ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA
SOMMARIO: a) Competenza; b) Discrezionalità: c) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; d) Giurisprudenza costituzionale; e) Poteri del prefetto: f) Proroga; g) Senzatetto; h) Sospensione.
a) Competenza
Ai fini dellesecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo.
le questioni relative alla necessità del locatore per la
concessione della forza pubblica rientrano nellesclusiva
competenza dellautorità prefettizia.
* Pret. civ. Padova, 4 dicembre 1997, n. 1315. Alibardi c.
Agostini, in Arch. loc. e cond. 1998, 105.
Le norme di cui al D.L. 30 dicembre
1988. c. 551, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio
1989, n. 61, fanno obbligo al Prefetto di assicurare ai proprietari,
in possesso dei requisiti di legge, lassistenza della forza
pubblica, ma al tempo stesso lasciano alla sua prudente e responsabile
valutazione, con riferimento alle diverse realtà locali,
il compito di stabilire - sulla base di criteri predeterminati
- il tempo, le modalità e la gradualità dellintervento,
in guisa da evitare da un lato che lordine di rilascio dellimmobile,
impartita dal Pretore, risulti tamquam non esset e, dallaltro,
che la sua esecuzione, ove lasciata alle sole cure del proprietario,
possa determinare incontrollabili (per quanto antigiuridiche)
reazioni da parte del conduttore sfrattato con possibili negativi
riflessi sullordine pubblico. Trattasi di procedimento che
assume inequivoche connotazioni di procedimento amministrativo
dal punto di vista sia soggettivo (cioè per lAutorità
cui è affidato il suo svolgimento) che oggettivo (cioè
per gli specifici interessi pubblici che è preordinato
a tutelare) per cui ad esso certamente si applica la legge sulla
trasparenza n. 241 del 1990.
* Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 108. Ministero
dellInterno c. Carmignato, in Arch. loc. e cond. 1995, 127.
È illegittimo, perché
viziato da incompetenza assoluta, latto amministrativo con
il quale la Commissione prefettizia, dopo aver prima graduato
la forza pubblica per un determinato giorno, differisce lesecuzione
ad altra data. Detto atto va disapplicato dal giudice dellesecuzione
investito dellopposizione agli atti esecutivi.
* Pret. civ. Torre Annunziata, sez. dist. Sorrento, 2 maggio
1994, n. 156, Celentano c. Marotta ed altra, in Arch. loc. e cond.
1995, 181.
Trascorsi i quarantotto mesi previsti
dallart. 3. n. 5. L. n. 61/1989 entro i quali deve essere
concessa lassistenza della forza pubblica per lesecuzione
di qualsiasi sfratto ad uso abitativo, anche se per finita locazione,
il pretore, quale giudice dellesecuzione, non è più
competente ad emettere pronunce di decadenza ex artt. 2 e 3 della
L. n. 61/1989 venendo a cessare qualsiasi sua competenza in merito.
* Pret. civ. Roma. sez. V, 19 luglio 1993. n. 4628, Facconio
c. Silva, in Arch. loc. e cond. 1993, 802.
Il pretore, quale giudice dellesecuzione,
è incompetente a valutare e decidere in ordine alla mancata
concessione dellassistenza della forza pubblica negli sfratti
per finita locazione ad uso abitativo anche se sono scaduti i
quarantotto mesi previsti dallart. 3, n. 5. L. n. 61/1989
trattandosi di valutazioni attinenti la discrezionalità
della P.A. e quindi di competenza del giudice amministrativo.
* Pret. civ. Roma, sez. V, ord. 16 luglio 1993, Contera c.
Angeli, in Arch. loc. e cond. 1993, 802.
Nel caso di disponibilità
di altra abitazione da parte del conduttore, la valutazione dei
tempi necessari per la eliminazione di tutti gli inconvenienti
che ostano ad unimmediata utilizzazione dellimmobile
medesimo da parte del proprietario non compete al giudice dellesecuzione,
ma potrà essere effettuata dal prefetto in sede di assegnazione
dellassistenza della forza pubblica, al fine dellesecuzione
dello sfratto.
* Pret. civ. Napoli, sez. VII, 29 giugno 1991, n. 3603, Troise
c. Vigo, in Arch. loc. e cond. 1992, 420.
