LE ANTENNE CONDOMINIALI
SOMMARIO: a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare); b) Installazione; c) Manutenzione; d) Ponte radio; e) Ricetrasmittenti; f) Sul balcone di un appartamento.
a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)
In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni
tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello
stabile e lattivazione degli impianti, deve cautelarmente
essere considerato prevalente linteresse primario alla salute
rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con
conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono
dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti linstallazione
e lattivazione dellimpianto. (Fattispecie in cui una
stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata
sul terrazzo di uno stabile condominiale).
*
Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio
di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons.
Linstallazione di un ripetitore
per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un
edificio condominiale non costituisce violazione dellart.
1122 c.c., in quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico
della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini;
b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti allautorità
competente un progetto che attesti come limpianto suddetto
non arrechi danni alla statica delledificio.
*
Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via
S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e
Cella. [99800841]
In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni
tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello
stabile e lattivazione degli impianti, deve cautelarmente
essere considerato prevalente linteresse primario alla salute
rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con
conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono
dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti linstallazione
e lattivazione dellimpianto. (Fattispecie in cui una
stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata
sul terrazzo di uno stabile condominiale).
*
Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e
Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c. Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.
b) Installazione
Il diritto allinstallazione
di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto
soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto
primario allinformazione e diretta alla attuazione di questo
(art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro
condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto
di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà
di colui che deve consentire linstallazione su parte del
proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile
condominiale sia installata (per volontà della maggioranza
dei condomini) unantenna televisiva centralizzata e un condomino
(o un abitante dello stabile) intenda invece installare unantenna
autonoma, lassemblea dei condomini può vietare tale
seconda installazione solo se la stessa pregiudichi luso
del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque
un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una
delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera
che vieti linstallazione deve essere considerata nulla,
con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare
il proprio diritto allinstallazione stessa, anche se abbia
agito in giudizio oltre i termini previsti dallart. 1137
cod. civ. o, essendo stato presente allassemblea, senza
esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato
espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399,
Acinapura c. Cond. via Colli.
Lart. 1 della L. 6 maggio
1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile
o di un appartamento non possono op-porsi allinstallazione
nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento
di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili
e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma
si limita allattribuzione di un diritto, a favore degli
abitanti dello stabile e degli appartamenti, allinstallazione,
e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la
volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto
reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù
della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla
qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello
stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente,
quando il locatario di un appartamento, nellinstallare unantenna
televisiva, arrechi danno al tetto comune delledificio,
legittimato allazione di risarcimento del danno proposta
dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario
dellappartamento.
* Cass. civ., sez.
II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.
Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940
n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni
per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche
alle antenne televisive e lart. 231 del d.p.r. 29marzo 1973
n. 156, stabilendo che i proprietari delledificio non possono
opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti
dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici
o televisivi, attribuiscono al titolare dellutenza il diritto
allinstallazione dellantenna sulla terrazza delledificio,
ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso
di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti
la rimozione od il diverso collocamento dellantenna, che
resta a carico del suo utente, alluopo preavvertito. Ne
deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito
dei lavori comportanti la rimozione dellantenna non può
essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto
che spetta allutente provvedere a sua causa e spese alla
rimozione ed al diverso collocamento dellantenna.
*
Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.
Il diritto riconosciuto dallart.
232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante,
proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare
antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati,
si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di
natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà,
costituzionalmente garantita, allinformazione e, pertanto,
va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria,
con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra
quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla
competenza per valore del tribunale, a norma dellart. 9,
secondo comma, c.p.c.
* Cass. civ., sez. II,
29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.
In tema di compossesso, ricorre
lipotesi dello spoglio quando latto compiuto dal compossessore
(preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso
(impedendo o rendendo più gravoso luso paritario
della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato lapprensione
esclusiva del bene, con mutamento delloriginario compossesso
in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo allutilizzazione
del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante
linstallazione di unantenna ricetrasmittente, la configurabilità
di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli
altri compossessori postula, necessariamente, laccertamento
di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di
costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto
tenuto dal primo utilizzatore.
* Cass. civ.,
sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito.
Il diritto di installare lantenna
televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività
necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere
temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale
imposizione del limite al diritto di proprietà è
da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di
un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo
stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto di installazione di
antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una
speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile
in unipotesi di servitù coattiva, ma perso-nale,
poiché la norma che lo contempla prescinde, nellattribuirlo,
dalla titolarità di un diritto di proprietà o di
un altro diritto reale sullappartamento ed ha la propria
origine in un rapporto obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha
diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio
e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice
ordinario.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre
1990.
E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso lappartamento di un altro condomino al fine di poter installare unantenna televisiva sul tetto delledificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di questultimo. * Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.
