RISCALDAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO
SOMMARIO: a) Collaudo dell'impianto; b) Combustibili; c) Condutture e tubature; d) Distacco dell'impianto centralizzato; e) Griglia di aerazione; f) Impignorabilità degli impianti; g) Inquinamento atmosferico; h) Installazione dell'impianto; i) Lettura del contatore; j) Locale sede dell'impianto; k) Obblighi dell'amministratore; l) Obblighi del locatore; m) Orario di funzionamento; n) Pannelli solari; o) Riattivazione e mantenimento in funzione; p) Smaltimento delle acque; q) Sostituzione del bruciatore; r) Spese (ripartizione); s) Trasferimento della centrale termica; t) Trasformazione a gas metano; u) Trasformazione in impianti singoli: v) Tubazioni; w) Vigilanza; z) Vizi o difetti.
a) Collaudo dell'impianto
Fa capo all'amministratore del
condominio l'obbligo, sanzionato penalmente, di denunciare al
comando provinciale dei vigili del fuoco l'installazione dell'impianto
di riscaldamento al fine di consentire il collaudo dell'impianto
stesso. Il reato di omessa denuncia al comando provinciale dei
vigili del fuoco dell'installazione dell'impianto di riscaldamento
è di natura omissiva ed a carattere permanente.
* Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1976, n. 4676 (ud. 14 marzo
1975).
b) Combustibili
Le disposizioni in materia di
combustibili contenute negli artt. 11, 12. 13 e 14 della L. n.
615/1966, sono applicabili sia agli impianti termici per uso riscaldamento
sia agli impianti termici industriali.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1990, n. 5187 (ud. 27 febbraio
1990), Massimilla.
La modifica del tipo di alimentazione
dell'impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a metano
non costituisce un'innovazione ma, se l'impianto preesistente
è obsoleto o guasto, rappresenta una manutenzione straordinaria,
mentre se il preesistente bruciatore è ancora funzionante,
la sua sostituzione rientra nelle semplici modifiche migliorative
dell'impianto, ove diretta a utilizzare una fonte di energia più
redditizia e meno inquinante. A ciò consegue che per l'approvazione
della relativa delibera non è richiesta la maggioranza
prevista dall'art. 1136, comma 5, del c.c.
* Corte app. civ. Roma, 7 maggio 1997, n. 1517, Spinazzoli
c. Cond. di via Livio Andronico, in Guida al dir. 1997, 24, 57.
c) Condutture e tubature
Nel caso di attraversamento da
parte dei tubi dell'impianto termico condominiale di un vano di
proprietà esclusiva non fruente di detto impianto si deve
ravvisare l'esistenza di una servitù prediale di conduttura
di liquidi a carico di tale vano ed a vantaggio delle altre parti
dell'edificio e non la semplice configurazione di opere, installazioni
e manufatti di uso e godimento comune ai sensi dell'art. 1117,
n. 3 del codice civile, la quale presuppone gli estremi del reciproco
vantaggio con la conseguenza che per la sua costituzione non è
sufficiente il mero consenso verbale del proprietario del vano
e la mancata opposizione alle relative delibere condominiali,
essendo richiesto per detto consenso la prescritta forma scritta.
* Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1988, n. 1523, Cond. v.
Ledi. Vitt. c. Pipolo.
Nel caso di attraversamento, da
parte dei tubi dell'impianto di riscaldamento condominiale, di
un vano in proprietà esclusiva sprovvisto di radiatori
e quindi non fruente di detto impianto, va ravvisata una servitù
prediale di conduttura di liquidi, a carico ditale vano ed a vantaggio
delle altre parti dell'edificio, e non la situazione prevista
dall'art. 1117, n. 3, cod. civ.. postulante l'estremo del reciproco
vantaggio.
* Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1982, n. 369, Marangio c.
Cond. V. Innocenz.
Per quanto si presumano di proprietà
esclusiva del condomino le condutture che si addentrano nei singoli
appartamenti, la trasformazione o la modificazione di tali condutture
non può essere liberamente effettuata dal condomino, quando
essa si traduca in un pregiudizio per gli altri partecipanti alla
comunione modificandone i diritti. Pertanto, il condomino non
può variare, aumentandola, la superficie radiante del proprio
impianto di termosifone, collegato con l'impianto centrale.
* Cass. civ., 17 maggio 1960, n. 1216.
In tema di condominio di edifici,
i poteri dell'assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal
codice (art. 1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà
dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle
esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro
specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante
approvazione del regolamento di condominio che la preveda. Pertanto
non è consentito alla maggioranza dei condomini deliberare
una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell'impianto
di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva, con
pregiudizio di tale proprietà. senza il consenso del proprietario
del locale stesso.
* Cass. civ., sez. II, 27 agosto 1991, n. 9157. Tedesco c.
Cond. "Pietro da Breggia".
La collocazione in un vano (o
altro ambiente o spazio) compreso nel perimetro del condominio
delle tubazioni (o parte di esse) dell'impianto termico centralizzato,
o di altro servizio comune, non rende di per sé quel vano
insuscettibile di autonomo ed esclusivo diritto di proprietà,
salve le limitazioni di tale diritto - contraenti corrispondenti
servitù - correlata all'obbligo di consentire e conservare
la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero
edificio condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1992, n. 5978.
Per gli impianti che servono all'uso
e al godimento comune, quali quelli per il riscaldamento, la presunzione
di comunione opera soltanto per tutta quella parte dell'impianto
che può ritenersi centrale, e non anche per le condutture
derivanti che, staccandosi dall'impianto centrale, si addentrano
nei singoli appartamenti, in ordine alle quali vale, invece, la
presunzione di proprietà esclusiva. La trasformazione o
la modificazione ditali condutture può essere liberamente
effettuata dal condomino soltanto se non si traduca in un pregiudizio
degli altri partecipanti alla comunione, il quale pregiudizio
ricorre nell'ipotesi in cui uno dei condomini aumenti la superficie
radiante del proprio impianto di termosifone. collegato con l'impianto
centrale di riscaldamento, oltre la misura prevista dal regolamento.
In tal caso, trattandosi di un innovazione, che importa una modificazione
dei diritti dei condomini, il consenso alla trasformazione delle
condutture non può essere provato che mediante scrittura.
* Cass. civ., 31luglio 1958, n. 2812.
La semplice esistenza di una servitù
di conduzione di tubi nelle strutture murarie di appartamento.
a favore del condominio, non costituisce di per sé obbligo
del singolo condomino di contribuzione alle spese per il riscaldamento
centrale.
* Pret. civ. Firenze, 17 giugno 1986, Sparnacci c. Condominio
via Trieste 26, Firenze, in Arch. loc. e cond. 1986, 497.
In conformità al disposto
dell'art. 1117. n. 3, cod. civ., la presunzione di comproprietà
dell'impianto per il riscaldamento opera soltanto per quella parte
che può ritenersi centrale e non pure per le condutture
che, staccandosi dall'impianto centrale, si addentrano nei singoli
appartamenti e soddisfano, quindi, unicamente le esigenze individuali
di ciascun condomino; ne consegue che, per le suddette condutture,
vale la presunzione di proprietà esclusiva da parte del
condominio medesimo.
* Corte app. civ. Napoli, sez. I, 21 maggio 1986, n. 845. Candido
c. Perillo e Amm. del Condominio via Dei Mille 25, Napoli, in
Arch. loc. e cond. 1986, 657.
La presunzione di comproprietà
ex art. 1117 c.c. dell'impianto centrale di riscaldamento fino
al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini non può essere esclusa per il fatto
che alcune unità immobiliari siano sprovviste di diramazioni,
giacché ciò che rivela al fine di escludere il concorso
nelle spese è l'obiettiva configurazione dei luoghi, tale
da escludere di per se stessa la potenzialità d'uso della
cosa comune.
* Trib. civ. Milano, 2 marzo 1992. in Arch. loc. e cond. 1992,
n. 3.
Integra gli estremi dello spoglio
(e non della semplice molestia) e legittima l'esercizio dell'azione
di reintegra nel possesso da parte del conduttore di appartamento
sito in edificio munito di impianto centralizzato di riscaldamento
il distacco da siffatto impianto delle tubazioni sottostanti il
citato appartamento operato dall'amministratore del condominio,
con conseguente interruzione dell'erogazione di energia termica,
solo allorquando l'intervento spogliativo, consistito nella manomissione
dell'impianto, sia stato effettuato su una parte dell'impianto
medesimo di proprietà esclusiva del singolo condomino (e,
quindi, di pertinenza del conduttore istante).
* Pret. civ. Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 10 maggio
1994, Albergo c. Condominio dell'Olmo e altra. in Arch. loc. e
cond. 1994, 851.
d) Distacco dall'impianto centralizzato
Qualora alcuni condomini decidano,
unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari
dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono
sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto
impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà
dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano più
riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l'uso (nella
specie, quelle per l'acquisto del gasolio), in quanto il contributo
per queste ultime è adeguato al godimento che i condomini
possono ricavare dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214, Condominio
di via Piazza n. 15 in Modena c. Fabro ed altri, in Arch. loc.
e cond. 1997. 63.
Il distacco delle diramazioni
relative ad una o più unità immobiliari dell'edificio
condominiale dall'impianto di riscaldamento è consentito
quando il condominio interessato provi che da questo deriverà
un effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio
e non si verificherà uno squilibrio in pregiudizio del
regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso.
* Cas. civ., sez. II, 14 febbraio 1995, n. 1597, Maddalena
c. Cond. Parco delle Magnolie. Conf. App. civ. Milano, 19 gennaio
1996. n. 139, in Arch. loc. e cond 1996, n. 5 e Giud. pace Roma,
5 settembre 1996, ibidem.
