ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA
SOMMARIO: a) Accertamento; b) Clausole contrattuali; c) Competenza; d) Dipendenti o collaboratori di una ditta; e) Durata; f) Legge sullequo canone; g) Motivi di studio; h) Mutamento delle esigenze; i) Nozione; l) Stabilità dellabitazione.
a) Accertamento
La natura transitoria delle esigenze
abitative del conduttore, che esclude la locazione dellimmobile
urbano per uso abitativo dallambito di applicabilità
della L. 27 luglio 1978, n. 392, deve essere accertata con riguardo
alla natura dellesigenza abitativa in relazione agli specifici
bisogni del conduttore al momento della conclusione del contratto
e non solo dalle dichiarazioni di una o di entrambe le parti,
né dalle circostanze che il contratto sia stato stipulato
per una durata inferiore al quinquennio o ad un canone superiore
a quello ritenuto "equo" dalla legge.
* Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5722, Sansoni c.
Moro.
La natura transitoria delle esigenze
abitative del conduttore - che comporta lesclusione della
locazione dallambito di applicabilità della L. 27
luglio 1978, n. 392 ai sensi dellart. 26 lett. A della stessa
legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni del
conduttore che limmobile locato è destinato a soddisfare
al momento della conclusione del contratto; nel senso che la suddetta
natura transitoria va riconosciuta nellipotesi in cui labitazione
del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una
sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nellimmobile
locato, mentre va esclusa nel caso in cui limmobile rappresenti
la normale e continuativa dimora del conduttore. Lindagine
diretta ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso
concreto va compiuta avendo riguardo alleffettiva destinazione
dellimmobile e con riferimento alla natura della esigenza
abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua attività
lavorativa nel luogo in cui è situato limmobile,
dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza
anagrafica), e non alle espressioni letterali del contratto fatto
sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la dichiarata
transitorietà - smentita dalla situazione di fatto - abbia
costituito il mezzo, vietato dallart. 79 L. 27 luglio 1978,
n. 392, per eludere lapplicazione della normativa sullequo
canone.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6777, Riomaggiore
snc c. De Curatis.
La natura transitoria delle esigenze
abitative del conduttore, che comporta lesclusione della
locazione dalla sfera di applicazione delle norme della L. 27
luglio 1978, n. 392, deve essere desunta non dal termine di durata
della locazione stabilito dalle parti ma dalla natura dellesigenza
abitativa che, nelle locazioni transitorie, in quanto diversa
da quella della normale e continuativa dimora, comporta una permanenza
solo precaria e saltuaria del conduttore nellimmobile, assumendo
carattere eccezionale e temporaneo (nella specie, trattavasi di
locazione di appartamento utilizzato da una coppia per incontri
saltuari che il giudice di merito aveva ritenuto non transitoria
solo a causa del termine quinquennale di durata convenzionalmente
stabilito).
* Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1992. n. 2371, Uberbacher
Hans Peter c. Bertol Eric ed altro.
La natura transitoria delle esigenze
abitative del conduttore - che comporta lesclusione della
locazione dallambito di applicabilità della legge
27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell art. 26, lett. a) della
stessa legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni
del conduttore che limmobile locato è destinato a
soddisfare al momento della conclusione del contratto, nel senso
che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nellipotesi
in cui labitazione del conduttore, in quanto eccezionale
e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o
sussidiaria nellimmobile beato, mentre va esclusa nel caso
in cui limmobile rappresenti la normale e continuativa dimora
del conduttore. Lindagine diretta ad accertare quale delle
due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta avendo riguardo
alleffettiva destinazione dellimmobile e con riferimento
alla natura dellesigenza abitativa del conduttore (desunta
ad esempio dal sistema di vita di costui, dalla sua attività
lavorativa nel luogo in cui è situato limmobile,
dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza
anagrafica, ecc.) e non alle espressioni letterali del contratto
fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la
dichiarata transitorietà - smentita dalla situazione di
fatto - abbia costituito il mezzo, vietato dallart. 79 della
L. 27 luglio 1978, n. 392, per eludere lapplicazione della
normativa sullequo canone.
* Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1990, n. 11984, Ressa c.
Denaro; conf.: Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1991, n. 10676,
Marziale c. Benaglia.
