RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
La responsabilità del
conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata ha
carattere contrattuale traendo origine dal patto di restituire
la cosa avuta in temporaneo godimento alla scadenza del rapporto
locatizio.
* Cass.civ., sez. III, 21 ottobre 1986, n. 6184, Cervello c.
Italnoleggi.
In tema di esecuzione di sentenza
provvisoriamente esecutiva con la quale il conduttore è
stato condannato al rilascio nell'immobile locato, il giudice
dell'appello - in sede di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ.
- può soltanto, concedendo la sospensione o la revoca dell'esecuzione
provvisoria, incidere sull'esecutorietà della sentenza
(e, quindi, sul titolo esecutivo), ma non sul tempo della concreta
esecuzione, le cui questioni restano devolute alla competenza
del giudice dell'esecuzione. Consegue che i procedimenti diretti
alla dilazione, graduazione e sospensione degli sfratti (nella
specie: sospensione disposta dalla L. n. 118 del 1985) sono devoluti
al giudice dell'esecuzione, restando interdetto al giudice dell'appello
fissare - nel provvedimento con il quale rigetta la richiesta
di inibitoria - la data del rilascio.
*Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1987, n. 456, Di Benedetto
c. Giarrizzo.
L'obbligo di cui all'art. 1591
cod. civ. gravante sul conduttore in mora a restituire la cosa,
va riguardato nell'ambito del risarcimento del danno ex art. 1218
cod. civ.; ne consegue che la controversia concernente tale risarcimento
esula dalle questioni relative alla determinazione del canone
di locazione e resta aliena alla competenza per materia del pretore
stabilita dall'art. 45 della L. n. 392/1978, norma innovativa
rispetto alla precedente normativa vincolistica (art. 29, L. n.
253/1950) la quale devolveva a tale giudice sia le controversie
relative alla misura del canone che quelle concernenti ogni altro
corrispettivo.
* Pret. civ. Roma, 20 dicembre 1988, n. 01 Marimonti c. Termignone,
in Arch. loc. e cond. 1989, 781.
Qualora l'immobile venga rilasciato
ingombro delle cose del conduttore, non è integrato l'inadempimento
dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 1591 cod. civ., ma
l'inesatto adempimento di tale obbligo e, conseguentemente, il
risarcimento del danno che dall'inesatto adempimento deriva non
è suscettibile della liquidazione legale operata dall'art.
1591 cod. civ., ma di una liquidazione che il giudice deve di
volta in volta operare, in relazione alla consistenza ed alla
quantità delle cose che il conduttore abbia lasciato nell'immobile.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 20 febbraio 1989, n. 1494, Pomentale
c. Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, in Arch. loc. e cond.
1990, 88.
In tema di locazioni di immobili
urbani ad uso abitativo, l'art. 1591 cod. civ., non derogato da
alcuna norma speciale, trova applicazione sin dalla data della
scadenza legale o convenzionale del contratto, sicché da
tale data il conduttore va considerato in mora ove non restituisca
l'immobile locato, con conseguente obbligo di risarcire il danno
anche in dipendenza di clausola penale, pattuita con il contratto;
né la mora è esclusa, con conseguente operatività
della clausola penale, ove la data di rilascio dell'immobile venga
fissata dal giudice in epoca successiva alla data di scadenza
legale o convenzionale ai sensi dell'art. 56 della L. n. 392 del
1978 o venga prorogato lo sfratto in base alle leggi speciali
di graduazione degli sfratti che, senza eliminare la mora, tendono
unicamente a consentire al conduttore il reperimento di idonea
sistemazione.
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1989, n. 4429, Corvino c.
Soria, in Arch. loc. e cond. 1990, 248.
L'art. 1591 cod. civ. continua
a rappresentare, in materia di ritardo del conduttore nella restituzione
dell'immobile, il principio generale, ma esso va necessariamente
coordinato con l'art. 56 l. n. 392/1978 nel senso che presupposto
indispensabile per l'applicabilità della norma è
una situazione di mora del conduttore, preesistente e regolarmente
posta in essere.
* Pret. civ. Bari, 6 novembre 1989, n. 857, Alleanza Assicurazioni
Spa c. Calabrese, in questa Rivista 1990, 130.
