SOMMARIO: a) Ambito di operatività; b) Attività prevalente; c) Casistica: c-1) Agenzia pubblicitaria; c-2) Area di parcheggio; c-3) Artigiano; c-4) Associazione non riconosciuta; c-5) Attività di trasporto; c-6) Attività di vendita al minuto; c-7) Attività scolastica; c-8) Attività stagionale; c-9) Attività turistica; c-10) Autosalone; c-11) Autoscuola; c-12) Banca; c-13) Cabina elettrica; c-14) Campeggio; c-15) Circolo culturale; c-16) Deposito; c-17) Ente pubblico; c-18) Esposizione di merce; c-19) Estetista; c-20) Impresa assicuratrice; c-21) Laboratorio analisi cliniche; c-22) Mediatore professionale; c-23) Officina; c-24) Palestra; c-25) Ricevitoria; c-26) Sartoria artigiana; c-27) Scuola di danza; c-28) Studio di pittore; c-29) Studio pubblicitario; c-30) Vendita di tessuti; c-31) Vetrinetta; d) Competenza; e) Contatti diretti con il pubblico; f) Controversie; g) Determinazione; h) Diritto di ritenzione; i) Esclusione; j) Finalità; k) Interruzione dell'attività; l) Liquidazione forfettaria; m) Mutamento d'uso; n) Natura del credito; o) Offerta; p) Onere probatorio; q) Prescrizione del credito; r) Presupposti; s) Procedimento cautelare; t) Recesso anticipato; u) Rinuncia; v) Risarcimento del danno; w) Sublocazione; x) Tentativo obbligatorio di conciliazione; y) Vendita dell'immobile.
a) Ambito di operatività
Nelle locazioni di immobili urbani
adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt.
27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio,
dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto,
il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa
di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per
l'avviamento a lui dovuta, È obbligato al pagamento del
corrispettivo convenuto, ma solo di questo.
*
Cass. civ., Sezioni Unite>, 15 novembre 2000, n. 1177, Pascucci
c. Zanobbi ed altri.
In tema di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la rinuncia implicita
alla indennità di avviamento contenuta in un contratto
di transazione non è affetta da nullità ex art.
79 della L. n. 392 del 1978 (per stipulazione di patti contrari
alla legge stessa), in quanto tale norma È volta ad evitare
la elusione in via preventiva dei diritti del locatario, ma non
esclude la possibilità di disporne una volta che i diritti
medesimi siano sorti.
* Cass. civ., sez. III,
22 aprile 1999, n. 3984, Ledda c. Sulis.
L'indennità per la perdita
dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 consiste in un debito di valuta e non di valore. (Nel caso
di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato
il debito per la perdita dell'avviamento come debito di valore,
liquidandolo con adeguamento ai valori monetari al momento della
sentenza).
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre
1998, n. 12090, Andriolo ed altra c. Volpato.
In tema di contratti di locazione
non abitativa venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli
artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto successivamente
prosegue anche tacitamente fra le parti, viene a nascita un rapporto
del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla
suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa
i criteri di determinazione della indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale.
* Cass. civ.,
sez. III, 1 settembre 1999, n. 9195, Stracciari c. Fantart di
Clò Maria Teresa & c. sas, ed altra.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio
ricada nella sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7
D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il conduttore
È tenuto, per tutto il periodo di operatività della
predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità
di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato
art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta,
n offerta, l'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, spettantegli a norma dell'art. 34 legge n. 392 del
1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento
di rilascio non È eseguibile per cause diverse e indipendenti
dalla mancata corresponsione dell'indennità per perdita
di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo
non può ritenersi gravante sul locatore l'onere di corrispondere
la stessa.
* Cass. civ., sez. III, 10 dicembre
1998, n. 12419, Sabbi c. Maselli.
Non integra gli estremi della
cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo
di pagare il canone, pur se il locatore risulti a conoscenza della
provenienza del pagamento.
* Cass. civ., sez.
III, 3 agosto 1999, n. 8389, Cesare ed altro c. Pirozzi.
L'art. 79 della L. 27 luglio 1973,
n. 392, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione
diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione
o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale,
ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni
della legge stessa, mira ad evitare che al momento della stipula
del contratto le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative
poste dalla legge sul cosiddetto equo canone, aggravando in particolare
la posizione del conduttore, ma non impedisce che al momento della
cessazione del rapporto le parti addivengano ad una transazione
in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla rinuncia
da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto, all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34
della stessa legge.
* Cass. civ., sez. III,
3 aprile 1993, n. 4041, Pelosi c. Scifo.
L'esecuzione del provvedimento
di rilascio di immobile locato ad uso non abitativo È condizionata,
a norma dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392, all'avvenuta
corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, con la conseguenza che tale esecuzione deve necessariamente
seguire alla decisione su detta indennità. Pertanto, ove
quest'ultima si sia avuta con la sentenza definitiva, legittimamente
la data del rilascio dell'immobile, che sia stato già disposto
con sentenza non definitiva, viene fissata non con questo provvedimento
bensì con quella pronuncia definitiva.
*
Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1983, n. 4145, Novelli c. Migliorini.
In tema di indennità di
avviamento, poiché l'art. 34 della L. n. 392/1978,
stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile
urbano, per il quale sia dovuta detta indennità, È
condizionato al pagamento della stessa, la sua corresponsione
incide non sull'adozione del provvedimento di rilascio bensì
sulla esecuzione di esso, ancorché il rilascio non
sia stato espressamente condizionato a quell'adempimento.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1990, n. 771,
D'Urso c. Scognamiglio.
La disposizione dettata, con riferimento
alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione per cui sia dovuta alla cessazione del rapporto
l'indennità per la perdita dell'avviamento, dall'art. 34
della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e, per il regime transitorio,
dall'art. 69, sia nella stesura originaria che nel testo di cui
al D.L. n. 832 del 1986, convertito con modificazioni in legge
n. 15 del 1987), secondo cui l'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile È condizionata dall'avvenuta corresponsione
dell'indennità, ha efficacia innanzitutto sul piano sostanziale
e, subordinando il rilascio al versamento dell'indennità,
specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al
rilascio e instaura così tra le due obbligazioni un'interdipendenza
che costituisce fondamento per un'eccezione alla stessa assimilabile.
Infatti detta disposizione, inserendosi nel quadro normativo di
protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili
locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento
e non attribuisce un mero diritto di ritenzione, ma consente la
protrazione dell'esercizio dell'attività economica nell'immobile
-sulla base di un rapporto instaurato in forza di legge, geneticamente
collegato al precedente rapporto contrattuale, da cui ripete l'essenza
minimale delineata dall'art. 1571 c.c., e avente per finalità
proprio la protrazione dell'uso dell'immobile - fino al momento
in cui il conduttore possa utilizzare la prevista monetizzazione
del valore di avviamento per assicurare un'altra adeguata collocazione
all'impresa. Conseguentemente non È idonea a determinare
la costituzione in mora del locatore quanto al pagamento dell'indennità
di avviamento la sola richiesta di pagamento se non sussiste oggettivamente
la sua mora, in conseguenza del rilascio dell'immobile o di un'offerta
del conduttore di restituzione dello stesso, formulata con le
modalità previste dall'art. 1216 c.c. (Nella specie la
S.C. ha annullato la sentenza con cui, nel giudizio promosso dal
locatore per la determinazione dell'indennità di avviamento,
era stato riconosciuto il diritto del conduttore agli interessi
e al maggior danno da svalutazione monetaria relativamente all'indennità
stessa, a seguito di proposizione da parte sua di domanda riconvenzionale
in tal senso, dal giudice di merito valorizzata quale atto di
costituzione in mora a prescindere dal rilascio dell'immobile
o dalla relativa offerta).
* Cass. civ., sez.
III, 17 ottobre 1995, n. 10820, Soc. Immobiliare Tiziana c. Soc.
Gestione Albergo Atlas.
Il diritto all'indennità
di avviamento commerciale (art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392)
presuppone un rapporto di locazione in atto, legittimante il godimento
de iure dell'immobile, e perciò non spetta se il conduttore,
contravvenendo all'obbligo di restituzione (art. 1591 c.c.), permane
nel godimento dell'immobile dopo la scadenza del contratto, pur
se rispetta la data fissata nel provvedimento di rilascio (art.
56 stessa legge).
* Cass. civ., sez. III, 23
gennaio 1998, n. 667, Benevegnù c. Parisi.
La corresponsione dell'indennità
di avviamento di cui all'art. 34 comma terzo della L. 27 luglio
1978, n. 392 non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione
del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione,
per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del
precetto che, come È reso palese dall'art. 479 c.p.c.,
È solo atto prodromico rispetto alla esecuzione ed, ai
sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione
alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare
il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza
o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica
o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta
l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre
opposizione alla esecuzione solo dopo che questa È iniziata,
e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente
a detta corresponsione, È pienamente legittimo.
*
Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470, Piana c. Zamazio.
Il rifiuto illegittimo del conduttore
a ricevere l'indennità di avviamento È da ritenersi
equipollente all'avvenuta corresponsione ai fini della procedibilità
dell'esecuzione di rilascio dell'immobile.
*
Pret. civ. Piacenza, 4 novembre 1992, n. 833, Società Castel
c. Società Il Belvedere.
b) Attività prevalente
Il diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34 della legge
27 luglio 1978, n. 392, può essere riconosciuto al conduttore
di immobile nel quale venga esercitata congiuntamente la vendita
all'ingrosso e al minuto (ancorché in violazione
del divieto di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426)
solo quando l'attività di vendita al minuto, con modalità
che comportino contatto diretto con il pubblico, abbia carattere
prevalente rispetto all'altra. (Fattispecie relativa ad attività
di vendita all'ingrosso di apparecchiature farmaceutico sanitarie,
nella quale i giudici di merito -con decisione annullata sul punto
dalla Suprema Corte -accogliendo la domanda di indennità
di avviamento avevano dato rilievo allo svolgimento anche di una
attività di vendita al dettaglio di tali apparecchiature
senza porsi il problema del carattere prevalente o no di quest'ultima).
* Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1232,
Ferrero c. Actis Srl.
In caso di locazione unitaria
di un immobile usato quale negozio e di altro usato quale magazzino,
l'indennità di avviamento va calcolata in riferimento esclusivo
ai locali destinati al commercio al dettaglio.
*
Pret. civ. Bergamo, 25 marzo 1982, n. 246, Carrara e altro c.
Dolcedo Snc.
Ai fini dell'accertamento sull'obbligo
di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento,
si deve fare ricorso al criterio della prevalenza qualora solo
una parte dell'immobile locato sia destinata ad attività
che comporta contatti diretti col pubblico degli utenti o dei
consumatori. Per accertare la prevalenza si deve fare una valutazione
complessiva considerando oltre all'ampiezza della parte d'immobile
destinata all'attività, anche il numero dei dipendenti
addetti, l'importanza economica e la natura dell'attività
stessa; contribuisce a non fare ritenere prevalente l'attività,
che pur comporta contatti diretti col pubblico, il fatto che è
esercitata in condizioni di monopolio e da un trasferimento di
sede non può derivare danno alcuno.