La transitorietà delle
esigenze abitative del conduttore (art. 1 e 26, L. 392 del 1978),
da accertarsi dal giudice con riferimento al momento della conclusione
del contratto senza tener conto di eventi cronologicamente successivi
i quali possono aver reso stabile un esigenza inizialmente insorta
come contingente e precaria, va riferita tra laltro a quei
rapporti nei quali laspirante conduttore, pur disponendo
di propria stabile ordinaria abitazione, voglia trasferire altrove
la dimora per soddisfare bisogni di carattere contingente. tali
da non comportare nemmeno sotto il profilo intenzionale un cambiamento
di residenza. Le ragioni più o meno oggettivamente cogenti
o soggettivamente pressanti che possono essere alla origine delle
suddette esigenze abitative non incidono sul quadro della loro
transitorietà quando, secondo un giudizio ex ante affidato
ad un criterio di normale prevedibilità, esse si palesino
allatto della stipulazione dellaccordo destinate ad
esaurirsi entro un tempo breve, segnatamente inferiore comunque
alla durata minima quadriennale previsto nel primo comma dellart.
1, L. n. 392 del 1978 (fattispecie in cui il contratto dedotto
in lite era stato stipulato dal conduttore per fronteggiare una
situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di eventi
sismici che avevano interessato la località ove egli aveva
labilitazione e ne avevano consigliato il temporaneo, prudenziale
allontanamento).
* Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1989, n. 4291, Matarazzo
c. Sellitti.
Ai fini della qualificazione della
natura transitoria del rapporto di locazione ai sensi dellart.
26 L. n. 392/1978, non deve farsi riferimento alla pura e semplice
volontà dei soggetti contraenti. bensì alla obiettiva
natura dellesigenza abitativa del conduttore, che comporti
una permanenza precaria o sussidiaria nellimmobile, diversa
dalla normale e continuativa dimora, in base alle complessive
risultanze del suo sistema di vita ed attività lavorativa.
* Trib. civ. Firenze, 21 gennaio 1991, n. 106, Milazzo c. Laurella,
in Arch. loc. e cond. 1992, 159.
In virtù del disposto dellart.
26 della L. n. 392 del 1978, la deroga alle norme sulla durata
e sulla misura del canone in relazione alle locazioni stipulate
per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria è
consentita solo quando le suddette esigenze esistano effettivamente
e siano state anche specificamente individuale nel contratto,
cosicché possa esserne apprezzata la particolarità
della causa rispetto a quella generica del tipo negoziale. Nel
caso esse non sussistano, le relative clausole di deroga sono
sostituite di diritto dalle norme imperative della legge.
* Pret. civ. Bergamo, 9 maggio 1986, Brognoli c. Ghisalberti,
in Arch. loc. e cond. 1986, 728.
Per definire "transitoria"
una locazione occorre che detto requisito sussista veramente nella
realtà indipendentemente dalla qualificazione data dalle
parti al momento della conclusione del contratto.
* Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986, Chioppa c. Gargiulo,
in Arch. loc. e cond. 1986, 724.
Integra una ipotesi di simulazione
per interposizione fittizia di persona la stipulazione di un contratto
di locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di natura
transitoria con conduttore apparente (persona interponente), nellintesa
(accordo simulatorio) che gli effetti della convenzione locatizia
si producano nei confronti di altro soggetto (persona interposta),
che sia portatore di esigenza abitativa primaria. (Nella specie
la prova della intesa simulatoria e della natura primaria delle
esigenze abitative delleffettivo conduttore è stata
desunta, oltre che da dichiarazioni testimoniali, anche da elementi
indiziari. plurimi e concordanti, non essendosi ritenuto operante
il divieto di prova per testi della simulazione del contratto,
posto dallart. 1417 cc., in considerazione del fatto che
il conduttore ha inteso far valere la "illiceità"
e nullità del contratto dissimulato di locazione con riferimento
alla clausola di "transitorietà" delluso
abitativo per violazione della norma imperativa dellart.
79 L. 392/78).
* Pret. civ. Busto Arsizio, 29 gennaio 1997, n. 21, Tripi c.
Immobiliare Amba, in A rch. Ioc. e cond. 1997, 113.
