LE TABELLE MILLESIMALI
SOMMARIO: a) Apposita convenzione; b) Approvazione: c) Controversie; d) Domanda giudiziale; e) Formazione; f) In genere; g) Revisione e modifica; h) Valore proporzionale degli immobili.
a) Apposita convenzione
La previsione dellart. 68
disp. att. cod. civ., secondo cui la tabella millesimale deve
essere allegata al regolamento di condominio, non esclude che
i condomini, nellesercizio della loro autonomia contrattuale,
possano stipulare una convenzione limitata alla determinazione
delle tabelle millesimali (cioè di tutte o di alcune o
di una sola di esse).
* Cass. civ., sez. II, 7 novembre 1981, n. 5905, Soc. Garuzzo
c. Cond. Cometa.
b) Approvazione
Il potere rappresentativo conferito
dal condomino ad altro soggetto per la partecipazione allassemblea
condominiale, qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione,
può essere attribuito anche verbalmente, e la prova dellesistenza,
delloggetto e dei limiti del mandato, può essere
acquisita con ogni mezzo. Pertanto, non è richiesta la
forma scritta per la rappresentanza di un condomino nellassemblea,
nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle
tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di
mera natura valutativa del patrimonio, ai limitati effetti della
distribuzione del carico delle spese condominiali, nonché
della misura del diritto di partecipazione alla formazione della
volontà assembleare del condominio, non è idonea
a incidere sulla consistenza dei diritti reali a c ciascuno spettanti.
* Cass. civ., sez. II. 28 giugno 1979, n. 3634, Intorbida e
Rampichini c. Condominio di via Bianchini 25, Macerata ed altri
e Principi ed altri, in questa Rivista 1979, 398; e in Arch. civ.
1980, 46.
Per la domanda di impugnazione
di delibera assembleare condominiale avente ad oggetto lapprovazione
delle tabelle millesimali è sempre competente ratione valoris
il tribunale ai sensi dellart. 9 ultimo comma cod. proc.
civ..
* Pret. civ. Taranto, I luglio 1986, n. 394, Neglia c. Cond.
di via Fratelli Danisi, 14, Castellaneta, in questa Rivista 1986,
711.
Gli accordi tra i condomini per
lapprovazione delle tabelle millesimali non richiedono la
forma scritta ad substantiam. Conseguentemente, se tali accordi
siano stati conclusi da rappresentante senza poteri di un condomino,
essi possono essere ratificati tacitamente dal rappresentato mediante
la loro esecuzione, poiché, a norma dellart. 1399
cod. civ., la ratifica può rivestire la stessa forma dellatto
da ratificare.
* Pret. civ. Taranto, 8 maggio 1979, Santagata c. Condominio
Viale Virgilio n. 117, Taranto, in questa Rivista 1979, 187.
La validità delle deliberazioni
dellassemblea condominiale non è condizionata ad
una preventiva costituzione legale del condominio, ovvero alla
preventiva approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle
millesimali. Invero, il condominio sorge pleno jure con la costruzione
su suolo comune, ovvero con il frazionamento, da parte dellunico
proprietario o di più comproprietari pro indivisa, di un
edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a
due o più soggetti in proprietà esclusiva; la formazione
del regolamento condominiale si inserisce, a sua volta, senza
alcun carattere di preliminarità nel novero delle attribuzioni
demandate al potere deliberante dellassemblea; del pari
non è preliminare lapprovazione delle tabelle millesimali,
poiché il criterio di identificazione della quota di partecipazione
del condomino al condominio esiste indipendentemente dalla formazione
di tali tabelle e consente di valutare anche a posteriori, se
i quorum richiesti per la validità dellassemblea
e delle relative deliberazioni, siano stati, o meno, raggiunti.
* Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 1977, n. 1.
Lapprovazione delle tabelle
millesimali, allegate al regolamento di condominio, quale atto
di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della
distribuzione del carico delle spese condominiali, nonché
della misura del diritto di partecipazione alla formazione della
volontà assembleare del condominio, non è idoneo
a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto
di acquisto.
* Cass. civ., sez. II, 25 luglio 1978, n. 3719.
Posto che lapprovazione
delle tabelle millesimali costituisce atto negoziale, la stessa
non può che essere effettuata o dalla parte personalmente
o da procuratore speciale, munito di procura ad hoc, notarile
o autenticata da notaio, non essendo sufficiente, a tal fine,
una mera delega, peraltro soltanto indicata nel verbale di assemblea
e nemmeno allegata allo stesso o comunque prodotta dal convenuto.
ma in ogni caso inidonea allo scopo.
* Trib. civ. Firenze, sez. II, 25 giugno 1991, n. 1252, Barafani
c. Condominio di Via La Farina, n. 40, di Firenze. in questa Rivista
1992, 380.
Lapprovazione delle tabelle
millesimali, allegate al regolamento di condominio, quale atto
di mera natura valutativa del patrimonio ai limiti effetti della
distribuzione del carico delle spese condominiali. nonché
della misura del diritto di partecipazione alla formazione della
volontà assembleare del condominio, non è idoneo
a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto
di acquisto.
* Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1994. n. 6501, Condominio Via
Sette Chiese 290-Roma c. Nuova Lidia Srl.
La deliberazione assembleare adottata
a maggioranza, che approvi le tabelle millesirnali o il regolamento
non contrattuale relativi alla ripartizione delle spese, è
inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente
per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo
e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro
trenta giorni, a norma deliart. 1137 c.c.. atteso che le
attribuzioni dellassemblea, ai sensi dellart. 1135
c.c., sono circoscritte allamministrazione dei beni comuni
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge o dalla volontà
unanime dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1996, n. 7359, Cond. Via Genovesi
n. 17 Milano c. Oggioni.
c) Controversie
Le cause aventi ad oggetto con
la formazione delle tabelle millesimali la ripartizione di spese
attinenti alluso e al godimento. dei servizi condominiali
e dei beni comuni (nella specie spese di spurgo della fossa biologica
e di pozzetti) non rientrano tra le controversie relative alle
modalità di uso e alla misura dei servizi condominiali
rispettivamente di competenza del conciliatore (art. 7,
capoverso, c.p.c.) e del pretore (art. 8, n. 4, c.p.c.)
in quanto la patrimonialità del thema decidendum prevale
sullaccertamento della misura e delle modalità delluso,
che costituisce soltanto un presupposto necessario per la determinazione
delle singole quote di spesa.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6936, Piccirillo
c. Cartamo ed altri.
d) Domanda giudiziale
Lamministratore del condominio
è legittimato passivamente in ordine alla domanda diretta
a far dichiarare la nullità della deliberazione dellassemblea
con la quale sono state modificate a maggioranza, e non con lunanimità
dei consensi dei condomini, le tabelle millesimali.
* Trib. civ. Milano, 12 gennaio 1989. (Cc., art. 1131), in
Vita Notar. 1989, 156.
La domanda di uno dei condomini
per laccertamento della invalidità ed inefficacia
della tabella millesimale deliberata dallassemblea dei condomini
senza voto unanime, deve essere necessariamente proposta nei confronti
di tutti i condomini, e non anche del solo amministratore del
condominio, la cui rappresentanza processuale passiva dei condomini
è limitata, a norma dellart. 1131 c.c. alle parti
comuni delledificio, ma che è passivamente legittimato
ad causam per la tutela degli interessi comuni, sui quali la domanda
di accertamento della invalidità delle tabelle millesimali
è destinata a riflettersi.
* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1992, n. 4405, Tiziani c.
Condominio di Via Marsala 20, Bologna.
Nel caso di impugnazione di una
delibera assembleare con-cernente la modificazione delle tabelle
millesimali, lamministratore del condominio è privo
di legittimazione passiva, dovendo una siffatta domanda
siccome diretta a modificare la situazione soggettiva di ogni
singolo condominio essere proposta nei confronti di tutti
i partecipanti al condominio.
* Trib. civ. Milano, 15 ottobre 1990, inedita.
e) Formazione
Qualora la formazione delle tabelle
millesimali venga adottata dallassemblea condominiale a
maggioranza, la relativa deliberazione assembleare, che per essere
valida deve raggiungere la maggioranza degli intervenuti e la
metà del valore delledificio (art. 68, comma secondo,
disp. att. cod. civ., in relazione allart. 1138, comma terzo,
e allart. 1136, comma secondo cod. civ.), non impegna gli
assenti ed i dissenzienti, richiedendosi per la formazione delle
tabelle millesimali il consenso di tutti i condomini; gli assenti
e i dissenzienti, di conseguenza possono far valere non solo la
nullità assoluta della deliberazione, denunziando leventuale
mancanza nella deliberazione approvata del numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti o la mancanza della
metà del valore delledificio, ma anche la nullità
relativa costituita dalla loro mancata adesione.
* Cass. civ., sez. II, 24 novembre 1983, n. 7040, Imm.re Centocaramelle
Spa c. Cond. via Morghen 72, Napoli, in questa Rivista 1984, 66.
Qualora la formazione delle tabelle
millesimali venga adottata dallassemblea condominiale a
maggioranza, la relativa deliberazione assembleare che per essere
valida deve raggiungere la maggioranza degli interventi e la metà
del valore delledificio (art. 68, comma terzo, e allart.
1136, comma secondo, cod. civ.), non impegna gli assenti e i dissenzienti,
richiedendosi per la formazione delle tabelle millesimali il consenso
di tutti i condomini; gli assenti e i dissenzienti, di conseguenza,
possono fare valere non solo la nullità assoluta della
deliberazione denunziando leventuale mancanza sulla deliberazione
approvata del numero dei voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti o la mancanza della metà del valore delledificio,
ma anche la nullità relativa costituita dalla loro mancata
adesione.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1985, n. 1057, Cassano c.
Cond. di Via del Melo, 48 di Bari, in questa Rivista 1985, 479.
