USO DELLA COSA COMUNE CONDOMINIALE
SOMMARIO: a) Abuso; b) Accessione: e) Alterazione della destinazione; d) Aree destinate a giochi; e) Autorizzazione assembleare; f) Concessioni amministrative; g) Controversie; h) Disposizione della quota; i) Forno: j) Godimento separato; k) Limiti: l) Modificazioni: m) Ostacoli al diretto godimento; n) Pari uso; o) Piscina; p) Rilascio di nulla-osta: q) Targhe e insegne (apposizione); r) Tende (installazione): s) Uso diverso; t) Uso esclusivo; u) Uso frazionato; v) Uso più intenso; w) Uso turnario; x) Uso vietato; y) Usucapione; z) Usufruttuario.
a) Abuso
L'amministratore del condominio,
che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza.
dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento
degli obblighi legali o regolamentari. non può essere ritenuto
responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento
condominiale, dei danni cagionati dall'abuso dei condomini nell'uso
della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari
nei confronti dei singoli condomini - salvo che il regolamento
di condominio, ai sensi dell'art. 70 att. c.c., preveda la possibilità
di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini che violano
le norme da esso stabilite sull'uso delle cose comuni - né
obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini
in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una
delibera assembleare.
* Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1993, n. 8804, Ersoni c. Cond.
Abruzzo I di Pineto.
b) Accessione
Ove una fattispecie trovi specifica
disciplina nell'art. 1102, che regola l'uso della cosa comune
da parte dei partecipanti alla comunione, è preclusa l'
applicazione alla stessa, in via analogica, dell'art. 936 c.c.
in materia di accessione. non essendo consentito il ricorso alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.c.
analogia legis) in assenza di una qualsivoglia lacuna dell'ordinamento.
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10699, Parrocchia
della Cattedrale di Avellino c. Camera commercio di Avellino.
La disciplina dell'accessione
contenuta nell'art. 934 c.c. si riferisce solo alle costruzioni
(o piantagioni) su terreno altrui e non anche alle costruzioni
eseguite da uno dei comproprietari sul terreno comune, per le
quali debbono ritenersi, invece, applicabili le norme sul condominio
ed, in particolare, la disposizione dell'art. 1120 c.c., che vieta,
tra l'altro, le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento di altri condomini, a meno
che non vi sia il consenso di questi, nella forma scritta richiesta,
a pena di nullità, per la costituzione di diritti reali
su beni immobili.
* Cass. civ., sez. II, 18 aprile 1996, n. 3657, Perolio c.
Peroglio.
La norma dell'art. 938 c.c., che
disciplina la cosiddetta accessione invertita, ha carattere eccezionale
- in quanto derogativa sia del principio dell'accessione ("quod
inaedificatur solo cedit"), sia di quello secondo cui il
proprietario ha diritto di disporre della propria cosa in maniera
piena ed esclusiva - e come tale non può trovare applicazione
nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un
suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi, nella
quale si applicano le norme sulla comunione, senza che sia eccepibile
una disparità di trattamento tra comunista e terzo, rientrando
nella discrezionalità del legislatore la delimitazione
del campo di operatività dell'accessione invertita. (Fattispecie
relativa alla costruzione eseguita su un cortile destinato all'uso
comune degli edifici che lo circondano).
* Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1996, n. 9982, Tossi ed
altro c. Condominio di Via Varè nn. 7/9 in Milano ed altro,
in Arch. loc. e cond. 1997, 438.
c) Alterazione della destinazione
L'art. 1102 cod. civ., nel regolare
i diritti dei partecipanti alla comunione, prescrive che in ogni
caso non può essere alterata la destinazione della cosa
comune, sicché solo le modificazioni di questa, in quanto
consentano il pari uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano
nella previsione legale, mentre è vietata ogni diversa
attività innovatrice. (Nella specie, alla stregua del principio
enunciato, è stata giudicata corretta la decisione che
ha ritenuta vietata la costruzione di un terrazzo pensile soprastante
un cortile comune, con la costruzione, inoltre di gradini e di
un'aiuola sul cortile stesso).
* Cass. civ., sez. II, 26luglio 1983, n. 5132, Bono c. D'Accordo.
La destinazione della cosa comune
- che, a norma dell'ari. 1102 c.c., ciascun partecipante alla
comunione non può alterare - dev'essere determinata attraverso
elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili
con l'uso della cosa, giuridici, quali le norme tutelanti quegli
interessi, e di fatto, quali le caratteristiche della cosa; e
dev'essere cassata con rinvio la sentenza del merito che esclude
essere stata alterata la destinazione di un pozzo comune dalla
costruzione di un impianto di adduzione dell'acqua ad una casa
di proprietà singola, senza accertare se ciò abbia
implicato limitazioni allo sfruttamento da parte degli altri partecipanti.
* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1976, n. 4397.
d) Aree destinate a giochi
La disciplina dei giochi dei bambini
nei viali del cortile-giardino condominiale non integra un'occupazione
degli stessi né un'alterazione della destinazione della
cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini,
risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale
ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del
bene. Essa può, di conseguenza, essere disposta dall'assemblea
con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art.
1136 cod. civ., ancorché il regolamento di condominio di
natura contrattuale vieti l'occupazione delle parti comuni da
parte dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1981, n. 4479, Medeghini c.
Cond. V. Orbetel.
L'utilizzazione del cortile comune
come spazio destinato al gioco limitatamente ai soli bambini di
età inferiore ai dodici anni, integra un uso aggiuntivo
della cosa comune la cui disciplina è rimessa alla volontà
dell'assemblea, la quale ben può deliberare sul punto con
la maggioranza di cui all'art. 1136.
* Trib. civ. Milano, 28 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 604.
L'utilizzazione per il gioco dei
bambini di una parte assai limitata dell'area verde consortile
non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella
stessa area, dal Regolamento consortile, ma ne costituisce unicamente
un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze
che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz'altro meritevoli
di tutela nella vita di un condominio.
* Trib. civ. Milano, 3 ottobre 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 767.
La norma di un regolamento condominiale
che disciplina il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione
relative al campo da tennis condominiale non pregiudica il godimento
del campo anche a favore dei figli dei proprietari degli appartamenti
non residenti nel condominio, godimento configurabile quale uso
indiretto della cosa comune.
* Trib. civ. Milano, 28 febbraio 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 603.
e) Autorizzazione assembleare
La deliberazione dell'assemblea
condominiale. con la quale venga autorizzato l'uso di un bene
comune in modo incompatibile con l'utilizzazione ed il godimento
di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino,
è illegittima indipendentemente dalla circostanza che,
per ragioni contingenti e transitorie, il bene di proprietà
individuale ed esclusiva non sia attualmente utilizzato secondo
la sua naturale destinazione (In base al suddetto principio la
S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che
aveva dichiarato la illegittimità di una delibera con la
quale era stata decisa l'utilizzazione come parcheggio di un'area
condominiale sotto il profilo che detto uso avrebbe ostacolato
l'accesso ad alcuni locali di proprietà individuale destinati
ad essere utilizzati come autorimesse, a nulla rilevando che detto
uso non fosse attuale per la necessità di realizzare alcuni
lavori di rifinitura e di adattamento dell'immobile).
* Cass. civ., sez. II, 5 settembre 1989, n. 3858, Cond. Via
Ronci e. Soc. Getfa.
Nel condominio di edifici allorquando
una deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale sancisce
un determinato uso della cosa comune, venga adottata con il voto
unanime dei partecipanti al condominio, l'atto conserva la sua
validità anche se abbia, in ipotesi, a limitare il godimento
di alcuno dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1987, n. 5709, Cond. Roma
MN c. Lasagna.
f) Concessioni amministrative
In tema di condominio negli edifici,
qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art.
1102 c.c., faccia uso della cosa comune (nella specie mediante
la costruzione di un comignolo sul tetto dell'edificio), la mera
mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non
può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento
del danno, riflettendosi esclusivamente nei rapporti tra il privato
e la pubblica amministrazione.
* Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 8040.
g) Controversie
Quando tra alcuni comunisti insorga
controversia sulle modalità di uso della cosa comune, ancorché
riguardanti una modificazione che, non incidendo sull'estensione
dei diritti degli altri partecipanti (art. 1102, comma secondo,
cod. civ.) né eccedendo l'ordinaria amministrazione (ari.
1108 cod. civ.), tende al suo migliore godimento, nel giudizio
instaurato fra i comunisti in disaccordo, non v'è litisconsorzio
necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione.
* Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1988, n. 734, Zammataro c.
Pitonio.
Il condomino, il quale denunci
la violazione dei limiti che debbono osservarsi dai singoli condomini
nell'uso della cosa comune, assumendo che taluno di quelli abbia
destinato parte della cosa stessa al servizio della sua proprietà
esclusiva e, così, impedito l'esercizio sulla medesima
del concorrente diritto di tutti gli altri condomini, propone
un'azione reale che va ricondotta nel paradigma delle azioni negatorie,
il cui valore deve essere determinato a norma dell'art. 15 cod.
proc. civ. e, in particolare, in base al criterio sussidiario
previsto dall'ultimo comma essendo venuto meno - a seguito della
abolizione delle imposte reali e la loro sostituzione con l'imposta
sul reddito delle persone fisiche (art. 82 del d.p.r. 29 settembre
1973 n. 597) - il criterio del riferimento al tributo diretto
verso lo Stato.
* Cass. civ., sez. II, 6 luglio 1984, n. 3964. Cond. Napoli
c. Comotti.
Lo stabilire se un determinato
uso della cosa comune da parte del singolo condomino (nella specie:
posa di tubazioni) rientri o meno tra quelli consentiti è
compito del giudice del merito la cui valutazione è incensurabile
in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
* Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624, Di Russo c.
Melloni.
Nella controversia concernente
l'inosservanza delle norme condominiali riguardanti la condotta
dei condomini nell'uso o godimento delle cose comuni, sono legittimati
passivi, in assenza di dolo o colpa da parte dell'amministratore,
solo coloro che in effetti abbiano compiuto le trasgressioni e
cioè i singoli condomini, tenuti ad osservare le regole
di condotta dettate dal regolamento.
*Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1974, n. 397.
L'indagine sulla illiceità
o meno dell'uso della cosa comune, da parte del condomino di edificio,
va condotta alla stregua degli obiettivi criteri legali della
sussistenza o meno di un pregiudizio alla cosa medesima, ovvero
di una lesione del diritto di godimento spettante agli altri partecipanti,
mentre rimane irrilevante, a tal fine, ogni valutazione sulla
concreta idoneità di quell'uso ad arrecare utilità
al suo autore, salva la configurabilità di atti d'emulazione,
ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 833 c.c. Nel contrasto
fra le parti, il giudice è chiamato a dichiarare la volontà
concreta della legge nel fatto dedotto ed accertato, non anche
ad indicare astrattamente quali fatti sarebbero conformi o meno
a diritto. Pertanto, nella controversia diretta a stabilire la
liceità od illiceità di una determinata opera, eseguita
da un condomino su parte comune di edificio (nella specie, vetrina
apposta su muro perimetrale), non può ritenersi consentito
di richiedere al giudice di indagare o pronunciarsi su quali eventuali
modifiche di quell'opera potrebbero assicurarne la liceità.
* Cass. civ., sez. II, 30 maggio 1978, n. 2749.
h) Disposizione della quota
A norma dell'art. 1103 cod. civ.,
la vendita di quota di bene indiviso è ammissibile e valida,
senza che gli altri comproprietari abbiano diritto di opporsi,
e, pertanto, se in un contratto di vendita è indicato che
il bene appartiene a più persone e solo alcune di esse
lo sottoscrivono, non può negarsi a priori la validità
della vendita delle singole quote, a meno che non ricorra l'inscindibilità
della prestazione, da dedursi e verificarsi nel giudizio di merito.
* Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 1982. n. 5647, Ferrari c.
Oneta.
Qualora il compartecipe alieni
la sua quota della proprietà indivisa, l'acquirente subentra
nella comunione al posto dell'alienante, ma se l'alienazione riguarda
non la quota ma la parte determinata corrispondente alla quota
e vi sia l'assenso di tutti gli altri compartecipi, si ha una
vera e propria divisione o atto equiparato alla divisione, perché
si realizza il risultato tipico della divisione. Pertanto, se
chi chiede la divisione non contesta l'avvenuto scioglimento nei
modi predetti, l'oggetto della pretesa si riduce ad un mero accertamento,
ma se lo contesta e non risultano provati nelle forme idonee la
divisione o i suoi surrogati, va disposta la divisione, ma il
fatto storico rimane, con la conseguenza che ognuno deve imputare
alla sua quota ciò che ha ricevuto, con le rivalutazioni
del caso e con le responsabilità conseguenti, giacché
la stima per la divisione è coeva alla sua attuazione.
* Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 1982, n. 753, Mazzafoglia
c. Mazzafoglia.
In tema di comunione, il diritto
di ciascun partecipante di cedere ad altri il godimento della
cosa, nei limiti della sua quota (art. 1103 cod. civ.), implica
che al partecipante medesimo deve riconoscersi anche la facoltà
di costituire, sempre nei limiti della sua quota. un diritto reale
di uso a favore di un terzo.
* Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1980, n. 4706, Cattaneo c.
Albini.
La rinunzia abdicativa del partecipante
ad una comunione, in quanto determina l'accrescimento della quota
rinunciata a favore degli altri partecipanti, ha una funzione
satisfattiva-liberatoria; ne consegue che il rinunziante, con
la dismissione del proprio diritto (reale) si libera delle obbligazioni
(propter rem) a quel diritto collegate, e queste vanno a carico
dei rimanenti partecipanti.
* Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1978, n. 3931.
Il trasferimento della proprietà
esclusiva di una porzione di piano di un edificio in condominio
comporta altresì il trasferimento delle parti oggetto di
proprietà comune, salvo che il trasferimento di queste
ultime non risulti espressamente escluso dal titolo.
* Cass. civ., sez. II, 25 luglio 1978, n. 3719.
i) Forno
L'art. 1117 n. 3, c.c., elenca,
in via del tutto esemplificativa, le opere, le installazioni e
i manufatti di qualunque genere che servono all'uso comune e che
il legislatore ha voluto comuni ai proprietari dei diversi piani
o porzioni di piano di un edificio, facendo salva la diversa volontà
di detti proprietari o del loro autore; conseguentemente, un forno
sistemato su un pianerottolo comune, in difetto di un titolo che
ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei proprietari,
ben può ritenersi destinato all'uso e al godimento comune,
come accessorio di parti od opere comuni, da presumersi del pari
comune.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1977, n. 1030.
j) Godimento separato
L'atto scritto, che è necessario
per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà
immobiliare, ai sensi dell'art. 1350 n. 11 cod. civ., non occorre
invece per la semplice attribuzione, ferma rimanendo la comproprietà,
fra gli aventi diritto, di un godimento separato del bene comune
che può essere validamente attuata anche con convenzione
verbale.
* Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 1984, n. 1428, Calabrese
c. Calabrese.
k) Limiti
L'art. 1102, primo comma, cod.
civ. assoggetta l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino
al duplice limite di non alterarne la destinazione e di non impedire
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto; e tale principio vale, ovviamente, anche per le modificazioni
che il condomino, ai sensi della stessa norma, voglia apportare
a proprie spese per il miglior godimento della cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c.
Cond. V. Malakoff.
L'art. 1102 c.c. intende assicurare
al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del
suo diritto, la maggior possibilità di godimento della
cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la
destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti
di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di
servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio,
traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire
vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate
in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra
i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali
interessi. (Nella specie si è escluso che esorbiti dal
corretto uso della cosa comune la transennatura e l'occupazione
periodica di un portico con legna da parte di un condomino, in
assenza di prova del carattere stabile dell'occupazione e di un
apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini).
* Cass. civ., sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652, Pezzi c.
Bertagnolli.
