LASTRICI SOLARI
Sommario: a) Accesso da un solo appartamento; b) Difetto di manutenzione; c) Differenze; d) Diritto di costruire sul lastrico; e) Funzioni del lastrico solare; f) Giardino pensile; g) Infiltrazioni d'acqua; h) Nozione di terrazza a livello; i) Opere abusive; l) Parapetti; m) Proprietario esclusivo; n) Sopraelevazione; o) Sostituzione con un tetto a falde; p) Spese; q) Uso esclusivo del lastrico; r) Vedute.
a) Accesso da un solo appartamento
In tema di condominio degli edifici,
il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo
condomino, non può configurare una lesione o menomazione
dei diritti degli altri partecipanti, qualora trovi giustificazione
nella conformazione strutturale del fabbricato, come risultante
dalla sua originaria costruzione (nella specie, trattandosi di
lastrico solare sopra il quale era possibile accedere, alla stregua
di situazione coeva alla nascita del condominio, da uno solo degli
appartamenti di proprietà esclusiva).
* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1986, n. 3822, Franzoni c.
Buschini.
b) Difetto di manutenzione
I singoli proprietari delle varie
unità immobiliari comprese in un edificio condominiale,
sono a norma dell'art. 1117 c.c., (salvo che risulti diversamente
dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il
lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo
di manutenzione, con la conseguenza, nel caso di danni a terzi
per difetto di manutenzione del detto lastrico, della responsabilità
solidale di tutti i condomini, a norma degli artt. 2051 e 2055
c.c. ove non provino, come unica causa di tali danni, il caso
fortuito, e ciò a prescindere dalla conoscenza o meno dei
danni stessi (salvo regresso del condomino che abbia risarcito
l'intero danno verso gli altri condomini in ragione delle rispettive
quote di proprietà).
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6405, Vasile c.
Vasile.
I danni cagionati dalla mancata
manutenzione del lastrico solare di un edificio in condominio,
al pari delle spese della sua riparazione o costruzione, non possono
porsi interamente a carico del proprietario o usuario del lastrico
stesso, ma debbono essere risarciti con il concorso degli altri
condomini nella proporzione stabilita dall'art. 1126 c.c. Ciò
non esclude l'eventuale concorso di responsabilità, da
accertare in via di rivalsa ove non sia stata dedotta nello stesso
giudizio, del costruttore o dell'amministratore del condominio
in proprio per vizi di costruzione o per negligente omissione
delle necessarie riparazione.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1994, n. 4816, Giordani c.
Tarquini. Conforme, Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1995, n.
12606.
c) Differenze
Mentre il lastrico solare, al
pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura
dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo
meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza
a livello è invece costituita da una superficie scoperta
posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano
di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente,
nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta
destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti,
quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità
all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce
una proiezione verso l'esterno.
* Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1986, n. 2924, AA. c. AA.
Le terrazze a livello si differenziano
dai lastrici solari non solo perché la loro funzione essenziale
non è quella di copertura dell'edificio, ma anche perché
sono delimitate da parapetti i quali servono soltanto a rendere
praticabile la terrazza, consentendone ai proprietari l'affaccio
ed il più sicuro passaggio. Ne deriva che le spese di manutenzione
e di riparazione dei parapetti vanno poste a carico dei proprietari
esclusivi delle terrazze, unici beneficiari della loro presenza.
* Trib. civ. Salerno, 10 novembre 1989, in L'Ammin. 1991, n.
8.
A differenza dei lastrici solari,
che disimpegnano essenzialmente e principalmente il compito di
copertura di un edificio, a servizio presumibilmente comune dei
proprietari dello stesso, le terrazze a livello devono, invece,
considerarsi come facenti parte, strutturalmente e funzionalmente,
degli appartamenti da cui vi si accede, ed al cui uso esclusivo
esse sono destinate, quali appartenenze degli stessi, in difetto
di contrarie risultanze di un titolo.
* Cass. civ., 26 febbraio 1959, n. 563.
d) Diritto di costruire sul lastrico
Il lastrico solare di un edificio
condominiale, che sia stato venduto dal costruttore ed originario
proprietario dell'intero edificio come area interamente edificabile,
in forza di valido titolo opponibile agli acquirenti delle altre
unità immobiliari, non rientra fra le parti comuni, secondo
la previsione dell'art. 1117 c.c. In tale ipotesi, pertanto, l'assemblea
del condominio, ancorché in sede di approvazione del regolamento,
non può disciplinare e limitare il diritto di costruire
sul lastrico, senza il consenso del relativo proprietario.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1978, n. 4782.
e) Funzioni del lastrico solare
Il lastrico solare quale superficie
terminale dell'edificio esercita l'indefettibile funzione primaria
di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato
in altri usi accessori, come quello del terrazzo. L'anzidetta
funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso esclusivo
di un solo condomino, come non fa venir meno la sua destinazione
primaria all'uso comune, così in mancanza di un titolo
contrario lascia inalterata la presunzione di proprietà
comune di cui all'art. 1117 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1990, n. 5162, Salina c. Pigli.
Il lastrico solare, ai sensi
dell'art. 1117 c.c, è oggetto di proprietà comune
dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio
se il contrario non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo,
per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti
o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento
di condominio accettato dai singoli condomini.
* Cass. civ., sez. II, 7 aprile 1995, n. 4060, Soc. Edilbas
c. Della Pittima e altri e Isidori e altri.
