AUTORIMESSE E POSTI AUTO CONDOMINIALI
SOMMARIO: a) Atti osceni; b) Autorimessa sotterraneo; c) Box; d) Cancelli; e) Controversie; f) Destinazione di un locale comune a garage; g) Difficoltà di manovra; h) Diritto di parcheggio nellautorimessa comune; i) Furto; l) In area comune alberata; m) Opere di prevenzione anti incendio; n) Parcheggio a pagamento; o) Sosta su spazio destinato a libero accesso del pubblico; p) Strisce di vernice; q) Superficie convenzionale; r) Tetto a copertura delle autorimesse; s) Trasformazione dellarea di parcheggio; t) Uso del cortile; u) Uso del parcheggio; v) Vincolo di destinazione.
a) Atti osceni
Gli atti osceni messi in atto
in una autorimessa condominiale si intendono commessi in luogo
aperto al pubblico anche se laccesso è consentito
ad una determinata categoria di terze persone.
* Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1989.
b) Autorimessa sotterranea
In tema di condominio di edifici,
costituisce innovazione vietata ai sensi del secondo comma dellart.
1120 cod. civ. (e, pertanto, deve essere approvata dalla unanimità
dei condomini), la costruzione di autorimesse nel sottosuolo del
cortile comune, in quanto comporta il mutamento di destinazione
del sottosuolo da sostegno delle aree transitabili e delle aree
verdi a spazio utilizzato per il ricovero di automezzi (con conseguente
modifica di destinazione anche dellarea scoperta soprastante
a copertura di locali sotterranei) e determina una situazione
di permanente esclusione di ogni altro condomino dalluso
e dal godimento di ciascuna autorimessa sotterranea, assegnata
ai singoli condomini, ancorché rimasta di proprietà
comune.
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1988, n. 6817, Cond. Collignon
c. Cavallini.
La costruzione di "autorimesse
interrate" fatta utilizzando unarea comune destinata
a giardino con conseguente trasformazione della stessa in una
somma di singole proprietà, corrispondenti ai "boxes"
erigendi, traducendosi in un mutamento di destinazione della cosa
comune in pregiudizio dei diritti dei singoli condomini, non può
essere validamente deliberata dallassemblea del condominio
con le maggioranze previste per le innovazioni utili (artt. 1120,
comma 1 e 1136, comma 5, cod. civ.), ma postula il consenso di
tutti i condomini.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 6 giugno 1985, n. 5410, Medeghini
e altro c. Cond. via Orbetello 3, Milano, motivaz. e nota in Arch.
loc. e cond. 1986. 112.
c) Box
Il condomino che abbia acquistato
in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio
di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad
autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dellart.
841 c.c. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto
"box", sempre che non gliene facciano divieto latto
di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale
e non derivi un danno alle parti comuni delledificio ovvero
una limitazione al godimento delle parti comuni dellautorimessa.
* Cass. civ., 25 maggio 1991, n. 5933.
Lassegnazione in uso esclusivo
di porzione di area condominiale destinata a parcheggio, con delimitazione
sul pavimento dellarea dei singoli posti macchina. esclude
la facoltà di ciascun condomino di migliorare il godimento
della cosa mediante lerezione di box chiuso sulla porzione
di area assegnata.
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 8 luglio 1977, Presti ed altri
c. Mellino, motivaz. e nota in Arch. civ. 1977, 1135.
Il condominio deve provvedere
alle riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti dallinfiltrazione
di acqua piovana o di irrigazione nei boxes, la cui copertura
è rappresentata dal fondo del giardino, di cui il condominio
è detentore e custode.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1989, Aceti e altri
c. Condominio di Via Mecenate 103, Milano, motivaz. e nota in
Arch. loc. e cond. 1989, 536.
Posta la natura comune del cortile
sovrastante i box e posto il conseguente godimento del medesimo
da parte di tutti i condomini, ne consegue la necessità
di ripartizione delle relative spese di manutenzione tra tutti
i condomini, sia pure con ladozione di criteri correttivi
in riferimento allulteriore godimento della cosa comune
da parte dei boxisti, non potendo i condomini non proprietari
di box pretendere di essere esclusi da tale ripartizione.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 5aprile 1993, Caruso c. Cond.
di Via Ornato di Milano, in Arch. loc. e cond. 1995, n. 2.
La realizzazione, in difetto di
concessione edilizia, di box per auto (nella specie, costruiti
dopo la demolizione di locali destinati a magazzini), siti in
cortile separato dalledificio principale, configura il reato
di cui allart. 17, lett. b), L. 28 gennaio 1977, n. 10,
applicabile pur dopo lentrata in vigore del D.L. 20 novembre
1981, n. 663, in quanto lart. 7, lett. a) di questo si riferisce
solo alle pertinenze di modesta entità, strutturalmente
collegate alla preesistente costruzione principale.
* Pret. pen. Foggia, 1 dicembre 1981, Di Lascia ed altri, motivaz.
e nota in Riv. pen. 1982, 515.
Nel caso in cui un box per auto
sia locato, ancorché con separato contratto, al conduttore
di un appartamento destinato ad abitazione, sito nello stesso
stabile, da parte del proprietario di entrambi i detti immobili,
si che questi risultino destinati ad un uso unitario per un più
completo godimento dellabitazione concessa in locazione,
il rapporto locativo del box, il cui uso si attua in funzione
di pertinenza dellabitazione, va assoggettato allo stesso
regime giuridico relativo alla locazione di tale secondo immobile.
* Cass. civ., sez. III, 4settembre 1990, n. 9115, Soc. Alleanza
A c. Fava.
Un box auto (o la porzione di
autorimessa o lo spazio di parcheggio), gravato da un vincolo
pertinenziale e pubblicistico di destinazione, non può
essere alienato con separato atto - rispetto allappartamento
cui è collegato - in quanto il predetto vincolo a finalità
pubblicistica si concreta sia nella oggettiva inalterabile destinazione
a parcheggio, che - in primis - nella concreta modalità
duso consistente nella reale utilizzazione come parcheggio
da parte di persona materialmente qualificata a quelluso
dalla condizione di proprietario dello stesso o di altro appartamento
sito nel medesimo edificio condominiale di ubicazione del boxauto
(o posto auto) gravato dal suddetto vincolo.
* Trib. civ. Roma, sez. II, 11 novembre 1994, Ceci ed altri
c. Carpineti, in Arch. loc. e cond. 1995, 137.
La costruzione di muri lungo i
due lati del posto auto sito nel cortile condominiale, in guisa
di trasformarlo in un box, configura una iniziativa compatibile
con i principi e con i limiti di uso delle cose comuni, nella
misura in cui non comporti alcuna alterazione dal punto di vista
architettonico ed estetico, né alcuna alterazione ai diritti
degli altri condomini.
* Trib. civ. Milano, 2 maggio 1991, inedita.
d) Cancelli
Non costituisce innovazione, ma
semplice modificazione della cosa comune, la sostituzione dei
cancelli di ingresso e uscita dei box, con sistema di apertura
manuale, con altri a movimento automatizzato. Pertanto la relativa
spesa può essere validamente deliberata dallassemblea
dei condomini con le maggioranze previste dallart. 1136,
secondo e terzo comma, cod. civ.
* Trib. civ. Monza 14 dicembre 1984, Garimoldi e altri c. Cond.
