LE OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE
Le obbligazioni del locatore derivanti
dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere
di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se
imposte da disposizioni di legge o dell'autorità sopravvenute
alla consegna, per rendere la cosa stessa specificamente idonea
all'esercizio dell'attività per la quale è stata
locata.
* Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4676, Alessandrini
c. Com. San Benedetto del Tronto.
Il contratto di locazione impone
al locatore l'obbligazione di consegnare il bene al conduttore
(art. 1575 n. 1 c.c.), con un corrispondente diritto di credito
di quest'ultimo, che deve essere fatto valere nelle normali vie
di legge, e non può essere esercitato con un'azione di
diretto impossessamento, la quale, se compiuta, integra spoglio
agli effetti dell'art. 1168 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1983, n. 4021.
Il mancato o ritardato rilascio
della licenza di abitabilità od occupabilità non
invalida il contratto di locazione e non costituisce inadempimento
del locatore, se il conduttore abbia potuto egualmente godere
in concreto della cosa locata secondo le finalità previste
dal contratto. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi
relativi all'occupabilità o abitabilità dell'immobile
può dar luogo alla risoluzione del contratto solo quando
la licenza sia stata definitivamente negata per ragioni tecniche
o igieniche e conseguentemente l'immobile sia divenuto inidoneo
all'uso per il quale era stato locato.
* Cass. civ., sez. III, 27giugno 1975, n. 2531.
Il locatore di un immobile è
responsabile nei confronti del conduttore per il mancato rilascio
della licenza di abitabilità solo se, in conseguenza del
mancato rilascio, il conduttore non abbia potuto godere in concreto
della cosa locata. La risoluzione del contratto potrà essere
demandata dal conduttore soltanto quando l'abitabilità
sia stata definitivamente negata.
* Cass. civ., sez. III, 16 settembre 1996, n. 8285, Orsini
c. Scazzocchio.
L'inidoneità dell'immobile
all'esercizio di una determinata attività commerciale o
industriale per la quale è stato locato (che può
consistere anche nella mancanza dei requisiti all'uopo prescritti
dalla pubblica autorità) non comporta per il locatore l'obbligo
di operare modificazioni o trasformazioni che non siano state
poste a suo carico dal contratto, poiché al locatore incombe
l'obbligo di conservare, non già di modificare, lo stato
esistente al momento della stipula della locazione, che il conduttore
ha riconosciuto idoneo all'uso pattuito. (Nella specie, la S.C.
- sulla base del principio sopra enunciato - ha reputato corretta
la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'esistenza
del vizio occulto nella mancanza di "galleggiamento del solaio"
- necessario per attutire i rumori e le vibrazioni prodotti dal
gioco del bowling, per l'esercizio del quale gli ambienti erano
stati locati - che non era stato promesso dal locatore e che il
conduttore non aveva ragione di attendersi).
* Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1981, n. 1142. 25. A.L.C.
1998, n.5.
La consegna di cosa che risulti
inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta
la responsabilità del locatore per violazione del dovere
di cui all'art. 1575 n. 1 c.c. e non esonera il conduttore dall'obbligazione
di pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore
conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione
abbia accettato il rischio economico come rientrante nella normalità
dell'esecuzione della prestazione stessa.
* Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2748, Ist. Arte Artig.
Rest. ed altro c. Carati.
La consegna di cosa inidonea a
realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità
del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n.
1 c.c. quando risulti che il conduttore conosceva la possibile
inettitudine dell'oggetto della prestazione, accettando di conseguenza
il rischio economico come rientrante nella normalità dell'esecuzione
della prestazione.
* Cass. civ., sez. III, 20febbraio 1998, n. 1777, Cocchetti
c. Comune di Moena.
Con riguardo alla liquidazione
del danno, che il locatore di immobile adibito ad esercizio commerciale
debba risarcire al conduttore, per l'impossibilità di godere
del bene fino alla scadenza del relativo contratto, va negata
la possibilità di computare autonomamente, in aggiunta
al mancato guadagno del conduttore stesso, le spese da questi
sostenute per l'acquisto delle attrezzature necessarie a quell'esercizio,
ove tali attrezzature siano da considerarsi del tutto deprezzate
o non utilmente asportabili all'indicata data di scadenza del
contratto, perché, in tale situazione, il ristoro del mancato
gua-dagno esclude la rimborsabilità di dette spese, che
vanno conside-rate quali elementi passivi in ragione delle quote
d'ammortamento, ad imputare a ciascun esercizio per la durata
contrattualmente pre-vista della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1983, n. 3989.
