NUOVA LEGGE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE
L'opposizione ex art. 6 comma
4 L. 431/98, avendo ad oggetto un atto esecutivo (il decreto emesso
da giudice competente per l'esecuzione), deve senz'altro inquadrarsi
nello schema dell'opposizione agli atti esecutivi e deve, pertanto,
essere proposta entro il termine perentorio di cinque giorni dalla
conoscenza del decreto emesso dal pretore adito per la rifissazione
della data di esecuzione.
* Trib. civ. di Catania, ord. 11 novembre 1999, Marchesa c.
Scamarda e Salemi, in Arch. loc. e cond. 2000, 99.
Ai fini dell'ottenimento del differimento
del termine dell'esecuzione di cui ai commi 3 e 4 L. 431/98 nella
misura prevista dal comma 5 del medesimo articolo citato, non
è equiparabile all'acquisto di un alloggio in costruzione
l'acquisto di un terreno edificabile su cui non si è ancora
iniziato a costruire.
* Trib. civ. Catania, ord. 11 novembre 1999, Marchesa c. Scamarda
e Salemi, in Arch. loc. e cond. 2000, 99.
L'istanza del conduttore ex art.
6 L. 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere notificata al locatore
<< nei termini>>.
* Trib. civ. Napoli, ord. 28 settembre 1999, Cenni c. Del Sorbo,
in Arch. loc. e cond. 2000, 102.
Non è manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dei commi 3,
4, 7 e 8 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente
<<Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti a uso abitativo>>, per violazione delle potestà
legislative ed amministrative di cui all'art. 8, nn. 10) e 25)
nonché all'art. 16 dello statuto e delle relative norme
di attuazione, e, in particolare, dell'art. 15, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n.526 (come
modificato dal D. L.vo 28 luglio 1997, n. 275), nonché
dell'autonomia funzionale e finanziaria provinciale di cui al
titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386, e, in particolare dell'art. 5,
comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.386; per i profili e
nei modi di seguito illustrati.
* Prov. Aut. Trento, Ric., 11 gennaio 1999, Provincia autonoma
di Trento c. Presidente del Consiglio dei ministri, in Arch. loc.
e cond. 1999, 580.
Stante il disposto dell'art.
14, comma quinto, L. n. 431/1998 relativa alla nuova disciplina
delle locazioni abitative, ai giudizi per danni da ritardato rilascio
in corso alla data dell'entrata in vigore della legge citata non
si applica l'art. 6 della novella.
* Pret. civ. Roma, ord. 15 gennaio 1999, Cogliandro c. Fachini
Bartoli, in Arch. loc. e cond. 1999, 297.
L'art. 6, comma primo, L. n.
431/1998 il quale, con riferimento ai comuni di cui all'art. 1
D.L. n. 551/1988, prevede una sospensione generalizzata, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di tutti i
provvedimenti di rilascio per un periodo continuativo di 180 giorni,
deve ritenersi applicabile anche ai titoli formatisi precedentemente
al 30 dicembre 1998, posto che la disposizione ha natura processuale,
incidendo sul procedimento esecutivo e, quanto tale, appare suscettibile
di immediata applicazione ai processi in corso che pongano riferimento
a rapporti precedentemente insorti.
* Pret. civ. Salerno, sez. dist. Eboli, decr. 21 gennaio 1999,
Diodati c. Volpe, in Arch. loc. e cond. 1999, 296.
L'art. 6, comma sesto, L. n.
431/1998, relativo alla limitazione del risarcimento del danno
subito dal locatore dopo la cessazione del rapporto locativo in
conseguenza della mancata riconsegna del bene locato, costituisce
norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata dall'art.
14, comma quinto, avente efficacia anche per il passato.
* Pret. civ. Firenze, ord. 17 marzo 1999, Nocentino c. Sileo,
in Arch loc. e cond. 1999, 634.
Le disposizioni di cui all'art.
7 L. n. 431/1998 sono applicabili solo alle nuove esecuzioni di
rilascio.
* Trib. civ. Roma, sez. V, ord. 29 marzo 1999, Vergili c. Bottaro,
in Arch. loc. e cond. 1999, 1000.