L'impianto centrale di riscaldamento
è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione
dei complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare
un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni
di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico
alle parti comuni dell'immobile. Conseguentemente, il distacco
delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall'impianto
centrale deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente
sulla destinazione obiettiva della cosa comune determinando uno
squilibrio termico che può essere eliminato solo con un
aggravio delle spese di esercizio e conservazione per i condomini
che continuano a servirsi dell'impianto centralizzato. Il distacco
è, invece, consentito quando è autorizzato da una
norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità
dei partecipanti alla comunione, ovvero anche quando, da parte
dei condomini interessati al distacco, venga fornita la prova
che da questo non possa derivare alcuno dei suddetti inconvenienti.
* Cass. civ., sez. II, 30 novembre 1984, n. 6269, Ciuffi c.
Cond. V. Kiew FI.
Posto che un impianto centrale
di riscaldamento destinato a riscaldare i vari appartamenti di
uno stabile è proporzionato nei suoi organi fondamentali
(caldaia, bruciatore e tubazioni) alla quantità di calorie
necessarie a riscaldare l'intero stabile, il distacco di una parte
dell'impianto dalla centrale termica, così come la creazione
di un impianto autonomo di riscaldamento. concretano una alterazione
della destinazione della cosa comune e non già una delle
modifiche consentite dall'art. 1102 c.c., poiché in tal
caso si altera la destinazione della cosa comune, snaturandola
o impedendone o compromettendone la funzione che le è propria.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1977, n. 1001.
In tema di condominio degli edifici,
il singolo condomino non può sottrarsi all'obbligo di concorrere,
secondo la ripartizione risultante dalle tabelle millesimali -
suscettibili di modificazione anche per fatti concludenti - alle
spese di erogazione del servizio centralizzato di riscaldamento
distaccando la propria porzione immobiliare dal relativo impianto,
senza che rilevino in contrario né la L. 29 maggio 1982,
n. 308, sul contenimento dei consumi energetici, né la
circostanza che il condominio stesso consti di più edifici
separati, ma serviti da impianti comuni non frazionati in relazione
alle singole unità immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1994, n. 4278, Cond. 5. Giacomo
Primo di Torino c. Soc. Cada Sini.
Il singolo condomino non può,
di regola, mediante unilaterale rinunzia al servizio di riscaldamento,
sottrarsi all'obbligo di contribuire al pagamento delle spese
di funzionamento di impianto centralizzato di termosifone, sito
in stabile condominiale: resta salva l'eccezionale ipotesi in
cui il condomino rinunziante dimostri che l'esclusione dal riscaldamento
di alcuni locali si risolva in una proporzionale riduzione delle
spese generali di esercizio.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 12 giugno 1981, n. 889: La
Lombarda s.n.c. c. Condominio viale Piave, angolo via F.lli Cervi
- Limbiate, in Arch. loc. e cond. 1982, 75.
Il condomino non può distaccarsi
dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza il consenso
di tutti gli altri condomini, né a seguito di ciò
esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese per la prestazione
di tale servizio.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 14 ottobre 1987, n. 10251, Rubino
c. Condominio di Via Cupa Angara, n. 5, Napoli, in Arch. loc.
e cond. 1988, 440.
Il distacco delle diramazioni
di uno o più appartamenti dall'impianto di riscaldamento
centralizzato, con conseguente esclusione dalle spese di gestione
comuni, necessita del voto favorevole di tutti indistintamente
gli interessati al funzionamento dell'impianto, e quindi non solo
dei condomini, ma anche dei conduttori di alloggi siti nel condominio.
* Trib. civ. Napoli, 24settembre 1987, n. 8791, Novino c. Condominio
di via S. Giacomo dei Capri 39/D, Napoli, in Arch. loc. e cond.
1988, 126.
In caso di illegittimo distacco
dall'impianto centralizzato di riscaldamento, il condomino che
ha operato il distacco non è tenuto al riallaccio del nuovo
impianto a quello centralizzato se il suo comportamento è
stato causato dalle omissioni del condominio (nella specie il
condominio non aveva provveduto per anni a mettere l'impianto
centralizzato in condizioni di fornire un sufficiente riscaldamento
al convenuto).
* Trib. civ. Milano, 23 gennaio 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 363.
Il distacco delle diramazioni
relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale
è generalmente vietato perché incide negativamente
sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno
squilibrio termico che può essere eliminato solo con aggravio
delle spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuassero
a servirsi dell'impianto centralizzato; il distacco è consentito,
quindi, solamente se venga fornita la prova che dal medesimo non
derivino i suddetti inconvenienti.
* Trib. civ. Torino, sez. I bis, 7 settembre 1987, n. 6030,
S.S. Bienes Prima c. Olimpic Srl, in Arch. loc. e cond. 1987,
716.
Il distacco delle diramazioni
dall'impianto termocentralizzato incide negativamente sulla destinazione
obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico
che può essere eliminato solo con una maggiore spesa di
esercizio e conservazione per i condomini che continuano a usare
dell'impianto, per cui è da ritenersi consentito solo quando
è previsto dal regolamento contrattuale ovvero quando avvenga
col voto unanime dei partecipanti, oppure nel caso in cui l'interessato
al distacco dimostri che da questo non possa derivare alcun inconveniente.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 25 giugno 1986, n. 6703, Rubino
c. Cond. via Cupa Angara, 5, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1986,
468.
Il distacco delle diramazioni
relative ad uno o più appartamenti dall'impianto centrale
di riscaldamento, qualora non venga provata l'assenza di inconvenienti
per effetto di tale distacco, deve ritenersi vietato in quanto
incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune,
determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato
solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione
per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto centralizzato.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 26 ottobre 1996, n. 8837, Longo
c. Comunione impianto riscald. viale Tiziano nn. 14 e 22 di Portici
e altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 933.
In caso di installazione di un
impianto autonomo di riscaldamento con distacco da quello centralizzato,
la rinuncia al servizio di riscaldamento e l'esonero dalla relativa
spesa non può essere determinata autonomamente ed unilateralmente
ma, al contrario, deve essere autorizzata dall'assemblea (con
il quorum ex art. 1120 cod. civ.), una volta verificata l'entità
della riduzione di spese derivanti dal distacco.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 24 maggio 1985, n. 6623, Lo Cascio
c. Cond. di via Arena, 8, Roma, in Arch. loc. e cond. 1986, 113.
Integra gli estremi dell'atto
di molestia e legittima l'esercizio dell'azione di manutenzione,
ex art. 1170 cod. civ., il distacco operato da un condomino dall'impianto
centralizzato di riscaldamento, ciò costituendo alterazione
della cosa comune, con conseguente pericolo di possibili inconvenienti
nella sua utilizzazione.
* Pret. civ. Firenze, 24 gennaio 1989, Compostrini ed altri
c. Bordoni, in Arch. loc. e cond. 1989, 780.
Il distacco delle diramazioni
relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale
di riscaldamento e consentito quando il singolo interessato provi
che il distacco stesso non incida negativamente sulla destinazione
obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico
e, al contrario, possa servire a porre rimedio ad una situazione
di inefficienza dell'impianto comune.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 gennaio 1989, n. 680, Condominio
di Via Bertelli 2, Milano c. Migliavacca, in Arch. loc. e cond.
1990, 94.
Il distacco delle diramazioni
relative ad una o più porzioni immobiliari dall'impianto
centrale di riscaldamento è consentito soltanto quando
i singoli interessati provino che dal distacco derivi una effettiva
proporzionale riduzione delle spese di esercizio, senza che si
verifichi uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento
dell'impianto.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 11 ottobre 1993, Soc. Sida
c. Cond. di via Popoli Uniti n. 24 di Milano, in Arch. loc. e
cond. 1994, 600.
È ammissibile il distacco
dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale allorquando,
in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dell'impianto,
comporti un'effettiva proporzionale riduzione del consumo, con
esclusione di aggravi di sorta per gli altri partecipanti al condominio.
* Trib. civ. Milano, 7 ottobre 1991, in Arch. loc. e cond.,
1992, 87.
Non è censurabile l'installazione
di un impianto di riscaldamento autonomo aggiuntivo che non arrechi
pregiudizio a quello condominiale ma, qualora dal distacco derivi
anche una minima manomissione dell'impianto centralizzato, ne
consegue la condanna alla riduzione in pristino con collegamento
all'impianto centralizzato nel momento in cui esso venga rimesso
in funzione.
* Trib. civ. Roma, 9 luglio 1988, in Foro it. 1989, I, 2964.
e) Griglia di aerazione
La competenza sulla domanda di
sostituzione della griglia di aerazione della centrale comune
di riscaldamento, posta nella soglia di ingresso dell'edificio
condominiale, al fine di evitare inconvenienti nel transito, va
determinata in base al valore perché non si configura una
controversia sulle modalità di uso del servizio condominiale
(art. 8 n. 4 c.p.c.), né una controversia sulla misura
dei servizi del condominio (art. 7 comma secondo c.p.c.).
* Cass. civ. 11 gennaio 1994, n. 223.
f) impignorabilità degli impianti
Gli ascensori e gli impianti di
riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori, sono parti
integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici
pertinenze; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché
complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma
partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici
medesimi, quali elementi essenziali alla loro destinazione, da
ciò consegue che l'ascensore e l'impianto di riscaldamento
non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente dall'edificio
in cui sono installati, e che l'opposizione con la quale il debitore
deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare
il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni,
configura, ai sensi dell' art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione,
e non opposizione agli atti esecutivi.
* Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1976, n. 654.
g) inquinamento atmosferico
La necessità di dare esecuzione
ad una legge imperativa che imponga la adozione di cautele o accorgimenti
per evitare l'inquinamento atmosferico (L. 13 luglio 1966 n. 615)
non sottrae le relative delibere dell'assemblea condominiale all'osservanza
delle maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. qualora, per eseguire
in concreto il comando della legge, si debba far luogo ad innovazioni
in senso tecnico, sia a causa delle opere che per diretta conseguenza
dell'applicazione di quelle cautele e di quegli accorgimenti si
rendono necessarie, sia a causa dello stato dei luoghi condominiali,
che debbono essere convenientemente modificati per attuare quelle
opere.