La norma dell'ari. 1102 c.c.,
concernente la facoltà del condomino di apportare modifiche
a sue spese per il migliore godimento della cosa comune, è
derogabile per regolamento condominiale avente efficacia contrattuale
in quanto sottoscritto da tutti i condomini, ma tale deroga deve
risultare in modo espresso e non può ritenersi implicitamente
disposta per la previsione nel regolamento dell'assoggettamento
a delibera assembleare (a maggioranza qualificata) delle modificazioni
alle cose comuni finalizzate al miglior godimento delle cose stesse,
da parte della pluralità condominiale, dato che queste
ultime comportano non solo l'incidenza della spesa su tutti i
condomini, ma altresì la modifica in tutto o in parte nella
materia o nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di
dritto della cosa comune, a differenza delle modificazioni apportabili
dal singolo condomino, che non possono incidere che sul pari uso
(anche potenziale) degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 1992, n. 10895, Valletta c.
Condominio di Via Zamenhof 7/9 di Bologna.
L'uso della cosa comune da parte
di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c.
a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare
la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una
o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione
della destinazione della cosa comune determinato non soltanto
dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno
stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102
c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1995, n. 7752, Pinelli c.
Muccilli.
Le due condizioni d'uso della
cosa comune, consistenti, a norma dell'art. 1102 c.c., nella non
alterazione della cosa stessa e nel non impedimento agli altri
comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto,
debbono necessariamente coesistere, onde a rendere illecito l'uso
è sufficiente la sola alterazione della cosa, determinata
non solo dal mutamento della sua funzione ma anche dal suo scadimento
a deteriore condizione.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1976, n. 247.
L'uso da parte di ciascun condomino
- nonché del locatario che da quest'ultimo ha causa - della
cosa comune e delle parti comuni di una cosa è sottoposto,
ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al divieto di alterare la destinazione
della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con
preminenza dell'osservanza del primo divieto potendosi avere salvaguardia
degli interessi dei condomini solo col rispetto della destinazione
attualmente impressa alla cosa comune. L'accertare se gli atti
e le opere dei singoli condomini, miranti ad una intensificazione
del proprio godimento della cosa comune, siano conformi o meno
alla destinazione della cosa comune, è compito del giudice
del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
motivato. (In applicazione del principio di cui alla massima,
è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del
merito che, sulla base di una norma del regolamento di condominio
che prevedeva una espressa autorizzazione condominiale, ha affermato
che l'apposizione di cartelloni pubblicitari sulla facciata non
può essere considerata esplicazione del normale uso di
godimento della cosa).
* Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1984, n. 4195, Soc. Supermoda
c. Lucarini.
Il limite al diritto di godimento
spettante a ciascun condomino iure proprietatis sulle parti comuni
- nella specie divieto di sosta, anche per il carico e discarico
di masserizie, in tutti gli spazi comuni dell'edificio - disposto
dal regolamento condominiale nell'interesse comune e accettato
nei singoli atti d'acquisto, ha natura negoziale e perciò
può essere modificato soltanto per iscritto e con il consenso
unanime dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1997, n. 854, Pascale ed
altri c. Cond. V. Petrarca 175 Napoli.
Il condomino non ha il dovere
di limitare l'uso della cosa comune ai soli casi in cui il suo
interesse non possa essere altrimenti soddisfatto con il medesimo
costo, perché il solo limite che l'art. 1102 c.c. pone
al potere di utilizzazione della cosa comune da parte di ciascun
condomino è quello del divieto di alterarne la destinazione
e di impedire che altri ne faccia parimenti uso secondo il suo
diritto.
* Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1993, n. 172, Bolgianni c.
Del Pani.
La coesistenza di una comunione
d'uso e di separate proprietà esclusive in relazione ad
un determinato bene, possibile quando proprietari di esso siano
dei privati, in quanto è compatibile con il godimento o
uso comune del bene, la proprietà esclusiva di sue parti
separate, intesa come residua facoltà di disposizione di
esse, va esclusa quando invece i proprietari siano due enti pubblici
territoriali ed il bene sia un bene demaniale (nella specie, una
strada), poiché la demanialità esclude la facoltà
di disposizione e l'unico modo di esercizio della facoltà
di godimento da parte dei suddetti enti pubblici, in relazione
alla natura del bene, è quello della destinazione al pubblico
transito, coincidente con la sua comunione d'uso.
* Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1983, n. 3246, Soc. Lloyd.
Adr. c. Com. Cervignano.
L'uso della cosa comune da parte
del condomino, oltre ad essere soggetta ai limiti interni posti
dalla legge nei rapporti tra condomini (art. 1102 cod. civ.),
incontra anzitutto un limite esterno, in relazione all'ambito
stesso delle parti di proprietà condominiale, al di fuori
del quale non può parlarsi di uso o miglior uso della cosa
comune, poiché il rispetto della proprietà esclusiva
dei singoli condomini esige che gli altri non possano invaderne
la sfera, né gravarla di pesi o limitazioni, ove non abbiano
al riguardo un particolare diritto. (Nella specie, enunciando
il surriportato principio, il S.C. ha confermato la decisione
del giudice del merito di condanna di un condomino alla rimozione
di tubazioni con cui aveva invaso una cantina di proprietà
esclusiva di altro condomino).
* Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624, Di Russo c.
Melloni.
Poiché l'art. 1102 cod.
civ. vieta le utilizzazioni della cosa comune che impediscono
agli altri condomini di continuare a farne uso in conformità
alla sua destinazione, il condomino di un edificio non può,
eseguendo una costruzione in appoggio al muro perimetrale comune
(nella specie: tettoia), chiudere le aperture del medesimo destinate
a dare luce ad un vano di proprietà di altro condomino,
sicché tale opera che sia stata eseguita lecitamente al
momento della sua realizzazione, non può essere frustrata
da una siffatta utilizzazione successiva della cosa comune pretesa
dall'altro condomino.
* Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1981, n. 1941, Resegna C. c.
Ascione A.
Il divieto di modificare la cosa
comune, sottraendola alla possibilità di sfruttamento da
parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l'originaria
funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni
del bene comune delle quali i comproprietari si siano convenzionalmente
attribuiti il godimento separato, in quanto anche in tal caso,
non venendo meno la contitolarità dell'intero bene, la
facoltà di utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno
dei comproprietari trova limite nella concorrente ed analoga facoltà
degli altri, con la conseguenza che sono consentite solo le opere
necessarie al miglior godimento, dovendo per contro ravvisarsi
una lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini
quando la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte,
e quindi concretamente sottratta alla possibilità dell'attuale
sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente
praticati.
* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1993, n. 5161, Inno c. Inno,
in Arch. loc. e cond. 1993, 744.
Nel condominio di edificio, al
fine di determinare la portata del godimento spettante a ciascun
partecipante sui beni comuni, occorre fare riferimento al momento
in cui l'unico dominio esclusivo si fraziona in più proprietà
individuali. Pertanto, tale godimento non può estendersi
a vantaggio di costruzioni realizzate da un condomino nell'ambito
della sua proprietà individuale successivamente alla costituzione
del condominio, in ampliamento oppure a completamento dell'edificio
condominiale, anche se in attuazione degli intendimenti dell'originario
costruttore ed unico proprietario.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1980, n. 5719, Turturno c.
Martino.
Il principio di cui all'art. 1102
cod. civ., sull'uso della cosa comune consentito al partecipante,
non è applicabile ai rapporti tra proprietà individuali
(e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati
dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitù
prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprietà
contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare
normativa della comunione.
* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1980, n. 221, Galeano c. Grasso.
L'esercizio della facoltà
di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati
dall'ari. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale
del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può
essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà
del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad
imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione
è necessario il consenso di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11138, Società
Albergo Saturnia Internazionale c. Piamonte.