Sesto Est. 1. Motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1985, 79.
e) Controversie
Il soggetto che quale proprietario
di un appartamento di un edificio in condominio agisca in giudizio
nei confronti di un terzo, perché gli sia inibita la sosta
ed il parcheggio di veicoli effettuata sullarea di proprietà
condominiale in violazione delle disposizioni del regolamento
del condominio, non esercita unazione possessoria di manutenzione
(rientrante nellesclusiva competenza per materia del pretore)
bensì unazione petitoria, agendo in forza ed a tutela
dei poteri e delle facoltà inerenti alla comproprietà
del suddetto bene, con la conseguenza che per la individuazione
del giudice per essa competente trovano applicazioni gli ordinari
criteri della competenza per valore.
* Cass. civ.. sez. II, 25 maggio 1992, n. 6225.
La controversia promossa dal proprietario
di appartamento in fabbricato condominiale, nei confronti del
costruttore-venditore, per sentire riconoscere la destinazione
a parcheggio di veicoli di spazi realizzati nel fabbricato stesso,
in conformità del disposto dellart. 41 sexies della
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dallart.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765), non investe direttamente
atti amministrativi, quali quelli in base a cui è stato
costruito e destinato ledificio, ma riguarda esclusivamente
posizioni di diritto soggettivo nellambito di rapporti privatistici,
e, pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
* Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6602, Meda c.
Oddo.
Lazione diretta ad ottenere
laccertamento della destinazione dellautorimessa a
servizio dello stabile condominiale introduce una controversia
che concerne lestensione del diritto dei singoli condomini
in dipendenza dei rispettivi acquisti e, pertanto, esula dalla
sfera di rappresentanza attribuita dallart. 1131 cod. civ.
allamministratore del condominio, il quale quindi è
sfornito di legittimatio ad processum.
* Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 1988, n. 2129, Cond. V.
Imprunet. c. Soc. Pian. 2 Torri.
Il singolo condomino da solo ovvero
un gruppo di condomini senza necessità di chiamare in giudizio
gli altri condomini o lamministratore del condominio possono
proporre lazione giudiziaria contro il costruttore-venditore
per rivendicare il diritto reale duso sullarea delledificio
destinata a parcheggio con atto dobbligo nei confronti dellamministrazione
comunale, non ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario.
* Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1994, n. 3717, Torrevecchia
1972 c. Quinto.
La domanda di un condomino di
sistemazione in via definitiva dei postimacchina del garage condominiale
non rientra fra le cause relative alla misura o comunque alle
modalità d uso dei servizi o dei beni del condominio.
* Pret. civ. Taranto, 22 ottobre 1985, o. 523, Ferramosca c.
Cond. di via Lazio, n. 111, Taranto, motivaz. e nota in Arch.
loc. e cond. 1986, 152.
Il fatto di chi parcheggia la
propria vettura in uno spazio privato adeguatamente segnalato
come interdetto alla sosta, può senza dubbio qualificarsi
come una molestia al pacifico godimento della strada privata da
parte dellente proprietario e possessore. Ne consegue che
la rimozione dellauto parcheggiata contro le disposizioni
date e rese adeguatamente conoscibili integra il lecito esercizio
dellautotutela possessoria, che trova il suo fondamento
normativo nellart. 2044 c.c. che esclude lantigiuridicità
della reazione ad unazione obiettivamente ingiusta.
* Giud. conc. Bologna 9 ottobre 1991, in Arch. giur. circ.
e sin. 1992, 54.
f) Destinazione di un locale comune a garage
Lassemblea di un condominio
edilizio può validamente deliberare con la maggioranza
di cui allart. 1136, secondo comma, cc. la specifica destinazione
di un locale di proprietà comune a garage in relazione
alle caratteristiche obbiettive del locale medesimo (nella specie:
locale situato al piano terra delledificio con accesso alla
via pubblica mediante una rampa carrabile) non importando una
sostanziale modifica della cosa comune bensì trattandosi
di un atto di amministrazione diretto ad assicurare a tutti i
condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione della
cosa comune, senza che ne derivi una violazione del principio
del godimento paritario per limpossibilità di assicurare
a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso della
cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della
cosa da parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta
affidato alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1992, n. 2084. Rotondano
c. Cond. via Onofrio RM.
g) Difficoltà di manovra
È illegittima la costruzione
di un ripostiglio nel corridoio condominiale, sia pur deliberata
a maggioranza dallassemblea condominiale, che diminuisca
in modo apprezzabile il godimento della proprietà esclusiva
anche di uno solo dei condomini. (Nel caso di specie originariamente
loperazione di fuoriuscita dellautovettura dallautorimessa
del condomino dissenziente era facilmente eseguibile con manovra
in due tempi, mentre dopo la costruzione del ripostiglio, di fronte
allautorimessa, tale manovra poteva compiersi soltanto in
quattro tempi).
* Pret. civ. Monza, 5 luglio 1982, n. 666, Pellegrini c. Cond.
Esedra 1, motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1983, 555.
La deliberazione dellassemblea
condominiale, con la quale venga autorizzato luso di un
bene comune in modo incompatibile con lutilizzazione ed
il godimento di parti delledificio di proprietà di
un singolo condomino, è illegittima indipendentemente dalla
circostanza che, per ragioni contingenti e transitorie, il bene
di proprietà individuale ed esclusiva non sia attualmente
utilizzato secondo la sua naturale destinazione. (In base al suddetto
principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice di merito che aveva dichiarato la illegittimità
di una delibera con la quale era stata decisa lutilizzazione
come parcheggio di unarea condominiale sotto il profilo
che detto uso avrebbe ostacolato laccesso ad alcuni locali
di proprietà individuale destinati ad essere utilizzati
come autorimesse, a nulla rilevando che detto uso non fosse attuale
per la necessità di realizzare alcuni lavori di rifinitura
e di adattamento dellimmobile).
* Cass. civ., sez. II, 5 settembre 1989, n. 3858, Cond. di
Via Ronciglione, 20, Roma c. Soc. Gefta.
h) Diritto di parcheggio nellautorimessa comune
Nel condominio degli edifici la
disciplina delle parti comuni, o presuntivamente dichiarate tali
dallart. 1117 cod. civ., è informata ai principi
dellindivisibilità e della loro inseparabilità,
in ragione della loro destinazione al relativo servizio, da quelle
di pertinenza esclusiva dei condomini, sicché, non potendo
il singolo condomino, senza il consenso degli altri condomini,
unilateralmente disporre delle parti comuni in modo autonomo ed
indipendente da quelle di sua proprietà esclusiva, il cedente
di una porzione di piano di sua esclusiva proprietà non
può riservare a sé il diritto di comproprietà
e quindi luso di parti comuni destinate al complesso condominiale
(nella specie, diritto al parcheggio nellautorimessa comune),
con la conseguenza che, essendo inopponibile al condominio lanzidetta
riserva di proprietà, egli, ormai terzo rispetto al condominio,
non è più legittimato a partecipare alle assemblee
né ad impugnarne le deliberazioni.
* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1990, n. 9, Condominio Via
della Farnesina, 347, di Roma c. Necci.
i) Furto
Il locale autorimessa, anche se
situato entro il perimetro delledificio condominiale (nella
specie, nel seminterrato), non può ritenersi incluso tra
le "parti comuni delledificio" indicate dallart.
1117 c.c., neppure sotto laspetto di "parte delledificio
necessaria alluso comune", così che, da un canto,
il condominio non può giovarsi della relativa presunzione
al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative
spese di manutenzione e dallaltro, sul condomino che adduca
di non essere tenuto a tale contributo (per non essere comproprietario
del locale) non incombe lonere della relativa prova negativa.
