MURI CONDOMINIALI
SOMMARIO: a) Abbattimento; b) Aperture; c) Attraversamento di condutture, cavi e tubature; d) Costruzione in appoggio; e) Distanze legali; f) Facciata; g) In parte proprietà comune ed in parte proprietà esclusiva; h) Intercapedini; i) Luci; l) Muro di sostegno del giardino; m) Muro divisorio; n) Nozione di muri maestri; o) Nozione di muri perimetrali; p) Parapetti alla sommità delledificio; q) Pareti esterne; r) Sopraelevazione; s) Spese; t) Utilizzo.
a) Abbattimento
Labbattimento di muro perimetrale
di edificio condominiale in cemento armato ad opera di un condomino
- ravvisabile anche nel caso in cui venga rimossa la muratura
(di tompagnamento) facente parte di detto muro - incidendo sulla
sostanza essenziale della cosa, non rientra nellambito dellart.
1102 cod. civ., che, nel regolare i diritti dei partecipanti alla
comunione al fine di salvaguardare linteresse comune e quello
dei singoli consente solo modificazioni delle cose comuni nei
limiti indicati, bensì costituisce innovazione, soggetta,
come tale, alle regole dettate dallart. 1120 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3741, Di Chiara c.
Severino.
La norma contenuta nellart.
1102 c.c., nel sancire il diritto di ogni partecipante alla comunione
di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
uso secondo il loro diritto, gli attribuisce la facoltà
di apportarvi, a tal fine, le modificazioni necessarie al suo
miglioramento ma non certamente quella di eliminarla, sia pure
per sostituirla poi con altra di diversa consistenza e struttura.
Ne consegue che labbattimento di un muro portante di un
edificio in condominio - sia pur sostituito, come nella specie,
da travi in ferro - incidendo sulla struttura essenziale della
cosa comune e sulla precipua funzione, non può farsi rientrare
nellambito delle facoltà concesse al singolo partecipante
alla comunione dal citato art. 1102 c.c., ma costituisce vera
e propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate
dallart. 1120 c.c.
*Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1994, n. 9497, Martino c.
Ghio.
b) Aperture
In tema di utilizzazione del muro
perimetrale delledificio condominiale da parte del singolo
condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, alla
stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 del cod.
civ., le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere
in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti
nelledificio condominiale, con altro immobile estraneo al
condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del
muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione, e possono dar
luogo allacquisto di una servitù (di passaggio) a
carico della proprietà condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5780, Parr. SS.
Vito M. c. Cond. Via Fratt. Conf., Cass. civ., sez. II, 13 gennaio
1995, n. 360.
Qualora lapertura del muro
perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal
singolo condomino per mettere in comunicazione una unità
immobiliare di sua esclusiva proprietà con unaltra
unità compresa in un diverso fabbricato, luso del
muro comune non può ritenersi consentito a norma dellart.
1102 c.c. in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo
godimento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta
a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato
da alcun rapporto, venendo inoltre il muro e, quindi, le parti
comuni del fabbricato, quali le fondazioni ed il suolo di cui
esso fa parte, ad essere gravate da una vera e propria servitù
a favore di un bene estraneo al condominio, per la cui legittima
costituzione, vertendosi in tema di diritti reali immobiliari,
è richiesta a pena di nullità la manifestazione
del consenso in forma scritta di tutti i partecipi.
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2773, Magazzini c.
Alessandri.
Costituisce uso indebito della
cosa comune, non consentito, quindi, dalla norma dellart.
1102 cod. civ., lapertura praticata da un condomino nel
muro comune per mettere in collegamento un vano delledificio
condominiale con altro suo immobile estraneo a detto edificio,
in quanto tale apertura viene a creare una servitù a carico
del condominio, per la cui costituzione è richiesto il
consenso di tutti i partecipanti alla comunione risultante da
atto scritto a pena di nullità.
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867, Cond. V. Teramo
c. Soc. Setta.
Lapertura di una porta o
di una finestra da parte di un condomino o la trasformazione di
una finestra che prospetta il cortile comune in una porta di accesso
al medesimo mediante labbattimento del corrispondente tratto
di muro perimetrale che delimita la proprietà del singolo
appartamento non costituisce di per sé abuso della cosa
comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo
come ius possidendi a tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1988, n. 1112. Castellana
c. Marraffa.
Il condomino può aprire
nel muro comune delledificio nuove porte o finestre o ingrandire
quelle esistenti solo se queste opere, di per sé non incidenti
sulla destinazione della cosa, non pregiudichino il decoro architettonico
delledificio.
* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1994, n. 4996. Borgato c.
Cond. Il Casone di Cernobbio.
Il comproprietario o compossessore
non può servirsi di unarea comune per accedere, attraverso
unapertura appositamente creata in un muro divisorio comune,
ad un immobile di sua esclusiva proprietà o di suo esclusivo
possesso, diverso dal fondo al cui servizio larea venne
originariamente creata, perché ciò si risolverebbe
nella costituzione di una vera e propria servitù di passaggio
su tale area, ovvero in una molestia del compossesso altrui.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1987, n. 2973, Gianella c.
Bickler.
Lapertura di varchi e linstallazione
di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni
delledificio condominiale eseguiti da uno dei condomini
per creare un nuovo ingresso allunità immobiliare
di sua proprietà esclusiva, di massima non integrano abuso
della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri
condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità
di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dellart. 1102,
primo comma, c.c., e rimanendo irrilevante la circostanza che
tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità
di ovviare ad una interclusione dellunità immobiliare
al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma allintento
di conseguire una più comoda fruizione di tale unità
immobiliare da parte del suo proprietario.
* Cass. civ., sez. II, 29aprile 1994, n. 4155, DUrso
c. Di Giacomo.
I muri che delimitano il complesso
condominiale, costituendone quindi il perimetro, non tollerano
- abbiano essi natura di muri portanti o meramente divisori -
aperture, da parte di un condomino, ove realizzando un passaggio
con un immobile di appartenenza dello stesso condomino ma estraneo
al condominio, possano dar luogo, attraverso il prolungato possesso,
ad acquisto di servitù a carico dellentità
condominiale che circoscrivono.
* Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1985, n. 5628, Magnetto
c. Fazzini.
Nellapplicazione delle regole
di cui allart. 1102 cod. civ. il giudice non può
limitarsi ad esaminare se le modificazioni apportate dal condominio
alla cosa comune per il migliore godimento di questa o della sua
proprietà singola siano o meno suscettibili di compromettere
la stabilità e lestetica delledificio in base
allassetto attuale; ma deve invece accertare, in base allesame
della destinazione attualmente impressa in concreto alla cosa
comune, nonché in base alle ragionevoli prospettive offerte
dalloggettiva struttura, ubicazione e destinazione delle
proprietà individuali e tenendo conto, altresì,
delle aspettative desumibili dalluso che ciascun condomino
faccia della sua proprietà o da allegati apprezzabili mutamenti,
se siano prevedibili modificazioni uguali o analoghe da parte
degli altri condomini e se queste sarebbero pregiudicate dalle
modifiche già attuate o in via di attuazione. (Nella specie,
in applicazione del principio di cui alla massima, è stata
ritenuta corretta la decisione di merito che ha ritenuto legittima
lapertura nel muro perimetrale comune di un accesso dal
cortile comune alla proprietà esclusiva del condomino non
risultando impedito luso da parte degli altri condomini
né del muro perimetrale né del cortile).
* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637, Del Rosso c.
Bandini.
Il condomino di un edificio, essendo
comproprietario dellintero muro perimetrale comune e non
della sola parte di esso corrispondente alla sua esclusiva proprietà,
può apportare a tale muro, senza bisogno del consenso degli
altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che consentono
di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva
rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere
anche allapertura nel muro di un varco di accesso dal cortile
condominiale ai locali di proprietà esclusiva, purché
non impedisca agli altri condomini di continuare nellesercizio
delluso del muro o di ampliarlo in modo e misura analoghi
e non alteri la normale destinazione del muro medesimo.
* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637, Del Rosso c.
Bandini.
In presenza di aperture nel muro
comune di un edificio in condominio eseguite da un condomino in
corrispondenza della propria proprietà individuale, il
terzo estraneo al condominio che da tali aperture subisca lesione
nei propri diritti può chiederne la modificazione o leliminazione
nei confronti del singolo condomino che lapertura ha eseguito,
ma non può, neppure citando in giudizio lintero condominio,
invocare a fondamento del proprio diritto la violazione del decoro
architettonico delledificio condominiale a cui è
estraneo, in quanto il decoro architettonico rappresenta solo
un limite fissato alla facoltà, individuale e collettiva,
di apportare modificazioni alledificio condominiale per
il miglioramento, luso più comodo o il maggior rendimento
delle sue parti, di proprietà comune o di proprietà
singola e che opera nei soli confronti dei partecipanti al condominio
e non è opponibile dai terzi.
* Cass. civ.. sez. II, 13 gennaio 1983, n. 255, Lasagni c.
Cattini.
Lapertura di nuove finestre
o la trasformazione di quelle esistenti nel muro comune verso
gli spazi condominiali (nella specie, un pozzo di luce destinato
ad arieggiare e illuminare i locali interni che vi prospettano),
in corrispondenza della proprietà del singolo, costituisce
esercizio del diritto di proprietà e non di quello di servitù,
per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano le
vedute su fondo altrui (artt. 900. 907, cod. civ.), bensì
quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni
per il miglior godimento della cosa, senzaltro limite che
lobbligo di rispettare la destinazione, di non alterare
la stabilità e il decoro architettonico delledificio
e di non ledere i diritti degli altri condomini (artt. 1102, 1139
cod. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1982, n. 6929. Pochy Rianò
c. Giannandrea.
Lapertura di un arco nel
muro perimetrale di edificio condominiale, eseguita dal singolo
condomino per accedere in altra sua proprietà esclusiva,
estranea al condominio, costituisce un indebito uso di tale muro,
in quanto ne altera la destinazione e la funzione di recinzione
del fabbricato condominiale, assoggettandolo a quel passaggio
in favore di un bene non compreso in detto fabbricato, suscettibile
di tradursi nel corrispondente diritto reale a carico dellimmobile
condominiale.
* Cass. civ.. sez. II, 8 aprile 1982, n. 2175, Grimaldi c.
Castiglione.
Il proprietario di un edificio
e del pertinente cortile, che sia comproprietario, insieme con
il proprietario di un edificio latistante, del muro di recinzione
del cortile del quale occasionalmente beneficia questultimo
edificio, non abbisogna a norma dellart. 1120 cod. civ.
del consenso del partecipante alla comunione del muro per aprire
in esso un varco al fine di soddisfare il proprio particolare
interesse di accedere dal proprio stabile alla strada, ricorrendo
lapplicazione della norma dellart. 1102 cod. civ.
sulluso della cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 1982, n. 674, Lunardini c.
Collina.
Salva lopposizione, per
motivi di sicurezza o di estetica, degli altri partecipanti alla
comunione, al condominio è consentito di aprire nel muro
comune, sia esso maestro oppure no, luci sulla strada o sul cortile;
tuttavia, qualora il muro comune assolva anche la funzione di
isolare e dividere la proprietà individuale di un condominio
dalla proprietà individuale di altro condominio, ricorrono
anche gli estremi per lapplicabilità dellart.
903, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, in tal
caso, lapertura della luce resta subordinata sia alle condizioni
ed alle limitazioni previste dalle norme in materia di condominio
(con riguardo agli interessi riconosciuti a tutti i partecipanti
alla comunione e alle regole stabilite circa luso delle
cose comuni da parte dei singoli condomini) sia, alla stregua
del secondo comma del citato art. 903 cod. civ., al consenso del
condominio vicino, in considerazione dellinteresse del medesimo
alla riservatezza della sua proprietà individuale.
* Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1981, n. 3819, Gallo c. Cicatelli.
Lapertura di un vano nel
muro perimetrale di edificio condominiale, eseguita dal singolo
condomino in corrispondenza dellandrone comune per accedere
in altra sua proprietà contigua, estranea al condominio,
costituisce un indebito uso del muro medesimo, in quanto ne altera
la destinazione e la funzione di recinzione del fabbricato condominiale,
assoggettandolo a passaggio in favore di bene non compreso in
detto fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 21 aprile 1981, n. 2339, Valeriani c.