L'assemblea del condominio di
un edificio ha il potere di disciplinare, e, eventualmente, nel
concorso di giustificate ragioni ed interessi comuni, di ridurre
l'uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma
non anche quello di sopprimere totalmente l'uso medesimo, ancorché
limitatamente a determinati periodi di tempo. (Nella specie, premesso
il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente affermata
dai giudici del merito la nullità, e, quindi, l'impugnabilità
oltre il termine stabilito dall' art. 1137 terzo comma c.c., della
delibera con la quale era stata decisa l'assoluta chiusura di
un cancello di accesso al cortile, in determinate ore del giorno).
* Cass. civ., sez. II, 9 maggio 1977, n. 1791.
A norma dell' art. 1138 c.c.,
l'assemblea dei condomini può, in sede di formazione o
di modifica del regolamento condominiale, regolare, a maggioranza,
le modalità di godimento delle cose e dei servizi comuni
(istituendo, se del caso, l'uso turnario degli stessi), ma non
anche disciplinare la misura e l'intensità di esso quale
risulta dal titolo di acquisto o dalla legge ed, in particolare
dall'art. 1102 c.c., limitando tale godimento ad una soltanto
delle forme di uso di cui la cosa comune sia suscettibile secondo
la sua destinazione. Le norme del regolamento condominiale che
introducano tali limitazioni specialmente nel caso in cui queste
possono incidere sull'utilizzabilità e sulla destinazione
delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva, hanno
carattere convenzionale, nel senso che, se predisposte dall'originario
proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini
nei rispettivi atti di acquisto, ovvero con atti separati e, se,
invece, deliberate dall'assemblea condominiale, debbono essere
approvate all'unanimità. Inoltre, i vincoli da esse costituiti,
avendo natura di oneri reali, per poter essere opposti ai terzi
acquirenti a titolo particolare, debbono essere trascritti nei
pubblici registri, ovvero accettati nei singoli negozi di acquisto.
* Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1977, n. 621.
L'art. 1102 c.c., non pone una
norma inderogabile i cui limiti non possano essere resi più
severi da un predisposto regolamento condominiale, successivamente
recepito nel contratto d'acquisto di beni compresi nel complesso
condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1975, n. 1600.
La sfera dei diritti dei singoli
condomini sulla cosa comune può essere suscettibile di
restrizioni purché abbiano natura contrattuale e siano
trascritte per la loro ulteriore validità anche nei confronti
dei successivi acquirenti (la fattispecie esaminata riguarda una
veranda appoggiata ed ancorata al muro della facciata dell'edificio).
* Tnib. civ. Napoli, 30 novembre 1991, n. 13613, in Arch. loc.
e cond. 1992, 129.
L'annessione effettuata da un
singolo condomino di una porzione della cosa comune a locale di
sua proprietà esclusiva e la correlativa sottrazione ditale
porzione al pari diritto degli altri condomini, configurano violazione
del disposto dell'art. 1102 cod. civ., il quale, nel permettere
a ciascun condomino di servirsi della cosa comune e di apportarvi
le modifiche necessarie per il migliore godimento, pone come condizione
limitativa il divieto di alterare la destinazione e quello di
impedire agli altri partecipanti di fanne parimenti uso, secondo
il loro diritto.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 30 marzo 1987, n. 574, Paolucci
c. Manco e Condominio di via M. Ruta, in Arch. loc. e cond. 1987,
323.
In un condominio composto da meno
di dieci condomini, sebbene non sussista l'obbligo giuridico di
formare un apposito regolamento che disciplini l'uso della cosa
comune, tuttavia il potere della maggioranza dei condomini di
disporre o meno le modalità per il migliori godimento della
cosa comune trova il suo limite nel rispetto della condizione
che il diritto di comproprietà possa estrinsecarsi liberamente
e, in ogni caso, non può menomare le facoltà attribuite
dalla legge all'amministratore.
* Giud. conc. Roma, 20 novembre 1986, Battista c. Condominio
di via dei Tecii n. 14, Roma, in Arch. loc. e cond. 1987, 579.
L'assemblea condominiale può,
in sede di approvazione del regolamento, e con le maggioranze
previste dall'art. 1136 cod. civ., imporre ai singoli condomini
limitazioni all'uso e alla destinazione dei loro appartamenti,
quando tali destinazioni, per loro natura, necessariamente implichino
un uso eccessivo o sproporzionato delle cose comuni ovvero ne
alterino la destinazione. Di conseguenza, spetta al condominio
dissenziente provare l'esistenza di un regolamento contrattuale
che, accettato dai singoli compratori, abbia fissato una determinata
destinazione dell'edificio.
* Trib. civ. Agrigento, sez. I, 4 luglio 1977, Miceli c. Condominio
Sud, in Arch. loc. e cond. 1980, 85.
l) Modificazioni
A differenza dalle innovazioni
- configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza
o alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono
impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e
che debbono essere deliberate dall'assemblea (art. 1120, comma
1, c.c.) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche
alle parti comuni dell'edificio. contemplate dall'art. 1102 c.c.,
possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse
ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso,
sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui
pari uso. Pertanto, è legittima l'apertura di vetrine da
esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria
funzione è destinato all'apertura di porte e di finestre,
realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della
parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva.
Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa
dall'assemblea può attribuirsi il valore di meno riconoscimento
dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri
condomini a questo tipo di utilizzazione del muro comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554, Astori c.
Condominio di Corso Rosselli n. 1 in Torino, in Arch. loc. e cond.
1997, 411.
In caso di condominio negli edifici,
la modificazione di una parte comune e della sua destinazione,
ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua
specifica funzione e quindi al compossesso diluiti i condomini,
legittima gli altri all'esperimento dell'azione di reintegrazione
con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa
continuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita
anteriormente alla contestata modificazione senza che sia necessaria
specifica prova del possesso di detta parte (che non abbia una
sua autonomia rispetto all'edificio), quando risulti quello di
una o più delle porzioni immobiliari in cui l'edificio
stesso si articoli.
* Cass. civ., sez. II, 13luglio 1993, n. 7691, Muraro c. Zuccato,
in Arch. loc. e cond. 1993, 706.
Le modificazioni della cosa comune
o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal
singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto ad
un migliore e più intenso godimento della cosa medesima,
costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà
ex art. 1102 cod. civ., ove non implicano alterazioni della consistenza
e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti di
uso e di godimento degli altri condomini. Diversamente, si risolvono
in una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 stesso codice,
e nel caso di costruzione, nel cortile comune, di una autoclave
per il servizio di una singola unità abitativa - seppure
consentita con deliberazione della assemblea dei condomini a norma
del quinto comma dell'art. 1136 - comporta sottrazione di una
parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all'uso
e godimento degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1987, n. 1911, Nilo c. Centonze.
Il divieto di modificare la cosa
comune, sottraendola alla possibilità di sfruttamento da
parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l'originaria
funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni
del bene comune delle quali i comproprietari si siano concordemente
attribuito il godimento separato, in quanto anche in tal caso,
non venendo meno la contitolarità dell'intero bene, la
facoltà di utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno
dei comproprietari trova limite nella concorrente ed analoga facoltà
degli altri, con la conseguenza che sono consentite solo le opere
necessarie al miglior godimento, e dovendo per contro ravvisarsi
una lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini
quando la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte,
e quindi concretamente sottratta alla possibilità dell'attuale
sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente
praticati.
* Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1986, n. 421, Fusco c. Di
Resta.
Costituiscono esplicazione del
diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ., e in quanto
tali non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea
condominiale, le modificazioni della cosa comune eseguite dal
singolo condomino ai fini di un suo uso particolare diretto al
miglior godimento della medesima (e, quindi, anche in assenza
di una necessità in senso assoluto), che non implichino
alterazioni della consistenza e della destinazione della cosa
stessa e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli
altri condomini. Sono, invece, innovazioni le modificazioni che
importino alterazioni della consistenza della cosa comune o ne
mutino la destinazione e che, ai sensi dell'art. 1120, primo comma,
cod. civ., richiedono, perché possano essere disposte,
la maggioranza assembleare di cui al quinto comma del successivo
art. 1136.
* Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6608, Zecca c.Rossi.