Deve ritenersi sia incorso in
mora - e cioè ritardo a lui imputabile, che determina l'applicabilità
dell'art. 1591 cod. civ. - il conduttore che, già beneficiario
della proroga contrattuale di cui alla legge n.118/85, non abbia
restituito l'immobile dopo il 30 aprile 1986 (data di pubblicazione
della sentenza Cost. n. 108/86), a nulla rilevando la disposizione
di cui all'art. 69 della legge n. 392/78 in base alla quale l'esecuzione
del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuta
corresponsione dell'indennità di avviamento.
* Trib. civ. Bari, sez. III, 27 febbraio 1987, n. 845, Loconsolo
c. Bellomo, in questa Rivista 1987, 342.
L'art. 1590 c.c., secondo cui
il conduttore deve restituire al locatore la cosa nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità alla descrizione
fattane dalle parti, e, in mancanza di descrizione, si presume
che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione,
deve ritenersi applicabile anche al rapporto d'affitto di cosa
produttiva.
* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3116, Bensacera G.
c. Arnone F. e M.
L'impossibilità di ottenere
una casa implica necessariamente il pericolo attuale di un danno
grave alla persona e l'occupazione abusiva di un alloggio può
essere ritenuta scriminata dallo stato di necessità allorché
tale pericolo, oltre ad esser attuale, non sia stato causato volontariamente
dall'imputato, nel senso che questi abbia occupato l'immobile
solo come estrema ratio, dopo essersi mosso nel rispetto della
legge e delle sue procedure.
* Pret. pen. Lecce, sez. dist. Nardò, 30 aprile 1994,
Muci, in Arch. loc. e cond. 1994, 854.
Malgrado la detenzione sine titulo
di un immobile rappresenti indiscutibilmente la fonte potenziale
di un danno ingiusto, il proprietario che agisca per ottenerne
il risarcimento a carico dell'occupante abusivo - non limitandosi
ad avanzare una domanda generica - ha l'onere di dimostrare la
sicura esistenza e l'entità del pregiudizio economico subito
a seguito della lamentata situazione; tale danno, quindi, non
può commisurarsi automaticamente al presumibile canone
di locazione relativo a quel bene, almeno finché manchi
la prova che il medesimo - una volta libero - sarebbe stato realmente
preso in locazione, attestandone la decorrenza e la misura del
corrispettivo.
* Trib. civ. Bologna, 5 dicembre 1996, n. 1931, Fallimento Coppola
Ciro c. Soc. Ditta Automobili Lelli, in Arch. loc. e cond. 1997,
268.
La devoluzione al giudizio di arbitri della questione se sia
o meno legittimo il rifiuto del locatore di ricevere in restituzione
l'immobile locato non trova ostacolo nell'intervento del giudice
ordinario con riguardo alla nomina del sequestratario.
* Pret. civ. Udine, 18 marzo 1997, n. 142, Soc. Supermercati
Pam c. Soc. Impregilo, in Arch. loc. e cond. 1997, 470.
La presunzione di colpa sancita
dall'art. 1588 c.c. a carico del conduttore in ordine alla perdita
o deterioramento della cosa locata, derivanti da incendio, può
essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio,
identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile,
onde in difetto di tale prova, la causa, sconosciuta o anche dubbia
della perdita o del deterioramento in questione rimane a suo carico
con il conseguente obbligo di risarcimento del danno che deve
comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto
fino allo spirare dello stesso come corrispettivo spettante al
locatore per il mancato guadagno.
* Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1997, n. 1441, Emme.Ti.Bi.
c. Manzone.
Con riferimento agli obblighi
gravanti sul conduttore al momento della riconsegna dell'immobile
al termine del rapporto locativo, rientrano nel normale degrado
d'uso i fori da tasselli nel rivestimento della cucina derivanti
dalla necessità di appendere pensili e i fori per il sostegno
delle tende. Inoltre, la tinteggiatura non può essere posta
a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado
d'uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i
quadri lascino impronte sulle pareti.
* Pret. civ. Padova, 24 giugno 1997, n. 345, Sada c. Rampado,
in Arch. loc. e cond. 1998, 113.