Le esigenze abitative del conduttore,
di natura transitoria, onde escludere ai sensi dellart.
26 della legge 27 luglio 1978 n. 392 lapplicabilità
della disciplina dellequo canone, non necessitano, né
in base a tale legge speciale né ai sensi degli artt. 1418
e 1419 c.c., di specifica individuazione, ma possono essere anche
soltanto enunciate.
* Cass. civ., sez. III. 2 aprile 1997, n. 2868, Vienna c. Viziale,
in Arch. loc. e cond. 1997, 635.
Qualora, dopo la stipulazione
di un contratto di locazione per uso abitativo soltanto transitorio
(art. 26 L. n. 392 del 1978), il conduttore invochi, in sede giudiziale,
la riduzione del canone per esser limmobile adibito ad uso
diverso da quello pattuito, pur sussistendo, in ipotesi, un intento
elusivo soltanto unilaterale ex latere conductoris, nel senso
che questi, intendendo adibire limmobile ad abitazione primaria
e stabile, abbia purtuttavia accettato la proposta di locazione
transitoria formulatagli dal locatore, detto intento è
e resta inevitabilmente circoscritto entro i confini di una (irrilevante)
riserva mentale, non potendosi legittimamente sostenere, (per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1988
in virtù della quale al locatore è riconosciuto
il diritto alla risoluzione del contratto entro lanno dallavvenuto
mutamento di destinazione con decorrenza dalla data della sua
effettiva conoscenza e non a prescindere da essa) che ciò
che rileva, in subiecta materia, sta esclusivamente lelemento
oggettivo della effettiva destinazione dellimmobile, senza
alcuna indagine sulla volontà effettiva delle parti quale
risultante dal contratto di locazione e senza la doverosa verifica
circa la consapevolezza o meno, da parte del locatore, delle effettive
esigenze del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7750, Cannavale
c. Hotte, in Arch. loc. e cond. 1997, 993.
Una volta escluso che le parti
abbiano, simulando un contratto di locazione volto a soddisfare
esigenze abitative transitorie (nella specie di natura turistica,
per la durata di un anno) ai sensi dellart, 1, comma 2,
L. n. 392 del 1978, dissimulato una locazione abitativa ordinaria,
la rinnovazione tacita del contratto, non comporta in se stessa,
anche se reiterata, la soggezione della locazione alla disciplina
di cui all art. 1, comma 1, della stessa legge in ordine
alla durata almeno quadriennale del rapporto, dovendo il giudice
esaminare se le parti abbiano inteso, anche se sol per facta concludentia,
rinnovare il contratto originario per soddisfare le stabili e
continuative esigenze abitative del conduttore. In ogni caso,
allorché tali esigenze attengano a motivi di lavoro o di
studio, il contratto resta sottratto alla disciplina della L.
n. 392 del 1978 quanto alla durata della locazione (art. 1, comma
2), rimanendovi invece soggetto per il regime della determinazione
legale del canone (art. 26, comma 1, lett. a).
* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1997, n. 6990, Pulliero c.
Bratoz, in Arch. loc. e cond. 1997, 1007.
Nella ricerca della comune intenzione
delle parti contraenti, il primo e principale strumento delloperazione
interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni
del contratto, e, qualora queste siano chiare e dimostrino una
loro intima ratio, il giudice non può invocarne una diversa,
venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione
alleffettiva volontà dei contraenti. (Nella fattispecie,
la Corte ha cassato, con rinvio, la pronuncia del tribunale, la
quale, di contro al contenuto fatto proprio dal testo di un contratto
di locazione e che deponeva nel senso dellavvenuta stipula
di un contratto di locazione per finalità abitative ordinarie,
aveva ritenuto di ricostruire, sulla base di una prova testimoniale,
lavvenuta stipula di una locazione per esigenze abitative
meramente transitorie).
* Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1997, n. 4480, Bacchieri
c. Cardinali.
b) Clausole contrattuali
Il contratto di locazione per
uso abitativo stipulato, con la falsa indicazione della transitorietà
delluso da parte del conduttore (art. 26 della L. n. 392
del 1978) al fine di eludere la sanzione della nullità
di clausole concernenti la durata e la misura del canone contrarie
al regime giuridico rigidamente prestabilito per esse, integra
gli estremi di una fattispecie simulatoria relativa in fraudem
legis, che cela, sotto lapparenza di una convenzione negoziale
di locazione transitoria, una locazione abitativa ordinaria pattiziamente
regolata in difformità dal regime coattivo cosiddetto dellequo
canone che le è proprio, con la conseguenza che il conduttore
che invochi, in giudizio, lapplicazione del regime legale
al rapporto così instaurato (con automatica sostituzione
delle clausole contrattuali nulle, ex art. 79 legge cit.) avrà
lonere di dimostrare lesistenza della simulazione
contrattuale, e la facoltà di avvalersi, a tal fine, della
prova per testi e per presunzioni al di là dei limiti sanciti,
per le parti, dallart. 1417, attesa la illiceità
per contrasto con norme imperative del contratto simulato.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1997, n. 6145, Longhi-tano
c. Benvenuti, in Arch. loc. e cond. 1997, 798.
Quando un contratto di locazione
abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitorio,
il conduttore, che assuma la nullità ex art. 79 della L.
27 luglio 1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto
della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve
dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile
dal locatore in base allobiettiva situazione di fatto da
questultimo conosciuta al momento del contratto, non potendo
altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di
fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di
costui di non accettare la clausola.
* Cass. civ., sez. III, 24 luglio 1995, n. 8063, Ami Budget
Cultura c. De Santis.
Quando un contratto di locazione
abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitoria,
il conduttore, che assuma la nullità ex art. 79, L. 27
luglio 1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto
della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve
dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile
dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da questultimo
conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare
contro il locatore né situazioni di fatto occultate dal
conduttore, né la riserva mentale di costui di non accettare
la clausola.
* Cass. civ.. sez. III, 5 aprile 1995, n. 4001, Ghezzi c. Capasso.
Quando un contratto di locazione
abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitorio,
il conduttore, che assuma la nullità ex art. 79 L. 27 luglio
1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto della
dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare
che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore
in base alla obiettiva situazione di fatto da questultimo
conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare
contro il locatore né situazioni di fatto occultate dal
conduttore, né la riserva mentale di costui di non accettare
la clausola.
* Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 1993, n. 12947, Sardi c.
Suc. Montefili Immobiliare.
Ai sensi dellart. 26 lett.
a) della L. 27 luglio 1978, n. 392, la deroga alle norme sulla
durata della locazione e sulla misura del canone è consentita
solo quando le esigenze abitative di natura transitoria non solo
esistono effettivamente, ma sono anche specificamente contemplate
nel contratto, che ad esse deve fare chiaro riferimento, pur senza
formule solenni sacramentali, onde possa esserne apprezzata la
particolarità della causa rispetto a quella generica del
tipo negoziale. In mancanza, le clausole di deroga sono sostituite
di diritto dalle norme imperative della legge, in modo particolare
per quanto riguarda la misura massima del canone (art. 79 della
L. 392/78). Leventuale diversa opinione del locatore a tal
riguardo potrà eventualmente costituire ragione di annullamento
del contratto, se potrà dimostrarsi la sussistenza delle
condizioni di legge (artt. 1427 segg. c.c.). e salvo il diritto
al risarcimento del danno se lerrore dovesse risultare imputabile
al conduttore (artt. 1337 e 1338 c.c.).
* Trib. civ. Firenze, 31 maggio 1980, Samorè c. Poggi
Ricci, in Arch. loc. e cond. 1981, 77.
Lesigenza transitoria rilevante
ai fini dellesclusione del contratto di locazione dalla
tutela della L. n. 392/1978 deve essere espressamente evidenziata
dalle parti al momento della stipula, mediante riferimento a fatti
concreti relativi alle esigenze abitative del conduttore, a nulla
rilevando la qualificazione del rapporto come transitoria o la
pattuizione della sua durata infraquinquennale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 ottobre 1990, n. 6947, Russo
c. Varia e Società Errevi, in Arch. loc. e cond. 1990,
739.
La clausola con la quale i contraenti
prevedono, al momento della sottoscrizione del contratto, che
nel caso di specie si verte in unipotesi di "locazione
transitoria non soggetta ad equo canone" non è di
per sé nulla. Per accentarne la validità o la nullità
occorre procedere allinterpretazione della volontà
delle parti secondo il disposto di cui agli artt. 1362 c.c. e
seguenti.
