DEPOSITO CAUZIONALE
La controversia relativa alla
restituzione del deposito cauzionale è diversa da quella
per la quale è previsto il rito speciale e va devoluta
al giudice competente ratione valoris secondo i principi generali.
* Pret. civ. Molfetta, 3 aprile 1987, n. 44, La Forgia c. Sciancalepore.
in Arch. loc. e cond. 1987, 561.
Il terzo acquirente dellimmobile
locato subentra, ai sensi dellart. 1602 c.c., nei diritti
e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e così
anche nellobbligazione accessoria di restituzione del deposito
cauzionale versato dal conduttore, a nulla rilevando la mancata
consegna del relativo importo da parte delloriginario locatore.
* Pret civ. Milano, 18 luglio l989, Collini c. La Via e Fiscella,
in Arch. loc. e cond. 1991, 188.
Esauritosi il rapporto di locazione
e avendo il conduttore provveduto al pagamento dei canoni dovuti
e alla consegna dellimmobile, il locatore non può
trattenere il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia
delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, eccependo
la mancata restituzione di mobili lasciati dal locatore nellimmobile
e concessi al conduttore in comodato mediante un diverso ed autonomo
rapporto giuridico.
* Pret. civ. Milano, 18 luglio 1989, Collini c. La Via e Fiscella,
in Arch. loc. e cond. 1991, 188.
In tema di locazione, lobbligazione
del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal
conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine
della locazione non appena avvenuto il rilascio dellimmobile
locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma
anche dopo il rilascio dellimmobile da parte del conduttore,
senza proporre domanda giudiziale per lattribuzione, in
tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni
subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un
credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere
decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno
essere fatti valere in sede di opposizione allingiunzione,
sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza
del giudice che ha emesso il decreto.
* Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1989, n. 4725, Pascalino
c. Argenti.
La omma versata a titolo di deposito
cauzionale - conservando la funzione di garanzia in ordine alladempimento,
da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni sorgenti dal
contratto, sino al momento
della risoluzione del rapporto - diventa esigibile solo da questo
momento.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 febbraio 1990, n. 1018, Golia
c. Vicini, in Arch. loc. e cond. 1991, 339.
In tema di locazioni di immobili
urbani, il patto contrattuale che preveda il versamento del deposito
cauzionale su libretto di risparmio intestato al conduttore con
capitalizzazione degli interessi è affetto da nullità
rilevabile anche dufficio dal giudice, ex art. 79, L. n.
392/1978, nei limiti in cui da esso consegua un trattamento deteriore
per il conduttore rispetto a quello stabilito dall art. 11 della
stessa legge, per il quale il deposito cauzionale "è
produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti
al conduttore alla fine di ogni anno".
* Pret. civ. Milano, 20 aprile 1990, Bollati c. Gasparini,
in Arch. Ioc. e cond. 1990, 579.
È nulla la clausola di
un contratto di locazione avente ad oggetto limposizione
al conduttore di un secondo deposito cauzionale.
* Trib. civ. Roma, sez. III, 11 giugno 1990, Carnevali e altri
c. S.p.A. Immob. Salce, in Arch. loc. e cond 1990, 749.
In tema di locazioni di immobili
urbani, lart. 11 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - il quale,
disponendo che il deposito cauzionale non può essere superiore
a tre mensilità del canone produttive di interessi legali
da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno, ha abrogato
per incompatibilità, ai sensi del successivo art. 84, lart.
4 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, statuente che il deposito
cauzionale non poteva essere superiore a due mensilità
del canone e doveva essere depositato su conto bancario vincolato
- pur applicandosi come jus superveniens, a decorrere dallentrata
in vigore della citata legge n. 392 del 1978, non solo ai rapporti
di nuova costituzione ma anche a quelli in corso, in regime transitorio,
non può trovare applicazione con riferimento a quei contratti
per i quali, sempre alla data di entrata in vigore della legge
sia in corso un giudizio, poiché a questi rapporti continuano
ad applicarsi le leggi precedenti (nella specie il citato art.
4 della legge n. 841 del 1973), ai sensi dellart. 82 della
legge n. 392 del 1978, il quale si riferisce sia alla disciplina
sostanziale che a quella processuale in materia di locazioni urbane.
* Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1990, n. 7580, Fondi c. Rancati.
Possono essere considerate nulle,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 11, L. n. 392/1978,
soltanto le clausole tendenti a costituire forme di garanzia assimilabili
(quanto al contenuto ed alloggetto) al deposito di cui al
citato art. 11, limitatamente alla parte eccedente la misura ivi
fissata; ne deriva che deve affermarsi la piena validità
della clausola che preveda lobbligo del conduttore di fornire
garanzia fidejussoria, atteso che, così formulata, lobbligazione
non comporta necessariamente, per il conduttore stesso, quella
privazione di mezzi finanziari, che il citato art. 11, intende
sanzionare.
