VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Il verbale dell'assemblea del
condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona
o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo
che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando
la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire
la relativa dimostrazione.
* Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12119, Gallegari
c. Condominio Via G. Prato.
La mancata sottoscrizione del
verbale da parte della persona che abbia, in un primo tempo, presieduto
l'assemblea condominiale e poi, per un sopravvenuto malore, si
sia allontanata, sicché il verbale sia stato sottoscritto
soltanto dal presidente subentrato al primo, concreta una irregolarità
formale, che non determina la nullità della deliberazione,
e che pertanto deve essere dedotta nel termine perentorio di cui
all'art. 1137 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1973, n. 2812.
L'omessa trascrizione, nel verbale
dell'assemblea condominiale, del rendiconto presentato dall'amministratore
non comporta l'invalidità della deliberazione che ha approvato
tale atto, in quanto, nel mentre siffatta trascrizione non è
richiesta dalle norme sul condominio di edifici, non sono applicabili
a quest'ultimo le diverse disposizioni che regolano la redazione
e l'approvazione dei bilanci delle società.
* Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1975, n. 3936.
Costituisce prova scritta idonea
ad ottenere decreto ingiuntivo (artt. 63 att. c.c. e 633 c.p.c.)
per il pagamento delle spese condominiali, il verbale dell'assemblea
che approva il rendiconto, perché la relativa delibera
vincola anche gli assenti ed i dissenzienti finché non
dichiarata nulla o annullata dal giudice dell'impugnazione, se
non decaduti (art. 1137 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1997, n. 9787, Capozza c.
Cond. Piazza Cattedrale in Bitonto.
In tema di assemblea condominiale,
la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile
e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei
condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in
relazione al numero ad al valore delle quote. La verifica di tale
condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base
delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo
può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati
assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono
in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta
accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione
del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in
prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda
convocazione, né la rende invalida.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1996, n. 3862, De Sisto c.
Condominio di via Bravetta n. 664 in Roma, in Arch. loc. e cond.
1996, 499.
Una volta accertata la regolare
convocazione dell'assemblea condominiale in prima ed in seconda
convocazione, in relazione ai termini che vanno osservati, la
mancata redazione del verbale, che consacri la mancata riunione
dell'assemblea in prima convocazione, non impedisce, né
invalida l'assemblea indetta in seconda convocazione.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 590, Rossi c. Cond.
Giardina.
La redazione per iscritto del
verbale delle riunioni dell'assemblea dei condomini, prevista
dall'ultimo comma dell'art. 1136 cod. civ., non è prescritta
a pena di nullità, tranne nel caso che la delibera assembleare
incida su diritti immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1980, n. 4615, Zallone c.
Cond. V. Consoni.
Per i verbali delle assemblee
di condominio la forma scritta è richiesta solo ad probationem,
in quanto la mancanza del processo verbale rende la deliberazione
inopponibile al condomino assente, che non abbia partecipato alla
sua elaborazione ed alla sua approvazione, ma non impedisce affatto
la conoscenza aliunde e l'esecuzione della deliberazione anche
da parte sua.
* Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1970, n. 882.
La redazione per iscritto del
verbale delle riunioni dell'assemblea dei condomini assolve ad
una funzione meramente probatoria, eccettuato il caso di deliberazione
che contenga atti di disposizione di diritti immobiliari. Ne consegue
che le eventuali irregolarità formali non comportano l'invalidità
della delibera, poiché il testo scritto offre esclusivamente
una prova presuntiva che non impedisce al condomino dissenziente
il quale impugni la deliberazione contestandone la rispondenza
a verità di fornirne la relativa dimostrazione. (Fattispecie
in tema di nomina del presidente e relativa sottoscrizione).
* Trib. Civ. Milano, sez. VIII, 24 luglio1997, n. 8804, Molfa
c. Condominio di via Casati n. 4 in Milano, in Arch. loc. e cond.
1998, 238.
Un verbale di assemblea condominiale
ben può essere utilizzato allo scopo di manifestare una
volontà negoziale degli intervenuti o di alcuni di essi,
ma, se per il negozio è richiesta la forma scritta ad substantiam,
in tanto è soddisfatto il requisito formale, in quanto
le parti del negozio abbiano proceduto alla sottoscrizione di
detto verbale, poiché ove lo scritto sia prescritto ad
substantiam, la sottoscrizione è essenziale ai fini dell'operatività
ed efficacia della manifestazione della volontà negoziale.
Conseguentemente, la sottoscrizione del verbale di assemblea solo
da parte del presidente e del segretario non è idonea ad
integrare il suindicato requisito di forma, relativamente a negozi
di cui siano parti altri soggetti.
* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1981, n, 4480, Carosi c. Salvati.