Al fine di accertare la esistenza, o meno, dellobbligo del
singolo condomino di sostenere, in misura proporzionale, le spese
di manutenzione del detto locale occorre, pertanto, la prova positiva
dellappartenenza di esso in proprietà comune, determinante
essendo, al fine anzidetto, lesame dei titoli di acquisto
dei singoli comproprietari dellimmobile.
* Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10371, Condominio
La Torre in Chiaravalle c. Chiappa, in Arch. loc. e cond. 1998,
47.
In tema di furto, la circostanza
aggravante dellesposizione alla pubblica fede è configurabile
anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico
o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa
di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero
in parcheggio privato non custodito.
* Cass. pen., sez. II, 5 settembre 1991, n. 8798 (ud. 17 gennaio
1991), Crisafulli.
Sussiste laggravante di
cui allart. 625, n. 1, c.p., nel caso di furto di due biciclette
commesso in unautorimessa condominiale, comunicante con
ledificio soprastante ove erano le abitazioni dei condomini,
sebbene la porta di comunicazione fosse chiusa a chiave al momento
del furto.
* Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 1981, Pelamatti.
l) In area comune alberata
In tema di condominio degli edifici,
lutilizzazione a parcheggio di autovetture private di unarea
comune alberata, originariamente goduta come "parco-giardino",
in relazione alla sua apprezzabile estensione, non si traduce
in un miglioramento della cosa comune, ma comporta mutamento ed
alterazione della destinazione della medesima, in pregiudizio
dei diritti dei singoli condomini. Essa, pertanto, non può
essere validamente deliberata dallassemblea del condominio,
con le maggioranze previste per le innovazioni utili (artt. 1120
primo comma e 1136 quinto comma c.c.), ma postula lunanimità
di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1977, n. 4922.
m) Opere di prevenzione anti incendio
In tema di condominio di edifici
il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui
al comma 2 dellart. 1123 c.c., secondo cui (salva contraria
convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni delledificio sono ripartite, qualora si tratti
di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in
proporzione delluso che ciascuno può farne, esclude
che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni
strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire
ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico
di questi ultimi. (Nella specie, si trattava delle spese di installazione
delle porte tagliafuoco dellatrio comune nel quale si aprivano
le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di
singoli condomini, secondo le prescrizioni della L. 7 dicembre
1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982).
* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7077, Condominio
di Via Nicolai n. 73 di Roma c. Sciamanna, in Arch. loc. e cond.
1995, 807.
Le spese per la riparazione delle
porte tagliafuoco e limpianto di ventilazione dei box vanno
ripartite unicamente tra i proprietari dei medesimi beni, e non
anche tra gli altri condomini che non ne possiedono, non potendo
avere alcuna rilevanza a riguardo la circostanza che tali misure
attengono alla sicurezza dellintero edificio.
* Corte app. civ. Roma 24 aprile 1991, in Giur. mer. 1992,
539.
n) Parcheggio a pagamento
Il potere della maggioranza dei
partecipanti alla comunione di disporre le modalità per
il miglior godimento della cosa comune presuppone il rispetto
della condizione che il diritto di comproprietà debba potersi
estrinsecare liberamente, con lunico limite derivante dal
divieto di impedire uguale uso da parte degli altri compartecipanti
e di alterare la destinazione della cosa comune. (Nella specie
la Corte di cassazione ha ritenuto corretta laffermazione
dei giudici del merito secondo cui la deliberazione della maggioranza
che stabiliva lonere del pagamento di una somma per il parcheggio
di autobus dei comproprietari su di un area comune da essi utilizzata
per il deposito di detti autoveicoli, veniva a limitare illegittimamente
il potere di ciascuno di disporre liberamente del bene comune).
* Cass. civ., sez. II, 24giugno 1974, n. 1905.
Il riconoscimento del diritto
di uso di aree destinate a parcheggio comporta per i fruitori
lobbligo di integrare il pagamento (c.d. conguaglio del
prezzo).
* Trib. civ. Napoli ord. 24 ottobre 1991, in Nuovo dir. 1992,
454.
È legittima la norma del
regolamento della comunione che stabilisce che i viali e i marciapiedi
comuni, la cui funzione normale è quella del transito pedonale,
siano destinati al parcheggio oneroso degli autoveicoli degli
inquilini; siffatta innovazione vincola tutti i partecipanti nel
senso che essi devono accollarsi lonere della manutenzione
delle cose per lusura che il transito e la sosta delle vetture
comportano.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 29 gennaio 1987, n. 840, Terribile
e altri c. Condominio "Parco del Pino" di San Giorgio
a Cremano, Motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1987, 348.
o) Sosta su spazio destinato al libero accesso del pubblico
Le disposizioni del regolamento
condominiale e la relativa delibera assembleare, adottate non
allunanimità ma a maggioranza, le quali pregiudichino
i diritti di un condominio risultanti dallatto originario
del suo acquisto sono radicalmente nulle e lazione giudiziaria
per far valere tale nullità non è soggetta al termine
di decadenza di cui allultimo comma dellart. 1137
cod. civ. (Nella specie, alla stregua del citato principio, la
Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito
di nullità di una delibera dellassemblea dei condomini
che a maggioranza aveva consentito la sosta dei veicoli su uno
spazio condominiale destinato, per una clausola del contratto
di acquisto, al libero accesso del pubblico).
* Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1988, n. 4851, Coni. Sesto
Fio. c. Salvini.
p) Strisce di vernice
È lecita la realizzazione
di strisce in vernice tracciate sulla pavimentazione dellaccesso
alle autorimesse condominiali da parte di chi eserciti su di esse
una servitù di passaggio, a patto che non vengano menomati
i diritti del proprietario del fondo dominante ex art. 1067, secondo
comma, c.c.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 giugno 1993, Condominio di
Via dei Valtorta n. 7 di Milano c. Società Immobiliare
Giocate, motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1993, 783.
q) Superficie convenzionale
Allautorimessa concessa
dal locatore con separato contratto di locazione allo stesso conduttore
dellappartamento di proprietà del medesimo locatore
si applicano i criteri di determinazione del canone fissati dallart.
13, L. n. 392 del 1978 solo se ne sia concretamente provato il
rapporto di pertinenza, per essere lautorimessa destinata
in modo durevole ed effettivo al servizio dellabitazione,
anche nella sua componente soggettiva (oltre che oggettiva), la
quale implica lesigenza che il detto collegamento funzionale
tra i due beni sia leffetto della volontà, anche
tacita, del proprietario (o del titolare di un diritto reale sulla
cosa) e non solo la conseguenza delluso a cui è stata
destinata dal conduttore. (Nella specie in base allenunciato
principio la Suprema Corte ha annullato la decisione del merito
che non riguardo ad autorimessa posta nello stesso edificio in
cui si trovava lappartamento, in locazione con distinto
contratto e per un canone autonomamente determinato, aveva ritenuto
il vincolo pertinente con lappartamento solo in base "alla
situazione di fatto esistente").
* Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1991, n. 10124, Istituto
Nazionale delle Assicurazioni c. Serignoli.
In tema di determinazione del
canone di locazione di un immobile destinato ad uso di abitazione,
lart. 13 della L. 27luglio 1978, n. 392, riferendosi alle
autorimesse ed ai posti macchina, stabilisce che essi vanno considerati,
ai fini del calcolo complessivo del canone, quali componenti della
superficie convenzionale degli immobili locati; ne consegue che,
qualora unautorimessa ed un appartamento, siti nello stesso
immobile, siano stati locati dal proprietario ad uno stesso conduttore,
con pattuizione di due canoni separati, la subordinazione funzionale
tra lautorimessa e lappartamento e cioè la
utilizzazione della stessa da parte del conduttore per il ricovero
della sua autovettura - il cui accertamento compete al giudice
di merito - comporta che, ove con la pattuizione intervenuta le
parti abbiano inteso eludere i criteri imperativi posti dalla
legge, la pattuizione stessa incorre nella sanzione di nullità
prevista dallart. 79 della citata legge.