*
Pret. civ. Parma, 7 aprile 1979, FAEP c. Zanussi Spa.
c) Casistica:
c-1) Agenzia pubblicitaria
L'attività di agenzia pubblicitaria
va inquadrata, ai fini dell'art. 35 della legge n. 392/1978, non
tra quelle professionali - da intendersi nel senso ristretto di
esercizio di una professione intellettuale -ma tra le attività
commerciali, realizzando una intermediazione nello scambio dei
beni, e precisamente nella cessione di spazi pubblicitari.
* Pret. civ. Milano, 9 maggio 1985, Communication
Service Srl c. Betti.
c-2) Area di parcheggio
In caso di cessazione della locazione
di un bene su un immobile complementare -nella specie spazio scoperto,
adibito a stazionamento di un camion per la vendita di panini
e bevande, situato su un'area di parcheggio per i clienti di un
esercizio commerciale -non spetta al conduttore l'indennità
prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 perché
da un lato egli ha sfruttato la clientela altrui (cosiddetto avviamento
parassitario); dall'altro la fattispecie rientra nell'art. 35
ultima parte della stessa legge essendo le esemplificazioni ivi
indicate (immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie,
porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali) suscettive
di interpretazione analogica.
* Cass. civ.,
sez. III, 27 gennaio 1997, n. 810, Perni c. Iper Montebello Soc.
c-3) Artigiano
Non spetta l'indennità
per la perdita dell'avviamento al conduttore che abbia svolto
attività di artigiano, consistente nella creazione di monili
e soprammobili artistici, in un locale nel quale non avveniva
il contatto diretto con i consumatori, in quanto la clientela
si formava non in relazione a tale laboratorio, bensì in
occasione di mostre ed esposizioni alle quali l'artista era solito
partecipare.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 21
luglio 1992, Milana c. Vignarelli, in Arch. loc. e cond. 1992,
593.
c-4) Associazione non riconosciuta
Compete l'indennità di
avviamento commerciale ad una associazione non riconosciuta che,
svolgendo attività di noleggio di pellicole, presta tale
servizio ai titolari di sale cinematografiche, in quanto il pubblico
degli utenti e consumatori, ex art. 35 L. n. 392/1978, nel caso
di attività di prestazione di servizi, può non essere
costituito dagli utenti finali del servizio.
*
Pret. civ. Firenze, 19 gennaio 1989, Società Immobiliare
Medio Tevere c. Associazione Cattolica Esercenti Cinema.
c-5) Attività di trasporto
L'attività di trasporto
di collettame, non implicando necessariamente contatto diretto
con gli utenti nell'immobile oggetto di locazione, comporta, qualora
il locatore provi l'inesistenza di tale condizione, l'insussistenza
del diritto del conduttore a percepire l'indennità di avviamento
commerciale.
* Pret. civ. Trento, 5 ottobre
1993, n. 190, Collodo Luigi e altri c. Soc. Collodo Autotrasporti.
c-6) Attività di vendita al minuto
L'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale ex artt. 34 e 35 della legge sull'equo
canone compete al conduttore dell'immobile adibito ad uso non
abitativo soltanto quando l'attività di vendita al minuto
con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori sia esclusiva o prevalente rispetto
ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso
locale (nella specie, la decisione di merito confermata dalla
S:C: aveva negato il diritto del conduttore all'indennità
in quanto l'attività prevalente esercitata nell'immobile
era quella di progettazione di edifici e non di vendita di appartamenti).
* Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1994, n. 9558,
Piffer Figli snc c. Beber. Conforme, Cass. civ., sez. III, 10
maggio 1996, n. 4433.
c-7) Attività scolastica
L'attività scolastica esercitata
a fini di lucro e con gestione a strutture imprenditoriale integra
attività commerciale rientrante nella previsione dell'art.
27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sicché al
conduttore di immobile adibito alla suddetta attività spetta
alla cessazione del rapporto l'indennità di avviamento.
* Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1995, n.
6019, Giulivo c. Brancoli.
c-8) Attività stagionale
Al conduttore d'immobile adibito
ad attività commerciale stagionale compete l'indennità
di avviamento, almeno ogni qual volta la cessazione del rapporto
sia dovuta non a mancata manifestazione della volontà del
conduttore di rinnovare il rapporto al termine della prima, seconda,
terza, quarta e quinta stagione (situazione da equiparare ad una
disdetta o recesso da parte del conduttore medesimo), bensì
alla scadenza naturale del rapporto per insussistenza di un obbligo
normativo del locatore di garantire la locazione stagionale oltre
il sesto anno.
* Trib. civ. Lecce, sez. I,
25 giugno 1998 n. 1871, Scardino c. Spedicato.
c-9) Attività turistica
In tema di locazione di immobili
ad uso non abitativo l'indennità per l'indennità
per la perdita dell'avviamento compete anche per la cessazione
della locazione di immobili nei quali viene svolta un'attività
di interesse turistico purché detta attività
comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori,
inteso come l'insieme indiscriminato dei potenziali destinatari
dei beni e servizi che caratterizzano l'attività esercitata
dall'impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto
all'indennità in favore di un club nautico che svolge la
propria attività non a fini di lucro e in favore soltanto
dei propri soci.
* Cass. civ., sez. III, 16
gennaio 1990, n. 162, Club del Mare c. Drago.
c-10) Autosalone
Non spetta l'indennità
di avviamento al conduttore che, modificando l'originaria destinazione
del fondo, adibito ad autosalone, lo abbia destinato a deposito
di autovetture, essendo quest'ultima destinazione inidonea a realizzare
un contatto diretto con il pubblico e non influendo essa in alcun
modo sul volume degli affari, trattati e conclusi nella vicina
sede principale.
* Pret. civ. Pisa, 20 ottobre
1993, Martorana c. Nesti.
c-11) Autoscuola
L'attività didattica impartita
nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità,
alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di
varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto foglio rosa
per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio
di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento
degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio
dell'autorizzazione finale) che di per sÈ integrano un'attività
aziendale. Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce un'azienda
commerciale agli effetti della applicabilità dell'art.
34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 per l'attribuzione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento, nel caso di cessazione del rapporto
di locazione relativo all'immobile ove essa avvenga.
*
Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1994, n. 3974, La Rocca c. Muserra.
c-12) Banca
L'istituto di credito che esercita
la sua attività in immobile locato ha diritto, in caso
di cessazione del rapporto, alla indennità di avviamento
di cui all'art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392 indipendentemente
dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello, perché
l'attività di intermediazione nel credito, pur non essendo
espressamente menzionata dall'art. 27 della citata legge n. 392,
rientra, al pari delle altre attività indicate nell'art.
2195 c.c., fra quelle commerciali ed È, di per sé,
finalizzata a fornire servizi al pubblico che all'uopo deve comunque
necessariamente recarsi nell'immobile.
* Cass.
civ., sez. III, 1 aprile 1993, n. 3895, Lazzati c. Banco Lariano
Spa.
L'indennità di avviamento
commerciale, prevista dall'art. 34 della L. 27 luglio 1979, n.
392, può spettare anche nel caso di ubicazione, nei locali
condotti in locazione, degli uffici direzionali di una banca -la
cui attività (art. 2195, n. 4, cod. civ.) È finalizzata
ad un servizio pubblico -essendo funzionali al soddisfacimento
delle richieste dell'utenza, secondo l'articolazione organizzativa
e le necessità operative del settore.
*
Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1997, n. 12720, Faiella c. Carisal.
c-13) Cabina elettrica
Poiché la perdita
di un immobile usato dall'Enel come cabina elettrica non incide
minimamente sull'avviamento di tale macroscopica azienda, nulla
È dovuto per indennità per la perdita dell'avviamento.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 31 marzo 1982,
n. 2607, Maranglo c. Enel.
c-14) Campeggio
I campeggi non sono assimilabili,
neppure ai fini dell'indennità di avviamento commerciale,
agli alberghi e l'indennità medesima agli stessi spettante
deve quindi essere quantificata in diciotto mensilità.
* Pret. civ. Pisciotta, 6 novembre 1989, Talamo
c. Srl Tio Pepe.
c-15) Circolo culturale
In tema di locazioni di immobili
per uso non abitativo (nella specie, in regime transitorio), l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale compete anche per la
cessazione delle locazioni di immobili adibiti per l'attività
di un circolo culturale o ricreativo ove risulti che questo sia
gestito da una società all'uopo costituita da soggetti
diversi dai soci del circolo, realizzandosi con la riscossione
delle quote di associazione al circolo, il ricavo dell'attività
di gestione, costituente scopo della società, di cui il
socio del circolo È solo un cliente con il quale la società
ha diretto contatto nei locali del circolo.
*
Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7409, Srl The Cellar
Club c. Fenicia.
c-16) Deposito
Per il disposto degli artt. 34
e 35 della legge n. 392/1978, l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale non È dovuta in caso di cessazione
di un rapporto di locazione di un immobile adibito dal conduttore
a deposito ed esposizione di mobili, non trattandosi di attività
comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori, a meno che non sia fornita la prova da parte del
conduttore, che nei locali a ciò adibiti il pubblico abbia
libero accesso senza l'ausilio di intermediari o di accompagnatori.,
in tal caso integrandosi l'uso dell'immobile nell'attività
aziendale, ancorché la vendita si concluda in locali
vicini funzionalmente collegati.
* Cass. civ.,
sez. III, 15 gennaio 2001, n. 505, Mobilnova Ciro Telese Sas c.
Aricò.
c-17) Ente pubblico
Per l'attribuzione dell'indennità
per l'avviamento commerciale, in caso di locazione di immobile
ad uso non abitativo, occorre avere riguardo non alla natura o
alla qualifica del conduttore, bensì all'attività
che in concreto viene ivi svolta, ragion per cui il diritto all'indennità
e in genere la tutela dell'avviamento non compete a quegli enti,
come lo Stato od altro ente pubblico territoriale, che istituzionalmente
non agiscono come imprese, ai sensi dell'art. 27, L. n. 392/1978.
* Pret. civ. Siracusa, 18 luglio 1988, Esspa
Edilizia Siciliana Spa c. Comune di Siracusa.
Con riferimento ad un immobile
locato all'allora Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
poiché la trasformazione di quest'ultima in ente
pubblico economico e, successivamente, in società per azioni
non ha integrato mutamento nell'uso pattuito, bensì mutamento
nella struttura del soggetto conduttore che ha trasformato la
propria natura giuridica, la conseguente inapplicabilità
dell'art. 80 L. n. 392/78 rende insussistente in capo all'attuale
Poste Italiane Spa il diritto alla corresponsione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale in relazione alla riconsegna
dei locali.
* Trib. civ. Milano, sez. XIII,
15 marzo 2001, n. 3142, Soc. Max Mara ed altra c. Poste Italiane
Spa. 2001, 694.
c-18) Esposizione di merce
L'indennità per la perdita
dell'avviamento compete anche al conduttore di locali adibiti
soltanto ad esposizione della merce con possibilità di
accesso da parte del pubblico, sebbene le vendite vengano concluse
in locali vicini, sempre che risulti accertato il reale ed obbiettivo
inserimento del locale nell'organizzazione aziendale del conduttore
e la sua rispondenza ed esigenza tipiche dell'impresa, essendo
così funzionali alla produttività aziendale e suscettibili
di influire sul volume di affari.
