SOPRAELEVAZIONE NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
SOMMARIO: a) Applicabilità della norma; b) Colonna d'aria sovrastante l'edificio; c) Condizioni statiche; d) Contraria previsione del titolo; e) Controversie; f) Differenze dal diritto di superficie; g) Diritti dei proprietari dei nuovi piani; h) Distanze legali; i) Divieto; l) Edificio costruito in zona terremotata; m) Indennità; n) Installazione di veranda a vetri; o) Modifiche alla scala comune; p) Nozione; q) Nuovo lastrico solare; r) Opposizione; s) Pregiudizio per l'aspetto architettonico; t) Revisione delle tabelle; u) Titolarità del diritto; v) Unanime consenso; z) Violazione delle norme di edilizia.
a) Applicabilità della norma
L'art. 1127 c.c. in tema di sopraelevazione
sopra l'ultimo piano dell'edificio, essendo inserito nella regolamentazione
del condominio, più specifica rispetto a quella della comunione
in generale, ed avendo, nel primo comma, quale destinatario il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, postula una divisione
della proprietà in senso orizzontale e non trova pertanto
applicazione nella comunione disciplinata negli articoli da 1100
a lll6c.c.
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10699, Parrocchia
della Cattedrale di Avellino c. Camera di Commercio di Avellino.
b) Colonna d'aria sovrastante l'edificio
Lo spazio aereo sovrastante il
suolo costituisce una proiezione di questo ultimo verso l'alto
ed è perciò liberamente utilizzabile dal proprietario
del suolo quando non vi osti un diritto reale di terzi. Ne consegue
che l'acquisto per usucapione della proprietà di una superficie
posta alla sommità di un edificio giustifica la sopraelevazione
da parte dell'usucapiente con conseguente occupazione dello spazio
aereo sovrastante.
* Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1997, n. 926, Tirloni c.
Marchetti.
La "colonna d'aria"
sovrastante l'edificio condominiale appartiene in proprietà
a tutti i condomini, in quanto comproprietari del suolo su cui
l'edificio sorge, ed è perciò che nel momento in
cui essi ne vengano in parte privati, a seguito di sopraelevazione
dello stabile - anche se eseguita dal proprietario esclusivo dell'ultimo
piano o del lastrico solare - sorge in loro favore il diritto
ad essere indennizzati della perdita ai sensi dell'art. 1127 c.c.
* Cass. civ., 27 dicembre 1975, n. 4233.
L'indennità a carico di
chi sopraeleva trova la sua ragione giustificativa nell'utilizzazione
della colonna d'aria, corrispondente alla proiezione in altezza,
e cioè in senso verticale, del suolo su cui è costruito
l'edificio, nonché del godimento delle parti e dei servizi
comuni, ed ha il suo presupposto giuridico nella comunione dell'area
costituente la base dello stabile, il cui valore, ripartito pro
quota fra i condomini, è ricompreso in quella di ciascun
piano o porzione di piano.
* Cass. civ., 7 dicembre 1974, n. 4093.
c) Condizioni statiche
La sopraelevazione realizzata
dal proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in
violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle
norme speciali antisismiche, è riconducibile nell'ambito
della previsione dell'art. 1127 secondo comma cod. civ., in tema
di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del
fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi
la facoltà del condominio di ottenere una condanna alla
demolizione del manufatto, nonché la legittimazione alla
relativa azione dell'amministratore del condominio medesimo, vertendosi
in materia di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio (art. 1130 n.4 e art. 1131 cod. civ.).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 8 marzo 1986, n. 1552, Bellusci
c. Cond. V. XII Gen.
L'art. 1127 cod. civ., che vieta
al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale sopraelevazioni
precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e,
quindi, consente all'altro condomino di agire per la demolizione
delle opere realizzate in violazione di detto divieto, trova applicazione
pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche
disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, anche in tale ipotesi,
peraltro, la relativa domanda, investendo un rapporto privatistico
cui è estranea la pubblica amministrazione, rientra nell'ambito
della giurisdizione del giudice ordinario.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 12 febbraio 1987, n. 1541, Arzeni
c. Panzini.
La norma dell' art. 1127 cod.
civ. sottopone il diritto del proprietario dell'ultimo piano a
tre limiti dei quali il primo (condizioni statiche) introduce
un divieto assoluto, cui è possibile ovviare se con il
consenso unanime dei condomini il proprietario sia autorizzato
all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento
necessarie a rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della
nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (turbamento delle
linee architettoniche. diminuzione di aria e luce) presuppongono
l'opposizione facoltativa dei singoli condomini contro-interessati.
* Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1986, n. 3532, Santoro c.
Certelli. Conf. Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1996, n. 2708.
Il proprietario dell'ultimo piano
di edificio condominiale, in mancanza del consenso degli altri
partecipanti. non può sottrarsi al divieto di sopraelevazioni
non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato (art.
1127 secondo comma cod. civ.), provvedendo direttamente all'esecuzione
di opere di rafforzamento e consolidamento, specie se queste implichino
un'invasione della sfera di godimento degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1983, n. 4009, Picciolo c.
