SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L'art. 6 della L. 27 luglio 1978,
n. 392 ha compiutamente disciplinato la materia della successione
nel contratto di locazione per uso abitativo nel caso di morte
del conduttore, escludendo l'applicabilità dell'art. 1614
c.c. ai rapporti assoggettati alla nuova e diversa disciplina,
con la conseguenza che in mancanza delle altre persone in favore
delle quali l'art. 6 cit. prevede la successione nel contratto
di locazione, gli eredi del conduttore possono subentrare nel
rapporto locativo solo se con quest'ultimo conviventi.
* Cass. civ.. sez. III, 16 marzo 1995, n. 3074, Covi c. Ipeaa.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso abitativo, allorché venga a morte
il conduttore gli succedono nel contratto, a norma dell'art. 6
della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti affini
con lui abitualmente conviventi, sia nell'ipotesi in cui il defunto
fosse l'unico titolare del contratto, sia nell'eventualità
che lo stesso fosse contitolare con altri del rapporto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1995, n. 6910, Scudieri c.
Amodeo.
Poiché lo scopo dell'art.
6 della L. 27 luglio 1978 n. 392 è quello di garantire
un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui
componenti della comunità familiare o parafamiliare, il
diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla
successione nel contratto di locazione è subordinato alla
condizione dell'abituale convivenza con quegli. Ai fini della
prova di tale complessa situazione determinante una comunanza
di vita con detto conduttore non è sufficiente il certificato
storico-anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della
comune residenza ivi annotata.
* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652, Raiola c.
Puglia.
Il matrimonio celebrato da cittadini
italiani (o anche tra cittadini stranieri, in virtù dell'art.
50 Ord. st. civ.) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed
anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove
tale forma la lex loci riconosca gli effetti civili (sempre che
sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla
capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento)
è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano
con la produzione del relativo atto, anche al fine di far valere
il diritto di succedere al coniuge defunto del contratto di locazione
dell'abitazione a lui intestato, indipendentemente dall'osservanza
delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono
dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni
amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello Stato
civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario)
ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva.
* Cass., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3599, Vancini c. Zuniga.
A seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 404 del 1988, che ha dichiarato la parziale
illegittimità dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392,
in caso di morte del conduttore succede nel contratto di locazione
anche chi aveva convissuto "more uxorio" con il conduttore,
a prescindere del tutto dalla situazione familiare del titolare
del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi.
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1994, n. 5544, Pintore c.
Reali.
La già convivente more
uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione
per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale
prima dell'inizio del giudizio, è legittimata a proporre
opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma,
c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei
confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9868, Alba Imm.
Spa c. Papanti Pellettier.
A seguito della sentenza 7 aprile
1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 nella parte
in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato
dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente
di questo quando vi sia prole -, nell'ipotesi di allontanamento
del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio,
che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione,
ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza
sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia
sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia
avuto conoscenza.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9868, Alba lmm.
Spa c. Papanti Pellettier.
A seguito della sentenza 7 aprile
1988, n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L. n. 392
del 1978 (cosiddetta sull'equo canone) nella parte in cui non
prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal
conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente
di questo quando vi sia prole naturale - nell'ipotesi di allontanamento,
per qualsiasi motivo (nella specie, per contrarre matrimonio con
altra donna), del conduttore dall'immobile beato, la convivente
more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale
nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto,
ancorché la convivenza sia sorta nel corso della locazione
e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza.
* Cass., sez. III, 25 maggio 1989, n. 2524, Soc. La Fondiar.
c. Capele.
L'art. 6 della L. 27 luglio 1978
n. 392, nel disporre che "in caso di separazione personale...
nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge,
se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito
dal giudice a quest'ultimo", non modifica la natura del rapporto
e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene
la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario
conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto,
con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni
che ne derivano. Ne consegue che il locatore ha diritto alla scadenza
di riottenere la disponibilità dell'immobile, senza che
tale suo diritto possa trovare un limite nel provvedimento di
assegnazione della casa familiare da parte del giudice.
* Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1993, n. 6804, Bisignani
c. Campolongo.
Il provvedimento del giudice della
separazione, che assegna la casa coniugale al coniuge che non
sia l'originario conduttore, comporta un'ipotesi di cessione ex
lege del contratto in favore del coniuge assegnatario, con la
conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore
si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza
neppure nell'ipotesi in cui la casa locata venga abbandonata dal
coniuge separato, nuovo conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1993, n. 10890, Cangiano
c. De Falco.
