Con riguardo ai contratti di locazione
di immobili adibiti a una delle particolari attività di
cui all'art. 42 della legge n. 392 del 1978, il comma 2 di detto
articolo, richiamando il preavviso per il rilascio di cui all'art.
28, importa l'applicabilità a tali contratti dell'intera
disciplina della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche
del diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale,
dettato dagli artt. 28, comma 2, e 29 della stessa legge.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 9 luglio 1997, n. 6227, Lazzaro
c. Democrazia Cristiana, in Arch. loc.e cond. 1997, 595.
Ai fini della riconducibilità
di un contratto di locazione concernente immobile non abitativo
nell'ambito di applicabilità degli artt. 67 e 42 della
legge n. 392 del 1978 - per i quali rientrano nel regime transitorio
di tale legge i contratti concernenti immobili urbani adibiti
ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche
nonché a sede di partiti o di sindacati - occorre aver
riguardo non alla natura od alla qualifica del conduttore, bensì
all'attività che in concreto viene svolta nell'immobile
locato. (Nella specie, sulla scorta di tale principio, la Suprema
Corte ha escluso l'applicabilità della richiamata normativa
con riguardo alla locazione di alcuni locali all'Inps, da tale
istituto destinati ad ufficio).
* Cass., sez. III, 5 dicembre 1985, n. 6101, Soc. Edil. Ce.
c. Inps.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'attività
scolastica esercitata a fini di lucro integra una attività
commerciale rientrante nella previsione dell'art. 27 della legge
n. 392 del 1978, e pertanto può costituire per il locatore
motivo di recesso dal contratto a norma degli artt. 73 e 29 della
detta legge la necessità di adibire l'immobile a tale attività,
senza che venga in rilievo la disposizione dell'art. 42 della
stessa legge che - nel dettare particolari disposizioni per gli
immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali,
scolastiche... - non ha escluso che la scuola possa avere fine
speculativo, né ha esentato le locazioni concernenti la
stessa dall'applicabilità del richiamato art. 27.
* Cass., sez. III, 20 agosto 1985, n. 4449, Com. Napoli c.
Messuri.
Il dato letterale dell'art. 42
della L. n. 392 del 1978 - relativo a quei rapporti locatizi,
estranei alla previsione del precedente art. 27, ma concernenti
immobili adibiti ad attività che per le finalità
perseguite (ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche
o politiche) o per i soggetti che le attuano, sono ritenuti meritevoli
di particolare tutela - comporta che qualsiasi contratto di locazione
o di sublocazione di immobile urbano stipulato, in qualità
di conduttore, dallo Stato o da altro ente pubblico territoriale,
sia assoggettato, in virtù di detto esclusivo criterio
soggettivo ed indipendentemente dall'uso cui l'immobile è
destinato, alla disciplina propria delle locazioni di immobili
adibiti ad uso non abitativo nelle parti richiamate dalla citata
norma (segnatamente, con riguardo alla durata, all'aggiornamento
del canone liberamente determinabile ed al preavviso di rilascio,
alle disposizioni di cui agli artt. 27, 32 e 28 della legge medesima).
(Nella specie, la Suprema Corte ha affermato il principio di cui
alla massima con riguardo ad un contratto di locazione stipulato
dal Comune di Roma come conduttore e relativo ad un complesso
immobiliare massimamente costituito da appartamenti da destinare
ad alloggio di famiglie sfrattate o disagiate, giusta delibera
comunale richiamata nel contratto).
* Cass., sez. III, 4 marzo 1988, n. 2274, Comune di Roma c.
Soc. Immobiliare Catullo.
La norma dettata dall'art. 42,
comma primo, L. n. 392/1978, nella parte in cui equipara per la
durata le locazioni di immobili prevedute dall'art. 27, comma
primo, della stessa legge e quelle stipulate in qualità
di conduttore dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali,
non si applica a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati,
quali la Cassa per il mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del mezzogiorno, che alla stregua della relativa
disciplina legislativa, vanno considerati enti pubblici distinti
dallo Stato e non organi di questo.
* Cass., sez. III, 2 maggio 1990, n. 3620, Ag. Prom. Sv. Mezz.
c. Soc. Fimi.
Ai fini della speciale disciplina
dettata per i contratti di locazione di immobili dall'art. 42
della L. 27 luglio 1978 n. 392 non possono essere ricompresi tra
gli enti pubblici territoriali enti diversi dai comuni, dalle
province e dalle regioni, anche se ad essi strutturalmente legati.