Aramini.
d) Contraria previsione del titolo
L'art. 1127, primo comma. cod.
civ., nel consentire al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
condominiale, ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare,
di elevare "nuovi piani" o "nuove fabbriche",
contempla, con riguardo ad entrambe le ipotesi, la contraria previsione
del titolo, con la conseguenza che questo ultimo (nella specie,
regolamento condominiale di tipo contrattuale) può legittimamente
vietare anche l'aggiunta di manufatti a quelli preesistenti all'ultimo
piano (nella specie, veranda di chiusura di lastrico "terrazzato"
a livello).
* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1987, n. 4632, Sciunmach c.
Cesarini.
La limitazione convenzionale del
diritto di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ. (nella specie:
mediante clausola degli atti di vendita di appartamenti condominiali
da parte del titolare ditale diritto), la quale ha indubbia natura
reale, una volta trascritto il titolo che la prevede, è
opponibile al terzo acquirente del bene su cui essa grava (nella
specie: terrazza di copertura dell'edificio condominiale), a nulla
rilevando la sua mancata riproduzione nell'atto di trasferimento
di detto bene.
* Cass. civ., sez. Il, li novembre 1982, n. 5958, Lener c.
Soltesz.
e) controversie
La domanda rivolta a denunciare
l'illegittimità della sopraelevazione dell'ultimo piano
di edificio condominiale, per violazione dell' art. 1127 secondo
comma cod. civ. o di norme convenzionali (come quelle del regolamento
condominiale di tipo contrattuale), la quale può essere
proposta pure dal singolo condomino, a tutela del decoro o della
statica del fabbricato, ovvero del proprio godimento di aria o
luce, spetta alla cognizione del giudice ordinario, anche quando
si tratti di edificio urbano, ricollegandosi a posizioni di diritto
soggettivo, e può implicare la condanna alla demolizione
del manufatto (eseguibile con la procedura di cui agli artt. 612
e segg. cod. proc. civ. in tema di obblighi di fare).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 21 gennaio 1988, n. 426, Ferri
c. Pedretti.
Qualora per l'esistenza di un
titolo contrario il diritto alla sopraelevazione, ex art. 1127
cod. civ., risulti in tutto od in parte escluso, il singolo condomino
può agire giudizialmente, senza necessità di integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, per far
accertare nei riguardi di colui che ha effettuato la sopraelevazione
dell'edificio l'inesistenza del diritto di procedervi e per ottenere
le conseguenziali pronunzie di riduzione dei luoghi nel pristino
stato, poiché la comproprietà delle parti comuni
realizzate nel fabbricato condominiale in occasione ed a seguito
della sopraelevazione, in tanto sorge ed è configurabile
(e rileva, quindi, anche al limitato effetto di fare assumere
la veste di litisconsorte necessario a ciascuno degli altri condomini
del medesimo fabbricato), in quanto sussistono le condizioni richieste
dall'art. 1127 cod. civ. Resta, peraltro, salvo il diritto degli
altri condomini di spiegare intervento volontario autonomo nel
processo, inteso a far dichiarare, alternativamente, sia l'inesistenza
delle condizioni richieste per la sopraelevazione ai sensi ed
agli effetti di cui all'art. 1127 cod. civ. (in concorrenza con
la domanda già proposta), sia l'esistenza delle stesse
condizioni, in relazione all'interesse ed alla legittimazione
propri dell'interventore ai fini della tutela e della conservazione
delle cose comuni realizzate nel legittimo esercizio del diritto
di sopraelevazione.
* Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1982, n. 5958, Lener c.
Soltesz.
In ipotesi di sopraelevazione
in edificio in condominio, legittimato passivo nell'azione per
danni causati alle cose di proprietà esclusiva di singoli
condomini è soltanto colui che sopraeleva e non il condominio.
* Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1970, n. 338.
f) Differenze dal diritto di superficie
Il diritto di sopraelevazione
spettante al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare,
a norma dell'art. 1127 c.c., è diverso dal diritto di superficie
su edificio costruito o costruendo, attribuito a un terzo dai
condomini di quest'ultimo. Infatti, mentre il primo incontra i
limiti fissati dalla citata norma, il secondo è soggetto
soltanto alle condizioni stabilite nel contratto. Inoltre, quest'ultimo
diritto, qualora abbia ad oggetto la costruzione di tutti i possibili
piani che siano compatibili con la solidità dell'edificio,
può essere esercitato anche per gradi, in tempi diversi.
Ne discende che l'acquirente del diritto di superficie, il quale,
in seguito alla costruzione di uno soltanto dei suddetti piani,
abbia acquistato il diritto di sopraelevare ulteriormente nei
limiti del citato art. 1127 c.c., e legittimato a chiedere l'accertamento
giudiziario del diverso e più ampio diritto di sopraelevazione
derivantegli dal contratto costitutivo della superficie.
* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1975, n. 4078.
g) Diritti dei proprietari dei nuovi piani
In ipotesi di sopraelevazione
di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni
di piano) risultanti entrano a far parte del condominio ipso facto
e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 cod.
civ., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le
parti di edificio ivi menzionate, ancorché comprese nei
piani preesistenti, salva contraria disposizione del titolo, comunque
non desumibile dal silenzio o da eventuali pretermissioni di questo,
specie per le entità immobiliari condizionanti l'esistenza
e la conservazione del fabbricato (suolo, strutture di copertura,
muri perimetrali, tramiti di accesso, ecc.), trattandosi di entità
di cui fruiscono necessariamente tutti i condomini e per le quali,
pertanto, può escludersi il regime di comproprietà
solo se il titolo precisi il minor diritto succedaneo (servitù,
diritto d'uso, ecc.) a base di siffatta fruizione.