Le locazioni abitative relative
ad immobili costruiti a totale carico dello Stato, alle quali,
per ragioni di reddito del conduttore, non si applica il canone
sociale, sono soggette alla disciplina della legge n. 392 del
1978 con riferimento non solo alle norme relative alla determinazione
del canone, ma anche a tutte le altre norme previste dalla detta
legge, ivi compresa la disciplina della successione nel contratto
di locazione di cui all'art. 6. Pertanto, in caso di separazione
giudiziale, il coniuge che ha perduto la qualità di conduttore,
perché il diritto di abitare nella casa familiare è
stato attribuito dal giudice all'altro coniuge, non è più
legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti connessi
alla qualità di conduttore (nella specie, esercizio dell'azione
di rilascio contro il terzo detentore). Ancorché sia deceduto
il coniuge che in virtù dell'assegnazione è succeduto
nel contratto di locazione come conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13004, Giannicchi
c. Giannicchi ed altri.
La disciplina del secondo comma
dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, concernente l'opponibilità
al terzo della successione del coniuge separato (cui sia stato
dal giudice attribuito il diritto di abitare nella casa familiare)
nel contratto di locazione della medesima, non è applicabile
per analogia al diverso caso in cui la casa assegnata in abitazione
ad uno dei coniugi, con provvedimento provvisorio emesso nel corso
del procedimento di separazione, sia poi alienata dall'altro coniuge,
proprietario dell'immobile, sicché il terzo acquirente,
in mancanza di esplicito accollo, non è tenuto a rispettare
l'obbligazione dell'alienante (salva la possibilità che
in seguito detto provvedimento sia modificato con la previsione
di un aumento dell'assegno in denaro che compensi la perdita del
godimento dell'abitazione).
* Cass., sez. I, 16 ottobre 1985, n. 5082, Sali c. Dell'Orso.
L'assegnazione della casa familiare,
in sede di separazione personale, al coniuge diverso dal conduttore
comporta che quest'ultimo, essendo così sostituito nella
titolarità del contratto di locazione (ai sensi dell'art.
2 bis del DL. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni
nella L. 12 agosto 1974 n. 351, e, successivamente, dell' art.
6 della L. 27 luglio 1978 n. 392), resta privo della detenzione
dell'immobile, nonché dell'arredamento in esso contenuto,
e, conseguentemente, non è legittimato ad esperire azione
di reintegrazione contro l'autore del suo spoglio (nella specie,
il locatore). Tale principio non trova deroga per il caso in cui
il coniuge assegnatario abbia di fatto abbandonato l'immobile,
trasferendosi altrove, trattandosi di un comportamento unilaterale
di per sé idoneo a modificare le condizioni della separazione
in ordine alla disponibilità del bene.
* Cass., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3734, Mossucca c. Minicucci.
La prova dell'accordo che, ai
sensi dell'art. 6 ultimo comma della legge sull'equo canone, comporta
la successione del coniuge separato consensualmente (o di fatto)
nel rapporto locativo della casa coniugale, può anche essere
fornita per facta concludentia (implicanti l'inequivoco riconoscimento,
da parte del coniuge originario conduttore, del trasferimento
all'altro del diritto di fruire dell'abitazione), quale la permanenza
nell'alloggio, dopo la separazione, del coniuge che non ne era
originario locatario, purché tale permanenza non sia successivamente
venuta meno al momento in cui venga fatto valere il diritto al
subingresso, rivalendosi il frutto di un precario accordo destinato
ad esaurire la sua efficacia nei rapporti interni ed inidoneo,
quindi, a riflettersi nel rapporto con il locatore al quale l'accordo
non sia stato reso noto.
* Cass. civ., sez. III, 14febbraio 1992, n. 1831, Cristoforetti
c. Ventura.
L'ordinanza di rilascio del bene
locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c. non
ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto
di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale.
non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore,
del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice debba
separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale
subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto
passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza
di detta ordinanza, nonché di legittimato all'opposizione
contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione
del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione
della locazione).
* Cass., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8613, Moro c. Vercellino.
La L. 6 marzo 1987, n. 74, modificativa
della legge di divorzio n. 890/70 è immediatamente applicabile
quale ius superveniens ai giudizi in corso, pure in sede di legittimità,
anche con riguardo alla norma dell'art. 11, la quale stabilisce
che la disposizione della casa coniugale spetta di preferenza
al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i figli convivono,
anche oltre la maggiore età, ove la relativa questione
sia ancora oggetto di quel giudizio.
* Cass., sez. I, 20 febbraio 1988, n. 1768, Candotti c. Cesini.
