AREE VERDI CONDOMINIALI
L'indagine sull'uso della cosa
comune da parte del condomino, ai fini della valutazione della
sussistenza e della liceità o meno dell'alterazione o del
mutamento di destinazione del bene e della salvezza del pari uso
da parte degli altri condomini, va compiuta con riferimento non
alla sola parte della cosa comune oggetto diretto della modificazione,
bensì alla cosa stessa nella sua interezza. Pertanto, nel
caso in cui un condomino abbia eliminato un tratto dell'aiuola
condominiale (antistante un proprio vano) rendendola carrabile,
la sussistenza dell'alterazione o del mutamento di destinazione
deve essere accertata con riguardo all'aiuola complessivamente
considerata.
* Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1984, n. 2206, Sansalone c.
Cond. Somma Dona.
Nel caso in cui un condomino
chieda il risarcimento dei danni ed, innanzitutto, l'eliminazione
totale o parziale di alberi che, piantati a distanza ravvicinata
l'uno dall'altro in un'aiuola comune, con le loro chiome a ridosso
del proprio alloggio impediscano l'ingresso a questo dell'aria
e della luce, tale questione deve essere risolta non soltanto
alla stregua dell'art. 892 c.c., occorrendo invece indagare se
la mancata manutenzione degli alberi, anche se piantati alla distanza
legale, non costituisca un comportamento negligente del condominio,
idoneo a cagionare ingiusto danno ed a violare il principio per
il quale l'uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio
di alcun condomino.
* Cass. civ., sez. I, 24 agosto 1992, n. 9829, Corso ed altri
c. Condominio di Via Castellino n.
115 di Napoli.
Nella nozione di superficie condominiale
a verde che, ai sensi dell'art. 13, lett. f), della L. 27 luglio
1978, n. 392, nella misura percentuale del 10 per cento, si traduce
in una maggiore superficie convenzionale di un'unità immobiliare
facente parte di un edificio in condominio (in proporzione alla
relativa quota millesimale) ai fini della determinazione del canone
di locazione, non rientrano soltanto quelle aree che - arricchite
da fiori, piante, panchine, ecc.- vengono ad impreziosire lo svolgimento
della vita dei condomini, perché anche un semplice prato
realizza quel minimo di godimento estetico, di più serena
vivibilità dell'abitazione e di riservatezza che il legislatore
ha inteso valorizzare, con esclusione, invece delle superfici
scoperte mantenute allo stato naturale, le quali sviliscono, più
che esaltare, il conseguimento delle finalità perseguite
dal legislatore.
* Cass. civ., 17 aprile 1991, n. 4113.
La copertura a lastrico, sovrastata
da terra e da manto erboso, che assolva anche alla funzione di
sostenere un'area verde condominiale, rientra nelle parti necessariamente
comuni.
* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c.
Condominio di via Volturno n. 18 in
Parma e Condominio di via Ravà n. 1 in Parma, in Arch.
loc. e cond. 1996, 75.
Le spese di manutenzione di una
copertura a lastrico con funzione di sostegno di un'area verde
condominiale, vanno ripartite tra i condomini proprietari del
lastrico e della sovrastante area verde da una parte e i proprietari
delle sottostanti autorimesse, e devono essere rapportate alla
diversa utilità ritratta, che può equitativamente
fissarsi rispettivamente in 1/3 e 2/3. Gli interventi di manutenzione
di tale copertura sono di competenza dell'amministratore, ed è
l'assemblea che delibera sulle spese di manutenzione straordinaria.
* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c.
Condominio di via Volturno n. 18 in
Parma e Condominio di via Ravà n. 1 in Parma.