SOTTOTETTO CONDOMINIALE
Il sottotetto di un edificio in
condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art.
1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili
dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso. di regola,
assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo)
del piano più elevato, di questo costituisce normalmente
una pertinenza. qualora non ne sia dimostrata una destinazione
diversa.
* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854.
Il sottotetto di un edificio può
considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere
l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità
mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia
dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione
come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima
ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo,
ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso
nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la
sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.)
o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art.
1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto
risulti oggettivamente destinato. anche soltanto in via potenziale,
all'uso comune o all'esercizio di un uso comune.
* Cass. civ., sez. II. 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c.
Giuliani. Nello stesso senso, v. Cass. civ., 29 ottobre 1992,
n. 11771.
Il "sottotetto" di edificio
condominiale. sia che assolva esclusivamente una funzione isolante
a protezione dell'ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi,
parte integrante dello stesso, sia che assolva anche altre funzioni
ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'utilizzazione
come vano autonomo - la cui appartenenza va determinata solo in
base ad un titolo - può considerarsi di proprietà
comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti,
sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune
o all'esercizio di un servizio di interesse comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c.
Cond. V. Malakoff.
L'ambiente ricavato sotto il tetto
dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria
limitata, in alto, dalla struttura del tetto ed, in basso, dal
solaio che copre i vani dell'ultimo piano (cosiddetto sottotetto),
assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi
vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia
diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto
di comunione ma costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo
piano.
* Cass. civ., sez. Il, 15 giugno 1993, n. 6640. Giussani c.
Albanese e altra.
Il sottotetto di un edificio,
quando assolve l'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio
ad esso sottostanti si pone in rapporto di dipendenza con i vani
stessi cui serve da protezione e non può essere, pertanto,
da questi ultimi separato senza che si verifichi l'alterazione
del rapporto di complementarietà dell'insieme. Conseguentemente,
non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato
separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è
configurabile il possesso ad usucapionem dello stesso da parte
del proprietario di altra unità immobiliare.
* Cass. civ., sez. Il, 8 agosto 1986, n. 4970, Colarossi c.
Corsetti.
Il criterio giurisprudenziale,
secondo cui il sottotetto di un edificio in condominio appartiene
di regola al proprietario dell'ultimo piano, è applicabile
nei casi in cui il contrario non risulti dal titolo.
* Cass. civ., 13 ottobre 1971, n. 2886.
I sottotetti, le soffitte, le
cantine, i solai vuoti e gli analoghi spazi non praticabili destinati
ad isolare il corpo di fabbrica dalla sua copertura costituiscono
una pertinenza dell'intero edificio condominiale (o del suo ultimo
livello) ove appartengano in via esclusiva al proprietario di
questo e non danno luogo a loro volta ad un piano a sé
stante, essendo destinati ad una funzione accessoria, quali depositi,
stenditoi e camere d'aria a protezione degli alloggi sottostanti
dal caldo, dal freddo e dall'umidità. La ristrutturazione
di locali del genere non comporta sopraelevazione, ai sensi dell'art.
1127 c.c., nei soli casi di modificazioni soltanto interne, contenute
negli originari limiti dell'edificio senza alcun aumento della
sua altezza.
* Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1997, n. 5164, Canu Salvatore
c. Canu Francesca.
Il sottotetto di un edificio condominiale
può essere ritenuto pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo
piano soltanto se assolve, mediante la creazione di una camera
d'aria, all'esclusiva funzione di isolamento e di protezione dell'appartamento
stesso dal caldo, dal freddo o dall'umidità e non anche
nella diversa ipotesi che esso abbia dimensioni e caratteristiche
strutturali tali da permettere l'utilizzazione come vano autonomo.
In quest'ultima ipotesi, l'appartenenza deve essere stabilita
in forza di idoneo titolo e, in mancanza di questo, sulla base
della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., pur
non comprendendo questa norma esplicitamente il sottotetto nell'elencazione
delle cose comuni dell'edificio, allorquando esso risulti oggettivamente
destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune.
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1997, n. 9788, Casalgrandi
c. Bellei, in Arch. loc. e cond. 1997, 973.
Il sottotetto di un edificio,
non compreso tra le parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c.,
costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano
quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo
dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera
d'aria a sua difesa. Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa
dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di
tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione
diretta con il vano scale comune e di un lucernario per l'accesso
al tetto comune; destinazione che costituisce il fatto noto ex
art. 2727 c.c. posto dalla legge a base della presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4509, Ferigo c. Mengoli.