* Cass. civ.,
sez. III, 28 gennaio 1987, n. 810, Coppolicchio c. Giovine.
L'indennità per la perdita
dell'avviamento, prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del
1978, compete anche al conduttore di locali i quali, sebbene non
consentano l'accesso da parte del pubblico, comportano tuttavia
una possibilità di contatto col medesimo (nella specie,
locali adibiti ad esposizione della merce) e risultano in tal
modo funzionali alla produttività aziendale e suscettibili
di influire sul volume degli affari.
* Cass.
civ., sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1457, Solmi c. Soc. Doti.
c-19) Estetista
Ai fini del diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34
della legge 27 luglio 1978, n. 392, (cosiddetta dell'equo canone)
l'attività di estetista come disciplinata dalla legge 4
gennaio 1990, n. 1, non ha carattere professionale e non preclude
pertanto il sorgere del diritto alla suddetta indennità
a norma del successivo art. 35 della stessa legge, ma ha natura
di attività imprenditoriale artigiana, senza che in contrario
assuma rilievo il riferimento alla professione contenuto nella
citata legge n. 1 del 1990, il quale per un verso ha riguardo
alla necessaria preparazione teorico pratica di chi eserciti tale
attività e per altro verso denota il carattere non occasionale
ma stabile e duraturo della stessa.
* Cass.
civ., sez. III, 19 marzo 1997, n. 2421, Di.Ma. Srl. c. Piselli.
c-20) Impresa assicuratrice
L'indennità di avviamento
di cui all'art. 34 della L. n. 392/1978 spetta al conduttore che,
quale una impresa assicuratrice, svolga la relativa attività
-e sempre che la stessa comporti contatto diretto con il pubblico
degli utenti -nell'immobile in locazione, rientrando tale attività,
pur non espressamente considerata dall'art. 27 della citata legge,
tra quelle commerciali, in base al disposto dell'art. 2195, secondo
comma cod. civ., con la conseguente applicazione delle disposizioni
di legge che fanno riferimento alle attività commerciali
e, quindi, anche del citato art. 27.
* Cass. civ.,
sez. III, 20 agosto 1990, n. 8496, Soc. Sai c. In tema di locazione
ad uso non abitativo, presupposto per la spettanza dell'indennità
per la perdita di avviamento commerciale È che l'immobile
sia utilizzato come luogo aperto alla frequentazione diretta e
strumentalmente negoziale della generalità originariamente
indifferenziata dei destinatari ultimi dell'offerta dei beni o
dei servizi. Pertanto, tale indennità non È dovuta
nelle ipotesi in cui l'attività del conduttore non sia
strutturata in modo da contare sul diretto accesso dei consumatori,
anche se questo non sia precluso (nella specie, agenzia assicurativa
adibita all'incontro tra i produttori, senza orario di accesso
del pubblico, con frequentazione solo di alcuni utenti che si
recavano a pagare i premi).
* Cass. civ., sez.
III, 4 novembre 1993, n. 10885, Alleanza Ass.ni Spa c. Frasca.
Non È dovuta l'indennità
di avviamento per un locale adibito ad ispettorato sinistri di
una impresa assicuratrice.
* Pret. civ. Bari,
30 aprile 1983, n. 269, Macario e altri c. Sapa Spa.
Nel caso di contratto di locazione
stipulato dalla compagnia di assicurazione, l'indennità
per la perdita dell'avviamento deve essere liquidata a favore
della compagnia medesima, e non dell'agente.
*
Pret. civ. Sestri Ponente, 6 maggio 1985, n. 26, Spa SAI c. Rollino
e Balteri.
c-21) Laboratorio analisi chimiche
Pur non disconoscendosi che nell'esercizio
dell'attività medica di laboratorio analista chimico sia
compresa una qualche attività di tipo organizzativo, non
può negarsi che È l'elemento fiduciario collegato
alla particolare competenza professionale dell'analista a guidare
l'utente verso l'uno o l'altro laboratorio di analisi piuttosto
che l'organizzazione dello stesso. La figura del professionista
assume, infatti, un rilievo innegabilmente preminente rispetto
all'aspetto economico-commerciale che, pur se sussistente, appare
certamente marginale.
* Trib. civ. Napoli,
sez. XI, 14 dicembre 1991, Santoro c. Gramendola e Peluso.
All'attività espletata
da un laboratorio di analisi cliniche non È dovuta l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, essendo la stessa
configurabile come professionale malgrado l'indubbia presenza
di un elemento aziendale molto rilevante, poich il risultato
esterno dell'attività medesima appare essere principalmente
riconducibile alla particolare competenza tecnica e qualificata
di un professionista (analista), connotato tipico delle attività
professionali.
* Pret. civ. Roma, 20 dicembre
1988, Car c. Dessi.
c-22) Mediatore professionale
Il diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, previsto in caso di
cessazione del rapporto di locazione, deve essere riconosciuto
anche in favore del conduttore che eserciti attività di
mediatore professionale, stante la sua qualità di imprenditore
commerciale.
* Cass. civ., sez. III, 9 marzo
1984, n. 1637, Germani c. Borghese.
La perdita di clientela che attribuisce
il diritto all'indennità di avviamento presuppone che si
tratti di quella clientela che normalmente acquista la merce o
il servizio non già nell'ambito di un proprio progetto
o di una organizzazione economica di produzione o di scambio di
beni o servizi, bensì per soddisfare un bisogno personale
e, comunque, quantitativamente limitato. Conseguentemente, deve
essere esclusa la debenza dell'indennità in questione in
favore di un mediatore professionale la cui attività mediatoria
non risulti soddisfare un bisogno primario e largamente diffuso
e creare uno stabile afflusso di domanda verso i locali ove viene
esercitata detta attività.
* Trib. civ.
Milano, sez. X, 19 giugno 1986, n. 5336, Bosco e C. Spa c. Eredi
Di Blasi.
c-23) Officina
Sussiste il diritto del conduttore
all'indennità di avviamento ex artt. 34 e 69 L. n. 392/78
in relazione ad un immobile adibito ad officina per la riparazione
di motoveicoli.
* Pret. civ. Milano, 26 gennaio
1987, Dall'Agnola c. Bon.
c-24) Palestra
L'attività di palestra
specializzata in ginnastica terapeutica, esercitata con fini di
lucro e con prevalenza della organizzazione aziendale sulla capacità
professionale delle persone impegnate, integra un'attività
commerciale ai sensi dell'art. 27 legge n. 392/78; di talché,
nel caso di cessazione del rapporto di locazione, il conduttore
dell'immobile ove venga esercitata tale attività ha diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.
* Pret. civ. Milano, 2 maggio 1996, n. 1620,
Matalon ed altri c. Soc. Soma.
c-25) Ricevitoria
Poiché l'attività
di ricevitoria del gioco del lotto non può qualificarsi
attività commerciale, n rientra tra quelle tutelate
dalla normativa di cui agli artt. 27 e 34 L. n. 392/1978, il conduttore
di un immobile adibito a tale attività non ha diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento prevista, per il caso di cessazione
della locazione, dall'art. 69, settimo comma, della stessa legge
392/1978 nella formulazione originaria (ritenuta applicabile nella
specie per essere il contratto cessato prima dell'entrata in vigore
del D.L. n. 832/1986, che ha sostituito detto art. 69 riconoscendo
il diritto all'indennità o compenso in questione anche
in alcune ipotesi in cui era in precedenza escluso).
*
Pret. civ. Milano 15 ottobre 1987, n. 3089, Castoro c. Mazzoleni.
c-26) Sartoria artigiana
Al conduttore che si serve dell'immobile
in locazione per l'esercizio dell'attività artigiana di
sarto, ricevendovi i clienti, spetta, in caso di cessazione del
rapporto, l'indennità di avviamento commerciale prevista
dagli artt. 34 e 35 della L. 27 luglio 1978 n. 392 in favore dei
conduttori che esercitano nell'immobile attività commerciale,
industriale od artigianale con diretto contatto con il pubblico
degli utenti e dei consumatori, restando irrilevante, in presenza
di una clientela pur sempre originariamente indifferenziata, la
minore affluenza di una sartoria artigiana rispetto a quella di
una rivendita al minuto di capi di abbigliamento.
*
Cass. civ., sez. III, 29 luglio 1995, n. 8340, Calori c. Dal Vecchio.
c-27) Scuola di danza
In caso di locazione di immobile
adibito alla gestione di scuola privata di danza, con strutturazione
aziendale e a fine di lucro, non compete alcuna indennità
di avviamento commerciale perch, anche in caso di prevalenza
della strutturazione aziendale sulle prestazioni personali e professionali
del conduttore gestore della scuola, difetta l'estremo dell'esistenza
dei contatti diretti col pubblico degli utenti di cui all'art.
35 della L. n. 392/78.
* Pret. civ. Chieti,
24 febbraio 1992, n. 18, Ruffini c. Di Peppe ed altri. 392.
c-28) Studio di pittore
Non compete indennità per
la perdita di avviamento a favore di pittore che eserciti attività
in studio cui accedano i potenziali acquirenti delle opere artistiche.
* Pret. civ. Firenze, 27 ottobre 1988, Petrelli
c. Cappello.
c-29) Studio pubblicitario
Deve escludersi che uno studio
pubblicitario, ancorché iscritto alla camera di commercio
come ditta artigianale, possa rientrare tra gli imprenditori aventi
contatti diretti con il pubblico degli utenti (art. 35 L. n. 392/1978),
perch tale locuzione individua le imprese industriali dirette
alla produzione di servizi, le imprese di trasporto, quelle esercenti
attività bancarie e assicurative, attività ausiliarie,
i pubblici esercizi e i servizi di largo consumo, come trattorie,
spacci, autorimesse, tabaccherie, uffici di viaggi.
*
Trib. civ. Piacenza, 23 maggio 1983, VBM Snc c. Tansini e Luccherini.
c-30) Vendita di tessuti
Ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore
indennità per la perdita dell'avviamento, prevista dall'art.
34, secondo comma, della L. n. 392/1978, non sussiste il requisito
dell'affinità tra l'attività di vendita di tessuti
e quella di vendita di confezioni di abbigliamento.
*
Pret. civ. Bari, 26 agosto 1994, n. 997, Soc. Marisemma II c.
De Florio.
c-31) Vetrinetta
Nel caso di locazione di vetrinetta
ad uso esclusivo di spazio pubblicitario, si verte in tema di
immobile locato per consentire lo svolgimento di una vera e propria
attività commerciale, sia pure nella fase iniziale di approccio
con il cliente. Al relativo contratto deve quindi applicarsi la
disciplina di cui alla L. n. 392/1978.
*
Trib. civ. Milano, sez. X, 9 giugno 1997, n. 6253, Condominio
di Corso Vittorio Emanuele II n. 22 in Milano c. Soc. Messaggerie
Musicali.
d) Competenza
Qualora il pretore abbia dichiarato
la propria incompetenza per valore a decidere la causa di finita
locazione, senza provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta
soltanto in via subordinata di pagamento per la perdita dell'avviamento
commerciale ex art. 34 della legge n. 392/78, il tribunale davanti
al quale la causa sia stata riassunta e riproposta la domanda
di pagamento dell'indennità ex art. 34 cit., non può,
ritenuta la propria incompetenza, in ordine a detta domanda, richiedere
d'ufficio il regolamento di competenza, per difetto dell'indeclinabile
presupposto della duplice declaratoria di incompetenza.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n.