Benché l'occupazione senza
titolo di un immobile costituisca indiscutibilmente fonte potenziale
di un danno ingiusto, il proprietario che agisca per il risarcimento
(non generico) del danno nei confronti dell'occupante abusivo
ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza certa e dell'entità
del danno subito a causa della predetta situazione. Tale danno,
pertanto, non può essere commisurato automaticamente al
presumibile canone di locazione dell'immobile, mancando la prova
che questo, ove fosse stato libero, sarebbe stato certamente concesso
in locazione, da quale momento e per quale corrispettivo (nella
specie, è stata ritenuta infondata la pretesa di un risarcimento
del danno commisurato al canone pagato dal conduttore che, dopo
avere esercitato il recesso dal contratto, anziché riconsegnare
l'immobile al locatore, vi aveva immesso il terzo poi convenuto
in giudizio, rimanendo così responsabile ai sensi dell'art.
1591 cod. civ.).
* Pret. civ. Milano, 29 gennaio 1988, Dalton Spa c. Mazzarelli
n.c., in questa Rivista 1989, 398.
E' fondatamente esercitato il
diritto della società proprietaria di riottenere la piena
disponibilità dell'autorimessa oggetto di concessione precaria,
qualora tale concessione non si sia rinnovata per la mancanza
di richiesta scritta da parte del concessionario e la stessa società
avente causa dalla concedente abbia esercitato la facoltà
di revoca chiedendo il rilascio del bene predetto.
* Pret. civ. Roma,4 luglio 1989,Soc. CE.SE.LE.CO.FI. c. Chabod,
in Arch. loc. e cond. 1989, 763.
In tema di responsabilità
del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata
verificatisi nel tempo in cui egli ha ammesso un terzo al godimento
della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso che il
conduttore non è più responsabile quando detti eventi
si configurano rispetto al terzo, tenuto ad osservare nel suo
godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore, come non
dipendenti da causa a lui imputabile.
* Cass. civ.,sez. III, 25 maggio 1998, n. 5193,Inzoli ed altri
c. Soc. Agricola Murasecca, in Arch loc. e cond. 1998, 538.
Qualora, in violazione dell'art.
1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti
danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso,
incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti
non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in
pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo
necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori,
senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare
anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la
locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.
* Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1998, n. 6417, Soc. Pomona
Seconda c. Ministero delle finanze, in Arch. loc. e cond. 1998,
682.
L'autorizzazione prefettizia
di cui all'art. 35 della legge n. 253 del 1950 incide sull'attuazione
della sentenza di sfratto dei locali adibiti a farmacia, ma non
sulla mora di cui all'art. 1591 c.c. Consegue che è inadempiente
e tenuto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 c.c.,
il conduttore di un immobile adibito a farmacia che abbia restituito
l'immobile stesso dopo il termine fissato dalla sentenza di rilascio,
indipendentemente dall'autorizzazione sopra detta.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10032, Bongini c.
Baldanzi ed altra, in Arch. loc. e cond. 1998, 844.
La domanda di determinazione
del corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella restituzione
dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c., avendo per oggetto
una prestazione che mantiene tutte le caratteristiche del normale
canone di locazione, anche in ordine alle norme applicabili per
la sua determinazione, rientra (indipendentemente dal fatto che
essa sia rivolta a conseguire solo il maggior danno, oppure anche
il danno specificamente commisurato all'entità del canone
di locazione, o solo a quest'ultimo) nella competenza per materia
del pretore, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1998, n. 8964, De Giovanni
ed altra c. Soc. De Agostini Diffusione del Libro, in Arch. loc.
e cond. 1998, 855.
