BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sommario: a) Applicabilità delle agevolazioni; b) Disciplina antisismica; c) Eliminazione; d) Installazione di ascensore; e) Piani di intervento; f) Piattaforma mobile.
a) Applicabilità delle agevolazioni
L'art. 2 L. 9 gennaio 1989 n.
13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede
la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare
le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate
nell'art. 1136 comma secondo e terzo c.c. in deroga all'art. 1120
comma primo, che richiama il comma quinto dell'art. 1136 e, quindi,
le più ampie maggioranze ivi contemplate, dispone tuttavia
che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma secondo, il quale
vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino,
comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo
l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che a maggior
ragione sono nulle le delibere che ancorché adottate a
maggioranza al fine indicato siano lesive dei diritti di altro
condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente
da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici
di merito i quali avevano dichiarato la nullità della deliberazione
adottata a maggioranza in base all'art. 2 legge n. 13/1989 cit.
di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze
di un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro
un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro
condomino sita a piano terra).
* Cass. civ., sez II, 25 giugno 1994, n. 6109, Portiglia Jem c.
Facchini.
E' nulla la delibera - adottata
secondo la maggioranza prevista dall'art. 2 della L. n. 13/1989
- di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze
di un condomino portatore di handicap, qualora ciò comporti
un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro
condomino.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 27 dicembre 1994, n. 3074,
Condominio di via Salvator Rosa n.253 in Napoli c. Lovallo, in
Arch. loc. e cond. 1995, 393.
Ai fini dell'applicabilità
delle agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere
architettoniche ex L. n. 13/1989, non è necessaria la presenza
nell'edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto
che la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio
quella di consentire la <<visitabilità>> degli
edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione
di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni
con l'immobile anche di natura diversa dalla proprietà
(ad esempio in forza di un rapporto di locazione).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 aprile 1993, n. 4466, Sciutti
c. Cond. di Via Goldoni di Milano,
in Arch. loc. e cond. 1994, 130.
q Le agevolazioni consentite dalla
L. n. 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche
sono applicabili anche senza la presenza nell'edificio interessato
di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi
della L. n. 118/1971 (richiamata espressamente dall'art. 2 della
L. n. 13/1989) è proprio quella di consentire la visitabilità
degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione
di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni
con l'immobile anche di natura diversa dalla proprietà
( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli abituali frequentatori,
eccetera). La presenza nello stabile di abitanti handicappati
vale invece a rendere operanti le provvidenze di ordine economico
previste dalla legislazione regionale.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 22 marzo 1993, Società
Lory e altro c. Condominio di Via Sapeto 7 di Milano, in Arch.
loc. e cond. 1993, 314.
L'art. 2 della L. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo
alle necessità di un invalido civile e non solo di un portatore
di handicap.
* Trib. civ. Firenze, 19 maggio 1992, n. 849, in Arch. loc.
e cond. 1992, 814.
L'art. 2 della L. n. 13/1989
è applicabile anche riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni
che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età.
* Trib. civ. Napoli, 14 marzo 1994, n. 2606, in Arch. loc.
e cond. 1994, 335.
La normativa concernente l'abbattimento
delle barriere architettoniche è applicabile non solo relativamente
a quei soggetti che presentino difficoltà di deambulazione,
ma anche a coloro - quali le persone anziane - che pur non essendo
affetti da menomazioni motorie, si trovino comunque in minorate
condizioni fisiche.
* Pret. civ. Roma, 15 maggio 1996, Lucisano ed altri, in Arch.
loc. e cond. 1996, 564.
b) Disciplina antisismica
In base all'art. 6 della L. 9
gennaio 1989, n. 13, per l'esecuzione delle opere dirette a favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati vanno rispettate le disposizioni della legge
n. 64 del 1974 con esclusione dell'obbligo dell'autorizzazione.