4163, Basciano c. Brancatello.
Proposta dal conduttore domanda
di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale,
prevista dalla legge (sull'equo canone) n. 392 del 1978 in caso
di cessazione della locazione di immobile ad uso non abitativo,
previa declaratoria di nullità (ai sensi dell'art. 79)
della rinunzia ad essa operata in sede di conciliazione nel giudizio
di rilascio dell'immobile stesso, la competenza del pretore (ex
art. 45, terzo comma) non È limitata alla determinazione
e liquidazione di tale indennità, bensì si estende
all'accertamento della dedotta nullità, il quale implica
una indagine meramente incidentale, al fine dell'accoglimento
della suddetta domanda, senza richiedere una pronuncia giudiziale
autonoma con efficacia di giudicato.
*
Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1984, n. 2592, Triglione c. Consoli.
Nel caso di cessazione del rapporto
di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo,
l'art. 45 terzo comma della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel devolvere
al pretore, qualunque ne sia il valore, la domanda del locatario
diretta al riconoscimento ed alla determinazione dell'indennità
per perdita dell'avviamento commerciale (artt. 34 e 69 della legge
medesima), fissa una competenza per ragioni di materia, non derogabile.
Pertanto, ove detta domanda venga proposta in via riconvenzionale
davanti a giudice diverso dal pretore, competente per valore sulla
domanda principale del locatore di scioglimento del rapporto,
resta esclusa la possibilità di un'attrazione di tale riconvenzionale
nella cognizione di quel giudice diverso, e si rende necessaria
la separazione dei rispettivi procedimenti.
*
Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1986, n. 2914, Bei c. De Luca.
La competenza esclusiva del pretore
sulle controversie relative alla indennità di cui all'art.
34 della legge sull'equo canone comprende, attesa l'unitaria configurazione
dell'istituto, anche le controversie che hanno per oggetto la
realizzazione della condizione posta dall'art. 34, comma 3 (e
dell'art. 69, comma 10, nel testo novellato) per l'esecuzione
del provvedimento di rilascio. (Nella specie si trattava di opposizione
alla esecuzione fondata sulla eccezione di omesso pagamento della
indennità).
* Cass. civ., sez.
III, 22 febbraio 1996, n. 1372, Maggioni c. Soc. Publicity.
e) Contatti diretti con il pubblico
Nel caso di immobile dato in locazione
per essere destinato ad un'attività che secondo le sue
modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico
(come quella di intermediazione immobiliare se rivolta a soddisfare
le esigenze non di singoli soggetti direttamente contattati o
di singoli altri operatori economici, ma della indistinta generalità
degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi
tipici per tale genere di attività, come inserzioni sui
giornali, cartelli affissi all'esterno degli immobili da vendere,
manifesti etc., pur nella mancata segnalazione della presenza,
nell'immobile locato, della sede dell'azienda), qualora il locatore
convenuto per il pagamento dell'indennità di avviamento
non neghi l'effettivo svolgimento, nell'immobile, dell'attività
contrattualmente prevista, la domanda del conduttore non può
essere respinta sul rilievo della mancanza di prova del contatto
diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, per non
essere stata dimostrata l'utilizzazione dei locali come fonte
di procacciamento di clienti, non risultando apposti all'esterno
dei locali stessi i consueti elementi di attrazione per il pubblico
(quali insegne, vetrine etc.), trattandosi di circostanze di per
sé non significative, che non possono costituire impedimento
ad una prova per presunzioni della sussistenza di tali contatti,
tratta, secondo un criterio di normalità, ed in assenza
di contrari elementi di giudizio, dalla circostanza che essi sono
connaturati ad una attività della quale È certo
l'avvenuto svolgimento.
* Cass. civ.,
Sezioni Unite, 10 marzo 1998, n. 2646, Attika Sas c. Isar Spa.
L'indennità prevista dall'art.
34 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile
destinato ad uso diverso di abitazione, semprech l'attività
in esso esercitata comporti il contatto diretto con il pubblico
degli utenti e dei consumatori (a mente del successivo art. 35),
compete anche al conduttore il quale svolga nell'immobile condotto
in locazione sia l'attività di produzione che quella di
vendita al minuto indipendentemente dalla prevalenza o meno di
quest'ultima attività.
* Cass.
civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2616, Cravattifi. Mee. c. Univ.
Bologna.
In tema di locazione di immobili
per uso diverso da quello di abitazione, la indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale non può ritenersi
dovuta qualora l'immobile locato non risulti aperto alla frequentazione,
diretta e senza intermediazioni, della generalità dei destinatari
finali dell'offerta di beni o servizi, e, in particolare, qualora
il pubblico abbia accesso al locale soltanto previo accompagnamento
dei dipendenti o del titolare dell'attività commerciale,
dopo essere in altro modo entrato in contatto con la di lui organizzazione
aziendale, non potendo, in tal caso, legittimamente qualificarsi
i termini di contatti diretti l'accesso del pubblico al locale
de quo.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
1997, n. 9869, Merluzzo c. Passeggio.
In tema di locazioni di immobili
non abitativi, l'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale non compete con riguardo all'immobile che pur locato
insieme con altro in cui si svolge l'attività con contatti
diretti con il pubblico, non presenti identica caratteristica
in ragione della sua strutturale autonomia rispetto al secondo,
restando irrilevante l'eventuale esistenza di un collegamento
funzionale per essere lo stesso adibito a deposito della merce
venduta nell'altro locale.
* Cass. civ.,
sez. III, 2 giugno 1995, n. 6198, Trattoria Bagutta c. Mazzoni.
Poiché nell'ipotesi
in cui l'immobile locato sia adibito ad usi diversi la disciplina
applicabile È quella relativa all'uso prevalente, l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art.
34, L. 27 luglio 1978, n. 392, compete al conduttore dell'immobile
adibito ad uso non abitativo, soltanto quando l'attività
di vendita al minuto con modalità che comportino contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia esclusiva
o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate
nello stesso locale (fattispecie in cui nei locali locati veniva
svolta in modo assolutamente prevalente l'attività di lavorazione
del marmo destinata all'utilizzazione di altri imprenditori e
non invece ai consumatori finali).
*
Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1995, n. 4474, Nai c. Zanaboni.
Le disposizioni di legge sull'equo
canone che attribuiscono al conduttore di immobile adibito per
uso diverso da quello di abitazione, per il caso di vendita dello
stesso (artt. 35, 38, 69 L. 27 luglio 1978 n. 392), il diritto
ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale,
hanno uno scopo di tutela dell'avviamento inteso come clientela
e si riferiscono, perciò, solo agli immobili che, adoperati
dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta e
strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari
finali dell'offerta di beni e di servizi, assumano la funzione
di collettore di clientela e fattore locale di avviamento; ne
consegue che l'indennità non spetta in caso di vendita
di immobile adibito dal conduttore come locale di esposizione
in cui il pubblico non accede o accede solo se accompagnato, dopo
essere in altro modo entrato in contatto con l'organizzazione
commerciale del conduttore, se non risulti anche che in concreto
tale locale È in grado di esercitare, di per sé,
un richiamo sulla clientela.
* Cass.
civ., sez. III, 21 ottobre 1993, n. 10460, Mussi c. Micheletti.
Al conduttore che esercita nell'immobile,
senza le prescritte autorizzazioni amministrative, attività
commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori non può essere riconosciuto il
diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265,
Grimaudo c. Sicel Mobili Gentili Spa.
Al conduttore che esercita nell'immobile,
senza le prescritte autorizzazioni amministrative, una attività
commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori non può essere riconosciuta l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, dovendosi negare tutela
giuridica a chi versa in situazione illecita.
*
Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, Ribol sport
c. Bandini & C. Snc.
Il diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art.
34 della legge sull'equo canone, al pari del diritto di prelazione
e di riscatto (artt. 38, 39 legge cit.) spetta al conduttore di
immobile urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli
vi eserciti un'attività produttiva o commerciale a contatto
diretto con il pubblico, sia pure come contitolare o consocio
di una società di persone della relativa impresa con soggetti
estranei alla titolarità del rapporto locativo.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1996, n.
11363, Mauriello c. De Filippo.
L'indennità di avviamento
di cui all'art. 34, della L. 27 luglio 1978, n. 392, spetta anche
nei casi in cui il locale sia utilizzato per una attività
che l'imprenditore svolge per mezzo di rappresentanti o di soggetti
che operano per suo conto e che del locale si servano per i loro
contatti con il pubblico degli utenti o dei consumatori (nella
specie, trattavasi di una società assicuratrice collegata
con la società conduttrice).
*
Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6248, Properzi c. Lloyd
Internazionale Spa.
Con l'espressione attività
che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e
dei consumatori, il legislatore ha inteso individuare quelle attività
che si rivolgono alla massa di possibili fruitori, i quali, nella
loro indeterminatezza, vengono a costituire la potenziale clientela
del conduttore. Gli utenti e i consumatori costituiscono, così,
l'ultimo anello della catena distributiva, coloro cioè
che utilizzano direttamente il prodotto o il servizio; mentre
non rientrano in tale categoria gli intermediari che acquistano
la merce od utilizzano il servizio per il trasferirlo a loro volta
al diretto fruitore. (Nella fattispecie, sulla base del principio
che precede, È stata esclusa la spettanza dell'indennità
di avviamento all'odontotecnico la cui attività artigianale
È ausiliaria della professione sanitaria e si concreta
-secondo il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 -nella costruzione di
protesi dentarie su modelli tratti dalle impronte che possono
essere fornite solo dai medici i quali, di conseguenza sono gli
unici suoi possibili clienti e che, a loro volta trasferiscono
il prodotto all'utente - paziente).
*
Pret. civ. Roma, 2 marzo 1988, Salvidio c. Sugameli.
Ai fini della sussistenza del
diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale,
non è configurabile il contatto diretto con il pubblico
nel caso in cui l'immobile sia adibito a studio fotografico posto
all'interno di un cortile e non segnalato da insegne nella strada.
* Pret. civ. Firenze, ord. 13 aprile
1989, Bencini c. Ricasoli.
Qualora nell'immobile locato ad
uso commerciale venga svolta sia attività che comporta
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
sia attività che tali contatti non comporta, nella determinazione
dell'indennità per la perdita dell'avviamento deve tenersi
conto esclusivamente del criterio forfettizzante ed astratto del
valore locativo dell'intera unità immobiliare.
* Pret. civ. Roma, 31 gennaio 1989, Ditta Master
c. Nardi.
Non compete indennità per
il rilascio di quei locali, nei quali non avviene un contatto
diretto con il pubblico degli utenti o consumatori, ma un contatto
soltanto mediato, ancorché i locali siano inseriti
nell'organizzazione produttiva, purché però
abbiano una loro precisa individualità e cioÈ costituiscano
un'autonoma unità immobiliare. Quando, invece, la parte
nella quale non avvengono contatti diretti con il pubblico degli
utenti o dei consumatori non ha una sua autonomia e non costituisce
una distinta unità immobiliare, si deve tener conto di
tutti locali nel loro complesso; non È quindi accoglibile
la richiesta subordinata presentata dal convenuto di limitare
il calcolo del canone corrente di mercato a quella sola parte
dei locali al piano terreno frequentati dagli utenti e non invece
a quella adibita a studio o sala di posa.