Il lastrico solare riveste, nel
quadro della sua normale destinazione, una duplice attitudine:
quella tipica di copertura del fabbricato sottostante e quella
di superficie praticabile (arg. ex art. 1126 cod. civ.). Il condomino
che, non impedendo un pari uso agli altri partecipanti e lasciando
inalterate le possibilità delle concorrenti utilizzazioni,
realizzi ex novo una fruizione del secondo tipo per mezzo di opere
che consentono un uso più intenso ed agevole di quello
precedente (nella specie si tratta di una scala a chiocciola costruita
nella proprietà esclusiva del condomino, attraverso la
quale il medesimo accede al lastrico solare di proprietà
comune, lasciando inalterato il vecchio passaggio, con scala a
pioli, in precedenza utilizzato, in comune, dai vari condomini)
non altera per ciò stesso la destinazione del bene, trasformandolo
in terrazzo, né viene ad integrare una ipotesi di uso esclusivo
ovvero di interferenza sull'equilibrio dei contrapposti interessi
condominiali. La sua azione, al contrario, si mantiene nei limiti
di normalità di cui all'art. 1102 cod. civ.
* Pret. civ. Torre Annunziata, 19 marzo 1982, n. 42, Vastola
e altri c. Raiola, in Arch. loc. e cond. 1982, 526.
La copertura a lastrico, sovrastata
da terra e da manto erboso, che assolva anche alla funzione di
sostenere un'area verde condominiale, rientra sulle parti necessariamente
comuni.
* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c.
Condominio di via Volturno n. 18 in
Parma e Condominio di via Ravà n. 1 in Parma, in Arch loc.
e cond. 1996, 75.
f) Giardino pensile
Le norme sul condominio degli
edifici, consentendo la divisione della proprietà per piani
orizzontali, escludono l'applicazione dell'accessione anche nell'ipotesi
di costruzioni, quale un giardino pensile in continuazione di
una terrazza a livello annessa ad un appartamento, facenti corpo
con l'edificio condominiale, ma sporgenti dalla sua linea verticale
e gravanti su area appartenente al condominio: in tal caso occorre
accertare in base al titolo o, in mancanza, in base alla presunzione
di cui all'art. 1117 cod. civ. se la riconosciuta comunione dell'area
di base su cui la sporgenza sorge comporti o meno la comunione
anche del piano (o dei piani) e delle porzioni di piano ( o di
piani) sporgenti o comunque sorgenti sopra tale area.
* Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1980, n. 1738, Magistri c.
Condominio Via S.R. Bellarmino, 13, Roma.
Colui che esercita un diritto
- nella specie, di proprietà - terrazzando il proprio giardino
a livello dell'appartamento e modificando il flusso delle acque
piovane, ha l'obbligo di usare il grado di prudenza e diligenza
in concreto richiesto onde evitare di danneggiare i terzi.
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4074, Condominio
di via Italo Panattoni n. 89 in Roma c. Zingales, in Arch. loc
e cond. 1998, 546.
g) Infiltrazioni d'acqua
Poiché il lastrico solare
dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione
di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà
superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno
dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione
o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso
con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto
di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento
sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico,
deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli
obbligati inadempimenti alla funzione di conservazione, secondo
le proporzioni stabilite dal citato art. 1126, vale a dire, i
condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione
dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria
o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella
misura del terzo residuo.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 29 aprile 1997, n. 3672, Norsa
c. Condominio di Via Borgognone n. 31 in Milano, in Arch. Loc.
e cond. 1997, 395.
Il proprietario di una terrazza
a livello che abbia anche funzione di copertura dell'edificio
condominiale è liberato dalla responsabilità per
i danni derivati ad appartamenti sottostanti per infiltrazioni
di acqua dando la prova del caso fortuito, della forza maggiore
o del fatto del terzo, che può anche consistere nell'inerzia
colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua amministrazione)
che sia stato tempestivamente informato dell'esistenza di guasti,
vizi o difetti della terrazza da cui il danno è derivato.
* Cass. civ., sez. III, 30 maggio 1988, n. 3696, Degiacomo
c. Cond. V. Giotto 3 Mi.
q L'amministratore del condominio,
tenuto ex art. 1126 c.c. alla manutenzione della terrazza a livello
di proprietà esclusiva, è legittimato passivo quanto
alla denuncia di danno temuto proposta dal condomino proprietario
della sottostante unità, il quale lamenti infiltrazioni
causate dalle condizioni della terrazza stessa.
* Pret. civ. Catania, ord. 13 dicembre 1993, in Foro it. 1995,
I, 416.
h) Nozione di terrazza a livello
q In mancanza di titolo di proprietà
esclusiva, terrazza a livello è, nel condominio, una superficie
scoperta posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo
stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante
strutturalmente e funzionalmente, nel senso che, per il modo in
cui è stata realizzata, risulta destinata non tanto e non
solo a coprire le verticali sottostanti - ché in tal caso
si tratterrebbe di lastrico solare - quanto, e soprattutto, a
dare un affaccio ed ulteriore comodità all'appartamento
cui è collegata e del quale costituisce in definitiva,
una proiezione verso l'esterno.
* Cass. civ., 28 marzo 1973, n. 836.
In tema di condominio di edifici
la terrazza a livello, ossia quell'area scoperta alla quale si
accede da un solo appartamento e solo con questo in comunicazione,
appartiene al proprietario del contiguo appartamento di cui costituisce
la continuazione priva di copertura a meno che non risulti diversamente
dal titolo.
* Cass. civ., sez. II, 16 settembre 1991, n. 9629, Roggero
c. Facincani.
Per terrazza a livello deve intendersi,
in un edificio condominiale, una superficie scoperta posta al
sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri,
dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente,
tale che deve ritenersi, per il modo in cui è stata realizzata,
che è destinata non solo e non tanto a coprire una parte
di fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione
e di ulteriore comodità all'appartamento del quale è
contigua, costituendo di esso una proiezione all'aperto; quando
ricorre tale situazione dei luoghi, la funzione della terrazza,
quale accessorio rispetto all'alloggio posto allo stesso livello,
prevale su quella di copertura dell'appartamento sottostante e,
se dal titolo non risulta il contrario, la terrazza medesima deve
ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio,
di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante.
* Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1990, n. 8394, Fioretto c.
Fioretto.
Nella controversia fra due aventi
causa dall'unico originario proprietario di fabbricato poi divenuto
condominiale, circa la proprietà di terrazza a livello,
svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani dell'edificio,
che sia contigua a (ed accessibile da) entrambi gli appartamenti,
deve darsi prevalenza al titolo di acquisto, ancorché successivo,
nel quale la terrazza formi oggetto di esplicito trasferimento
in favore dell'acquirente dell'appartamento, rispetto al titolo,
relativo all'altro immobile, in cui del manufatto non si trovi
alcuna menzione. Infatti l'attribuzione legale della terrazza
in proprietà condominiale ai proprietari di piano o porzioni
di piano, a norma dell'art. 1117 c.c., quale parte necessaria
all'esistenza del fabbricato da essa coperto, è derogabile
solo quando in virtù del titolo di acquisto dall'unico
originario proprietario dell'edificio (o con atto di disposizione
dei condomini titolari del diritto di proprietà comune)
venga stabilito il diverso regime della proprietà superficiaria
(o dell'uso esclusivo) della terrazza, in favore dell'acquirente
dell'immobile ad essa contiguo, in mancanza della quale deroga,
il proprietario originario dell'intero fabbricato, rimasto proprietario
anche della terrazza, può successivamente attribuirne la
proprietà all'acquirente di altro immobile, mediante espressa
pattuizione in tale senso.
* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1996, n. 10323, Amodeo c.
Preziosi. [RV500730]
i) Opere abusive
In tema di condominio negli edifici,
l'azione contro il singolo partecipante, rivolta a conseguire,
in via cautelare o definitiva, la rimozione di opere abusivamente
realizzante sul lastrico solare, di proprietà comune, configura
atto di conservazione dei diritti inerenti a detta porzione comune,
e, pertanto, può essere proposta dall'amministratore senza
necessità di autorizzazione assembleare, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., mentre resta a tal
fine irrilevante la natura reale o personale dell'azione medesima,
così come la circostanza che quelle opere abusive ledano
anche diritti individuali dei singoli condomini, e che questi
possano a loro volta agire a tutela delle cose di proprietà
comune od individuale.
* Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1983, n. 5160, Puca c. Mele.
L'abolizione di rivendicazione della proprietà comune
dell'appartamento abusivamente costruito da un condomino sul lastrico
solare comune dell'edificio condominiale, non avendo scopo meramente
conservativo, non rientra tra gli atti che, ai sensi dell'art.
1130 n. 4 c.c., l'amministratore ha il potere di compiere senza
necessità di delega o autorizzazione dell'assemblea dei
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1993, n. 4530, Condominio
Via Montello n. 11 c. Graziani.
Colui che, acquistata dal proprietario
dell'appartamento sottostante la proprietà di parte della
terrazza a livello del proprio appartamento, ma con funzione di
copertura ed illuminazione di quello sottostante, si sia obbligato
a non costruirvi, non può oscurare con vasi le aperture
lucifere, costituite da lastre di vetrocemento. Benvero, mentre
il divieto di costruire ha portata pratica analoga all'imposizione
di una servitù ne luminibus officiatur a carico del titolare
del diritto di aderenza o di appoggio ex art. 904 c.c., l'oscuramento
dell'orditura lucifera comporta una innovazione non consentita
della soletta comune rispetto alla destinazione ad essa convenzionalmente
impressa dai comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1970, n. 63.
Un condomino non può trasformare
un manufatto condominiale, avente la sola funzione di copertura
di una terrazza a livello per il proprio uso esclusivo, atteso
che in siffatto modo viene alterata la destinazione della cosa
comune e si attrae, in contrasto con l'art. 1102 c.c. nella proprietà
esclusiva un bene di uso condominiale, senza che l'autorizzazione
possa trovare un'analogia con l'art. 1127 c.c., che presuppone
il pagamento di un'indennità e la ricostruzione dell'intero
tetto, senza pregiudizio per la proprietà condominiale.
* Trib. civ. Milano, 13 settembre 1991, inedita.
l) Parapetti
Le spese inerenti alla riparazione
o ricostruzione di un parapetto di un terrazzo di proprietà
esclusiva (costituito dalla prosecuzione in altezza del muro perimetrale
di un edificio condominiale) che, pur assolvendo prevalentemente
ad un compito di affaccio, di appoggio e di protezione, eserciti
altresì una funzione legata al decoro architettonico dell'edificio,
sono ripartibili secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 febbraio 1992, Zaglia e
altra c. Cond. di via Bitti n. 32 di Milano, in Arch. loc. e cond.
1993, 129.
Le spese di riparazione e di
manutenzione dei parapetti delle terrazze a livello, quand'anche
queste ultime disimpegnino pure il compito di parziale copertura
dell'edificio, vanno poste a totale carico dei proprietari esclusivi
delle terrazze, unici beneficiari della loro presenza, ai quali,
grazie a tali manufatti, è consentito l'affaccio ed il
più sicuro passaggio sulla loro proprietà esclusiva.
* Trib. civ. Salerno,10 novembre 1989, Di Stasio ed altri c.
Condominio di via Luigi Guercio n.117, Salerno, in Arch loc. e
cond. 1990, 282.
Dovendo i parapetti dei lastrici
solari considerarsi accessori e indispensabili completamenti di
questi ultimi, le spese relative debbono seguire il medesimo regime
giuridico dei lastrici ai quali sono annessi.
* Trib. civ. Genova, 5 gennaio 1996, n. 55, Gaggero ed altri
c. Condominio di Fossato S. Nicolò n. 1 in Genova, in Arch.
loc. e cond. 1997, 289.
m) Proprietario esclusivo
Il proprietario esclusivo del
lastrico solare partecipa ai diritti ed agli obblighi della comunione
delle cose e dei servizi dell'edificio, che derivano dalla disciplina
del condominio edilizio, quand'anche non sia proprietario di un
piano o di porzione di un piano; pertanto partecipa anche alla
comunione di quella parte dell'edificio necessario alla sua esistenza,
vale a dire alla comunione del suolo su cui l'edificio sorge.
