CANNE FUMARIE
SOMMARIO: a) Concessione edilizia; b) Installazione; c) Proprietà; d) Spese; e) Sostituzione; f)Uso.
a) Concessione edilizia
I lavori di innalzamento e copertura
di una canna fumaria, in quanto completano "funzionalmente"
unopera preesistente, richiedono la concessione edilizia.
* Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1988, n. 10396 (ud. 9 febbraio
1988), Amatori.
Lautorizzazione edilizia
per la realizzazione di una canna fumaria in un muro perimetrale
di un edificio può essere rilasciata al singolo condomino
proprietario dellunità immobiliare che la canna fumaria
è destinata a servire.
* Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 1997, n. 699, Comune di Milano
c. Ardizzon, in Arch. loc. e cond. 1997, 1058.
b) Installazione
Il condomino che inserisce la
propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone
una porzione, con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio
appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare
della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione
e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se,
trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte
del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del
lastrico, possa, in concreto, escludersi, che la predetta utilizzazione,
menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le
possibilità di uso degli altri comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2774, Cenci E. c. Cenci
G.
Negli edifici in condominio, qualora
distinte canne adibite a sfiatatoi, destinate a servire singolarmente
diversi locali o appartamenti, siano incorporate nel muro comune
e preesistano al condominio, il servizio può essere qualificato
comune quanto meno nel suo complesso.
* Cass. civ., 16 luglio 1964, n. 1931.
è illegittima linstallazione
di unautonoma canna fumaria nel tratto di facciata compreso
tra i balconi e le finestre di cinque piani di un edificio condominiale
in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro
comune né la stabilità delledificio, viola
le
norme sulle distanze legali, riduce la visuale laterale che si
gode dalle finestre ed altera in modo sensibile il decoro architettonico
della facciata.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII. 26 marzo 1992, Soc. Milmar
c. Alescio; Condominio Chiocciola e Agnello e altri, motivaz.
e nota in Arch. loc. e cond. 1992, 354.
Linstallazione da parte
di un condomino di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con
incastro nel muro perimetrale di un edificio, è attività
lecita rientrante nelluso della cosa comune, previsto dallart.
1102 c.c. e, come tale, non richiede né interpello né
consenso degli altri condomini.
* Trib. civ. Napoli, sez. IV, 17marzo 1990, n. 3422, in Arch.
loc. e cond. 1991, 145.
È illegittima linstallazione
in appoggio alla facciata di un edificio condominiale di un condotto
in lamiera ad uso camino per lestrazione di fumi ed odori
da un vano retrostante un negozio, qualora turbi lesercizio
del possesso di una terrazza a livello esclusivamente posseduta
da un singolo condomino limitandone il prospetto e la veduta.
* Pret. civ. Pordenone, 7 dicembre 1990, n. 508, inedita.
Le norme sulle distanze legali,
le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra
proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei
rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio
condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con lapplicazione
delle norme particolari relative alluso delle cose comuni
(art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui lapplicazione
di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une
e delle altre sia possibile una complementare; nel caso di contrasto,
prevalgono le norme relative alluso delle cose comuni, con
la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative
alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti
tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto
di subordinazione rispetto alle prime. (Nella specie, si trattava
della installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità
della finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale
termica condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 23gennaio 1995, n. 724, Albini c. Cond.
"Il Pino" di Como, in Arch. loc. e cond. 1995, 320.
Il singolo condomino non ha diritto
alla tutela possessoria nei confronti del condominio con riferimento
ai comportamenti di fatto posti in essere in attuazione di decisioni
prese da alcuno dei suoi organi. (Nella fattispecie, un condomino
aveva proposto lazione di manutenzione contro lattuazione
della delibera assembleare riguardante linstallazione delle
canne fumarie).
* Trib. civ. Parma, ord. 3 gennaio 1997, Bottini c. Condominio
"I Tigli" in Salsomaggiore, in Arch. loc. e cond. 1997,97.
c) Proprietà
La canna fumaria è soggetta
alla presunzione di comunione di cui allart. 1117 c.c. e
deve, quindi, ove il contrario non risulti dal titolo, ritenersi
comune e la circostanza che la canna inizi da un determinato appartamento
è irrilevante e non può giustificare la pretesa
del proprietario dellappartamento stesso di un acquisto
per accessione.
* Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.
Una canna fumaria, anche se ricavata
nel vuoto di un muro perimetrale in condominio, non è necessariamente
di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo
dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente lappartamento
cui afferisce.
* Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033.
La canna fumaria destinata a servire
un determinato appartamento è da ritenersi di proprietà
esclusiva del titolare dellappartamento medesimo anche se
non sia formata da tubi in cotto o cemento o altro materiale idoneo,
ma risulti, invece, ricavata nel vuoto di un muro perimetrale
per tutta laltezza delledificio.
* Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033.
Il condomino, titolare della servitù
di tenere canne fumarie e di ventilazione sulla proprietà
comune, non ha anche il diritto di passaggio attraverso le parti
di proprietà esclusiva altrui per procedere alla installazione
ed alla manutenzione delle canne.
* Cass. civ., 2 agosto 1977, n. 3385.
Con riguardo ad edificio in condominio,
una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune,
non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo
appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire
esclusivamente lappartamento cui afferisce, costituendo
detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di
comunione.
* Cass. civ., sez. II, 29agosto 1991, n. 9231, Battista ed
altro c. Signorelli ed altro.
d) Spese
Lobbligazione di ricostruire
una canna fumaria, la cui originaria consistenza sia stata mutata
nel tratto che attraversa un singolo appartamento, è a
carico del proprietario di questo come obbligazione reale e non
già a carico comune dei condomini.
* Corte app. civ. Napoli, 14 gennaio 1950.
Le spese per la riparazione di
una canna fumaria che serve un appartamento non possono essere
messe a carico della collettività.
* Trib. civ. Milano, 18 gennaio 1990, in LAmministratore
1990, n. 3.
e) Sostituzione
è consentito sostituire
una vecchia canna fumaria in metallo, comune a due edifici in
condominio, distinti e contigui, alla quale erano collegate le
caldaie delle lavanderie dei due stabili, con una nuova canna
in eternit collegata allimpianto di riscaldamento di uno
soltanto dei suddetti fabbricati, alla condizione, però,
che sia possibile allaltro condominio di servirsi della
nuova canna collegandovi il proprio impianto.
*Cass. civ., 21 maggio 1976, n. 1836.
f) Uso
La riduzione della sezione di
una canna fumaria ad opera di uno dei condomini (nella specie
mediante immissione di un tubo in eternit) non è consentita
qualora di fatto alteri la destinazione della cosa comune ed impedisca
agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
* Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.
Nel caso in cui cessi luso
di un impianto di riscaldamento condominiale non viene meno per
questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari
sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile
ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di
mettere o non mettere in attività un impianto, sia perché
la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile
di svariate utilizzazioni.
* Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 1995, n. 1719, Massafra
c. Longhini.