*
Pret. civ. Parma, 24 gennaio 1990, Ditta Telò Pubblicità
c. Soc. Immobilare Altan.
f) Controversie
Con riferimento a locazione di
immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sussiste
rapporto di continenza tra la causa di opposizione a precetto,
proposta davanti al pretore, con la quale il conduttore si oppone
al rilascio dell'immobile, intimato in virtù di un verbale
di transazione e conciliazione, deducendo la mancata corresponsione
dell'indennità di avviamento, in ragione della nullità
della rinuncia ad essa, contenuta nella detta transazione, e la
causa che, previamente promossa dallo stesso conduttore, davanti
al tribunale, per la dichiarazione di vigenza del rapporto locativo
relativo allo stato immobile e, in subordine, della nullità
del citato accordo transattivo, si connota per la maggiore ampiezza
del petitum, non ricorrendo in ordine alla prima causa la competenza
per materia del pretore, la quale È limitata alla determinazione
dell'indennità di avviamento.
*
Cass., sez. 8 febbraio 1990, n. 885, Pugliares c. Leonardi.
L'interveniente adesivo ha un
interesse di fatto all'esito a lui favorevole della controversia,
determinato dalla necessità di impedire che nella propria
sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della
decisione, ma detto interesse non È idoneo ad attribuirgli
un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso. (Nella
specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata la quale d'ufficio
aveva attribuito l'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale al terzo che, quale intestatario della licenza di
commercio e titolare dell'attività esercitata nell'immobile
locato, aveva spiegato intervenuto adesivo nella causa fra il
locatore ed il conduttore concernente la cessazione del rapporto
locatizio ed il pagamento della detta indennità).
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1995, n. 2928,
Mazza c. Arcidiacono.
Il locatore, nel giudizio che
lo veda in veste di convenuto per l'accertamento o il pagamento
dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
non può, al fine di negare il diritto del conduttore alla
corresponsione della predetta indennità, limitarsi ad eccepire
la morosità di quest'ultimo ma deve provare che il contratto
si È risolto per il suo inadempimento oppure per una delle
altre cause di cui all'art. 34 della L. n. 392/1978.
*
Pret. civ. Carrara, 16 agosto 1988, n. 51, Morelli c. Bruschi.
La sentenza condizionale di condanna
è ammissibile nei casi in cui l'evento futuro ed incerto,
cui viene subordinata l'efficacia della pronuncia, costituisca
un elemento accidentale della decisione e non nell'ipotesi in
cui gli elementi futuri ed incerti concretino un elemento costitutivo
del diritto e dell'azione qual È quello tipizzato dall'art.
34, secondo comma, della L. n. 392/1978 nell'ipotesi l'immobile
venga da chiunque adibito all'esercizio della stessa attività
o di attività affini entro un anno dal rilascio.
* Pret. civ. Foggia, 18 febbraio 1985, n. 14,
Fattibene c. Ulivieri e altri.
E'inammissibile il ricorso diretto
a far determinare dal pretore l'ammontare dell'indennità
dovuta per avviamento commerciale quando sia certa l'entità
dell'ultimo canone corrisposto.
* Pret. civ.
Matera, 27 aprile 1993, n. 72, Porcari e altri c. Soc. Centro
studi arredamento.
Sussiste per il locatore la possibilità
di fare determinare anche in via autonoma il quantum dell'indennità
di avviamento, sia prima che durante la procedura di rilascio.
* Pret. civ. Bassano del Grappa, 25
giugno 1980, Ferrajuolo c. Pettenuzzo.
Non essendo il verbale di conciliazione
assimilabile ad un provvedimento di rilascio, l'esecuzione non
può essere condizionata dalla richiesta dell'avviamento
commerciale ex artt. 34 e 69, della legge 392/78.
*
Pret. civ. Firenze, 19 giugno 1982, n. 1424, Innocenti c. Venturi.
Il pretore, adito a norma dell'art.
45 della legge 392/1978 per la determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, non ha il potere di
sospendere l'esecuzione per rilascio eventualmente promossa dal
locatore; tale potere spetta al giudice dell'esecuzione, adito
a norma dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., dovendosi ravvisare
nel mancato pagamento della predetta indennità un fatto
impeditivo, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo
giudiziale, nel quale il diritto del conduttore ad ottenerne la
corresponsione trova la sua fonte.
*
Pret. civ. Taranto, 25 gennaio 1982, Francavilla c. Palmisano.
E' illegittima la notifica del
precetto di rilascio avanti il pagamento dell'indennità
di avviamento, configurando il mancato pagamento di tale indennità
un'acquiescenza del provvedimento di rilascio dell'immobile che
dà luogo ad un'ipotesi di sospensione legale dell'esecuzione
che si aggiunge a quella di cui all'art. 623 c.p.c.
*
Pret. civ. Bassano del Grappa, 25 giugno 1980, Ferrajuolo c. Pettenuzzo.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione
di un provvedimento di rilascio di locale ad uso diverso dall'abitazione,
il conduttore affermi che non È stata corrisposta l'indennità
di legge a lui spettante, l'ufficiale giudiziario procedente deve
fare applicazione della normativa di cui all'art. 610 c.p.c.,
rimettendo le parti davanti al giudice dell'esecuzione.
* Pret. civ. Pistoia, ord. 2 dicembre 1980,
Elettromarket c. Benesperi.
g) Determinazione
La determinazione e l'attribuzione
al conduttore dell'indennità di avviamento prevista dagli
artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, non può essere
effettuata d'ufficio dal giudice.
* Cass. civ.,
sez. III, 8 aprile 1988, n. 2770, Nicocia c. Bentivoglio.
L'interesse del locatore ad agire
per la determinazione dell'indennità di avviamento alla
cessazione del rapporto di locazione di immobili ad uso non abitativo
si configura, anteriormente alla richiesta del conduttore, come
interesse attuale all'accertamento negativo del credito, al fine
di poter proporre l'azione esecutiva di rilascio senza che possa
essere opposta l'eccezione di carenza di una condizione di procedibilità.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994,
n. 8457, Bredice c. Corepla srl.
E' in base al titolo esecutivo
che debbono essere individuati i soggetti del giudizio di accertamento
del diritto all'indennità e/o di determinazione dell'entità
della stessa, giudizio finalizzato per il locatore, che abbia
conseguito ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., a rimuovere
un ostacolo all'esercizio dell'azione esecutiva, nell'ambito del
quale il conduttore non può opporgli la carenza di legittimazione
derivante dalla pretesa non titolarità del rapporto di
locazione, che È oggetto della causa ancora in corso sulla
cessazione del rapporto di locazione.
*
Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8457, Bredice c. Corepla
srl.
La domanda di determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale va proposta secondo
gli ordinari criteri e gradi del processo civile e, quindi, se
non sia stata formulata dal conduttore in sede di opposizione
alla convalida di sfratto, deve proporsi, a pena di inammissibilità,
entro il termine fissato dal pretore a norma dell'art. 426 c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997,
n. 4568, Noi Incontro soc. c. Comandini.
Il giudizio relativo alla determinazione
dell'indennità di avviamento non deve essere sospeso in
pendenza del giudizio inerente alla scadenza del contratto di
locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo,
in quanto il locatore ha indubbiamente un interesse alla determinazione
dell'indennità, il cui pagamento costituisce condizione
per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato.
* Trib. civ. Piacenza, 7 agosto 1989,
Zeppelin Pub c. Groppi.
h) Diritto di ritenzione
In tema di indennità per
l'avviamento commerciale, la L. 27 luglio 1978 n. 392 (art. 34,
69) riconosce al conduttore, indipendentemente da un preciso giudicato,
positivo sul credito, un diritto di ritenzione sull'immobile anche
in pendenza della relativa controversia sino al pagamento dell'indennità,
ma non comporta, dopo la scadenza della locazione, una prorogatio
del rapporto contrattuale locativo n la mora della restituzione,
con l'obbligo di continuare la corresponsione dei canoni fino
alla riconsegna a norma dell'art. 1591 c.c., in quanto la ritenzione
non abilita il conduttore alla prosecuzione del godimento del
bene quale utilità corrispettiva del pagamento del canone,
configurandosi come mero onere di custodia anche nell'interesse
proprio.
* Cass. civ., sez. III, 2 marzo
1995, n. 2442, Paiola c. Lugagli.
Una volta cessato il rapporto
contrattuale, il conduttore ha diritto di detenere l'immobile,
così esercitando una forma di diritto di ritenzione, finch
non gli venga corrisposta l'indennità di cui all'art. 34
della legge sull'equo canone.
* Pret.
civ. Pordenone, 7 marzo 1998, n. 79, Sipkova c. Soc. Consap, in
Arch. loc. e cond. 1998, 427.
i) Esclusione
Il termine recesso nell'ambito
dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
che esclude il diritto del conduttore all'indennità per
la perdita dell'avviamento quando la cessazione del rapporto di
locazione È dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta
o recesso del conduttore, È impiegato in una accezione
ampia, comprensiva di ogni risoluzione anticipata del contratto
che, anche se formalmente consensuale per adesione del locatore,
possa farsi risalire ad una manifestazione di volontà del
conduttore che non abbia più interesse alla continuazione
della locazione.
* Cass. civ., sez.
III, 27 febbraio 1995, n. 2231, Macchi ed altri c. Maffia.
Non spetta alcuna indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale ad una società
immobiliare per l'attività svolta in un locale nel quale,
senza alcuna insegna n vetrina, si svolgono solo trattative
riguardanti il prezzo di un immobile o la visione dei progetti,
in quanto tale attività non configura l'ipotesi di contatto
diretto con il pubblico ex art. 35, L. n. 392/1978, bensì
di mero contatto mediato con una clientela già, in parte,
selezionata.
* Pret. civ. Genova, sez.
II, 10 dicembre 1991, Romeo c. Società Immobiliare S. Ilario,
in Arch. loc. e cond. 1992, 593.
Non spetta indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 35
della L. n. 392 del 1978, in relazione all'esercizio di attività
di progettazione ed allestimento arredamenti, consulenza di architettura,
pubblicità ed estetica industriale, dato il prevalere degli
elementi libero professionali, basati sull'intuitus personale,
rispetto a quelli imprenditoriali, e della irrilevanza quindi
del luogo di esplicazione dell'attività nel rapporto con
la clientela.
* Pret. civ. Udine, sez.
dist. di Palmanova, 1 luglio 1991, n. 24, Soc. So.Te.Co. c. Comune
di Palmanova.
Il diritto del conduttore all'indennità
ex art. 34 della L. n. 392/1978 È escluso laddove lo stesso,
alla cessazione del rapporto locatizio, abbia trasferito la propria
attività in altra unità immobiliare locata allo
scopo, facente parte del medesimo stabile.
*
Trib. civ. Roma, 18 febbraio 1998, Caselli c. Bovini.
Non compete alcuna indennità,
per la perdita dell'avviamento commerciale per la cessazione del
contratto di locazione, al conduttore esercente un'attività
di fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di posta
pneumatica, non comportando questa contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori, ma solo rapporti limitati ad una
clientela particolarmente qualificata e selezionata.
