MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA
L'art. 939 c.c. regola, in via
generale, soltanto l'unione e la commistione fra cose appartenenti
a diversi proprietari verificatesi in assenza di precedenti rapporti
giuridici fra i medesimi. L'ipotesi di addizioni eseguite dal
conduttore nell'ambito del contratto di locazione è, invece,
regolata dall'art. 1593 c.c., che, in quanto norma speciale rispetto
al cit. art. 939 c.c. trova esclusiva applicazione. Pertanto,
trattandosi di addizione separabile, il proprietario della cosa
beata ha un incondizionato diritto ad ottenerne la rimozione,
abbia o meno consentito, in costanza di contratto, alla sua esecu-zione.
Il consenso del proprietario al compimento dell'addizione, infatti,
è rilevante nella sola ipotesi in cui l'addizione non sia
rimovibile senza danno per la cosa locata ed, inoltre, costituisca
un miglioramento di questa, secondo quanto stabilisce l'art. 1592,
richiamato dall'art. 1593 c.c.
* Cass. civ., sez. I, 19 giugno 1971, n. 1891.
Lo jus tollendi può essere
esercitato dal conduttore al termine della locazione sempre che
il locatore non preferisca ritenere le addizioni; il conduttore
che intenda esercitare tale diritto deve, pertanto, darne preavviso
al locatore.
* Cass. civ., sez. Il, 11 febbraio 1972, n. 395.
L'indennità per miglioramenti
e per addizioni deve essere corrisposta, in ipotesi di vendita
dell'immobile locato nel corso del contratto. da chi alla cessazione
del rapporto è locatore, e cioè dall'acquirente
che, ricevendo in consegna l'immobile locato, esercita il diritto
di ritenere le cose amovibili.
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1974, n. 3902.
La decisione del locatore di ritenere
un'opera eseguita nell'alloggio locato a cura del conduttore ed
avente le caratteristiche dell'addizione, essendo conforme ad
esplicito e preciso diritto conferitogli dalla legge (art. 1593
c.c.) non può configurare un atto di spoglio ancorché
sia adottata contro il volere dell'ex conduttore.
* Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 1991, n. 10477, Nardi c. Mantoet.
Qualora in un contratto di locazione
sia previsto il divieto per il conduttore di apportare modifiche
all'immobile locato senza il preventivo ed esplicito consenso
del proprietario - locatore, non incombe a quest'ultimo, che abbia
agito per l'eliminazione delle modifiche apportate dal conduttore,
la prova della sua opposizione, bensì al conduttore la
dimostrazione di avere ottenuto il preventivo espresso consenso
del locatore, senza che sia sufficiente la mancata opposizione
ad un progetto genericamente prospettato.
* Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1988. n. 2740, Di Cesare c.
Cossu.
La disciplina dei miglioramenti
e delle addizioni eseguite dal conduttore sulla cosa locata. dettata
dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ., riguarda soltanto quelle innovazioni
o quegli incrementi, qualitativi o quantitativi, che ineriscono
alla cosa locata in quanto compiuti nell'ambito rigoroso dei suoi
confini, lasciandone integra la struttura fondamentale, l'organizzazione
funzionale autonoma e la destinazione sua propria, e ad essa non
può farsi riferimento quando si tratti di alterazioni strutturali
profonde, che abbiano come conseguenza la trasformazione, anche
di una parte soltanto, della cosa locata.
* Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1988, n. 5747, Sambiase
c. Camerino Scalf.
In tema di miglioramenti e dì
addizioni alla cosa locata, il consenso del locatore previsto
dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. non può consistere in
una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed
inequivoca dichiarazione di volontà, intesa come esplicita
approvazione delle innovazioni, sicché la conoscenza e
la mancata opposizione del locatore non vale a legittimare la
richiesta di indennizzo del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1989, n. 4512, Martini c.
Bongiovanni.
In tema di miglioramenti ed addizioni
alla cosa locata, le disposizioni di cui agli artt. 1592 e 1593,
non essendo di carattere imperativo, sono derogabili dalle pattuizioni
contenute nel contratto.
* Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1991, n. 192, Bocchini c.
Boffa.
Il consenso del locatore previsto
dagli artt. 1592 e 1593 c.c. in terna di miglioramenti e addizioni
alla cosa locata, non può consistere in una semplice tolleranza,
ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione
di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni che
si manifesti in fatti concludenti e in un comportamento incompatibile
con un contrario proposito.
* Cass. civ., sez. III, 12 aprile 1996, n. 3435, Cellai c.
Di Bona.
E' facoltà del conduttore
apportare alla cosa locata quelle migliorie od innovazioni che
non ne mutino la natura e la destinazione pattuita. Non trova
applicazione, in questo caso, la norma di cui all'art. 1587 n.