* Trib. civ. Verona. sez. III, 22 agosto 1990, n. 1401, Impresa
Coltri Prefabbricati c. Ditta Metalveneta, in Arch. loc. e cond.
1990, 742.
La somma versata dal conduttore
al locatore a garanzia del pagamento del canone, della restitutio
in integrum e per la copertura degli aumenti previsti e prevedibili
del canone per effetto degli scatti ISTAT, sintende versata
a titolo di deposito cauzionale (e non a fondo perduto) e leventuale
vertenza relativa allattribuzione di detta somma è
assoggettata alla disciplina ordinaria della competenza per valore.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 29 dicembre 1990, n. 13562, Marseglia
c. Marino. in Arch. loc. e cond. 1991, 605.
Il mancato versamento del deposito
cauzionale è motivo di risoluzione del contratto locatizio.
*Trib. civ. Brescia, sez. III, 17 febbraio 1992, Mori c. Bianchi,
in Arch. loc. e cond. 1992, 362.
Sono valide le clausole di pagamento
anticipato del canone annuo di locazione degli immobili urbani
per uso non abitativo, soggetti al regime della legge sullequo
canone, non essendo applicabile il divieto dellart. 11 di
tale legge, che si riferisce esclusivamente al deposito cauzionale,
né la disposizione dellart. 2 ter. della L. 12 agosto
1974, n. 351 (che commina la nullità delle clausole di
pagamento anticipato del canone per periodi superiori a tre mesi)
che è stata implicitamente abrogata non essendo compatibile
con la libertà di determinazione del canone locativo degli
immobili per uso non abitativo consentita alle parti dalla legge
sullequo canone.
* Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6247, Carbone c.
De Grecis Ville Arredamenti Srl.
In materia di locazione di immobili
urbani il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del
deposito cauzionale si prescrive nel termine ordinario decennale,
atteso che la funzione di mera garanzia del suddetto deposito
ne esclude lassimilabilità al canone o, comunque,
ad un corrispettivo della locazione, e che la prescrizione breve
quinquennale riguarda esclusivamente lazione del locatore
volta al pagamento del canone.
* Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1992, n. 6941, Di Geronimo
c. Falconi.
A norma dell art. 11, della
L. 27 luglio 1978, n. 392, gli interessi legali sul deposito cauzionale
devono essere corrisposti dal locatore alla fine di ogni anno
senza che occorra una richiesta del conduttore, e, se non si è
cosi provveduto, vanno restituiti unitamente al deposito una volta
che il vincolo contrattuale sia stato risolto ed il conduttore
abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1993, n. 8405, New Shoes
Srl c. Calò P e G.
Lobbligo del locatore di
un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi
legali sul deposito cauzionale versato da questultimo -
obbligo stabilito non soltanto dallart. 11, L. n. 392 del
1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata
in vigore), ma anche dallart. 4, L. n. 841 del 1973 - ha
natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine
generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo
che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa
tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione; con
la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al
conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta.
* Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1995, n. 979, Mazza c. Braghieri.
Similmente agli interessi sui
salari e sulle altre prestazioni dei lavoratori, per i quali la
prescrizione non può che decorrere dalla cessazione del
rapporto di lavoro, per gli interessi sulla cauzione versata allatto
della stipula del contratto di locazione la prescrizione non potrà
mai decorrere durante il rapporto di locazione ma soltanto dalla
cessazione del medesimo.
* Pret. civ. Parma, 4 gennaio 1996, n. 2. Larini c. Levati,
in Arch. loc. e cond. 1996, 256.
Lobbligo del locatore di
restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione,
ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle
proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo
la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire
preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore.
(Nella specie il locatore aveva dedotto che la conduttrice, essendo
receduta senza preavviso, gli aveva cagionato un danno di importo
corrispondente al cumulo dei canoni scaduti durante tutto il periodo
per il quale limmobile era rimasto sfitto).
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1997, n. 538, Cascella c.
Soc. Meridional Fusbet e C.
Il locatore, ancorché abbia
ottenuto un titolo esecutivo per lintera somma dovuta dal
conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare
anche in parte il suo credito con il deposito cauzionale ed eccepire
lestinzione del credito di restituzione del deposito del
conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito
pregiudicando in tal modo le eventuali successive pretese del
terzo creditore pignorante ex art. 543 c.p.c..
* Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7360, Contarino c.
Benediktinerkloster, in Arch. Ioc. e cond. 1997, 995.