devono rivestire carattere oggettivo, al fine di non
far dipendere losservanza del contratto di locazione da
un esclusivo e soggettivo giudizio di convenienza del conduttore
insindacabile dalla controparte e come tale arbitrario.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8128, Ferdomia
Spa c. Coprim, in Arch. loc. e cond. 1989, 738.
Il debitore non può essere
considerato in mora, con le conseguenze del caso ed in ispecie
a titolo di risarcimento, ove abbia offerto la prestazione dovuta
in modo tempestivo e serio e permettendo comunque al creditore
di disporre, ove volesse, delloggetto integrale della prestazione
dovuta; tuttavia, in tema di locazione di immobili, il legittimo
rifiuto del locatore di ricevere le chiavi dellimmobile
locato quale segno della riconsegna. in conseguenza del mancato
rispetto da parte del conduttore del termine di preavviso previsto
dallart. 27 L. n. 392/1978 e in assenza degli eventuali
gravi motivi per il rilascio anticipato dellimmobile, determina
in capo al conduttore la persistenza degli obblighi di custodia
con tutte le conseguenze di legge, e principalmente dellobbligo
del risarcimento dei danni verificatisi a causa di una omessa
o incompleta custodia del locale da parte sua.
* Pret. civ. Pordenone, 10 novembre 1988, n. 300, Brusutti
c. SAM Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 381.
Qualora il conduttore si sia allontanato
dallimmobile locato prima della scadenza del contratto,
manifestando implicitamente lintenzione di rilasciarlo e
non semplicemente di non usarlo, ben può ritenersi estinto
il rapporto per recesso.
* Pret. civ. Firenze, 28 ottobre 1988, Gilio c. Coop. Florentia
Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 127.
Qualora il conduttore receda dal
contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo,
lesercitata facoltà di recesso diviene produttiva
di effetti giuridici - con la cessazione del rapporto locatizio
inter partes - alla scadenza del termine semestrale di preavviso
ex art. 4 L. 392/1978; ne consegue che il conduttore, indipendentemente
dal momento (anteriore alla scadenza di detto termine) di materiale
rilascio dellappartamento, rimane obbligato alla corresponsione
dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e cioè
per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso stesso.
* Pret. civ. Brindisi, 14 ottobre 1988. Giurgola c. Verrastro.
in Arch. loc. e cond. 1989, 783.
Il termine di sei mesi di preavviso
previsto dallart. 4 della L. n. 392/1978, può essere
ridotto se il conduttore lo richiede e se ciò viene accettato
dal locatore; costituisce accettazione tacita della richiesta
di abbreviazione di detto termine, laver stipulato con altro
conduttore contratto di locazione con decorrenza dalla data del
preventivato rilascio comunicato dal conduttore.
*Pret. civ. Pordenone, 28 marzo 1988, n. 70, Sonego c. Piscopo,
in Arch. loc. e cond. 1989, 161.
g) Zone terremotate
In tema di provvidenze in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980,
lart. 4 ter del dl. n. 776 del 1980 - secondo cui il conduttore
di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere
urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locativo
anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dallalloggio
- oltre a costituire una deroga al motivo di recesso previsto
dallart. 59, n. 3 della L. n. 392 del 1978, comporta una
mera sospensione del diritto di godimento del conduttore (per
il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dallimmobile)
e la riviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita
di un diritto nuovo se pure di contenuto identico) al venir meno
dellimpedimento, sicché il periodo di sospensione
non determina alcun mutamento della durata del rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1987, n. 5477, Trapanese
c. Scotto Lachian.