L'art. 1102 cod. civ., nel regolare
i diritti dei partecipanti alla comunione al fine di salvaguardare
l'interesse comune e quello dei singoli, consente solo di apportare
modificazioni alla cosa comune purché non ne sia alterata
la destinazione e non vengano pregiudicati i concorrenti diritti
di uso degli altri comproprietari, onde ogni attività costituente
non modificazione, ma innovazione (nella specie: costruzione eseguita
su suolo comune), è vietata dalla norma citata.
* Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 1982, n. 734, Maini c. Davì.
-è validamente dato in
forma verbale, da un comproprietario all'altro, l'assenso per
semplici modificazioni della cosa comune nel quadro di un accordo
sul contemperamento concreto dei rispettivi singoli usi concorrenti
della cosa stessa.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1977, n. 398.
A norma dell'art. 1102 c.c. ciascun
condomino può servirsi della cosa comune apportandovi le
modificazioni che egli ritenga utili per il miglior godimento
di essa, fino a sostituirla con altra che offra maggiore funzionalità.
Tali facoltà, peraltro, sono legittime solo se si esplicano
nei limiti dettati dalla legge, e cioè con l'astensione
da ogni alterazione del bene comune e conservando la possibilità
dell'uso di esso da parte di ogni altro condomino nell'ambito
del suo diritto. I limiti ora indicati non vengono superati dal
solo fatto dell'uso più intenso da parte di uno o più
condomini, purché attraverso lo stesso non si giunga al
turbamento dell'equilibrio con tutti i diritti di costoro o a
un cambiamento della destinazione del bene comune, non soltanto
in vista dell'uso attuale, ma anche di quello potenziale secondo
la natura della cosa e il fine al quale essa venne predisposta,
sicché resta del tutto indifferente - salvo che in relazione
alla costituzione di diritti esclusivi a favore di alcuno dei
condomini o di terzi - che da tempo più o meno lungo uno
o più degli interessati non si siano serviti del bene in
questione.
* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1976, n. 1836.
In caso di condominio negli edifici,
la modificazione di una parte comune e della sua destinazione,
ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua
specifica funzione e quindi al compossesso di tutti i condomini,
legittima gli altri all'esperimento dell'azione di reintegrazione
con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal ché
possa continuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita
anteriormente alla contestata modificazione senza che sia necessaria
specifica prova del possesso di detta parte (che non abbia una
sua autonomia rispetto all'edificio), quando risulti quello di
una o più delle porzioni immobiliari in cui l'edificio
stesso si articoli.
* Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1993, n. 7691, Muraro e Zuccato.
m) Ostacoli al diretto godimento
L'ostacolo al diretto godimento
della cosa comune da parte di uno dei comproprietari frapposto
dagli altri non richiede di necessità un formale rifiuto
in risposta ad una identica richiesta bensì può
risultare, oltre che da espresse manifestazioni di volontà,
anche da comportamenti al fine equivalenti da apprezzare in relazione
alle condizioni oggettive del bene comune ed ai rapporti personali
tra i diversi comproprietari. Tale ostacolo fa sorgere, a carico
di chi lo ponga in essere, l'obbligo di prestazione risarcitoria
sostitutiva del godimento non fruito.
* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1983, n. 176, Benedetti c.
Aspesi.
In applicazione dell'art. 1102
c.c., qualora il partecipante alla comunione, con l'esecuzione
di nuove opere, renda impossibile o menomi l'esercizio del diritto
degli altri partecipanti, frapponendovi un qualche ostacolo, che
si traduca in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile,
ciascuno degli altri condomini può chiedere la rimozione
dell'opera che altera e sconvolge il rapporto di equilibrio della
comunione.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1974, n. 716.
n) Pari uso
La parità dell'uso assicurata
dall'art. 1102 c.c. ad ogni condomino, è intesa a consentire
qualsiasi altro miglior uso e non anche quel particolare, specifico
ed identico uso realizzato con la modificazione in atto. Il concorso
di diritti al miglior godimento della cosa comune si risolve non
col criterio della priorità (presupposizione), bensì
con quello dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi.
* Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1970, n. 1378.
La nozione di pari uso della cosa
comune che ogni compartecipe, utilizzando la medesima, deve consentire
agli altri a norma dell'art. 1102 cod. civ., non è da intendere
nel senso di uso identico, giacché l'identità nello
spazio, o addirittura nel tempo, potrebbe importare il divieto
per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare
o addirittura un uso a proprio esclusivo vantaggio, soprattutto
nel caso di modificazioni apportate alla cosa. (Nella specie,
in cui i giudici del merito avevano ritenuto uso legittimo della
cosa comune ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. l'appoggio, da parte
di un condomino, di una trave del solaio di separazione tra due
piani alla "cassa" delle scale comuni, il S.C. alla
stregua del principio che precede, ha considerato corretta la
decisione).
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1981, n. 4601, Gravina c.
Trillo.
Per pari uso della cosa comune
deve intendersi non un uso identico nello spazio o addirittura
nel tempo, a quello attuato dal comproprietario-condomino modificatore,
ma quel qualsiasi altro miglior uso che gli altri condomini possano
convenientemente fare in altra parte della cosa comune.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 19 settembre 1988, Deccesari
c. Condominio di Via Archimede 16, Milano, in Arch. loc. e cond.
1989, 740.
L'unità sistematica tra
la disposizione dell'art. 1118 comma 1 c.c., a norma del quale
il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio
è proporzionato al valore del piano o porzione di piano
che gli appartiene, e la disposizione del comma 1 dell'art. 1123
c.c., per il quale le spese necessarie per la conservazione ed
il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione
dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, non impedisce, trattandosi
di norme derogabili, che siano convenzionalmente previste discipline
diverse e differenziale tra loro dei diritti di ciascun condomino
sulle parti comuni (che possono essere attribuiti in proporzione
diversa - maggiore o minore - rispetto a quella della sua quota
individuale di piano o porzione di piano) e degli oneri di gestione
del condominio, che possono farsi gravare sui singoli condomini
indipendentemente dalla rispettiva quota di proprietà delle
cose comuni o dall'uso. (Nella specie, è stata riconosciuta
la validità dell'accordo che attribuiva ai condomini, proprietari
di unità abitative di diverso valore, un uguale diritto
dominicale sulle parti comuni prevedendo la formazione di tabelle
millesimali solo ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione
e pulizia delle stesse).
* Cass. civ.. sez. II, 8 luglio 1995, n. 7546, Bernardini c.
Masieri e altri.
o) Piscina
Il diritto di invitare ospiti
nella piscina condominiale costituisce un modo di fruizione del
bene comune e come tale ai sensi degli arti. 1118 e 1123 cod.
civ. deve essere proporzionato alla proprietà.
* Pret. civ. Roma, 13luglio 1989, Vianelli e altra c. Condominio
"Le quattro rose" sito in Ardea, via Latina - località
nuova Florida, in Arch. loc. e cond. 1989, 757.
p) Rilascio di nulla-osta
Il diritto del condomino di usare
le parti comuni dell'edificio, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti
uso (arti. 1102 e 1139 c.c.), implica per questi ultimi l'obbligo
di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente
più gravoso, l'uso del singolo e così il dovere
di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del condomino.
Pertanto, qualora un terzo estraneo alla comunione, ma di cui
il condomino debba necessariamente avvalersi per la sua posizione
di monopolio o supremazia, contesti il diritto del condomino di
fare un certo uso legittimo della cosa comune senza il preventivo
nulla-osta degli altri condomini, costoro non possono rifiutarne
il rilascio, sempreché il rifiuto non risulti in concreto
giustificato da un ragionevole motivo. (Nella specie l'Acea e
la Soc. Romana Gas, richiesti da un condomino dell'installazione
dei servizi di acqua e gas, avevano preteso il preventivo nulla-osta
del condominio).