* Cass. civ., sez. II,21 maggio 1960,n. 1300.
In tema di edifici in condominio,
affinché una terrazza a livello, che esplichi anche funzioni
di copertura dei piani sottostanti, possa ritenersi di proprietà
esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui si accede
alla terrazza stessa, ove tale appartenenza non risulti dal titolo,
è necessario che essa faccia parte integrante da un punto
di vista strutturale e funzionale del piano cui è annessa,
di guisa che la funzione di copertura dei piani sottostanti si
profili come meramente sussidiaria.
* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1994, n. 3832, Fiorillo c.
Aliboni.
La presunzione che il diritto
di proprietà esclusiva su di un piano di un edificio si
estenda anche ai terrazzi a livello del piano stesso comunicanti
con il medesimo si applica soltanto a quei terrazzi che dal punto
di vista strutturale e funzionale presentino la natura e le caratteristiche
di estensione e di parte integrante del piano cui siano annessi,
sicché la funzione di copertura dei piani sottostanti si
profili meramente sussidiaria. La presunzione anzidetta resta,
altresì, esclusa quando la costruzione del terrazzo sia
stato il frutto di uno specifico accordo tra le parti; in tal
caso, invero, è a questo soltanto che si deve far riferimento
per stabilire l'appartenenza della terrazza medesima.
* Cass. civ., 5 febbraio 1968, n. 363.
Il lastrico solare di un edificio
condominiale, che sia stato venduto dal costruttore ed originario
proprietario dell'intero edificio come area interamente edificabile,
in forza di valido titolo opponibile agli acquirenti delle altre
unità immobiliari, non rientra fra le parti comuni, secondo
la previsione dell'art. 1117 cod. civ. In tale ipotesi, pertanto,
l'assemblea del condominio, ancorchè in sede di approvazione
del regolamento, non può disciplinare e limitare il diritto
di costruire sul lastrico, senza il consenso del relativo proprietario.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1978, n. 4782, Villani e
Manganello c. Mascolo ed altri.
L'incorporazione della terrazza
a livello nel piano o nella porzione di piano oggetto di signoria
autonoma deve essere obiettiva, cioè risultare dallo stato
delle cose, piuttosto che da una destinazione soggettiva, la quale
può giovarsi dell'interpretazione del titolo -ove esiste
e sia di non chiaro significato- oppure, al fine dell'usucapione,
per desumere l'esercizio di un possesso esclusivo, ma non è
determinante quando la sottrazione al regime della comunione si
faccia derivare da caratteristiche del bene in sé, che
ne impediscano la configurazione come lastrico solare. Inoltre
gli eventuali dubbi di qualificazione vanno risolti tenendo presente
che, per regola generale, vige il regime di comunione, dato che
la superficie di cui si discute serve sempre ed almeno a coprire
i vani sottostanti dell'edificio condominiale; e che, per altro
verso, tale regime non è escluso dal solo fatto che dal
bene uno o più comproprietari traggano utilità maggiori
rispetto agli altri. Conseguentemente, soltanto se dalla struttura
e dalla funzione obiettiva risulti preponderante la destinazione
particolare su quella comune, è consentito ravvisare nella
terrazza un oggetto di proprietà esclusiva. (Nella specie
è stato ritenuto sufficientemente motivato il giudizio
del giudice del merito che aveva qualificato lastrico solare e
non terrazza a livello un'area posta a copertura di due vani,
costruiti uno sull'altro fra gli edifici di diversi proprietari,
dei corrispondenti piani dei quali ciascuno formava il rispettivo
prolungamento orizzontale, caratterizzata da un piano inclinato
recante incavi destinati al convogliamento delle acque piovane
verso una cisterna appartenente ad uno dei condomini e dalla possibilità
di comodo accesso solo per l'altro condomino).
* Cass. civ., 28 marzo 1973, n. 856.
Se non risulti diversamente dal
titolo, non è configurabile la presunzione di parte comune
dell'edificio condominiale in relazione ad un lastrico solare
che funga da copertura di uno o più locali di proprietà
di un solo condomino.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1996, n. 2707, Diorio c. Soc.
Liva, in Arch. loc. e cond. 1996, 503.
q Perché una terrazza a
livello, che esplichi anche funzione di copertura dei piani sottostanti,
possa ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario
dell'appartamento da cui alla terrazza medesima si accede, è
necessario che essa faccia parte integrante, da un punto di vista
strutturale e funzionale, del piano cui è annessa, di talché
la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come
meramente sussidiaria.
* Cass. civ., 21 maggio 1974, n. 40.
L'assemblea condominiale può
legittimamente deliberare la riparazione o il rifacimento anche
del lastrico solare di proprietà esclusiva, ma tale decisione
non può incidere sulle facoltà di godimento del
piano di calpestio dello stesso, di pertinenza del proprietario
esclusivo, facoltà di godimento che ricomprendono il diritto
a che i lavori non comportino mutamento dell'aspetto estetico
del bene.
* Trib. civ. Sanremo, 12 dicembre 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 607.
n) Sopraelevazione
La terrazza a livello, anche
se di proprietà esclusiva, è equiparata (in relazione
alla sua funzione di copertura della parte sottostante dell'edificio)
al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata
anche nel regime della sopraelevazione.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5776, Belforti c.
Dedè.
La terrazza a livello, anche
se di proprietà esclusiva, è equiparata (in relazione
alla sua funzione di copertura dell'edificio) al lastrico solare
in senso stretto e tale è considerata anche nel regime
della sopraelevazione; ne consegue che il regolamento condominiale
può limitare il diritto di sopraelevazione spettante al
proprietario dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto
se esso ha natura contrattuale.