Negli obblighi del locatore di
consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla
in istato da servire all'uso convenuto non rientra quello di apportare
alla cosa stessa le modifiche e aggiunte occorrenti per renderla
idonea alla destinazione pattuita, né quella di assicurare
al conduttore la possibilità di apportarvele egli stesso.
Ciò, tuttavia, non esclude che le parti possano concludere
un accordo in tal senso, fatto salvo il problema della sua qualificazione
e dell'eventuale carattere misto che il contratto potrebbe assumere
in determinate ipotesi.
* Cass. civ., sez. III, 14febbraio 1975, n. 590. Nello stesso
senso: sez. II, 25 maggio 1973, n. 1544; sez. III, 5 agosto 1969,
n. 2947.
Le obbligazioni, poste a carico
del locatore dai nn. 1 e 2 dell'art. 1575 c.c., di consegnare
al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e
di mantenerla in istato di servire all'uso convenuto, non comprendono
quella di apportare alla cosa stessa le modificazioni o aggiunte
necessarie per renderla idonea all'uso convenuto, né di
assicurare al conduttore la possibilità di apportarvi egli
stesso quelle modificazioni o aggiunte. L'originaria mancanza
nell'immobile locato di un impianto o accessorio necessario perché
esso possa venir adibito dal conduttore all'uso convenuto, non
dà luogo alla garanzia per vizi della cosa locata se tale
mancanza era conosciuta dal conduttore o facilmente riconoscibile.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1974, n. 2043.
La locazione è contratto
consensuale che si perfeziona con l'accordo delle parti, si che
la consegna della cosa non rientra nella fase formativa del rapporto,
ma costituisce il primo ed ineliminabile obbligo del locatore,
che condiziona la nascita degli obblighi e delle responsabilità
ulteriori nonché il consolidarsi della posizione del conduttore
quale titolare di un diritto personale di godimento.
* Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1970, n. 766.
Nel vigore del regime vincolistico
delle locazioni urbane il locatore non è tenuto ad effettuare
le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., essendo
stata sostituita alla relativa disciplina generale del codice
civile quella speciale prevista dall'art. 41 della L. 23 maggio
1950, n. 253, alla stregua della quale è concessa al conduttore
soltanto la facoltà di provvedere direttamente a dette
riparazioni, previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore,
interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente
o tacitamente in senso negativo. In difetto di siffatto rimedio
il conduttore può chiedere solamente la risoluzione del
contratto, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento,
per i danni che possano essergli derivati dalla mancata esecuzione
delle riparazioni, non essendo configurabile la violazione di
alcun obbligo da parte del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1983, n. 2750. Conformi:
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6408; Cass. civ., sez.
III, 29 aprile 1980, n. 2856; Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1979,
n. 3766; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1977, n. 4820; Cass.
civ., sez. III, 14 gennaio 1977, n. 192.
Il locatore il quale mantenga
un proprio immobile, diverso da quello locato, in modo da recare
pregiudizio al godimento di quest'ultimo da parte del relativo
conduttore, viola l'obbligo previsto dall'art. 1575 n. 2 c.c.
di far godere al conduttore la cosa locata secondo la destinazione
pattuita.
* Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1991, n. 759, S.r.l. Immobiliare
Portici c. SrI. Sevesia Films.
Con riguardo alle locazioni di
immobili adibiti ad uso noti abitativo, la pattuizione che, in
deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 cod. civ., impone
al conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di
quella straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature
particolari (nella specie si trattava di locale ad uso autorimessa
ed officina), restando a carico del locatore soltanto le riparazioni
delle strutture murarie, non incorre nella sanzione di nullità
stabilita dall'art. 79, primo comma, della L. n. 392 del 1978,
atteso che la disciplina delle suddette locazioni non contempla
anche l'art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie,
né la predeterminazione legale di limiti massimi del canone,
suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale
dell'onere economico delle spese di manutenzione.
* Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1303, Soc. Samegep
c. Inpdai.
Seppure le riparazioni di piccola
manutenzione dell'immobile locato, dipendenti da deterioramenti
prodotti dall'uso, devono essere effettuate dall'inquilino ai
sensi dell'art. 1576 c.c., la responsabilità nei confronti
dei terzi per danni prodotti dalla cosa deve farsi risalire al
proprietario al quale - in base al generale principio di cui all'art.
2051 c.c. - incombe l'obbligo della custodia e che, quale possessore
dell'immobile, conserva i suoi poteri di ingerenza e di vigilanza
sulla cosa locata e deve impedire che i terzi subiscano nocumento,
senza che possa rilevare la facoltà di rivalsa nei confronti
del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1983, n. 1868.
