LE OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE
SOMMARIO: a) Obbligo di diligenza; b) Obbligo di pagamento del corrispettivo: b-1) In genere; b-2) Autoriduzione e contestazione del canone; b-3) Pubblica amministrazione; b-4) Interessi legali; b-5) Oneri accessori; b-6) Legittimazione ad agire a seguito di mancato pagamento; c) Obbligo di consentire la visita della cosa locata.
a) Obbligo di diligenza
Lart. 1587 n. 1 c.c.
che impone al conduttore di osservare, nellusare la cosa
per luso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia,
è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente
dallobbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto,
nello stesso stato in cui lha ricevuta. Conseguentemente,
il mutamento di destinazione della res locata, specie ove alteri
gli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso
da quello originario, può costituire causa legittima di
risoluzione del contratto, ove il giudice del merito cui
è riservato il relativo apprezzamento reputi che
le modifiche apportate sostanzino un abuso del bene locato.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1983, n. 3994.
Il mutamento, anche parziale,
della destinazione della cosa locata costituisce inadempimento
di una delle obbligazioni principali del conduttore, che ha carattere
di gravità e può comportare la risoluzione del contratto,
allorché si traduca in una rilevante violazione del contratto
medesimo, in riferimento alla volontà manifestata dai contraenti,
alla natura ed alle finalità del rapporto nonché
allinteresse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1980, n. 49.
Lart. 1590 c.c., imponendo
al conduttore lobbligo di "restituire la cosa al locatore
nello stato medesimo in cui lha ricevuta", non altera
la portata dellobbligo imposto al conduttore stesso dal
precedente art. 1587 n. 1 di "osservare la diligenza del
buon padre di famiglia" nel servirsi della cosa "per
luso determinato nel contratto o per luso che può
altrimenti presumersi dalle circostanze", sicché la
violazione di questultimo obbligo, consumata nel corso del
rapporto, costituisce inadempimento valutabile senza attendere
la scadenza del contratto, presupposta dallart. 1590 citato
con la conseguente legittimità della pronunzia di risoluzione
del contratto medesimo, invocata dal locatore, ove sia accertata
una tale violazione, ravvisabile nel caso di alterazione unilaterale
dello stato dellimmobile, la quale importa un uso anormale
della cosa locata con riferimento alla volontà contrattuale,
secondo le regole di buona fede, e, quindi, uninosservanza
dellindicato art. 1587, n. 1.
* Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1983, n. 1707.
In tema di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il non uso della
cosa locata non equivale a mutamento di destinazione duso,
ai sensi dellart. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che
riguarda esclusivamente il mutamento di destinazione comportante
un mutamento del regime giuridico del contratto, ma deve essere
valutato alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento
contrattuale, secondo i disposti dellart. 1455 in relazione
allart. 1587 c.c., tenendo presente che il conduttore di
immobile destinato ad uso non abitativo non ha generalmente lobbligo
di usare limmobile, tranne nelle ipotesi in cui il contratto
abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene per cui luso
sia necessario alla sua conservazione o, ancora, nellipotesi
in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente
assunto come obbligatorio dalle parti nel sinallagma contrattuale.
*Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1990, n. 4279, Soc. Jucci
c. Mandirola.
La costruzione, senza il consenso
del locatore, di un manufatto sul terreno condotto in locazione
integra violazione dellobbligo del conduttore di usare la
cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, per luso
determinato nel contratto o altrimenti da pre-sumere secondo le
circostanze (art. 1587 n. i c.c.) solo ove, oltre a porsi in contrasto
con la volontà contrattuale (espressa o presunta), incida
sulla struttura fondamentale della cosa locata, sulla sua organizzazione
funzionale e sulla destinazione sua propria. (Nel caso concreto,
trattavasi di un ampio capannone e di boxes in lamiera, costruiti
su nudo terreno locato per esercizio di attività commerciali).
* Cass. civ., sez. III, 13 marzo 1991, n. 2643, Papucci G.
c. Vagelli M.