La formazione delle tabelle millesimali
e la loro modifica nelle ipotesi previste dallart. 69 disp.
att. cod. civ., in quanto negozi di accertamento dei valori delle
quote condominiali spettanti ai condomini, con funzione puramente
valutativa del patrimonio ai soli effetti della distribuzione
del carico delle spese condominiali e della misura del diritto
di partecipazione alla formazione della volontà assembleare
del condominio, non richiedono la forma scritta ad substantiam,
con la conseguenza che, nel caso in cui la formazione o la modifica
di dette tabelle avvenga in assemblea allunanimità
dei presenti, ma senza la partecipazione di tutti i condomini
allassemblea stessa, il consenso unanime di questi ultimi
in ordine alle tabelle formate o rettificate può manifestarsi
anche per facta concludentia. Tale consenso non può, invece,
dedursi dal comportamento tenuto da quei condomini che nellassemblea
abbiano già espresso dissenso allapprovazione delle
tabelle millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita
volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà
tacita o presunta che sulla prima dovrebbe prevalere.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1985, n. 1057, Cassano c.
Cond. di Via del Melo, 48 di Bari, in questa Rivista 1985, 479.
Per la formazione delle tabelle
millesimali si deve escludere la necessità delladozione
della forma scritta, non trattandosi di atto idoneo a modificare
gli effetti traslativi derivanti dal contratto di acquisto e non
potendo lo stesso incidere sulla consistenza dei diritti reali
spettanti ai singoli condomini.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 23 giugno 1986, n. 5515, Fraschim
c. Cond. di viale Liguria 46/48, Milano, in questa Rivista 1986,
470.
In tema di condominio di edifici,
il consenso in ordine alla formazione di tabelle millesimali oppure
alla loro modifica, non richiedendo la forma scritta ab substantiam,
può ben manifestarsi per facta concludentia, come la concreta
applicazione delle stesse tabelle per più anni.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1988, n. 5686, Mauro c. Cond.
di Piazza Dante, 89 Napoli, in questa Rivista 1989, 40.
La formazione delle tabelle millesimali
non richiede la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza
che, nel caso in cui la formazione o la modifica di dette tabelle
avvenga in assemblea allunanimità dei presenti, ma
senza la partecipazione di tutti i con-domini, il consenso unanime
di questi ultimi in ordine alle tabelle formate o rettificate
può manifestarsi anche per facta concludentia. Tale consenso
non può, invece, dedursi dal comportamento tenuto da quei
condomini che abbiano già espresso nellassemblea
il loro dissenso allapprovazione delle tabelle millesimali,
poiché in presenza della loro esplicita volontà
non è lecito ricercare una volontà contraria, tacita
o presunta, che sulla prima dovrebbe prevalere.
* Trib. civ. Torino, sez. III, 3 giugno 1987, n. 3576, Del
Fabbro c. Condominio di via Drovetti n. 26, Torino, in questa
Rivista 1987, 721.
La formazione delle tabelle millesimali
e la loro modifica nel-le ipotesi previste dallart. 69 disp.
att. e trans. cod. civ. in quanto negozi di accertamento
dei valori delle quote condominiali spettanti ai condomini, con
funzione puramente valutativa del patrimonio ai soli effetti della
distribuzione del carico delle spese condominiali e della misura
del diritto di partecipazione alla formazione della volontà
assembleare del condominio non richiedono la forma scritta
ad substantiam e pertanto, ove la modifica di dette tabelle avvenga
in assemblea, allunanimità dei presenti, ma senza
la partecipazione totalitaria dei condomini allassemblea
stessa, il consenso unanime di questi ultimi in ordine alle tabelle
rettificate può ben manifestarsi per facta concludentia,
come la concreta applicazione delle stesse per più anni.
* Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1980, n. 5593, Cuccia c.
Condominio Via Umberto Giordano 7, Palermo, in questa Rivista
1981, 46.
Qualora la delibera assembleare
di un condominio di edificio venga annullata (nella specie: per
mancata formazione delle tabelle millesimali), alla manifestazione
di voto, a suo tempo espressa dai singoli condomini che concorsero
alla sua approvazione, non può attribuirsi lefficacia
di unassunzione di obblighi a titolo personale nei confronti
dei terzi. Infatti, le manifestazioni di voto espresso dai singoli
condomini, essendo diretta a formare la volontà dellassemblea
con effetto vincolante per tutti i condomini, anche dissenzienti
o assenti, vincolano i soggetti che lo hanno espresso soltanto
a condizione che si formi una valida deliberazione assembleare.
Peraltro, in base al principio dellapparenza accolto dallart.
2377, comma secondo, c.c. per le società ed applicabile,
per identità di ratio, anche in tenia di condominio, restano
salvi, è sono, pertanto, azionabili nei confronti del condominio
e dei singoli condomini i diritti acquistati da terzi in buona
fede, in esecuzione della deliberazione impugnata, anteriormente
al suo annullamento.
* Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1976, n. 1561.