In tema di pregiudizio subito
dal locatore per non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente
l'immobile locato a causa del ritardo nella consegna, ai fini
della determinazione del <<maggior danno>> risarcibile,
ex art. 1591 c.c., il giudice deve valutare se effettivamente
il locatore aveva esigenza di utilizzare in proprio l'immobile
che gli appartiene, nonché (sia in riferimento al nesso
causale tra mora restituendi e danno, sia in relazione all'obbligo
del creditore di contenere con l'ordinaria diligenza le conseguenze
dannose poste in essere dalla serie causale del debitore) la idoneità
dell'immobile stesso in rapporto a dette esigenze e la proporzionalità
- rispetto ad entrambi questi elementi - della soluzione logistica
da lui prescelta temporaneamente. (Nella fattispecie il danno
è stato valutato tenendo presente il costo medio di un
appartamento congruo per le esigenze immediate del locatore ed
ubicato in zona equivalente a quello ancora occupato).
* Trib. civ. Milano, 30 ottobre 1997, Scibetta c. Zani, in
Arch. loc. e cond. 1998, 885.
Il principio desumibile dall'art.
1590 c.c. che legittima il locatore a rifiutare la riconsegna
dell'immobile ed a pretendere il pagamento del canone fino alla
sua rimessione in pristino, va coordinato con il principio di
cui all'art. 1227, comma secondo c.c. secondo il quale in base
alle regole dell'ordinaria diligenza il creditore ha il dovere
di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur
senza essere tenuto all'esplicazione di un'attività straordinaria
e gravosa e, cioè, ad un facere non corrispondente all'id
quod prelumque accidit. Ne deriva che il locatore non può
rifiutare la riconsegna ma può soltanto pretendere il risarcimento
del danno cagionato all'immobile, costituito dalle spese necessarie
per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito
nel periodo di tempo occorrente, nel caso in cui il deterioramento
dipenda da inadempimento dell'obbligo di provvedere alle riparazioni
di piccola manutenzione ex art. 1576 c.c.; il locatore può
invece rifiutare la riconsegna dell'immobile locato nel caso in
cui il conduttore non abbia adempiuto all'obbligo, impostogli
dal contratto, di provvedere alle riparazioni eccedenti l'ordinaria
manutenzione o per avere egli di propria iniziativa apportato
trasformazioni o innovazioni, poiché in tale caso la rimessione
in pristino richiederebbe l'esplicazione di un'attività
straordinaria e gravosa e, cioè, un facere al quale il
locatore non è tenuto secondo l'id quod prelumque accidit.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1998,n. 6856, Tirelli c.
Soc. Wandar, in Arch. loc. e cond. 1999, 269.
Qualora il conduttore di un immobile,
dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda
ed ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario a norma
dell'art. 1216 c.c., il rigetto della domanda di convalida della
procedura, che egli abbia proposto, impedisce di fare carico delle
spese di custodia al locatore.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1998,n. 6856, Tirelli c.
Soc. Wandar, in Arch. loc. e cond. 1999, 269.
In tema di locazione abitativa,
il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è
tenuto a norma dell'art. 1591 c.c. dalla data di cessazione legale
del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto,
anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a
titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato
adempimento - e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato
con apposita clausola penale, a corrispondere l'ammontare di detta
penale - ancorché il ritardo sia dipeso da vicende dilatorie
dovute a termini fissati in sentenza per l'esecuzione e graduazione
dello sfratto o a proroghe e sospensioni ex lege dello stesso,
perché trattandosi di termini apposti alla esecuzione forzata
e non all'adempimento, non fanno venir meno la mora e così
la responsabilità del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1998, n. 9698, Sagliocco
c. Sersale.
In tema di restituzione dell'immobile
locato, il conduttore non deve sopportare le spese per i deterioramenti
imputabili a vetustà ma solo quelli riconducibili a proprio
comportamento, con la conseguenza che anche i piccoli deterioramenti
dovuti a vetustà fanno carico all'inquilino ove siano conseguenza
dell'uso, e cioè del modo in cui egli abbia adoperato la
cosa. (Nella specie, alla stregua del principio enunciato, il
tribunale ha condannato il conduttore al pagamento delle spese
necessarie alla raschiatura e verniciatura di porte, finestre
e pavimento in legno, nonché a quelle per la sostituzione
di parte delle finestre, trattandosi di deterioramenti causati
dall'uso improprio e dalla cattiva custodia).
* Trib. civ. Udine, 24 agosto 1999, n. 709, Guizzardi c. Rossi,
in Arch. loc. e cond. 1999, 967.