Ne deriva che l'ottemperanza della disciplina antisismica è
in parte qua espressamente statuita. Il richiamo concerne l'intera
normativa e quindi anche la previsione sanzionatoria, che è
applicabile con riferimento alle residue ipotesi tipiche. L'ordine
di demolizione è conseguenziale non ad ogni condanna per
contravvenzione antisismica, ma soltanto alle violazioni di specifiche
disposizioni tecniche, dalle quali possa derivare un concreto
pericolo per la incolumità pubblica. Rientrano nel novero
delle incombenze formali, applicabili anche alle costruzioni de
quibus, le disposizioni che prevedono la necessità del
preavviso di inizio dei lavori e del deposito del progetto. Per
la loro inosservanza il giudice non deve ordinare la demolizione.
* Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1993, n. 11605 (ud. 11
novembre 1993), Fiumara.
c) Eliminazione
Non può essere autorizzata
la collocazione di una rampa d'accesso al portone d'ingresso di
uno stabile, richiesta da un portatore di handicap, con riferimento
alle disposizioni previste dalla L. n. 13/1989 (disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati), qualora tale collocazione determini innovazioni
di carattere murario all'ingresso ed interventi sul giardino comune
tali da modificare l'estetica dell'immobile e da sottrarre una
porzione della cosa comune allo sfruttamento da parte di tutti
i condomini, per attrarla nella sfera di esclusiva disponibilità
del singolo.
* Pret. civ. Milano, ord. 18 aprile 1989, Fumagalli c. Condominio
di via Trentacoste 34, Milano,
in Arch. loc. e cond. 1990, 143; Arch. civ. 1990, 293.
I provvedimenti di urgenza previsti
dall'art. 700 c.p.c. non possono essere applicati al fine di eliminare
le barriere architettoniche in un edificio privato, se il condomino
disabile che li richiede non risiede nel comune in cui si trova
l'immobile.
* Trib. civ. Savona, ord. 26 maggio 1994, Cardinali c. Condominio
Eucaliptus di Alassio, in Arch. loc. e cond. 1995, 668.
Va accolta la richiesta di provvedimenti
di urgenza diretti a consentire al portatore di handicap, stante
il rifiuto o il ritardo nell'assunzione della prevista delibera
condominiale, l'esecuzione a proprie spese delle opere necessarie
per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono
l'accesso all'abitazione .
* Pret. civ. Roma, ord. 21 luglio 1989, in Foro it. 1991, I,
1614.
Al portatore di handicap non
compete alcuna azione di condanna ad un facere, nei confronti
del condominio ove è situata la sua abitazione, avente
ad oggetto l'attuazione delle opere dirette ad eliminare le barriere
architettoniche dello stabile, bensì un'azione di accertamento
del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere necessarie
all'abbattimento delle barriere architettoniche (costituite, nel
caso di specie, dalle scale, che si proponeva di superare attraverso
l'installazione di un ascensore).
* Pret. civ. Roma,15 maggio 1996, Lucisano ed altri, in Arch.
loc. e cond. 1996, 564.
d) Installazione di ascensore
Una modesta compressione del
diritto di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi tollerabile quando
sia giustificato dall'interesse altrui ad un più proficuo
uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio
o grave sacrificio. (Fattispecie in tema di installazione di un
ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio
di passaggio comune).
* Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond.
1992,138.
L'installazione dell'ascensore
non può comportare un pregiudizio intollerabile o un danno
apprezzabile ad un singolo condomino, nel qual caso l'innovazione
non può essere considerata legittima, e ciò vale
anche se l'ascensore viene installato a norma dell'art. 3 della
L. 9 gennaio 1989,n. 13.
* Trib. civ. Napoli, 16 novembre 1991,n. 13008, in Arch. loc.
e cond. 1992, 373.
La delibera adottata dall'assemblea
condominiale relativamente all'installazione di un ascensore è
nulla quando, sebbene assunta nel rispetto delle maggioranze previste
dall'art. 2 L. n. 13/1989 (recante norme per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati),sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione
di sua proprietà esclusiva.
* Corte app. civ. Genova, 27 dicembre 1997, n. 947, Pollacchioli
c. Iozzelli ed altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 719.
L'impianto dell'ascensore costituisce
uno degli interventi volti ad eliminare una barriera architettonica
rendendo possibile ai soggetti in minorate condizioni fisiche
che abitano l'immobile o che possono frequentarlo la vita di relazione
interpersonale.