Qualora la formazione della tabella
millesimale di proprietà avvenga in assemblea non è
necessaria la partecipazione totalitaria dei condomini, poiché
il consenso unanime di questi può realizzarsi anche mediante
il successivo comportamento concludente (nel senso dellaccettazione)
di quei condomini che non hanno partecipato allassemblea
in cui le tabelle furono adottate; da ciò deriva che mentre
tutti i condomini partecipanti alla suddetta assemblea sono vincolati
alla manifestazione di volontà negoziale espressa e quindi
non possono impugnare la relativa deliberazione assembleare, i
condomini assenti o dissenzienti possono proporre tale impugnativa
facendo valere come motivo dinvalidità della deliberazione
la mancata formazione dellaccordo di tutti i condomini sulle
nuove tabelle millesimali, confermando con il loro comportamento
processuale la volontà di non uniformarsi alle decisioni
dellassemblea.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 ottobre 1988, n. 02 Rampazzo
c. Condominio di Via Marco Polo n. 7, Milano, in questa Rivista
1989, 730.
Il consenso in ordine alla formazione
delle tabelle millesimali o alla loro modificazione, non richiedendo
la forma scritta ad substantiam, può manifestarsi anche
per facta concludentia, come la concreta applicazione delle stesse
tabelle per più anni.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 giugno 1990, n. 01 Bellavita
c. Condominio di Corso Sempione n. 67, Milano, in questa Rivista
1991, 135.
Per la formazione e la revisione
delle tabelle millesimali è indispensabile il consenso
di tutti i partecipanti al condominio. In difetto ditale unanime
consenso, ciascun condomino (non già il condominio) può
richiedere giudizialmente, nella ricorrenza dei presupposti di
legge, che siano formate o revisionate le dette tabelle convenendo
in giudizio tutti gli altri condomini, litisconsorti necessari.
* Trib. civ. Roma, 4 marzo 1997, n. 4800, Genovesi c. Condominio
di Via Segesta n. 10 in Roma, in questa Rivista 1997, 451.
Il consenso in ordine alla formazione
delle tabelle millesimali o alla loro modificazione, non richiedendo
la forma scritta ad substantiam, può manifestarsi anche
per facta concludentia, come la concreta applicazione delle stesse
tabelle per più anni.
* Trib. civ. Milano, 7 giugno 1990, in Arch. loc. e cond. 1991,
135.
f) In genere
In tema di condominio degli edifici,
la validità dellapprovazione da parte dellassemblea
dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del
bilancio preventivo dellesercizio successivo non postula
che la relativa contabilità sia tenuta dallamministratore
con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancia
delle società, essendo invece sufficiente che essa sia
idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata
e di uscita, con le quote di ripartizione; né si richiede
che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero
siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della
documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dellorgano
deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente allapprovazione
stessa, prestando fede ai dati forniti dallamministratore.
Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali
si stabilisce che il bilancia preventivo per il nuovo esercizio
sia conforme al preventivo o al consuntivo dellesercizio
precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale,
in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese
dellanno precedente, sia la somma complessivamente stanziata,
sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione
fra i singoli condomini deriva automaticamente dallapplicazione
delle tabelle millesimali.
* Cass. civ., sez. II, 25 maggio 1984, n. 3231, Colaci e altro
c. Cond. via Casilina 387, Roma, in questa Rivista 1984, 410.
Lart. 1123, primo comma,
cod. civ., che nellipotesi di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa dispone che le relative spese sono
ripartite in proporzione delluso da ciascuno fattane, non
può subire deroga per la circostanza che lunità
immobiliare sia compresa nella tabella millesimale generale delledificio
condominiale, in quanto tali tabelle, formate in base al solo
valore delle singole unità immobiliari, servono solo per
il riparto delle spese generali e di quelle che riguardano le
parti delledificio comuni a tutti i condomini, ma non sono
utilizzabili per il riparto delle spese che non sono comuni a
tutti i condomini in ragione del diverso uso delle cose condominiali.
(Nella specie, in applicazione ditale principio, la Suprema Corte
ha confermato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto
non dovute dalla parte attrice, la cui pro-prietà era pur
inclusa nelle tabelle millesimali, le spese per la manutenzione
delle fognature, in quanto il suo locale al piano interrato era
sfornito di impianti igienici).
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1987, n. 8484, Condominio
di Via Leopoldo Nobili n. 46, Roma c. Carini, in questa Rivista
1988, 56.
In tema di riparto di spese condominiali,
qualora non si possa fare riferimento a una tabella valida e vincolante
per tutti i condomini, spetta al giudice statuire se la pretesa
del condominio nei confronti dei singoli partecipanti alla comunione
sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo al valore
delle singole quote di proprietà, sono sanciti dalla legge
in subiecta materia, determinando egli stesso il valore dei piani
o porzioni di piano espresso in millesimi. Pertanto, non essendo
prevista dalla legge la possibilità di adozione dei criteri
provvisori di distribuzione delle spese condominiali, deve escludersi
che, in mancanza di tabelle millesimali validamente approvate
da tutti i condomini, lassemblea possa adottare, a maggioranza
e in via temporanea, un criterio di ripartizione delle spese condominiali
che consenta il versamento dei contributi a titolo di acconto
e salvo conguaglio da operare successivamente allapprovazione
delle tabelle millesimali.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1985, n. 1057, Cassano c.