Poiché la disciplina di
cui al comma sesto dell'art. 6 L. n. 431/1998 costituisce atto
di c.d. interpretazione autentica, finalizzata a chiarire l'ambito
di operatività del principio della limitazione del risarcimento
dei danni per ritardata consegna dell'immobile locato, essa si
applica retroattivamente e, quindi, anche nei giudizi in corso,
senza porsi in contrasto con la regola di carattere generale di
cui al comma quinto dell'art. 14 legge cit.
* Trib. civ. Milano, 29 Aprile 1999, Albarello c. Tola, in
Arch. loc. e cond. 1999, 634.
E' rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma sesto,
L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art.
1591 c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del venti per
cento della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del
contratto, così come aumentato dall'applicazione degli
aggiornamenti Istat.
* Pret. civ. Napoli, ord. di rinvio, 29 aprile 1999, Fiengo
c. Triola, in Arch. loc. e cond. 1999, 579.
L'art. 6, comma sesto, L. n.
431/1998 in tema di quantificazione forfettaria del risarcimento
dovuto dal conduttore a titolo di maggior danno per il ritardo
nel rilascio dell'immobile ha, sebbene con il limite del giudicato,
efficacia retroattiva né alcun ostacolo a tale interpretazione
può essere tratto dal disposto dell'art. 14 L. n. 431/1998.
* Pret. civ. Bologna, ord. 4 maggio 1999, Barattini c. Vedruccio,
in Arch. loc. e cond. 1999, 634.
La maggiorazione del venti per
cento dell'ultimo canone, così come prevista dall'art.
1 bis D.L. n. 551/1988, non quantifica l'entità dell'indennità
di occupazione in maniera risarcitoria esaustiva, né in
senso contrario può invocarsi l'art. 6, comma sesto, L.
n. 431/1998, disposizione che nulla autorizza a qualificare come
precetto di interpretazione autentica, con conseguente efficacia
della stessa in via retroattiva.
* Trib. civ. Firenze, 16 giugno 1999, n. 232, Corsini c. Piccoli,
in Arch. loc. e cond. 1999, 634.
E' rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma,
L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui forfettizza nella
misura del venti per cento del canone dovuto all'epoca della cessazione
del contratto di locazione il pregiudizio sofferto dal locatore
a causa della mancata restituzione dell'immobile.
* Trib. civ. Milano, ord. di rinvio, 2 luglio 1999, Albertoni
c. Cadamosti, in Arch. loc. e cond. 1999, 881.
La rappresentatività richiesta
ai fini degli Accordi territoriali attuativi della legge 431/98
è locale.
* Tar Lombardia, ord. 16 luglio 1999, A.N.I.A. Associazione
Nazionale Inquilini ed Assegnatari c. Comune di Pavia, in Arch.
loc. e cond. 1999, 855.
La morosità relativa al
mancato pagamento della maggiorazione del 20% del canone pattuito
(sanabile ai sensi del comma 6 dell'art. 6 L. n. 431/98)fa decadere
il conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione
dopo la concessione del medesimo e non per il periodo relativo
alla sospensione legale degli sfratti (fino al 27 giugno 1999),
dato che anche in questo caso la morosità può essere
sanata.
* Trib. civ. Novara, decr. 23 luglio 1999, D'Arrigo, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1005.
Deve essere fissato a breve il
nuovo termine per l'esecuzione del rilascio a fronte di una istanza
di rifissazione della stessa non motivato da alcuna particolare
esigenza del conduttore e in costanza, viceversa, della assoluta
necessità del locatore di rientrare in possesso dell'immobile
per andare ad abitarvi.
* Trib. civ. Novara, decr. 30 Luglio 1999, Di Lorenzo, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1004.
La locuzione <<formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica>>
di cui all'art. 6, comma quinto, L. n. 431/1998, non può
essere intesa letteralmente, dovendo essere interpretata nel senso
di utile collocazione del conduttore istante nella graduatoria
dei bandi dell'istituto assegnante, con effettiva assegnazione
prevista entro il termine massimo di differimento di 18 mesi.
* Trib. civ. Bologna, ord. 3 agosto 1999, Ronchi in Arch. loc.
e cond. 1999, 1002.