* Cass. civ., sez. II, 12 aprile 1976, n. 1281.
La carenza, nell'impianto comune
di riscaldamento, dei requisiti tecnici prescritti dalla legge
per la sicurezza delle persone e delle cose e per limitare l'inquinamento
prodotto dalla combustione non impedisce alla assemblea di deliberare
sulle relative spese di esercizio (art. 1135 c.c.) perché
tale deliberazione non attiene alla attivazione dell'impianto,
che rientra tra i compiti propri dell'amministratore (art. 1130
c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 27 settembre 1996, n. 8531, Aliotta
c. Condominio Due Palme di via Lentini in Siracusa, in Arch. loc.
e cond. 1997, 446.
In forza dell'art. 1131 cc., l'amministratore
di un condominio deve osservare ed applicare tutte le disposizioni
legislative e amministrative che possono riguardare il condominio
stesso; fra l'altro, egli ha il compito, ai sensi dell'art. 1130,
n. 2 c.c., di disciplinare la prestazione dei servizi di interesse
comune, compreso quello del riscaldamento centrale. Di conseguenza
la responsabilità per l'impiego di combustibili proibiti
dall'art. 13 L. 13 luglio 1966, n. 615 ricade esclusivamente sull'amministratore
e nessun addebito può venir mosso al singolo condomino,
che pur abbia partecipato ad un'assemblea ove si sia discusso
del problema.
* Cass. pen., sez. III, 29 maggio 1972, Dal Vecchio.
Le disposizioni in materia di
combustibili contenute negli artt. 11, 12, 13 e 14 della L. n.
615/1966, sono applicabili sia agli impianti termici per uso riscaldamento
sia agli impianti termici industriali.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1990, n. 5187 (ud. 27 febbraio
1990), Massimilla.
Le disposizioni di attuazione
delle direttive Cee in materia di qualità dell'aria, contenute
nel d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, sono esclusivamente rivolte
agli impianti industriali, e non ai titolari di impianti termici
per il riscaldamento di ambienti civili.
* Tar Lombardia, 4ottobre 1991, n. 1227, in Giur. it. 1993,
III, 1, 418.
h) Installazione dell'impianto
L'installazione dell'impianto
di riscaldamento, avvenuta successivamente alla costituzione del
condominio, fa escludere la presunzione di comproprietà
dell'impianto stesso, di cui all'art. 1117 cod. civ.
* Pret. civ. Napoli, sez. V, 19 gennaio 1983, D'Alessandro
e altro c. Cond. di via Cilea, 26, NA, in Arch. loc. e cond. 1983,
364.
i) Lettura del contatore
Il locatore ha diritto di accedere
all'interno di un immobile locato per provvedere alla lettura
del contatore dell'acqua al fine di ripartire le spese secondo
le diverse unità immobiliari servite.
* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 26 ottobre 1983, Grandi e
altro c. D'Agostino, in Arch. loc. e cond. 1984, 327.
j) Locale sede dell'impianto
La dichiarazione dell'assemblea
del condominio con la quale viene dato in locazione ad uno dei
condomini il locale condominiale in cui è sistemato l'impianto
di riscaldamento ed affidato allo stesso condomino la gestione
del servizio di riscaldamento richiede, ai fini della sua validità,
la maggioranza semplice, avendo ad oggetto la disciplina di un
servizio volto al soddisfacimento dell'interesse collettivo dei
condomini, e non un'innovazione diretta all'uso più comodo
o al maggior rendimento di cosa comune.
* Cass. civ.. sez. II, 28 gennaio 1976, n. 270.
Nell'edificio condominiale, l'impianto
di riscaldamento centrale ed i locali ad esso destinati costituiscono
un complesso unitario, indivisibile.
* Cass. civ., 26 giugno 1976, n. 2419.
k) Obblighi dell'amministratore
Soltanto nel caso di installazione
di un impianto termico centralizzato posto in edificio amministrato
in condominio l'obbligo di presentare idoneo progetto e di adempiere
alle prescrizioni della legge incombe sull'amministratore (e sarà
necessario predisporre un progetto unitario riguardante l'intero
edificio riscaldato); nel caso, invece, di installazione di impianti
termici individuali tale obbligo grava sul proprietario dell'alloggio
e, quindi, dell'impianto.
* Trib. civ. Torino, sez. I, 19 ottobre 1994. n. 7963, Rosso
Brignone c. Condominio di Via Assarotti, n. 1, di Torino, in Arch.
loc. e cond. 1994, 828.
l) Obblighi del locatore
Qualora l'installazione del servizio
di riscaldamento in un edificio in condominio risulti, in relazione
alle caratteristiche ed alla situazione logistica dell'immobile,
non gravosa né voluttuaria, tale innovazione, se approvata
nei modi prescritti, è vincolante per tutti i condomini,
con la conseguenza che, nell'ipotesi di un locale dato in locazione,
come il proprietario-locatore è tenuto a sostenere pro
quota le spese di impianto, parimenti il conduttore non può
sottrarsi (trattandosi di innovazione lecita ex art. 1582 c.c.)
al pagamento delle spese di esercizio fin dal momento dell'attuazione
del servizio stesso, ancorché questo sia stato introdotto
nel corso della locazione, essendo l'aumento degli oneri accessori
conseguente all'applicazione dell'art. 9 L. 27 luglio 1978 n.
392, senza alterazione del rapporto sinallagmatico, posto che
a fronte di una maggiore spesa per il conduttore vi è un
obiettivo miglioramento delle condizioni di utilizzabilità
del bene.
* Cass. civ., sez. III, 24 giugno 1993, n. 7001, lasparra c.
Soc. Perretti.
La legge n. 392 del 1978 (cosiddetta
dell'equo canone) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore,
senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio
negli edifici, sicché l'amministratore ha diritto - ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 att. stesso
codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione
delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente
ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione
diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità
immobiliari (contro i quali può invece agire in risoluzione
il locatore ex art. 5 della citata legge n. 392 del 1978, per
il mancato rimborso degli oneri accessori), anche con riguardo
alle spese del servizio comune di riscaldamento ancorché
questi ultimi abbiano diritto di voto, in luogo del condomino
locatore, nelle delibere assembleari riguardanti la relativa gestione.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994, n. 1104, Comune di
Torino c. Cond. di via Risorgimento n. 14 di Poirino, in Arch.
loc. e cond. 1994, 559.
Il conduttore di un immobile ad
uso ufficio posto al piano terreno di uno stabile, ed insufficientemente
riscaldato nonostante il regolare funzionamento dell'impianto
centralizzato condominiale di riscaldamento, non può pretendere
dal condominio la realizzazione di modifiche all'impianto esistente
o di un nuovo impianto idoneo ad assicurare nei locali occupati
temperature adeguate, né può vantare analogo diritto
nei confronti del locatore. ai sensi dell'art. 1575 cod. civ.,
qualora la situazione lamentata dipenda dalle stesse caratteristiche
originarie dell'impianto (di tipo a pannelli radianti posati a
pavimento), e debba quindi considerarsi alla stregua di un vizio
dell'immobile già esistente all'inizio della locazione.
* Pret. civ. Milano, ord. 14 giugno 1991, in Arch. loc. e cond.
1992. 421.
È ammissibile il provvedimento
di urgenza che imponga al locatore di provvedere a proprie spese
all'installazione di un impianto autonomo di riscaldamento se
l'originario servizio è venuto meno per la decisione dell'assemblea
dei condomini di sopprimere l'impianto centralizzato esistente.
* Pret. civ. Roma, ord. 3 marzo 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 849.
m) Orario di funzionamento
Ogni condomino ha il diritto di
ottenere che l'impianto di riscaldamento sia strutturato in modo
da assicurare, nelle ore di accensione, un uniforme riscaldamento
di tutti gli appartamenti e ciò attraverso opportuni accorgimenti
tecnici, quali una differenziazione delle superfici radianti,
in rapporto alla posizione, struttura, esposizione e volumetria
di ogni appartamento. Se peraltro le caratteristiche di posizione,
struttura ed esposizione di un appartamento (nella specie, attico)
siano tali da determinare nelle ore di interruzione del funzionamento
dell'impianto un calo della temperatura più accentuato
che negli altri appartamenti, al di fuori di qualsiasi deficienza
nell'organizzazione e conduzione del servizio, il condominio interessato
ha diritto di ottenere una maggiore fruizione del servizio comune
- nei limiti stabiliti dalle norme generali regolanti il funzionamento
degli impianti termici - purché ciò sia consentito
dalle caratteristiche dell'impianto e possa effettuarsi senza
pregiudizio o disagio per gli altri condomini, restando a carico
del richiedente la maggiore spesa derivante dal protratto o più
intenso funzionamento dell'impianto (anche in relazione all'eventuale
deterioramento) e quella che possa rendersi necessaria per la
messa in opera di strumenti o l'adozione di accorgimenti tecnici
atti ad evitare un eccesso di calore negli altri appartamenti.
* Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1981, n. 3775, Condominio
di via XX Settembre 150, Perugia c. Briziarelli, in Arch. loc.
e cond. 1981, 397, motiv. e nota.
Qualora l'accensione anche di
notte dell'impianto di riscaldamento, in esito a controversia
fra il condominio ed il singolo condomino, venga prevista quale
mera modalità tecnica per assicurare a detto condomino
un'erogazione di calore pari a quella goduta dagli altri proprietari,
il passaggio in giudicato della relativa sentenza non osta a che
l'assemblea successivamente deliberi di spegnere l'impianto stesso
nelle ore notturne, ove i nuovi accorgimenti di gestione egualmente
consentano il raggiungimento dell'indicato obiettivo.
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1990, n. 11124, Marini c.
Samaritan.