* Trib. civ. Firenze,19 maggio 1992,n. 849, in Arch. loc. e
cond. 1992, 814.
Nel caso in cui un condomino
affetto da grave infermità fisica richieda di installare
a proprie spese un ascensore nell'edificio condominiale, la suddetta
patologia ha rilievo solo nella fase cautelare, al fine di valutare
il periculum in mora; nella successiva fase cognitiva le condizioni
fisiche del condomino non hanno rilievo alcuno, dovendosi giudicare
solo della sussistenza o meno del diritto del richiedente all'installazione,
a proprie spese, di un ascensore. (Fattispecie in materia di edificio
con due soli condomini).
* Trib. civ. Napoli,sez. X, 19 giugno 1996,n. 6328, Coppola
c. Picariello, in Arch. loc. e cond. 1996, 941.
E' ammissibile l'installazione
di un ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale
operata a proprie spese da un condomino portatore di handicap,
dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio subito dagli
altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato
ad una vita sociale agevolata.
* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond.
1992, 373.
Le norme della L. n. 13/89 che
prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile
per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore
in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere
architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza
o meno di portatori di handicap nell'immobile.
* Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991, in Arch. loc. e cond.
1992, 138.
In caso di installazione di un
ascensore in un edificio condominiale è applicabile la
disposizione di cui all'art. 2 della L. n. 13/1989 sulla eliminazione
delle barriere architettoniche anche in caso di mancata esistenza
di handicappati all'interno del condominio, in quanto tale normativa
persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità
di tutte specie di edifici anche da parte di handicappati che
possano recarvisi e non solo di agevolare quelli che vi abitano.
* Trib. civ. Milano, 14 novembre 1991,n. 9287,in Arch. loc.
e cond. 1992, 814.
Posto che l'uso della cosa comune
a spese del singolo condomino, anche quando comporti innovazione,
non necessita di previa delibera assembleare di approvazione,
a patto che non sia alterata la destinazione della cosa e non
ne sia impedito l'uso agli altri condomini, va accolta la richiesta
di provvedimento d'urgenza avanzata da chi, affetto da incapacità
de ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto all'installazione di
un ascensore nella tromba delle scale condominiali.
* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in Foro it. 1987.
Dovendosi coordinare la disciplina
legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell'art.
2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, in relazione alla installazione
di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà
sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari dell'impianto
siano i portatori di handicap, sia pure nell'ambito di una struttura
associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che
incidono sul compossesso dei condomini.
* Pret. civ. Pordenone, 14 giugno 1994, n. 212, Condominio
Isonzo in Pordenone c. Merlo, in Arch. loc. e cond. 1996, 102.
e) Piani di intervento
Gli interessi della categoria
dei portatori di handicap nel suo complesso all'eliminazione delle
barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite
l'adozione di piani organici degli interventi da effettuare e
non per mezzo di interventi contingenti e disorganici.
* Pret. pen. Firenze, 23 ottobre 1989, n. 2239, Frangioni,
in Riv. pen. 1990, 268.
E' legittima (oltre che conforme
alle regole di buona amministrazione) la deliberazione con cui
un comune affida all'istituto autonomo case popolari anche la
sola progettazione (ed eventualmente pure l'esecuzione) di un
piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
* Tar Lombardia, 8 settembre 1990, n. 977, in Foro it. 1992,
III, 85.
f) Piattaforma mobile
L'installazione ex L. n. 13/1989
di una piattaforma mobile idonea al sollevamento dal livello giardino
al livello del piano della hall, pur comportando l'avanzamento
di 40 cm. verso l'esterno di una struttura metallica con la creazione
di un nuovo scalino esterno al portone, non determina alcuna innovazione
né con riferimento alla funzione propria dell'atrio e del
portone d'ingresso, né nei confronti del decoro architettonico
dell'edificio, la cui tutela deve essere contemperata anche con
le altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto
connesse ai principi di eguaglianza e di solidarietà anche
costituzionalmente protetti.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992, Romanelli ed
altri c. Condominio di via Ripamonti n. 255/257 di Milano, in
Arch. loc e cond. 1994, 139.