* Cass. civ., sez. II, 11 maggio 1984, n. 2889, Gismondi S.
c. Marvaldi G.
h) Distanze legali
Con riguardo alle sopraelevazioni
l'art. 17 comma primo lett. c) della L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta
legge ponte) prevedendo che la distanza tra edifici vicini non
può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio
da costruire, si riferisce per la determinazione dell'altezza
alla parte dell'edificio da realizzare non anche all'intero corpo
di fabbrica sopraelevato, considerato l'intento del legislatore
di non incidere su diritti quesiti, derivanti da una costruzione
realizzata in precedenza nel rispetto delle distanze legali, in
applicazione del principio secondo cui l'attività edilizia
è regolata dalla legge vigente nel momento in cui essa
è realizzata. Tale principio, peraltro, non comporta che
in caso di successive sopraelevazioni ciascuna sia soggetta a
separato computo dell'altezza, dovendo la relativa determinazione
essere effettuata con riferimento a tutte le sopraelevazioni.
* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1992, n. 4799, Rovere c. Qddo.
i) Divieto
L'art. 1127 c.c. sottopone il
diritto del proprietario dell'ultimo piano alla sopraelevazione
a tre limiti, dei quali il primo (condizione statica) introduce
un divieto assoluto, cui è possibile ovviare se, con il
consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato
all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento
necessarie a rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della
nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (turbamento delle
linee architettoniche, diminuzione di aria e di luce) presuppongono
l'opposizione facoltativa dei singoli condomini contro-interessati.
Pertanto, l'art. 1127 cit. ha carattere innovativo rispetto al
corrispondente art. 12 R.D.L. 15 gennaio 1934 n. 56, in quanto
inibisce al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare se
le condizioni statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli
e la sopraelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento
delle strutture essenziali.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1996, n. 2708, Pacetti c. La
Veglia ed altri.
Il divieto di sopraelevazione,
previsto in un regolamento condominiale di natura contrattuale,
avente sostanzialmente natura di servitutis altius non tollendi
a carico dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore sia delle
parti di proprietà comune che di quelle di proprietà
esclusiva, può essere fatto valere da ciascuno dei condomini
sia come tale che quale proprietario esclusivo di una porzione
dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5776, Belforti c.
Dedè.
L' art. 1127 c.c., disciplinante
il regime legale delle sopraelevazioni, è derogabile, come
emerge dall'espressa riserva contenuta nel primo comma, da una
convenzione preesistente o coeva alla costituzione del condominio.
Ne consegue che il divieto assoluto di sopraelevazione - nella
specie, stabilito dal regolamento di condominio (costituente parte
integrante del contratto di acquisto dei singoli cespiti) a carico
dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore tanto delle parti
di proprietà comune, quanto delle unità immobiliari
in proprietà esclusiva dell'edificio - avendo sostanzialmente
natura di servitù altius non tollendi, può essere
fatto valere sia da i singoli condomini che dal condominio.
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10397, Cannici c.
Condominio "Stadio 5".
La facoltà di sopraelevare
spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
o al proprietario esclusivo del lastrico solare, salve le limitazioni
di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1127 cod. civ., ed il
suo esercizio non necessita di alcun riconoscimento da parte degli
altri condomini, ma può soltanto essere vietato in forza
di un'espressa pattuizione, costitutiva di una servitù
assimilabile a quella non aedificandi.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1983, n. 805, Nicosia c.
Fall. Pantalena.
La vendita dell'area soprastante
l'edificio da parte del proprietario di esso, con il divieto per
l'acquirente di costruire su di essa più di un piano e
con il patto che il lastrico soprastante il piano sopraelevato
resterà solo in parte di proprietà del costruttore,
dà luogo a costituzione di servitù di non sopraedificare
ulteriormente su detto lastrico a favore della porzione dello
stesso che, secondo il patto. diviene di proprietà condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1975, n. 1509.
l) Edificio costruito in zona terremotata
Con riguardo agli edifici costruiti
con il contributo dello Stato nelle zone colpite da terremoto,
l'applicabilità della speciale disciplina degli artt. 216
e 217 del r.d. 28 aprile 1938. n. 1165, concernente l'esclusione
di indennizzo ai proprietari dei piani sottostanti per il caso
di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano
su terrazza di copertura, prescinde dai requisiti di bisogno economico
previsti in tema di edilizia economica e popolare. Peraltro, detta
disciplina - in virtù dell'espressa previsione dell'art.
201 del citato r.d. - è sottoposta a limiti temporali e
cessa di essere operante allorché tutti gli alloggi di
un determinato edificio siano stati riscattati o ammortizzati,
con la conseguenza che, successivamente, detta sopraelevazione
resta regolata alla disciplina del codice civile (art. 1127),
che prevede un'indennità quale corrispettivo non solo dell'occupazione
della colonna d'aria ma anche del maggiore uso del suolo e degli
altri elementi comuni.
* Cass. civ., sez. II, 30 aprile 1988, n. 3287, Bruschetto
c. Vasari.