*
Pret. civ. Roma, 7 aprile 1989, Are c. Soc. Varone, in Arch. loc.
e cond. 1991, 364.
Non ha diritto all'indennità
di avviamento commerciale, atteso il disposto dell'art. 35 L.
392/78, la cooperativa di consumo, che, per quanto svolga attività
commerciale, non ha un contatto diretto con il pubblico degli
utenti e dei consumatori, potendo soltanto avere rapporti con
i propri soci.
* Pret. Civitavecchia,
26 ottobre 1984, n. 210, Coop. Consumo Santa Marinella c. De Laurentis.
Deve essere escluso che abbia
diritto all'indennità di avviamento il professionista la
cui attività commerciale abbia avuto carattere accessorio
a quella professionale oppure -se a carattere prevalente o anche
soltanto autonomo - non abbia comportato rapporti diretti col
pubblico degli utenti e dei consumatori. (Fattispecie di professionista
che svolgeva attività di rappresentanza e di procacciamento
di materiali da costruzione per imprese).
*
Pret. civ. Pietrasanta, 10 novembre 1982, n. 84, Cipriani c. Baldi
Coluccini.
Il diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento È esclusa in ipotesi di
recesso dalla locazione della curatela fallimentare a seguito
di sentenza dichiarativa di fallimento del conduttore ed È
ininfluente la successiva pronuncia di revoca del fallimento.
* Pret. civ. Napoli, 25 novembre 1985,
Antonangeli c. Cond. via Niutta 3, Napoli.
Deve escludersi che sia dovuta
l'indennità per l'avviamento commerciale per le attività
nelle quali le prestazioni personali dell'esercente costituiscono
l'elemento attraente, capace di determinare l'indennizzo della
clientela con prevalenza sulle altre caratteristiche obiettive
legate propriamente all'azienda (nel caso di specie autoscuola).
* Pret. civ. Cesena, 21 maggio 1982,
n. 95, Berardi c. Bastoni.
j) Finalità
La disposizione dettata, con riferimento
alle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da
quello abitativo, per cui sia dovuta, alla cessazione del rapporto,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale,
dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, secondo la quale l'esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile È condizionata
dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, inserendosi
nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali
svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della
tutela dell'avviamento, e non si limita ad attribuire un mero
diritto di ritenzione al conduttore, consentendogli la protrazione
dell'esercizio dell'attività economica sull'immobile, verso
il pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del precedente
rapporto contrattuale, dovuto, peraltro, in ossequio al canone
generale della correttezza, anche nella ipotesi in cui il conduttore,
per sua scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non
rinunzi anche alla mera detenzione dell'immobile, effettuandone
la riconsegna al locatore, o facendogliene offerta ai sensi dell'art.
1216 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 26
maggio 1999, n. 5098, Bevilacqua c. Lepore.
k) Interruzione dell'attività
L'interruzione, da parte del conduttore,
dell'attività industriale, commerciale o artigianale comportante
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori,
provocata dall'inagibilità dell'immobile locato, non determina
la perdita del diritto del conduttore all'indennità di
avviamento se il rapporto, non avendo il locatore fatto valere
la risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta
della prestazione, sia successivamente cessato, per iniziativa
di quest'ultimo, solo per effetto della scadenza legale o convenzionale
del contratto.
* Cass. civ., sez. III,
10 ottobre 1992, n. 11091, Casal c. Galletti.
l) Liquidazione forfettaria
A differenza della disciplina
vigente durante il regime vincolistico (art. 4 della L. n. 19
del 1963), la nuova normativa delle locazioni urbane ad uso non
abitativo di cui alla L. n. 392 del 1978 prevede, con riguardo
all'indennità per l'avviamento commerciale, una liquidazione
forfettaria fissa commisurata ad un numero predeterminato di mensilità,
nella quale cioè varia solo l'elemento base costituito
dal canone mensile -che può essere quello da ultimo corrisposto
dal conduttore (art. 34), o quello richiesto dal locatore od offerto
dal terzo, ovvero quello corrente di mercato (art. 69) -restando
escluso qualsiasi potere discrezionale del giudice di procedere
ad una liquidazione equitativa anche nel caso in cui il locatore
non intenda procedere al rinnovo della locazione nel regime transitorio,
atteso che la mera espressione sulla base del canone corrente
di mercato contenuta nel settimo comma dell'art. 69 citato, non
comporta alcuna differenziazione dalle altre ipotesi considerate
in precedente (nelle quali il numero delle mensilità indicate
dal legislatore costituisce l'importo concretamente dovuto e non
l'ammontare massimo consentito).
* Cass.
civ., sez. III, 12 agosto 1988, n. 4945, Sgrò c. Portale.
m) Mutamento d'uso
Nel caso di mutamento da parte
del conduttore dell'uso pattuito, nel corso della locazione, va
applicato, al momento della cessazione del rapporto di locazione,
il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente (art. 80
comma 2 della L. 27 luglio 1978 n. 392), con la conseguenza che
- in caso di prevalenza dell'uso commerciale con contatti diretti
con il pubblico - l'indennità di cui all'art. 34 legge
citata va commisurata all'intero canone corrisposto per l'immobile
concesso in locazione e non già ad una parte del canone
proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale
predetto.
* Cass. civ., Sezioni Unite>,
28 ottobre 1995, n. 11301, Travaglio c. D'Acquaviva e Vavallo.
In tema di indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale, non È accordabile
la tutela prevista dall'art. 34 legge 392/78 al conduttore che
abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso dell'immobile,
tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza
che il locatore ne abbia avuto conoscenza, in quanto ciò
esporrebbe quest'ultimo a subire una situazione che egli non ha
in alcun modo contribuito a creare, neppure con la sua inerzia
consapevole.
* Cass. civ., sez. III,
11 agosto 2000, n. 10723, Interass Ass.ni Snc. c. Cardone ed altro.
n) Natura del credito
In tema di locazioni di immobile
ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore
nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato
al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche
(art. 69 L. n. 392/1978) ovvero al canone richiesto od offerto
(art. 1 D.L. n. 832/1987 sostitutivo dell'art. 69 cit.) e riferito
al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioÈ
al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin
dall'origine una somma di denaro e, pertanto, costituisce un credito
di valuta e non di valore.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 novembre 1993, n. 10836, Buttazzo c. Corona.
o) Offerta
E' sufficiente l'offerta reale
dell'indennità di avviamento ai fini della procedibilità
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
* Pret. civ. Piacenza, ord. 12 marzo 1992,
Soc. Castel c. Soc. Il Belvedere, in Arch. loc. e cond. 1992,
165.
L'offerta banco judicis dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale giustifica il diniego
di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.
* Pret. civ. Roma, ord. 6 giugno 1997,
Brenci c. Martino, in Arch. loc. e cond. 1997, 662.
p) Onere probatorio
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, compete
al conduttore, il quale richieda l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, la prova che il rapporto di locazione
È cessato per disdetta o recesso del locatore o per altre
cause diverse dall'inadempimento o disdetta o recesso del conduttore
o da una della procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
trattandosi di fatto costitutivo di diritto.
*
Cass. civ., sez. III, 18 novembre 1994, n. 9757, Bufali c. Pagnotta.
In tema di corresponsione dell'indennità
di avviamento, quando sia il locatore a rivestire la qualità
di attore, onde ottenere l'accertamento negativo della spettanza
di tale indennità al conduttore, È esclusivo onere
del primo provare l'insussistenza dei presupposti del relativo
diritto, a nulla rilevando che, trattandosi di prova negativa,
l'adempimento di tale onere può rivelarsi, in concreto,
particolarmente gravoso assolverlo.
*
Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9491, Silba spa c. Villa
Alba srl.
Il carattere automatico del diritto
del conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione,
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
ex art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, comporta solo che
il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in concreto
dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica
che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile
ad una delle attività protette, quando manchi la prova,
da fornirsi dal conduttore, che ad esse l'immobile sia stato concretamente
adibito.
* Cass. civ., sez. III, 10
maggio 1996, n. 4430, Soc. Mas c. Palomo.
Il diritto del conduttore di un
immobile non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale compete indipendentemente dalla prova in concreto
dell'avviamento e della perdita, avendo il legislatore stabilito
il corrispondente diritto del conduttore con una valutazione fondata
sull'id quod plerumque accidit.
* Cass.
civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c. Palumbo.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore
che chiede, in caso di recesso del locatore, la corresponsione
dell'indennità di avviamento, ha l'onere di provare non
solo di avere esercitato nell'immobile una delle attività
per le quali la detta indennità È prevista, ma anche
che l'attività stessa comportava contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori, mentre nessun dovere
ha il giudice di promuovere di ufficio un siffatto accertamento.
* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1990,
n. 1699, Bennicelli c. Bologna.
La norma di cui all'art. 2697
c.c., relativa alla generale disciplina dell'onere della prova
in giudizio, trova applicazione, in sede di controversie insorte
in tema di corresponsione dell'indennità di avviamento
in favore del conduttore (art. 34 della legge n. 392 del 1978),
nel senso che a quest'ultimo (che rivesta la qualità di
attore) spetta il compito di provare non solo di aver esercitato,
nell'immobile, una delle attività per le quali l'indennità
È prevista, ma anche che la medesima comportava contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nessun
obbligo di accertamento di ufficio gravando, in tal senso, sul
giudice procedente. Se, al contrario, la qualità di attore
abbia ad esser rivestita dal locatore, onde ottenere l'accertamento
negativo della spettanza di tale indennità al conduttore,
sarà esclusivo onere del primo provare l'insussistenza
dei presupposti del relativo diritto (a nulla rilevando che, trattandosi
di prova negativa, l'adempimento di tale onere può rivelarsi,
in concreto, particolarmente gravoso), mentre, nella ipotesi di
azione di accertamento negativa proposta dal locatore e correlativo
dispiegamento di domanda riconvenzionale da parte del convenuto,
ambedue le parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di provare
esaustivamente le rispettive, contrapposte pretese, con conseguente
soccombenza della parte incapace di assolverlo.
*
Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7282, Collodo Autotrasporti
c. Collodo.
La domanda di attribuzione dell'indennizzo
suppletivo di cui al secondo comma dell'art. 34 della legge n.
392 del 1978 -fondata sull'assunto che l'immobile sia stato adibito,
dal proprietario, ad attività affine a quella esercitata
dal conduttore uscente -presuppone l'accertamento della data di
inizio dell'attività commerciale; sicch non può
ritenersi soddisfatto il relativo onere probatorio attraverso
la mera produzione in giudizio, da parte dell'istante, di una
fotografia dello stabile che riproduca l'insegna della nuova azienda
ivi ubicata, non essendo da ciò desumibile la prova della
data di inizio dell'attività stessa (fissata dalla legge
entro l'anno dalla cessazione del precedente esercizio).
* Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1997, n.
4611, Soc. Frette c. Gorni, in Arch. loc. e cond. 1997, 611.
q) Prescrizione del credito
Alla luce della disposizione di
cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione incomincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere, il termine iniziale della prescrizione del credito del
conduttore di immobile urbano, destinato ad uso diverso dall'abitazione,
all'indennità per la perdita dell'avviamento, non può
essere individuato nel momento della cessazione de iure del rapporto
locativo (poiché, in tale momento, il diritto, pur
già sorto, non è esercitabile in ragione della sua
inesigibilità, scaturente dalla disciplina dettata dagli
artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978), ma coincide con il
momento in cui l'immobile venga rilasciato senza il contestuale
pagamento dell'indennità, poiché solo da tale
momento il credito in questione diviene esigibile.