* Cass. civ., sez. III, 19 agosto 1991, n. 8880, E.R.S.A. c.
Peragallo.
Rientrano nella previsione dell'art.
42 della L. n. 392/1978 tutti i contratti di locazione di immobili
urbani stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali e
tutti i contratti di locazione stipulati da soggetti diversi dai
suddetti che riguardino immobili che siano adibiti ad una delle
attività indicate nella norma, senza distinzione fra fine
di lucro o meno e senza alcun riferimento al carattere imprenditoriale
o meno delle strutture, poiché lo spirito della norma è
unicamente quello di facilitare la diffusione e lo svolgimento
di attività di rilevante carattere sociale che la Costituzione
non riserva esclusivamente allo Stato e ad altri enti pubblici
territoriali.
* Trib. civ. Lucca, 29 luglio 1991, Brancoli c. Giulivo, in
Arch. loc.e cond., 1991, 770.
La norma di cui all'art. 42 della
legge n. 392 del 1978 ha disposto la particolare disciplina -
implicante fra l'altro la non applicabilità delle disposizioni
dei precedenti artt. 38 e 39 - esclusivamente in funzione del
tipo di attività esercitata, e non vi è alcun appiglio
- né letterale né sistematico - per ritenere che
il legislatore avesse voluto limitare la portata della norma in
relazione alle particolari modalità di esplicazione o alle
finalità perseguite dall'attività svolta.
* Trib. Roma, 10 aprile 1985, Verdarelli c. Benedini.
L'attività assistenziale
prevista dall'art. 42 della L. 392/78 è quella diretta
a soddisfare le esigenze essenziali della vita ed a difendere
i cittadini contro i principali rischi dai quali possono essere
colpiti, sottraendoli al loro stato di bisogno economico, sanitario
o sociale.
* Corte app. Potenza, 27 gennaio 1982, Ente Sviluppo Agricolo
Basilicata c. Palese.
Le disposizioni di cui agli artt.
27 e 42 della L. n. 392/1978 sono inapplicabili agli enti pubblici
non territoriali, e non economici.
* Pret. Roma, ord. 10 febbraio 1982, Vanoni c. E.N.C.C.
L'attività didattica impartita
in un'autoscuola non rientra in quelle previste dall'art. 42 legge
392/78 essendo la stessa esercitata con scopo di lucro ed accompagnandosi
alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di
varie incombenze.
* Trib. Forlì, 4 novembre 1982, n. 504, Bastoni c. Berardi.
Va considerato immobile adibito
ad attività assistenziali, agli effetti di quanto dispone
l'art. 70 L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione al precedente
art. 42, l'immobile condotto in locazione dall'E.N.P.I., considerato
il fine statutario di questo ente, inquadrato nelle oggi più
ampie dimensioni del concetto di assistenza.
* Pret. Como, 3 aprile 1982, Società Comense Beni Stabili
Spa c. E.N.P.I. - Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni.
I contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani adibiti ad attività consolari debbono
ritenersi di natura assistenziale, atteso che a norma dell'art.
5 della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata dalla
L. 9 agosto 1967, n. 804, i consolati in particolare prestano
assistenza e soccorso alle persone nonché salvaguardano
i minori e gli incapaci dello Stato di invio, sicché detti
contratti rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 42 della
L. 27 luglio 1978, n. 392 ed hanno la durata di cui al primo comma
dell'art. 27 della medesima legge.
* Cass. civ., sez. III, 19 novembre 1990, n. 11168, Consolato
della Repubblica del Venezuela c. Capasso.
L'elencazione di cui all'art.
42 della L. n. 392/1978 non può estendersi ad altre attività
ivi non previste, restando quindi esclusa l'attività di
culto.
* Trib. Prato, 6 dicembre 1983, n. 685, Rao c. Tardito.
La destinazione dell'immobile
locato ad attività di culto, pur non essendo espressamente
menzionata dall'art. 42 della L. n. 392/1978, deve ritenersi egualmente
ricompresa nella previsione della norma: tale attività,
infatti, benché non si identifichi in modo integrale ed
esaustivo in alcuna delle attività indicate nell'art. 42,
ben può inquadrarsi, ad un tempo, sia tra le attività
ricreative sia tra quelle assistenziali sia tra quelle culturali.
* Pret. Milano, sez. II, 30 novembre 1982, n. 6011, Asti c.
Oratorio Aschenazita Beth Shelomo.