Valeriani.
Lapertura di finestre lucifere
da parte del proprietario di un piano o porzione di piano nel
muro perimetrale comune delledificio condominiale non comporta
mutamento dellessenza strutturale e funzionale del muro
stesso e deve perciò ritenersi operata legittimamente anche
senza il consenso degli altri condomini, sempreché non
sia vietata da convenzioni speciali o da norme del regolamento
di condominio, non pregiudichi il decoro, lestetica o la
stabilità delledificio e non ostacoli lesercizio
del concorrente diritto degli altri condomini.
*Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597, Capria c.Laiacona.
La realizzazione di unapertura
nel muro perimetrale delledificio condominiale, che metta
in comunicazione - senza pregiudizio per la stabilità e
il decoro architettonico delledificio - lappartamento
di proprietà esclusiva con il giardino "annesso",
attuando un collegamento tra entità principale ed entità
accessoria costituenti ununica entità condominiale,
si configura come atto di godimento rivolto ad una maggiore e
più intensa utilizzazione della cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1978, n. 4592.
Il condomino di un edificio non
può, eseguendo una costruzione in aderenza al muro perimetrale
comune, chiudere unapertura destinata a dare luce ad un
vano di proprietà di altro condomino, giacché lart.
1102 c.c. gli vieta di attrarre nella sua sfera esclusiva un elemento
comune delledificio, con correlativo impedimento per un
altro condomino di continuare a farne uso in conformità
alla sua destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1975, n. 1560.
Nella controversia concernente
la legittimità di unapertura praticata nel muro perimetrale
di un edificio condominiale da uno dei condomini, per mettere
in comunicazione il proprio appartamento con altro, di sua proprietà,
posto in un edificio attiguo, oggetto di diverso condominio, non
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti
di questultimo.
* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1974, n. 3274.
Non è consentito ad un
condomino, senza il consenso degli altri condomini, praticare
nel muro perimetrale unapertura in modo tale da mettere
in comunicazione due edifici completamente distinti fra di loro.
* Trib. civ. Piacenza, 3 luglio 1987, n. 314, Marchesi c. Burzi.
Ciascun condomino, purché
nel rispetto dei limiti di cui allart. 1102 cod. civ., può,
senza necessità di preventiva autorizzazione condominiale,
aprire una porta nel muro comune.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 18 luglio 1990, n. 2263, Mazzei
e altra c. Condominio di Via La Spezia 4-6, Genova, in Arch. loc.
e cond. 1990, 744.
A differenza dalle innovazioni
- configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza
o alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono
impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e
che debbono essere deliberate dallassemblea (art. 1120,
comma 1, c.c.) nellinteresse di tutti i partecipanti - le
modifiche alle parti comuni delledificio, contemplate dallart.
1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel
proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un
uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione
e non impediscano laltrui pari uso. Pertanto, è legittima
lapertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale
comune, che per sua ordinaria funzione è destinato allapertura
di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante
la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà
esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica
concessa dallassemblea può attribuirsi il valore
di mero riconoscimento dellinesistenza di interesse e di
concrete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione
del muro comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554, Astori c.
Condominio di Corso Rosselli n. 1 in Torino, in Arch. loc. e cond.
1997, 411.
c) Attraversamento di condutture, cavi e tubature
Il comportamento della società
di distribuzione del gas che inserisce arbitrariamente e senza
alcuna necessità la diramazione per la fornitura del gas
ad un utente condominiale anziché nella "presa"
già predisposta sulla montante di distribuzione condominiale,
in quella realizzata per lutenza di un singolo condomino,
presenta i caratteri della turbativa e molestia del godimento
cui ha diritto questultimo sulla parte dei muri perimetrali
dellimmobile attraversati dalle condutture del gas.
* Pret. civ. Molfetta, 23 luglio 1988, n. 31, Germinano c.
Italgas Sud Spa, in Arch. loc. e cond. 1989, 141.
Lesecuzione nei muri comuni
di tracce e canali per lincasso degli impianti elettrici
dei servizi di interesse comune configura lipotesi di cui
allart. 1102 c.c.
* Trib. civ. Milano, 24 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1991,
592.
Le opere di canalizzazione murata
comprendenti gli impianti elettrici, gli impianti del telefono
e quelli dellantenna televisiva non possono considerarsi
delle innovazioni.
* Trib. civ. Milano, 17 giugno 1991, in LAmm. 1991, n.
8.
Costituisce uso legittimo della
cosa comune, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102
e 1139 c.c., lutilizzazione dei muri comuni da parte del
singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico di acque
o per il passaggio del gas. nonché sfiatatoi per evitare
il ristagno di odori.
* Trib. civ. Trani. 19 gennaio 1991, n. 104, in Arch. loc.
e cond. 1991, 120.
d) Costruzione in appoggio
Lillegittima costruzione
in appoggio al muro perimetrale delledificio condominiale,
eseguita dal condomino che sia anche proprietario esclusivo del
suolo adiacente a detto muro, può dar luogo alla costituzione
per usucapione di una servitù a favore del fondo di proprietà
esclusiva ed a carico di quello di proprietà condominiale
e, comportando un uso della cosa comune in violazione dellart.
1102 cod. civ., costituisce una lesione del diritto di proprietà
degli altri condomini, la quale, salvi gli effetti dellusucapione,
è perseguibile senza limiti temporali quanto al diritto
di ottenere la rimozione dellopera illegittima, mentre il
diritto al risarcimento del danno, conseguendo ad un illecito
permanente, dato dalliniziale comportamento lesivo e dalla
successiva omessa eliminazione della situazione illegittima, soggiace
a prescrizione pro rata temporis.
* Cass. civ., sez. II, 13 agosto 1985, n. 4427, Lippi c. Picecco
e altro.
Non può essere ravvisata
una costruzione in appoggio, qualora tra i due muri vicini esista
unintercapedine di cinque centimetri, ricoperta con lamiera
per evitare le infiltrazioni di acqua piovana, salvo che sia accertata
linterdipendenza delle due strutture murarie per leventuale
"ammorsamento" dei solai di copertura ed il ridotto
spessore del nuovo muro in corrispondenza della più consistente
struttura preesistente.
* Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1977, n. 5152.
In tema di appoggio di costruzione
al muro comune, lart. 884 c.c. riguarda la comunione del
muro che risulti instaurata ovvero si presuma sussistere tra proprietari,
in quanto tali, di fondi finitimi, laddove non rientra nella sua
fattispecie quella particolare forma di comunione costituita dal
condominio degli edifici, grazie alla quale si trovi ad essere
compartecipe della proprietà del muro maestro di un fabbricato
il proprietario esclusivo di un fondo confinante. Costui, dato
che i muri maestri delledificio condominiale sono destinati
essenzialmente e soltanto al servizio delledificio stesso,
può utilizzarli, per il miglior godimento del piano, o
della porzione di piano, a lui appartenente, ma non può
avvalersene, senza il consenso degli altri condomini, per lutilità
dellaltro, distinto immobile di cui egli solo, e non anche
gli altri condomini, vanta la proprietà; ciò comporterebbe,
infatti, la costituzione di una servitù a favore di un
bene estraneo al condominio, costituzione che non può legittimamente
avvenire senza il consenso di tutti i comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1977, n. 3378.
Il diritto di comproprietà
dei condomini sulle parti comuni di un edificio deve ritenersi
leso ove uno dei condomini, in violazione delle regole sui rapporti
di vicinato abbia volto lutilità che può dare
la cosa comune a vantaggio di altra diversa e distinta sua proprietà
contigua. (Nella specie uno dei condomini aveva costruito in un
cortile di sua esclusiva proprietà un manufatto in appoggio
al muro perimetrale comune).
* Cass. civ., sez. II, 24agosto 1981, n. 4985, Romanello c.
Meloni.
La nuova costruzione, che risulti
in appoggio (o in aderenza) non al muro in cui si apre la preesistente
veduta del vicino bensì ad un muro - a questo addossato
- dello stesso proprietario della costruzione, non è soggetta
allosservanza della distanza verticale di tre metri dalla
soglia della veduta prescritta dal terzo comma dellart.
907 c.c., che trova applicazione solo nel caso di appoggio della
costruzione al muro nel quale si trova la veduta, bensì
deve rispettare da questa la distanza di tre metri in linea orizzontale
misurata a norma dellart. 905 c.c., come disposto dal primo
comma dellart. 907 c.c., ove la nuova costruzione, anche
se non raggiunga in altezza il livello della veduta, si elevi
in linea verticale oltre la distanza di tre metri dalla soglia
della veduta stessa.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1991, n. 11217, Quattrone
c. Vitrioli.
È in appoggio la costruzione
che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi strutturali
costitutivi di essa, mentre è in aderenza quella che è
posta in semplice e totale combaciamento con il muro del vicino,
rispetto al quale ha piena autonomia, strutturale e funzionale,
con la conseguenza dellindipendenza del regime giuridico
delle due proprietà contigue, si che il perimento o la
demolizione delluna possano verificarsi senza che lintegrità
dellaltra ne sia compromessa. Ciò premesso, deve
ritenersi in appoggio anche la costruzione che gravi col suo peso
sulle fondazioni della fabbrica del vicino.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1974, n. 3177.
e) Distanze legali
Lart. 884 c.c., è
una norma speciale di stretta interpretazione, che per la fattispecie
da esso disciplinata, deroga alle norme generali sulla comunione
fra cui lart. 1102 c.c., che regola luso della cosa
comune.
* Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1970, n. 538.
Nelle zone soggette alla legge
25 novembre 1962 n. 1684 (cosiddetta legge sismica) non possono
trovare applicazione le disposizioni dellart. 884 cod. civ.
che consentono al comproprietario del muro comune di immettervi
travi, nonché di attraversare il muro "con chiavi
e catene di rinforzo", trattandosi di disciplina inoperante
nelle zone sismiche per la prevalenza della relativa specifica
legislazione.
* Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1983, n. 252, Mirabile c. Cutroni.
A norma dell art. 884 c.c.
- che va applicato per intero, non per parti separate, in quanto
lultimo comma stabilisce le condizioni di illiceità,
richieste, fra laltro, per le aperture di incavi nel muro
comune previste nel primo comma - il comproprietario, senza ladempimento
di alcuna preventiva formalità, può legittimamente
praticare nel muro comune gli incavi che non riescano di danno
o di pericolo per essi.
* Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1970, n. 538.
Il comproprietario del muro comune
non può praticare incavi che oltrepassino la metà
dello spessore del muro.
* Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1970, n. 2362.
La facoltà di innalzamento
del muro comune, prevista dallart. 885 c.c., non può
essere esercitata in violazione delle distanze legali stabilite
specificamente per le vedute, dallart. 907 dello stesso
codice. Pertanto linnalzamento del muro comune che delimiti
un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto,
destinate permanentemente ed inequivocamente allesercizio
della servitù di veduta, non può essere consentito,
risolvendosi in un impedimento allesercizio del corrispondente
diritto da parte del proprietario del fondo dominante.
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1990, n. 11125, De Carlo
c. Console.
f) Facciata
La facciata e il relativo decoro
architettonico di un edificio costituiscono un modo di essere
dellimmobile e così un elemento del modo di godimento
da parte del suo possessore; di conseguenza la modifica della
facciata, comportando una interferenza nel godimento medesimo,
può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela
possessoria.
* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7069, DAlessandria
c. Michienzi. Conf., Cass. civ., sez. II, 10 luglio 1985, n. 4109,
Rossattini c. Meneghini.
La facciata di prospetto di un
edificio - abbia o meno valore architettonico o decorativo - rientra
nella categoria dei muri maestri, dei quali è cenno espresso
nel n. 1 dellart. 1117 c.c., e forma, conseguentemente,
oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzione di piani riuniti in condominio; a carico di tutti
costoro, conseguentemente, deve porsi, in proporzione, la spesa
di rifacimento dellintonaco.
* Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1977, n. 298.