In caso di abuso nel godimento
della cosa locata, perpetrato mediante alterazione, sia pure parziale,
dellimmobile, spetta al giudice di merito apprezzare limportanza
dellinadempimento ai fini delleventuale pronuncia
di risoluzione del contratto, considerando sia se lalterazione
abbia inciso su elementi strutturali dellimmobile, sullinteresse
del locatore alla sua conservazione e sulluso concordato,
sia se lalterazione contrasti con eventuali interdizioni
pattizie, posto che le facoltà di godimento del conduttore
devono essere valutate con riguardo alla espressa volontà
delle parti.
* Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 1990, n. 9821, Soc. Pinciana
c. Soc. Ente Fiuggi.
E' facoltà del conduttore
apportare alla cosa locata quelle migliorie od innovazioni che
non ne mutino la natura e la destinazione pattuita. Non trova
applicazione, in questo caso, la norma di cui allart. 1587
n. 1 c.c., ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni,
di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c.
* Cass. civ.,
sez. III, 8 novembre 1996, n. 9744, Riva c. Lucia M.
b) Obbligo di pagamento del corrispettivo
b-1) In genere
Lobbligo del conduttore
di osservare nelluso della cosa locata la diligenza del
buon padre di famiglia, a norma dellart. 1587 n. 1 c.c.,
è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente
dallaltro obbligo, sancito dallart. 1590, di restituire,
al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in
cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto
di esigere in ogni tempo losservanza dellobbligazione
di cui allart. 1587 n. 1 (nella specie, si trattava dellosservanza
dellobbligo di manutenzione nei termini contrattuali) e
di agire nei confronti del conduttore inadempiente sia per la
risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o
lesecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed in
ogni caso per il risarcimento dei danni.
* Cass. civ.,
sez. III, 1 agosto 1995, n. 8385, Albertin c. Di Lernia ed altri.
Il mancato pagamento del canone
di locazione convenzionalmente fissato, non è giustificato
se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva,
che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore
ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la violazione del
sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni delle
parti sulla base di un inammissibile comportamento di ragion fattasi
con la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere
della gravità in relazione alla volontà espressa
dalle parti, alla natura e alle finalità del rapporto,
soprattutto in relazione allinteresse dellaltro contraente,
si giustifica la risoluzione dei rapporto.
* Cass. civ.,
sez. III, 18 aprile 1985, n. 2580.
La colpa dellinadempiente, quale presupposto per la risolu-zione dei contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che questultimo, nonostante luso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. (Principio enunciato in tema di inadempimento del pagamento del canone locatizio). * Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1983, n. 3328.
In caso di fallimento del conduttore
di un immobile, fin quando il curatore non esercita il recesso
ex art. 80 legge fall., il locatore conserva il proprio diritto
al pagamento dei canoni nei termini pattuiti e la correlativa
obbligazione del curatore non si sottrae allapplicazione
delle norme generali sulladempimento.
* Cass. civ.,
sez. III, 6 aprile 1983, n. 2421.
Nellipotesi di vendita dellimmobile
locato, il conduttore deve corrispondere il canone allacquirente
dal momento in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, anche
in mancanza di una formale comunicazione; infatti, la vendita
del bene locato non comporta una cessione del contratto di locazione
inquadrabile nella norma di cui allart. 1406 c.c. ma soltanto
una successione a titolo particolare del compratore nel rapporto
di locazione per la quale, contrariamente a ciò che avviene
per la cessione del contratto per la quale si richiede il consenso
del contraente ceduto, non è necessario il consenso del
conduttore.
Cass. civ., sez. III, 6 settembre 1990,
n. 9160, Manche c. Sciorio.
Il pagamento del canone effettuato
successivamente alla data della domanda di risoluzione del contratto
di locazione non è idoneo ad impedire la chiesta risoluzione
perché, a norma dellart. 1453, ultimo comma, c.c.,
da tale data linadempiente non può più adempiere
la propria obbligazione.
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1984,
n. 1745.
Le cause di risoluzione di un
contratto di locazione per inadempimento dei conduttore debbono
preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda
giudiziale, cosicché il giudice del merito non può
prescindere dallindagine primaria sulla sussistenza dellinadempimento
del conduttore al momento della domanda, che vale a giustificare
la risoluzione del contratto di locazione, ancorché soggetto
alla normativa vincolistica, ove si concreti nella reiterazione
della colpevole inadempienza nel ritardo nel pagamento dei danni,
quando abbia carattere di rilevante importanza e gravità
essendosi protratta anche al di là dei termini previsti
dalla legislazione vincolistica (art. 3 L. ti. 841 del 1973) pure
di fronte alle diffide intimate dopo uniniziale tolleranza
dal locatore.
* Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1987,
n. 805.
Luso che, in materia di
locazione, regoli il termine per il pagamento del canone non può
essere considerato, giusta lart. 8 disp. prel. cod. civ.,
un uso normativo, non essendo richiamato dallart. 1587,
ti. 2, cod. civ., ma va considerato come uso negoziale, operante
in base allart. 1340 cod. civ. in quanto non escluso dalle
parti, sicché la prova della sua esistenza va data dal
locatore che sulla sua base pretenda lanticipata corresponsione
del canone. *
Cass. civ., sez. III, 1 marzo 1989, n.
1141, Guercio c. Guercio.
Linvio di un assegno di
conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione
non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore
locatore. Tuttavia, lefficacia liberatoria può ravvisarsi
qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella
forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore
ai sensi dellart. 1197 c.c. alla prestazione diversa da
quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere
idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore
inadempiente e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione
del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1326, Mangano c.
Cozzubbo.
La tolleranza del locatore, in
ordine al pagamento del canone, anziché presso il proprio
domicilio in moneta avente corso legale, a mezzo bonifico od accredito
in conto corrente bancario, non implica, salvo prova contraria
a carico del conduttore, anche la tolleranza circa la disponibilità
della somma dovutagli oltre il termine pattuito per il versamento
del canone, di modo che, in difetto di quella prova, il conduttore
assume i rischi di eventuali ritardi o disguidi derivanti dai
ricorso al servizio bancario.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 28 dicembre
1990, n. 12210, Picech c. Fabiano.
Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsio-ne del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di unobbligazione gravante sul conduttore, che in tanto può dar luogo alla risoluzione del contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioè provocato dalla deliberata volontà di sot-trarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa impor-tanza, avuto riguardo allinteresse del locatore. * Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1980, n. 5310.
Lofferta irrituale delle
pigioni scadute da parte del conduttore, pur potendosi, in particolari
circostanze, ritenere elemento sufficiente per escludere linadempienza,
di regola non può importare liberazione del conduttore
che può verificarsi solo per effetto del deposito eseguito
ai sensi dellart. 1212 c.c. e il relativo accertamento dellefficacia
liberatoria dellofferta e, correlativamente, della legittimità
o meno del rifiuto di essa da parte del creditore, postula unindagine
che rientra nei poteri del giudice di merito.
* Cass. civ.,
sez. III, 26 gennaio 1980, n. 649.
Se nel corso di un rapporto di
locazione decede uno dei locatori, gli eredi di esso, per pretendere
il pagamento del canone, hanno lonere di dimostrare la loro
legittimazione, perché la modifica soggettiva del contratto,
innovando sulle modalità di adempimento (art. 1362, comma
2, c.c.), determina uno stato di incertezza per il conduttore
che il creditore ha lonere di rimuovere, onde rendere possibile
la prestazione, in attuazione del principio di buona fede nellesecuzione
del contratto; in mancanza dellassolvimento di tale onere
di collaborazione è giustificato il rifiuto del conduttore
di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto, ed
è invece idonea a costituire la mora accipiendi lofferta
del canone alloriginario contitolare del relativo diritto.
* Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12328,
Cantalamessa ed altro c. Comandini. [RV510720]
Linvio di un titolo di credito
improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento
del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga
accettato dal creditore-locatore, sia perché, a norma dellart.
1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente
corso legale nello Stato, sia perché, a norma dellart.
1182 c.c., essi debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore
al tempo della scadenza, e linvio del vaglia comporta la
sostituzione di questo domicilio con la sede dellufficio
postale presso cui il titolo è riscuotibile. Tuttavia lefficacia
liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata
accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente
il consenso del creditore, di cui ailart. 1197 c.c., alla
prestazione diversa da quella dovuta. Il detto comportamento del
creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato
soggettivo di colpa del debitore inadempiente, e quindi la sua
mora, idonea a permettere la risoluzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1981, n. 24.