* Cass. civ., sez. III, 16 marzo 1990, n. 2203, Istituto nazionale
delle assicurazioni c. Cittadin.
Con riguardo alla locazione di
immobili urbani, sussiste la presunzione di un rapporto pertinenziale
a norma dellart. 817 cod. civ. tra lappartamento destinato
ad abitazione ed il posto macchina sito nellautorimessa
condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario,
siano ubicati nel medesimo edificio, siano concessi in locazione
allo stesso conduttore ed il posto macchina risulti destinato
a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nellappartamento
anche se ciò avvenga con separati e successivi contratti,
atteso che la volontà del locatore in ordine alla destinazione
dellautorimessa, può anche essere desunta da un successivo
negozio con il quale egli, trasferendo il bene considerato accessorio
in godimento allo stesso soggetto che si trova già nel
possesso, in forza di un rapporto di natura personale, della cosa
principale, consente di fatto una miglior utilizzazione di questultima.
* Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1857, Ragni c. Istituto
nazionale delle assicurazioni.
Nel caso in cui un appartamento
per uso abitativo ed il locale per il posto macchina sito nellautorimessa
condominiale siano stati concessi in locazione dal loro proprietario,
anche con separati contratti, al medesimo conduttore, che abbia
destinato il posto macchina per il posteggio dei veicoli propri
e dei suoi familiari, il rapporto di pertinenza stabilito tra
i due beni, secondo il vincolo di servizio imposto, tra gli stessi
beni, dall art. 26, ultimo comma della L. 28 febbraio 1985,
n. 47 (a norma del quale gli spazi destinati a parcheggi nelle
nuove costruzioni a norma dellart. 18 della L. 6 agosto
1967, n. 765, costituiscono pertinenza della costruzione al servizio
della quale sono stati posti) non può essere efficacemente
escluso da una contraria volontà delle parti, perché
il predetto vincolo, per quanto ispirato da finalità pubblicistiche
inerenti alla normalizzazione della viabilità urbana, incide,
per la sua natura cogente ed inderogabile, anche nei rapporti
intersoggettivi di diritto privato, tra cui quelli di locazione
degli immobili per uso abitativo, che restano, conseguentemente,
assoggettati alla regolamentazione unica del computo dellequo
canone prevista dallart. 13 della legge del 1978, n. 392.
* Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 1992, n. 1155, Ina c. Nicosia.
Ai fini della determinazione dellequo
canone, sussiste un vincolo pertinenziale e di accessorietà,
derivante da una relazione di subordinazione funzionale, tra un
immobile locato ad uso abitazione ed un altro locato ad uso autorimessa.
* Pret. civ. Pordenone, 5 marzo 1990, Locuratolo c. Puiatti,
in Arch. loc. e cond. 1990, 792.
r) Tetto a copertura delle autorimesse
Le spese di manutenzione di una
copertura a lastrico con funzione di sostegno di unarea
verde condominiale, vanno ripartite tra i condomini proprietari
del lastrico e della sovrastante area verde da una parte e i proprietari
delle sottostanti autorimesse, e devono essere rapportate alla
diversa utilità ritratta, che può equitativamente
fissarsi rispettivamente in 1/3 e 2/3. Gli interventi di manutenzione
di tale copertura sono di competenza dellamministratore,
ed è lassemblea che delibera sulle spese di manutenzione
straordinaria.
* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c.
Condominio di via Volturno n. 18 in Parma e Condominio di via
Ravà n. 1 in Parma, in Arch. loc. e cond. 1996, 75.
Al tetto posto a copertura delle
autorimesse esterne alledificio condominiale - svolgente,
nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo
e di protezione delle unità sottostanti, ciascuna delle
quali costituisce pertinenza della proprietà esclusiva
dei singoli condomini - è applicabile la presunzione di
comunione stabilita dallart. 1117 n. 1 c.c. con la conseguenza
che esso costituisce, al pari del tetto delledificio condominiale,
oggetto di proprietà comune e che lamministratore
del condominio è legittimato ad esercitare le azioni che
lo concernono. (Nella specie, condanna del costruttore al rifacimento
della impermeabilizzazione o al rimborso per eseguirla direttamente).
* Cass. civ., sez. II, 5 settembre 1994, n. 7651, Zucchetti
c. Cond. di Via Verdi n. 6 di Cernusco sul Naviglio.
s) Trasformazione dellarea di parcheggio
Lassemblea dei condomini,
con deliberazione presa a maggioranza, mentre ha potere di predeterminare,
sul cortile comune, le aree destinate a parcheggio delle automobili
e di stabilire, nellinterno di esse, le porzioni separate
di cui ciascun condomino può disporre, non ha, altresì,
il potere di disporre la trasformazione dellarea di parcheggio
in una vera e propria area edificabile, destinata alla costruzione
di alcune autorimesse (a beneficio, oltretutto, non della collettività,
bensì dei singoli che intendano profittarne).
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1977, n. 697.
t) Uso del cortile
In tema di condominio di edifici,
poiché la naturale e principale funzione dei cortili (cose
comuni ex art. 1117 cod. civ.) è quella di dare aria e
luce ai locali prospicienti di proprietà esclusiva e di
consentire il libero transito per accedere ai medesimi, lassemblea
condominiale, con deliberazione presa a maggioranza, ha il potere
di predeterminare, nel cortile comune, le aree destinate a parcheggio
delle automobili e di stabilire, al loro interno, le porzioni
separate di cui ciascun condominio può disporre, ma non
quello di deliberare la trasformazione in unarea edificabile
destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse,
a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, configurandosi una
innovazione vietata a norma dellultimo comma dellart.
1120 cod. civ., in ragione, oltre che del venir meno della stessa
funzione della detta area comune, della sua utilizzazione esclusiva
da parte di alcuni dei condomini, con la sottrazione alluso
ed al godimento anche di un solo condomino.
* Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1988, n. 6673, Strazzabosco
c. Bovolato.
Il comproprietario di un cortile
destinato al parcheggio degli autoveicoli dei condomini non può
utilizzarne una parte per la costruzione di una autorimessa per
la propria auto, comportando questa una alterazione sia della
consistenza strutturale della cosa comune che della destinazione
funzionale della stessa, così utilizzata, oltre che per
la sosta della autovettura, per il deposito dei relativi accessori
e di altri beni.
* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1994, n. 4996, Borgato c.
Condominio delledificio Il Casone.
La sussistenza di un divieto assoluto
per tutti i condomini di sostare con le auto nel cortile condominiale
non comporta necessariamente che leventuale deroga concessa
ad un terzo (nella specie lamministratore) debba essere
adottata con il consenso di tutti i condomini, giacché
non sussiste in tale ipotesi violazione di alcun diritto soggettivo
dei singoli condomini.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 17settembre 1987, n. 1349,
Faiella c. Condominio di via Teresa degli Scalzi 148, Napoli,
motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1987, 709.
E' illegittima, in quanto lesiva
dei diritti dei partecipanti pretermessi, la delibera con la quale,
nellipotesi in cui il cortile comune non sia abbastanza
ampio da accogliere le autovetture di tutti i condomini, lassemblea
anziché prevedere un uso turnario dellarea abbia
stabilito di concedere in locazione i posti macchina disponibili
ad alcuni soltanto dei condomini stessi.