Determinare l'orario di funzionamento
del servizio di riscaldamento e stabilire la sua gestione costituiscono
modalità d'uso di un servizio condominiale, dal momento
che si tratta di stabilire i criteri per l'erogazione ditale servizio
e per il suo uso. La competenza relativa alle cause riguardanti
tale materia spetta quindi al giudice conciliatore ex art. 1 della
L.
n.399 /1984.
* Pret. civ. Treviso, 20 luglio 1985, n. 288, Prioni c. Pavan
e altri e Zanatta n.c., in Arch. loc. e cond. 1986, 155.
Atteso che i rumori e le vibrazioni
prodotte dalle apparecchiature che alimentano la rete del riscaldamento
condominiale impongono l'adozione di particolari accorgimenti
idonei a riportare nei limiti della normale tollerabilità
tali inconvenienti, l'impianto di riscaldamento deve rimanere
fermo dalle ore 22 alle ore 7 ed inoltre, al fine di ridurre la
rumorosità per il periodo in cui si faccia uso ditale impianto,
devono essere adottati gli accorgimenti suggeriti dal consulente
tecnico.
* Trib. civ. 5. Maria Capua Vetere, 9 giugno 1986, n. 1142,
Zacchia e altro c. Cond. Sol-Air di via Tazzoli, 67, Caserta e
altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 669.
La domanda diretta ad invalidare
una delibera assembleare nella parte riguardante l'orario di funzionamento
del servizio di riscaldamento e la gestione di esso non introduce
una controversia sulle modalità d'uso dei servizi condominiali
di cui all'art. 1 della L. n. 399/1984, sibbene sulla misura dei
servizi del condominio di case di cui all'art. 2 della citata
legge, ed è, pertanto, di competenza del pretore.
* Giud. conc. Treviso, ord. 6 giugno 1986, Prioni e altro c.
Pavan e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 521.
-è annullabile per eccesso
di potere, ai sensi dell'art. 1130 n. 2 cod. civ., la delibera
assembleare che abbia statuito l'accensione dell'impianto centralizzato
di riscaldamento dalle ore 16 alle ore 22, con esclusione delle
ore mattutine, in quanto è regola generale (anche alla
luce della L. n. 645/1983) che il riscaldamento vada erogato soprattutto
nelle ore più fredde della giornata, che sono quelle di
prima mattina e di sera, nelle quali v'è maggior pericolo
che le condizioni climatiche possano procurare danni alla salute
di coloro che vivono nell'edificio e quindi all'interesse della
comunione.
*Giud. cone. Bari, 10 ottobre 1989, n. 308, Cavone c. Condominio
di via Calefati n. 399 di Bari e Loiodice, in Arch. loc. e cond.
1990, 159.
In materia di servizio di riscaldamento
organizzato in un edificio in condominio mediante una centrale
termica comune, l'efficienza e la funzionalità dell'impianto
sono direttamente strumentali alla normale abitabilità
delle singole porzioni immobiliari. Ogni condomino, quindi, ha
diritto di ottenere che l'impianto di riscaldamento sia strutturato
in modo da assicurare nelle ore di accensione un uniforme riscaldamento
di tutti gli appartamenti, e ciò mediante opportuni accorgimenti
tecnici, e anche per mezzo di una maggiore fruizione del servizio
comune, nei limiti stabiliti dalle norme generali che regolano
il funzionamento degli impianti termici.
* Trib. civ. Milano, 25 maggio 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 812.
n) Pannelli solari
L'installazione da parte di un
condomino di pannelli solari su parte comune dell'edificio condominiale
(nella specie, sul lastrico di copertura del vano scale), che
non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari
di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non costituisce
innovazione, né a norma dell'art. 1120 cod. civ., né
a norma del successivo art. 1121, ma legittimo uso della cosa
comune.
* Trib. civ. Salerno, sez. II, 16 marzo 1982, D'Aniello c.
Condominio di via A. Capone 9, Salerno, in Arch. loc. e cond.
1982, 269.
o) Riattivazione e mantenimento in funzione
In tema di condominio negli edifici,
è legittimo, da parte dei condomini, il ricorso al procedimento
ex art. 700 cod. proc. civ., nel caso in cui il loro diritto al
riscaldamento può subire un danno grave ed irreparabile,
sussistendo pericolo di un concreto nocumento all'integrità
psico-fisica dei medesimi in conseguenza dell'inerzia degli amministratori
relativamente alla riattivazione e al mantenimento in funzione
dell'impianto centralizzato di riscaldamento a gasolio, nonostante
la rigida stagione invernale in atto.
* Trib. civ. Molfetta, 31 dicembre 1988, Nappi e altri c. Condominio
Via Serao 24, Molfetta, in Arch. loc. e cond. 1989, 368.
p) Smaltimento delle acque
L'installazione di due pompe per
lo smaltimento delle acque dell'impianto di riscaldamento di un
condominio costituisce una modifica migliorativa dell'impianto
termico esistente, che non incide sulla cosa comune, mutandone
la funzione o la destinazione: conseguentemente, la relativa deliberazione
- come pure la sua successiva revoca - può essere adottata
dall'assemblea dei condomini senza la maggioranza qualificata
prescritta per le innovazioni.
* Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1978, n. 2541.
q) Sostituzione del bruciatore
La sostituzione del bruciatore
dell'impianto di riscaldamento di un edificio condominiale, nei
casi in cui il bruciatore sostituito era guasto o obsoleto, deve
considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto
a ripristinare la funzionalità dell'impianto senza alcuna
modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere
ricondotta alle modifiche migliorative, e non alle innovazioni,
se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia
più redditizia, più economica o meno inquinante.
(Nella specie, si trattava della sostituzione di un bruciatore
alimentato da gasolio con un bruciatore alimentato da gas metano).
* Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1994, n. 4831, Condominio
di Via Campania nn. 15 e 17 di Taranto c. Masella.
La spesa per la sostituzione della
caldaia ben può essere legittimamente suddivisa secondo
i millesimi della tabella di riscaldamento, essendo evidente che
gli stessi sono proprio deputati al calcolo delle diverse proporzioni
di uso tra i vari utenti.
* Trib. civ. Genova, 28 novembre 1996, n. 3300, Magliano c.
Condominio di Via S. Nazaro n. 6 in Genova, in Arch. loc. e cond.
1997, 99.
r) Spese (ripartizione)
In tema di condominio, ai fin
della ripartizione delle spese di riscaldamento, l'unico criterio
base che sia conforme al principio generale di cui all'art. 1123,
comma 2, c.c. è quello della superficie radiante.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1995, n. 946, Giani c. Cond.
Viale Meyello 6, Milano.
In tema di ripartizione delle
spese del servizio condominiale di riscaldamento, i criteri stabiliti
dai commi primo e secondo dell'art. 1123, cc. possono essere derogati
- secondo quanto sancisce la detta norma - soltanto da una convenzione
sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa
dagli stessi in sede assembleare con la unanimità dei consensi
dei partecipanti alla comunione; e pertanto non è consentito
all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza. di porre
in via provvisoria le spese di riparazione degli impianti singoli
a carico indistintamente di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1991, n. 12307, Varrica
c. Milano. Nello stesso senso, v. Cass. 4 giugno 1993. n. 6231.
Con riguardo all'impianto di riscaldamento
installato in un fabbricato condominiale, l'indagine diretta a
stabilire se il singolo partecipante, che non usufruisca del servizio
di riscaldamento (nella specie. in quanto proprietario esclusivo
di negozi), sia ugualmente comproprietario di detto impianto,
e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 cod. civ., sia tenuto
a concorrere nelle spese inerenti alla sua conservazione, va condotta
in base ai criteri fissati dall'art. 1117 cod. civ. sull'individuazione
delle parti comuni dell'edificio, tenendo conto che la comunione
di detto impianto, ove debba essere negata in base alla citata
norma, può essere riconosciuta, per effetto di diversa
previsione del regolamento condominiale, solo se esso abbia natura
contrattuale, perché predisposto dall'originario unico
proprietario e poi accettato con i singoli atti di acquisto. ovvero
perché adottato con il consenso unanime di tutti i partecipanti,
manifestato nelle dovute forme.
* Cass. civ., sez. II, 6 luglio 1984, n. 3966, Cristiani c.
Cond. V. Stur. Ge.
L'indagine diretta a stabilire
se il singolo partecipante al condominio (nella specie, proprietario
di un'autorimessa), che non usufruisce del servizio di riscaldamento,
sia ugualmente proprietario di detto impianto e, quindi, in applicazione
dell'art. 1123 c.c., sia tenuto a concorrere alle spese inerenti
alla sua conservazione o al rifacimento, va condotta in base ai
criteri fissati dall'art. 1117 c.c. per l'individuazione delle
parti comuni dell'edificio. Cosicché, limitandosi la proprietà
comune dell'impianto di riscaldamento al punto di diramazione
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini,
qualora manchi detta diramazione, poiché non esiste la
possibilità che i locali medesimi fruiscano del riscaldamento,
l'impianto non può considerarsi destinato alloro servizio.
* Cass. civ., sez. II, 8 maggio 1996, n. 4270, Cond. Tre Stelle
c. Benardi.
L'obbligo del condomino di contribuire
alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle
parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse
comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la
sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio
(art. 1123, primo comma, c.c.); con la conseguenza che la semplice
circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non
eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero
dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio dell'impianto,
dato che il condomino non è titolare, nei confronti del
condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica
e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese
allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.
* Cass. civ., sez. un., 26 novembre 1996, n. 10492, Rauco c.
Condominio di Via Vaccari 38 in Roma, in Arch. loc. e cond. 1997,
61.
Il singolo condomino non è
titolare di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica nei
confronti del condominio relativamente all'utilizzazione dei servizi
comuni e, pertanto, non può sottrarsi dal contribuire alle
spese di gestione del servizio di riscaldamento centralizzato
in proporzione ai millesimi, allegando la mancata o insufficiente
erogazione di quel servizio, né può proporre azione
di danno contro il condominio per il mancato promovimento dell'azione
contrattuale nei confronti dell'impresa installatrice dell'impianto,
posto che il condomino conserva il potere di agire a difesa non
solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei
suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni,
potendo ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di
inerzia dell'amministrazione del condominio a norma dell'art.