Il rifiuto del conduttore di pagare
il canone di locazione, giustificato dallavere il locatore
omesso di consegnare le ricevute a canoni già pagati (eccezione
dinadempimento), deve ritenersi contrario a buona fede
ed è perciò causa di risoluzione del contratto di
locazione ex art. 1453 c.c. se il conduttore stesso non
si sia trovato nelle necessità di servirsi delle ricevute
per non avere il locatore mai negato gli avvenuti pagamenti.
* Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1977, n. 2987.
Gli interessi sui canoni locatizi
non corrisposti dal conduttore hanno natura moratoria in quanto
ancorati alla mora ex art. 1282, secondo comma, c.c. e quindi
possono essere attribuiti soltanto se la parte li domanda, e non
pure dufficio.
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1983,
n. 564.
b-2) Autoriduzione e contestazione del canone
-è in mora il conduttore
che sospende la corresponsione del canone concordato in attesa
dellesito del giudizio instaurato per la determinazione
di esso nella misura legale e per il conseguente rimborso, previa
compensazione fino alla concorrenza, con le somme pagate in più,
perché leventuale credito non è ancora né
liquido né esigibile.
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1997,
n. 1870, Busillo ed altri c. Iacenda.
-è illegittima lautoriduzione
del canone di locazione prima della instaurazione del giudizio
per la sua determinazione, ferma la necessità di valutare
con particolare riguardo allinteresse del locatore a riceverlo
mensilmente, fino alla moratoria ex lege, nella misura pattuita
la gravità di tale inadempimento, da parte del giudice
del merito, ai sensi e per gli effetti dellart. 1455 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1997, n. 1870, Busillo
ed altri c. Iacenda.
In tema di locazione di immobili
urbani, la cosiddetta autoriduzione del canone, cioè il
suo pagamento in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita,
in relazione alla dedotta esorbitanza ditale ultima misura rispetto
allimporto inderogabilmente fissato dalla legge, costituisce
un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore provocando il
venir meno dellequilibrio sinallagmatico convenzionale,
restando nei poteri del giudice, ai fini dellaccertamento
di un inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione
del rapporto, la valutazione dellimportanza dello squilibrio
sinallagmatico avuto riguardo allinteresse del locatore
in relazione al suo diritto di ricevere il canone in misura legale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6403,
Soc. Caruso c. Durante.
In tema di locazione di immobili
urbani ed in relazione a controversie instaurate dopo lentrata
in vigore della L. n. 392 del 1978, il conduttore convenuto per
la risoluzione del contratto per morosità non può
opporre di avere versato il canone nella misura legale né
può il giudice accertare ex officio in via incidentale
la effettiva misura del canone legale, essendo il relativo accertamento
riservato alla cognizione del pretore a seguito di regolare azione
del conduttore nelle forme e nei termini di cui agli artt. 44
e 45 di detta legge, di guisa che, sin quando in questo ultimo
giudizio non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato
lesatta misura del canone legale che venga a sostituire
quella convenzionale, è illegittima "lautoriduzione"
del canone, che provoca il venir meno dellequilibrio sinallagmatico
convenzionale, fermo restando il potere del giudice di merito
di accertare ex art. 1455 cod. civ. se linadempimento sia
talmente grave da giustificare la risoluzione del rapporto, avuto
riguardo allinteresse del locatore a ricevere il canone
nella misura dovuta.
* Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1989,
n. 4520, Vincenzi c. Ronzani.
Nel giudizio di sfratto per la
morosità del conduttore, la determinazione dellesatto
ammontare del canone di locazione che venga da quello contestato
al fine di escludere limputatogli inadempimento non
può essere compiuta ex officio dal giudice, do-vendo il
conduttore proporre specifica azione, a norma della previgente
legislazione vincolistica, ovvero secondo la nuova disciplina
di cui alla L. n. 392 del 1978. Pertanto, lomesso previo
accertamento in via definitiva dei precedenti indebiti a seguito
di quel giudizio, comporta che la mancata corresponsione (anche
in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore
concreta unipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un
vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere
dellesatto e puntuale adempimento del contratto stipulato
e della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore
stesso può venire esentato non dalla mera pendenza del
giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla definitiva
soluzione in suo favore ditale giudizio.