* Cass. civ., sez. II, 19 luglio 1999, n. 7678, Ercolino c.
Cond. via Doria 40 Roma.
Il giudice che richiesto di ordinare
la demolizione di un'opera eseguita da un condomino su una terrazza
di copertura condominiale perché altera il decoro architettonico
dell'edificio, e perciò costituisce innovazione vietata
ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, c.c., accoglie la domanda
ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, c.c. perché ravvisa
il pregiudizio estetico dell'edificio, e perciò l'illegittimità
della sopraelevazione, ma accerta, incidenter tantum, conformemente
alle difese del convenuto, la proprietà esclusiva della
terrazza, non va ultra petita perché questo è un
presupposto della causa petendi - alterazione del decoro architettonico
- rimasta identica, come il petitum attribuito - la demolizione
- pur se con argomenti diversi da quelli prospettati.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10334, Meroni e
altra c. Bianco.
I condomini possono opporsi alla
sopraelevazione eseguita dal condomino dell'ultimo piano sul suo
terrazzo a livello, o lastrico solare, che pregiudica le caratteristiche
architettoniche dell'edificio e, se eseguita, ne possono chiedere
la riduzione in pristino e il risarcimento del danno; ma la relativa
azione, posta a tutela dei proprietari esclusivi del piano sottostante,
comproprietari delle parti comuni, è soggetta a prescrizione
ventennale, perché il diritto soggettivo reale del condomino
a far valere la non alterazione del decoro architettonico, è
disponibile e si prescrive per mancato esercizio ventennale, sì
che il condomino che ha sopraelevato in violazione dell'obbligo
di cui al comma terzo dell'art. 1127 c.c. acquista, per usucapione,
il diritto a mantenere la costruzione così come l'ha realizzata,
diversamente dal caso in cui con essa comprometta le condizioni
statiche dell'edificio, perché in questo caso non vi è
un limite al suo diritto di sopraelevare, ma manca il presupposto
stesso della sua esistenza, e perciò la relativa azione
di accertamento negativo è imprescrittibile.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10334, Meroni ed
altra c. Bianco P. ed altri.
o) Sostituzione con un tetto a falde
q La sostituzione della copertura
di lastrico solare con un tetto a falde richiede l'autorizzazione
paesistica, poiché non costituisce opera di manutenzione
straordinaria. La L. 8 agosto 1985, n. 431 esclude la configurabilità
di tale ultimo intervento (in ciò differenziandosi dalla
normativa urbanistica) quando, come nel caso suddetto, si verifichi
una immutazione appariscente e rilevante, dell'aspetto esteriore
dell'edificio.
* Cass. pen., sez. III, 21 giugno 1994, n. 1447 (c.c. 6 maggio
1994), Vitolo, in Arch. loc. e cond. 1995, 101.
p) Spese
Il proprietario esclusivo del
lastrico solare partecipa ai diritti e agli obblighi della comunione
delle cose e dei servizi dell'edificio che derivano dalla disciplina
del condominio edilizio, anche se non sia proprietario di un piano
o di una porzione di piano; partecipando egli, pertanto, alla
comunione del suolo su cui l'edificio insiste, deve regolarmente
operarsi la detrazione dell'importo della quota di comproprietà
a lui spettante per determinare l'indennità che egli è
tenuto a corrispondere, in caso di sopraelevazione, gli altri
condomini, a norma dell'art. 1127 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1976, n. 1084.
Il proprietario esclusivo del
lastrico solare è tenuto al pagamento, in porzione dei
relativi millesimi, delle spese condominiali comuni anche nel
caso in cui è vietato sopraedificare dalla normativa edilizia
applicabile nella zona ove esiste l'edificio, perché tale
divieto - peraltro non immutabile- non fa venir meno il suo diritto
di proprietà sul lastrico solare, né questo è
utilizzabile soltanto per sopraelevare.
* Cass. civ., sez. II, 29 novembre 1999, n. 13328, Cerruti
c. Cond. Via Pareto,6, Noli.
In base al criterio di ripartizione
delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo
del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello)
deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura
di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri
due terzi della spesa stessa, che restano a carico dei soli proprietari
dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve
da copertura.
* Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1993, n. 5125, Marimonti c.
Buoncristiano e Condominio di via Cadlolo n. 118/134.
La norma dell'art. 1126 c.c.,
prevedendo testualmente che la contribuzione per un terzo delle
spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini
<<che ne hanno l'uso esclusivo>> anziché a
quelli che ne <<fanno>> uso esclusivo, attribuisce
all'espressione <<uso esclusivo>> il significato di
mera potenzialità o facoltà dell'uso, quale che
sia il concreto modo, anche di semplice inerzia, del suo estrinsecarsi,
confermandosi dal tenore della stessa norma, come dalla sua ratio,
la volontà del legislatore di prescindere da una effettiva
utilizzazione del bene ed il riferimento alla utilitas ricavabile
all'infuori od in più di quella insita nella generale funzione
di copertura sui cui soli fruitori non far gravare le relative
spese.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1993, n. 2988, Penna, Cerciello
c. Condominio alla XI Rampa S. Antonio a Posillipo 104, Napoli.
La spesa per la riparazione o
ricostruzione del lastrico o della terrazza a livello deve essere
sostenuta per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo
e per due terzi dai condomini dell'edificio o delle parti di edificio
a cui il lastrico serve come copertura; pertanto, individuati
i condomini che hanno l'uso esclusivo del lastrico e posto a loro
carico un terzo delle spese di ricostruzione o riparazione, la
rimanente parte di dette spese deve essere imputata esclusivamente
ai proprietari degli appartamenti situati nella zona dell'edificio
coperta dal lastrico.
* Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542, Monguzzi c.