1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche
al condominio degli edifici per il rinvio disposto dall'art. 1139
c.c.
* Cass. civ. 15 dicembre 1993, n. 12420.
In tema di condominio degli edifici,
qualora il bene comune, come l'impianto di riscaldamento, si trovi
in situazione di inscindibilità materiale o funzionale
con i manufatti afferenti alle porzioni di proprietà esclusiva
dei singoli condomini (nella specie, trattandosi di impianto realizzato
con serpentine inserite nei solai), il potere del regolamento,
e, correlativamente, dell'assemblea dei condomini nel rispetto
del regolamento, di provvedere in ordine alla gestione di detto
bene comune (nella specie, ripartendo fra tutti i condomini le
spese di riparazione delle serpentine dei singoli appartamenti)
non resta escluso a causa della inevitabile incidenza riflessa
di tale gestione su quelle proprietà esclusive.
* Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 1983, n. 960, Soc. Ac. Au.
c. Condominio A-4.
Qualora un regolamento di condominio - avente natura contrattuale per essere stato richiamato espressamente, quale parte integrante, negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio - stabilisca che i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di riscaldamento anche nelle diramazioni interne dei singoli appartamenti prevedendo espressamente anche che tali diramazioni sono di proprietà comune, non trova applicazione ai sensi dell'art. 1138 ultimo comma cod. civ. la regola sancita dal secondo comma dell'art. 1123 stesso codice, a norma della quale le cennate spese vanno commisurate al coefficiente di utilità derivante a ciascuna unità immobiliare dal servizio di riscaldamento, con la conseguenza che le spese di manutenzione straordinaria e quelle conseguenziali di restaurazione dell'immobile non possono far carico per intero al condomino proprietario dell'appartamento nell'ambito del quale è stato necessario intervenire, bensì per esse si configura l'obbligo di ripartizione fra tutti i condomini, secondo la regola generale dettata dal primo comma dell'art. 1123 cod. civ. per le spese di manutenzione delle cose comuni. * Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1980, n. 4717, Cond. V. Cornagg. c. Soc. Conca MI.
La deliberazione con cui l'assemblea
dei condomini approvi la ripartizione delle spese del servizio
di riscaldamento centralizzato senza avere prima accertato il
volume dei singoli cespiti, in violazione della disposizione del
regolamento di condominio che pre-vede il riparto volumetrico
della spesa, non è affetta da nullità bensì
soltanto annullabile, ove denunciata dai condomini assenti e dissenzienti
nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., non incidendo
sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 8 giugno 1993, n. 6403, Ruella c. Cond.
Torino.
In tema di ripartizione delle
spese del servizio di riscaldamento in un edificio in condominio,
la qualità dell'uso che un singolo appartamento può
fare del servizio stesso, a norma dell'art. 1123, secondo comma,
c.c., va calcolata, ai fini della determinazione della spesa,
in rapporto alla capacità potenziale di assorbimento, e
cioè, in forza del fabbisogno obiettivo dell'appartamento
stesso, secondo uno dei tanti criteri possibili (numero dei radiatori
o delle bocchette, massa o superficie irradiante, superficie irradiata,
cubatura degli ambienti, contatore, ecc.) con la conseguenza che
procedutosi a tale determinazione del fabbisogno, non può
apportarsi alcuna diminuzione alla correlativa spesa proporzionale
per effetto di ragioni particolari (nella specie: temperatura
degli appartamenti dell'ultimo piano del fabbricato inferiore
a quella degli altri che determinano quel fabbisogno o che lo
aumentano rispetto ad appartamenti di eguale estensione od eguale
cubatura).
* Cass. civ., sez. II, 4 agosto 1978, n. 3839.
In tema di ripartizione delle
spese condominiali attinenti al servizio centralizzato di riscaldamento
di un edificio adibito ad uso abitativo, che costituito da due
appartamenti sia in comunione pro indiviso tra due comproprietari,
trova applicazione la disciplina dettata per la comunione dall'art.
1104 c.c., con la conseguenza che ogni comproprietario è
obbligato a sostenere le spese stesse in proporzione al valore
della sua quota, indipendentemente dal concreto vantaggio che
tragga dal detto servizio e senza possibilità di sottrarsi
a quest'obbligo rinunciando al servizio medesimo, ove tale rinuncia
possa produrre effetti pregiudizievoli per l'altro comproprietario.
* Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1994, n. 3600, Ornamenti c.
Anselmi.
Le spese per la conservazione
dell'impianto centrale di riscaldamento (nella specie, determinate
dalla necessità di adeguare l'impianto alle nuove prescrizioni
tecniche di cui alla L. n. 615 del 1966) sono a carico di tutti
i condomini che possono fruire del relativo servizio, in rapporto
al valore della proprietà individuale di ciascuno (art.
1123, primo comma, c.c.). a differenza delle spese di esercizio,
che vanno ripartite in proporzione dell'uso e della utilità
che ciascuno può realizzare dal servizio comune, qualora
si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa
(art. 1123, secondo comma, c.c.). Ne consegue che anche i condomini,
i cui locali siano privi di radiatori attualmente allacciati all'impianto
centrale, sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione
straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento, secondo
la disciplina contenuta nell'art. 1118 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1977, n. 693.
La ripartizione delle spese del
riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, deliberata
dall'assemblea o disciplinata dal regolamento condominiale, è
in contrasto con l'art. 1123, primo capoverso, c.c. - secondo
cui, per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può
farne - soltanto se debba essere effettuata in base al valore
della proprietà delle singole quote, ovvero in base ad
un diverso criterio che appaia inidoneo, per la sua evidente irrazionalità,
a fissare un congruo rapporto fra la spesa e l'uso individuale.
Qualora, invece, questo rapporto possa essere attuato con più
sistemi pratici che, come i tre metodi adottati nella prassi edilizia
e rispettivamente fondati sulla estensione della superficie irradiata
o sulla cubatura degli appartamenti o sul numero degli elementi
radianti, attuano, in modo più o meno soddisfacente riguardo
alle circostanze del caso, il precetto di legge, la preferenza
accordata, in concreto, ad uno di essi non è viziata da
illegittimità e sfugge, pertanto, al controllo del giudice,
cui spetta reprimere una deliberazione illegale, ma non sostituire
alla deliberazione legalmente adottata una più conveniente.
senza invadere la sfera di autonomia degli organi condominiali.
* Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 1974, n. 4166.
All'assemblea dei condomini, nell'ambito
delle attribuzioni concernenti la gestione delle cose, degli impianti
e dei servizi comuni previste dall'art. 1135 n. 2 c.c., deve riconoscersi
la competenza a modificare, in via provvisoria, tabelle millesimali
concernenti il servizio di riscaldamento e di riscuotere i relativi
contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio, qualora, in
seguito alle modifiche apportate da un condomino all'impianto
di riscaldamento all'interno del proprio appartamento, le tabelle
originarie non corrispondano alla nuova estensione degli elementi
radianti.
* Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni
c. Condominio di via Fucini n. 284 in Roma, in Arch. loc. e cond.
1997, 80.
Con riguardo al risarcimento del
danno dovuto a norma dell'art. 1494 c.c. il credito dei comproprietari
di un bene unico ed indivisibile (nella specie, impianto di riscaldamento
condominiale) per il rimborso delle spese occorrenti alla sua
riparazione, deve considerarsi indivisibile perché, essendo
indivisibile, per finalità e funzione, la prestazione che
ne è oggetto, indivisibile è anche il fatto ed il
risultato del ripristino; tale credito può essere pertanto
fatto valere da ciascuno dei comproprietari per l'intero, ai sensi
dell'art. 1319 c.c. (salva la successiva definizione del rapporto
all'interno della contitolarità).
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1994, n. 4804, Loddo c. Condominio
di Via Francoforte n. 4 in Cagliari e altri.
Il criterio dell'addebito delle
spese di riscaldamento in base alla superficie radiante non è
l'unico idoneo a consentire una razionale e giusta ripartizione
delle medesime, potendo ben applicarsi qualsiasi criterio che
con soddisfacente approssimazione consenta una effettiva distribuzione
delle spese in relazione alle caratteristiche delle singole unità
immobiliari e del beneficio effettivamente goduto.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 dicembre 1985, n. 10314, Pasi
ed altro c. Ditta Alpi, in Arch. loc. e cond. 1986, 297.
La carenza, nell'impianto comune
di riscaldamento, dei requisiti tecnici prescritti dalla legge
per la sicurezza delle persone e delle cose e per limitare l'inquinamento
prodotto dalla combustione non impedisce alla assemblea di deliberare
sulle relative spese di esercizio (art. 1135 c.c.) perché
tale deliberazione non attiene alla attivazione dell'impianto,
che rientra tra i compiti propri dell'amministratore (art. 1130
.c.).
* Cass. civ., sez. Il, 27 settembre 1996, n. 8531, Aliotta
e. Condominio Due Palme di via Lentini in Siracusa, in Arch. loc.
e cond. 1997, 446.
Le spese di riscaldamento non
sono dal locatore ripetibili se non deliberate o comunque approvate
dall'apposita assemblea dei conduttori.
* Pret. civ. Piacenza, 19 giugno 1980, Ina c. Corvini, in Arch.
loc. e cond. 1980, 414.
Il criterio di ripartizione delle
spese del riscaldamento centralizzato in un edificio in condominio
conforme al criterio legale è, allo stato attuale della
tecnica termica ed edilizia, quello che assume come parametro
la superficie radiante. Conseguentemente, la delibera condominiale
che adotti un diverso criterio (come quello del riparto della
spesa in proporzione alla cubatura), senza che ciò sia
reso necessario da peculiari caratteristiche dell'edificio o dell'impianto,
lede il diritto del condomino dissenziente alla intangibilità,
senza il suo consenso, della posizione soggettiva in ordine alle
cose e ai servizi comuni, stabilita dalla legge o dalle pattuizioni
risultanti dal titolo di acquisto.