1 c.c., ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni,
di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 8 novembre 1996, n. 9744, Riva c. Lucia
Mario.
Le norme, contenute negli artt.
1592 e 1593 c.c., sono applicabili anche alle accessioni operate
dal conduttore che, originariamente separabili per la loro natura
fisica, siano divenute giuridicamente inseparabili per disposizione
di legge o per vincolo amministrativo, dovendosi ritenere che
la volontà di legge, come attuata, si sia sostituita al
consenso del locatore in ordine alle addizioni al proprio immobile,
per la regolamentazione di più beni originariamente separabili
come entità indivisibile. (Nella fattispecie concreta il
vincolo era stato imposto con decreto del Ministro dei beni culturali
ed ambientali ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939 n.
1089 per la destinazione d'uso e gli arredi interni di un locale
commerciale di particolare interesse artistico e storico ed era
nata controversia alla cessazione del rapporto di locazione sulla
sorte degli arredi e sul diritto all'indennizzo a favore del conduttore).
* Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10959, Soc. Immobiliare
Santa Costanza c. Fina e altro.
Se il conduttore ha citato in
giudizio il locatore prima del 30 aprile 1995 per ottenere il
rimborso delle spese per i miglioramenti apportati, con il consenso
del locatore, all'immobile e costituiti anche da addizioni (artt.
1592 e 1593 c.c.), la competenza per materia spetta al pretore
in base all'art. 8 n. 3 c.p.c. (nuova formulazione), applicabile
ai giudizi in corso a detta data, ai sensi dell'art. 90, comma
terzo, legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del
D.L. n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995.
* Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4608, Altair Sas
c. Eredi di Cipani.
In tema di miglioramenti ed addizioni
all'immobile apportati dal conduttore, la manifestazione di consenso
del locatore, di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., non può
desumersi da un suo comportamento di mera tolleranza, ma deve
concretarsi in una chiara e non equivoca espressione di volontà,
da cui possa desumersi la esplicita approvazione delle innovazioni
medesime, così che la mera consapevolezza, o la mancata
opposizione, del locatore riguardo alle stesse non legittima il
conduttore alla richiesta di indennizzo.
* Cass. civ., sez. III, 24 giugno 1997, n. 5637, Soc. Nadia
c. Pagliaro, in questa Rivista 1997, 811.
Il contratto novennale stilato
per scrittura privata che preveda il pagamento di un canone mensile
indicizzato e l'obbligo del ripristino del terreno con abbattimento
di eventuale manufatto e asporto del materiale, ha natura obbligatoria
e carattere locatizio, mentre non comporta la concessione del
diritto di superficie su un'area, che prevede il pagamento in
un'unica soluzione di un corrispettivo al proprietario o tutt'al
più di un solarium annuale e dal quale, in caso di estinzione
del diritto, normalmente consegue che l'eventuale costruzione
ricada nel dominio del proprietario.
* Corte app. civ. Roma, sez. I, 13 febbraio 1989, P.M. Spa
e. Ministero delle finanze, in questa Rivista 1989, 492.
In difetto di consenso del locatore
e nell'ipotesi di mancato esercizio da parte di quest'ultimo dello
jus retinendi di cui all'art. 1593, comma primo, c.c., il conduttore,
non potendo imporre al proprietario innovazioni migliorative da
lui non approvate, pur legittimamente apportate alla cosa locata
in corso di contratto, né, tanto meno, potendo pretendere
il pagamento del relativo importo, è tenuto (ove il locatore
lo richieda) alla rimessione in pristino a proprie spese, in applicazione
dell'art. 1590, comma primo, c.c., ancorché le trasformazioni
eseguite concretizzino addizioni non separabili senza nocumento
del bene oggetto della locazione. (Nella fattispecie è
stata ritenuta la sussistenza del diritto del locatore di ottenere
il ripristino del preesistente stato dell'appartamento locato
e, in particolare, la rimozione della moquette applicata sul pavimento
in marmo e della tappezzeria in stoffa applicata alle pareti dell'immobile
a spese del conduttore, essendosi, peraltro, escluso ogni ulteriore
obbligo di quest'ultimo - una volta posto a suo carico il costo
della mera ed effettiva rimozione delle suddette addizioni - di
ricostituzione delle originarie ed ottimali condizioni dell'immobile,
eventualmente esistenti alla data di inizio della locazione e
che siano risultate naturalmente compromesse per effetto del deterioramento
dovuto alla normale usura del medesimo).
* Pret. civ. Busto Arsizio, 15 novembre 1996, n. 270, Gallazzi
ed altri e. Erba, in questa Rivista 1996, 960.