Poiché in tema di concessione
del maggior termine di 18mesi previsto dal quinto comma dell'art.
6 L. n. 431/1998 è necessario che il conduttore risulti
formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica, a tal fine non può ritenersi sufficiente la sola
presentazione della domanda di assegnazione, senza che consti
alcuna deliberazione in merito da parte degli organi competenti.
* Trib. civ. Biella, ord. 11 agosto 1999, X, in Arch. loc.
e cond. 1999, 1002.
Non è legittimato a proporre
istanza per il differimento dell'esecuzione colui che non sia
mai stato conduttore dell'immobile per il rilascio del quale si
procede, per essere la morte del conduttore avvenuta dopo la risoluzione
dell'originario contratto di locazione, con conseguente impossibilità
di successione nel medesimo.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, ord. 14 agosto 1999, Liberatori,
in Arch. loc. e cond. 1999, 1011.
Tra le ipotesi previste dal quinto
comma dell'art. 6 L. n. 431/1998 non rientra il mero stato di
disoccupazione del conduttore. Conseguentemente è necessario
provare l'iscrizione nelle liste di mobilità ovvero la
percezione di un trattamento di disoccupazione o integrazione
salariale, che sono qualcosa di ulteriore rispetto allo stato
di disoccupazione.
* Trib. civ. Benevento, ord. 24 agosto 1999, Solito, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1012.
L'istanza di fissazione di un
nuovo termine per il rilascio dell'immobile locato non notificata
regolarmente al locatore è inammissibile, stante la decadenza
del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 11, comma quarto, D.L. n. 9/1982.
* Trib. civ. Novara, decr. 25 agosto 1999, Noubir Mohamed,
in Arch. loc. e cond. 1999, 1008.
Stante la perentorietà
del termine di cui all'art. 6, comma terzo e primo, L. n. 431/1998
è inammissibile l'istanza di nuova fissazione della data
di esecuzione depositata oltre il termine di trenta giorni dalla
scadenza della sospensione ex lege.
* Trib. civ. Novara, decr. 30 agosto 1999, Rampone, in Arch
loc. e cond. 1999, 1009.
Le previsioni di cui all'art.
7 L. 431/1998 afferiscono alla fase dell'esecuzione e non rilevano
ai fini della fissazione del nuovo termine.
* Trib. civ. Benevento, ord. 6 settembre 1999, Pontillo, in
Arch. loc. e cond. 1999, 1000.
Stante la rubrica del capo III
della L. n. 431/1999 <<Esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo>>, l'art. 7 della
legge citata non è applicabile nel caso di immobile destinato
all'esercizio di un'impresa.
* Trib. civ. Roma, ord. 6 settembre 1999, Marietti, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1000.
Nel silenzio della norma di cui
all'art. 6 L. n. 431/1998, la quale non indica il dies a quo dell'intervallo
entro cui rifissare il giorno dell'esecuzione, deve ritenersi
che il termine che il giudice ritenga di concedere debba decorrere
dal momento finale (27 luglio 1999) in cui è stata data
al conduttore la facoltà di presentare l'istanza.
* Trib. civ. Venezia, sez. II, ord. 7 settembre 1999, Bortolotti
A, in Arch. loc. e cond. 1999, 1006.
L'istanza ex art. 6, comma 3,
L. 9 dicembre 1998 n. 431 può essere presentata anche a
proposito di provvedimenti non ancora esecutivi.
* Trib. civ. Piacenza, ord. 7 settembre 1999, Tromba c. Moia
Ramponi, in Arch. loc. e cond. 1999, 833.
L'art. 6 L. n. 431/1998 si riferisce
unicamente ai contratti di locazione ed in nessun modo può
ritenersi applicabile ad un rapporto di comodato.
* Trib. civ. di Lucca, ord. 16 settembre 1999, Mazzei, in Arch
loc. e cond. 1999, 1011.
Con riferimento al ricorso proposto
ai sensi dell'art. 6, comma terzo e quarto, L. n. 431/1998, è
infondata l'eccezione opposta dal locatore relativamente alla
mancata attivazione da parte del conduttore della procedura di
cui al secondo comma del medesimo articolo, non derivandone alcuna
improcedibilità.