* Cass. civ., sez. II, 8 maggio 1974, n. 1300.
La domanda con la quale il conduttore
di un immobile urbano richieda al locatore il rimborso delle spese
per opere di trasformazione del riscaldamento centralizzato in
impianto autonomo non rientra tra quelle relative alla straordinaria
manutenzione o alla conservazione dell'immobile che, a norma degli
artt. 23-45 della L. 27 luglio 1972, n. 392, spettano alla competenza
per materia del pretore, e deve essere, quindi, proposta dinnanzi
al giudice competente secondo il generale criterio del valore
della causa.
* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5841.
Obbligato alla corresponsione
delle spese condominiali di riscaldamento è il proprietario
dell'unità immobiliare, e non il conduttore, qualora manchi
la prova della qualità di condomino apparente di quest'ultimo.
* Pret. civ. Roma, 14 novembre 1994, n. 6303, Soc. La Farmacia
c. Condominio di via Baldo degli Ubaldi n. 32 in Roma, in Arch.
loc. e cond. 1995, 438.
Nelle locazioni degli immobili
urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell'amministratore
ed il concorso nelle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento
e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra
gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone
a carico del conduttore - salvo patto contrario - da valutarsi
alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire
al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta
legge (art. 79, primo comma). Del pari deve ritenersi escluso
dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti,
quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie
per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà
di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale
nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa
locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare
i relativi servizi.
* Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1988, n. 6088, Di Piazza
c. Miglio.
-è nulla la deliberazione
condominiale assunta a maggioranza avente per oggetto la modifica
della disposizione contrattuale del regolamento relativa al criterio
di ripartizione delle spese di riscaldamento, in quanto, in tal
caso, la possibilità di una modificazione presuppone il
consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
* Trib. civ. Milano, 15 giugno 1989, inedita.
-è nulla la deliberazione
condominiale che fissi l'applicazione di un criterio di ripartizione
di spese per la sostituzione della caldaia del riscaldamento centralizzato
con riferimento alla tabella delle proprietà, diretta a
determinare i valori in millesimi da servire per la ripartizione
di tutte le spese relative alle parti comuni, che opera soltanto
una elencazione di stile delle parti comuni dell'edificio e "di
quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c.", invece che fare
riferimento alla tabella di ripartizione della spesa in base all'uso
del riscaldamento da ciascun condomino effettuato.
* Pret civ. Bari, 17 marzo 1989, in Rass. equo canone 1989,
185.
L'adesione di tutti i condomini
all'esonero di quelli autorizzati dall'assemblea condominiale
al distacco dell'impianto di riscaldamento centralizzato dall'obbligo
di contribuire comunque alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto, non richiede l'atto scritto ad substantiam,
potendosi realizzare anche per facta concludentia.
* Tib. civ. Milano 7 ottobre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992,
832.
In tema di locazione di immobili
urbani, appartiene alla competenza per materia del pretore, ai
sensi dell'art. 29 della L. 23 maggio 1950, n. 253 e dell'art.
10 della L. 26 novembre 1969, n. 833, la causa, iniziata anteriormente
all'entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392, concernente
le domande con le quali il locatore, da un lato, chieda accertarsi
la sussistenza o meno del suo obbligo di contribuire alle spese
di riscaldamento in considerazione del mancato uso del servizio
da parte del conduttore e, dall'altro, subordinatamente all'accertamento
di detto obbligo, chieda la condanna del conduttore al pagamento
delle dette spese direttamente all'amministrazione del condominio
ovvero alla restituzione di quanto anticipato dallo stesso locatore.
* Cass. civ., 20 agosto 1990, n. 8498.
s) Trasferimento della centrale termica
La delibera con la quale l'assemblea
dei condomini decide di demolire e asportare l'impianto di riscaldamento
e di ricostruirlo ex novo in luogo diverso e con caratteristiche
del tutto differenti, anche se ispirata dalla necessità
di adeguare l'impianto alle prescrizioni della L. 13 luglio 1966
n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
deve pur sempre ritenersi relativa a vere e proprie innovazioni
e non ad opere di manutenzione straordinaria. (Nella specie il
condomino lamentava che l'installazione della nuova centrale termica
comportava una sensibile menomazione dell'uso del cortile comune,
rendendo difficoltosa la manovra di accesso al garage di proprietà
esclusivo dell'attore).
* Cass. civ., sez. II, 9 aprile 1980, n. 2288, Condominio di
Viale Cesare Augusto c. Trasacco. in Arch. loc. e cond. 1980,
372.
t) Trasformazione a gas metano
E' valida la delibera assembleare
di trasformazione a gas metano dell'impianto di riscaldamento,
adottata con una maggioranza pari al 51% delle quote millesimali.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 gennaio 1993, Rossanigo e
altri c. Condominio di Via Pordenone n. 13 di Milano, in Arch.
loc. e cond. 1993, 785.
u) Trasformazione in impianti singoli
La delibera condominiale di trasformazione
dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, in relazione all'art. 8. comma 1, lett. g) della stessa
legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali è
valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato
dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28.
comma primo della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva
fase di esecuzione della delibera.
*Cass. civ., sez. II, 1luglio 1997, n. 5843, Palmisano c. Pietrella
e altri.
In tema di condominio di edifici,
la delibera dell'assemblea di eliminazione dell'impianto di riscaldamento
centralizzato per far luogo ad impianti autonomi di riscaldamento
richiede il consenso unanime dei condomini, senza che sia sufficiente
la maggioranza di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1136
c.c., né quella di cui al quinto comma dello stesso articolo,
configurando non una semplice modifica, ma una radicale alterazione
della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica,
obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari
già allacciate o suscettibile di allacciamento, che urta
contro il limite invalicabile di cui all'art. 1120, secondo comma,
c.c., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino dissenziente. In tale ipotesi non può trovare
applicazione l'art. 5, quarto comma. della L. 29 maggio 1982,
n. 308. il quale dispone che, in caso di interventi su punti comuni
di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico
degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali, atteso che presuppone l'attuazione di
un migliore uso o di un maggiore rendimento della cosa comune,
ma non il suo mutamento ex art. 1120, secondo comma, c.c. e tantomeno
la sua soppressione.
* Cass. civ., 10 giugno 1991, n. 6565.
In tema di condominio di edifici,
la delibera di rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento
nella disciplina previgente alla L. 9 gennaio 1991 n. 10, configurando
non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione
della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica,
obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari
già allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo,
è soggetta all'art. 1120 secondo comma c.c., che vieta
tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente,
senza che in contrario rilevi la disposizione dell'art. 5 della
L. 29 maggio 1982 n. 308 (abrogata dall'art. 23 della citata L.
n. 10 del 1991), che si riferisce alla diversa ipotesi di interventi
su parti comuni di edifici volti al contenimento di consumo energetico.
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1926, Branchesi
c. Cond. Savoia.
L'amministratore del condominio
è passivamente legittimato in ordine alla domanda giudiziale
del condomino volta all'accertamento della invalidità della
delibera assembleare relativa alla trasformazione, secondo le
previsioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'impianto centralizzato
di riscaldamento in impianti unifamiliari, trattandosi di controversia
riguardante un bene comune; ne deriva che in tale ipotesi non
occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri condomini, i quali peraltro restano sempre legittimati
ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.
* Cass. civ., sez. II, l luglio 1997, n. 5843, Palmisano c.
Pietrella e altri.
-è nulla la deliberazione
condominiale di trasformazione dell'impianto termocentralizzato
in impianti termosingoli adottata a maggioranza, qualora non sia
accompagnata dall'approvazione di un progetto delle opere da realizzare,
redatto a cura del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo
(normalmente l'amministratore del condominio) e corredato dalla
relativa relazione tecnica di conformità, prescritti dalla
L. n. 10/1991 in modo "da consentire ai condomini dissenzienti
di verificare che il sacrificio del loro diritto al mantenimento
del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni
della legge stessa".
* Trib. civ. Chiavari, 3 maggio 1995, n. 151, Squassi ed altri
c. Condominio di Via Arata n. 17 in Chiavari, in Arch. loc. e
cond. 1995, 642.
-è nulla la deliberazione
condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di
riscaldamento adottata a maggioranza dei millesimi qualora non
sia accompagnata dall'approvazione di un progetto e della relativa
relazione tecnica di conformità prescritti dalla L. n.
10/91, in modo da consentire ai condomini dissenzienti di verificare
che il sacrificio del loro diritto al mantenimento del servizio
comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni della
legge stessa.
* Trib. civ. Roma. sez. III, 3 marzo 1993, n. 3390, Palma e
altri c. Cond. di via Valbondione n. 98 di Roma, in Arch. loc.
e cond. 1993, 110.
-è nulla la delibera condominiale
di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento
in impianti termoautonomi adottata con la maggioranza delle quote
millesimali senza che ciascun condomino sia stato reso edotto
dell'effettivo contenimento dei consumi energetici tramite la
messa a disposizione del progetto e della relativa relazione tecnica
di conformità prescritti dalla L. n. 10/1991.
* Trib. civ. Trani, ord. 6 marzo 1996, Condominio di Via Vittorio
Emanuele n. 28 in Molfetta c. De Gennaro, in Arch. loc. e cond.
1996, 399.
In tema di trasformazione dell'impianto
centralizzato di riscaldamento in impianti termoautonomi, l'art.
26, n. 2 della L. n. 10/199 1 (disciplina di chiara valenza pubblicistica
che, come tale, è imperativa e prevalente su quella privatistica)
implicitamente deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., ritenendo sufficiente
e valida una delibera votata dalla sola maggioranza delle quote
millesimali, senza che vi sia alcuna necessità della maggioranza
personale: non è necessario nemmeno che tale delibera faccia
riferimento al progetto esecutivo, alla relazione tecnica e, più
in generale, al rispetto della normativa UNI e CEI.