L'obbligo del locatore di mantenere
la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto, di cui
all'art. 1575 n. 2 c.c., presuppone il riconoscimento da parte
del conduttore dell'idoneità della cosa al detto uso al
momento della consegna. L'obbligo del locatore di mantenere la
cosa locata in istato da servire all'uso convenuto, di cui all'art.
1575 n. 2 c.c., consiste nel provvedere a tutte le riparazioni
necessarie a mantenere la cosa in quello stato, a conservare,
cioè, lo stato esistente all'atto della stipulazione del
contratto in relazione alla destinazione considerata. Esso, non
può, invece, comprendere successive modificazioni o trasformazioni
che, noti previste dal contratto, ineriscano all'idoneità
specifica dell'immobile all'esercizio di una determinata attività
industriale o commerciale per il quale è stato locato,
in relazione a dati requisiti ed alle relative opere imposte dall'autorità
per tale esercizio.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1977, n. 519.
La garanzia dovuta dal locatore
per i vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) è fondata
sul presupposto che la cosa sia in condizioni di poter esser goduta,
e va distinta dall'obbligazione relativa alla manutenzione (artt.
1575, ti. 2, e 1576 cc.), che impone al locatore di provvedere
tempestivamente alle riparazioni necessarie a mantenere la cosa
locata in istato da servire all'uso convenuto. Dalla responsabilità
per l'inadempimento ditale obbligazione, il locatore può
liberarsi solo provando, a norma dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento
è dovuto a causa a lui non imputabile. (Nella specie era
stata affermata la responsabilità del locatore per i danni
subiti dal conduttore di un magazzino per infiltrazioni d'acqua
dal tetto, sul rilievo che l'ignoranza, da parte del locatore,
del verificarsi delle lamentate infiltrazioni, non escludeva l'obbligo,
a suo carico, di curare con particolare diligenza la manutenzione
del tetto, del quale conosceva lo stato, prevenendo o troncando
all'inizio inconvenienti facilmente prevedibili).
* Cass. civ., sez. III, 15dicembre 1972, n. 3620.
La destinazione particolare dell'immobile
locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di
precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative,
diventa rilevante, quale condizione di efficacia, o quale elemento
presupposto, o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal
locatore della garanzia di pacifico godimento dell'immobile in
relazione all'uso convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto
di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione
nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso
e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile
da parte del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1977, n. 3154.
In regime di proroga legale della
locazione il locatore è esonerato dalle obbligazioni di
cui agli artt. 1575 n. 2 e 1576 primo comma c.c. (mantenimento
della cosa in modo da servire all'uso, ovvero in buono stato locativo)
ma noti dall'obbligo di garanzia per molestie di diritto.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 578. Conforme, Cass.
civ., sez. II, 28 aprile 1982, n. 2652.
Durante il rapporto di locazione,
il locatore noti può considerarsi dispensato dall'obbligo
di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte
di immobile di sua esclusiva proprietà sia per le parti
comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso
con quelli a suo carico, di manutenzione e di riparazione dell'immobile
locato.
* Cass. civ., sez. III, 8 settembre 1977, n. 3933. Conforme,
Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1982, n. 1868.
La responsabilità del locatore
per infrazioni, da parte del conduttore, al regolamento condominiale,
legittimamente può essere fondata sulla mera qualità
di locatore del primo, in quanto, con il fatto stesso di assumere
tale qualità riguardo ad un locale facente parte del condominio,
esso locatore viene a trovarsi in una posizione di ingerenza nell'organizzazione
condominiale, e ad esercitare di fatto poteri corrispondenti all'esercizio
dei diritti condominiali, con correlativo onere, da parte sua,
di controllo sull'operato del conduttore in funzione del rispetto
delle norme proprie di quell'organizzazione.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1973, n. 2093.
L'obbligo del locatore, assunto
verso il conduttore al momento della stipula del contratto di
locazione, di eseguire o far eseguire lavori, anche di modifica
strutturale sull'immobile, non scaturisce da un autonomo contratto
di appalto, se essi sono funzionali all'uso pattuito, ma costituisce
adempimento, nell'esercizio dell'autonomia delle parti, degli
obblighi del locatore stabiliti dall'art. 1575 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1998, n. 3563, Cons. Naz.
delle Ricerche c. Prometeus Srl.
Le spese rese necessarie dall'attività
svolta dal conduttore per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie
degli impianti di un immobile locato ad uso industriale, non sono
a carico del locatore in difetto di uno specifico impegno assunto
in tal senso.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 22 febbraio 1996, n. 1568, Granzarolo
e Danelli c. Soc. Avia Lombardia, in Arch. loc. e cond. 1997,
283.