Cond. di Via del Melo, 48 di Bari, in questa Rivista 1985, 479;
Arch. civ. 1985, 824.
Rispetto alla controversia concernente
la domanda di restauro di parti comuni delledificio condominiale
ha carattere pregiudiziale la controversia volta ad accertare
se lattore abbia o meno la qualità di condomino,
ove tale qualità costituisca il presupposto necessario
della richiesta di esecuzione dei lavori interessanti le parti
comuni e le relative spese debbano essere ripartite fra i condomini
in base alle tabelle millesimali.
* Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1985, n. 4542, Pighetti e
altri c. Tomassetti e altri, in questa Rivista 1985, 660.
Nelle cooperative edilizie a contributo
statale, ai sensi degli artt. 201 e segg. del rd. 28 aprile 1938,
n. 1165, la stipulazione del primo mutua individuale, con lacquisto
da parte dellassegnatario della proprietà dellalloggio,
segna il momento in cui ledificio passa dal regime di proprietà
indivisa, facente capo alla cooperativa, a quello di proprietà
frazionata, con la formazione di con domanda di revisione delle
tabelle millesimali, e, prima della decisione sia già decorso
lindicato quinquennio, deve essere condominio cui partecipa
la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite
in proprietà ai rispettivi assegnatari, e, al contempo,
determina la devoluzione delle controversie condominiali alla
cognizione delle apposite commissioni di vigilanza, per la durata
di cinque anni, al termine dei quali subentra la giurisdizione
del giudica ordinario. Pertanto, qualora il giudice ordinario
sia adito affermata la giurisdizione del giudice medesimo, a ciò
non ostando il principio della perpetuatio iurisdictionis, di
cui allart. 5 cod. proc. civ., il quale vale a rendere insensibile
a mutamenti sopravvenuti la competenza giurisdizionale sussistente
e ai momento della domanda, noi ad escludere quella in origine
carente, ma intervenuta prima della decisione.
* Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 1987., n. 9106, Guarini
c. Ministero dei lavori pubblici e altri, in questa Rivista 1988,
383.
La presunzione di pari entità
delle quote dei partecipanti alla comunione, fissata dallart.
1101, primo comma, cod. civ., non è operante nei rapporti
fra i soci di una cooperativa edilizia, al fine dellassegnazione
degli alloggi in fabbricato realizzato dalla cooperativa medesima.
tenuto conto della normale diversità delle unità
immobiliari di un edificio, nonché del fatto che leguale
trattamento di detti soci, anche per il concorso nelle spese,
viene assicurato dalla determinazione comparativa del valore degli
alloggi per mezzo delle cosiddette tabelle millesiniali.
* Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1981, n. 781. Carolli c. Cooperativa
Edilizia Adria Domo Srl, in Arch. civ. 1981, 321.
La disciplina della ripartizione
delle spese condominiali contenuta in un regolamento di natura
contrattuale, può essere innovata, in base al principio
dellautonomia contrattuale enunciato dallart, 1322
c.c., da una nuova convenzione, la quale, non incidendo su diritti
reali, non richiede la forma scritta ai sensi dellart. 1350
c.c., ma richiede il consenso di tutti i condomini, che può
essere espresso anche per facta concludentia dovendo, però,
in ogni caso la manifestazione tacita di volontà rapportarsi
ad un comportamento univoco e concludente dal quale possa desumersi,
per Il comune modo di intendere, un determinato volere con un
preciso contenuto sostanziale. (Nella specie la C.S. in base allenunciato
principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che
aveva escluso la formazione di un nuovo accordo negoziale per
facta concludentia con riguardo ad un applicazione di diversi
criteri di ripartizione delle spese condominiali, ancorché
avutasi per diversi anni, ma senza la consapevolezza della diversità
di quei criteri e delle tabelle millesimali relative).
* Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1991, n. 7884. Sabbadini e
altro c. Cond. di via Piero della Francesca di Milano, in questa
Rivista 1992, 68.
Laccettazione delle tabelle
millesimali desumibile anche da fatti concludenti, come
il costante pagamento delle quote condominiali in base ad esse
dovuto non ne esclude limpugnabilità, ex art.
69, 1, att. c.c., per obiettiva divergenza del valore considerato
rispetto a quello reale, sempre che questa discenda da errori
di fatto, attinenti alle caratteristiche degli elementi necessari,
ex art. 68 att. c.c., per la valutazione o di diritto, in ordine
alla identificazione degli elementi stessi, restando, di conseguenza,
esclusa la rilevanza di apprezzamenti soggettivi nella stima commerciale
di questi ultimi, con la conseguenza che non costituisce errore
idoneo a fondare la suddetta impugnativa lattribuzione alle
unità immobiliari del piano terreno obbiettivamente
destinate per conformazione strutturale ad attività commerciali
di un valore più elevato rispetto a quello derivante
dal mero calcolo della superficie e della cubatura.
* Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1994, n. 1367, Cond. Palazzo
Capodicasa di Corso Gelone n. 52 di Siracusa c. Conigliaro, in
questa Rivista 1994, 557.
La partecipazione con voto favorevole
alle reiterate delibere adottate dallassemblea dei condomini
di un edificio per ripartire le spese straordinarie secondo un
valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso
nelle tabelle millesimali, o lacquiescenza alla concreta
applicazione di queste delibere, può assumere il valore
di unico comportamento rivelatore della volontà di parziale
modifica delle tabelle millesimali da parte dei condomini che
hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato
la differente suddivisione e può dar luogo, quindi, per
facta concludentia, ad una convenzione modificatrice della disciplina
sulla ripartizione delle spese condominiali che, avendo natura
contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la
forma scritta ma solo il consenso, anche tacito o per facta concludentia,
purché inequivoco, di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1994, n. 4814, Anaclerio ed
altri c. Soc. Immobiliare Dalma, in questa Rivista 1994, 777.
In tema di condominio degli edifici,
il singolo condomino non può sottrarsi allobbligo
di concorrere, secondo la ripartizione risultante dalle tabelle
millesimali suscettibili di modificazione anche per fatti
concludenti alle spese di erogazione del servizio centralizzato
di riscaldamento distaccando la propria porzione immobiliare dal
relativo impianto, senza che rilevino in contrario né la
L. 29 maggio 1982, n. 308, sul contenimento dei consumi energetici,
né la circostanza che il condominio stesso consti di più
edifici separati, ma serviti da impianti comuni non frazionati
in relazione alle singole unità immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1994, n. 4278, Cond. S. Giacomo
Primo di Torino c. Soc. Cada Sini, in questa Rivista 1994, 780.
Il provvedimento camerale con
il quale la corte dappello, in sede di reclamo contro il
decreto del tribunale, in totale riforma ai questo, dichiari improponibile
listanza proposta dai condomini, in sede di volontaria giurisdizione,
a norma dellart. 1105, ultimo comma, c.c., in quanto non
attinente allamministrazione della cosa comune, bensì
rivolta ad ottenere lapprovazione e la declaratoria di validità
di un regolamento condominiale con le relative tabelle millesimrìali,
proponibile solo in sede contenziosa. non presenta i requisiti
della difinitività e della decisorietà, non essendo
in nessun modo idoneo ad incidere in via definitiva su posizioni
di diritto soggettivo in conflitto; e di conseguenza non é
impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
* Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1994, n. 4038, Baldieri c.
Condominio "Gradoni Paiazzina" di Ussita.
Laccettazione, da parte
dei condomini, della tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore
ed allegata ai singoli contratti di vendita dà luogo ad
una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese che, anche
se si discosta da quelli fissati dalla legge per la ripartizione
delle spese relative alle parti comuni delledificio, è
vincolata tra le parti, attesa la derogabilità dei predetti
criteri legali, salva la possibilità di revisione delle
tabelle millesimali per errore sul valore effettivo delle singole
unità immobiliari. prevista dal art. 69 att. c.c..
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1028, Arrìgo
c. Condominio Edificio Caruso.
Lunità sistematica
tra la disposizione dellart. 1118 primo comma c.c., a norma
del quale il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni delledificio
è proporzionato al valore del piano o porzione di piano
che gli appartiene, e la disposizione del primo comma dellart.
1123 c.c., per il quale le spese necessarie per la conservazione
ed il godimento delle parti comuni delledificio, per la
prestazione dei servizi nellinteresse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, non
impedisce, trattandosi di norme derogabili, che siano convenzionalmente
previste discipline diverse e differenziate tra loro dei diritti
di ciascun condomino sulle parti comuni (che possono essere attribuiti
in proporzione diversa maggiore o minore rispetto
a quella della sua quota individuale di piano o porzione di piano)
e degli oneri di gestione del condominio, che possono farsi gravare
sui singoli condomini indipendentemente dalla rispettiva quota
di proprietà delle cose comuni e dalluso. (Nella
specie, è stata riconosciuta la validità dellaccordo
che attribuiva ai condomini, proprietari di unità abitative
di diverso valore, un uguale diritto dominicale sulle parti comuni
prevedendo la formazione di tabelle millesimali solo ai fini della
ripartizione delle spese di manutenzione e pulizia delle stesse).
* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1995, n. 7546, Bernardini v.
Masieri ed altri.
Le clausole del regolamento condominiale
che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese sono modificabili
soltanto con il consenso unanime dei condomini. È pertanto
nulla, in quanto adottata in assenza di un condomino, la delibera
assembleare con la quale venga affidato ad un tecnico specializzato
lincarico di formare le tabelle millesimali. Detta delibera,
pur costituendo un atto prodromico alla modifica del criterio
di ripartizione delle spese reca comunque un danno ai condomino
assente, il quale è pertanto legittimato ad impugnarla.
* Trib. civ. Verona, 29 giugno 1995, Venturi c. Condominio
di Via Nicolodi n. 4 in Verona, in questa Rivista 1996, 402.