* Pret. civ. Milano, 25 ottobre 1980, Fontanesi c. Valeri,
motivaz. in Arch. loc. e cond. 1981, 127,
c) Competenza
Il giudice competente in ordine
alla controversia concernente il rilascio per " finita locazione"
di immobile adibito ad esigenze abitative di natura transitoria
- non essendo questa ricompresa in alcuna delle ipotesi di competenza
per materia poste, in materia locatizia, dagli artt. 30 e 45 della
legge 27 luglio 1978 n. 392 - va individuato secondo gli ordinari
criteri della competenza per valore previsti dal codice di rito.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1983, n. 2873, Farfarini
c. Pucci.
d) Dipendenti o collaboratori di una ditta
La qualifica della transitorietà
delluso di un immobile ai fini della esclusione dellapplicazione
della L. n. 392/1978 deve essere operata con concreto riferimento
alla situazione abitativa degli occupanti. Pertanto, nel caso
di immobile locato ad una ditta che intenda utilizzarlo a favore
di propri dipendenti o collaboratori, la transitorietà
deve essere collegata alla situazione concreta degli occupanti
e non alla teorica possibilità di una rapida alternanza
degli stessi, né è rilevante linclusione nel
contratto del termine "transitorio".
* Pret. civ. Bologna, 20 agosto 1990, Sticchi c. Galli, in
Arch. loc. e cond. 1990, 777.
e) Durata
Alle locazioni stipulate per soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria (art. 1, comma primo,
L. 27 luglio 1978, n. 392) non si applica il disposto dellart,
1, comma primo della stessa legge sulla durata minima legale del
contratto di locazione, non rilevando che il conduttore abiti
stabilmente lappartamento per motivi di lavoro o di studio
(art. 26 lett. a, L. 27 luglio 1978, n. 392).
* Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1991, n. 8785, Paglianini
c. Caviglia.
Fra le locazioni stipulate per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria alle quali,
ai sensi dellart. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta
sullequo canone), non si applica il disposto circa la durata
almeno quadriennale del contratto, rientrano quelle concernenti
un appartamento per la sola villeggiatura.
* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1982, n. 4808, Bottigliero
c. Signorelli.
Ai fini della determinazione della
durata della locazione stipulata per esigenze abitative di natura
transitoria, tali esigenze (che in caso di concreta sussistenza
costituiscono i presupposti per lesclusione dellapplicabilità
della disciplina ex artt. 58 e 65, L. n. 392/1978) devono attenere
a brevi periodi di occupazione degli immobili, contraddistinti
dal carattere della occasionalità e della particolarità
di un bisogno momentaneo, anche se motivati da esigenze di lavoro
e di studio (nella specie, il conduttore ha posto nellimmobile
locato la stabile e continua dimora della famiglia).
* Pret. civ. Verona, 2 luglio 1986, n. 1040, Mainenti c. Tessani.
in Arch. loc. e cond. 1989, 186.
La pattuizione di una durata inferiore
a quella legale è sostituita da quella legale in virtù
del fenomeno dellintegrazione del contratto.
*Pret. civ. Varazze, 8 aprile 1989, Piazza c. Garau, in Arch.
loc. e cond. 1989, 555.
La locazione stipulata per soddisfare
esigenze di natura transitoria, ancorché per motivi di
lavoro, seppure prorogata ai sensi della legislazione vincolistica
sino al 31 luglio 1978, resta estranea allapplicabilità
degli artt. 58 o 65 della L. n. 392 del 1978 e cessa alla suddetta
data, ove non sia stata rinnovata secondo i meccanismi del codice
civile.
* Pret. civ. Roma, sez. II, 15 aprile 1987, Triolo c. Ciabattoni,
in Arch. loc. e cond. 1987, 756.