Le sopraelevazioni effettuate
dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio costruito in
zona terremotata dal Ministero dei lavori pubblici, e da questo
alienato a norma del r.d. 4 settembre 1924 n. 1356, sono disciplinate,
per quanto concerne l'eventuale diritto degli altri condomini
all'indennità per sopraelevazione, alle disposizioni vigenti
in materia di edilizia economica e popolare, e, in particolare,
alla disciplina contenuta nel TU. 18 aprile 1938, n. 1165, il
cui art. 217 stabilisce che l'indennità spetta solo quando
l'edificio sopraelevato sia coperto da tetto e non anche nel caso
in cui lo stesso sia coperto da terrazzo. Tale disposizione della
legge speciale non è stata abrogata - né espressamente
né tacitamente - dall' art. 1127 del codice civile vigente.
* Cass. civ., sez. II, 9 aprile 1980, n. 2267, Lo Cascio c.
Romano.
m) Indennità
In tema di condominio di edifici,
qualora colui che sopraeleva sia per titolo proprietario esclusivo
non solo dell'ultimo piano o del lastrico solare, ma anche della
colonna d'aria soprastante, non è concepibile un indennizzo
per la utilizzazione di un bene che è proprio di chi lo
usa a suo vantaggio mediante la sopraelevazione e che, per essergli
stato attribuito in proprietà esclusiva di fronte agli
altri condomini dell'edificio, non ammette possibilità
di sfruttamento da parte di costoro.
* Cass. civ., sez. II, 14ottobre 1988, n. 5556, Casiere c.
Potito.
L'indennità di sopraelevazione
di cui all'art. 1127 cod. civ., che costituisce un debito di valore
(soggetto alla rivalutazione monetaria), deve essere calcolata
assumendo come base unicamente il valore attuale del suolo nella
parte di esso corrispondente al piano di sopraelevazione, supposto
come completamente libero, senza cioè che possa operarsi
alcuna diminuzione di esso in considerazione delle strutture del
fabbricato e dei limiti che ne derivano, né della sua maggiore
o minore vetustà.
* Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1987, n. 9032, Trinca c.
Trovalusci.
Non è nullo il negozio
stipulato dal proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale
con gli altri condomini, diretto a determinare la misura dell'indennità
a questi ultimi spettante per la progettata sopraelevazione dell'edificio
stesso, ancorché risulti l'inattuabilità della sopraelevazione
per le condizioni statiche dell'edificio o per i divieti previsti
dalle norme antisismiche.
* Cass. civ., sez. II, 29 luglio 1983, n. 5229, Arzeni c. Panzini.
La determinazione dell'indennità
dovuta, ai sensi del quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., per
la sopraelevazione dell'edificio condominiale va operata con riferimento
al tempo della sopraelevazione tenendo conto, peraltro, della
svalutazione monetaria verificatasi fino al tempo della concreta
liquidazione.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981, n. 4861, in Arch. Civ.
1982, 288.
Il proprietario dell'ultimo piano
dell'edificio condominiale, che costruisce uno o più piani
in aggiunta a quelli preesistenti, è tenuto a corrispondere
ai proprietari degli altri piani l'indennità prevista dal
quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., la quale va determinata
con riferimento al valore dell'area comune, su cui sorge l'edificio,
in relazione al numero dei piani di questo, senza che rilevi né
il rapporto fra l'altezza ed il volume del fabbricato preesistente
e di quello attuale, né l'eventuale appartenenza al proprietario
che esegue la nuova costruzione della parte dell'edificio (soffitta,
lastrico solare ecc.) in cui tale costruzione è eseguita,
né, infine, la mancanza di autonomia e le limitate dimensioni
della medesima. Infatti, tale obbligo nasce dalla maggiore utilizzazione,
da parte del condomino proprietario dell'ultimo piano, del suolo
comune su cui sorge l'edificio condominiale, alla quale consegue
la necessità di compensare gli altri condomini della diminuzione
del valore delle rispettive quote del condomino proprietario dell'ultimo
piano, del suolo comune su cui sorge l'edificio condominiale,
alla quale consegue la necessità di compensare gli altri
condomini della diminuzione del valore delle rispettive quote
del suolo comune.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981, n. 4861, Malentacchi
c. Galletti.
La terrazza, realizzata in occasione
della sopraelevazione di un edificio in sostituzione del tetto
preesistente, costituisce essa stessa una sopraelevazione con
il conseguente indennizzo per i condomini estranei all'opera quando,
oltre ad assolvere la funzione di copertura, acquisti, per struttura
ed ubicazione, il carattere di bene di proprietà ed uso
esclusivo del proprietario dell'ultimo piano, ovvero sia destinata
al godimento anche dei condomini estranei alla sopraelevazione.
* Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 1980, n. 99, Lo Po. c. Miuccio.
Nel caso in cui un edificio condominiale
venga, in un medesimo contesto, sopraelevato di più piani
anche quando tale sopraelevazione sia di particolare entità
- l' indennità prevista dall'art. 1127 c.c. deve essere
determinata dividendo il valore del suolo (su cui insiste l'edificio
o la parte di esso che venga sopraelevata) per il numero complessivo
dei piani (preesistenti e di nuova costruzione), moltiplicando
poi il quoziente ottenuto per il numero dei piani sopraelevati
e sottraendo, infine, dal prodotto così conseguito la quota
che, tenuto conto del precedente stato di fatto e di diritto,
sarebbe spettata al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.