I sottotetti di un edificio in
condominio, non essendo inclusi tra le "parti comuni"
specialmente contemplate dall'art. 1117 c.c., non costituiscono
sempre ed incondizionatamente oggetto di comunione, ancorché
manchi un titolo che disponga ex professo altrimenti: invero,
per ritenerli comuni è altresì necessario - in aderenza
al criterio generale enunciato nella parte finale del n. 1 della
detta norma, e ribadito anche nei numeri successivi - che, per
le loro peculiari caratteristiche strutturali e funzionali, essi
risultino oggettivamente destinati, sia pure in via potenziale,
all 'uso comune o ad un servizio d'interesse comune, o comunque
annessi alle parti comuni, sì da costituire elementi integranti
di esse.
* Cass. civ., 22 giugno 1961, n. 1493.
Mentre il tetto, ove non risulti
il contrario dal titolo, si presume comune a tutti i condomini
dell'edificio, il sottotetto, di regola, cioè ove il contrario
non risulti dal titolo ed ove non sia dimostrata, per le sue caratteristiche
strutturali e funzionali, la sua destinazione ad un servizio comune
o la sua annessione alle parti comuni, sì da costituire
elemento integrante di esse, appartiene al proprietario dell'ultimo
piano del quale è una pertinenza in quanto assolve, rispetto
ad esso, una funzione isolante e protettiva. Se invece il sottotetto
assolve esclusivamente alla funzione di copertura dell'edificio,
rientra nella nozione di tetto e, quindi, nella presunzione di
comunione di cui all' art. 1117 c.c..
* Trib. civ. Avellino, 5 giugno 1995, n. 420, Andrita c. Siniscalchi,
in Arch. loc. e cond. 1995, 866.
Poiché il sottotetto non
è incluso tra le parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c.,
al fine di stabilire se esso sia di proprietà esclusiva
o comune è necessario tenere conto di quanto è stabilito
dal titolo di acquisto; in difetto di una clausola espressa, si
deve fare riferimento alla destinazione funzionale ed obiettiva
del sottotetto nel singolo edificio.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 810.
Il concetto di struttura organica
di un edificio comprende sia la conformazione esterna che quella
interna dello stesso. Rientra pertanto nel divieto di apportare
qualunque variante alla struttura organica dell'edificio la limitazione
posta ai singoli condomini di non realizzare modifiche nell'interno
della proprietà esclusiva, mutando la destinazione dei
locali posti nel sottotetto.
* Corte app. civ. Milano, sez. II, 19 settembre 1995, n. 2597,
Piazza e. Condominio di via Palazzi n.6 in Milano e Arosio, in
Arch. loc. e cond. 1996, 71.
Poiché la presunzione legale
di comunione di alcune parti dell'edificio condominiale, stabilita
dall'art. 1117 cod. civ. si fonda sulla destinazione all'uso e
al godimento comune, risultante da elementi obiettivi, cioè
dall'attitudine funzionale della parte di cui trattasi al servizio
o al godimento collettivo, deve ritenersi che al sottotetto il
quale, per sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in
modo esclusivo al godimento di un'unità immobiliare oggetto
di un singolo diritto di proprietà, non si estende la presunzione
legale di cui al citato art. 1117 cod. civ., in quanto la destinazione
legale vince la presunzione legale di comunione.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 9 gennaio 1980, n. 613,
Condominio di Via Farneti 10, Milano c. Bonomi, in Arch. loc.
e cond. 1980, 377.
È da ritenere illegittima
l'effettuazione nel sottotetto, senza alcuna autorizzazione del
condominio e delle competenti autorità, di lavori che comportino
la modifica del solaio (con lesione del vaso di espansione) nonché
di parti comuni dello stabile (con lesione della servitù
di accesso per l'ispezione del tetto e danno estetico).
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1561,
De Vilas c. Cond. di Via Ingegnoli n. 18 di Milano, in Arch. loc.
e cond. 1993, 541.
Il sottotetto, pur non costituendo
una parte comune c.d. necessaria dell'edificio condominiale, deve
essere considerato di proprietà comune quando sia strutturalmente
destinato, anche potenzialmente, ad un servizio o ad un uso comune.
* Trib. civ. Milano, 23 aprile 1990.