La determinazione della durata
della locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria - ancorché si tratti di esigenze di
lavoro o di studio - nel regime ordinario della L. n. 392 del
1978 resta affidata allautonomia delle parti, ai sensi degli
artt. 1, comma secondo, e 26, lett. a) della legge stessa. Una
durata legale di tali contratti è parimenti esclusa nel
regime transitorio, restando linapplicabilità degli
artt. 58 e 65- che prevedono siffatta ulteriore durata con riferimento,
rispettivamente, ai contratti soggetti ovvero non soggetti a proroga
secondo la legislazione precedente - sancita dallart. 64
e dallultimo comma dellart. 65 che considerano, ai
fini suddetti, solo i contratti previsti alla lettera d) del primo
comma e al secondo comma dellart. 26, con la conseguente
esclusione degli altri contratti ivi previsti.
* Pret. civ. Roma. sez. II, 15 aprile 1987, Triolo c. Ciabattoni,
in Arch. loc. e cond. 1987, 756.
Nelle locazioni stipulate per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, che ai sensi
dellart. 1, secondo comma, della legge 392/78 sono sottratte
alla durata quadriennale, la "stabilità" dellabitazione
rileva soltanto ai fini della determinazione del canone.
* Pret. civ. Pontassieve, 20 agosto 1982, Rapaccini c. Sigg.
in Arch. loc. e cond. 1982, 764.
Costituisce esigenza abitativa
di natura transitoria ai fini dellapplicazione della legge
dellequo canone quellesigenza adeguatamente soddisfatta
soltanto con una locazione di durata inferiore al quadriennio,
nonché quella che non sia connessa con una stabile abitazione
nellimmobile per ragioni di lavoro o di studio.
* Pret. civ. Taranto, 15 maggio 1981, Cofano c. Cartini. in
Arch. loc. e cond. 1981, 242.
Lesigenza abitativa transitoria
che consente la stipulazione di un contratto di locazione con
durata inferiore al quadriennio entra a fare parte della causa
del contratto e ne costituisce quindi elemento essenziale. Incombe
al locatore, che chiede il rilascio allo scadere del termine pattuito,
allegarla e dimostrarne lesistenza. Essa deve essere oggettiva
e non può consistere in una mera aspettativa o in promessa
di rilascio da parte del conduttore, al termine pattuito.
* Pret. civ. Parma, 30 maggio 1980, Gorreri , Benincasa. in
Arch. loc. e cond. 1980, 430.
f) Legge sullequo canone
È disciplinata dalle regole
generali di cui alla L. n. 392/78, relativamente alla determinazione
del canone, lipotesi in cui il conduttore che stipuli un
contratto di locazione per soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, debba abitare stabilmente nellimmobile per
motivi di lavoro o di studio.
* Pret. civ. Bologna, 18 febbraio 1988, n. 159, Bernardini
c. Gara, in Arch. loc. e cond. 1988, 785.
In tema di locazione per esigenze
abitative di natura transitoria, la sussistenza delle ragioni
di lavoro o di studio non è di per sé idonea, ove
difetti la prova di una effettiva stabile occupazione dellalloggio,
ad integrare compiutamente la fattispecie prevista dallart.
26, lett. a), L. n. 398/78; ne deriva che la disciplina di cui
al capo I della legge citata è applicabile soltanto se
la finalizzazione del rapporto ad esigenze di studio o di lavoro
si traduca in una concreta utilizzazione del bene locato.
* Trib. civ. Pavia, sez. I, 13 gennaio 1987, n. 5, Panigati
c. Liapaki e altro, in Arch. loc. e cond. 1987, 113.
g) Motivi di studio
Non può negarsi la ricorrenza
delle condizioni di cui allart. 26 lett. a) L. 392/78 e
così ritenere la relativa locazione soggetta a detta legge
nel caso della studente universitaria che si mantenga la casa
fuori sede per la frequenza dei corsi, salvo, forse, solo lipotesi
che vi andasse appena in occasione degli esami.
* Pret. civ. Chieti, 23 ottobre 1981, Liberi c. Trapani, in Arch.
loc. e cond. 1982, 124.
Non può essere compreso
tra le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria il contratto atipico che preveda come oggetto
della locazione la sola utilizzazione, da parte di uno studente
straniero dimorante in Italia, di uno spazio riservato alla collocazione
di un letto con luso di servizi comuni.
* Pret. civ. Napoli, 26 aprile 1986, n. 1303, Cimmino c. Michalolia.
in Arch. loc. e cond. 1986, 729.