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1978, n. 2816.
q) Targhe e insegne (apposizione)
Ciascuno dei condomini può
servirsi dei muri perimetrali dell'edificio condominiale per quelle
utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua
proprietà esclusiva, qual è l'utilità del
risalto pubblicitario dell'attività professionale o commerciale
svolta, che si realizza normalmente mediante l'apposizione di
insegne, targhe, cartelli e simili. Consegue che - poiché
la utilizzazione del muro perimetrale comune mediante tale apposizione
non ne altera la naturale e precipua destinazione di sostegno
dell'edificio con-dominiale - l'utilizzazione stessa, ove non
impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti
di fare eguale uso del muro, costituisce normale esercizio del
diritto di usare la cosa comune.
* Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1986, n. 6229, Ruggeri c.
Grassitelli.
n tema di condominio di edifici,
i partecipanti con voto unanime possono sottoporre a limitazioni,
nell'ambito dell'autonomia negoziale, l'esercizio dei poteri e
delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto
del diritto di proprietà sulle cose comuni, venendosi in
materia disponibile, con la conseguenza che con regolamento contrattuale
possono vietare l'apposizione di insegne, targhe e simili sui
muri perimetrali comuni, ovvero subordinarla al consenso dell'amministrazione.
* Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1993, n. 9311, Cond. di
Piazza di Spagna, n. 20, di Roma c. Credito Italiano.
Il conduttore, cui è consentito
trarne dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo
normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate
dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di
terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale,
ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed
eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al
proprietario. Consegue che, ove non sia stato escluso dal contratto,
il conduttore può apporne sul muro perimetrale dell'edificio
condominiale targhe od insegne atte a pubblicitarie la sua attività
commerciale svolta nel locale locatogli.
* Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1986, n. 6229, Ruggeri c.
Grassitelli.
L'utilizzazione del muro perimetrale
comune da parte del singolo condomino mediante l'apposizione di
insegne, targhe, cartelli e simili non ne altera la naturale e
precipua destinazione di sostegno dell'edificio condominiale e,
ove non impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri
partecipanti di fare uguale uso del muro, costituisce normale
esercizio del diritto di usare la cosa comune.
* Pret. civ. Trani, 25 luglio 1989, Guastadisegno ed altra
c. De Gennaro, in Arch. loc. e cond. 1989, 751.
-è illegittima la collocazione,
da parte di un condomino, di insegne luminose, targhe e cartelli
pubblicitari sul portone di ingresso, sul muro e nel corridoio
dell'atrio condominiale, in quanto tale utilizzazione, non concessa
dal condominio, è comunque in contrasto con la funzione
o la destinazione tipica ditali parti comuni.
* Trib. civ. Brescia, 26 aprile 1994, n. 1100, Bonfiglio c.
Soc. Ocean Viaggi, in Arch. loc. e cond. 1995, 161.
La norma di un regolamento condominiale
che vieti la collocazione di targhe, insegne o tende di qualsiasi
genere senza il permesso scritto dell'assemblea, non è
applicabile nel caso in cui un condominio collochi, sulla parte
di pianerottolo strettamente al servizio dell'ingresso al proprio
alloggio, alcune piastrelle in ceramica di notevole pregio artistico
e non recanti alcuna scritta.
* Pret. civ. Ravenna, 24 marzo 1992, n. 29, in Arch. loc. e
cond. 1992, 641.
La controversia relativa alla
rimozione di un'insegna apposta sulla facciata dell'edificio condominiale
in violazione del regolamento di condominio, deve essere compresa
tra quelle aventi ad oggetto le modalità e 1' uso dei servizi
condominiali. ora di competenza del giudice di pace.
* Giud. pace Bari, 12 febbraio 1996, Condominio Viale Unità
d'Italia n. 13/A in Bari c. Magazzini del Faraone, in Arch. loc.
e cond. 1996, 267.
-è suscettibile di valutazione
economica l'azione, basata sul divieto contenuto nel regolamento
di condominio, diretta alla rimozione di un'insegna dalla facciata
dell'edificio condominiale. Siffatta azione va inquadrata negli
obblighi di fare, che trovano sistemazione nell'ambito dell'art.
14 c.p.e., secondo il quale. se la somma non è stata indicata
o il valore non dichiarato, la causa si presume di competenza
del giudice adito, senza possibilità di poterne contestare
il valore a mente del comma 2, atteso che la lite non concerne
somme di denaro o beni mobili.
* Giud. pace Bari, 12 febbraio 1996, Condominio Viale Unità
d'Italia n. 13/A in Bari c. Magazzini del Faraone, in Arch. loc.
e cond. 1996, 267.
r) Tende (installazione)
Nel caso di installazione di una
tenda e delle relative intelaiature metalliche su di uno spazio
di proprietà comune, da parte del condominio del piano
terreno che lo abbia in uso esclusivo e destinato a ristorante,
per la sussistenza della violazione dell'art. 1102 c.c., con riguardo
al mutamento della struttura e della funzione del detto bene comune
ed in particolare al diritto di veduta in "a piombo"
dei condomini dei piani superiori, deve accertarsi sia l'utilitas
(specifica o socialmente rilevante) derivante da quel diritto
che in concreto la sua menomazione, tenendo conto in ispecie del
distacco (in altezza) della tenda dalle vedute dei piani superiori,
delle caratteristiche dei luoghi e dell'uso normale, nonché,
in relazione alla specifica destinazione dello spazio comune,
delle consuetudini e del normale comportamento degli esercenti
di attività consimili.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1991, n. 11392, Spa Porto
Salvo c. Garbagnati ed altri.
s) Uso diverso
L'utilizzazione della cosa comune
ad opera del condomino può avvenire tanto secondo la destinazione
usuale della cosa stessa, quanto in modo particolare e diverso
da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre
però nell'ambito della destinazione normale della cosa
senza alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni
concorrenti attuali e anche potenziali diluiti i comproprietari,
ma non quando quel godimento peculiare e inconsueto del singolo
compartecipante determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito
dei coesistenti diritti degli altri comproprietari. (Nella specie,
si è ritenuto che il comproprietario di una striscia di
terreno non abbia il diritto di occupare lo spazio aereo sovrastante
la striscia stessa con una costruzione sullo stesso aggettante,
in quanto in tal caso la occupazione si risolve in una utilizzazione
particolare realizzata mediante la stabile incorporazione al contiguo
bene del singolo comproprietario di una porzione dello spazio
aereo sovrastante il bene comune).
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1984, n. 6192, inzerilli
c. Mustica.
La cosa comune, ai sensi dell'art.
1102 c.c., può essere utilizzata dal condomino anche in
modo particolare e diverso dal suo normale uso se ciò non
alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o
potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze
dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari pertanto,
è legittima la costruzione di sporti sul cortile, (sulla
strada o sul passaggio comune) se sia realizzata in modo da non
pregiudicane né la normale funzione del cortile, che è
di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti
(e, per la strada, quella di permettere il transito dei condomini)
né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente
prospettate dagli altri condomini. (Nella specie, trattavasi del
telaio e dei battenti degli infissi, in posizione di completa
apertura o di completa chiusura, realizzati, al pianterreno, nel
muro prospiciente il passaggio comune senza ridurne la larghezza
utilizzabile, dato che nel tratto precedente il passaggio era
ristretto da un 'antica sporgenza).
* Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1993, n. 172, Bolgianni c.
Del Pani.
L'utilizzazione della cosa comune
da parte del condominio può aver luogo anche in modo particolare
e diverso da quello praticato dagli altri compartecipanti, sempre
che l'utilizzazione particolare rientri tra le destinazioni normali
della cosa e non alteri l'utilizzazione praticata dagli altri,
ossia il rapporto di equilibrio fra le utilizzazioni concorrenti
- attual-mente ed anche potenzialmente - di tutti i comproprietari.
Tale alterazione sussiste qualora il godimento particolare ed
inconsueto del singolo condomino determini pregiudizievoli invadenze
nell'ambito dei coesistenti diritti altrui, quali asservimenti,
immissioni e molestie.
* Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1981, n. 5954. Pirolozzi
c. Pinolozzi.
L'utilizzazione della cosa comune
ad opera del condomino può aver luogo non soltanto secondo
la destinazione usuale, ma anche in modo particolare e diverso
da quello praticato dagli altri partecipanti, sempre che l'utilizzazione
particolare non impedisca l'utilizzazione degli altri e non alteri
il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione,
attualmente o potenzialmente concorrenti, dei comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 24aprile 1981, n. 2451, Ferrara c. Carosello.