Condominio Villa Keller.
Il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle
spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della
terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti,
fissato dall'art. 1126 c.c., (un terzo a carico del condomino
che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi
a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti)
riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione
della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma
altresì quelle relative agli interventi che si rendono
necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi
considerare come spese accessorie (nella specie: spese per il
rifacimento della pavimentazione e del parapetto, nonché
per il trasporto e la discarica dei detriti).
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449, Ridella c.
Morano.
L'articolo 1126 c.c, nel disciplinare
la ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione del
lastrico solare per chi ne ha l'uso esclusivo non specifica la
natura reale o personale di esso, che è invece determinata
dal titolo, né al fine rileva l'attribuzione millesimale,
utilizzata come criterio per contribuire agli oneri condominiali.
* Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1999, n. 8532, Bellerate c.
Cond. Tre Pini - Lido di classe - Ravenna.
La disposizione dell'art. 1126
c.c, il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese
di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di
essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e
non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione
o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo
proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti
suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità
relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause
del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario
del lastrico solare, ex. art. 2051 c.c., e non anche -sia pure
in via concorrenziale- al condominio.
* Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1998, n. 6060, Tozzi c. Suma
ed altro, in Arch. loc. e cond. 1998, 685.
Il lastrico solare, anche se
attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di
uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato
e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o
ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto
a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione
delle relative spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.;
di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051
c.c, dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi
per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando
a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi
non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti,
ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza
di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso
l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore. (Nella
specie per impedire infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti,
era necessaria la messa in opera di materiale isolante, idoneo
a sopperire all'inadeguata coibentazione delle strutture originarie).
* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11774, Salvo c.
Cond. di via Berti n. 63 di Roma.
In un condominio, il lastrico
di copertura di una parte individuata dell'edificio condominiale
che ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche
di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio
deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime, con la
conseguenza che le spese di manutenzione devono essere ripartite
tra tutti i condomini che ne traggono utilità, tenendo
conto della diversa utilità che ciascuna parte può
trarre.
* Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1999, n. 3803, Loscialpo c.
Condominio di via Valsesia n. 47 in Roma [RV525463]
In tema di condominio di edifici
la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento
esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione
di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio
nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che
a norma dell'art. 1126 c.c. alla manutenzione della terrazza a
livello sono tenuti, a norma dell'art. 1126 c.c., tutti i condomini
cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale
proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo.
Conseguentemente, i danni cagionati all'appartamento sottostante
da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata
per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini
tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione
della spesa stabiliti dall'art. 1126 c.c. La domanda di risarcimento
dei danni è proponibile nei confronti del condominio in
persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini
tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario
dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza.
* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 1998, n. 9009, Cond. Via
Gradoli, 65 - Roma c. Gorgerino.
Il condomino di un edificio che,
come proprietario del piano attico, ha l'uso esclusivo di terrazze
poste a livello del suo appartamento aventi anche funzione di
copertura (lastrico solare) delle sottostanti parti dello stabile,
deve concorrere alla spesa di riparazione o ricostruzione del
lastrico solare soltanto nella misura di un terzo, restando gli
altri due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari di
piani o porzioni di piani sottostanti, ai quali il lastrico serve
da copertura, in proporzione del valore del piano o della porzione
di piano di ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1976, n. 497.
L'onere del condomino il quale
sia stato gravato, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ. di un terzo
delle spese di rifacimento del lastrico solare di cui abbia l'uso
esclusivo in base ad una clausola del regolamento contrattuale
del condominio, non viene meno ove l'accesso al detto lastrico
rimanga assicurato ancorché con manufatti diversi da quelli
all'uopo previsti nella suddetta clausola e non eseguiti dal costruttore
dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1988, n. 6681, Balestrero
c. Cond. V. Puggia.
Il lastrico solare, anche attribuito
in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà
esclusiva dello stesso - svolge funzione di copertura del fabbricato
e perciò, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., le spese per
la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a
carico del condominio. Di conseguenza, anche i danni cagionati
dalla mancata manutenzione del lastrico o del manto impermeabile
che protegge l'ultimo piano dell'edificio non possono essere messi
interamente a carico del proprietario o usuario del lastrico stesso,
ma debbono essere risarciti col concorso del condominio nella
proporzione prevista dalla citata norma.
* Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1987, n. 1618, Miglio c.
Mosca.
In tema di ripartizione delle
spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135
c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione
in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono
il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che
tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo
condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio
condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge,
possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca.
Pertanto è nulla e non meramente annullabile, anche se
presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio
legale di ripartizione delle spese di ripartizione del lastrico
solare stabilito dall'art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano
manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio
dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la conseguenza
che detta nullità può essere fatta valere, a norma
dell'art. 1421 c.c., anche dal condomino che abbia partecipato
all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa,
purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare
dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio,
non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria
della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa
alla nullità non può farla valere.
* Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1993, n. 5125, Marimonti c.
Buoncristiano e Condominio di via Cadlolo n. 118/134.
La funzione delle terrazze a
livello di copertura dei piani sottostanti non è essenziale
e preminente come nel caso dei lastrici solari condominiali, bensì
meramente sussidiaria rispetto all'altra derivante dalla loro
natura e caratteristica di estensione ed integrazione dell'appartamento
cui sono annesse. Conseguentemente, la ripartizione delle spese
di manutenzione o ricostruzione deve effettuarsi tra il proprietario
della terrazza e gli altri condomini in proporzione dei vantaggi
da essi rispettivamente ritrattati, soccorrendo all'uopo la disciplina
degli artt. 1123 e 1126 cod. civ., salvo che le spese si siano
rese necessarie per fatto imputabile solo a chi ha l'uso esclusivo
del terrazzo.
* Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1986, n. 1029, Tersigni
c. Pullini.
