SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
In tema di delitto colposo l'indagine
sulla sussistenza della causalità si restringe all'analisi
del rapporto tra le varie cause al fine di stabilire se quelle
prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla
serie causale precedente ovvero si innestino in questa, costituendone
la naturale via di sviluppo. Ne consegue che risponde del delitto
in esame l'installatore di uno scaldabagno a gas, sistemato senza
la predisposizione di opere collaterali necessarie e senza il
previo accertamento che la relativa canna di esalazione dei prodotti
della combustione e fumi, alla quale l'apparecchio deve essere
collegato, presenti caratteristiche strutturali e funzionali che
garantiscano, in tutte le possibili condizioni atmosferiche e
con tutte le prevedibili modalità d'uso, per cui non abbiano
a derivarne pericoli per l'incolumità personale degli utenti
ed in sintesi senza osservare le norme UNI 7129 - 72, specificamente
relative alla posa in opera di apparecchi a gas di uso domestico,
allorché da tutte queste cause derivi la morte dell'utente
per intossicazione da ossido di carbonio.
* Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 1987, n. 10801 ( ud.10 aprile
1987 ), Giuliani.
Nel caso in cui la causa dell'infortunio
sia ricondotta a colpa degli imputati, consistente nella mancata
adozione di quelle misure di prevenzione degli incidenti sul lavoro
dovuti a dispersione di energia elettrica, correttamente è
fatta rientrare tra tali misure l'adozione dell'interruttore cosiddetto
salvavita. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'omessa
adozione del salvavita è stata considerata come estremo
quanto meno di colpa generica).
* Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1698 (ud. 11 gennaio
1990), Terlicher.
Le attività controllate
dalla legge n. 46 del 1990 sono l'installazione, la trasformazione,
l'ampliamento e la manutenzione degli impianti elettrici da parte
di soggetti legittimati in virtù di particolari riconoscimenti
e procedure, la sottoposizione a controllo ed a verifica degli
stessi non solo nella fase dell'installazione, ma anche in quella
di progettazione e collaudo e la predisposizione di normative
tecniche adeguate al progresso ed alle innovazioni tecnologiche,
ampliando la sfera di presunzione iuris tantum di conformità
alle regole d'arte, già stabilite per gli impianti elettrici
ed elettronici dalla legge n. 186 del 1968, avendo fornito di
una sanzione amministrativa la violazione dei precetti tecnici.
* Cass. pen., sez. III, 5 giugno 1996, n. 5613 (ud. 3 maggio
1996), Maggio.
Se è vero che le finalità
di pubblica sicurezza della normativa in materia di servizi antincendi
sono comprensive dei rapporti tra privati (nel senso che ciò
che è pericoloso per la generalità dei consociati
lo è a maggior ragione per i vicini), non vale il reciproco,
per cui una attività non pericolosa sotto il profilo del
diritto amministrativo potrebbe tuttavia essere ritenuta pericolosa
per i condomini e, come tale, essere vietata da un regolamento
condominiale.
* Corte app. civ. Milano, 22 ottobre 1991, n. 1661, inedita.
Le spese straordinarie relative
agli ascensori, necessarie per l'adeguamento degli impianti alle
norme di sicurezza, attengono al profilo della proprietà
del bene e vanno sostenute da tutti i condomini in proporzione
dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva.
* Trib. civ. Bologna, 2 maggio 1995, n. 685, Pirani c. Condominio
di via Marconi n. 16 in Bologna, in Arch. loc. e cond. 1996,87.
Gli interventi di adeguamento
dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento
di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità
delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi,
non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo
uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione,
riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le
relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini,
in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi
i proprietari degli appartamenti siti al piano terra.
* Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859, Paini
e altri c. Condominio Elisabetta, in Arch. loc. e cond. 1994,
831.
La legge della Repubblica italiana
27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell'art. 8, n. 1, primo comma della direttiva del Consiglio 28
marzo 1983, 83/189/CEE, come modificata dalla direttiva del medesimo
Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE.
* Corte giust. CEE, sez. VI, 16 settembre 1997, Commissione
delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana, in Arch.
loc. e cond. 1997, 876.