Lautorità amministrativa
(prefetto) non ha alcun potere o facoltà di stabilire se
un procedimento di rilascio da eseguire in un dato circondario,
in un determinato periodo di tempo, ricada o meno tra quelli da
eseguire con lassistenza della forza pubblica. Questo giudizio
di specie spetta allufficiale giudiziario e - in caso di
difficoltà - al giudice dellesecuzione.
* Pret. civ. Pietrasanta, ord. 8 maggio 1990, Nardini e. Ricci,
in Arch. loc. e cond. 1990, 575.
Lautorità amministrativa
non ha alcun potere o facoltà. ex art. 31. n. 61/1989,
di stabilire se un procedimento di rilascio da eseguirsi in un
dato circondario in un determinato periodo di tempo, ricada o
meno tra quelli da eseguire con lassistenza della forza
pubblica, per cui il provvedimento del prefetto che statuisca
in tal senso è inesistente perché preso in carenza
assoluta di potere, spettando il relativo giudizio allufficiale
giudiziario e, in caso di difficoltà, al giudice dellesecuzione.
* Pret. civ. Pietrasanta, 24marzo 1990. Mazzotti c. Santanchè,
in Arch. loc. e cond. 1990, 342.
Lattività amministrativa
del prefetto nellesecuzione degli sfratti per finita locazione,
di cui allart. 3 D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, conv. con
mod. dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, non può intaccare
il diritto soggettivo dellesecutante, di cui allart.
608 comma secondo c.p.c., di ottenere effettiva esecuzione del
provvedimento di sfratto o di licenza del giudice. Per cui lesecutante
che ha già ottenuto la monitoria e laccesso dellufficiale
giudiziario. di cui allart. 608 c.p.c., ma non ha ancora
ottenuto, per linterposizione dellattività
prefettizia allinterno del processo giudiziario, leffettiva
esecuzione dello sfratto, non può essere considerato decaduto
dai suoi diritti, di cui all art. 608 c.p.c. e il pretore,
investito ex art. 610 c.p.c., può rifissare laccesso
dellufficiale giudiziario.
* Pret. civ. Torino, ord. 1 agosto 1996, Brunelli c. Gualtieri,
in Arch. loc. e cond. 1996, 765.
A seguito del mancato accoglimento
della richiesta di un privato di accesso a documenti amministrativi
concernenti limpiego della forza pubblica in riferimento
ad una procedura di sfratto, è configurabile una situazione
giuridicamente tutelabile davanti al giudice amministrativo, ai
sensi dellart. 25, quarto comma, della legge 7 agosto 1990
n. 241 (che individua un caso di giurisdizione esclusiva, poiché
la disposizione citata fa riferimento, senza distinzioni, alle
impugnazioni avverso le determinazioni della P.A. concernenti
il diritto di accesso) - fermo restando che appartiene al merito
del giudizio laccertamento circa lesistenza o meno
del diritto fatto valere - perché il diritto di accesso,
disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge citata, compresi nel
capo quinto della legge, ha un ambito di applicazione non limitato
a quello dei procedimenti amministrativi, regolati dai capi precedenti,
essendo riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", e poiché,
comunque, la concessione della forza pubblica per lesecuzione
degli sfratti (procedimentalizzata con listituzione a livello
provinciale di commissioni consultive per la individuazione dei
criteri circa limpiego della forza pubblica e lattribuzione
al prefetto della competenza a determinare tali criteri sulla
base di determinate priorità fissate dalla legge: cfr.
lart. 3 DL. n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899
del 1986 e lart. 4 del DL. n. 551 del 1988, convertito dalla
legge n. 61 del 1989) appartiene interamente ed esclusivamente
allambito amministrativo, nonostante il suo collegamento
con lesecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
* Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 1996, n. 11214, Prefetto
di Roma c. Azzali ed altro, in Arch. loc. e cond. 1997, 223.
b) Discrezionalità
Lazione esecutiva, come
strumento del diritto sostanziale, costituisce un diritto soggettivo
pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato quelle attività
che si rendano necessarie allesercizio del diritto riconosciuto
nel titolo, tra le quali rientra senza dubbio anche luso
della forza pubblica: la PA. può negare al privato lassistenza
della forza pubblica soltanto per comprovate esigenze di servizio,
che rendano temporaneamente indisponibile la forza pubblica e
che sostanzialmente costituiscano causa di forza maggiore.
