SUPERCONDOMINIO
SOMMARIO: a) Amministratore; b) Assemblea; c) Comunione di quartiere; d) Manutenzione dei muri; e) Nomina dei consiglieri; f) Servizi comuni.
a) Amministratore
All'amministratore delle parti
comuni di un supercondominio spettano tutte le facoltà
inerenti a tale gestione, tra cui quella relativa alla legittimazione
ad agire in giudizio senza delega di rappresentanza. nonché
quella di richiedere i libri contabili al precedente amministratore.
* Trib. civ. Roma, sez. III, 4 luglio 1994, n. 10405, Cond. di
via Suor Celestina Donati di Roma c. De Angelis, in Arch. loc.
e cond. 1994, 838.
b) Assemblea
Singoli edifici costituiti in
altrettanti condomini vengono a formare un "supercondominio"
quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d'ingresso,
impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per
la portineria o per l'alloggio del portiere, ecc.) contestualmente
sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale,
con più edifici, appartengono ai proprietari delle unità
immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati. se
il titolo non dispone altrimenti, in virtù di interpretazione
estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli
edifici. Ne consegue che le disposizioni dettate dall'art. 1136
c.c. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo
delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale
e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da
tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti
i proprietari. (Nella specie, il servizio di portierato era destinato
al servizio degli edifici "A" e "B", costituiti
in condomini autonomi: l'assemblea del condominio del solo edificio
"A" deliberò la divisione del servizio di portierato
ed il licenziamento del portiere. La S.C., in applicazione dell'enunciato
principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito che
aveva dichiarato la nullità della predetta deliberazione,
per non essere stati convocati a partecipare alla assemblea in
cui essa fu assunta anche i condomini dell'edificio "B.
* Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1996, n. 7286, Restuccia e
altri c. Codella e altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 888.
Poiché non sono derogabili
dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale,
le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea,
è nulla per contrarietà a norme imperative (artt.
1136, 1138 c.c.) la clausola del regolamento contrattuale che
prevede che l'assemblea di un cosiddetto "supercondominio"
sia composta dagli amministratori dei singoli condomini, anziché
da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono.
* Cass. civ., sez. II, 28 settembre 1994. n. 7894, De Falco
e altri c. Condominio "Parco Fontana".
Il criterio da seguire per verificare
la regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle
deliberazioni del supercondominio deve fondarsi sull'identico
valore che, ai fini del riparto delle spese, è attribuito,
dapprima, ai singoli edifici condominiali (c.d. lotto) e, successivamente,
al valore che ha la proprietà di ciascun condomino all'interno
di ciascun lotto.
* Trib. civ. Monza, 25 maggio 1991, in Arclz. loc. e cond.
1992, 148.
Mentre l'amministratore del singolo
condominio può partecipare alle riunioni dell'assemblea
del supercondominio senza necessità di approvazione assembleare
del condominio di riferimento in quanto tale diritto gli deriva
direttamente dal regolamento della comunione, il suo voto deve
essere espresso in conformità alla decisione assembleare
del condominio rappresentato.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 12 ottobre 1994, n. 8111, Castaldo
ed altri c. Consiglio degli amministratori del sistema viario
del Parco Ruffo di Napoli, in Arch. loc. e cond. 1995, 658.
c) Comunione di quartiere
Le deliberazioni di un apposito
"consiglio di quartiere" al quale la collettività
dei comunisti, convenzionalmente e in via preventiva e permanente
a mezzo di un regolamento della comunione, abbia delegato una
parte dei propri poteri, sono - relativamente alle funzioni delegate
- deliberazioni dell'assemblea dei condomini e in quanto tali
sono impugnabili sia con l'azione generale di nullità,
sia con l'azione speciale di annullamento ex art. 1109 cod. civ.
*Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1987, Condominio di
Via Ravenna, 2 di S. Donato Milanese c. Supercondominio Quartiere
Giardino del Sud di S. Donato Milanese, in Arch. loc. e cond.
1989, 742.
Nell'ambito di una comunione "di
quartiere", sia il singolo condominio, sia ciascun condomino
è legittimato ad impugnare le deliberazioni sia dell'assemblea
che del consiglio di quartiere.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1987, Condominio di
Via Ravenna, 2 di 5. Donato Milanese c. Supercondominio Quartiere
Giardino del Sud di S. Donato Milanese , in Arch. loc. e cond.
1989, 742.
d) Manutenzione dei muri
In un supercondominio composto
da più corpi di fabbrica contigui ma autonomi e muniti
di scale ed ingressi indipendenti, le spese per la manutenzione
dei muri devono essere ripartite, così come previsto dall'art.
1123, terzo comma, cod. civ.. soltanto fra i condomini della palazzina
che ne trae utilità e non anche fra gli altri condomini
dei fabbricati non interessati dai lavori.
* Pret. civ. Taranto, 18 marzo 1988, n. 142, Cooperativa Edile
R. D'Aquino c. La Mastra e altri, in Arch. loc. e cond. 1988,
471.
e) Nomina dei consiglieri
La nomina dei consiglieri di un
condominio complesso, ancorché non prevista dal regolamento,
deve considerarsi perfettamente legittima, trattandosi di un organo
consultivo la cui istituzione produce indubbia utilità
ai fini della corretta gestione del condominio e non comporta
oneri di sorta, attesa la gratuità dell'incarico. L'istituzione
di tale organo, pertanto, rappresenta esercizio legittimo della
discrezionalità dell'assemblea condominiale insuscettibile
di censura se sorretta dalla maggioranza dei consensi.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 6 aprile 1992, Società
Dielle c. Condominio Lotto A e altro, in Arch. loc. e cond. 1992,
823.
f) Servizi comuni
Nella causa di opposizione a decreto
ingiuntivo proposta da un condomino contro l'amministratore di
un condominio del suo edificio, che agisce per conseguire il pagamento
di somme dovute per il servizio di riscaldamento centrale facente
capo ad un super condominio, composto anche da altri fabbricati
e disciplinato da un regolamento contrattuale, una volta che il
condomino opponente eccepisce il difetto di legittimazione ad
agire da parte dell'amministratore del suo edificio, non sussiste
il litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore
del supercondominio (e degli amministratori degli altri singoli
condomini), non esistendo un rapporto giuridico plurisoggettivo
e sostanzialmente unico, ne risultando la domanda diretta alla
costituzione, alla modifica e alla estinzione di un rapporto plurisoggettivo
ovvero a conseguire l'adempimento di una prestazione inscindibile,
relativa ad un rapporto sostanziale unico comune a più
soggetti.
* Cass. civ., sez. II, 29 settembre 1994, n. 7946, Condominio
Via Ricchioni 7, Bari c. Carbone.
Anche edifici autonomi e distinti,
per quanto riguarda le loro parti costitutive, possano avere servizi
comuni in vista della cui unitaria gestione sia stata prevista
la costituzione di un ente condominiale, al quale ben può
essere affidata l'amministrazione di tutti i servizi e beni, ivi
compresi quelli eventualmente suscettibili di amministrazione
separata.
* Trib. civ. Milano, 3 settembre 1990, inedita.