* Cass. civ.,
sez. III, 9 marzo 1983, n. 1777.
In tema di risoluzione del contratto
di locazione di immobile urbano per morosità, la questione
se il conduttore sia incorso o meno in una inadempienza autoriducendo
il canone, dipende dallaccertamento del quantum del suo
debito solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non
corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di
unindebita maggiorazione, e non an-che quando la mancata
corresponsione si sia estesa alle quote non contestate.
*
Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1987, n. 4382.
In tema di locazione di immobili urbani la mancata corresponsione (anche in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore concreta unipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere dellesatto e puntuale adempimento del contratto stipulato e della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore stesso può venire esentato non dalla mera pendenza del giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio. * Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1987, n. 4382.
Il pagamento del canone di locazione
costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore,
al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo
e di determinare unilateralmente il canone da corrispondere nel
caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento
del bene, ancorché tale evento sia assunto come ricollegabile
al fatto del locatore, legittimando lart. 1460 c.c. la sospensione
totale o parziale delladempimento dellobbligazione
soltanto allorché manchi completamente la prestazione della
controparte: con la conseguenza che, pena la risoluzione del contratto,
per il conduttore si pone lobbligo di previamente esperire
lapposito giudizio per lesatta determinazione del
canone. *
Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1983,
n. 3411, Egitto c. Chiancone.
Alla stregua della disciplina
della L. n. 392 del 1978, lesame delle domande relative
alla determinazione del canone nella sua misura legale ed alla
ripetizione delle somme che il conduttore assume di aver corrisposto
in eccedenza rispetto alla misura dovuta non costituisce sempre
un momento pregiudiziale, in senso logico e giuridico, per la
decisione della domanda di risoluzione del contratto per morosità.
Infatti atteso, in particolare, il contenuto dellultimo
comma dellart. 45 della legge (secondo cui, fino al termine
del giudizio sulla determinazione del canone, il locatario è
obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, limporto non
contestato) la questione se il conduttore sia incorso o
meno in un inadempienza autoriducendo il canone dipende dalla
questione relativa allaccertamento del quantum del suo debito
(con la conseguente necessità, ex art. 295 c.p.c., della
sospensione del giudizio per la risoluzione del contratto sino
alla definizione del giudizio sulla determinazione del canone)
solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non corrispondere
le parti di canone da lui ritenute espressione di unindebita
maggiorazione e non anche quando la mancata corresponsione si
sia estesa alle quote non contestate, specialmente se limporto
di queste ultime sia notevolmente superiore allimporto delle
prime, poiché, in tal caso, lesito (qualunque esso
sia) del separato giudizio relativo allaccertamento del
debito per le parti contestate quali indebite maggiorazioni non
potrà eliminare il mancato adempimento di cui si fa questione
ai fini della risoluzione del contratto.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 giugno 1983, n. 4371.
b-3) Pubblica amministrazione
Nel caso di pagamenti da effettuare
dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati
iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme
stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle
relative allaccertamento dellinadempimento, ai fini
della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa
disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità
dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827), ed in particolare dallart.
270 di tale regolamento. Pertanto, il ritardo nelladempimento
da parte della pubblica amministrazione (nella specie: pagamento
del canone di locazione), dovuto al mancato esaurimento dei vari
stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare lamministrazione
della responsabilità per inadempimento, costituisce, invece,
non equivoco elemento di colpa nel comportamento della stessa
che, pur consapevole del tempo necessario per i vari incombenti,
non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente
nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle obbligazioni
assunte.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1983,
n. 3271.
La pubblica amministrazione che
non assolva lobbligo del pagamento del canone di un contratto
di locazione alle scadenze pattuite, per escludere la colposità
del proprio inadempimento, e, quindi, per evitare la risoluzione
del contratto e la corresponsione degli interessi moratori, non
può limitarsi ad invocare la mancata formazione del titolo
di spesa, secondo le norme della contabilità dello Stato,
ma deve dedurre e dimostrare che il ritardo nella formazione di
detto titolo dipenda da giustificate ragioni attinenti al relativo
procedimento, e non dalla propria inerzia. Fra tali ragioni non
può annoverarsi il mancato adempimento, da parte del privato
locatore, allobbligo del versamento dellimposta di
registro, trattandosi di circostanza non ostativa al procedimento
contabile di liquidazione della spesa.