E errato il diverso criterio, secondo il quale, nel caso considerato,
dovrebbe determinarsi l'indennità ripetendosi il calcolo
piano per piano, come se si trattasse di più sopraelevazioni
eseguite in tempi diversi. L'indennità prevista dall'art.
1127, per il caso della sopraelevazione di uno stabile condominiale,
in quanto rivolta a compensare la riduzione arrecata al diritto
di proprietà dei condomini sulla colonna d'aria soprastante
l'edificio, deve essere calcolata in base al valore posseduto
dell'area, da occuparsi con la nuova costruzione, al momento in
cui il sopralzo è stato eseguito e non già a quello
in cui l'indennità è liquidata. La somma risultante
da tale calcolo, peraltro, trattandosi di debito di valore, deve
essere rivalutata alla stregua della sopravvenuta svalutazione
monetaria e, nel contempo, debbono essere liquidati gli interessi
legali.
* Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1977, n. 1300.
Il proprietario esclusivo del
lastrico solare partecipa ai diritti e agli obblighi della comunione
delle cose e dei servizi dell'edificio che derivano dalla disciplina
del condominio edilizio, anche se non sia proprietario di un piano
o di una porzione di piano; partecipando egli, pertanto, alla
comunione del suolo su cui l'edificio insiste, deve regolarmente
operarsi la detrazione dell'importo della quota di comproprietà
a lui spettante per determinare l'indennità che egli è
tenuto a corrispondere, in caso di sopraelevazione, agli altri
condomini, a norma dell'art. 1127 c.c..
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1976, n. 1084.
Il proprietario esclusivo del
lastrico solare, per poter eseguire la sopraelevazione, cui ha
diritto, senza esser tenuto a corrispondere l'indennità
prevista dall'art. 1127 c.c., deve aver acquistato (o essersi
riservato) anche la proprietà esclusiva della cosiddetta
colonna d'aria sovrastante l'edificio.
* Cass. civ., 26 marzo 1976, n. 1084.
In un edificio condominiale, il
proprietario dell'ultimo piano, od il proprietario esclusivo del
lastrico solare, il quale legittimamente effettui una sopraelevazione,
non può esimersi dall'obbligo di pagare agli altri condomini
l'indennità prevista dall'art. 1127 quarto comma c.c.,
per il solo fatto di aver acquistato (o di essersi riservato,
nell'ipotesi di originaria proprietà dell'intero stabile)
il diritto di sopraelevare: tale diritto, infatti, salvo che il
titolo espressamente lo preveda, non conferisce la proprietà
esclusiva della colonna d'aria sovrastante l'edificio, concepita
come proiezione verso l'alto dell'area sulla quale sorge il fabbricato
ed in relazione alla cui occupazione si pone l'esigenza dell'indennità
medesima.
* Cass. civ., sez. 11, 15 marzo 1976, n. 939.
Qualora siano richiesti, per la
prima volta in appello, gli interessi corrispettivi su somma attribuita
a titolo di indennità per altrui sopraelevazione di edificio
condominiale (art. 1127 u.c. c.c.), gli interessi medesimi non
possono esser concessi con decorrenza dalla data della sentenza,
non esecutiva, di primo grado (e tale decorrenza deve essere fissata
dalla data della citazione d'appello), dato che al momento della
sentenza di primo grado il eredito principale non poteva considerarsi
ancora liquido ed esigibile, per la possibilità che quella
pronuncia fosse gravata di appello.
* Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1975, n. 4233.
La determinazione dell'indennità
prevista dall'art. 1127 cc., nel caso di sopraelevazione di un
solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base
del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o
le parti di esso che viene sopraelevato, dividendo, poi, il relativo
importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione,
e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota
che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione;
nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente
ottenuto dividendo il valore del suolo, per il numero complessivo
dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione dovrà
essere moltiplicato per il numero di questi ultimi, e l'ammontare
dell'indennità sarà rappresentata dal prodotto così
ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente
stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito
la sopraelevazione; in tale ultimo caso, deve respingersi come
errato il diverso criterio secondo il quale l'indennità
andrebbe considerata piano per piano, iniziando dal primo e calcolando
il nuovo piano sovrastante come se si trattasse di un piano già
costruito.
* Cass. civ.. sez. II, 26 marzo 1976, n. 1084.
La norma dell'art. 1127, quarto
comma. disponendo che il prodotto dell'estensione della superficie
sopraelevata per il valore a metro quadro va diviso per il numero
dei piani, ivi compreso quello da edificare, ai fini della determinazione
dell'indennità di sopraelevazione, stabilisce un criterio
giuridico di valutazione, che non consente di considerare quoad
valorem come inedificata, un'area di cui già sia stata
sfruttata parzialmente la potenzialità edificatoria.
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1970, n. 1900.