* Trib. civ. Genova, 27maggio 1997, n. 1352, Linoso c. Ministero
dellInterno, in Arch. loc. e cond. 1997, 847.
Lazione esecutiva, in quanto
strumentale rispetto al diritto riconosciuto nel titolo, costituisce
un diritto soggettivo pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato
quelle attività che si rendano necessarie per lesercizio
del diritto riconosciuto nel titolo e fra tali attività
deve senza dubbio annoverarsi luso della forza pubblica.
Pertanto, il provvedimento di concessione o di diniego della forza
pubblica nellipotesi di esecuzione di sfratto non ha margine
di discrezionalità se non con riferimento esclusivamente
alla disponibilità della forza e ad eventi equivalenti
(al limite anche per un gravissimo fatto impeditivo per il conduttore,
purché assolutamente momentaneo) e, sempre, per tempi tecnici
assolutamente ristretti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 27 ottobre 1981, n. 1694,
Min. Interno c. Abbatangelo, in Arch. loc. e cond. 1981, 421.
c) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Non esclude il reato di esercizio
arbitrario di private ragioni la circostanza che la questura abbia
concesso lassistenza della forza pubblica e ne abbia dato
pubblica notizia, qualora il locatore, nel giorno fissato per
lesecuzione dello sfratto, provveda a sostituire la serratura
della porta dellappartamento del conduttore, in assenza
dellufficiale giudiziario.
* Pret. pen. Milano, sez. I, 28 ottobre 1993, n. 4536, Catapano
e altra, in Arch. loc. e cond. 1994, 143.
d) Giurisprudenza costituzionale
È manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 3 del d. l. 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare
leccezionale carenza di disponibilità abitative),
convertito con modificazioni nella l. 21febbraio 1989. n. 61,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
in quanto non vi è alcuna omogeneità fra lipotesi
che il locatore faccia valere la propria necessità come
causa di priorità nellottenimento della forza pubblica,
ai fini dellesecuzione del proprio titolo rispetto ad altri
locatori richiedenti del pari la detta assistenza, e lipotesi
che il conduttore esecutato intenda far valere la non persistenza
della necessità del locatore, accertata nel giudizio di
cognizione fra le dette due parti, per opporsi allesecuzione
promossa dal locatore.
* Corte cost., ord. 26 marzo 1989, n. 142. Panariello c. Castellano,
in Arch. loc. e cond. 1990, 207.
e) Poteri del prefetto
È illegittimo il decreto
prefettizio di costituzione della commissione sui criteri di concessione
della forza pubblica per lesecuzione dei rilasci di immobili
ad uso abitativo e di cui allart. 4 L. 22 febbraio 1989.
n. 61, ove il rappresentante delle organizzazioni dei proprietari
sia stato nominato su designazione non di tutte le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, ma solo di alcune.
* Tar Liguria. sez. I, 13 febbraio 1992, n. 88. Confedilizia
c. Ministero dellinterno, Ass. Piccoli proprietari case
di Imperia e U.P.P.I., in Arch. loc. e cond. 1992, 178.
Il potere del prefetto di stabilire
i criteri per limpiego della forza pubblica nellassistenza
allufficiale giudiziario, in sede di esecuzione degli sfratti
presuppone che vi sia una effettiva disponibilità di uomini
delle forze dellordine da utilizzare nello specifico impiego.
(Nella specie un provvedimento prefettizio aveva sospeso lesecuzione
degli sfratti non concedendo la forza pubblica per i mesi in cui
si erano svolti in Firenze i campionati mondiali di calcio e le
elezioni).
* Tar Toscana, sez. I, 18 dicembre 1991, n. 669, Confedilizia
di Firenze ed altro c. Pref. Firenze, Muller e U.P.P.I. di Firenze,
in Arch. loc. e cond. 1992, 178.
f) Proroga
Ogni provvedimento amministrativo
deve essere motivato, e la motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dellamministrazione. Sono pertanto illegittimi il parere
non motivato con il quale la Commissione provinciale per la graduazione
degli sfratti decida la proroga per la concessione dellassistenza
della forza pubblica, ed il successivo provvedimento prefettizio
che si limiti a recepirne il contenuto.