L'inidoneità dell'immobile
all'esercizio di una determinata attività commerciale o
industriale per la quale è stato beato (che può
consistere anche nella mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti all'uopo prescritti dalla pubblica autorità)
non comporta per il locatore l'obbligo di operare modificazioni
o trasformazioni che non siano state poste a suo carico dal contratto,
poiché al locatore incombe l'obbligo (previsto dall'art.
1575, n. 2, c.c.) di conservare, e non già di modificare,
lo stato esistente al momento della stipula della locazione, che
il conduttore ha riconosciuto idoneo all'uso pattuito. (Nella
fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'obbligo
del locatore di sostenere la spesa di realizzazione di un servizio
igienico per disabili imposta dall'autorità amministrativa
ai fini dell'adeguamento di un esercizio-bar alla normativa della
L. 9 gennaio 1989, n. 13, recante: "Disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati" ed è stato, altresì,
riconosciuto il diritto del locatore medesimo al ripristino del
preesistente stato del 1'immobile, mediante eliminazione del manufatto,
a spese del conduttore al momento della cessazione della locazione
e della riconsegna della res locata).
* Pret. civ. Busto Arsizio, 21 aprile 1997, n. 245, Soc. Bar
Madyson c. Lupi, in questa Rivista 1997, 467.
Il decreto di vincolo del Ministero
per i beni culturali e ambientali, ai sensi degli artt. 1 e 2
della L. 1 giugno 1939, n. 1089, sull'immobile e sui suoi decori
e arredi non è di ostacolo - qualora tali decori e arredi
siano di proprietà del conduttore sottoposto ad esecuzione
di sfratto - all'esecuzione dello sfratto medesimo, non potendosi
privare - per la sottoposizione al vincolo anche dei decori e
degli arredi - il proprietario dell'immobile della disponibilità
dell'immobile stesso - bene di valore di gran lunga superiore
a quello dei decori e degli arredi - e trovando adeguata soluzione
la perdita degli arredi da parte del conduttore nelle norme del
codice civile in tema di miglioramenti e di addizioni (artt. 1592
e 1593 c.c.) soprattutto considerando i decori e gli arredi come
addizioni non separabili per effetto del provvedimento di vincolo.
* Pret. civ. Firenze, ord. 11 aprile 1992, Rossi c. Soc. Neuber,
in questa Rivista 1992, 638.
Nel caso in cui il locatore accordi
al conduttore la facoltà di provvedere alla edificazione
dell'area nuda oggetto di locazione, non si produce alcuna modifica
in ordine alla natura del rapporto contrattuale, che resta soggetto
alle disposizioni della L. n. 392/78, dovendosi tra le parti provvedere
solo alle relative restituzioni e reintegrazioni dettate dagli
artt. 1592 e 1593 c.c. una volta estinto il rapporto locativo.
(Fattispecie relativa ad area nuda adibita a lavaggio autovetture).
* Pret. civ. Pescara, 1 giugno 1987, Farchione c. Di Giuseppe,
in questa Rivista 1987, 755.
L'indennità di cui agli
artt. 34 e 69 L. n. 392/1978 si ricollega esclusivamente al canone
corrente degli immobili concessi in locazione, per i quali cioè
sia stata pattuita la cessione del godimento per un certo tempo
in cambio di un corrispettivo, e non si estende alle addizioni
operate dal conduttore, non sussistendo, riguardo a queste ultime,
l'onere del canone in corso di rapporto: le stesse non possono
di conseguenza essere prese a riferimento per la quantificazione
dell'indennità de qua.
* Pret. civ. Verona, 24 aprile 1990, n. 460, Trittoni L. e
G. c. Righi Fascio, in questa Rivista 1990, 578.
L'azione mediante la quale il
conduttore miri al conseguimento del valore dell'impianto antifurto
che egli abbia installato nell'appartamento condotto in locazione
non può svolgersi nei confronti di colui il quale sia subentrato
nella proprietà dell'immobile dopo la cessazione del rapporto,
stante il carattere personale del diritto regolato dall'art. 1593
cod. civ., che inerisce esclusivamente al rapporto intervenuto
tra le parti del contratto di locazione.
* Trib. civ. Monza, 19 novembre 1986, Ernesto c. Zaccardi,
in questa Rivista 1987, 740.
Con riguardo all'indennità
per le addizioni apportate dal conduttore alla cosa locata, mentre
nel caso di addizione separabile il proprietario ha un incondizionato
diritto ad ottenerne la rimozione, abbia o meno consentito alla
sua esecuzione, detto consenso assume decisivo rilievo nell'ipotesi
in cui l'addizione non sia rimovibile e costituisca miglioramento
della cosa locata.
* Trib. civ. Napoli, 27 novembre 1996, Terminiello ed altri
c. Migliaccio, in questa Rivista 1998, 102.