Trib. civ. Milano, sez. VIII, 12 febbraio 1987, n. 1266, Immobiliare
Chicca c. Condominio di Via Monte di Pietà n. 19, Milano,
motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1988, 159.
Lespressione "sosta
di autoveicoli", usata nel regolamento di un condominio,
al fine di consentire la medesima alle autovetture dei condomini
nel cortile interno dello stabile, va interpretata alla luce della
situazione dei luoghi, al fine di stabilire se la citata espressione
faccia riferimento ad un uso a parcheggio stabile, ovvero ad un
uso a sosta temporanea di automezzi per carico e scarico di merci
o per altre necessità eccezionali.
* Trib. civ. Milano 25 maggio 1992, in Arch. loc. e cond. 1992,
608.
La deliberazione assembleare che
specifica le modalità di utilizzo del cortile come parcheggio,
precludendo ai residenti di posteggiare in aree diverse dalle
due fasce laterali libere e mantenendo inalterato il precedente
divieto di lasciare lauto davanti al proprio box o in spazi
che impediscono il diritto di tutti allagevole uso del cortile
comune, non può essere considerata come introduttiva di
uninnovazione, ex art. 1120 cod. civ., nel caso in cui la
suddetta deliberazione sia astrattamente e concretamente inidonea
a ledere linteresse di uno o più condomini in particolare,
poiché garantisce a tutti, indistintamente, il diritto
di parcheggio nelle due aree laterali individuate. (Nella specie,
è stata pienamente rispettata la destinazione molteplice
che il cortile aveva in precedenza, in quano area destinata non
esclusivamente a parcheggio, bensì al transito ed alla
sosta di persone e veicoli, al gioco dei bambini e allaccesso
agli stessi edifici).
*Pret. civ. Legnano, 21 novembre 1988, n. 122, Fusetti c. Condominio
Monterosa, motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1989, 377.
La norma di un regolamento contrattuale
di condominio che vieti di parcheggiare e lavare le auto nel cortile
interno non fissa un modo di regolamentare la cosa comune (di
tal tipo sarebbe stata invece ad esempio una clausola che, sul
presupposto che fosse consentito il parcheggio e il lavaggio delle
auto, regolamentasse tali diritti fissando gli orari, i giorni
e le modalità), bensì limita il diritto di godimento
dei condomini sulla cosa comune escludendo che di essa si possa
fare un certo uso perché, evidentemente, non ritenuta confacente
agli interessi dei condomini. Trattasi quindi di una norma che
fa nascere un vero e proprio diritto soggettivo in capo a tutti
i condomini, e che, in quanto tale, può essere modificata
solo con il consenso unanime di tutti i condomini.
* Trib. civ. Piacenza, sez. II, 29 ottobre 1992, n. 438, Barbieri
e altri c. Condominio Belvedere di Castel San Giovanni, motivaz.
e nota in Arch. loc. e cond. 1993, 788.
Il fatto di parcheggiare con sistematicità
nel cortile comune unautocisterna, ove contrasti con la
destinazione abitativa dellintero complesso immobiliare
causando altresì un danno di natura estetica allaspetto
dei luoghi, nonché la sostanziale trasformazione del cortile
in luogo di deposito, integra quel mutamento di destinazione che
lart. 1102 cod. civ. pone come limite alluso di ogni
singolo condomino.
* Pret. civ. Foligno, 12 marzo 1987, n. 16, Tomarelli c. Tomarelli
e altro, motivaz. e nota in Arch. loc. e cond. 1987, 379.
In mancanza di un divieto contrattuale
è lecito realizzare nel cortile comune posti macchine per
lassegnazione ai condomini in uso esclusivo unitamente ad
archetti per impedire il parcheggio selvaggio ed ai limitatori
di velocità.
* Trib. civ. Milano 17 giugno 1991, in LAmmin. 1991,
n. 9.
è da ritenere legittima
la delibera assembleare che, disciplinando le modalità
duso del cortile condominiale, abbia previsto la possibilità
per i singoli condomini di parcheggiarvi le proprie vetture a
condizione che la sosta degli automezzi avvenga in spazi ben delimitati
e non impedisca agli altri condomini le manovre di accesso e di
uscita dai garages ivi esistenti nonché un uso proprio
del cortile comune.
* Giud. conc. Lanciano, 14 dicembre 1987, Manzoni c. Condominio
Moro Via Del Verde, 45 di Lanciano, motivaz. e nota in Arch. loc.
e cond. 1989, 188.
è legittima la delibera
dellassemblea dei condomini che attribuisca a tutti i condomini
la facoltà di occupare il cortile comune con autovetture
proprie, purché senza pregiudizio per il godimento delle
proprietà o pertinenze degli altri condomini, anche se
lo spazio limitato non consente il parcheggio contemporaneo delle
autovetture di tutti i partecipanti.
* Trib. civ. Milano, 23 aprile 1990, in Arch. /oc. e cond.
1991, 623.
u) Uso del parcheggio
Sussiste la violazione di cui
allart. 1120, secondo comma, cod. civ., allorché
il condominio, deliberando che luso del parcheggio sia riservato
ai soli condomini proprietari di una determinata quota millesimale
(nella fattispecie 112,33 millesimi), inibisca agli altri proprietari,
con quota millesimale inferiore a detto limite, luso dellarea
destinata a parcheggio.
* Pret. civ. Modugno, 29 maggio 1987, Petruzzelli Mitola c.
Condominio di Via Bruno Bozzi n. 13, Modugno, motivaz. e nota
in Arch. loc. e cond. 1988. 159.
Il riconoscimento del diritto
di uso di aree destinate a parcheggio comporta per i fruitori
lobbligo di integrare il pagamento (cd. conguaglio del prezzo).
*Trib. civ. Napoli, ord. 24 ottobre 1991, Ferrara c. Benenato,
motivaz. e notaio Arch. loc. e cond. 1993. 335.
Anche dopo le innovazioni allart.
18 L. n. 765 del 1967 con la L. n. 47 del 1985, il titolare del
potere di disposizione degli spazi per parcheggi ha lobbligo
di consentire la concreta utilizzazione degli stessi a favore
dei condomini che ne facciano richiesta.
* Pret. civ. Bari, 4 ottobre 1988, in Giur. merito 1989, 1132.
E' lecito il parcheggio negli
spazi comuni condominiali a condizione che sia ben delimitato
e non impedisca agli altri condomini luso dei garages ivi
esistenti ed un uso proprio del bene comune.
* Giud. conc. Lanciano, 14 dicembre 1987, in Nuovo dir. 1988,
743.
v) Vincolo di destinazione
Il vincolo pubblicistico inderogabile
riguardante gli spazi adibiti a parcheggio di cui allart.
18 della L. n. 765 del 1967 (che ha trovato conferma nella successiva
L. n. 122 del 1982), traducendosi in un rapporto di pertinenzialità
necessaria con diritto reale dei singoli condomini alluso
dellautorimessa, non può riguardare le costruzioni
anteriori allentrata in vigore della detta norma, alle quali
sarà da ritenersi applicabile la disciplina ordinaria di
cui agli artt. 817 ss. c.c. (secondo la quale, per lesistenza
del vincolo pertinenziale tra beni, è richiesta la sussistenza
di un elemento oggettivo che, cioè, il bene sia
destinato al servizio o allornamento di altro bene
e di un elemento soggettivo che, cioè, tale destinazione
risponda alleffettiva volontà dellavente diritto
di creare un vincolo di strumentalità necessaria o complementarietà
funzionale tra i beni ), con la conseguenza che, per affermare
la esistenza di un vincolo pertinenziale tra una abitazione oggetto
di alienazione e lautorimessa (specie se individuata in
distinta particella catastale) sarà necessario accertare
lesistenza, oltre che del rapporto funzionale tra la cosa
principale e quella accessoria, anche dellelemento soggettivo
della destinazione pertinenziale, consistente nella effettiva
volontà dei titolari della proprietà sui beni collegati
di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio di quella
principale.
* Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1997, n. 5395, Daidone c.
La Ferrara, in Arch. loc. e cond. 1997, 1012.
Lart. 41 sexies della L.
17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dallart. 18
della L. 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che "nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri
cubi di costruzione", pone un vincolo pubblicistico di destinazione,
che non può subire deroga negli atti privati di disposizione
degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò
sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio resta
immutato anche dopo lentrata in vigore della L. 28 febbraio
1985 n. 47, atteso che lart. 26 ultimo comma di detta legge,
nello stabilire che "gli spazi di cui allart. 18 della
L. 6 agosto 1967 n. 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni
ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 cod. civ.", non ha portata
innovativa, ma assolve soltanto alla funzione di esplicitare la
regola, già evincibile nella norma interpretata, secondo
cui i suddetti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti
separati, fermo però rimanendo quel vincolo pubblicistico.
* Cass. pen., sez. un., 18 luglio 1989, n. 3363, Baldassarri
c. Società Edilizia Crisa r.l.
Lart. 41 sexies della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. introdotto dallart.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale dispone che nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri
cubi di costruzione, configura norma imperativa ed inderogabile,
in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti,
che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario
di edificio e lautorità competente in materia urbanistica,
ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel
senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone
che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente
accedono. Ciò comporta, in ipotesi di fabbricato condominiale,
che, qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia
assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento
in applicazione dei principi sullutilizzazione delle parti
comuni delledificio o delle sue pertinenze, essendovi un
titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà
dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale
contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio
alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguentemente deve
ritenersi il contratto stesso integrato "ope legis
con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio
in favore di detto condomino (salva restando la possibilità
delle parti di ottenere, anche giudizialmente, un riequilibrio
del sinallagma contrattuale. alterato dallindicata integrazione
delloggetto di una delle prestazioni).
*Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6600, Ciardi c.
Soc. Il Pogg. Can.
Il regime di cui allart.
41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 introdotto
dallart. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (cosiddetta legge
ponte) e rimasto immutato dopo lentrata in vigore della
L. 28 febbraio 1985, n. 47 il cui art. 26, ultimo comma, stabilisce
che gli spazi di parcheggio costituiscono pertinenze, non comporta
che tali aree, fermo restando il vincolo di destinazione, rientrino
tra le parti comuni delledificio a norma dellart.
1117 cc.
* Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1994, n. 6696, Alvaro c. Galvani.
Le aree degli edifici riservate
a parcheggio ex art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150,
introdotto dallart. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, devono
presumersi comuni ai sensi dellart. 1117 cod. civ. (la cui
elencazione non è tassativa), atteso che sussiste per dette
aree, obiettivamente destinate per legge ad uso comune, lidentica
ratio che sta alla base della presunzione di comunione stabilita
da detta norma codicistica. Ove, poi, tale presunzione sia vinta
dal titolo, risultando quelle aree di proprietà esclusiva
di uno o più condomini, il vincolo di destinazione comune
determina la costituzione ope legis a favore dellintero
edificio o delle sue singole parti, appartenenti a proprietari
diversi, di un diritto reale di uso sulle aree medesime.
* Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1987, n. 6365, De Santis c.
Acconcia.
Lobbligo di riservare a
parcheggio, nelle nuove costruzioni ed aree ad esse inerenti,
appositi spazi (in misura non inferiore ad un metro quadrato per
ogni venti metri di fabbricato), ai sensi e nel vigore dellart.
18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (e quindi prima della L. 28
febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26, in via innovativa, qualifica
come pertinenziale il rapporto con i suddetti spazi), si ricollega
ad esigenze pubblicistiche e costituisce un vincolo di destinazione,
in favore degli abitanti delle costruzioni medesime, non derogabile,
né da parte del costruttore, né da parte di successivi
rapporti privatistici. che restano colpiti da nullità ove
si pongano in contrasto con tale destinazione. Pertanto, in edificio
condominiale, e per il caso in cui gli indicati spazi si trovino
in aree incluse fra i beni comuni, la citata norma rende invalida
la clausola del regolamento condominiale, recepita nei contratti
di vendita, che introduca divieti di parcheggio, e, quindi, legittima
la deliberazione assembleare che consenta il parcheggio stesso
in contrasto con tale regolamento.
* Cass. civ., sez. II, 6 maggio 1988, n. 3370, Pignone c. Cond.
P. S. Ant.
Lart. 41 sexies della L.
17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dallart.
18, della L. 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che nelle
nuove costruzioni e anche nelle aree di loro pertinenza debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi, pone un vincolo
pubblicistico di destinazione, ed un rapporto di pertinenza necessario
tra gli appartamenti delledificio e gli spazi per parcheggio
posti al loro servizio, che non può essere spezzato da
atti di autonomia privata e che conseguentemente comporta, nel
caso di locazione, con separati contratti, dellappartamento
e dellarea di parcheggio o del box al medesimo conduttore,
lassoggettamento, ai sensi dellart. 818 cc., della
cosa accessoria (il box o larea di parcheggio) al regime
locativo della cosa principale (lappartamento). Per gli
immobili in precedenza costruiti, ai quali la predetta norma,
essendo irretroattiva, non può essere applicata, lassoggettamento
del distinto contratto di locazione del box al regime del contratto
di locazione dellappartamento presuppone, invece, laccertamento,
in concreto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, di un rapporto
pertinenziale tra i due beni, secondo gli ordinari criteri fissati
dalle disposizioni del codice civile.
* Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1992, n. 11731, Centore
c. Pinto.
Lart. 41 sexies della legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dallart.
18 L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte) prescrivendo
che negli edifici di nuova costruzione siano riservati appositi
spazi di parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione
non suscettibile di deroga negli atti privati di disposizione
degli spazi ridetti, ma non ne indica la localizzazione in una
parte piuttosto che in unaltra del complesso condominiale,
né crea per essi una presunzione di comunione inquadrabile
nellart. 1117 c.c., implicando soltanto il divieto per il
propritario di disporne in modo da sottrarlo a detta destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1993, n. 4934, De Lucia c.
Chiaro.
In tema di spazi riservati a parcheggio
secondo quanto prescrive, per le nuove costruzioni, lart.
18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, il riconoscimento in via giudiziaria
del diritto dei proprietari acquirenti degli appartamenti dellimmobile
di usufruire dellarea di parcheggio nonostante la riserva
di proprietà a favore dellalienante, originario proprietario
delledificio, non presuppone né è condizionato
al previo accordo sulla misura della integrazione del corrispettivo
della vendita degli appartamenti, né allaccertamento
giudiziale di tale integrazione, che può essere anche successivo
ed indipendente dal predetto riconoscimento.
* Cass. civ., sez. II, 28 maggio 1993, n. 5979, Todaro e altra
c. Di Noi.
Anche a norma dellart. 26,
ultimo comma della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che non ha modificato
il regime vincolistico imposto dallart. 18 della legge «ponte»
26 agosto 1967, n. 765 fra unità abitativa e spazi di parcheggio
condominiali, chiarendone solo loriginaria portata, deve
ritenersi che i contratti di autonoma disposizione di detti parcheggi,
pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale duso
a favore del titolare dellunità abitativa. È
pertanto nulla e va sostituita ope legis la clausola contrattuale
con la quale il venditore dellimmobile abbia riservato a
sé la proprietà dellarea di parcheggio, salvo
il diritto del venditore e correlativamente lobbligo dellacquirente
dellunità abitativa di integrare il prezzo convenuto
per il riequilibrio del sinallagma del contratto di compravendita.