L'indennità prevista dal
quarto comma dell'art. 1127 c.c. deve ritenersi dovuta agli altri
condomini non solo per l'ipotesi della sopraelevazione del lastrico
solare di un edificio in condominio, ma anche nel caso di sopraelevazione
di una terrazza a livello eseguita dal proprietario di essa e
dell'appartamento adiacente da cui vi si accede. I cosiddetti
ammezzati e mezzanini devono essere calcolati - sia pure come
mezzi piani - ai fini della determinazione dell'indennità
di sopraelevazione, sempreché abbiano, sul piano strutturale
e funzionale, connotazioni di autonomia e di indipendenza e non
siano astretti alle altre unità immobiliari da intimi vincoli
pertinenziali.
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1974, n. 4274.
Ove la sopraelevazione intervenga
in un edificio condominiale che, pur compreso in un complesso
edilizio formato da più stabili, sia rivestito da connotazioni
di autonomia e indipendenza, rispetto agli altri fabbricati, con
i quali abbia in comunione soltanto i cortili interni, l'indennità
di sopraelevazione spetta esclusivamente ai proprietari degli
appartamenti siti in detto edificio, e cioè ai proprietari
dei piani e delle porzioni di piano inferiori a quello della sopraelevazione,
per essere soltanto questi depauperati nella loro sfera patrimoniale,
in conseguenza della maggiore incidenza, attraverso lo sfruttamento
della colonna d'aria soprastante, sull'area costituente la base
dell'edificio, ed attraverso un più intenso godimento,
sulle parti e sui servizi comuni di questo.
* Cass. civ.. sez. II, 7 dicembre 1974. n. 4093.
È dal momento in cui è
completata la costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio e
non già dall'inizio della stessa che sorge l'obbligo del
pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1127 c.c.,
obbligo che non è incompatibile con la circostanza che
al momento dell'inizio della sopraelevazione non vi fosse condominio.
* Trib. civ. Monza, 25 febbraio 1982, Davi c. Pontillo, in
Arch. civ. 1982, 878.
Poiché l'indennità
di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 c.c. non costituisce
risarcimento del danno, per la decorrenza dei relativi interessi
occorre la costituzione in mora, a norma dell'art. 1282 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 1990, n. 10098, Levantesi
c. Sonnino.
n) Installazione di veranda a vetri
L'installazione di una veranda
a vetri, con copertura del terrazzo all'ultimo piano dell'edificio
condominiale, effettuata dal relativo proprietario, è soggetta
alla disciplina dettata dall'art. 1127 c.c. e in particolare,
alla disposizione del terzo comma di detto articolo, la quale
vieta sopraelevazioni che "pregiudichino l'aspetto architettonico
dell'edificio" medesimo. L'illegittimità ditale installazione,
pertanto, postula il verificarsi non di una pura e semplice modificazione
della linea stilistica del fabbricato, ma di una concreta diminuzione
del valore economico dello stesso, in relazione al suo aspetto
esteriore. La relativa indagine va condotta in stretta correlazione
con la visibilità della nuova opera, tenuto conto che nessun
pregiudizio, nel senso indicato, può essere riscontrato
in manufatti che, secondo la valutazione di ogni concreta circostanza,
istituzionalmente demandata al giudice del merito, siano assolutamente
invisibili ai terzi, ovvero siano visibili in posizioni tanto
distanti e particolari da non lasciar spazio ad un 'eventuale
compromissione estetica.
* Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 1978, n. 4804.
o) Modifiche alla scala comune
Il condomino che ha diritto di
sopraelevare ha facoltà di apportare le modifiche necessarie
alla scala comune, mediante le indispensabili demolizioni e le
successive ricostruzioni a livello più elevato.
* Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1980, n. 6362, Mangraviti
c. Mangraviti.
p) Nozione
Ai fini dell'art. 1127 cod. civ.,
la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita
soltanto dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove
fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria
altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi
piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove
fabbriche, sicché non v'è sopraelevazione in ipotesi
di modificazione solo interna, contenuta negli originari limiti
strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura
(nella specie: trasformazione in unità abitabile di locali
sottotetto), nel qual caso non possono per sé venire in
rilievo nei rapporti tra i condomini, nell'ambito della disciplina
civilistica della sopraelevazione in questione, in difetto di
specifiche pattuizioni al riguardo, la modificazione tra i "volumi
tecnici" od i vincoli di destinazione gravanti in virtù
del progetto approvato e dell'autorizzazione di relativa attuazione,
riguardando la nozione di "volume tecnico" e tali vincoli
esclusivamente la regolamentazione pubblicistica dell'attività
edilizia.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1983, n. 680, Bossi c. Scalmana.
Ai fini dell'art. 1127 c.c. la
sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel
senso di costruzione oltre l'altezza precedente di questo, ma
come costruzione di uno o più nuovi piani o di una o più
nuove fabbriche sopra l'ultimo piano dell'edificio, quale che
sia il rapporto con l'altezza precedente del medesimo; ciò
perché tale norma trova giustificazione nell'occupazione,
da parte di chi sopraeleva, dell'area comune su cui sorge il fabbricato,
ossia della maggiore utilizzazione, mediante sfruttamento della
colonna d'aria sovrastante l'edificio, di detta area. Ne consegue
che anche la costruzione realizzata su terrazza di proprietà
esclusiva del proprietario dell'adiacente appartamento, quando
la terrazza sia quella dell'ultimo piano o piano attico dell'edificio
condominiale, ed assolve perciò come lastrico solare alla
funzione di copertura della parte sottostante detto edificio,
va considerata come sopraelevazione, ed è soggetta al relativo
regime legale, perché comporta le stesse conseguenze in
termini di occupazione e di utilizzazione della colonna d'aria
sovrastante il fabbricato di qualsiasi altra ipotesi di sopraelevazione,
costituente espressione del diritto di proprietà esclusiva
dell'ultimo piano del lastrico solare.
* Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1991, n. 12173, Bellotto
c. Fazzalari.
Costituisce sopraelevazione, ai
sensi dell'art. 1127 c.c., l'occupazione dell'area comune sovrastante
l'ultimo piano, sia con un altro piano, sia con una nuova fabbrica,
che può consistere anche in materiale diverso da cemento
o laterizi, purché sia stabile e compatta -come nel caso
di struttura in alluminio, immobilizzata solidamente su un terrazzo
di copertura, di proprietà esclusiva - mentre è
irrilevante che possa esser stata considerata dal giudice penale,
per escludere il reato previsto dall'art. 17. lett. b) della legge
28 gennaio 1977 n. 10, pertinenza dell'appartamento.
* Cass. civ., sez. II, 1 luglio 1997, n. 5839, Borriello V.
c. Cond. Via Nicolardi 159.
Al fine dell'art. 1127 cod. civ.,
la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non
nel senso di costruzione oltre l'altezza precedente di questo,
ma come costruzione di uno o più nuovi piani (o d'una o
più nuove fabbriche) sopra l'ultimo piano dell'edificio,
quale che sia il rapporto con l'altezza precedente di questo.
Ciò perché tale norma trova giustificazione nell'occupazione,
da parte di chi sopraeleva, dell'area comune su cui sorge il fabbricato,
ossia nella maggiore utilizzazione di detta area, implicante che,
rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo (dividendo), con
l'aumento del numero dei piani (divisore) necessariamente diminuisce
il valore di ogni quota piano (quoziente), onde l'indennità
dovuta da colui che sopraeleva agli altri condomini ha propriamente
lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante
la prestazione dell'equivalente pecuniario della frazione di valore
perduta, per effetto della sopraelevazione, da ogni singola quota-piano.
* Cass. civ., sez. II, 16 marzo 1982, n. 1697, Gorgone c. Massari.
q) Nuovo lastrico solare
Qualora il lastrico solare di
un edificio sia accessibile ai condomini, in relazione alle necessità
derivanti dalla sua specifica funzione, direttamente dalle scale
comuni, va ritenuta illegittima la sopraelevazione eseguita dal
proprietario del lastrico medesimo, ove il nuovo lastrico ricostruito
a seguito della sopraelevazione risulti accessibile ai condomini
solo passando attraverso locali di proprietà esclusiva,
facenti parti del piano sopraelevato.
*Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1976, n. 939.
r) Opposizione
A norma dell'art. 1127 comma terzo
cod. civ. il diritto dei condomini di opporsi alla sopraelevazione
che sia suscettibile di pregiudicare l' aspetto architettonico
dell'edificio o di diminuire notevolmente l'aria e la luce ai
piani sottostanti - il cui accertamento è demandato al
giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità
se congruamente motivato -può essere esercitato non solo
prima dell'inizio della sopraelevazione ma anche dopo che la stessa
sia effettuata, con facoltà di domandare, in questa seconda
ipotesi, la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno
conseguente al pregiudizio derivato.
* Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6611, Di Benedetto
c. Passari.
s) Pregiudizio per l'aspetto architettonico
In materia di condominio di edifici,
il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art.
1127, terzo comma), all'aspetto architettonico dell'edificio,
e, quanto alle innovazioni (art. 1120, secondo comma), al decoro
architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata,
intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale
insita nello stile architettonico dell'edificio, sicché
l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da
quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento
peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile
da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta
correlazione con la visibilità dell'opera e con l'esistenza
di un danno economico valutabile, è demandata al giudice
del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità,
se congruamente motivato, senza comportare l'obbligo di un'espressa
motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando
questo è da ritenersi insito in quello estetico. in conseguenza
della gravità di quest'ultimo (nella specie, trattavasi
di veranda costruita sulla terrazza di un edificio condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1989, n. 1947, Menichini c.
Candela.
Il pregiudizio all'aspetto architettonico
dell'edificio che i condomini possono addurre a norma dell'art.
1127, terzo comma ad impedimento della sopraelevazione da parte
del proprietario dell'ultimo piano può consistere in una
diminuzione del valore dell'immobile diversamente dalla semplice
alterazione, prevista dall'art. 1120, secondo comma come comunque
impeditiva della innovazione eseguita specificamente sulla cosa
comune, e la relativa valutazione da parte del giudice può
risultare implicitamente nella stessa descrizione degli elementi
di contrasto della eseguita sopraelevazione rispetto all'edificio.
(Nella specie, i giudici del merito, con decisione confermata
dal Supremo Collegio, avevano indicato nella diversità
di composizione di materiali del manufatto, nella minore altezza
rispetto agli altri piani, nel tipo di copertura e di finestratura
le cause del rilevato pregiudizio, sì da escludere che
fosse stata attuata una ricostruzione dell'equilibrio estetico
della facciata).