La spesa per la riparazione o ricostruzione del lastrico o della
terrazza a livello va sopportata per un terzo da coloro che ne
hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico o la terrazza serve,
in proporzione del valore del piano di ciascuno. Pertanto, non
solo bisogna separare i condomini che hanno l'uso esclusivo del
lastrico e della terrazza, per porre a loro carico un terzo dell'onere
della ricostruzione o riparazione, ma, nell'ambito dei rimanenti
condomini, va fatta un'ulteriore distinzione fra coloro che hanno
e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell'edificio coperta
dal lastrico o dalla terrazza.
* Cass. civ., sez II, 29 gennaio 1974, n. 244.
L'obbligo dei condomini dell'edificio
cui il lastrico solare serve di copertura, di concorrere nelle
spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso - ancorché
esso sia in tutto o in parte sottratto all'uso comune - trova
fondamento non già nel diritto di proprietà sul
lastrico medesimo ma nel principio in base al quale i condomini
sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas
che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a
dare ai singoli loro appartamenti. Da tanto consegue che anche
i correlativi poteri deliberativi dell'assemblea restano circoscritti
nell'ipotesi anzidetta alle decisioni concernenti la riparazione,
ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico
solare, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura
(solaio, guaine impermeabilizzanti etc.) senza che nessuna rilevanza
rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverossia il
suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini,
i quali soltanto, quali fruitori delle relative utilità
debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione e di
quegli altri elementi costruttivi e manufatti (ringhiere e simili
ripari) che servono non già alla copertura dell'edificio
ma a soddisfare altre utilità del lastrico o di quella
parte di esso di uso esclusivo.
* Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10602, Pieragnoli
c. Cond. V. Coppo.
La disposizione dell'art. 1126
c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese
di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di
essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e
non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione
o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo
proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti
suscettibili di recare danno a terzi (nella specie: imperfetta
impermeabilizzazione e difetti nei canali di scarico delle acque
piovane che avevano invaso le proprietà sottostanti) la
responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione
delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva
al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non
anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.
* Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1990, n. 8669, Zorzan c. Omodei.
Nel condominio degli edifici,
il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini
assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia
alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli
altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della
cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere
il godimento spettante a ciascun compossessore pro indiviso sulla
cosa medesima. Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui
è connaturata la funzione di copertura delle parti sottostanti
dell'edificio condominiale, commette spoglio il condominio che
ne immuti lo stato di fatto o ne alteri la destinazione, con l'effetto
di escludere o ridurre apprezzabilmente, anche soltanto sul piano
delle possibilità o modalità di esercizio (accessibilità,
ispezionabilità del manufatto), le precedenti facoltà
di utilizzazione e godimento del lastrico stesso - riguardo in
questa specifica funzione - degli altri condomini, restando irrilevante,
in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella
di consentire o rendere più agevole allo spoliator l'utilizzazione
del lastrico solare come piano di calpestio, non astrattamente
incompatibile con la sua funzione di copertura.
* Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1993, n. 2947, Santi c. Addari.
Le spese di manutenzione e riparazione
del lastrico solare di un edificio, cui va assimilata la terrazza
a livello, devono essere sopportate a norma dell'art. 1126 c.c.,
in ragione di un terzo dal condomino che ne abbia l'uso esclusivo,
restando gli altrui due terzi della spesa stessa a carico dei
proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali
il lastrico o la terrazza serve di copertura. Pertanto il proprietario
esclusivo del lastrico o della terrazza è tenuto alla doppia
contribuzione soltanto quando sia proprietario anche di una delle
unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore
della medesima.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449, Ridella c.
Morano.
Il principio della rimborsabilità
al condominio - in assenza di autorizzazione dell'organo competente
- delle sole spese da costui sostenute in via d'urgenza deve essere
applicato anche alle spese di riparazione e ricostruzione del
lastrico in uso esclusivo del condomino, trattandosi di spese
comunque destinate ad essere ripartite tra tutta la collettività
condominiale (secondo i criteri dell'art. 1126 c.c.) in funzione
della comune utilità del bene quale copertura dell'edificio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 27 maggio 1993, Ceva Valla c.
Cond. Di via Roentgen nn. 16/18 di Milano, in Arch. loc. e cond.
1994, 128.
I proprietari dei lastrici solari
rispondono delle spese rese necessarie dal godimento esclusivo
delle terrazze, come nel caso di danni provocati da sovraccarichi
o da esondazioni, così come rispondono delle spese destinate
al ripristino della parte interna dei parapetti.
* Corte app. civ. Milano, 15 settembre 1989, n. 1345, inedita.
E' illegittimo, per contrasto
con l'art. 1126 c.c., il criterio di riparto o di spesa che, in
relazione ad opere di riparazione o ricostruzione della copertura
di un edificio, oneri i soli condomini utenti in via esclusiva
delle spese di pavimentazione, limitando l'applicazione del diverso
criterio di cui all'articolo citato, alle spese di impermeabilizzazione.
* Trib. civ. Genova, 7 novembre 1990, inedita.
Nel caso in cui un lastrico solare
non svolga alcuna funzione di copertura dello stabile condominiale
o, se lo svolga, lo faccia del tutto inutilmente e contro la volontà
dei condomini, le spese per la sua manutenzione vanno ripartite
ex art. 1123, secondo comma, c.c. e non ex art. 1126 c.c.
* Trib. civ. Roma, sez. V, 18 marzo 1993, n. 4499, Boccardi
e altra c. Condominio di via Santuario della Regina degli Apostoli
n. 25 di Roma, in Arch. loc. e cond. 1993, 746.