* Cass. civ., sez. II, 18luglio 1991, n. 7994, Berlino c. Calabrò.
Lart. 41 sexies della L.
17agosto l942, n. 1150, nel testo introdotto dallart. 18
della L. 6 agosto 1967, n. 765 (a norma del quale nelle nuove
costruzioni o nelle aree di pertinenza di queste debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione)
ed ulteriormente chiarito dallart. 26 della L. 28 febbraio
1985, n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola già
desumibile dallart. 18 della L. n. 765 del 1967, ha precisato
che larea destinata a parcheggio costituisce pertinenza
della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico
di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario
delledificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli
appartamenti, la proprietà dellarea stessa destinata
a parcheggio o di trasferire ad altri la proprietà, atteso
che non attribuisce tale proprietà ai condomini per effetto
automatico dellacquisto dellappartamento, ma esclude
solo la possibilità che la riserva o il trasferimento a
terzi della proprietà privi i proprietari degli appartamenti
delledificio del diritto reale di utilizzazione di tale
area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo
pubblicistico di destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1993, n. 6104, Lisandrelli
c. Snc lannozzi.
Con riguardo agli spazi riservati
a parcheggio, secondo quanto prescrive per le nuove costruzioni
lart. 18 della L. 6 agosto 1967, n765, deve ritenersi consentita,
in applicazione delle regole dettate dal codice civile sulle pertinenze,
ed anche prima dellentrata in vigore dellart. 26,
ultimo comma della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (che comunque chiarisce
la portata di detto art. 18, inquadrando quelle porzioni nella
normativa delle pertinenze), la riserva di proprietà in
favore del costruttore, con gli atti di trasferimento delle singole
unità condominiali o dellintero fabbricato, sempreché
venga rispettato lindicato vincolo di destinazione (come
nel caso in cui il parcheggio resti assicurato ai condomini mediante
il pagamento di un canone).
* Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 1988, n. 2129, Cond. V.
Imprunet. c. Soc. Pian. 2 Torri.
Costituiscono un valido strumento
interpretativo del contratto di vendita di appartamento condominiale,
nel silenzio o nellambiguità della convenzione in
ordine al diritto dellacquirente al godimento dellarea
di parcheggio realizzata dal costruttore, le norme disciplinanti
le costruzioni tra cui lart. 41 sexies della L. 17
agosto 1942 n. 1150 (introdotto dallart. 18 della L. 6agosto
1967,0.765), statuente che nelle nuove costruzioni debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi e ciò per
il principio che il bene casa deve essere concepito nella
sua regolare conformazione, delineata dalle norme suindicate,
nonché in virtù del principio di buona fede, di
cui agli artt. 1366 e 1375 cod. civ., ed in base allart.
1374 dello stesso codice, che obbliga le parti anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo le leggi, tra le quali vanno
incluse quelle regolanti erga omnes, in vista del pubblico interesse,
le caratteristiche del bene oggetto della compravendita.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1981, n. 2452. Cond. Porris.
S. c. Marrazzo.
La nullità della clausola
del contratto di compravendita di appartamento che esclude il
trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione
dellarea condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi
dellart. 41 sexies L. 27 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dallart.
18 L. 6 agosto 1967 n. 765, ed il conseguente trasferimento ex
lege del predetto diritto al compratore, comporta il diritto del
venditore al corrispettivo di tale trasferimento, che dà
luogo ad un credito di valore rivalutabile perché ha la
funzione di integrazione non del prezzo, in senso proprio, ma
degli effetti legali della compravendita, con laggiunta
di un effetto legale che articolandosi nel trasferimento della
proprietà o del diritto reale di godimento dellarea
di parcheggio e nella integrazione del corrispettivo, in egual
misura le parti sono tenute a rispettare ed in egual misura deve
conseguentemente incidere sul loro patrimonio, senza alterare
lobbligo del venditore di rimborsare lavente diritto
dei frutti civili eventualmente percepiti con lo sfruttamento
dellarea dalla data del contratto.
* Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1993, n. 4622, Cond. di via
G. Pilli 86/b di Camaro Inferiore c. Lascari.
Lart. 41 sexies della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - come introdotto dallart.
18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, che dispone lobbligatoria
«riserva», a servizio delle nuove costruzioni, di
«spazi per parcheggi» - ha, per la finalità
perseguita (ordinato assetto urbanistico), carattere imperativo
ed opera non solo come norma di azione, nel rapporto pubblicistico
tra la pubblica amministrazione e chi domanda la licenza edilizia,
bensì anche come norma di relazione, nei rapporti privatistici
concernenti detti parcheggi, in quanto pone un limite allautonomia
privata, sanzionando di nullità, ai sensi degli artt. 1418
e 1419 cod. civ., ogni convenzione che, per privato interesse
del costruttore o del rivenditore degli immobili (o anche dei
condomini stessi), sottragga gli spazi suindicati alla funzione
loro assegnata dalla legge. Ne deriva che va dichiarata nulla,
per contrarietà alla disposizione imperativa in questione,
sia la clausola con cui il costruttore od altri nel vendere i
singoli appartamenti, escludano dalla vendita la comproprietà
dei locali di parcheggio, come parte di natura condominiale (art.
1117 cod. civ.), o, comunque, il godimento del servizio di parcheggio
a titolo di servitù, sia latto con cui lacquirente
di un appartamento rinuncia al servizio medesimo, con il conseguente
diritto di questultimo di fruire del servizio e dellalienante
di esigere il relativo corrispettivo pecuniario.
* Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 1982, n. 483, Paolillo c.
Napoli.
Per sentir dichiarare la destinazione
di unarea a parcheggio condominiale, ai sensi dellart.
18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, e la nullità dei negozi
contrari alla citata norma vincolistica, ove larea stessa
sia comune a due condominii (rendendosi applicabili le norme specifiche
della comunione ex art. 1100 e 1105 c.c. e non anche quelle che
regolano il condominio), la legittimazione dei singoli partecipanti,
e per essi degli amministratori, ad agire contro terzi, o contro
altri partecipanti, può sorgere anche da una semplice manifestazione
di volontà dei partecipanti.
*Cass. civ., sez. II, 4gennaio 1993, n. 18, Prosperi c. Bucci.
Lart. 18 della legge 6 agosto
1967 n. 765 (introduttivo dellart. 41 sexies della legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150) disponendo che nelle
nuove costruzioni devono essere riservati spazi per parcheggi
in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri
cubi di costruzione non delinea una servitù di uso
pubblico, ma crea una situazione pertinenziale tra la proprietà
delledificio e larea di parcheggio ad esso destinata
(confermata, per la Regione siciliana, dalla qualifica dellarea
di parcheggio come dotazione delledificio, ex art. 21 della
legge regionale 26 maggio 1973 n. 21), la quale, nellipotesi
di edificio condominiale, assume la forma della comproprietà,
in capo ai condomini, dellarea, come parte necessaria alluso
comune (art. 1117 cod. civ.), se larea stessa era di proprietà
del costruttore, ovvero di un diritto (comune) di servitù
dei condomini sullarea, se questa appartiene ad un terzo.