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1988, n. 4613, Verdarelli
c. Cond. Savorelli.
Il codice civile, in materia di
condominio di edifici, nel riferirsi quanto alle sopraelevazioni,
all'aspetto architettonico dell'edificio e, quanto alle innovazioni,
al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa
portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica
principale insita nello stile architettonico dell'edificio, sicché
l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da
quello della parte preesistente dell'edificio comporta normalmente
un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo
(percepibile da qualunque osservatore), e denotando per decoro
architettonico una qualità positiva dell'edificio derivante
dal complesso delle caratteristiche architettoniche principali
e secondarie, onde una modifica strutturale di una parte anche
di modesta consistenza dell'edificio o un'aggiunta quantitativa
diversa dalla sopraelevazione, pur non incidendo normalmente sull'aspetto
architettonico, può comportare il venir meno di altre caratteristiche
influenti sull'estetica dell'edificio e così sul detto
decoro architettonico incorrendo nel divieto ex art. 1120 cit.
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1987, n. 8861, Di Lella
c. Cucciani.
Il diritto di eseguire una costruzione
sopra l'ultimo piano di un edificio condominiale, previsto, a
favore del proprietario di detto piano, dall'art. 1127 cod. civ.,
non è subordinato alla possibilità che la sopraelevazione
mantenga o ripeta le preesistenti linee architettoniche dell'edificio,
ma soltanto alla regola - la cui eventuale violazione va accertata
con indagine di fatto in relazione ai singoli casi - di non pregiudicare
il decoro dell'edificio medesimo o di non peggiorare l'aspetto
esterno secondo il comune senso estetico.
* Cass. civ., sez. II, 9 aprile 1980, n. 2267, Lo Cascio c.
Romano.
t) Revisione delle tabelle
In materia di condominio negli
edifici, la sussistenza di una soprelevazione non implica necessariamente
la revisione delle tabelle millesimali, le quali ex art. 69, n.
2, att e trans. c.c., possono essere rivedute e modificate (anche
nell'interesse di un solo condomino) solo se è notevolmente
alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o
porzioni di piano
Cass. civ., sez. II, 13 settembre 1991, n. 9579, Cerroni c.
Papalia ed altri.
u) Titolarità del diritto
Il condomino che intende effettuare
la sopraelevazione dell'edificio in condominio per l'intera sua
superficie ha l'onere di provare di essere proprietario esclusivo
dell'intero ultimo piano o del lastrico solare
* Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1974, n. 52.
Spettando al proprietario dell'ultimo
piano di un edificio condominiale il diritto di sopraelevazione,
questi ha anche il diritto di optare per un diverso sistema di
copertura dell'edificio, trasformando un tetto spiovente in un
lastrico solare o terrazzo destinato a suo uso esclusivo.
* Corte app. civ. Messina, 18 novembre 1985, Mastroieni e Costa
c. Pinizzotto e Gangemi, in Arch. loc. e cond. 1986, 660.
v) Unanime consenso
Il divieto di sopraelevazione,
nel caso in cui le strutture dell'edificio condominiale siano
inidonee a sorreggere il nuovo piano, ha carattere assoluto e
non può essere rimosso neanche dall'unanime consenso di
tutti i condomini. Il consenso unanime di questi ultimi è,
invece, richiesto per la preventiva esecuzione delle opere di
consolidamento, eseguite le quali, risorge il diritto del proprietario
dell'ultimo piano di eseguire il sopralzo non condizionato all'assenso,
concorde o maggioritario, degli altri comunisti. Il suddetto consenso
non richiede la forma scritta, non implicando un atto di disposizione
di diritti reali, sia nel caso in cui i lavori di consolidamento
impongano l'introduzione o il passaggio nelle parti dell'edificio
di proprietà esclusiva, sia nel caso in cui tali lavori
siano da effettuarsi soltanto nell'ambito delle parti comuni dello
stesso stabile, salvo, in quest'ultima ipotesi, che i detti lavori
rendano la parte comune, inservibile per l'uso anche di un solo
comproprietario.
* Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1977, n. 1300.
z) Violazione delle norme di edilizia
Il diritto al risarcimento dei
danni di cui all'art. 872 c.c. presuppone la violazione delle
norme di legge o regolamento in materia edilizia e non l'eventuale
difformità della costruzione rispetto alla licenza edilizia,
la quale per la sua natura di autorizzazione amministrativa come
non pregiudica i diritti dei terzi così non è attributiva
a loro favore di diritti maggiori o diversi di quelli riconosciuti
dalle fonti di diritto obiettivo. Ne consegue che il proprietario
di un edificio, il quale abbia effettuato la sopraelevazione di
un piano, non può invocare una ragione di danno per il
pregiudizio all'estetica ed alla simmetria degli edifici, nei
confronti del proprietario dell'edificio contiguo, che nell'effettuare
a sua volta la sopraelevazione, non si sia uniformato alle prescrizioni
di ornato, poste unicamente dalla licenza edilizia e non anche
da norme di legge o regolamentari, giacché siffatta condotta
se per un verso determina responsabilità nei confronti
della P.A.., per altro verso non può considerarsi fatto
produttivo di danno risarcibile per il vicino.
* Cass. civ., sez. II, 23ottobre 1991, n. 11210, Brigidi c.
Saccomandi.