A differenza della legislazione
vincolistica la L. 27 luglio 1978 n. 392, con l'art. 6 per gli
immobili ad uso abitativo e con l'art. 37 per gli immobili ad
uso non abitativo, ha compiutamente e direttamente disciplinato
la materia della successione nel contratto di locazione nel caso
di morte del conduttore con la conseguenza che la diversa disciplina
dell'art. 1614 c.c., deve ritenersi abrogata con l'entrata in
vigore della suddetta legge ai sensi dell'art. 84 della medesima
legge.
* Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1990, n. 11328, Santambrogio
c. Betti.
La norma di cui all'art. 6, comma
primo, della L. n. 392/1978, in quanto espressione del più
generale principio di tutela del nucleo familiare contenuto nel
nostro ordinamento giuridico positivo, è applicabile analogicamente
anche a tutti gli altri casi in cui il nucleo familiare verrebbe
a trovarsi sfornito di adeguata tutela, indipendentemente dalla
propria volontà, a causa di situazioni imprevedibili che
non fanno più ritenere titolare del contratto il conduttore
membro della famiglia (come nel caso che il conduttore sia condannato
all'ergastolo, ovvero sia ricoverato in permanenza perché
affetto da una grave malattia mentale, oppure perché abbandonata
la famiglia si trasferisca definitivamente all'estero prendendo
anche la cittadinanza straniera e così via).
* Trib. Asti, 25 febbraio 1984, n. 87, Ferrero c. Brignolo
e altro.
La successione nel contratto di
locazione avviene una volta sola a favore dei soggetti di cui
al citato art. 6 debba L. n. 392/1978, e non anche in favore degli
aventi causa da costoro.
* Pret. civ. Genova, 24 settembre 1994, Lombardo c. Bertelli,
in Arch. loc. e cond. 1994, 845.
La tutela disposta dall'art. 6,
primo comma, della L. n. 392/1978 a favore del nucleo familiare
in caso di morte del conduttore presuppone che il nucleo stesso
sia quello originario, quello esattamente del momento iniziale
del contratto.
* Pret. Roma, sez. II, 4 luglio 1989, Cerquetti c. Berti.
-è inammissibile il procedimento
di sfratto per finita locazione nei confronti degli eredi non
conviventi del conduttore deceduto, dovendosi, in tal caso, esercitarsi
l'azione ordinaria di rilascio per detenzione sine titulo. L'inammissibilità
deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio, riflettendo
uno dei presupposti per l'adozione del procedimento speciale.
* Pret. civ. Salerno, 13 dicembre 1995, Galdi c. Muzzillo,
in Arch. loc. e cond. 1996, 421.
Nel caso di morte del conduttore
è il coniuge superstite che continua a rappresentare il
nucleo familiare di fronte al locatore, cosicché, ove venga
intrapresa azione di intimazione di licenza per finita locazione,
non occorre che essa sia esercitata nei confronti di tutti i componenti
della famiglia, conviventi con il medesimo.
* Pret. Grosseto, 2 ottobre 1987, Serravalle c. Mazzaccaro.
Ai sensi dell'art. 6 della legge
dell'equo canone, provvedimenti giudiziali integranti validi presupposti
per l'operatività della successione nella locazione del
coniuge non conduttore sono anche le ordinanze del presidente
del tribunale con le quali vengono impartite disposizioni temporanee
ed urgenti sia nel caso di procedimento per la separazione tra
i coniugi, sia in quello di procedimento per lo scioglimento del
matrimonio.
* Pret. Milano, sez. II, 8 maggio 1987, n. 1458, Snc Immobiliare
Fratelli Gagliani e C. c. Cassano.
Le cessioni legali (tra cui si
colloca la successione nella locazione ex ant. 6, L. n. 392/1978
tra coniugi consensualmente separati), salvo che ciò sia
manifestamente incompatibile con la normativa speciale cui ineriscono,
non escludono l'integrazione con la disciplina ordinaria di cui
all'art. 1407 c.c., in cui si esprime l'esigenza, di ordine generale,
che il contraente ceduto debba conoscere, in ogni momento e con
certezza, il soggetto verso il quale ha obblighi e diritti: pertanto
sebbene l'art. 6, L. n. 392/1978 non lo preveda espressamente,
la successione del contratto di locazione tra coniugi consensualmente
separati ha effetto nei confronti del locatore dal momento in
cui egli viene posto a conoscenza. Conseguentemente è valida
ed idonea a determinare la cessazione della locazione la disdetta
che il locatore, del quale non sia provata la conoscenza della
successione, abbia ritualmente e tempestivamente comunicato al
conduttore cedente al domicilio contrattualmente eletto.
* Pret. Milano, ord. 30 dicembre 1988, Ratti Di Desio c. Devizzi
e Delponte.