La normativa, dato il fine pubblico perseguito, ha natura cogente
e pertanto qualsiasi negoziazione avente ad oggetto unità
immobiliari di un edificio dotato dellarea di parcheggio
comporta ipso iure il trasferimento al compratore della proporzionale
quota dellarea medesima (quota di comproprietà o
di coservitù), in virtù dellintegrazione ope
legis degli effetti del contratto ai sensi dellart. 1374
cod. civ., senza il versamento di un ulteriore corrispettivo,
salva, per il venditore, ricorrendo gli estremi richiesti dallart.
1429 n. 4 cod. civ., lazione di annullamento del contratto,
ove lomesso computo nel prezzo del valore della quota dellarea
di parcheggio si ricolleghi ad un errore sulle conseguenze giuridiche
del negozio.
* Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1981, n. 6714, Romano c.
Trio.
Nella disciplina urbanistica di
cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, lobbligo di riservare
nelle nuove costruzioni spazi per parcheggio, ai sensi dellart.
18 della citata legge, può essere osservato realizzando
tali spazi tanto in aree di pertinenza, quanto in locali facenti
parte delle costruzioni stesse (e da trasferire agli acquirenti
delle singole unità immobiliari), come nel caso di boxes
o garages ricavati in piani interrati.
*Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1989, n. 1390, Calcagna c. Cianfriglia.
La mera circostanza che il costruttore
di un fabbricato condominiale, il quale, prima di vendere i singoli
alloggi, nel destinare delle aree a parcheggio ai sensi e nel
vigore dellart. 18 della L. 6 agosto 1967. n. 765, se ne
sia riservato la proprietà, come il fatto che i successivi
atti di vendita non contengano espressa menzione del trasferimento
anche della comproprietà delle aree medesime, non è
sufficiente a superare la presunzione di inclusione delle dette
aree fra i beni comuni, posta dallart. 1117 cot. civ.
* Cass. civ., sez. II, 26 giugno 1990, n. 6472, Di Giuseppe
c. Massafra.
La superficie a parcheggio può
essere oggetto di qualunque negozio traslativo utilizzabile nella
libera disponibilità privatistica: può restare di
proprietà del costruttore delledificio nellipotesi
di vendita separata delle singole unità immobiliari; può
diventare unentità condominiale; può essere
ceduta a terzi estranei al condominio; può essere infine
collegata alla proprietà esclusiva dì un singolo
appartamento. Ciò che importa è che il titolare
di tale bene ne rispetti la destinazione al servizio del fabbricato
o del singolo appartamento cui il parcheggio afferisce. In questultima
ipotesi è fatto salvo il diritto del proprietario attuale
dellalloggio di cui il parcheggio costituisce pertinenza
a reclamare il parcheggio medesimo: in tale momento il proprietario
del parcheggio, previo pagamento di una indennità, dovrà
metterlo a disposizione del proprietario dellappartamento.
* Trib. civ. Latina. 29 ottobre 1987, n. 830, Giovannelli e
altro c. Riccardo, motivaz. e nota in .Arch. loc. e cond. 1988,
438.
In tema di spazi per parcheggi
e del relativo vincolo pubblicistico di destinazione di cui allart.
41 sexies della L. n. 1150/1942, il singolo condomino può
invocare la forzosa costituzione in suo favore del diritto reale
duso nonché la titolarità di uno jus possessionis
di analogo contenuto non con riferimento a qualunque area strutturalmente
annessa alledificio ma sottratta dal costruttore al regime
condominiale di cui allart. 1117 cc., ma solo nelle ipotesi
nelle quali risulti acclarato il vincolo di destinazione a parcheggio
di quellarea siccome originariamente previsto nellambito
del progetto approvato.
*Pret. civ. Trani, 25 marzo 1991, in Arch. loc. e cond. 1991,
343.
Ai sensi dellart. 18 L.
6 agosto 1967, n. 765 gli spazi per parcheggi debbono intendersi
coattivamente vincolati alla destinazione di pertinenza delle
singole unità abitative delledificio e le parti non
hanno il potere di concludere contratti contrastanti con la detta
destinazione.
* Trib. civ. Napoli, 12 ottobre 1988, in Giur. merito 1990,
44.
Lamministratore di condominio
non è legittimato a proporre azioni per lacquisizione
delle aree destinate a parcheggio di cui allart. 18 della
L. n. 765/1967, nemmeno quando agisca in base a delibera maggioritaria
dellassemblea.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 29 agosto 1994, n. 7225, Condominio
«Parco Maria» di Via Arpino n. 15 bis di Casoria
c. De Falco ed altri. in Arch. loc. e cond. 1995, n.1.
La superficie a parcheggio può
essere oggetto di qualunque negozio traslativo utilizzabile nella
libera disponibilità privatistica: può restare di
proprietà del costruttore delledificio nellipotesi
di vendita separata delle singole unità immobiliari; può
diventare unentità condominiale: può essere
ceduta a terzi estranei al condominio; può essere, infine,
collegata alla proprietà esclusiva di un singolo appartamento.
Alla legge importa solo che chiunque risulti poi essere il titolare
di tale bene ne rispetti la destinazione al servizio del fabbricato
o del singolo appartamento cui il parcheggio afferisce. In tale
ultima ipotesi, invero, tanto il proprietario costruttore che
si sia riservata la proprietà dellarea alienando
separatamente lalloggio, quanto il terzo acquirente della
sola superficie a parcheggio senza alcun diritto sullalloggio
cui essa afferisce, possono liberamente disporre del loro diritto
di proprietà fintantoché luso o la proprietà
del parcheggio non vengano reclamati dal proprietario attuale
dellalloggio di cui esso costituisce pertinenza. In tale
momento, previo pagamento di unindennità, il proprietario
del parcheggio dovrà metterlo a disposizione del proprietario
dellappartamento.
* Trib. civ. Latina. 29 ottobre 1987, in Nuovo dir, 1988, 339.
Il vincolo di dotazione di aree
destinate a parcheggio, previsto dallart. 41 sexies della
L. n. 1150/1942, ha natura di diritto reale di uso a favore degli
inquilini dello stabile condominiale: pertanto, ove non sia contemplato
nel contratto di vendita. questo si reputa inficiato da nullità
nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta
inderogabile destinazione.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 17 novembre 1993, n. 9856, Pellino
ed altri c. Soc. Accardo ed alti, in Arch. loc. e cond. 1995,
n. 1.
Lart. 41 sexies L. n. 1150/1941
non attribuisce alcun diritto soggettivo ai condomini di nuova
costruzione, integrando piuttosto una norma di azione destinata
a disciplinare lattività della P. A. in sede di controllo
degli interventi urbanistici privati sul territorio.
* Trib. civ. Napoli, sez. I, 13 aprile 1994, n. 3447, Soc.
Presud c. Cond. Parco La Nuova Residenza di Napoli, in Arch. loc.
e cond. 1995, n. 1.
Nel caso in cui gli acquirenti
di appartamenti in condominio agiscono per il riconoscimento del
diritto di parcheggio contro lacquirente dei relativi spazi,
questultimo non ha diritto di chiedere il pagamento del
valore dello spazio riconosciuto (cd. conguaglio).
* Trib. civ. Napoli, 7 febbraio 1994, in Giur. merito 1994,
470.
Lart. 41 sexies della L.
17 agosto 1942, n. 1l50 stabilisce solo misure quantitative per
la determinazione degli spazi da destinare a parcheggi, senza
statuire alcuna formalità in ordine alla localizzazione
delle aree da asservire a tale scopo, ragion per cui i parcheggi
possono essere localizzati sia in luoghi interrati delledificio,
sia al suo piano terreno, sia in aree esterne, anche se non strettamente
adiacenti.
* Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1992, n. 140, in Giur. it.
1992, III, 1, 560.