* Trib. civ. Lucca, ord. 16 settembre 1999, Rossi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1007.
Giusta la previsione di cui all'art.
7 L. n. 431/1998 in tema di condizioni per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio, a fronte di un atto di precetto
carente della specificazione degli elementi relativi agli adempimenti
fiscali, il giudice deve disporre la sospensione dell'esecuzione
in via provvisoria sino alla data dell'udienza di comparizione
delle parti.
* Trib. civ. Bologna, decr. 16 settembre 1999, Y, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1000.
Presupposto di ammissibilità
dell'istanza di differimento del termine ex art. 6 L. n. 431/1998
non è tanto la presenza di una procedura esecutiva attuale
quanto l'esistenza di un titolo esecutivo potenzialmente azionabile,
analogamente a quanto previsto dall'art. 56 L. n. 392/1978.
* Trib. civ. Pisa, ord. 16 settembre 1999, Mei R. in Arch.
loc. e cond. 1999, 1004.
L'istanza di fissazione di nuovo
termine per l'esecuzione è ammissibile pur in carenza di
un'esecuzione in senso tecnico del provvedimento di rilascio,
posto che l'art. 6 L. n. 431/1998 tende ad offrire a tutti i conduttori
la possibilità di un ulteriore periodo di differimento
del rilascio.
* Trib. civ. Pisa, ord. 21 settembre 1999, Mei M. in Arch.
loc. e cond. 1999, 1003.
In tema di ricorso proposto dal
conduttore ex art. 6, comma terzo e quarto, L. n. 431/1998, è
infondata l'eccezione sollevata dal locatore relativamente alla
notifica effettuata presso il domicilio eletto nel procedimento
di sfratto, e non presso la residenza del locatore medesimo, posto
che l'art. 11, comma terzo, D.L. 9/1982 non impone tale ultima
forma di notifica, e comunque in quanto la costituzione del locatore
sana ogni eventuale vizio di notifica.
* Trib. civ. Lucca, ord. 22 settembre 1999, Karmas, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1008.
Devono ritenersi inammissibili
sia le istanze di rifissazione del termine di rilascio presentate
dal conduttore non notificate, giusta la previsione di cui all'art.
11, comma terzo, D.L. n. 9/1982, entro cinque giorni (termine
a carattere perentorio) che le deduzioni del locatore non presentate
nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'istanza.
* Trib. civ. Udine, ord. 27 settembre 1999, Rossi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1008.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione
deve essere rigettata in presenza di una sentenza di finita locazione
che abbia accertato la necessità del locatore di abitare
l'immobile locato (ex art. 11, comma 2 bis, L. n. 359/1992), escludendo
l'applicazione della proroga biennale ivi prevista.
* Trib. civ. Milano, ord. 28 settembre 1999, Soderlund, in
Arch. loc. e cond. 1999, 1007.
Il tribunale collegiale può
differire l'esecuzione del provvedimento di rilascio fino alla
comparizione delle parti avanti a sé, a seguito di ricorso
avverso il provvedimento del tribunale monocratico sull'istanza
del conduttore ex art. 6 L. n. 431/1998.
* Trib. civ. di Roma, sez. IV, ord. 30 settembre 1999, X, in
Arch. loc. e cond. 1999, 1012.
Il tenore letterale della norma
non consente di ritenere sussistente la condizione di cui all'art.
6, comma quinto, L. n. 431/1998, laddove il conduttore istante,
anziché formalmente assegnatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, sia stato solo invitato a produrre dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti, con conseguente assegnazione
solo quando vi sarà comunicazione di disponibilità
degli alloggi.
* Trib. civ. Benevento, ord. 2 ottobre 1999, Castaldi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1002.
Laddove il comune nel quale è
sito l'immobile locato non rientri tra quelli indicati dall'art.
1 D. L. n. 551/1988 non sussiste la condizione prevista dall'art.
6, comma primo, L. n. 431/1998 per l'applicazione della disciplina
in tema di differimento dell'esecuzione dello sfratto.
* Trib. civ. Como, ord. 4 ottobre 1999, Y, in Arch. loc. e
cond. 1999, 1004.