Lobbligo dei condomini di
contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto
della delibera dellassemblea che approvo le spese stesse
e non a seguito della successiva delibero di ripartizione volta
soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può
anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui lindividuazione
delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è
il fruttò di una semplice operazione matematica. Pertanto,
nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento
dei tributi è il proprietario nel momento in cui la spesa
viene deliberata.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1996, n. 9366, Verdosci c.
De Simoni ed altri, in questa Rivista 1997, 238.
Le spese di riscaldamento devono
essere ripartite tra i condomini sulla base di tabelle millesimalf
approvate in via definitiva e con lunanimità
dei consensi. (Fattispecie di delibera assembleare con la quale
lamministratore di condominio veniva incaricato di applicare,
ai tini di una nuova ripartizione delle spese di riscaldamento
tra i condomini, una tabella millesimnale provvisoria, in attesa
dellapprovazione di quella definitiva).
* Corte app. civ. Roma, 24 settembre 1997, n. 2807, Condominio
di Via Segesta n. 10 in Roma c. Genovesi, in questa Rivista 1998,
81.
In tema di riparto di spese condominiali.
i condomini, oltre a poter derogare convenzionalmente al criterio
di cui allart. 1123 cod. civ., possono altresì adottare,
anche a maggioranza, un criterio di ripartizione provvisorio e
temporaneo che consenta di far fronte alle spese annuali di manutenzione
e gestione dei servizi comuni, i cui versamenti devono allora
essere considerati a titolo di acconto e salvo il conguaglio da
operare successivamente, anche in caso di non ancora avvenuta
approvazione definitiva delle tabelle millesimali.
* Trib. civ. Roma, sez. V. 24 marzo 1988, c. 4563. Valrose
Srl c. Condominio Via Casal Saraceno 6l/65 Roma, in questa Rivista
1989, 115.
g) Revisione e modifica
In tema di condominio di edifici,
lerrore che ai sensi dellart. 69 disp. att. cod civ.
determina la revisione delle tabelle millesimali consiste non
nellerrore che con riguardo allatto di approvazione
delle tabelle stesse vizia il consenso del condominio, come disciplinato
dagli artt. 1428 e seguenti cod. civ., ma nella obiettiva divergenza
tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari
ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, atteso
che nellart. 69 citato lerrore non viene riferito
al consenso del condominio allapprovazione delle tabelle
bensì obbiettivamente ai valori in essa contenuti, comportandone
la revisione e non lannullamento dellatto di approvazione.
* Class. civ., sez. II, 21 luglio 1988, n. 4734, Cortesi e
altri c. Società Tre Effe, in questa Rivista 1989, 693;
Arch. civ. 1989, 31.
In tema di condominio di edifici,
qualora le tabelle millesimali allegare al regolamento condominiale
contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso
unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice a
norma dellart. 69 disp. att. cod. civ., nonostante le variazioni
di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito
delle mutate condizioni delledificio, la ripartizione delle
spese condominiali è legittimamente effettuato in conformità
delle tabelle stesse, con la conseguenza che il condominio, richiesto
del pagamento della quota di pertinenza, ove intenda contestare
il criterio di ripartizione, deve proporre domanda, anche riconvenzionale,
di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art.
69 nei confronti di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 31 maggio 1988, n. 3701, Torre c. Cond.
di Via Canevari, 29, Genova, in questa Rivista 1988 707
Costituiscono errori essenziali
e possono, quindi, dar luogo a revisione delle tabelle millesimali,
in materia di condominio di edificio, in base allart. 69,
n. 1, disp. att. cod. civ., gli errori che attengano alla determinazione
degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli
appartamenti (quali lestensione, laltezza, lubicazione,
ecc.), siano errori di diritto (ad esempio, erronea convinzione
che nellaccertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni
degli elementi che, ai sensi dellart. 68, ultimo comma,
disp. att. cod. civ. sono irrilevanti a tale effetto); non possono,
invece, qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto
dai criteri più o meno soggettivi con cui la valutazione
dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta,
poiché lerrore di valutazione, in sé considerato,
non può mai essere ritenuto essenziale, non costituendo
un errore sulla qualità della cosa, a norma dellart.
1429 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1982, n. 116, Cond. V. S.
Grego, c. Soc. Manif. Pesar.
La richiesta di revisione delle
tabelle miliesimali condominiali deve essere proposta in contradittorio
di tutti i condomini e non contro il condominio cumulativamente
rappresentato dallo amministratore, in quanto loggetto della
controversia esorbita dallambito delle cose o interessi
comuni ed incide su diritti esclusivi dei singoli condomini, sicché
la rappresentanza dellamministratore ne resta esclusa anche
dal lato passivo.
* Cass. civ., sez. II, 6 luglio 1984, n. 3967, Piantoni A.
c. Cond. V. Montello.