In tema di separazione dei coniugi,
l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della
prole, non conduttore, realizza una successione temporanea nel
diritto di godimento dell'immobile che è collegata alla
permanenza del provvedimento di assegnazione dell'abitazione ed
è pertanto destinata a decadere, mediante retrocessione
al conduttore originario, qualora la revoca dell'assegnazione
intervenga in presenza di un rapporto locativo ancora in corso.
* Corte App. Bologna, sez. I, 16 dicembre 1986, n. 918, Sbaraccani
c. Poggioli.
Nel caso di separazione del conduttore,
il subingresso nel contratto del coniuge, assegnatario della casa
coniugale, ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, L. 392/78,
si verifica in modo del tutto automatico, indipendentemente dalla
comunicazione o comunque dalla conoscenza che ditale situazione
abbia il locatore, anche se l'omessa comunicazione potrebbe configurare
un inadempimento contrattuale del conduttore ed essere, quindi,
eventualmente valutata ai fini della risoluzione del rapporto.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 31 gennaio 1994, n. 1021, Soc.
Ina c. Curci ed altro, in Arch. loc. e cond. 1994, 840.
Ove la moglie del conduttore sia
succeduta nel contratto di locazione per accordo stipulato in
sede di separazione consensuale, a nulla rileva che la circostanza
non sia stata comunicata al locatore ai fini dell'intimazione
della licenza per finita locazione.
* Trib. Roma, sez. III, 27 ottobre 1983, n. 11941, Zoja e altro
c. Berdini.
L'inciso contenuto nel terzo comma
dell'art. 6 della L. n. 392/78 ("succede l'altro coniuge
se tra i due si sia così convenuto") va letto nel
senso che l'altro coniuge - rispetto a quello che ha stipulato
il contratto - succede nella locazione se tra i due si sia convenuto
che il diritto all'abitazione della casa familiare spetti al coniuge
non conduttore. Né il principio è invalidato dal
fatto che l'obbligo di pagare direttamente i canoni di locazione
sia stato assunto dal coniuge cui non è stato riconosciuto
il diritto di abitare la casa.
* Pret. Bergamo, 18 novembre 1983, n. 910, Pezzotta c. Remuzzi.
Non è configurabile, ex
art. 6, terzo comma, L. n. 392/1978, la successione del contratto
del coniuge separato consensualmente, che risulti da un accordo
informale intervenuto tra i coniugi. ma non espressamente consacrato
tra le clausole oggetto del provvedimento di omologazione della
separazione consensuale: ne deriva la consequenziale declaratoria
di occupazione sine titulo dell'immobile (già locato per
uso abitativo dall'ex coniuge in qualità di unico conduttore
contraente), da parte dell'altro dei due coniugi cui la casa familiare
non sia stata formalmente assegnata.
* Pret. Siracusa, 23 marzo 1988, n. 26, Mezio c. Fernandez
n.c.
Una volta cessati, a seguito di
riconciliazione, gli effetti della separazione tra i coniugi,
si ripristina automaticamente, col venir meno dell'assegnazione
dell'alloggio al coniuge non conduttore, il contratto di locazione
fra i contraenti originari, atteso che la successione ex lege
nel contratto trova la sua ragione, ma al tempo stesso il suo
limite, nello stato di separazione.
* Trib. Napoli, 9 agosto 1986, Di Fusco c. D'Urso.
È nullo, a norma dell'art.
164 c.p.c., l'atto di citazione con il quale il locatore di un
immobile ad uso di abitazione, deducendo la morte del conduttore
e la mancanza di aventi diritto a succedergli ex art. 6 L. n.
392/78, conviene in giudizio gli eredi del defunto conduttore
"collettivamente ed impersonalmente" presso l'ultimo
domicilio del de cuius (cioè con le modalità consentite
dall'art. 303 c.p.c. per il differente caso di riassunzione del
processo) per far dichiarare nei loro confronti la risoluzione
del contratto.
* Pret. Milano, 21 ottobre 1983, Crivellaro c. Eredi Ceriati.
La cessazione dell'esistenza giuridica
di un ente conduttore di un immobile costituisce - analogamente
alla morte del conduttore - autonoma causa di risoluzione del
contratto di locazione.
* Pret. civ. Piacenza, 4 novembre 1996, n. 359, Soc. Immobiliare
Umbra c. Inps. in Arch. loc. e cond. 1996, 962.
L'azione di condanna al rilascio
dell'immobile occupato può essere esercitata dal proprietario
nei confronti del proprio convivente more uxorio.
* Pret. civ. Pordenone, 18 marzo 1997, n. 58, Bortolin c. Pless,
in Arch. loc. e cond. 1997, 664