I condomini di un edificio cui
un lastrico solare serva da copertura hanno l'obbligo di concorrere
nelle spese di ricostruzione e di manutenzione, ancorché
esso sia in tutto od in parte sottratto all'uso comune, perché
tale obbligo trova fondamento non già nel diritto di proprietà
del lastrico, ma nel principio in base al quale i condomini sono
tenuti a contribuire alle spese in ragione della utilità
che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare
ai singoli.
* Trib. civ. Milano, 4 luglio 1991, in Arch. loc. e cond. 1992,
633.
Le spese di manutenzione di una
copertura a lastrico con funzione di sostegno di un'area verde
condominiale, vanno ripartite tra i condomini proprietari del
lastrico e della sovrastante area verde da una parte e i proprietari
delle sottostanti autorimesse, e devono essere rapportate alla
diversa utilità ritratta, che può equitativamente
fissarsi rispettivamente in 1/3 e 2/3. Gli interventi di manutenzione
di tale copertura sono di competenza dell'amministratore, ed è
l'assemblea che delibera sulle spese di manutenzione straordinaria.
* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c.
Condominio di via Volturno n. 18 in Parma e Condominio di via
Ravà n. 1 in Parma, in Arch. loc. e cond. 1996, 75.
Deve porsi a carico dei soggetti
interessati alla funzione di copertura della terrazza a livello
la quota (dell'importo pari ai due terzi dell'intera spesa) proporzionale
alla parte di edificio condominiale in cui sono contenute le proprietà
comuni e quelle esclusive, calcolando opportunamente la misura
dell'incidenza di tali parti.
* Trib. civ. Milano, 7 novembre 1994, in Giust. civ. 1995,
I, 1371.
Nel caso di rifacimento di una
terrazza a livello, attrezzata e corredata da aiuole in muratura,
posta al primo piano e costituente il tetto di un solo locale
adibito ad autorimessa, le spese condominiali devono essere ripartite
secondo i criteri indicati dall'art. 1126 c.c.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 14 febbraio 1996, n. 417, Accame
c. Corsanego, in Arch. loc. e cond. 1996, 400
La disciplina di cui all'art.
1126 non è applicabile in ordine alla ripartizione delle
spese di riparazione di un terrazzo che, pur svolgendo funzione
di copertura per una limitata colonna di appartamenti, è
nella libera disponibilità di tutti i condomini.
* Corte app. civ. Milano, 9 marzo 1990, n. 392, in Arch. loc.
e cond. 1991, 325.
q) Uso esclusivo del lastrico
L'art. 1126 c.c., nel prevedere
la possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, non
specifica la natura giuridica di tale diritto, il quale può
avere carattere reale o personale ed è comunque quello
che risulta dal titolo, ma, in mancanza di titolo, ha vigore la
regola generale del regime di comunione, dato che la superficie
(della terrazza-lastrico solare) serve pur sempre a coprire i
vani sottostanti dell'edificio condominiale, e che tale regime
non è escluso dal solo fatto che dal bene uno o più
comproprietari traggano utilità maggiori rispetto agli
altri. Perché una terrazza a livello, che esplichi anche
funzione di copertura dei piani sottostanti, possa ritenersi di
proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento
da cui alla terrazza medesima si accede, è necessario che
essa faccia parte integrante, da un punto di vista strutturale
e funzionale, del piano cui è annessa, di tal che la funzione
di copertura dei piani sottostanti si profili, come meramente
sussidiaria.
* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1974, n. 1501.
Il condomino che, essendo titolare
del diritto di uso esclusivo sul lastrico solare, vi rinunzi è
esonerato dalla contribuzione nelle spese di riparazione e ricostruzione
del lastrico secondo il criterio dell'art. 1126 c.c., e deve parteciparvi
in base alla quota millesimale di proprietà, non potendo
estendersi analogicamente alla rinunzia ad un particolare diritto
di uso sulla cosa comune la norma dell'art. 1118, secondo comma,
c.c., in base alla quale la rinunzia al diritto di proprietà
sulle cose comuni non esonera il rinunziante dalle spese per la
loro conservazione, dal momento che tale norma, oltre a costituire
deroga all'opposto principio generale stabilito dal primo comma
dell'art. 1104 c.c., trova la sua ratio nell'inscindibile collegamento
tra la fruizione della proprietà comune e la fruizione
di quella individuale e nella conseguente esigenza di non consentire
e al condomino di sottrarsi alla contribuzione nelle spese per
la conservazione di beni dei quali egli continuerebbe necessariamente
a godere pur dopo avervi rinunziato, che non sussiste invece nel
caso di un bene il cui godimento, puramente eventuale, è
rimesso alla libera determinazione del suo titolare e con la rinunzia
di questi si trasferisce alla collettività dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1996, n. 3294, Meroli c. Bonfiglio.
Il diritto esclusivo di calpestio
del lastrico solare può essere acquistato per usucapione.
* Cass. civ., 17 aprile 1973, n. 1103.
Il condomino è legittimato
ad impugnare con l'azione di nullità ex art. 1421 c.c.
una deliberazione assembleare come esorbitante i poteri che competono
all'assemblea purché deduca e dimostri di avere interesse
all'accertamento della nullità, e cioè che la deliberazione
impugnata gli arreca un apprezzabile pregiudizio ( nella specie
di un condomino avente l'uso esclusivo di una parte del lastrico
solare aveva fatto valere la nullità della deliberazione
assembleare che aveva deciso il rifacimento della pavimentazione
per tutta la superficie del lastrico medesimo sostituendo altro
tipo di mattonato a quello preesistente, senza indicare quale
concreto pregiudizio era a lui derivato dall'anzidetta sostituzione).
* Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10602, Pieragnoli
c. Cond. V. Coppo.
r) Vedute
Al fine di configurare una veduta
da terrazze, lastrici solari e simili, è necessario che
queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione
normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere
possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino, così
da determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta;
e non occorre che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo
dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per
l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente
la detta idoneità.
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1990, n. 11125, De Carlo
c. Console.