Una volta che sia stato convenuto
l'uso frazionato e precario di una cosa comune, l'utilizzazione
della cosa anche in modo particolare e diverso da quello praticato
dagli altri compartecipanti non viola la norma di cui all'art.
1102 cod. civ., sempre che tale utilizzazione rientri fra le destinazioni
normali della cosa comune e non alteri o ostacoli l'utilizzazione
praticata dagli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1979, n. 6338. Borra c. Galli.
Nel condominio di edificio, al
fine di determinare la portata e l'estensione del godimento spettante
a ciascun partecipante sui beni comuni, nonché di accertare
l'eventuale esistenza, in favore del singolo condomino, di particolari
diritti di utilizzazione, contrastanti con la destinazione normale
dei beni medesimi, occorre tener presente la situazione al momento
della nascita del condominio, in relazione alle disposizioni del
suo atto costitutivo e del regolamento, rimanendo irrilevante
l'eventuale diversità della situazione medesima in epoca
anteriore.
* Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1976. n. 1348.
t) Uso esclusivo
Il regolamento condominiale contrattuale
- il quale viene ad esistenza nel momento in cui, contestualmente
al primo atto di vendita di una frazione esclusiva dell'edificio.
comportante la nascita del condominio, l'acquirente ne accetta
le varie clausole - può contenere, oltre all'indicazione
delle parti dell'edificio di proprietà comune ed alle norme
relative all'amministrazione e gestione delle cose comuni, la
previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita
comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva.
In tal caso il rapporto ha natura pertinenziale, essendo stato
posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio,
legittimato all'instaurazione ed al successivo trasferimento del
rapporto stesso ai sensi degli arti. 817 e 818, secondo comma,
c.c., con l'ulteriore conseguenza che, attenendo siffatto rapporto
alla consistenza della frazione di proprietà esclusiva,
il richiamo puro e semplice del regolamento condominiale in un
successivo atto di vendita (o promessa di vendita) da parte del
titolare della frazione di proprietà esclusiva, a cui favore
sia previsto l'uso esclusivo di quella parte comune, può
essere considerato sufficiente ai fini dell'indicazione della
consistenza della frazione stessa venduta o promessa in vendita.
* Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1992. n. 6892.
A norma dell' art. 1102 cod. civ.
l'utilizzazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti
alla comunione, anche se più intensa o diversa da quella
degli altri, non vale di per sé sola a mutare il titolo
del possesso, e, quindi, ad attrarre la cosa comune o parte di
essa nella sfera della disponibilità esclusiva del singolo
comunista, il quale, ove intenda espandere il suo possesso in
via esclusiva sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere
gli atti di "interversio possessionis", previsti dagli
art. 1141 e 1164 cod. civ., rispettivamente per il mutamento della
detenzione in possesso, e del possesso di un diritto reale su
cosa altrui, in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà,
deve tuttavia concretarsi in atti integranti un comportamento
durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini
sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1985, n. 319, Alberio c.
Incorvaia.
Il condomino che, col consenso
degli altri comproprietari, usa in modo esclusivo una cosa comune,
non estende il suo dominio su di essa neppure sotto il profilo
di maggiori poteri, in quanto sarebbe all'uopo necessario il compimento
ad opera del medesimo, di atti idonei a mutare il titolo del possesso.
* Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1978, n. 3091.
L'originario proprietario diluito
l'edificio divenuto poi condominiale ovvero tutti i condomini
possono conferire ad un singolo condomino sulla cosa comune un
particolare diritto, il quale alteri la destinazione funzionale
della cosa comune; e questo particolare diritto secondo la volontà
delle parti interessate può avere contenuto meramente obbligatorio
con effetti limitati alle parti contraenti, ovvero il contenuto
reale di una servitù.
* Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1975, n. 899.
Il diritto di comproprietà
dei condomini sulle parti comuni di un edificio deve ritenersi
leso ogni qualvolta uno dei condomini abbia attratto la cosa comune
in tutto od in parte nella propria disponibilità esclusiva,
sottraendola alla possibilità di sfruttamento collettivo.
(Nella specie, il proprietario di alcuni scantinati confinanti
con il terrapieno sottostante all'androne dell'edificio in condominio,
aveva messo in comunicazione detti scantinati aprendo i muri delimitanti
il terrapieno, procedendo allo sbancamento di questo e provvedendo
alla costruzione di una soletta in cemento armato di sostegno
del soprastante androne).
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1973, n. 2759.
u) Uso frazionato
Allorquando sia possibile l'uso
frazionato della cosa comune in considerazione della sua natura
e destinazione, i partecipanti alla comunione (ovvero il giudice
in caso di controversia sulle modalità d'uso) possono accordarsi
circa l'utilizzazione di parte di questa da uno dei comproprietari
purché. a norma dell'art. 1102 cod. civ., tale utilizzazione
rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non
alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1985, n. 434, Michelon c.
Stocchero.
v) Uso più intenso
Al singolo condomino è
consentita l'esecuzione di un'opera implicante un maggiore suo
godimento della cosa comune soltanto se la realizzazione di essa
non impedisca agli altri condomini il compimento di opere, già
previste o ragionevolmente prevedibili in base alla destinazione
attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua
natura, le quali permettano ai medesimi lo stesso od altro miglior
uso di tale cosa, a vantaggio delle loro proprietà esclusive.
(Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio,
ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto legittima
la costruzione, da parte di un condomino, di un pensile sovrastante
il cortile comune, senza accertare se questo manufatto costituisse
o non impedimento alla costruzione di ulteriori pensili ed alla
esecuzione di opere simili o anche diverse [balconi, finestre,
ecc.] che, secondo una ragionevole previsione, gli altri condomini
potessero realizzare in futuro al servizio delle unità
immobiliari di loro proprietà esclusiva).
* Cass. civ., sez. Il, 5 aprile 1982, n. 2087, Deidda c. Lama.
La nozione di pari uso della cosa
comune che ogni compartecipe nell'utilizzare la cosa medesima
deve consentire agli altri, a norma dell'art. 1102 c.c., non va
intesa nel senso di uso identico perché l'identità
.nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto
per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare
o a proprio esclusivo vantaggio. Ne deriva che per stabilire se
l'uso più intenso da parte di un condomino venga ad alterare
il rapporto di equilibrio fra i partecipanti al condominio - e
perciò da ritenersi non consentito a norma dell'art. 1102
- non deve aversi riguardo all'uso fatto in concreto di detta
cosa da altri condomini in un determinato momento, ma di quello
potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 23 manzo 1995, n. 3368, Pipan c. Cond.
via C. D'Appello.
Il giudice del merito, per accertare
se l'uso più intenso della cosa comune da parte di un condomino
venga ad alienare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti
al condominio e debba perciò ritenersi non consentito ex
art. 1102 c.c., non deve tener presente l'uso fatto in concreto
di detta cosa dagli altri condomini in un determinato momento,
ma quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (Nella
specie in base al principio surriportato, è stata ritenuta
corretta la decisione di merito, la quale aveva affermato che
la collocazione da parte di un condomino sul muro perimetrale
comune di tre bacheche, fornite di impianto di illuminazione,
per l'esposizione di quadri in vendita, era illegittima, perché
tale da impedire agli altri condomini ogni eventuale uso che in
avvenire essi avrebbero voluto fare di detto muro, per collocarvi
targhe professionali o commerciali).
* Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 1992, n. 13107, Franco c.
Del Buono.
L'esecuzione, da parte del comproprietario,
di una modificazione alla cosa comune, al fine di farne un uso
più intenso (nella specie, l'apertura di un nuovo accesso
su cortile fra fabbricati) non è illegittima per il solo
fatto che determini un'alterazione dell'equilibrio fino allora
esistito fra gli usi esercitati dai comunisti; tale illegittimità
sussiste solo ove si accerti che l'incremento dell'uso del singolo
partecipante pregiudichi la possibilità degli altri di
continuare nell'esercizio del loro uso, e di ampliare eventualmente
il medesimo in modo e misura analoghe.