Il diritto di installare unantenna
TV spetta esclusivamente al condomino e allinquilino dello
stabile interessato allinstallazione, ma non allutente
che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata
leccezione di incostituzionalità dellart. 232
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione
dellart. 21 Cost., non prevede la possibilità di
installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti
a quello in cui abita lutente ove questi non capti sufficientemente
i segnali televisivi con lantenna installata sul proprio
stabile a causa della interclusione di questultimo tra edifici
più alti.
* Corte app. civ. Lecce, 8
febbraio 1994.
Linstallazione su di un
lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore
per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista
esclusivamente nellancoraggio dellimpianto suddetto
ai muri esterni, non configura alcuna violazione dellart.
1102 cc.
*Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998,
n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc.
Omnitel Pronto Italia e Cella.
Linquilino di un immobile
condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dellart.
1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere
qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo
di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà
esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività
necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale
diritto tutelabile in via cautelare col ricorso ex art.
700 c.p.c. compete, pertanto, in via autonoma ed immediata,
anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dellalloggio.
* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.
Lart. 1 della L. 6 maggio
1940 n. 554 che sancisce il diritto del condomino ad installare
unantenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui
si applica anche allesercizio di attività
radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio
condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta
da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa
tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione
del pensiero. Il solo limite è che la installazione non
deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà
medesima od a terzi.
* Trib. civ. Latina, 16
novembre 1992.
Il diritto allinstallazione
di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non
va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma
costituisce una facoltà compresa nellamplissimo diritto
primario alla libera manifestazione del pensiero ed è,
pertanto, soggetto alla tutela prevista dallart. 700 cod.
proc. civ. *
Pret. civ. Manfredonia,
4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di
Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia
e) Manutenzione
Il difetto di manutenzione dellantenna
televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica
dellantenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo
il diritto allinformazione televisiva per cui è legittima
la richiesta di tutela in via durgenza ex art. 700 cod.
proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione
predetta dal conduttore.
* Pret. civ.
Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e
altro.
La ristrutturazione dellantenna
centralizzata televisiva già esistente, comportante lo
smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare
la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.
* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.
Il passaggio di un radioamatore
e del personale tecnico da questi incaricato attraverso labitazione
di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi
di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna
installata sul tetto delledificio condominiale, con sacrificio
della libertà di domicilio, non è consentito dagli
artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29marzo 1973, n. 156, interpretati
in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi
siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.
*
Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.
d) Ponte radio
In materia di radiodiffusione,
il reato di cui allart. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973,
che si riferisce soltanto allinstallazione o allesercizio
senza concessione di un impianto, non è configurabile in
relazione allinstallazione di un semplice "ponte radio",
che non può certamente considerarsi autonomo impianto di
radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione"
per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
*
Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997,
n. 1653 (cc. 10 aprile 1997), Calcante.
e) Ricetrasmittenti
Il dovere dei comproprietari o
coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario
o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta
autorizzazione amministrativa, installi unantenna ricetrasmittente
su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti
in cui ciò non si traduca in unapprezzabile menomazione
dei loro diritti o della loro possibilità di procedere
ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto
di unespressa regolamentazione delle antenne da radioamatore
nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r.
29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la
ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche
per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto
dellinstallatore costituito dalla citata normativa, ma ad
una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera
manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui,
contemplato dallart. 21 della Costituzione, e che, pertanto,
un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nellanalogo caso delle antenne da radioamatore.
*Cass.
civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina.
Il titolare del diritto di installazione
di unantenna ricetrasmittente può legittimamente
rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale
diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione
di una libera e cosciente determinazione della volontà
di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni
incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso.
(Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di
locazione, relative alle modalità di uso di unantenna
radioamatoriale installata sul tetto dellimmobile locato).
* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo
e. Campeotto. [99800621]
Limpedimento allesercizio
del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo
condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni
condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per
riparare lantenna, nonché attraverso il rifiuto dellamministratore
di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza)
non legittima lazione di reintegrazione, in quanto il predetto
diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque
abiti nel condominio.
* Pret. civ. Roma,
ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via
De Saint Bon, 49 di Roma.
Con riguardo ad un edificio in
condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata,
né lassemblea dei condomini, né il regolamento
da questa approvato possono vietare linstallazione di singole
antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini,
in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità
di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto
di ciascun condomino alluso della copertura comune, incidendo
sul diritto di proprietà dello stesso.
*
Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond.
Malbor. Ud.
Ai sensi dellart. 1 lett.
g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, lesercizio senza autorizzazione
di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dallart.
195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato
ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
*
Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994,
n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.
f) Sul balcone di un appartamento
E' da ritenersi lecita linstallazione
sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva
trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo
essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione
della cosa comune che non importino alterazione o modificazione
e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.
* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni
1 c. Aladino S.p.a. e altro.