I botteghini del lotto - dovendosi
ritenere che negli stessi si svolga attività ricreativa
- rientrano tra le locazioni di cui all'art. 42 della L. n. 392/1978,
anche se al conduttore (gestore della ricevitoria) non può
riconoscersi il diritto all'indennità di avviamento in
quanto non qualificabile come imprenditore.
* Pret. Monza, ord. 19 ottobre 1983, Ceraso c. Colombo.
Il rapporto di locazione nel quale
è parte conduttrice la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura non è riconducibile all'art.
42 L. n. 392/1978.
* Pret. Firenze, 6 aprile 1987, Grazzini e altra c. Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il secondo comma dell'art. 42,
L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui contiene un richiamo
all'art. 28 della stessa legge, va interpretato in forza del suo
tenore letterale nel senso che alla locazione di cui al primo
comma dell'art. 42 non si applica integralmente la disciplina
contenuta nell'art. 28, ma solo quella di cui al primo comma relativa
al preavviso di rilascio, con la conseguenza che il locatore può
far cessare il rapporto alla prima scadenza, anche in assenza
dei motivi indicati nel successivo art. 29 e richiamati dal secondo
comma dell'art. 28, in presenza di regolare disdetta.
* Pret. civ. Lecco, 14 ottobre 1996, n. 422, Gilardi c. Circolo
lavoratori Endas.
I contratti di locazione di cui
all'art. 42 della L. n. 392 del 1978, i quali hanno un regime
giuridico diverso rispetto a quello dei contratti ad uso abitativo
o di quelli per uso diverso, godono di una tutela attenuata rispetto
agli altri; infatti a tali contratti è applicabile il solo
comma primo dell'art. 28 della legge citata e non anche il secondo,
sicché la disdetta risulta essere di per sè sufficiente
a produrne la cessazione alla normale scadenza del contratto.
* Trib. Roma, sez. II, 22 marzo 1986, n. 4338, Vernarelli c.
Università degli Studi di Roma.
Alla prima scadenza dei contratti
di locazione di immobili adibiti alle attività di cui all'art.
42 L. n. 392/1978, è sufficiente ad impedire il rinnovo
del contratto la mera disdetta di cui all'art. 28, legge citata,
non richiedendosi che essa sia motivata in base all'art. 29.
* Pret. Firenze, 17 maggio 1988, Istituto Gould c. Tosques.
I contratti di locazione di cui
all'art. 42 della L. n. 392/1978 hanno la durata minima, prevista
dall'art. 27 primo comma della medesima legge, di sei anni. Anche
a tali contratti si applicano gli istituti della rinnovazione
automatica e del diniego di rinnovazione di cui, rispettivamente,
agli artt. 28 e 29 della legge sull'equo canone.
* Trib. Milano, sez. X, 7 settembre 1987, n. 7464, Aiazzi c.
Ussl 75/10 - Comune di Milano.
Deve ritenersi che rispetto ai
contratti considerati nell'art. 42 della legge n. 392 del 1978
non trovino applicazione le norme relative al diritto di prelazione
in caso di vendita o di nuova locazione dell'immobile.
* Corte app. Catanzaro, sez. I, 23 maggio 1985, n. 130, Minervini
c. Amm. Prov. Cosenza.
In base al disposto dell'art.
42 della legge 392/78, che estende ai rapporti ivi considerati
l'applicazione di alcuna delle norme dettate per le locazioni
di immobili destinati all'esercizio di attività economiche
di cui all'art. 27 della stessa legge, è onere del conduttore
provare che l'immobile oggetto del contratto è concretamente
adibito ad una delle particolari attività elencate dalla
norma, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo
alle finalità istituzionali del conduttore.
* Corte app. Potenza, 27 gennaio 1982, Ente Sviluppo Agricolo
Basilicata c. Palese.
Il richiamo contenuto nell'ultima
parte dell'art. 15 bis della legge n. 94 del 1982 (c.d. Nicolazzi
bis) non può essere inteso come applicazione di ulteriore
proroga a tutti i contratti rientranti nella previsione dell'art.
42 della legge 392 del 1978; il richiamo stesso deve intendersi
limitato nell'ambito dello stesso articolo, nel senso che la ulteriore
proroga biennale si applica a quei particolari contratti, previsti
dall'art. 42 della L. 392/78 che, per quanto attiene alla durata
nel periodo transitorio, sono regolati dalle disposizioni degli
artt. 67 e 70 della stessa legge.
* Trib. Roma, 9 gennaio 1984.