* Trib. civ. Torino, sez. I, 19 ottobre 1994, n. 7963, Rosso
Brignone c. Condominio di Via Assarotti, n. 1, di Torino, in Arch.
loc. e cond. 1994, 828.
Per poter ritenere legittima ex
L. n. 10/1991 la delibera di trasformazione dell'impianto termocentralizzato
si richiede: a) l'acquisizione del relativo progetto a gas per
il riscaldamento e l'acqua calda; b) l'identificazione dei condomini
che - ex art. 1121 c.c. - abbiano dichiarato di non voler beneficiare
della trasformazione; c) la definizione precisa della pratica
di trasformazione per la concessione del contributo (preferibilmente
unitaria); d) la ripartizione degli oneri inerenti alla trasformazione.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 9 luglio 1993, n. 7244, Graziani
e altri c. Condominio di Viale degli Astronauti n. 6 di Napoli,
in Arch. loc. e cond. 1993, 781.
Una delibera assembleare che -
in applicazione della L. n. 10/1991 - approvi la trasformazione
dell'impianto centralizzato di riscaldamento in singoli impianti
autonomi è legittima solo se viene assunta in presenza
di un progetto idoneo a stabilire sia la concreta attuabilità
sia l'effettiva convenienza, sotto il profilo del risparmio energetico,
di tale trasformazione.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 2 aprile 1992, Rossari e altra
c. Cond. di via Risorgimento n. 11 di Corbetta, in Arch. loc.
e cond. 1993, 573.
-è valida la delibera assembleare
(adottata a maggioranza dei millesimi) la quale, disponendo lo
sgombero del locale contenente la centrale termica al fine della
sua sostituzione con impianti termoautonomi, privi alcuni condomini
che ne abbiano fatto richiesta dell'uso dell'impianto centralizzato,
di cui essi siano disposti ad assumersi tutte le spese di gestione.
Ciò in quanto la ratio della L. n. 10/1991, che è
quella di contenere il consumo di energia negli edifici, sarebbe
vanificata, dato che il funzionamento di una caldaia idonea a
soddisfare i bisogni di un intero condominio, ma utilizzata di
fatto solo da alcuni condomini, determinerebbe un consumo di energia
molto elevato.
* Trib. civ. Udine, 30 dicembre 1996, n. 1161, Mezzacasa ed
altra c. Condominio Perseverare di Udine, in Arch. loc. e cond.
1997, 266.
Secondo il combinato disposto
degli artt. 8, lettera g) e 26 della L. n. 10/1991, per gli interventi
in parti comuni degli edifici e consistenti nella trasformazione
di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas metano, sono valide le delibere assembleari prese a maggioranza
delle quote millesimali ed ispirate ad una finalità di
risparmio energetico e di riduzione del tasso d'inquinamento,
in sintonia ed in conformità con la ratio della L. n. 10/1991.
Tali delibere non sono inficiate da nullità qualora la
decisione dell'assemblea sia stata assunta pur in mancanza di
dati tecnici da cui emerga la convenienza della trasformazione
sotto il profilo del risparmio economico, in quanto trattasi di
questione attinente al merito della gestione condominiale.
* Trib. civ. Terni, 18 luglio 1996, n. 422, in Arch. loc. e
cond. 1996, n. 5.
La delibera dell'assemblea dei
condomini costituisce solo il momento iniziale del procedimento
di trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato
a unifamiliare a gas. la cui validità non è condizionata
dal preventivo approntamento e messa a disposizione dei condomini
del progetto e della relazione tecnica.
* Trib. civ. Avellino, 19 dicembre 1996, n. 1246, Illiano e
altri c. Condominio di via Ferriera nn. 16-32 in Atripalda, in
Arch. loc. e cond. 1997, 98.
In tema di condominio degli edifici,
la delibera di rinuncia non al mero servizio, ma all'impianto
centralizzato di riscaldamento, configurando non una semplice
modifica bensì una radicale alterazione della cosa comune
nella sua destinazione strutturale od economica, obiettivamente
pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già
allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo, urta contro
il limite invalicabile di cui al secondo comma dell'art. 1120
cod. civ., che vieta tutte "le innovazioni.., che rendano...
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino" dissenziente, senza che possa
rilevare la mancanza di assoluta irreversibilità dell'adottata
decisione, né la particolare onerosità del mantenimento
ed adeguamento degli impianti.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1986, n. 7256, Cond. G. Lido
c. Tafà.
In tema di condominio la delibera
assembleare di eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato
per fare luogo ad impianti autonomi di riscaldamento richiede
il consenso unanime dei condomini, senza che sia sufficiente la
maggioranza di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1136
c.c., né quello di cui al quinto comma dello stesso articolo,
configurando non una semplice modifica, ma una radicale alterazione
della cosa comune nella sua destinazione strutturale o economica.
* Trib. civ. Napoli, 26 ottobre 1996, n. 8837. in Rass. Ioc.
e cond. 1996, 495.
In tema di condominio degli edifici,
la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato
in impianti autonomi, richiede il consenso di tutti i condomini,
giacché l'abbandono dell'impianto centralizzato, la rinuncia
alle precedenti modalità di riscaldamento, la destinazione
a nuovo impianto di locale idoneo, la necessità di nuove
opere e relativi oneri di spesa, non possono essere imposti al
condomino dissenziente, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma.
*Cass. civ., 27 aprile 1991, n. 4652.
Il condominio può deliberare,
con la maggioranza qualificata di cui al comma 1 dell'art. 1120
c.c., che il dismesso impianto centralizzato di riscaldamento
sia mantenuto in esercizio solo per il riscaldamento dei locali
condominiali, trattandosi di un'attività che, senza alterarne
la consistenza e la destinazione originaria, attua il potenziamento
ed il migliore godimento della cosa comune.
*Cass. civ., sez. II, 1 marzo 1995, n. 2329, Hansalop Anstalt
c. Cond. di via Zandonai n. 86-88, di Roma.
La delibera assembleare costituisce
solo il momento iniziale del procedimento di trasformazione dell'impianto
di riscaldamento da centralizzato a unifamiliare a gas, procedimento
che prevede anzitutto che, a cura del proprietario dell'edificio
o di chi ne ha titolo, sia redatto un progetto delle opere da
realizzare, corredato da una relazione tecnica, da allegare alla
denuncia dell'inizio dei lavori (art. 28), finalizzato al rilascio
della certificazione e collaudo delle opere (art. .29) e alla
certificazione energetica dell'edificio (art. 30).
*Trib. civ. Roma, ord. 4 marzo 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 359.
In tema di riscaldamento di condominio
degli edifici, la delibera avente ad oggetto la rinuncia all'impianto
centralizzato di riscaldamento e l'installazione di impianti autonomi
è valida se adottata con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'art. 1136 cod. civ. purché l'installazione degli
impianti autonomi non comporti una spesa eccessivamente onerosa.
*Trib. civ. Roma, ord. 11 novembre 1987, Chiarelli c. Alessandrini
e altri, in Arch. loc. e cond. 1988, 400.
La decisione di procedere all'installazione
di impianti di riscaldamento autonomo, in sostituzione dell'impianto
centralizzato a carbone non costituisce innovazione vietata ex
art. 1120 secondo comma c.c., quando l'assemblea condominiale
abbia inteso uniformarsi, con tale delibera, all'ordinanza del
Sindaco che vieta l'utilizzazione di impianti di riscaldamento
a carbone e abbia accertato l'impossibilità di trasformare
l'impianto esistente se non a prezzo di oneri estremamente gravosi.
* Trib. civ. Milano, 18 dicembre 1991. n. 10582, in Giust.
a Mil. 1992, n. 2.
In tema di innovazioni ex art.
1120 cod. civ., la trasformazione dell'impianto termico condominiale
in impianti termo singoli, comportando la disattivazione dell'impianto
condominiale e la sua inutilizzabilità da parte dei condomini
(ad esempio da parte dei condomini dissenzienti) integra una fattispecie
di innovazione vietata poiché eccede i limiti della conservazione,
dell'ordinaria amministrazione e del godimento delle cose, ed
incide sull'interesse di tutti i condomini, anche se dettata da
motivi tecnici.
* Trib. civ. Firenze, 20 ottobre 1988, n. 1609, Kranjcevic
Srl c. Condominio di via R. Giuliani, nn. 137-139, in Firenze,
in Arch. loc. e cond. 1989, 527.
Gli assegnatari di alloggi di
edilizia pubblica residenziale possono costituire assemblee gestionali
dei servizi comuni, al fine di regolare le modalità della
loro erogazione e del loro uso, nonché della ripartizione
delle spese ma non possono, invece, adottare decisioni destinate
ad incidere sulla struttura di un impianto comune, alterandone
l'originaria impostazione e modificandone la consistenza e l'ambito
degli effetti che gli sono propri. (Nella specie, trasformazione
del servizio centralizzato di riscaldamento con impianto autonomo).
* Cass. civ., 23 aprile 1991, n. 4425.
La delibera assembleare che, avendo
constatato lo stato di usura e la non conformità alle norme
di sicurezza antincendi di un impianto di riscaldamento centralizzato
autorizza i singoli condomini a procedere all'installazione di
impianti singoli, non arreca alcun pregiudizio al condomino dissenziente,
posto che questi non potrebbe comunque godere dell'impianto, ma
consente soltanto ai condomini di procurarsi l'utilità
resa in precedenza dal bene comune con modalità differenti,
più comode e convenienti.
* Trib. civ. Lecce, 30 aprile 1990, in Arch. loc. e cond. 1991,
508.
E' valida la delibera assembleare
che, a maggioranza, disponga la sostituzione dell'impianto centralizzato
di riscaldamento a gasolio con impianti autonomi a metano.
*Pret. civ. Camerino, 5 giugno 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 508.