La dichiarazione del condomino
soccombente di non voler avvalersi dell'impugnazione avverso la
sentenza emessa nei confronti suoi, del condominio e di altri
condomini, è validamente resa, con effetti preclusivi della
proponibilità del gravame, nel corso di un'assemblea condominiale,
senza necessità che il verbale nel quale essa viene riportata
sia sottoscritto dal condomino, giacché la dichiarazione
di voler prestare acquiescenza ad una sentenza, potendo essere
resa anche tacitamente, non è soggetta al requisito della
forma scritta, mentre la sottoscrizione del verbale assembleare
da parte dei condomini è necessaria solo quando la delibera
abbia il contenuto di un contratto per il quale sia richiesto
ad substantiam il suddetto requisito.
* Cass. civ., sez. II, 24 luglio 1995, n. 8079, Giannetti c.
Cond. di Via del Gesù.
Il verbale di assemblea condominiale
può essere impiegato per consacrare particolari accordi
fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento
sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista
effetto probante e la funzione propria della scrittura privata,
fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di
tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla
convenzione la forma scritta che sia richiesta ad substantiam
ovvero ad probationem. (Nella specie la sentenza di merito confermata
dalla S.C. aveva ravvisato nel verbale dell'assemblea condominiale,
sottoscritto da tutti i condomini, una transazione tra un condomino
ed il condominio).
* Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1996, n. 2297, Rannisi c. Cond.
V. Giuffrida 185 CT.
Poiché la delibera condominiale
deve risultare in forma documentale (art. 1136, ultimo comma,
c.c.), è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare
una volontà assembleare difforme da quella che risulta
dal verbale.
* Cass. civ., sez. II, 8 marzo 1997, n. 2101, Cond. De Cesare
Napoli c. Peduto.
Nel verbale dell'assemblea devono
essere indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della
validità della costituzione dell'assemblea e delle sue
deliberazioni, pena la nullità delle deliberazioni adottate
dall'assemblea.
* Trib. Civ. Napoli, sez. X, 12 maggio 1989, n. 4923, Milano
c. Condominio di Vicolo Belvedere, 1, Napoli, in Arch. loc. e
cond. 1989, 716.
L'obbligo di trasmissione al
condomino del verbale dell'assemblea e di ogni sua parte integrante
(nella specie trattavasi di una bozza di transazione giudiziaria
approvata) è strumentale all'esercizio della facoltà
di impugnazione.
* Trib. Civ. Roma, sez. II, 19 novembre 1985, n. 15835, Borgia
c. Cond. di via Accademia Antiquaria, 23 di Roma, in Arch. loc.
e cond. 1986, 298.
L'invio tardivo a tutti i condomini
di copia del verbale delle deliberazioni assunte in assemblea
non costituisce causa di nullità delle delibere suddette.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 22 luglio 1997, n. 2520,
Soc. Ambra Nuova c. Condominio di Via Correggio n. 19 in Milano,
in Arch. loc. e cond. 1998, 228.
Il verbale di un'assemblea condominiale
non può essere considerato come una denunzia poiché
questa, per sua stessa natura, deve essere costituita da una dichiarazione
recettizia, che non può produrre effetti fino a che non
sia portata a conoscenza, effettiva o presunta, del destinatario.
* Trib. civ. Mondovì, 21 aprile 1987, n. 99, Condominio
Gran Baita in Prato Nevoso di Frabosa Sottana c. Costruzioni Montane
Gran Baita Sas e Alaimo Spa, in Arch. loc. e cond. 1987, 728.
Il verbale di un'assemblea condominiale
ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l'eventuale falso
ideologico (nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori;
difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita
ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo
della gestione) nel predetto verbale non è punibile.
* Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 1987 (c.c. 20 novembre 1986,
n. 1274), Di Nanna.
Il processo verbale che ex art.
1136, u.c., c.c., deve essere redatto e trascritto nel registro
tenuto dall'amministratore, ha la funzione di documentare la valida
costituzione dell'organo, la formazione e il contenuto della volontà
condominiale espressa attraverso le assunte delibere, sì
che non sussiste alcun obbligo ex lege e, specularmente, alcun
diritto dei condomini a veder riprodotti nel verbale ogni loro
osservazione, richiesta o dichiarazione che esuli dai suddetti
contenuti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 18 settembre 1992, n. 1491,
Visotto c. Cond. di via della Torre n. 32 di Milano, in Arch.
loc. e cond. 1993, 543.
Il verbale dell'assemblea condominiale
è da ritenere essenziale solo nel caso in cui vi sia la
necessità di registrare le deliberazioni prese e non quando
deliberazioni non risultino adottate.
* Trib. civ. Bologna, sez. I, 8 gennaio 1992, n. 22, Franchini
c. Condominio di Via Avesella n. 16 di Bologna, in Arch. loc.
e cond. 1993, 333.