* Cass. civ.,
sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5406, Assessorato Is. c. Corona.
b-4) Interessi legali
Nel caso di morosità del
conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta
al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti,
debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente
dalle contrarie indicazioni di questultimo.
*
Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1983, n. 4559.
Gli interessi sui canoni locatizi
non corrisposti dal conduttore hanno natura moratoria in quanto
ancorati alla mora ex art. 1282, secondo comma, c.c. e quindi
possono essere attribuiti soltanto se la parte li domanda, e non
pure dufficio.
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1983,
n. 564.
b-5) Oneri accessori
Il conduttore richiesto del pagamento
degli oneri condominiali deve considerarsi automaticamente in
mora alla scadenza del termine di due mesi se in tale termine
non abbia chiesto lindicazione specifica delle spese e dei
criteri di ripartizione o di prendere visione dei documenti giustificativi
non essendovi per il locatore, in mancanza della richiesta del
conduttore, alcun onere di indicazione specifica delle predette
spese e dei predetti criteri.
* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1996,
n. 540, Cavola c. Iadonna.
Nella disciplina ordinaria del
c.c., rientra nellautonomia negoziale dei contraenti stabilire
se il conduttore debba corrispondere al locatore, oltre il canone
pattuito, anche limporto delle spese condominiali, ovvero
se tale prestazione debba rimanere, in tutto o in parte, a carico
del locatore. *
Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 1991,
n. 1002, DAmico c. Cardelli.
In tema di locazione di immobili,
qualora il servizio condominiale (nella specie, servizio di pulizia),
venga prestato in maniera inadeguata, il conduttore dellappartamento
sito nello stabile al quale detto servizio si riferisce può
eccepire nei confronti del proprietario-locatore la sua inadempienza
e chiedere giudizialmente di essere esonerato dal pagamento delle
relative spese.
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997,
n. 11388, Enasarco c. Bitturini ed altri. [RV5 10012]
A seguito dellentrata in
vigore della nuova disciplina della locazione degli immobili urbani,
di cui alla L. n. 392 del 1978, lobbligazione del conduttore,
concernente il pagamento degli oneri accessori considerata
autonoma rispetto allaltra attinente al pagamento del canone
è divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica
del contratto, con la conseguenza che il suo inadempimento, solo
se superiore a due mensilità del canone, dà al locatore
il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di locazione,
salvo per il conduttore il potere di paralizzare tale domanda
con leccezione di inadempimento per non avere ottenuto dal
locatore lindicazione specifica delle spese condominiali
e non aver potuto esercitare la facoltà di prendere visione
dei relativi documenti giustificativi.
* Cass. civ.,
sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490.
A giustificare la risoluzione
di un contratto di locazione, sia esso soggetto o meno a proroga
legale, e quindi anche alla luce della normativa vincolistica,
non è necessario che linadempimento del conduttore
si sia concretato nella mancata corresponsione del canone, ma
è sufficiente anche la reiterata e colpevole inadempienza,
da parte del conduttore medesimo, nel pagamento delle spese relative
ai servizi accessori della locazione, qualora abbia carattere
di rilevante importanza e gravità.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1463.
b-6) Legittimazione ad agire a seguito di mancato pagamento
Qualora la locazione riguardi
un immobile appartenente in comproprietà a più soggetti,
ciascuno di essi è creditore in solido, con gli altri,
del canone locatizio e può, pertanto, agire da solo per
ottenere il pagamento, senza necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
*
Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1977, n. 1246.
La domanda di risoluzione per
morosità di un unico contratto di locazione con più
conduttori deve essere proposta nei confronti di tutti in quanto,
attesa la natura costitutiva dellazione, si verte in ipotesi
di litisconsorzio necessario.
* Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1983,
n. 3866.
c) Obbligo di consentire la visita della cosa locata
Il locatore, nonostante il silenzio
del titolo, può visitare e far visitare la cosa locata,
con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare
altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso,
di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati
rifiuti alleffettuazione ditali visite, incorre in inadempimento,
che può costituire causa di risoluzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147.