* Cass. civ., sez. II, 11luglio 1975, n. 2746.
L'art. 1102 c.c. consente al condomino
di usare della cosa comune per un suo fine particolare, ove egli,
in tal modo, ritragga dal bene una specifica utilità aggiuntiva,
rispetto alle utilità generali ridondanti a vantaggio dei
condomini tutti, ma gli vieta in modo assoluto di alterare la
destinazione della cosa stessa, snaturandola, impedendone o compromettendone
la funzione che le è propria.
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1976, n. 579.
w) Uso turnario
L'assemblea condominiale può
legittimamente regolamentare l'uso dei beni comuni limitando il
godimento dei condomini, nell'interesse comune, senza incorrere
in causa di nullità assoluta, salvo escludere il godimento
diretto dei condomini o di alcuno di essi; sicché, in caso
d'incapienza dei beni, il godimento turnario offre l'unico strumento
idoneo a consentire il godimento diretto di tutti i condomini,
e nessuna norma inderogabile impone di ragguagliare la durata
dei periodi di godimento all'entità delle quote di comproprietà
dei turnisti.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 10 ottobre 1992, n. 2927, Barabino
c. Cond. di viale Pio VII n. 38-40 di Genova, in Arch. loc. e
cond. 1993, 113.
x) Uso vietato
L'accordo di tutti i condomini
che, anche imponendo divieti (nella specie proibizione di occupare
temporaneamente le parti comuni dell'edificio), tenda ad assicurare
ai condomini stessi un migliore e più funzionale godimento
delle cose e dei servizi comuni attenendo alla disciplina delle
modalità di uso di questi, è sempre modificabile
con una deliberazione assembleare, senza necessità di un
successivo consenso diluiti i condomini che l'hanno in precedenza
stipulata.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1977, n. 1898.
La deliberazione con la quale
l'assemblea di un condominio di edificio, alla stregua del regolamento
condominiale, accerti eccesso od abnormità nell'uso dei
beni comuni da parte di un singolo condomino (nella specie, per
deposito di materiali nel cortile e nell'androne), ed applichi,
nei confronti di quest'ultimo, la sanzione pecuniaria prevista,
non comporta una lesione dei diritti del condomino medesimo sulle
cose e servizi comuni, ma attiene esclusivamente alla disciplina
dell'uso di quelle cose e servizi: detta delibera, pertanto, non
è affetta da nullità, deducibile in ogni momento
con azione di accertamento, ma è solo impugnabile ai sensi
e nei termini perentori di cui all'art. 1137 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1976, n. 132.
Deve ritenersi vietata dall'art.
1102 cod. civ. la divisione orizzontale di un appartamento, che
comporti la totale utilizzazione del preesistente margine di sicurezza
statica dell'edificio condominiale pur non pregiudicando la funzione
portante dei muri comuni e così la stabilità dell'edificio,
in quanto le opere eseguite dal singolo condomino, finiscono col
precludere sostanzialmente agli altri condomini sia l'utilizzazione
dei muri comuni secondo il loro diritto, che la facoltà
di sopraelevazione consentita dall'art. 1127 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1980, n. 2673, Montalbano
c. Montesanti.
Il provvedimento del giudice che
interdisce l'uso non consentito della cosa comune, reso possibile
dalle modifiche avvenute nella proprietà esclusiva di uno
dei comproprietari, non può limitarsi a vietare l'uso non
consentito, ma deve contenere disposizioni che rendano materialmente
impossibile il perpetuarsi dell'uso illegittimo.
* Cass. civ., sez. II, 25 luglio 1980, n. 4841, Sorrentino
c. Nappi.
Rientra nei poteri dell'assemblea
del condominio regolare l'uso delle cose comuni, ma non escludere
uno o più condomini dall'uso delle cose comuni, se ad esso
abbiano diritto in base al titolo o alla legge (nella fattispecie
l'assemblea, decidendo di escludere i proprietari soltanto di
boxes e non anche di appartamenti nel condominio, dall'uso degli
ascensori anche ai soli fini del raggiungimento dei boxes, aveva
deliberato in materia sicuramente esulante dal campo delle sue
attribuzioni, e, stando alla prospettazione aveva sacrificato
il diritto degli stessi sulle cose comuni).
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 21 giugno 1991, medita.
-è invalida la delibera
assembleare che faccia divieto di accedere alla terrazza comune
- destinata esclusivamente per copertura - per stendere i panni
e battere i tappeti in quanto tale diritto si fonda sul principio
di cui all'art. 1102 c.c., in virtù del quale ognuno può
servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione.
* Trib. civ. Milano, 14 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 799.
y) Usucapione
Il partecipante alla comunione
può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza
necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione
del possesso medesimo in termini di esclusività. A tal
fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art.
1102, secondo comma, c.c.) si concreti in atti integranti un comportamento
durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini
della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui
sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune
consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente
tollerati dagli altri (art. 1141 c.c.) o ancora atti che, comportando
solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per
il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo
a un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di
altro compossessore.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1990, n. 10294.
La disposizione dell'art. 1102,
comma 2 c.c., secondo la quale il partecipante alla comunione
non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso impedisce al compossessore che abbia utilizzato la cosa
comune oltre i limiti della propria quota non solo l'usucapione
ma anche la tutela possessorie del potere di fatto esercitato
fino a quando questo non si riveli incompatibile con l'altrui
possesso.
* Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1995, n. 12231, Polito c.
Condominio via E. Nicolardi n. 56.
Il condomino, per usucapire la
cosa di proprietà comune, non deve dimostrare l'interversione
del possesso, ma deve fornire la prova di avere sottratto la cosa
all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè,
di una condotta univocamente diretta a rivelare che nel condominio
si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso,
e non la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1984, n. 2622, Spinelli c.
Riccio.
Il godimento del bene comune può
essere invocato dal comproprietario al fine dell'usucapione della
proprietà dello stesso solo quando si traduca in un suo
possesso di tipo esclusivo, con riguardo sia al corpus sia all'animus,
incompatibile con la possibilità degli altri condomini
di uso del bene medesimo.
*Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1983, n. 4908. Coppola c. Codella.
L'uso della cosa comune da parte
del singolo condomino non può estendersi alla occupazione
permanente di una parte del bene comune, tale che, nel concorso
degli altri requisiti di legge, possa portare alla usucapione
della parte occupata.
* Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 1982, n. 663, Di Scala c.
Trani. Conf., Cass. civ., 14 dicembre 1994, n. 10699.
Il partecipante alla comunione
di un bene non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei
a mutare il titolo del suo possesso; ai fini dell'usucapione della
cosa comune è sufficiente che il condomino, per tutto il
tempo necessario ad usucapire, possieda l'intera cosa in modo
esclusivo ed inconciliabile con il godimento comune della cosa
stessa.
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1974, n. 1923.
Il condomino può usucapire
la cosa di proprietà comune e senza necessità di
una interversione del possesso ai sensi dell'ari. 1164 c.c. soltanto
attraverso una estensione del possesso medesimo, in termini però
di esclusività. A questo fine, tuttavia, non è sufficiente
che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa,
ma occorre che quel condomino abbia goduto in modo oggettivamente
incompatibile con la possibilità di godimento altrui, che
risulti in radice eliminata, non bastando a surrogare siffatta
connotazione di esclusività ed incompatibilità (con
il compossesso degli altri soggetti) la mera utilizzazione del
bene in maniera più intensa, ed ancor meno la sola prova
del mero non uso della cosa da parte degli altri condomini.
* Corte app. civ. Milano, sez. III, 12 novembre 1993, n. 2261,
inedita.
z) Usufruttuario
Poiché l' usufruttuario
ha il godimento dei beni e dei servizi condominiali, egli risponde
di fronte al condominio delle quote di manutenzione e gestione
ordinaria.
* Trib. civ. Milano, 15 gennaio 1992, in L'Ammin. 1993, 1,16.