*
Cass. civ., sez. III, 2 agosto 1997, n. 7168, Paolini c. Venturucci.
r) Presupposti
In considerazione della chiara
e imperativa previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978,
nonché dal raffronto con la disciplina della legge
n. 19 del 1963, il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale consegue (salvo che nei soli casi
tassativamente indicati dal legislatore, e cioè nelle ipotesi
di cessazione del rapporto di locazione dovuta a risoluzione per
inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) automaticamente
ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione
di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza
che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento
e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore,
successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di
svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della
cessazione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che non aveva dato rilievo alla cessazione,
prima della scadenza del contratto, di ogni attività commerciale
da parte della conduttrice, senza richiedere da parte di quest'ultima
la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso del
locatore e la cessazione dell'attività).
*
Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2000, n. 12279, Cappelletti
c. Fall. Soc. Apollo di Torre e C. S.n.c.
In tema di locazioni di immobili
non abitativi il diritto del conduttore all'indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale consegue direttamente al
fatto che il rapporto sia cessato per la volontà del locatore
e, quindi, non esplica alcuna rilevanza la circostanza che dopo
l'intimazione di licenza il rilascio abbia avuto luogo spontaneamente,
anzich coattivamente. Inoltre, il ritardo da parte del locatore
nel corrispondere l'indennità fa sorgere nel conduttore
un diritto di ritenzione dell'immobile locato fino a quel momento,
ma non comporta una prorogatio del rapporto locativo dopo la sua
scadenza contrattuale.
* Cass. civ.,
sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c. Palumbo.
L'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 (per il regime
ordinario) ed all'art. 69 (per il regime transitorio) della legge
sull'equo canone non È dovuta (dal locatore) al conduttore
che unilateralmente recede dal contratto di locazione di immobile
per uso non abitativo.
* Cass. civ.,
sez. III, 24 febbraio 1993, n. 2284, Srl Sigros c. Moschetto.
Per l'attribuzione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento, che il locatore di immobile adibito
ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere
al conduttore in forza degli artt. 34, 35 della L. 27 luglio 1978
n. 392, È sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto
a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma di
ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante la circostanza
che il conduttore estromesso abbia cessato di svolgere ogni attività
prima o dopo il rilascio dell'immobile (nella specie, si trattava
di un sarto che, dopo la cessazione del rapporto locativo, aveva
cessato la sua attività).
* Cass.
civ., sez. III, 10 agosto 1993, n. 8585, Paletti c. Ferranti.
In tema di locazione di immobili
urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto alla indennità
di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non
spetta al conduttore il quale stipuli contratto di associazione
in partecipazione con il titolare dell'attività svolta
nell'immobile locato, in quanto costui non diventa contitolare
della stessa, neppure qualora gli venga affidata la gestione interna
dell'impresa, a meno che, superati i limiti di siffatti poteri
gestori, sia configurabile, in presenza degli altri requisiti
a tali effetti richiesti, una società di fatto.
*Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1999, n. 4911,
Romana Gestione srl c. Borsò.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, al fine
di riconoscere la sussistenza del diritto all'indennità
di avviamento, non occorre accertare se dal rilascio dell'immobile
il locatore riceva un vantaggio o il conduttore risenta un danno,
ma occorre piuttosto stabilire se l'immobile sia stato in concreto
utilizzato per lo svolgimento di attività che comportino
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
* Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1995,
n. 4027, Orlando A. c. Scaltriti ed altri.
Qualora la locazione di un immobile
adibito ad una delle attività contemplate nei primi due
commi dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978, in corso alla data
dell'entrata in vigore della suddetta legge e non soggetta a proroga,
venga a cessare convenzionalmente in data successiva a quella
calcolata ai sensi dell'art. 71, il diritto del conduttore all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale deve riconoscersi non
alla stregua della disposizione transitoria dell'art. 69 ma di
quella ordinaria dell'art. 34 della citata legge. (Nella specie
si trattava della locazione di un'area destinata ad attività
commerciale con contratto novennale a partire dal 1973).
*Cass., sez. III, 26 maggio 1989, n. 2566,
Falcone c. Binetti.
L'esercizio da parte della P.A.
del diritto di prelazione previsto dall'art. 31 L. 1 giugno 1939
n. 1089 con riguardo alle alienazioni fra privati di beni con
valore artistico o storico comporta l'acquisizione coattiva del
bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico,
ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c., sicché il suo
godimento da parte di terzi non può più avvenire
in base a contratti di diritto privato, ma soltanto mediante un
atto avente natura di concessione. Ne discende che il rapporto
di locazione concluso dal precedente proprietario dell'immobile
con un terzo cessa automaticamente per effetto dell'esercizio
del potere ablatorio della P.A. e che l'ex conduttore non può
vantare nei confronti della P.A., che non ha mai assunto la qualità
di locatore, alcun diritto che sia dipendente o collegato a tale
qualità ed, in particolare, non può esercitare ex
art. 34 L. 392/78 - o ex art. 69 per il periodo transitorio previsto
da detta legge - l'azione diretta ad ottenere il compenso per
la perdita dell'avviamento commerciale, operando tale normativa
nei rapporti fra conduttore e locatore.
*
Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1995, n. 7020, Finanze Stato c.
Mobili Imbottiti srl.
La corresponsione dell'indennità
di avviamento di cui all'art. 34, terzo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla
esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di
tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la
notificazione del precetto, che, come È reso palese dall'art.
479 c.p.c., È solo atto prodromico rispetto alla esecuzione,
ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato
con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata,
solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla
esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo
o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue
che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento,
il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione
solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto,
che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, È
pienamente legittimo.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293, INA S.p.A. c. De Leo ed altra.
Affinché sorga a
favore del conduttore il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, ai sensi degli artt. 34 e 35 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, l'utilizzazione dell'immobile, nello
svolgimento di attività commerciali che comportino contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, deve essere
primaria e non marginale, tale cioè da caratterizzare l'immobile,
perché solo in questo modo essa oltre ad essere obiettivamente
palesata, sì da far assurgere l'immobile a punto di richiamo
per la clientela, È idonea a realizzare quel fattore di
avviamento commerciale ritenuto meritevole di tutela. Ne deriva
che la indennità non spetta nel caso in cui l'immobile
locato sia destinato a deposito e solo occasionalmente ad esso
acceda il pubblico dei consumatori, senza che rilevi il vincolo
di accessorietà funzionale eventualmente attuato dal conduttore
tra il detto immobile ed altro.
* Cass.
civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6269, Cora Srl c. Zuccarelli.
Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione, di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, comma 2, L. n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore uscente e ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente - è collegato all'effettivo esercizio dell'attività, non già all'intenzione manifestata dal locatore in occasione del diniego di rinnovazione del contratto (art. 29 legge cit.); con la conseguenza che l'indicato diritto sorge solo quando venga accertato che il nuovo esercizio coincida (o sia affine) a quello esercitato dal precedente conduttore. * Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4326, Trillo c. Di Blasio.
In tema di indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale, il diritto all'ulteriore
indennità preveduto dal comma secondo dell'art. 34 della
L. 27 luglio 1978, n. 392 presuppone, quando l'esercizio non venga
adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore,
che la nuova attività, oltre ad essere inclusa nella medesima
tabella merceologica della precedente, sia ad essa affine e la
valutazione di tale requisito, costituendo un giudizio di merito,
non È sindacabile nel giudizio di legittimità se
congruamente motivata.
* Cass. civ.,
sez. III, 20 ottobre 1989, n. 4225, Gargiulo c. Pica.
Il diritto del conduttore di un
immobile non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale sorge, nel concorso dei requisiti di legge, quando
cessa de iure il rapporto locativo (nella specie, data per la
quale era stata intimata e convalidata la licenza) con la conseguenza
che per il riconoscimento di tale diritto deve aversi riguardo
all'attività esercitata dal conduttore in tale momento.
* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n.
6548, Costabile c. Palumbo.
Il conduttore al quale sia stato
comunicato dal locatore preavviso della volontà di recesso
dal contratto di locazione per uso non abitativo (nella specie,
soggetto a regime transitorio) per le esigenze di ristrutturazione
dell'immobile indicate dall'art. 29 lett. d) della legge sull'equo
canone, in relazione alle quali risulti rilasciata la licenza
o concessione solo in data successiva a quella della predetta
comunicazione, ha diritto alla indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale nell'ammontare determinato con riferimento
alla data della licenza o concessione, dato che solo da quel momento
si sono realizzate le condizioni del recesso.
*
Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1991, n. 10761, Di Pino c. Luciani.
L'art. 9 della L. 21 febbraio
1989, n. 61, che, integrando l'art. 34 della legge sull'equo canone,
consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile
locato per uso non abitativo anche se sia ancora pendente il giudizio
relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale quando il locatore
abbia corrisposto, salvo conguaglio, l'importo indicato dal conduttore
o, in difetto, da lui offerto o comunque risultante dalla sentenza
di primo grado, deve ritenersi applicabile anche alle locazioni
in regime transitorio regolate dall'art. 69 della citata legge
sull'equo canone, per le quali È prevista la medesima procedura
esecutiva di rilascio, in relazione alla quale, operando il pagamento
dell'indennità di avviamento come condizione di procedibilità
dell'azione esecutiva, ricorre l'esigenza, comune alle locazioni
in regime ordinario ed a quelle in regime transitorio, di impedire
che il giudizio di determinazione dell'indennità di avviamento
possa essere strumentalmente utilizzato per ritardare l'esecuzione
del provvedimento di rilascio.
* Cass.
civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11415, Dello Iacono c. Simoncini.
Nel giudizio di risoluzione del
rapporto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, le
obbligazioni di pagamento delle indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile
sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna
prestazione È inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento
dell'altra, con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio
dell'immobile al pagamento dell'indennità, specularmente
condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura
così tra le due obbligazioni una interdipendenza che costituisce
fondamento per un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 c.c. o per un'eccezione alla stessa assimilabile.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n.
580, CodicÈ c. Castaldo, in Arch. loc. e cond. 2001, 285.
Perché sorga il diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art.
34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 occorre che vi sia il rilascio
dell'immobile locato, il quale È il fatto causativo della
perdita dell'avviamento. Se alla cessazione del rapporto locatizio
non si accompagna il rilascio del locale e quindi l'attività
economica ivi svolta continua ad esservi esercitata, non vi può
essere perdita di avviamento e quindi pregiudizio economico da
compensare, sia pure con quel particolare meccanismo automatico
introdotto dalla legge n. 392 del 1978. (La Corte ha affermato
il principio in un caso in cui la cessazione del rapporto di locazione
conseguiva all'acquisto in proprietà da parte del conduttore
dell'immobile, a seguito della prelazione).
*
Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 339, Maogima Sas c.