* Tar Toscana, sez. I, 9 marzo 1995, n. 240, Grippo c. Prefetto
di Pistoia ed altri, in Arch. loc. e cond 1995, 902.
g) Senzatetto
È illegittima, per mancanza
del presupposto della carenza di una disciplina legislativa e
regolamentare che abbia specificamente considerato la situazione
in oggetto, lordinanza con la quale il Prefetto di Roma
aveva disposto che la quota di appartamenti sfitti che gli istituti
di previdenza e le compagnie assicuratrici devono annualmente
mettere a disposizione dei senzatetto, dovesse essere interamente
assegnata, per due anni, a particolari categorie di sfrattati.
Inoltre, la priorità riconosciuta dallordinanza prefettizia
in sede di assegnazione degli alloggi a coloro che si sono rifiutati
di obbedire allordine di rilascio impartita dal giudice,
sì da provocare lintervento della forza pubblica,
non può non avere, come effetto immediato, il generalizzarsi
di tale situazione di ribellione e di minaccia per lordine
pubblico. dal momento che al comportamento illegittimo viene riconosciuta
valenza privilegiata agli effetti dellassegnazione degli
alloggi. In tal modo risultano premiati ed incentivati comportamenti
antigiuridici idonei ad aggravare le tensioni sociali, che lordinanza
dichiara invece di voler prevenire.
* Cans. Stato, sez. IV, 2 giugno 1994. n. 467, Prefetto di
Roma e altri c. Soc. Alleanza Assicurazioni ed altri, in Arch.
Ioc. e cond. 1994, 572.
h) Sospensione
Per i titoli esecutivi di rilascio
di immobili urbani destinati ad uso di abitazione - nei comuni
ad alta tensione abitativa - la sospensione totale dellesecuzione
di cui allart. 1, L. 21 febbraio 1989 n. 61 opera solo per
titoli di formazione anteriore al 30 aprile 1989: i provvedimenti
emessi e divenuti esecutivi dopo il 30 aprile 1989 - e quindi
di formazione successiva alla scadenza del termine di sospensione
delle esecuzioni - non sono soggetti al regime di graduazione
degli sfratti.
* Trib. civ. Genova, 27maggio 1997, n. 1352. Linoso c. Ministero
dellInterno, in Arch. loc. e cond. 1997, 847.
Lart. 1, L. n. 61/1989 dispone
la sospensione dellesecuzione del rilascio di immobili in
numerosi centri soltanto sino al 30 aprile 1989 e lart.
3 dispone che, terminato il periodo di sospensione, lassistenza
della forza pubblica per lesecuzione di rilasci sospesi
sino al 30 aprile 1989, ai fini della esecuzione di cui allart.
1, avverrà secondo i criteri stabiliti dal prefetto; è
pertanto evidente che il caso di specie (data di rilascio fissata
per il 30 giugno 1992) non è sottoposto alla regolamentazione
della L. n. 61/1989 atteso che termine del contratto, intimazione,
convalida, precetto, esecuzione sono successivi al 30 aprile 1989.
* Pret. civ. Trani, ord. 14 novembre 1992, Simone c. Lattanzio.
in Arch. loc. e cond. 1993, 817.
Il provvedimento con il quale
il prefetto abbia sospeso lesecuzione di un provvedimento
di rilascio di immobile per finita locazione è illegittimo
e deve essere disapplicato dal giudice dellesecuzione chiamato
a dare i provvedimenti occorrenti per lulteriore corso dellesecuzione,
in quanto il prefetto, ai sensi dellart. 3, comma primo,
del D.L. n. 551/1988 convertito nella L. n. 61/1989, ha il compito
di dettare criteri di ordine generale circa lassistenza
della forza pubblica e non può scendere nellesame
dei casi particolari.
* Pret. civ. Firenze, ord. 31 agosto 1990, Iovino e altro c.
Auditore, in Arch. loc. e cond. 1991, 642.