La sostituzione della caldaia
dell'impianto autonomo di riscaldamento e produzione di acqua
calda che non comporti una spesa esorbitante è da ritenersi
opera di manutenzione straordinaria poco rilevante finalizzata
al solo mantenimento dello stato di conservazione e manutenzione
del bene (art. 21, secondo comma, n. 6, L. n. 392/1978) e non
di riparazione straordinaria di rilevante entità.
* Pret. civ. Matera, 21 maggio 1992, in Arch. lioc; e cond.
1992, 387.
Costituisce innovazione la disattivazione
definitiva dell'impianto centralizzato di riscaldamento ed acqua
calda con conseguente trasformazione in impianti di riscaldamento
autonomo, secondo le scelte da operarsi dai singoli condomini
nell'ambito delle rispettive proprietà esclusive.
* Corte app. civ. Genova, 19 febbraio 1991, n. 53, in Arch.
loc. e cond. 1991, 508.
La trasformazione di un impianto
centralizzato di riscaldamento in impianti a gas di proprietà
singola (avvenuta in virtù di quanto dispone la L. 9 gennaio
1991, n. 10) esclude sia sotto l'aspetto funzionale che sotto
quello giuridico la conservazione attiva del sistema termico trasformato,
le cui componenti materiali rimangono solo come semplici residuati
per la opportuna rottamazione, non potendo la minoranza dissenziente
pretendere di lasciare attivo ovvero riattivare e far funzionare
a proprie spese l'impianto trasformato, in quanto ciò sarebbe
contrario alla ratio legis che è chiaramente quella della
razionalizzazione dell'energia sotto il triplice profilo termico,
economico ed ecologico.
* Trib. civ. Napoli, 29 novembre 1991, in Arch. loc. e cond.
1992, 364.
La legge n. 10 del 1991 ritiene
meritevole di tutela agli effetti della determinazione della maggioranza
dei consensi solo la delibera di trasformazione dell'impianto,
non pure quella che abbia ratificato o autorizzi comunque distacchi
isolati da parte di singoli condomini e che rappresenterebbe certamente
un'incoerente regola-mentazione termoenergetica condominiale lasciando
coesistere in maniera disordinata, con dispersioni calorifiche
e sprechi, due sistemi, quello termocentralizzato e quello singolo,
con conseguente alterazione e squilibrio termico del primo non
compensato dal secondo.
* Trib. civ. Napoli, 29 novembre 1991, in Arch. loc. e cond.
1992, 364.
La demolizione e asportazione
dell'impianto di riscaldamento e la sua ricostruzione con caratteristiche
diverse, anche se determinate dalla necessità di adeguamento
dell'impianto alle disposizioni che disciplinano la materia in
relazione alle esigenze di risparmio energetico e di tutela ambientale,
costituisce vera e propria innovazione. La relativa delibera non
è perciò adottabile a maggioranza sia pure qualificata
(art. 1120 c.c.) ed è quindi illegittima se non ha ottenuto
il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
* Trib. civ. Milano, 7 febbraio 1991, n. 970, in Arch. loc.
e cond. 1991, 508.
Sussistono entrambi i requisiti
del fumus boni iuris e del periculum in mora, che ne legittimano
la sospensione, nel caso di delibera di assemblea condominiale
che a maggioranza stabilisca la trasformazione dell'impianto comune
di riscaldamento da centralizzato in autonomo (fattispecie in
cui la delibera condominiale era stata impugnata sotto il duplice
profilo formale, per violazione del combinato disposto degli artt.
1136, sesto comma, c.c. e 67, secondo comma, att., e sostanziale,
per violazione dell'art. 1120. secondo comma, c.c.).
* Trib. civ. Pescara, ord. 2 dicembre 1991, in P.Q.M. 1991,
3,61.
Le disposizioni di cui agli artt.
8, lettera g) e 26 della L. n. 10/1991, che prevedono che per
gli interventi in parti comuni degli edifici e consistenti nella
trasformazione di impianti di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas siano valide le delibere assembleari prese a maggioranza
delle quote millesimali, sono da ritenersi applicabili anche nel
corso del processo iniziato prima dell'entrata in vigore della
stessa.
* Trib. civ. Milano, 16 dicembre 1991, n. 10582, in Arch. loc.
e cond. 1992, 364.
v) Tubazioni
La collocazione in un vano (o
altro ambiente o spazio) compreso nel perimetro del condominio
delle tubazioni (o parte di esse) dell'impianto termico centralizzato,
o di altro servizio comune, non rende di per sé quel vano
insuscettibile di autonomo ed esclusivo diritto di proprietà,
salve le limitazioni di tale diritto - concretanti corrispondenti
servitù - correlate all'obbligo di consentire e conservare
la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero
edificio condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19maggio 1992, n. 5978, Cecconi e altri
c. Giovagnetti. Appignanesi e altri e Fossi e altri, in Arch.
loc. e cond. 1992, 772.
Il condomino di un edificio non
può operare, ostandovi gli artt. 1102 e 1120 c.c., innovazioni
sul tratto di pertinenza del proprio appartamento dell'impianto
comune di riscaldamento (nella specie: interrompendo il percorso
delle tubature) in guisa da impedire l'utilizzazione dell'impianto
da parte degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 2 maggio 1996, n. 4023. Bonutti c. Bonutti.
w) Vigilanza
A norma dell'art. 1130. n. 2 cc.,
spetta all'amministratore disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che
ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini. In
tale incombenza dell'amministratore rientra la vigilanza sulla
regolarità dei servizi comuni, anche per quanto attiene
alle interferenze con i singoli appartamenti, e il dovere di eseguire
verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere
integra la parità del godimento dei beni comuni da parte
di tutti i condomini; pertanto, ben può essere disposta
la sostituzione negli impianti di termosifone centrale, esistenti
nei singoli appartamenti, dei bocchettoni liberamente manovrabili
con detentori fissi, quando tale rimedio sia volto a disciplinare
l'uso del servizio da parte dei singoli condomini.
* Cass. civ., 17 maggio 1960, n. 1216.
E' configurabile la responsabilità
extracontrat-tuale ex art. 2043 c.c. del collaudatore di una caldaia
per i danni che siano derivati a terzi dal difettoso funzionamento
dell'impianto, sotto il profilo della inosservanza del dovere
di diligenza, nel riscontro della funzionalità dell'impianto
stesso, ancorché installato da altri e del consequenziale
dovere di segnalare tempestivamente la deficienza riscontrata
o comunque riscontrabile.
* Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1996, n. 6235, Franceschini
c. Mosca.
z) Vizi o difetti
Poiché a norma dell'art.
1122 c.c. il limite alla facoltà di ogni condomino di eseguire
opere sul proprio piano (o porzione di piano di sua proprietà)
si identifica in ogni danno consistente nella diminuzione di valore
della cosa comune riferito alla funzione della cosa, considerata
nella sua unità, costituisce danno per le cose comuni anche
il pericolo attuale e non meramente ipotetico connesso con il
rischioso funzionamento o con la realizzazione imperfetta di un
impianto autonomo di riscaldamento, quando la tecnica di realizzazione
e la complessità delle operazioni necessarie per l'uso
dello stesso comportino la possibilità di recare danno
all'impianto di riscaldamento centrale.
* Cass. civ., sez. Il, 25 gennaio 1995, n. 870, Bilotta c.
Condominio di via Gallucci 6 di Catanzaro.
Nel caso in cui l'insufficiente
riscaldamento di un appartamento dipenda da una deficienza nell'organizzazione
e conduzione dell'impianto di riscaldamento comune, l'amministrazione
condominiale è tenuta ad eliminare ogni vizio o difetto
dell'impianto, risarcendo il singolo partecipante danneggiato.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 gennaio 1989, n. 680, Condominio
di Via Bertelli 2, Milano c. Migliavacca, in Arch. loc. e cond.
1990, 94.
Il singolo condomino, in quanto
detentore dei radiatori, è responsabile del non perfetto
funziona-mento dell'impianto di riscaldamento a causa dell'aria
presente nei radiatori medesimi e nei tratti di tubo che dal pavimento
salgono fino alla valvola di sfogo.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 6 aprile 1992, n. 4166, Montano
c. Cond. di via Grossich n. 31 di Milano, in Arch. loc. e cond.
1993, 123.
Sono da ritenere responsabili
sia il tecnico installatore che il proprietario dell'immobile
locato in caso di decesso del conduttore dovuto all'imperfetto
funzionamento dell'impianto termico.
* Pret. pen. L'Aquila. 5 ottobre 1992, M. e altro, in .Arch.
loc. e cond. 1993, 586.
Colui che installa uno scaldaacqua
alimentato a gas metano ha il dovere di predisporre tutte le opere
e i presidi suggeriti dalla buona tecnica, dalla prudenza e dall'esperienza,
al fine di rendere pienamente efficiente il sistema di smaltimento
dei prodotti della combustione e, in ogni caso, di verificare
la funzionalità della canna di esalazione ditali prodotti.
L'osservanza di tale dovere prescinde dall'evenienza che l'impianto
di smaltimento sia realizzato al momento dell'installazione ovvero
preesista in quanto, prima di porre in attività l'apparecchiatura.
deve essere accertata l'idoneità funzionale e l'assenza
di condizioni foriere di danno per le persone.
* Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1993, n. 1762 (ud. 18 dicembre
1992), Bianco.
Colui che provvede alla installazione di un apparecchio pericoloso, quale è lo scaldabagno a gas, ha il dovere di adottare tutte le misure imposte dalla tecnica e dall'esperienza, maturate tra gli esperti o suggerite dalla comune prudenza, per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio e prevenire danni alle persone. (Fattispecie in cui la morte della vittima era stata causata da un'acuta intossicazione da ossido di carbonio prodotto a sua volta dall'irregolare funzionamento del tubo di scarico dello scaldabagno a gas che era stato installato dall'imputato, ritenuto responsabile di omicidio colposo).