Ai fini della validità
della deliberazione dellassemblea dei condomini che abbia
disposto la esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata
delledificio condominiale, è necessario che il relativo
argomento sia stato specificamente inserito nellavviso di
convocazione dellassemblea, in quanto, riguardando la materia
della amministrazione straordinaria del bene comune, non può
ritenersi compreso nella dizione "varie".
* Cass. civ., sez. II, 28 giugno 1986, n. 4316. Borsellino
c. Cond. Vitt. Agrig.
Il criterio di ripartizione delle
spese di cui allart. 1123 c.c., con riguardo allipotesi
di cui al comma secondo, può trovare applicazione in concrete
circostanze, con riguardo a qualunque parte comune delledificio
e quindi anche alla facciata, in guisa che i condomini siano obbligati
a contribuire alle spese di manutenzione e riparazione, non in
base ai valori millesimali, ma in ragione dellutilità
che la cosa comune sia obiettivamente destinata ad arrecare a
ciascuna delle proprietà esclusive, laddove la spesa potrebbe
gravare indistintamente su tutti i partecipanti alla comunione
secondo il criterio generale di cui allart. 1104 c.c. solo
se la cosa comune in relazione alla sua consistenza ed alla sua
funzione fosse destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente
i diversi piani o le singole proprietà. (Nella specie la
S.C. ha ritenuto correttamente applicato il principio surriportato
con riguardo alla ripartizione delle spese di riparazione della
pannellatura della facciata di un edificio, sul rilievo che essa
assolve ad una duplice funzione, luna di protezione verso
lesterno dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli
condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, laltra di
abbellimento della facciata del fabbricato).
* Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1992, n. 13655, Cond. Via
Petraglione c. Tardelli.
La domanda proposta da un condomino
nei confronti di altro condomino per ottenere la riduzione in
pristino della facciata delledificio condominiale, ove comporti
laccertamento del diritto del condomino convenuto di modificare
sostanzialmente la facciata delledificio in forza del proprio
titolo dacquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti
su un bene comune degli altri condomini, deve essere decisa nei
confronti di tutti, perché investe un rapporto giuridico
unico ed indivisibile, con la conseguenza che deve disporsi lintegrazione
del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi a
norma dellart. 102 c.p.c.
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11509, Comparini
c. Ponzoni.
Non costituisce innovazione gravosa
o voluttuaria, ai sensi dellart. 1121 cod. civ., il rivestimento
in travertino della facciata dello stabile condominiale fino allaltezza
di m. 2,65; a maggior ragione non costituisce innovazione gravosa
o voluttuaria il rifacimento del rivestimento in marmo già
esistente.
* Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986, Cond. di via Plateja,
28, Taranto c. Carbone Mongelli, in Arch. loc. e cond. 1986, 500.
Qualora un condominio sia formato
da parti edificali distinte, le spese per la imbiancatura delle
facciate non possono essere ripartite fra tutti i condomini in
base ai millesimi di proprietà.
* Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991, in LAmm. 1991, n.
5.
Deve considerarsi valida la delibera
assembleare che ha conferito allamministratore lincarico
di direttore dei lavori da eseguirsi sulle facciate condominiali.
* Trib. civ. Milano, 23 aprile 1990, in LAmm. 1990, n.
5.
In materia di condominio i proprietari
dei boxes, situati in corpo di fabbrica separato e retrostante,
sono tenuti a contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione
della facciata, indipendentemente dal fatto che essi debbano o
meno passare allinterno delledificio di cui essa faccia
parte.
* Trib. civ. Milano 18 novembre 1991, in Giust. civ. 1992,
I, 3181.
g) In parte proprietà comune ed in parte proprietà esclusiva
Qualora un muro sia in parte in
proprietà comune ed in parte in proprietà esclusiva,
il comproprietario non può effettuare opere sulla parte
di sua proprietà esclusiva, che pregiudichino la stabilità
della parte comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1978, n. 4688.
h) Intercapedini
A meno che non risulti diversamente
dal titolo, lintercapedine creata dal costruttore tra il
muro di contenimento del terreno che circonda i piani interrati
o seminterrati delledificio ed il muro che delimita questi
piani deve considerarsi comune ai proprietari delle unità
immobiliari dellintero edificio quando sia in concreto accertato
che è destinata a fare circolare laria e ad evitare
umidità ed infiltrazioni dacqua sia a vantaggio dei
piani interrati o seminterrati sia a vantaggio delle fondamenta
e dei pilastri, che sono parti necessarie per lesistenza
di tutto il fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1996, n. 4391, Ascanio c.
Soc. Finpas.
i) Luci
Ogni trasformazione che rende
interna una luce che prima era esterna, ne riduce, di regola,
lutilità perché impedisce di ricevere luce
ed aria direttamente dallesterno, sicché, quando
la trasformazione riguarda il muro comune nel quale il condomino
ha diritto di mantenere la luce, illecitamente eccede lambito
dei poteri di utilizzazione della cosa comune, che lart.
1102 c.c. riconosce ad ogni condomino solo nei limiti in cui non
sia alterata la destinazione della cosa o impedito agli altri
condomini di fare uso di tale cosa secondo il loro diritto.
* Cass. civ., sez. II, 6 maggio 1993, n. 5223, Calafiore c.
Pulitanò.
l) Muro di sostegno del giardino
In tema di condominio negli edifici,
la circostanza che un "muro di sostegno" di un giardino
di proprietà esclusiva sovrasti un sottostante terreno
di proprietà condominiale, adibito a passaggio, non è
di per sé sufficiente allinclusione del muro medesimo
fra le parti comuni, ai sensi dellart. 1117 cod. civ., con
le relative conseguenze in ordine allonere delle spese di
riparazione, atteso che la suddetta opera, per sua natura destinata
a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi
a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere
compresa fra le indicate cose comuni solo ove ne risulti obiettivamente
la diversa destinazione a servizio di tutti i condomini, in quanto
necessaria a consentire detto passaggio.
*Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 145, Cond. Le Terraz.
c. Alessandroni.
m) Muro divisorio
In tema di condominio negli edifici,
debbono comprendersi tra le parti delledificio necessarie
alluso comune, di cui allart. 1117 n. 1 cod. civ.
la destinazione delle quali, a norma del precedente art.