L'invalidità civile non
è equiparabile puramente e semplicemente allo stato di
<<portatore di handicap>> di cui all'art. 6, quinto
comma, L. n. 431/1998, stato che deve essere formalmente accertato,
ai sensi dell'art. 4 L. n. 104/92, dalla apposita commissione
medica.
* Trib. civ. Bologna, ord. 4 ottobre 1999, Buronzi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1010.
Deve essere dichiarato inammissibile
il ricorso inviato a mezzo posta invece che depositato in cancelleria.
* Trib. civ. Lucca, 4 ottobre 1999, Cinquini, in Arch. loc.
e cond. 1999, 1006.
Posto che l'art. 6, comma primo,
L. 392/1978 prevede la successione del contratto di locazione
dei parenti ed affini abitualmente conviventi con il conduttore
solo in caso di morte di quest'ultimo, non è legittimato
a proporre ricorso ex art. 6, comma quarto, L. n. 431/1998 colui
che sia rimasto nella detenzione dell'immobile a seguito dell'abbandono
dello stesso da parte del titolare del contratto.
* Trib. civ. Lucca, ord. 8 ottobre 1999, Bianchi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1011.
Vanno valutate con cautela le
risultanze reddituali derivanti dall'esercizio da parte del conduttore
di attività imprenditoriale.
* Trib. civ. Lucca. Ord. 21 ottobre 1999, Bargellini, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1013.
Il termine massimo di differimento
dell'esecuzione concedibile ex art. 6 comma 3 L. 431/1998 è
quello di mesi sei previsto dal successivo comma 4, a far tempo
dalla scadenza del periodo di sospensione di cui al precedente
comma 1 e quindi a decorrere dal 28 giugno 1999.
* Trib. civ. Lucca, ord. 22 ottobre 1999, Tafuro, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1013.
Poiché l'invalidità
civile non è menzionata espressamente nel testo della legge
n. 431/1998, per quanto si possano ipotizzare situazioni di piena
sovrapponibilità nei presupposti di fatto tra stato di
<<portatore di handicap>> ed invalidità, quest'ultima,
sotto il profilo giuridico, non è puramente e semplicemente
equiparabile a tale stato, che deve essere pur sempre formalmente
accertato ai sensi dell'art. 4 L. n. 104/92 dalla apposita commissione
medica.
* Trib. civ. Bologna, ord. 22 ottobre 1999, X, in Arch. loc.
e cond. 1999, 1009.
Il differimento del termine delle
esecuzioni previsto dal quinto comma dell'art. 6 L. n. 431/1998
non è applicabile laddove il conduttore non sia assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma solo concorrente
all'assegnazione ed inserito in graduatoria.
* Trib. civ. Lucca, ord. 22 ottobre 1999, Zanasi, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1002.
Salvo il diritto del locatore
di richiedere il pagamento della maggiorazione di canone ai sensi
dell'art. 6, sesto comma, L. n. 431/98 per il periodo antecedente
l'entrata in vigore della legge stessa, la sanzione della decadenza
del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio è ipotizzabile limitatamente
agli adempimenti riferibili al periodo successivo alla entrata
in vigore della legge.
* Trib. civ. Bologna, ord. 22 ottobre 1999, Demo, in Arch.
loc. e cond. 1999, 1005.
La norma di cui all'art. 6, comma
quinto, L. n. 431/1998, disposizione di carattere eccezionale
volta ad ampliare il periodo di proroga dell'esecuzione del provvedimento
di rilascio, deve essere interpretata in senso restrittivo, in
particolare con riferimento alla nozione di portatore di handicap,
per la quale non può che applicarsi l'art. 3 L. n. 104/1992.
Conseguentemente la minorazione dovrà essere documentata
nelle forme previste dalla legge da ultimo citata.
* Trib. civ. Lucca, ord. 22 ottobre 1999, Guidi, in Arch. loc.
e cond. 1999, 1010.
L'obbligo di allegazione della
denuncia dei redditi e del contratto registrato, ai fini della
dichiarazione di improcedibilità, attiene alla fase esecutiva
del rilascio e non al processo di cognizione.
* Trib. civ. Piacenza, ord. 4 novembre 1999, Opera Pia Rapari
Pallavicini c. Zilli, in Arch loc. e cond. 1999, 1000.