Kuwait Petroleum Italia Spa.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio
ricada nella sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7
D.L. n. 551 del 1988, conv. nella L. n. 61 del 1989, il conduttore
È tenuto, per tutto il periodo di operatività della
predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità
di occupazione, nella misura prevista dal comma 2 del citato art.
7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta,
n offerta, l'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, spettantegli a norma dell'art 34, L. n. 392 del 1978,
in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento
di rilascio non È eseguibile per cause diverse e indipendenti
dalla mancata corresponsione dell'indennità per perdita
di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo
non può ritenersi gravante sul locatore l'onere di corrispondere
la stessa.
* Cass. civ., sez. III, 30
marzo 1995, n. 3813, Di Mauro c. Oberti.
In tema di locazione di immobile
urbano ad uso diverso dall'abitazione, il rilascio dell'immobile
da parte del conduttore a seguito di diniego di rinnovo alla prima
scadenza a norma dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
non comporta a carico di questi il venir meno del diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, nella ricorrenza degli
altri presupposti della stessa, ancorché la disdetta
intimata dal locatore debba considerarsi nulla e priva di effetti
(per mancanza, nella specie, di uno specifico motivo di diniego,
essendo state richiamate in essa tutte le ipotesi di utilizzazione
dell'immobile elencate nel citato art. 29) giacché
in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al
mutuo consenso del locatore e del conduttore in ordine alla cessazione
della locazione, costituendo la disdetta, ancorché
nulla, estrinsecazione di una unilaterale iniziativa dello stesso
locatore, cui soltanto È imputabile la conclusione del
rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 10
febbraio 1997, n. 1230, Pirani c. Immobiliare Giove Sas.
In tema di locazione di immobili
ad uso non abitativo, il diritto del conduttore all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale consegue direttamente
al fatto che il rapporto sia cessato per volontà del locatore,
restando irrilevante la circostanza che la concreta utilizzazione
dell'immobile locato sia venuta meno con largo anticipo rispetto
alla riconsegna dello stesso. (Nel caso di specie, pur essendo
la risoluzione del contratto formalmente dipesa dalla disdetta
del conduttore, la facoltà di recesso anticipato era tuttavia
convenzionalmente attribuita, stante la volontà manifestata
dal locatore in una transazione di non continuare la locazione
oltre una certa scadenza).
* Pret. civ.
Perugia, sez. dist. Foligno, 14 dicembre 1998, n. 59, Tabarrini
ed altra c. Brunori.
La nuova attività intrapresa
nell'immobile va considerata affine a quella esercitatavi dal
conduttore uscente ogni qualvolta essa si avvantaggia comunque
dell'avviamento prodotto da quest'ultimo, ancorch soltanto
in parte; quando sfrutta, cioè, la potenzialità
economica sviluppata dall'esercizio precedente intesa come attitudine
a produrre con il suo funzionamento un profitto maggiore di quello
che il gestore potrebbe ricavare dai singoli beni che lo compongono,
tenuto conto anche della acquisita capacità di attirare
clienti.
* Pret. civ. Ravenna, 18 giugno
1982, n. 259, Sabbioni c. Ricci Maccarini e altro.
L'indennità per la perdita
dell'avviamento, di cui agli artt. 34 e 69 legge n. 392/1978,
spetta al conduttore, in presenza degli altri requisiti richiesti,
quando costui sia indotto a rilasciare l'immobile su iniziativa
del locatore, anche se non sia stato emesso nei suoi confronti
un provvedimento giudiziale di condanna al rilascio. (Nella specie,
È stato riconosciuto il diritto al conduttore che, ricevuta
dal locatore la disdetta del contratto e convenuto in giudizio
per la convalida dell'intimazione di sfratto, aveva poi rilasciato
l'immobile volontariamente nelle more del processo).
*
Pret. civ. Milano, 9 maggio 1985, Communication Service Srl c.
Betti.
Tenuto conto della ratio delle
disposizioni degli artt. 34 e 69 L. n. 392/1978 che prevedono
il diritto del conduttore di immobile non abitativo alla corresponsione
di una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
in caso di cessazione del rapporto di locazione, il predetto diritto
va riconosciuto soltanto a chi È contemporaneamente titolare
del rapporto di locazione - conduzione da cui il diritto stesso
trae origine e dell'attività esecutiva esercitata nell'immobile
oggetto della locazione. Pertanto, qualora l'attività di
impresa nell'immobile locato sia esercitata da un soggetto diverso
dal conduttore (nella specie, da una società di capitali
costituita dal conduttore stesso, non succedutagli però
nella conduzione dell'immobile), il diritto all'indennità
di avviamento non spetta n al primo di tali soggetti, perché
privo della qualità di conduttore nel rapporto di locazione
cessato, n al secondo, perché non esercente
nell'immobile l'attività eventualmente tutelata attraverso
l'indennità in questione.
* Pret.
civ. Milano, 11 novembre 1987, n. 3371, Pastori c. Vima Spa.
s) Procedimento cautelare
Poiché la legge 392/1978
consente al giudice di emettere provvedimenti urgenti in corso
di causa ma non appresta alcun strumento diretto a consentire
l'esecuzione di un'ordinanza di rilascio, può adottarsi
il rimedio rituale previsto nell'art. 700 c.p.c. ai fini della
determinazione dell'indennità dovuta al conduttore e quindi
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.
*
Pret. civ. Roma, ord. 29 dicembre 1980, Pollini c. Pagnotta.
t) Recesso anticipato
Nel caso in cui il locatore abbia,
ai sensi dell'art. 69 della legge sull'equo canone (ovvero ai
sensi dell'art. 34 per il regime non transitorio), comunicato
al conduttore la propria intenzione di non procedere al rinnovo
della locazione alla scadenza, il rilascio anticipato da parte
del conduttore non può essere considerato come un recesso
anticipato dal contratto con conseguente perdita del diritto alla
indennità per l'avviamento commerciale, poiché
quest'ultima compete al conduttore per il solo fatto che il locatore
abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, stante
l'esigenza del conduttore di reperire comunque una sistemazione
alternativa, collegata a situazioni che non necessariamente coincidano
con il termine finale del rapporto locativo.
*
Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1998, n. 2485, Di Benedetto ed altro
c. Romeo.
u) Rinuncia
La rinunzia del conduttore all'indennità
di avviamento commerciale non è nulla ai sensi dell'art.
79 della L. 27 luglio 1978 n. 392 quando il vantaggio che il locatore
ne ricava È compensato dal danno che subisce per effetto
della contestuale pattuizione di una proroga della locazione in
favore del conduttore alla quale quest'ultimo non avrebbe diritto.
* Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1991,
n. 2945, Riglione c. Consoli.
La rinuncia da parte del conduttore
all'indennità di avviamento contenuta in una transazione
è valida, non rientrando nella previsione di cui all'art.
79 della legge n. 392/1978, nè ad alcunché
rileva che essa non sia stata raggiunta avanti al giudice.
* Corte App. civ. Brescia, 8 gennaio 1986,
Vailati c. Dasti.
v) Risarcimento del danno
Nelle locazioni di immobili urbani
adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt.
27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio,
dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto,
il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa
di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per
l'avviamento a lui dovuta, È obbligato al pagamento del
corrispettivo convenuto, ma solo di questo.
*
Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177, Pascucci
c. Zanobbi ed altri, in Arch. loc. e cond. 2001, 70.
w) Sublocazione
Nell'ipotesi di sublocazione di
immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione,
alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, a differenza
della prelazione regolata dall'art. 38 della legge medesima, che
spetta solo al subconduttore, compete nei confronti del locatore
al conduttore e non al subconduttore.
*
Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1994, n. 692, Ranieri c. Immobiliare
Otto Srl.
Nell'ipotesi di sublocazione di
immobile urbano ad uso non abitativo, alla cessazione della locazione
e, quindi, della sublocazione, l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 69 legge
27 luglio 1978 n. 392, compete al conduttore sublocatore nei confronti
del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore.
* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1997,
n. 9677, Vata ed altri c. Vivese.
Nell'ipotesi di sublocazione di
immobile urbano adibito ad uso non abitativo, alla cessazione
della locazione e quindi della sublocazione l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt.
34 e 69 della legge sull'equo canone, compete al conduttore-sublocatore
nei confronti del locatore e al subconduttore nei confronti del
sublocatore medesimo.
* Cass. civ.,
sez. III, 23 giugno 1993, n. 6935, Tiberino Srl c. Tomal Srl.
Nell'ipotesi di cessazione del
rapporto locatizio concernente immobile adibito ad uso diverso
da quello di abitazione, con riguardo alle finalità perseguite
con la previsione dell'indennità di avviamento, che sono
quella di ristorare il conduttore del subito pregiudizio (anche
se stabilito presuntivamente dal legislatore secondo l'id quod
plerumque accidit) e quella di porre un deterrente per evitare
la cessazione dei rapporti locatizi concernenti le imprese, l'indennità
medesima compete esclusivamente a colui che gode l'immobile nel
momento in cui cessa la locazione. Conseguentemente il conduttore
che abbia sublocato l'immobile ad un terzo, il quale vi svolga
una delle attività indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 27
della legge n. 392 del 1978, non può pretendere dal proprio
locatore, a titolo personale e diretto, l'indennità prevista
dall'art. 34 della richiamata legge, che spetta esclusivamente
al subconduttore.
* Cass. civ., sez.
III, 14 aprile 1986, n. 2617, Salvatore c. Soc. Singer.
Qualora il subconduttore di immobile
urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione richieda
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
-alternativamente o cumulativamente -sia al locatore che al sublocatore,
si determina non una situazione di causa inscindibile con pluralità
di parti in veste di litisconsorti necessari, bensì di
litisconsorzio passivo facoltativo. Conseguentemente, qualora
la domanda venga accolta nei confronti di uno solo dei convenuti
-restando l'altro assolto -si verifica una implicita separazione
delle cause originariamente connesse e, ove sia impugnata una
sola delle statuizioni, il giudice dell'appello non È tenuto
a disporre la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.
331 c.p.c. nei confronti della parte destinataria della decisione
non impugnata.
* Cass. civ., sez. III,
8 gennaio 1987, n. 26, Soc. Erko c. Soc. Rimafer.
x) Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tema di locazioni di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la domanda
di determinazione dell'indennità di avviamento non deve
essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione,
di cui agli artt. 43 e 44 della L. n. 392/1978, richiesto soltanto
per le cause relative alla determinazione, all'aggiornamento ed
all'adeguamento del canone.
* Cass. civ.,
sez. III, 20 agosto 1990, n. 8488, De Luca c. Arseni.
y) Vendita dell'immobile
La vendita di un immobile -una
volta esauritasi la locazione e pur continuando il conduttore
ad occupare la res -non comporta la sostituzione del compratore
al venditore nell'obbligo derivante dal contratto di corrispondere
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
ormai definitivamente maturata in favore del conduttore. *
Pret. civ. Pietrasanta, 31 ottobre 1989, Pio
Istituto c. Snc La Costa Marmi.
Il valore di avviamento - inteso
nella sua preminente significazione di clientela - può
essere oggetto di autonomi (rispetto alla cessione di azienda)
accordi e contrattazioni nei diretti rapporti tra successivi conduttori
dello stesso immobile commerciale.
* Trib.
civ. Bologna, 29 marzo 1986, Srl Caniglia di Grali c. Srl Parisotto.