Per gli studenti universitari
"fuori corso", i quali non devono più frequentare
le lezioni ma soltanto dare gli esami arretrati, non sussistono
più le "ragioni di studio" per occupare, con
la crisi attuale degli alloggi, stabilmente un immobile nella
sede universitaria presso la quale devono recarsi saltuariamente
solo per sostenere detti esami, a meno che non dimostrino di dovere
ugualmente attendere a corsi di pratica professionale, di laboratorio
od altri. Ne consegue che con tali studenti può ben essere
stipulata un contratto di locazione transitoria.
* Pret. civ. Parma, 18 ottobre 1980, Orsini c. Trombi, in Arch.
loc. e cond. 1980, 624.
Nel caso di contratto di locazione
stipulato a favore di terzo (nella fattispecie, dai genitori di
uno studente), avuto riguardo alla previsione di cui allart.
26 lett. a) della legge 392/78, ci si deve riferire al terzo beneficiario
dellalloggio al fine di accertare la presenza dei requisiti
fissati da detta norma.
* Pret. civ. Bologna. sez. I, 3 aprile 1981, n. 681, Girola
e altro c. S.a.s. Weisshorn, in Arch. loc. e cond. 1981, 487.
h) Mutamento delle esigenze
Le esigenze abitative transitorie
di cui agli artt. 1 e 26 della L. 392/78 debbono effettivamente
sussistere nel momento della formazione genetica del contratto,
a nulla rilevando le mutate esigenze del conduttore, non valide
per esigere una unilaterale modifica del contratto.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 15 gennaio 1983, n. 409, Bacigalupo
c. Trestin, in Arch. loc. e cond. 1983, 108.
i) Nozione
Lesigenza abitativa di natura
transitoria si riferisce solo alle esigenze del conduttore e deve
essere "oggettivamente" tale nella realtà e non
perché le parti ritengono di concordare nel qualificarla
tale.
* Pret. civ. Taranto, 15 maggio 1981, Cofano c. Cartini, in
Arch. loc. e cond. 1981, 242.
Le esigenze abitative di natura
transitoria di cui allart. 26 della L. n. 392 del 1978 non
si caratterizzano alla luce del mero dato obiettivo positivo dellesaurimento
nel breve periodo, bensì secondo il dato negativo della
loro intrinseca non meritevolezza di tutela per lobiettiva
diversità dallesigenza abitativa primaria (ovvero
giustificata da ragioni di lavoro o di studio), attesone il carattere
meramente sussidiario o voluttuario (quale quella inerente a vicende
di soggiorno turistico, di incontri saltuari con conoscenti ed
amici, di utilizzazioni occasionali per i più disparati
scopi). Tali esigenze sussidiarie ben possono, pertanto, protrarsi
anche considerevolmente nel tempo, ed essere soddisfacentemente
appagate mediante la protratta disponibilità di un alloggio,
con la conseguenza che non può legittimamente ritenersi
incompatibile con la qualificazione di una locazione in termini
di transitorietà listituto della rinnovazione tacita
del contratto ai sensi dellart. 1597 c.c., almeno nelle
circostanze in cui non risulti, tra le parti, una volontà
novativa rispetto alla originaria convenzione negoziale, con relativa
modificazione della fattispecie legale tipica da locazione transitoria
non primaria a locazione abitativa primaria.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1997, n. 6145, Longhitano
c. Benvenuti, in Arch. loc. e cond. 1997, 799.
l) Stabilità dellabitazione
Nelle locazioni stipulate per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, che ai sensi
dellart, 1, secondo comma, della L. n. 392/1978 sono sottratte
alla durata quadriennale, la "stabilità" dellabitazione
rileva solo ai fini della determinazione del canone.
*Pret. civ. Firenze, 2 dicembre 1985, Gabbrielli c. Demoustier,
in Arch. loc. e cond. 1986, 134.
Ove sia stata pattuita una locazione
per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria non per
motivi di studio o di lavoro, ed invece dellimmobile venga
fatta dal conduttore una utilizzazione abitativa stabile determinata
da uno di detti motivi, il canone è disciplinato dagli
artt. 12 - 221. 392/78.
* Pret. civ. Firenze, 4 ottobre 1985, De Cusatis e altro c.
Riomaggiore s.n.c, in Arch. loc. e cond. 1985, 765.