1102, non può essere alterata dal singolo condomino - le
parti definite come tali dal titolo o aventi unoggettiva
attitudine al servizio ed al godimento collettivo. Tra esse non
rientra un muro, di ridotte dimensioni, delimitante un terreno
di proprietà esclusiva di un condomino, ove risulti inidoneo
a tutelare la sicurezza del condominio quale muro di cinta, e
idoneo soltanto a delimitare la detta proprietà esclusiva
come muro divisorio.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1981, n. 577, Imperati c.
Acampora.
Nellordinamento vigente
non esiste il principio della indivisibilità funzionale
del muro divisorio: questo «si presume» comune ma,
per ciò stesso, può anche essere oggetto, per convenzione
o altro titolo, di proprietà divisa, in senso verticale
od orizzontale.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1977, n. 2590, Godina c.
Corvaglia.
La presunzione del muro divisorio
tra due edifici non viene meno per la demolizione di uno di essi.
* Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1977, n. 3915.
La comunione del muro divisorio
non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia
la proprietà assoluta della metà del muro (e del
suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come
linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate
bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario,
sia pure pro quota, dellintero muro, e del suolo ad esso
sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine
delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune);
né la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa
venire meno (in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione,
che può essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno
dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del
muro comune abbattuto arbitrariamente dallaltro comproprietario
ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive
sue caratteristiche, nonché al risarcimento del danno ed
alla restituzione della parte di suolo comune indebitamente attratta
nella sfera della signoria esclusiva dellaltro condomino,
restando esclusa lapplicabilità dellart. 938
cod. civ., in tema di accessione invertita, che è configurabile
in relazione ad una porzione di fondo di proprietà esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393, Nardi c. Mercuri.
La fatiscenza delle strutture
interne portanti di un edificio non può far sì che,
per ciò solo, i muri divisori o di "tamponatura"
sottostanti a dette strutture, per il fatto di assumere una funzione
temporanea di sostegno delle medesime, diventino comuni. Una tale
situazione, priva di carattere di definitività e di pertinenza,
e che riproduce semplicemente uno stato anormale, di usura, o
di pericolo nella statica delledificio, impone semplicemente,
a carico dei condomini, lobbligo di riparare le strutture
originariamente portanti, e divenute fatiscenti, senza incidere
in assenza di adeguati negozi o atti giuridici sulla
condizione originaria dei diritti sulle strutture stesse o su
quelle adiacenti.
* Cass. civ., 20aprile 1971, n. 1135.
I muri divisori tra le unità
immobiliari di proprietà esclusiva e quelle di proprietà
comune negli edifici in condominio non sono equiparabili né
specificamente ai muri maestri né genericamente alle parti
delledificio necessarie per luso comune ai sensi dellart.
1117, n. 1, c.c.; i muri divisori suddetti sono soggetti, in applicazione
del criterio analogico, alla disciplina prevista dallart.
880, c.c., secondo cui si presume comune il muro di separazione
tra entità fondiarie finitime. (Nella specie, il condomino
proprietario di un locale del piano cantinato destinato a ripostiglio
aveva abbattuto il muro di separazione tra landrone coperto
di proprietà condominiale e il detto locale per adibire
questultimo a garage. I giudici del merito avevano accolto
la domanda di rimessione in pristino e la Corte di cassazione,
rigettando il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima).
* Cass. civ., 11 marzo 1975, n. 903.
n) Nozione di muri maestri
In tema di parti comuni delledificio
condominiale, nella nozione di muri maestri di cui allart.
1117 c.c. rientrano i pannelli esterni di riempimento fra pilastri
in cemento armato, i quali ancorché la funzione
portante sia assolta principalmente da pilastri ed architravi
sono anchessi eretti a difesa degli agenti atmosferici
e fanno parte della struttura e della linea architettonica delledificio.
Né siffatta condominialità viene esclusa dallessere
addossato ad essi il muro di altro fabbricato costruito in aderenza,
restando ciascuno degli edifici delimitato, difeso e strutturalmente
delineato dal proprio muro, con la conseguente autonomia giuridica
della disponibilità che su ciascuno hanno i diversi nuclei
di condomini, senza alcun ingerenza dell uno sul muro dellaltro.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1982, n. 776.
Nel caso di costruzione in cemento
armato, lespressione «muro maestro» contenuta
nellart. 1117, c.c., non va riferita solamente allintelaiatura
di pilastri e di architravi che costituisce lossatura delledificio,
ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale
che riempiono allesterno i vani e compongono insieme il
primo edificio, che senza di essi sarebbe un vuoto scheletro privo
di funzionalità pratica.
* Cass. civ., 23aprile 1971, n. 1186.
o) Nozione di muri perimetrali
I muri perimetrali di un edificio
condominiale sono destinati al servizio esclusivo delledificio
stesso di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione
e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo
per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà
esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso
di tutti i condomini, per lutilità di altro immobile
di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio,
in quanto ciò implicherebbe la costituzione dì una
servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Ne
consegue che il condomino il quale voglia appoggiare al muro condominiale
una costruzione realizzata su suolo contiguo di sua proprietà
esclusiva non può farlo senza il consenso degli altri condomini,
non essendo applicabile la disciplina dellart. 884 c.c.
(costruzione in appoggio al muro comune).
* Cass. civ. 26 marzo 1994. n. 2953.
I muri perimetrali delledificio
in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno
intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione
di cui allart. 1117 cod. civ., in quanto determinano la
consistenza volumetrica delledificio unitariamente considerato
proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la
superficie coperta e delineano la sagoma architettonica delledificio
stesso. Pertanto, nellambito dei muri comuni delledificio
rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata
rispetto alle principali linee verticali dellimmobile.
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867, Cond. V. Teramo
c. Soc. Setta.