In tema di condominio nodi edifici
la deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi
le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese
è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente
per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo,
e non è quindi soggetta al termine di impugnazione di tremila
giorni previsto per le deliberazioni annullabili: allo stesso
modo sono nulle e quindi impugnabili senza limitazione
di tempo le delibere con le quali, successivamente, sulla
base delle tabelle illegittimamente modificate, siano determinati
i contributi da corrispondere da parte dei singoli condomini,
per il principio che latto nullo non produce alcun effetto
e non può essere convalidato dal decorso del tempo
* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 1989, n. 3920, Cristiano
c. Cond. di Via Pompeo Magno, 9 di Napoli, in questa Rivista 1990,
259.
Lerrore che consente la
revisione delle tabelle millesimali ai sensi dellart. 69
att. c.c. è lerrore vizio di cui allart. 1428
c.c.
*Trib. civ. Torino, 20 maggio 1989, in Vita Notar, 1989, 160.
In materia di condominio negli
edifici, la sussistenza di una sopraelevazione no implica necessariamente
la revisione delle tabelle millesimali, le quali ex art. 69, n.
2 delle disposizioni att. e trans. c.c., possono essere rivedute
e modificate (anche nellinteresse di un solo condomino)
sono se è notevolmente alterato il rapporto originario
dei valori dei singoli piani o porzioni di piano.
* Cass. civ., sez. II, 13 settembre 1991, n. 9579, Cerroni
c. Papalia e Zammitti, in Arch. civ. 1992, 275.
La richiesta di revisione delle
tabelle millesimali deve essere proposta in contraddittorio di
tutti i condomini singolarmente, e non contro il condominio cumulativamente
rappresentato dallamministratore, in quanto loggetto
della controversia esula dallambito delle cose o interessi
comuni, ed incide sui diritti esclusivi dei singoli condomini,
sicché la rappresentanza dellamministratore ne resta
esclusa anche dal lato passivo.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 21 dicembre 1992, Cazzaniga
c. Condominio di Via Petrella n. 20 di Milano e Avallone, in questa
Rivista 1993, 778,
Allassemblea dei condomini,
nellambito delle attribuzioni concernenti la gestione delle
cose, degli impianti e dei servizi comuni previste dallart.
1135 n. 2 c.c., deve riconoscersi la competenza a modificare,
in via provvisoria, tabelle millesimali concernenti il servizio
di riscaldamento e di riscuotere i relativi contributi a titolo
di acconto e salvo conguaglio, qualora, in seguito alle modifiche
apportate da un condomino allimpianto di riscaldamento allinterno
del proprio appartamento, le tabelle originarie non corrispondano
alla nuova estensione degli elementi radianti.
* Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvagioni
c. Condominio di via Fucini n. 284 in Roma, in questa Rivista
1997, 80.
In tema di condominio di edifici,
lerrore il quale, ai sensi dellart. 69 att. c.c. giustifica
la revisione delle tabelle millesimali non coincide con lerrore
vizio del consenso, disciplinato dagli articoli 1428 e seguenti
c.c., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo
delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale
ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi
il carattere negoziale della formazione delle stesse.
* Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6222, Grimaldi c.
Cond. Via Livorno 14, Genova, in questa Rivista 1997, 600.
Sia per revisionare o modificare
le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia
per la prima caratura di esse, il giudice deve verificare i valori
di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi
quali la superficie, laltezza di piano, la luminosità,
lesposizione incidenti sul valore effettivo di esse,
e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati.
* Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1998, n. 5942, Picchioni ed
altri c. Agostini ed altri, in questa Rivista 1998, 691.
La revisione delle tabelle millesimali
è possibile anche se lerrore nella valutazione delle
unità immobiliari è stato determinato dallapplicazione
dei criteri stabiliti dal R.D. 15gennaio 1934 n. 56, richiamati
nel regolamento condominiale, perché lultrattività
pattizia in quanto in esso recepita di tale normativa,
non esclude lerrore, rilevabile in base alla successiva
normativa del nuovo codice civile che lha abrogata
e non già al momento della sua commissione.
* Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1998, n. 5942, Picchioni ed
altri c. Agostini ed altri, in questa Rivista 1998, 691.
h) Valore proporzionale degli immobili
Poiché la determinazione
dei valori proporzionali avviene tenendo conto delle caratteristiche
proprie degli immobili, e non anche della eventuale possibile
destinazione cui sono adibiti in concreto che è
determinata, soprattutto, da valutazioni puramente soggettive,
e cioè dalle personali necessità e dalla convenienza
economica consegue che, ove le caratteristiche obiettive
dellimmobile, prese in esame nel determinare gli elementi
necessari per il calcolo dei valori proporzionali delle singole
unità immobiliari, rimangano immutate, e cambi soltanto
la situazione esterna, che non comporta dirette conseguenze sulle
caratteristiche proprie dellimmobile, ma soltanto sulla
sua maggiore o minore valorizzazione economica non sussistono
né gli estremi dellerrore, né delle mutate
condizioni delledificio per disporre la revisione delle
tabelle millesimali.
* Trib. civ. Parma, 14 gennaio 1998, Scaccaglia c. Battistini
ed altra e Soc. Allsecures, in questa Rivista 1998, 421.