Poiché le moderne tecniche
costruttive in cemento armato hanno profondamente modificato la
funzione dei muri perimetrali che non è più quella
di assicurare la stabilità delledificio bensì
soltanto quella di delimitarlo esternamente, mentre la funzione
portante è esercitata dai pilastri e dalle architravi in
conglomerato cementizio, labbattimento da parte di un condominio
di un tratto del muro perimetrale di tamponamento per sostituirlo
con porte scorrevoli non comporta, di regola, un alterazione della
sua normale destinazione, vietata dallart. 1102, c.c., ma
costituisce uso normale lecito della cosa comune e solo in particolari
circostanze, da dimostrarsi di volta in volta può assumere
aspetti lesivi dellintegrità delledificio quando
ne comprometta la sicurezza o il decoro o altri essenziali caratteristiche.
* Cass. civ., sez. II, 25 settembre 1991, n. 10008, Colleschi
c. Tiboni.
I muri perimetrali di un edificio,
anche se relativi a chiostrine o cortili su cui affaccino solo
una parte dei condomini, sono comuni a tutti i proprietari di
unità immobiliari dello stabile, in quanto, costituendo
lossatura della costruzione, svolgono una funzione di utilità
comune, anche se, ovviamente, più intensa per coloro che
hanno appartamenti prospicenti su dette chiostrine o cortili.
Pertanto, alle assemblee condominiali che devono deliberare su
argomenti interessanti i muri perimetrali hanno diritto di partecipare
tutti i condomini dello stabile e non solo quelli che, per la
particolare posizione delle loro unità immobiliari, traggono
da detti muri un vantaggio particolare rispetto al vantaggio generale
e comune derivante dalla naturale funzione degli stessi.
* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7402, Bruno c.
Silvestri.
I muri perimetrali delledificio
in condominio i quali, anche se non hanno natura e funzioni
di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinando
la consistenza volumetrica delledificio unitariamente considerato,
proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delineano
la sagoma architettonica sono da considerare comuni a tutti
i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza
dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono
collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente
con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza
degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici.
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1978, n. 839.
I muri perimetrali degli edifici
in cemento armato (cosiddetti pannelli di rivestimento o di riempimento)
sono compresi fra i muri maestri definiti comuni dal n. 1 dellart.
1117 c.c., giacché, pur non avendo funzione portante, la
quale negli edifici anzidetti è assolta principalmente
dai pilastri e dagli architravi, costituiscono parte organica
ed essenziale dellintero immobile che, senza la delimitazione
da essi operata sarebbe uno «scheletro vuoto» privo
di qualsiasi utilità.
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2773, Magazzini c.
Alessandri.
p) Parapetti alla sommità delledificio
Rientrano nellambito dei
muri condominiali, ex art. 1117 n. 3 cod. civ., anche i parapetti
posti alla sommità delledificio, svolgendo funzione
di coronamento dellintero stabile, le cui spese di riparazione
debbono essere ripartite fra i condomini ex art. 1123 cod. civ.;
pertanto, la determinazione della maggioranza dei condomini partecipanti
allassemblea di esonerare alcuni condomini dallonere
di spesa, con pregiudizio per i proprietari gravati, costituisce
una tipica violazione dei diritti individuali sindacabili sotto
il profilo della nullità.
* Corte app. civ. Milano, 15 settembre 1989, Condominio di
via Fumagalli n. 10, Milano c. Carulli e altri, in Arch. loc.
e cond. 1990, 282.
q) Pareti esterne
Se possono presumersi oggetto
di proprietà comune anche i muri perimetrali di un edificio
in condominio, in quanto essi appaiono necessari allesistenza
ed alla statica dellimmobile, sono escluse, invece, da tale
presunzione le pareti esterne, le quali abbiano, non già
la funzione di sorreggere ledificio, ma solamente quella
di chiuderne gli ambienti, rispetto a costruzioni nelle quali
lossatura delledificio sia costituita, anziché
mediante muri, mediante altri sistemi costruttivi (intelaiature
in cemento armato o in altri materiali, colonnati, pilastri ecc.).
I muri di un edificio in condominio, che non esercitano alcuna
funzione statica, ma sono soltanto divisori di contigui fabbricati,
hanno unutilità limitata a determinate parti delledificio
e, interessando in sostanza solo i titolari delle proprietà
che delimitano, possono bensì dare eventualmente luogo
ad uno stato di comunione parziale tra i proprietari degli appartamenti
limitrofi, che vengono a trovarsi da essi divisi, ma non possono
essere considerati (salvo che il contrario non risulti dal titolo)
oggetto di proprietà comune di tutti i proprietari delle
diverse porzioni delledificio.
* Cass. civ., 8 novembre 1958, n. 3654.
r) Sopraelevazione
I muri perimetrali di un edificio
condominiale sono oggetto di proprietà comune anche nelle
parti in cui delimitano un piano ottenuto con la sopraelevazione
dello stabile, perché anche in quelle parti essi adempiono
strutturalmente a una funzione che interessa tutti i partecipanti
al condominio.
* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1978, n. 2475.
s) Spese
In tema di condominio di edifici,
nel caso in cui un muro portante appartenga in proprietà
esclusiva ad uno solo dei partecipanti al condominio, essendo
esso comunque indispensabile per lesistenza delledificio,
con la proprietà esclusiva del singolo concorre una comunione
di godimento in favore di tutti coloro i quali, nelledificio,
sono titolari della proprietà solitaria dei piani o delle
porzioni di piano, con la conseguenza che tutti i condomini
i quali ricavano una utilità dalla cosa, necessaria per
lesistenza e per la protezione dei loro immobili
sono tenuti a contribuire alle spese per la con- con-servazione
del muro in questione in proporzione alle rispettive quote, secondo
il principio generale enunciato dallart. 1123 primo comma
c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1154, Condominio
di via Conciliazione 26 Putignano c. Vinella Michelangelo.
Mentre lonere delle spese
di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause
di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai
sensi dellart. 882 c.c., a carico di tutti i comproprietari,
in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò,
in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in
cui si presenta la necessità della riparazione o della
ricostruzione, lonere delle spese provocate dal fatto di
uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità
personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi
ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento
del diritto reale, al condomino che gli è succeduto.
* Cass. civ. 30 marzo 1994, n. 3089.
Le spese per il rifacimento o
la riparazione dei muri, che delimitino i giardini di singoli
condomini con i fondi confinanti, devono ritenersi a carico proporzionale
di tutti i partecipanti, in applicazione dellart. 1123 primo
comma c.c., qualora il regolamento condominiale, di natura contrattuale,
consideri detti manufatti di proprietà comune, così
convenzionalmente assimilandoli ai muri di cinta.
* Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 8198, Esibiti c.
Cond. V. Gozzano.
In un edificio in condominio,
le scale oggetto di proprietà comune a norma dellart.
1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo
comprendono lintera relativa «cassa», di cui
costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature
che la delimitano, assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte,
anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di
proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse.
Ne consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione
delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti
anche tale ultima funzione, con indiretto vantaggio dei proprietari
specificamente interessati, la ripartizione delle spese deve avvenire
in base alla regola posta dallart. 1124, primo comma, c.c.,
salvo che (diversamente che nella specie pervenuta al giudizio
della S.C.) oggetto dei lavori siano non il vano scale nel suo
complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali
delle unità immobiliari prospicienti il vano scale (e questultimo
in tutto o parte delimitanti), poiché in tale ultimo caso
la ripartizione delle spese va effettuata mediante lapplicazione,
opportunamente coordinata, dei criteri fissati dagli artt. 1123,
secondo comma, e 1124, primo comma, c.c.
* Cass. civ.. sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968, R. Buffardi
e G. Buffardi, in Arch. loc. e cond. 1997, 623.
t) Utilizzo
Lutilizzazione, da parte
del singolo condomino, del muro perimetrale delledificio
per le sue particolari esigenze è legittima purché
non alteri la natura e la destinazione del bene, non impedisca
agli altri condomini di farne uso analogo e non arrechi danno
alle proprietà individuali dei medesimi altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1974, n. 776.
I muri perimetrali di un edificio
in condominio sono destinati allesclusivo servizio delledificio
condominiale, del quale costituiscono parte organica, e non possono,
per loro natura, essere asserviti, se non nei modi consentiti
dalla legge (atto scritto e consenso di tutti i condomini), ad
altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini,
costituente entità economica distinta rispetto alledificio
condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 20 maggio 1978, n. 2504.
Con riguardo al muro perimetrale
di un edificio condominiale, il quale è oggetto di comunione
per tutta la sua estensione, ivi comprese le parti corrispondenti
a piani e ad appartamenti di proprietà individuale, lutilizzazione
del singolo partecipante deve ritenersi preclusa non solo quando
ne alteri la destinazione od impedisca agli altri condomini un
pari uso (art. 1102 cod. civ.), ma anche quando implichi una lesione
del diritto di altro partecipante sul bene di sua proprietà
esclusiva (nella specie, trattandosi di una scala esterna che
toglieva luce ed aria ad un sottostante appartamento).
* Cass. civ., sez. II, 4maggio 1982. n. 2751, De Leo c. Mele.
Il principio secondo cui lutilizzazione
di parti comuni e anche di muri divisori delledificio condominiale
per la realizzazione di impianti al servizio esclusivo dellappartamento
del singolo condomino esige il rispetto sia dellart. 1102
cod. civ., sia delle norme del codice civile sulle distanze per
evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sugli
immobili di loro esclusiva proprietà, non è applicabile
nellipotesi di installazione degli impianti che sono indispensabili
per una effettiva abitabilità dellappartamento secondo
la evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e le moderne
concezioni in tema di igiene.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 139, Tormen c. Ciampa.
I muri perimetrali di un edificio
in condominio costituiscono oggetto di comunione pro indiviso
per tutta la loro estensione. Pertanto, il proprietario di ciascun
piano può utilizzarli anche nella parte corrispondente
ai piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva di
altri condomini, sia pure con il rispetto dei limiti posti dallart.
1102, c.c.
* Cass. civ., 8 luglio 1969, n. 2514.
Nel caso di edifici in condominio,
i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni,
nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà
esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando
finestre in balconi o in pensili, a condizione che lesercizio
della indicata facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e
1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico
delledificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la
fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori.
(Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata
dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente una sensibile
diminuzione di aria e luce in danno dellappartamento sito
al piano terra, in conseguenza della costruzione di balconi da
parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo e al se
condo piano, in relazione anche alla giacitura particolare delledificio
condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due metri
al di sotto della latistante via pubblica).
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10704, Scibetta
c. Naro e Alongi.
-è consentita al condomino
dall art. 1102 c.c. unampia utilizzazione della parte
del muro perimetrale corrispondente alla proprietà parziaria,
come lapertura di una finestra o di una porta, oppure lapplicazione
di uninsegna o targa pubblicitaria, assoggettandola al duplice
limite di non alterare la destinazione della cosa comune e di
non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto.
* Corte app. civ. Milano, 20 settembre 1989, n. 1467.
Negli edifici i cui piani appartengono
a proprietari diversi, i muri perimetrali, salvo che il contrario
risulti dal titolo, sono comuni pro indiviso per tutta la loro
estensione: né consegue che, ai sensi dellart. 1102
c.c., ciascun proprietario dei diversi piani può servirsi,
nel suo interesse, del muro comune anche nella parte rispondente
al piano di altro proprietario, purché tale utilizzo, conformemente
alla disposizione citata, non sia contrario agli interessi della
comunione e non impedisca lesercizio degli altri partecipanti.
* Corte app. civ. Firenze, 21 novembre 1990, n. 1181, in Arch.
loc. e cond. 1991, 103.
In tema di condominio di edifici
costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione
della cosa comune, ma solamente quella che alteri lentità
materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini
la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto
bene presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza
materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti
lesecuzione delle opere. Ove invece, la modificazione della
cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di
un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nellambito
dellart. 1102 c.c., che pur dettato in materia di comunione
in generale, è applicabile in materia di condominio degli
edifici per il richiamo contenuto nellart. 1139 c.c. (Nella
specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la
quale aveva affermato che lapertura di una porta da parte
di un condomino nel muro comune dellandito di ingresso delledificio
condominiale, non alterava lentità materiale del
bene né modificava la sua destinazione, ma integrava una
consentita modificazione della cosa comune a norma dellart.
1102 c.c.).
*Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1997, n. 240, Botteri ed altro
c. Messina ed altro, in Arch. loc. e cond 1997, 433.